Ordinanza collegiale 11 aprile 2024
Ordinanza collegiale 17 luglio 2024
Sentenza breve 20 novembre 2024
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 21 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00973/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01467/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2025, proposto dal
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
SI Pace, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Piazza e Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 20662/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di SI Pace;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Antonio Trimboli e gli avvocati Daniele Piazza e Girolamo Rubino;
Considerato che il pregiudizio lamentato dall’amministrazione appellante, consistente nei costi da sostenere per la formazione del candidato, non risulta grave e che, nella ponderazione dei contrapposti pericula , deve darsi prevalenza all’interesse dell’appellato a che, nelle more della decisione di merito, sia data esecuzione alla sentenza di prime cure;
Considerato che dovranno essere valutate nella sede propria di merito le censure sollevate dall’amministrazione appellante in ordine alla ripetibilità degli accertamenti svolti in sede concorsuale;
Ritenuto di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lite della presente fase stante la peculiarità delle questioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1467/2025).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO