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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5041/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I.
Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'11 Aprile 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nata il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1
(LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avvocati Cosimo
Summa e Giancosimo Zecca,
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Oreste Manzi
Resistente
Oggetto: Ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 5/5/2021 la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere stata titolare di prestazione di invalidità civile cat. INVCIV n. 07914142, in particolare di essere stata dapprima, da Novembre 2015, titolare di pensione in ragione dell'accertamento di un'invalidità pari al 100%, e successivamente, a seguito della visita di revisione del 29/11/2016 che ha accertato un'invalidità del 75%, di essere stata titolare di assegno, nonché di aver subito la revoca della prestazione in data 29/3/2021
a seguito di nuova visita di revisione – espone di aver ricevuto missiva datata CP_ 27/3/2021 con la quale chiedeva la restituzione della somma di € 4.016,44, secondo l'Ente indebitamene versata sulla pensione cat. INVCIV n. 07914142 dall'1/12/2016 al 31/12/2017 per la seguente motivazione: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.12.2016 al 31.12.2017, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07914142 per un importo complessivo di euro
4.016,44, per i seguenti motivi: lavorati verbali di revisione mai inviato ap70”, CP_ rappresenta di aver ottenuto, a seguito di istanza di accesso agli atti, risposta da con atto del 30/4/2021 nel quale si comunica che “Gent.mo avv. Summa, La Signora
02/01/1973 invia una domanda di primo accertamento 1) Parte_2
VERBALE 3930686300073 e viene visitata il 02/12/2015 con un riconoscimento del 100% solo pensione 2) Visita di revisione del 29/11/2016 con verbale domus
6082717400128 e viene riconosciuta una fascia 34 assegno da invalidità parziale percentuale 75% 3) La signora è andata a visita di revisione il 25/07/2018 con verbale domus 3930777003881 di fascia 34 assegno da invalidità parziale percentuale
Confermando il 75%. 4) Alla visita di revisione del 29/03/2021 viene tolto il riconoscimento del 75% e sospesa la pensione e di conseguenza si è creato il debito.
Cordiali saluti La Responsabile dell'Agenzia dr.ssa , assume la illegittimità Persona_1 del provvedimento di indebito per aver ella tempestivamente inviato i Modelli AP70 e per la sussistenza dei presupposti per beneficiare dell'assegno nel periodo 2016 – 2017, sostiene la non necessità di inviare il Modello Ap70 a seguito della visita di revisione del
29/11/2016 in quanto l'ente era a conoscenza dei dati utili per erogare la prestazione, si richiama alle norme e alle pronunce giurisprudenziali sull'indebito assistenziale e sulla tutela del percettore di somme in buona fede, lamenta lacunosità della motivazione del provvedimento di indebito.
Tanto premesso, esposto, rappresentato, dedotto e lamentato, parte ricorrente chiede: “”
• Accertare e dichiarare che il presunto indebito emesso in data 27.03.2021 e notificato il
13.04.2021 con raccomandata a.r. n. 68978221580-0 per un importo complessivo pari ad
€ 4.016,44, è illegittimo, nullo ovvero inefficace, per le causali di cui al presenta atto ed in ogni per totale inesistenza dell'atto presupposto. • Accertare e dichiarare che il presunto indebito emesso in data 27.03.2021 e notificato il 13.04.2021 con raccomandata a.r. n.
68978221580-0 per un importo complessivo pari ad € 4.016,44, è illegittimo, nullo ovvero inefficace, in quanto l'asserito indebito, non deriva da dolo o omissione da parte dell'odierna ricorrente. • Accertare e dichiarare che il presunto indebito emesso in data
27.03.2021 e notificato il 13.04.2021 con raccomandata a.r. n. 68978221580-0 per un importo complessivo pari ad € 4.016,44, è illegittimo, nullo ovvero inefficace poiché viola
l'obbligo di motivazione e chiarezza ex art. 3 commi 1 e 3 L. 241/90 ed in ogni caso per CP_ tutte le causali di cui al presente atto;
• condannare l' alla revoca e/o all'annullamento del provvedimento impugnato, ovvero al rim1borso delle somme illegittimamente trattenute sulla pensione in godimento alla ricorrente, oltre riva1lutazione CP_ monetaria e interessi legali come per legge;
• condannare l' al pagamento delle spese
e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per fattane anticipazione;
“””
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
CP_ Si è costituito in giudizio l' con memoria di costituzione nella quale chiede la reiezione del ricorso o, in subordine, dichiararsi cessata la materia del contendere per la parte di debito eccedente la somma di € 850,94, affermando la correttezza del proprio operato, rilevando che l'indebito è scaturito dal superamento dei limiti di reddito per percepire la pensione di invalidità e che lo stesso è stato parzialmente conguagliato dal riconoscimento della maggiorazione sociale per l'anno 2020 – 2021.
Parte resistente nella memoria di costituzione spiega infatti che: “”””””””””””””””“””””
2 La ricorrente percepiva pensione da invalidità civile con decorrenza novembre 2015. A seguito di verbale di revisione, la ricorrente è stata riconosciuta invalida al 75% con diritto al solo assegno da invalidità civile a decorrere dal dicembre 2016. In sede di ricostituzione della prestazione, effettuata con provvedimento del
27/03/2021, il sistema ha tenuto conto dei redditi presenti in procedura e dei limiti reddituali previsti dalla legge che, per la corresponsione dell'assegno sono inferiori a quelli previsti per la pensione. Pertanto, è scaturito un debito per gli anni 2016 – 2017, conguagliato parzialmente dal riconoscimento delle maggiorazioni per l'anno 2020- 2021. A seguito del presente ricorso, si è proceduto alla ricostituzione della prestazione, inserendo i redditi presenti nelle dichiarazioni dei redditi e nelle banche dati dell' , CP_2 nonché quelli presentati con dichiarazione red. A seguito di tale ricostituzione, il sistema ha riconosciuto la prestazione per gli anni 2016 – 2017, ma ha tolto la maggiorazione per l'anno 2018 e la prestazione per i mesi da gennaio a marzo 2021, in quanto risulta che, nel 2020, la ricorrente ha percepito redditi da lavoro dipendente pari a €.6.269,00. Infatti, per la corresponsione della prestazione da invalidità civile, si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell'anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi, gli importi percepiti negli anni precedenti. L'ultima ricostituzione ha, quindi, generato un credito di €.3.165,50 che è stato stornato dal precedente debito. Pertanto, residua ad oggi un debito di €.850,94”
E sulla base di tali affermazioni l' resistente chiede: “””””””””””””””””””””””””””” CP_2 dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto e in diritto del proposto ricorso e, per l'effetto rigettarlo con la prevista statuizione di legge. In via subordinata dichiarare la cessata materia del contendere per la parte di indebito che eccede € 850,94. Con vittoria di spese e competenze di lite.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Tali essendo gli avversi assunti e rilevato che parte ricorrente ha allegato alle note CP_ depositate in data 4/5/2023 il provvedimento del 26/5/2021 con il quale l ha ricalcolato la pensione riconoscendo il credito di € 3.165,50 posto in compensazione con l'indebito per cui è causa, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Occorre in primo luogo ricordare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, CP_2 peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr. Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 198 del 5 Gennaio
2011).
Tanto premesso, nel caso di specie si osserva che nella missiva del 27/3/2021, allegata al ricorso, si legge che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal
3 01.12.2016 al 31.12.2017, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.
07914142 per un importo complessivo di euro 4.016,44, per i seguenti motivi: lavorati verbali di revisione mai inviato ap70”. CP_ Costituendosi in giudizio l' ha affermato: “La ricorrente percepiva pensione da invalidità civile con decorrenza novembre 2015. A seguito di verbale di revisione, la ricorrente è stata riconosciuta invalida al 75% con diritto al solo assegno da invalidità civile a decorrere dal dicembre 2016. In sede di ricostituzione della prestazione, effettuata con provvedimento del 27/03/2021, il sistema ha tenuto conto dei redditi presenti in procedura e dei limiti reddituali previsti dalla legge che, per la corresponsione dell'assegno sono inferiori a quelli previsti per la pensione. Pertanto, è scaturito un debito per gli anni 2016 – 2017, conguagliato parzialmente dal riconoscimento delle maggiorazioni per l'anno 2020 – 2021. A seguito del presente ricorso, si è proceduto alla ricostituzione della prestazione, inserendo i redditi presenti nelle dichiarazioni dei redditi e nelle banche dati dell' , nonché quelli CP_2 presentati con dichiarazione red. A seguito di tale ricostituzione, il sistema ha riconosciuto la prestazione per gli anni 2016 – 2017, ma ha tolto la maggiorazione per l'anno 2018 e la prestazione per i mesi da gennaio a marzo
2021, in quanto risulta che, nel 2020, la ricorrente ha percepito redditi da lavoro dipendente pari a €.6.269,00. Infatti, per la corresponsione della prestazione da invalidità civile, si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell'anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi, gli importi percepiti negli anni precedenti. L'ultima ricostituzione ha, quindi, generato un credito di €.3.165,50 che è stato stornato dal precedente debito. Pertanto, residua ad oggi un debito di €.850,94”.
Ed invero, dal provvedimento del 26/5/2021, allegato alle note depositate da parte ricorrente il 4/5/2023, emerge che dal nuovo ricalcolo della prestazione è scaturito, per il periodo dall'1/1/2016 al 30/6/2021, un credito di € 3.165,50, derivante dall'importo relativo al sopravvenuto riconoscimento del diritto alla prestazione per gli anni 2016 e
2017, dal quale è stata detratta la somma di € 892,26 a titolo di prestazione non spettante da Gennaio ad Aprile 2021 e la somma di € 134,92 relativa all'anno 2018, che l' in giudizio ha affermato riguardare la maggiorazione. CP_2 CP_ Dagli atti di causa emerge dunque che ha espressamente riconosciuto che dal ricalcolo effettuato dopo il deposito del presente ricorso, è scaturito il diritto alla prestazione di invalidità civile per gli anni 2016 – 2017.
Deve, inoltre, evidenziarsi che le deduzioni sopra riportate non sono realmente idonee a chiarire le ragioni che avevano determinato l'indebito.
Occorre infatti ricordare che nella missiva del 27/3/2021 inviata alla ricorrente non si fa alcun riferimento al superamento dei limiti di reddito per fruire dell'assegno di invalidità civile, ma si contesta soltanto i mancato invio del Modello Ap70.
Inoltre, dal Modello Te08 allegato al ricorso assieme alla missiva del 27/3/2021 e recante la medesima data non è dato evincersi il motivo per il quale la ricostituzione del
27/03/2021 ha rilevato il superamento dei limiti reddituali e, quindi, la revoca della
4 prestazione per gli anni 2016 e 2017, mentre, a seguito della ricostituzione operata con
Modello Te08 del 26/5/2021, allegato alle note depositate da parte ricorrente il
4/5/2023, è stato nuovamente riconosciuto il diritto alla prestazione per il medesimo arco temporale.
Ne consegue che, poiché l' non ha contestato alla ricorrente alcuna CP_2 omissione/ritardo nella dichiarazione dei propri redditi ed ha fatto, invece, riferimento alla differenza tra i dati reddituali presi in considerazione nella ricostituzione del
27/03/2021 (“il sistema ha tenuto conto dei redditi presenti in procedura”) e in quella effettuata a Maggio 2021 in corso di giudizio (“inserendo i redditi presenti nelle dichiarazioni dei redditi e nelle banche dati dell' , nonché quelli presentati con CP_2 dichiarazione red”), deve ritenersi che l'indebito oggetto del ricorso sia derivato da un CP_ errore dell' .
Tanto premesso, deve comunque rilevarsi che dalle certificazioni reddituali allegate alla CP_ memoria di costituzione di emerge la sussistenza del diritto della ricorrente a percepire l'assegno di invalidità negli anni 2016 e 2017, posto che i redditi indicati nei relativi CUD in atti risultano inferiori al limite di legge, che sia per il 2016 che per il
2017 era pari ad € 4.800,38.
Quanto, infine, al ricalcolo della prestazione e alle conseguenti compensazioni operate da parte convenuta in corso di giudizio, con provvedimento del 26/5/2021, che hanno determinato la domanda subordinata relativa alla cessazione della materia del contendere per la parte di indebito che eccede la somma di € 850,94, deve rilevarsi quanto segue.
L' , su cui gravava il relativo onere, non ha dimostrato in giudizio la sussistenza CP_2 del proprio diritto a trattenere le somme addebitate alla ricorrente con il provvedimento del 26/5/2021.
Ed infatti, quanto alla somma di € 850,94, chiesta in restituzione a titolo di prestazione non spettante da Gennaio ad Aprile 2021 sul rilievo che “risulta che, nel 2020, la ricorrente ha percepito redditi da lavoro dipendente pari a €.6.269,00” (così a foglio 5 della memoria), si osserva che l non ha prodotto alcuna documentazione CP_2 relativa ai redditi percepiti dalla ricorrente nel 2020.
Inoltre, quanto alla somma di € 134,92 chiesta nel provvedimento del 26/5/2021 in restituzione a titolo di maggiorazione non spettante per l'anno 2018, si osserva che dalla documentazione in atti non emerge che la ricorrente abbia percepito nel 2017 redditi tali da escludere il diritto alla maggiorazione sociale per l'anno successivo e che, CP_ peraltro, l' non ha allegato i redditi considerati né i calcoli mediante i quali è giunto a determinare l'importo di € 134,92.
Per tutte le ragioni che precedono, va dichiarata l'irripetibilità della somma di € 4.016,44 CP_ chiesta in restituzione da con missiva del 27/03/2021, sicchè il ricorso va accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività svolta, vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
5
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta la somma di € 4.016,44 chiesta in CP_ CP_ restituzione da con missiva del 27/3/2021, con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto recuperato a tale titolo. CP_ Condanna al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi in € 900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 11 Aprile – 6 Maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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