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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/11/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3067 /2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, iscritta al Registro Parte_1 delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA , e all'Elenco delle SPV al n. P.IVA_1
355040, e per essa la on sede a Milano, via Valtellina n. Parte_2
15/17, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA rappresentata da P.IVA_2
con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, numero Parte_3
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA
, in persona del Dott. nato a [...] [...], rappresentata, P.IVA_3 Parte_4
assistita e difesa dall'Avv. FEDERICO CERVETTI ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Acqui Terme (AL), via Carducci n. 4, giusta mandato in atti
Attrice contro
, con sede legale Controparte_1
in Melazzo (AL), Località Caliogna nr. 50, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di Alessandria – Asti e di Partita I.V.A. , in P.IVA_4
persona del socio amministratore;
CP_2
, nato a [...], il [...], codice fiscale CP_2 C.F._1
,
[...]
, nato ad [...] il giorno 26 febbraio 1987, codice fiscale Parte_5
; CodiceFiscale_2
, nata ad [...] il giorno 28 agosto 1985, codice fiscale Parte_6 [...]
; C.F._3
1 agli effetti del presente atto, tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avvocato Riccardo Bistolfi, con domicilio professionale in Acqui Terme (AL), alla via Giuseppe Mazzini nr. 31 e seguente indirizzo di posta elettronica certificata: e presso il cui indirizzo di posta elettronica Email_1
certificata, le Parti intendono avvalersi della facoltà di eleggere domicilio, giusta mandato in atti
Convenuti
Avente ad oggetto: Revocatoria ex art 2901 c.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c., depositato telematicamente, in data 13.6.2025
Le parti convenute hanno concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data
17.6.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e per essa la , Parte_7 Parte_2 rappresentata da agiva per ottenere la revocatoria ex art 2901 c.c. dell'atto Parte_3
compiuto da con il quale in data 5 aprile 2022 conferiva gratuitamente nella CP_2 [...]
di cui è socio, amministratore e legale rappresentate la propria Parte_8
azienda agricola composta da svariati immobili, conferimento che aveva lo scopo di aumentare il capitale anche se a fronte del valore attribuito agli immobili pari ad € 920.902,40, l'aumento di capitale era stato di appena 50.000 € (gli altri euro 710.000 erano stati imputati a riserva sovrapprezzo quote).
Parte attrice deduceva di vantare un ingente credito nei confronti di quale fiEIussore CP_2
della società DE SR che aveva maturato diversi debiti con la Cassa di RiPArmio di Bra a causa dell'inadempimento di vari rapporti bancari intrattenuti con quest'ultima (mutui fondiari, mutuo chirografario, rapporto di conto corrente), rapporti poi risolti e revocati con raccomandata del
1.6.2018; evidenziava di essere divenuta cessionaria EI debiti in questione;
che il 27 luglio 2018
DE SR aveva introdotto avanti il Tribunale di Alessandria causa civile con cui contestava la nullità EI contratti e EI saldi debitori e che il relativo giudizio si era concluso con sentenza del 3 agosto
2023 che accertava la validità di tutti i contratti e riduceva il credito della Cassa di RiPArmio di Bra per il saldo passivo del conto corrente da euro 481.935,73 ad euro 430.516,31; che i beni concessi in garanzia ipotecaria da DE s.r.l. erano stati pignorati ed erano oggetto di vendita (come lotti 12, 13
e immobile C del lotto14) ma complessivamente sarebbero andati in vendita a prezzo base di circa €.
166.050,00, mentre il credito complessivo della cessionaria di era Controparte_3 superiore ad €. 1.200.000,00; che il garante allo stato, dopo l'atto di conferimento di CP_2 cui sopra, risultava titolare solo di diritto di usufrutto al 50% su alcuni immobili (tra l'altro già gravati da ipoteca giudiziale iscritta a favore della AN MO AS di NA) con conseguenti scarsissime
2 possibilità di realizzo in caso di pignoramento immobiliare;
che pertanto il conferimento di cui sopra, da ritenersi gratuito stante il modesto aumento di capitale (il sovrapprezzo andava a beneficio di tutti i soci) costituiva disposizione patrimoniale pregiudizievole per la creditrice (in quanto Parte_1
aveva notevolmente diminuito la consistenza delle garanzie spettanti alla creditrice) ed era non solo successivo all'insorgenza del credito in questione (2009), ma addirittura effettuato dopo la revoca degli affidamenti ed il passaggio in sofferenza della posizione (2018) e dopo che DE s.r.l. (di cui
è il legale rappresentante, aveva ricevuto precetto sui mutui e pignoramento CP_2
immobiliare); che infatti pure potendo il creditore particolare del socio, ai sensi dell'art. 2270 comma
2 c.c., chiedere la liquidazione della quota del suo debitore, era stata resa più disagevole per il creditore la possibilità di soddisfacimento del proprio credito;
che sussisteva pertanto l'eventus damni, e ad abundantiam anche la scientia fraudis (esistendo presunzioni precise, gravi e concordanti circa la consapevolezza in capo ai sig.ri e del pregiudizio che tali Parte_5 Parte_6
disposizioni patrimoniali avrebbero creato ai creditori, trattandosi EI figli del sig. ) CP_2
pure non necessaria essendo il conferimento in questione atto a titolo gratuito.
L'attrice chiedeva in definitiva dichiararsi inefficace ex art 2901 c.c. nei confronti della creditrice i trasferimenti immobiliari dal sig. alla convenuti CP_2 Parte_8 nell'atto di conferimento di azienda agricola in società semplice agricola del 5/04/2022 attraverso i quali il sig. trasferiva alla CP_2 Parte_9
la proprietà EI beni immobili ivi indicati.
[...]
Si costituivano in giudizio la società , Controparte_4 CP_2 [...]
e eccependo in primo luogo l'inesistenza di un valido rapporto di credito Parte_5 Parte_6
vantato da parte attrice nei confronti del Signore in quanto le fiEIussioni omnibus e CP_2
specifiche oggetto di causa, rilasciate da riportavano tutte le clausole del modello ABI CP_2 del 2003, censurate dalla AN d'Italia con provvedimento 55 del 2005, con conseguente nullità del contratto e in ogni caso di nullità delle clausole stesse tra le quali vi era la deroga all'art 1957 c.c., deroga da ritenersi quindi non più operante, derivando pertanto da ciò l'applicabilità dell'art. 1957
c.c. e la decadenza da parte della creditrice dall'azione nei confronti del fiEIussore per non avere agito giudizialmente la prima entro i sei mesi dalla scadenza EI rapporti in questione nei confronti del debitore;
in secondo luogo parte convenuta eccepiva l'inesistenza degli ulteriori presupposti dell'eventus damni e della scientia damni, considerato che il 14 ottobre 2020 la AN MO EI
AS di NA PA aveva iscritto ipoteca giudiziale per € 510.454,16 su vari immobili siti in Cartosio,
Melazzo, e che a fronte dell'inerzia ad agire da parte della Per_1 Controparte_3
e della sua cessionaria si poteva escludere che l'atto di conferimento in questione, Parte_1
nella semplice, fosse dolosamente preordinato da Parte_8
3 al fine di pregiudicarne il soddisfacimento del credito asseritamente reclamato da parte CP_2 attrice ( scientia damni), soprattutto alla luce dell'ingente patrimonio immobiliare in capo alla DE
S.r.l. (stimato in euro 3.596.359,00), dell'ingente patrimonio immobiliare personale dello stesso
(complessivamente stimato in euro 1.857.077,80), e di quello di proprietà della ex CP_2 moglie del quale quest'ultimo godeva dell'usufrutto (stimato in euro Controparte_5
1.341.238,00).
In definitiva i convenuti chiedevano il rigetto della domanda avversaria.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 settembre 2025
a seguito della concessione EI termini per il deposito delle note di p.c., delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art 189 c.p.c..
*****
Nel merito la domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Parte attrice chiede dichiararsi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. EI trasferimenti immobiliari convenuti con l'atto di conferimento di azienda del 5.4.2022 a favore della Società convenuta, in quanto recante pregiudizio alle sue ragioni, essendo la stessa creditrice del signor in CP_2 qualità di fiEIussore della società DE s.r.l., quest'ultima titolare EI rapporti bancari di cui sopra.
Ebbene l'art. 2901, co. 1 c.c. dispone che:
“Il creditore , anche se il credito è soggetto a condizione o a termine , può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni , quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.”.
Ne consegue, pertanto, che perché sia utilmente promossa l'azione revocatoria occorre che il creditori dimostri:
- l'esistenza di una ancorché eventuale ragione di credito, nonché di un atto dispositivo;
4 - che l'atto dispositivo posto in essere dal debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (c.d. eventus damni);
- che il debitore, al momento del compimento dell'atto dispositivo, conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni di credito del creditore (c.d. scientia damni);
- in caso di atto dispositivo a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole del pregiudizio (c.d. partecipatio fraudis);
- nel caso di credito sorto successivamente all'atto dispositivo, che il debitore avesse dolosamente preordinato l'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito e che il terzo fosse partecipe di questa dolosa preordinazione (c.d. scientia fraudis).
Nel caso di specie, quanto alla posizione di credito della AN nei confronti del convenuto CP_2
si rileva che le eccezioni del convenuto - quanto all'inesistenza dello stesso per nullità delle
[...]
fiEIussioni o comunque per decadenza ex art 1957 c.c. dall'azione nei confronti del fiEIussore non avendo il creditore agito entro i sei mesi previsti dalla norma – sono da ritenersi infondate per le seguenti ragioni.
Pure considerando la conformità delle clausole delle fiEIussioni in oggetto con le clausole 2, 6, 8 del
Modello Abi 2003 (fiEIussione specifica del 18.12.2009 di cui al doc. 10 della citazione;
fiEIussione specifica del 18.12.2009 di cui al doc. 11 dell'atto di citazione;
fiEIussione omnibus di cui al doc.13 dell'atto di citazione, fiEIussione specifica di cui al doc. 14 dell'atto di citazione) e nonostante si debbano considerare nulle le singole clausole conformi in adesione a quanto statuito dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 41994 del 2021 - secondo la quale: “I contratti di fiEIussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” - non si ritiene che siano stati forniti elementi dai quali potere desumere la nullità integrale delle stesse fiEIussioni, né la AN risulta decaduta dall'azione nei confronti del fiEIussore ai sensi dell'art. 1957 c.c., applicabile proprio a fronte della nullità delle clausole di deroga a tale norme contenute nelle fiEIussioni.
Gli elementi indicati da parte convenuta ai fini di fare valere la nullità integrale EI contratti in questione risultano generici, non ancorati alle specificità EI contratti in questione, potendo gli stessi essere applicati allora a tutte le fiEIussioni che riproducono le tre clausole in questione (ciò che è
5 escluso proprio dalla pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata) e non si ritiene, pertanto, che dagli stessi possa essere desunta la nullità integrale invocata.
Parte convenuta, invero, fa riferimento al fatto che in mancanza delle tre clausole in questione e venendo quindi meno la funzione indennitaria e di garanzia del cosiddetto effetto solutorio definitivo delle fiEIussioni in questione la Cassa di RiPArmio di Bra avrebbe perso l'interesse al rilascio della garanzia e non avrebbe quindi accettato la fiEIussione. Tuttavia, tali circostanze ipotizzate non vengono suffragate da alcun elemento specifico e riferito al caso concreto in tale senso. Anzi non si vede per quali ragioni allora la AN avrebbe dovuto perdere interesse ad ottenere comunque una garanzia in proprio favore.
Non si ritiene quindi in definitiva riscontrabile la nullità integrale EI contratti in questione.
Passando allora alla questione dell'eccepita decadenza dalla garanzia ex art 1957 c.c. si rileva come correttamente parte attrice abbia rilevato che quando il fiEIussore è tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta il rispetto dell'articolo 1957 da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto già con la richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al fiEIussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
così nel caso di specie parte attrice ha rilevato che ai fini di impedire la decadenza era stata sufficiente la lettera di messa in mora del 1 giugno 2018 inviata sia alla debitrice principale che al garante.
Parte convenuta che non contesta specificamente l'esistenza nel caso di specie di tali clausole nelle fiEIussioni in questione ha tuttavia continuato a sostenere come fosse necessaria un'iniziativa di tutela giurisdizionale.
Ebbene si deve ritenere tale ultima tesi della convenuta infondata.
Invero, il fatto che nella fiEIussione sia presente la clausola di pagamento a prima richiesta, come nel caso di specie (cfr. artt 8 e 7 delle fiEIussioni prodotte da parte attrice), clausola ritenuta legittima dalla AN d'Italia nel provvedimento 55/05, fa sì che quanto richiesto dall'art. 1957 c.c. sia pienamente soddisfatto anche dalla semplice richiesta, fatta per iscritto al debitore principale e al fiEIussore, di pagamento del dovuto, senza necessità di agire giudizialmente. Sul punto – oltre alla recentissima Cass. Ord. 835/25 del 13 gennaio 2025 - vedi alcune precedenti sentenze sia di legittimità (Cass. 21 maggio 2008 n. 13078; Cass. 26 settembre 2017 n. 22346 che richiama la prima) che di merito ( Corte di Appello di Milano 24 gennaio 2023 n. 220), che rimarcano come in presenza di fiEIussione a prima richiesta l'osservanza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta anche senza intraprendere azioni giudiziali - necessarie invece negli altri casi di garanzia personale - essendo sufficiente una semplice richiesta di pagamento, così come previsto dalla
6 clausola stessa, che, altrimenti argomentando, sarebbe priva di efficacia e di ragione d'essere. In altre parole, uno degli effetti, di non secondaria importanza, della clausola a prima richiesta contenuta in una fiEIussione sarebbe proprio quella di esonerare il creditore dall'intraprendere azioni giudiziali contro il debitore nei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c..
Ebbene, nel caso di specie la AN ha certamente azionato le garanzie a prima richiesta inviando, contestualmente alla risoluzione e revoca EI rapporti in questione, anche la richiesta stragiudiziale di pagamento sia al debitore principale (ricevuta in data 1.6.2018) che al fiEIussore (ricevuta il
13.6.2018) (vedi doc. 15 fascicolo attoreo), con ciò facendo quanto in suo potere per non decadere dalla garanzia personale prestata a suo favore da CP_2
L'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c. non può quindi ritenersi fondata.
Neanche poi l'attore può essere considerato consumatore considerata la sua qualità di socio di maggioranza, amministratore unico e rappresentante dell'impresa di DE SR (cfr. doc. 24 attoreo).
Risulta quindi infondata l'eccezione di parte convenuta quanto all'inesistenza del credito azionato che oltretutto si ribadisce può essere anche solo eventuale.
Ciò detto l'atto dispositivo oggetto della domanda consiste nei trasferimenti immobiliari dal sig.
alla convenuti nell'atto di conferimento di azienda CP_2 Parte_8
agricola in società semplice agricola del 5/04/2022 a Notaio di Casale Per_2 Persona_3
Monferrato Rep. 758 Racc. 628, trascritto presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Alessandria Servizio di Pubblicità Immobiliare di Acqui Terme al Registro generale n. 1771 e al Registro particolare n. 1400 in data 15/04/2022, attraverso i quali il sig. CP_2
trasferiva alla la proprietà EI beni Parte_9
immobili descritti in atto di citazione.
Dalle allegazioni di parte attrice e dalla documentazione versata in atti risulta poi che già al momento dell'atto di disposizione patrimoniale di cui sopra l'esposizione debitoria della società DE SR
(quindi anche del fiEIussore) nei confronti della AN fosse di importo superiore a € 1.200.000,00, come da lettera di risoluzione e revoca EI rapporti bancari del 1.6.2018 (cfr. doc. 15 attoreo), in relazione a rapporti bancari sorti in data anteriore e relative garanzia fiEIussorie specifiche e omnibus rilasciate nel 2009, nel 2014 e nel 2016.
Orbene, in tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fiEIussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato, atteso che l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità , essendone consentito l'esperimento '' in concorso con gli altri requisiti di legge '' anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto ed eventuali. (cfr. Tribunale
7 Rovigo sez. I, 27/05/2021, n.395, conformi Tribunale Busto Arsizio sez. III, 05/11/2020, n.1311,
Cassazione civile sez. III, 09/04/2009, n.8680).
In applicazione di tale principio, pertanto, nella fattispecie in esame, il credito nei confronti di CP_2 dedotto dalla AN è da ritenersi certamente anteriore all'atto dispositivo oggetto della
[...]
domanda, con ogni conseguenza ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta, come di seguito verrà precisato.
Quanto invece al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni"), si sottolinea che lo stesso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito e che se grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale è invece onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Corte appello Brescia sez. I, 12/04/2021, n.435, conforme,
Cassazione civile sez. II, 03/02/2015, n.1902).
Nel caso di specie è emerso come si sia spogliato di tutti i suoi beni immobili, CP_2
rimanendo in sostanza soltanto usufruttuario di vari beni immobili alcuni EI quali pure già gravati da ipoteca giudiziale iscritta a favore della AN MO EI AS di NA (cfr. doc. 18 attoreo).
Parte convenuta, quanto all'ammontare del patrimonio a garanzia del credito indicato da parte attrice ha fatto riferimento al fatto che vi fosse un ingente patrimonio immobiliare in capo alla DE S.r.l.
(stimato in euro 3.596.359,00), un proprio ingente patrimonio immobiliare (complessivamente stimato in euro 1.857.077,80), e quello di proprietà della ex moglie , del quale lo Controparte_5 stesso godeva dell'usufrutto (stimato in euro 1.341.238,00). Ha prodotto quanto alla stima di CP_2
tali beni una perizia di parte (cfr. doc. 44 allegata alla comparsa).
Intanto si rileva come la perizia di parte non possa acquisire valore probatorio. Sul punto si veda recente Cassazione secondo la quale: “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.” (Cfr. Cassazione civile sez. I, 04/03/2025, n.5667).
Ciò detto, in ogni caso si rileva come gran parte EI beni di DE (in Acqui Terme) fossero già stati sottoposti a pignoramento da parte dell'attrice (cfr. doc. 22 e 23 attorei) al momento dell'atto dispositivo risultando ricevuta la notifica del pignoramento in data 2.12.2021. Inoltre, parte attrice ha
8 indicato l'insufficienza di tale patrimonio al fine di soddisfare il credito dedotto, in considerazione del prezzo base EI beni oggetto della relativa procedura esecutiva immobiliare n. 8 del 2022 (doc.
17 attoreo) e ancora precisando come tutti beni di Acqui Terme fossero stati appunti pignorati (doc.
23 attoreo) avendo tuttavia ricavato solo € 124.000,00 (cfr. doc. 30 attoreo); ancora ha Parte_7
precisato come gli immobili in siano stati pignorati (doc. 31) ma siano di basso valore, Per_4
trattandosi di unità collabenti (F/2) quindi in grave degrado e come gli immobili in Diano d'Alba siano già gravati da ipoteche che ne saturano il valore (cfr. doc. 32 fascicolo attoreo).
In relazione ai beni di si evidenzia che successivamente ai trasferimenti avvenuti con CP_2
l'atto dispositivo in questione lo stesso è rimasto titolari esclusivamente di diritti di usufrutto (cfr. sempre doc. 18 attoreo).
Alla luce di tali circostanze non si ritiene che nel complesso parte convenuta abbia fornito adeguata prova che sussistano altri beni tali da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, così da escludere la sussistenza del pregiudizio allegato dal parte attrice.
Con l'atto dispositivo di cui sopra risulta, invece, che si sia verificata una variazione qualitativa, oltre che quantitativa del patrimonio del debitore che comporta necessariamente una maggiore incertezza o difficoltà per il creditore nel soddisfacimento del proprio credito.
D'altronde il debitore non ha fornito altrimenti prova che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore e chiaramente una eventuale richiesta di liquidazione quota da parte del creditore nei confronti del socio ai sensi dell'art. 2270 c.c. non garantirebbe lo stesso valore di recupero e renderebbe in ogni caso più disagevole per il creditore la possibilità di soddisfarsi del proprio credito.
Ne consegue la sussistenza nel caso di specie del c.d. “eventus damni”.
Si deve passare a questo punto all'esame dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta da parte attrice.
Ove si consideri l'atto a titolo gratuito alla luce delle circostanze evidenziate da parte attrice e già sopra riportate (gratuità neanche specificamente contestata da parte convenuta), considerata altresì
l'anteriorità del credito agli atti dispositivi in questione è necessario accertare se il debitore, al momento del compimento dell'atto dispositivo, conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni di credito del creditore (scientia damni), non rilevando nel caso di specie che il terzo fosse consapevole del pregiudizio (c.d. partecipatio fraudis).
Ebbene, quanto alla situazione di si rileva che lo stesso al momento dell'atto CP_2
dispositivo (del 5.4.2022) era chiaramente a conoscenza della situazione debitoria di DE SR, considerato che già nel 2018 aveva ricevuto la lettera di risoluzione e intimazione di pagamento per
9 l'ingente importo di più di 1.200.000,00 euro;
era altresì a conoscenza che la maggior parte EI beni di DE erano stati pignorati da (procedura esecutiva 8/2022) per il recupero EI crediti Parte_7 derivanti dai soli mutui (importo a precetto di € 634.309,16 a fronte di un credito vantato dalla AN
e dalla sua cessionaria di più di 1.200.000,00 euro) come risulta dai doc 22 e 23 attorei;
che alcuni di essi erano stati oggetto di altra iscrizione ipotecaria da parte di altro creditore (beni di Diano d'Alba), iscrizione del 2020 a favore di AN MO EI AS di NA PA (cfr. doc. 32 attoreo) contro la società DE di cui , come già sopra detto, è socio di maggioranza, amministratore Persona_5
unico e legale rappresentante.
Con tale atto oltretutto trasferiva tutti i suoi beni immobili, rimanendo soltanto titolare CP_2
di diritti di usufrutto su altri beni.
Da tali circostanze si desume chiaramente, pertanto, come il debitore non potesse non essere a conoscenza del pregiudizio che tale atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie.
Non è poi stato sufficientemente dimostrato, come già sopra rilevato, che al momento dell'atto dispositivo in questione il patrimonio residuo di fosse tale da soddisfare ampiamente CP_2
le ragioni del creditore, al fine di escludere la consapevolezza del debitore del pregiudizio che i trasferimenti in oggetto arrecavano alle ragioni creditorie.
Si ritiene altresì irrilevante ai fini di escludere la consapevolezza del debitore il fatto che MO EI
AS di NA avesse iscritto nel 2020 ipoteca su diversi beni del convenuto prima di , Parte_7
non potendosi da ciò desumere la volontà di non azionare il proprio credito nei confronti di CP_2
da parte della Cassa di RiPArmio di Bra, tenuto conto che già era stato intimato da parte
[...] dell'istituto bancario il pagamento di quanto dovuto con la diffida di cui al doc. 15 attoreo ed inoltre che i rapporti bancari in questione erano stati subito dopo oggetto del giudizio avente r.g. n.
2747/2018 definito poi con sentenza del 21 agosto 2023.
Inoltre, anche volendo considerare l'atto dispositivo in questione (i trasferimenti di proprietà di svariati immobili avvenuti con il conferimento in esame) atto a titolo oneroso si ritiene sussistente ugualmente l'elemento soggettivo previsto dall'art. 2901 c.c..
Invero, in caso di anteriorità del credito all'atto dispositivo a carattere oneroso è necessario accertare se il debitore, al momento del compimento dell'atto dispositivo, conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni di credito del creditore (scientia damni) e se il terzo fosse consapevole del pregiudizio (c.d. partecipatio fraudis).
Nello specifico si evidenzia che: “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo
10 oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.” (Cassazione civile sez. III, 30/12/2014, n.27546).
Si veda anche in tale senso la più recente ordinanza della Corte di Cassazione n.
16221 del 18/06/2019 secondo la quale: “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.”.
Ebbene, quanto alla situazione del debitore si ribadisce quanto già sopra indicato, mentre quanto all'elemento soggettivo del terzo la prova può darsi anche per presunzioni, come sopra indicato, avendo particolare riguardo ad elementi ritraibili sia dalle qualità soggettive e di parentela delle parti, sia dalla sperequazione tra il prezzo di vendita ed il valore di mercato del bene oggetto di revocatoria
(cfr. Tribunale Bari sez. I, 14/12/2009, n.3701, v. anche Tribunale Teramo, 13/01/2017, n.23).
Ancora, la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 5359 del 2009; v. anche Cass
n. 17327 del 2011 e Cass n. 27546 del 2014).
Non è poi necessaria la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione (Cassazione civile sez. III, 15/10/2021, n.28423).
Nel caso di specie i soci della sono oltre allo stesso Parte_8 CP_2
, e che parte attrice indica come i figli del primo (cfr. doc. 26 attoreo)
[...] Parte_5 Pt_6
circostanza in ogni caso non contestata dalla controparte.
Ebbene alla luce di ciò pare inverosimile che gli altri due soci della società semplice convenuta, figli di , non fossero a conoscenza, pure generica, della situazione economico patrimoniale CP_2
del padre.
11 D'altronde, anche le condizioni economiche del conferimento in questione, comportanti il trasferimento di un ingente patrimonio immobiliare da parte del , per il valore di perizia CP_2 allegata al conferimento stesso di € 920.902,40 degli immobili ed € 976.622,40 dell'azienda, valore di mercato dell'azienda stimato in definitiva in € 760.000,00 (cfr. allegato A dell'atto di cui al doc.
19 di parte attrice), finalizzato all'aumento del capitale sociale della , a Controparte_1
fronte poi di un aumento di capitale sociale di soli € 50.000 (cfr. atto di conferimento, pag. 2 e art 5 dello stesso e le iniziali quote indicate in premessa), con residuo imputato a riserva sovrapprezzo quote è ulteriore elemento che conforta la conoscenza degli altri soci della società convenuta del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni EI creditori, in quanto la differenza tra il capitale conferito e l'effettivo aumento di capitale conseguente si ritiene indice della consapevolezza della parti di rendere in tale modo maggiormente incerto o difficile il soddisfacimento del credito.
In definitiva, quindi, dagli elementi sopra indicati si desume oltre che la consapevolezza del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie, anche l'esistenza di analoga consapevolezza in capo ai soci della società a favore della quale è stato effettuato il trasferimento.
Sussistono pertanto tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 c.c. al fine della dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo in oggetto nei confronti di parte attrice.
In conclusione, la domanda di parte attrice deve essere, quindi, accolta.
Spese di lite.
Le spese di lite di parte attrice, in forza del principio della soccombenza, vanno poste a carico EI convenuti in via tra loro solidale, e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile, complessità alta, compensi medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'inefficacia, ex art 2901 c.c., nei confronti di EI trasferimenti Parte_1
immobiliari dal sig. alla convenuti CP_2 Parte_8 nell'atto di conferimento di azienda agricola in società semplice agricola del 5/04/2022 a
Rogito Notaio di Casale Monferrato Rep. 758 Racc. 628, trascritto presso il Persona_3
Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Alessandria Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Acqui Terme al Registro generale n. 1771 e al Registro particolare n. 1400 in data 15/04/2022, attraverso i quali il sig. trasferiva CP_2
12 alla a proprietà EI beni Parte_9
immobili descritti in atto di citazione e censiti come segue:
Catasto Fabbricati del Comune di Melazzo:
Foglio 22 particella 225 subalterno 1 categoria A/2 classe 3
Foglio 22 particella 225 subalterno 10 categoria A/2 classe 2
Foglio 22 particella 225 subalterno 4 categoria A/2 classe 2
Foglio 22 particela 225 subalterno 11 categoria C/2 classe U
Foglio 22 particella 225 subalterno 8 categoria C/6 classe U
Foglio 22 particella 225 subalterno 9 categoria C/6
Foglio 22 particella 225 subalterno 2 categoria C/2
Foglio 22 particella 239 subalterno 1 categoria C/2
Foglio 22 particella 239 subalterno 2 categoria C/2
Foglio 22 particella 239 subalterno 4 categoria A/2 classe 2
Foglio 22 particella 239 subalterno 5 categoria C/2
Foglio 22 particella 233 categoria C/7
Foglio 22 particella 211 subalterno 1 categoria F/2.
Foglio 22 particella 239 subalterno 3 bene comune non censibile
Foglio 22 particella 225 subalterno 13 bene comune non censibile
Catasto Terreni del Comune di Melazzo alla Partita 1: - Foglio 22 particella 225 ente urbano di are 27.20; - Foglio 22 particella 239 ente urbano di are 13.40; - Foglio 22 particella 233 ente urbano di are 03.90; - Foglio 22 particella 211 ente urbano;
Foglio 22 particella 74: porz. AA qualità seminativo, porz. AB qualità bosco misto
Foglio 22 particella 88 qualità bosco misto
Foglio 22 particella 102: porz. AA qualità seminativo, porz. AB qualità bosco misto
Foglio 22 particella 163: porz. AA qualità seminativo, porz. AB qualità bosco misto
Foglio 22 particella 165: porz. AA qualità seminativo, porz. AB qualità bosco misto
Foglio 22 particella 161 qualità bosco misto
Foglio 22 particella 83 qualità seminativo
Foglio 22 particella 84: porz. AA qualità seminativo, porz. AB qualità bosco misto
Foglio 22 particella 99
Foglio 22 particella 101
Foglio 22 particella 93: porz AA e porz AB
Foglio 22 particella 80
Foglio 22 particella 86
13 Foglio 22 particella 87
Foglio 22 particella 103
Foglio 22 particella 105
Foglio 22 particella 116
Foglio 22 particella 117
Foglio 22 particella 133
Foglio 22 particella 177
Foglio 22 particella 104
Foglio 22 particella 185: porz. AA e porz. AB
Foglio 22 particella 121: porz. AA e porz. AB
Foglio 22 particella 113
Foglio 22 particella 135
Foglio 22 particella 72
Foglio 22 particella 73
Foglio 22 particella 71: porz AA e porz. AB
Foglio 22 particella 79
Foglio 22 particella 81
Foglio 22 particella 82
Foglio 22 particella 92: porz. AA e porz. AB
Foglio 22 particella 96
Foglio 22 particella 97
Foglio 22 particella 109
Foglio 22 particella 123
Foglio 22 particella 124
Foglio 22 particella 128
Foglio 22 particella 129
Foglio 22 particella 130
Foglio 22 particella 131
Foglio 22 particella 132
Foglio 22 particella 134: porz. AA e porz. AB
Foglio 22 particella 136: porz. AA e porz. AB
Foglio 22 particella 137
Foglio 22 particella 138
Foglio 22 particella 144
14 Foglio 22 particella 145
Foglio 22 particella 146
Foglio 22 particella 147
Foglio 22 particella 166
Foglio 22 particella 176
Foglio 22 particella 229
Foglio 22 particella 230
Foglio 22 particella 107
Foglio 22 particella 180
Foglio 22 particella 77
Foglio 22 particella 175
Foglio 22 particella 89
Foglio 22 particella 76
Foglio 22 particella 237
Foglio 22 particella 238
Foglio 22 particella 178
Foglio 22 particella 179
Catasto Fabbricati del Comune di Cartosio:
Foglio 5 particella 146 subalterno 2 categoria F/2; - Foglio 5 particella 144 categoria B/7
Foglio 5 particella 146 subalterno 1 categoria D/10
Catasto terreni del Comune di Cartosio alla Partita 1: - Foglio 5 particella 146
Foglio 5 particella 144 ente urbano
Foglio 5 particella 3: porz. AA, porz AB e porz AC
Foglio 5 particella 27
Foglio 5 particella 17 porz. AA e porz. AB
Foglio 5 particella 16
Foglio 5 particella 15
Foglio 5 particella 14
Foglio 5 particella 6
Foglio 5 particella 124 porz. AA e porz. AB
Foglio 5 particella 1: porz. AA e porz. AB
Foglio 5 particella 2
Foglio 5 particella 4
Foglio 5 particella 7: porz. AA e porz. AB
15 Foglio 5 particella 8: porz. AA e porz. AB
Foglio 5 particella 10
Foglio 5 particella 12
Foglio 5 particella 13: porz. AA e porz. AB
Foglio 5 particella 49 porz. AA e porz. AB
Foglio 5 particella 23
Foglio 5 particella 24
Foglio 5 particella 145
Foglio 4 particella 95
Foglio 4 particella 108: porz. AA e porz. AB
Foglio 4 particella 110: porz. AA e porz. AB
Foglio 4 particella 111
Foglio 4 particella 97: porz. AA e porz. AB
Foglio 4 particella 98
Foglio 4 particella 109
Foglio 4 particella 112
Foglio 4 particella 113 porz AA e porz. AB
Foglio 4 particella 114
Foglio 4 particella 115
Foglio 4 particella 116: porz. AA e porz. AB
Foglio 4 particella 311
Foglio 4 particella 119
Foglio 4 particella 276: porz. AA e porz. AB
Foglio 4 particella 117: porz. AA e porz. AB
Foglio 4 particella 309
Foglio 4 particella 107
Foglio 4 particella 120: porz. AA e porz. AB
Foglio 4 particella 118: porz. AA e porz. AB
Foglio 4 particella 310
Foglio 4 particella 105
Catasto Terreni del Comune di Foglio 10 particella 56.. Per_1
- condanna i convenuti, in via tra loro solidale, a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite, liquidate in € 545,00 per esborsi;
in € 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
16 Così deciso in Alessandria, il 30/10/2025
17
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, iscritta al Registro Parte_1 delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA , e all'Elenco delle SPV al n. P.IVA_1
355040, e per essa la on sede a Milano, via Valtellina n. Parte_2
15/17, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA rappresentata da P.IVA_2
con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, numero Parte_3
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA
, in persona del Dott. nato a [...] [...], rappresentata, P.IVA_3 Parte_4
assistita e difesa dall'Avv. FEDERICO CERVETTI ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Acqui Terme (AL), via Carducci n. 4, giusta mandato in atti
Attrice contro
, con sede legale Controparte_1
in Melazzo (AL), Località Caliogna nr. 50, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di Alessandria – Asti e di Partita I.V.A. , in P.IVA_4
persona del socio amministratore;
CP_2
, nato a [...], il [...], codice fiscale CP_2 C.F._1
,
[...]
, nato ad [...] il giorno 26 febbraio 1987, codice fiscale Parte_5
; CodiceFiscale_2
, nata ad [...] il giorno 28 agosto 1985, codice fiscale Parte_6 [...]
; C.F._3
1 agli effetti del presente atto, tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avvocato Riccardo Bistolfi, con domicilio professionale in Acqui Terme (AL), alla via Giuseppe Mazzini nr. 31 e seguente indirizzo di posta elettronica certificata: e presso il cui indirizzo di posta elettronica Email_1
certificata, le Parti intendono avvalersi della facoltà di eleggere domicilio, giusta mandato in atti
Convenuti
Avente ad oggetto: Revocatoria ex art 2901 c.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c., depositato telematicamente, in data 13.6.2025
Le parti convenute hanno concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data
17.6.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e per essa la , Parte_7 Parte_2 rappresentata da agiva per ottenere la revocatoria ex art 2901 c.c. dell'atto Parte_3
compiuto da con il quale in data 5 aprile 2022 conferiva gratuitamente nella CP_2 [...]
di cui è socio, amministratore e legale rappresentate la propria Parte_8
azienda agricola composta da svariati immobili, conferimento che aveva lo scopo di aumentare il capitale anche se a fronte del valore attribuito agli immobili pari ad € 920.902,40, l'aumento di capitale era stato di appena 50.000 € (gli altri euro 710.000 erano stati imputati a riserva sovrapprezzo quote).
Parte attrice deduceva di vantare un ingente credito nei confronti di quale fiEIussore CP_2
della società DE SR che aveva maturato diversi debiti con la Cassa di RiPArmio di Bra a causa dell'inadempimento di vari rapporti bancari intrattenuti con quest'ultima (mutui fondiari, mutuo chirografario, rapporto di conto corrente), rapporti poi risolti e revocati con raccomandata del
1.6.2018; evidenziava di essere divenuta cessionaria EI debiti in questione;
che il 27 luglio 2018
DE SR aveva introdotto avanti il Tribunale di Alessandria causa civile con cui contestava la nullità EI contratti e EI saldi debitori e che il relativo giudizio si era concluso con sentenza del 3 agosto
2023 che accertava la validità di tutti i contratti e riduceva il credito della Cassa di RiPArmio di Bra per il saldo passivo del conto corrente da euro 481.935,73 ad euro 430.516,31; che i beni concessi in garanzia ipotecaria da DE s.r.l. erano stati pignorati ed erano oggetto di vendita (come lotti 12, 13
e immobile C del lotto14) ma complessivamente sarebbero andati in vendita a prezzo base di circa €.
166.050,00, mentre il credito complessivo della cessionaria di era Controparte_3 superiore ad €. 1.200.000,00; che il garante allo stato, dopo l'atto di conferimento di CP_2 cui sopra, risultava titolare solo di diritto di usufrutto al 50% su alcuni immobili (tra l'altro già gravati da ipoteca giudiziale iscritta a favore della AN MO AS di NA) con conseguenti scarsissime
2 possibilità di realizzo in caso di pignoramento immobiliare;
che pertanto il conferimento di cui sopra, da ritenersi gratuito stante il modesto aumento di capitale (il sovrapprezzo andava a beneficio di tutti i soci) costituiva disposizione patrimoniale pregiudizievole per la creditrice (in quanto Parte_1
aveva notevolmente diminuito la consistenza delle garanzie spettanti alla creditrice) ed era non solo successivo all'insorgenza del credito in questione (2009), ma addirittura effettuato dopo la revoca degli affidamenti ed il passaggio in sofferenza della posizione (2018) e dopo che DE s.r.l. (di cui
è il legale rappresentante, aveva ricevuto precetto sui mutui e pignoramento CP_2
immobiliare); che infatti pure potendo il creditore particolare del socio, ai sensi dell'art. 2270 comma
2 c.c., chiedere la liquidazione della quota del suo debitore, era stata resa più disagevole per il creditore la possibilità di soddisfacimento del proprio credito;
che sussisteva pertanto l'eventus damni, e ad abundantiam anche la scientia fraudis (esistendo presunzioni precise, gravi e concordanti circa la consapevolezza in capo ai sig.ri e del pregiudizio che tali Parte_5 Parte_6
disposizioni patrimoniali avrebbero creato ai creditori, trattandosi EI figli del sig. ) CP_2
pure non necessaria essendo il conferimento in questione atto a titolo gratuito.
L'attrice chiedeva in definitiva dichiararsi inefficace ex art 2901 c.c. nei confronti della creditrice i trasferimenti immobiliari dal sig. alla convenuti CP_2 Parte_8 nell'atto di conferimento di azienda agricola in società semplice agricola del 5/04/2022 attraverso i quali il sig. trasferiva alla CP_2 Parte_9
la proprietà EI beni immobili ivi indicati.
[...]
Si costituivano in giudizio la società , Controparte_4 CP_2 [...]
e eccependo in primo luogo l'inesistenza di un valido rapporto di credito Parte_5 Parte_6
vantato da parte attrice nei confronti del Signore in quanto le fiEIussioni omnibus e CP_2
specifiche oggetto di causa, rilasciate da riportavano tutte le clausole del modello ABI CP_2 del 2003, censurate dalla AN d'Italia con provvedimento 55 del 2005, con conseguente nullità del contratto e in ogni caso di nullità delle clausole stesse tra le quali vi era la deroga all'art 1957 c.c., deroga da ritenersi quindi non più operante, derivando pertanto da ciò l'applicabilità dell'art. 1957
c.c. e la decadenza da parte della creditrice dall'azione nei confronti del fiEIussore per non avere agito giudizialmente la prima entro i sei mesi dalla scadenza EI rapporti in questione nei confronti del debitore;
in secondo luogo parte convenuta eccepiva l'inesistenza degli ulteriori presupposti dell'eventus damni e della scientia damni, considerato che il 14 ottobre 2020 la AN MO EI
AS di NA PA aveva iscritto ipoteca giudiziale per € 510.454,16 su vari immobili siti in Cartosio,
Melazzo, e che a fronte dell'inerzia ad agire da parte della Per_1 Controparte_3
e della sua cessionaria si poteva escludere che l'atto di conferimento in questione, Parte_1
nella semplice, fosse dolosamente preordinato da Parte_8
3 al fine di pregiudicarne il soddisfacimento del credito asseritamente reclamato da parte CP_2 attrice ( scientia damni), soprattutto alla luce dell'ingente patrimonio immobiliare in capo alla DE
S.r.l. (stimato in euro 3.596.359,00), dell'ingente patrimonio immobiliare personale dello stesso
(complessivamente stimato in euro 1.857.077,80), e di quello di proprietà della ex CP_2 moglie del quale quest'ultimo godeva dell'usufrutto (stimato in euro Controparte_5
1.341.238,00).
In definitiva i convenuti chiedevano il rigetto della domanda avversaria.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 settembre 2025
a seguito della concessione EI termini per il deposito delle note di p.c., delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art 189 c.p.c..
*****
Nel merito la domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Parte attrice chiede dichiararsi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. EI trasferimenti immobiliari convenuti con l'atto di conferimento di azienda del 5.4.2022 a favore della Società convenuta, in quanto recante pregiudizio alle sue ragioni, essendo la stessa creditrice del signor in CP_2 qualità di fiEIussore della società DE s.r.l., quest'ultima titolare EI rapporti bancari di cui sopra.
Ebbene l'art. 2901, co. 1 c.c. dispone che:
“Il creditore , anche se il credito è soggetto a condizione o a termine , può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni , quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.”.
Ne consegue, pertanto, che perché sia utilmente promossa l'azione revocatoria occorre che il creditori dimostri:
- l'esistenza di una ancorché eventuale ragione di credito, nonché di un atto dispositivo;
4 - che l'atto dispositivo posto in essere dal debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (c.d. eventus damni);
- che il debitore, al momento del compimento dell'atto dispositivo, conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni di credito del creditore (c.d. scientia damni);
- in caso di atto dispositivo a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole del pregiudizio (c.d. partecipatio fraudis);
- nel caso di credito sorto successivamente all'atto dispositivo, che il debitore avesse dolosamente preordinato l'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito e che il terzo fosse partecipe di questa dolosa preordinazione (c.d. scientia fraudis).
Nel caso di specie, quanto alla posizione di credito della AN nei confronti del convenuto CP_2
si rileva che le eccezioni del convenuto - quanto all'inesistenza dello stesso per nullità delle
[...]
fiEIussioni o comunque per decadenza ex art 1957 c.c. dall'azione nei confronti del fiEIussore non avendo il creditore agito entro i sei mesi previsti dalla norma – sono da ritenersi infondate per le seguenti ragioni.
Pure considerando la conformità delle clausole delle fiEIussioni in oggetto con le clausole 2, 6, 8 del
Modello Abi 2003 (fiEIussione specifica del 18.12.2009 di cui al doc. 10 della citazione;
fiEIussione specifica del 18.12.2009 di cui al doc. 11 dell'atto di citazione;
fiEIussione omnibus di cui al doc.13 dell'atto di citazione, fiEIussione specifica di cui al doc. 14 dell'atto di citazione) e nonostante si debbano considerare nulle le singole clausole conformi in adesione a quanto statuito dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 41994 del 2021 - secondo la quale: “I contratti di fiEIussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” - non si ritiene che siano stati forniti elementi dai quali potere desumere la nullità integrale delle stesse fiEIussioni, né la AN risulta decaduta dall'azione nei confronti del fiEIussore ai sensi dell'art. 1957 c.c., applicabile proprio a fronte della nullità delle clausole di deroga a tale norme contenute nelle fiEIussioni.
Gli elementi indicati da parte convenuta ai fini di fare valere la nullità integrale EI contratti in questione risultano generici, non ancorati alle specificità EI contratti in questione, potendo gli stessi essere applicati allora a tutte le fiEIussioni che riproducono le tre clausole in questione (ciò che è
5 escluso proprio dalla pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata) e non si ritiene, pertanto, che dagli stessi possa essere desunta la nullità integrale invocata.
Parte convenuta, invero, fa riferimento al fatto che in mancanza delle tre clausole in questione e venendo quindi meno la funzione indennitaria e di garanzia del cosiddetto effetto solutorio definitivo delle fiEIussioni in questione la Cassa di RiPArmio di Bra avrebbe perso l'interesse al rilascio della garanzia e non avrebbe quindi accettato la fiEIussione. Tuttavia, tali circostanze ipotizzate non vengono suffragate da alcun elemento specifico e riferito al caso concreto in tale senso. Anzi non si vede per quali ragioni allora la AN avrebbe dovuto perdere interesse ad ottenere comunque una garanzia in proprio favore.
Non si ritiene quindi in definitiva riscontrabile la nullità integrale EI contratti in questione.
Passando allora alla questione dell'eccepita decadenza dalla garanzia ex art 1957 c.c. si rileva come correttamente parte attrice abbia rilevato che quando il fiEIussore è tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta il rispetto dell'articolo 1957 da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto già con la richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al fiEIussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
così nel caso di specie parte attrice ha rilevato che ai fini di impedire la decadenza era stata sufficiente la lettera di messa in mora del 1 giugno 2018 inviata sia alla debitrice principale che al garante.
Parte convenuta che non contesta specificamente l'esistenza nel caso di specie di tali clausole nelle fiEIussioni in questione ha tuttavia continuato a sostenere come fosse necessaria un'iniziativa di tutela giurisdizionale.
Ebbene si deve ritenere tale ultima tesi della convenuta infondata.
Invero, il fatto che nella fiEIussione sia presente la clausola di pagamento a prima richiesta, come nel caso di specie (cfr. artt 8 e 7 delle fiEIussioni prodotte da parte attrice), clausola ritenuta legittima dalla AN d'Italia nel provvedimento 55/05, fa sì che quanto richiesto dall'art. 1957 c.c. sia pienamente soddisfatto anche dalla semplice richiesta, fatta per iscritto al debitore principale e al fiEIussore, di pagamento del dovuto, senza necessità di agire giudizialmente. Sul punto – oltre alla recentissima Cass. Ord. 835/25 del 13 gennaio 2025 - vedi alcune precedenti sentenze sia di legittimità (Cass. 21 maggio 2008 n. 13078; Cass. 26 settembre 2017 n. 22346 che richiama la prima) che di merito ( Corte di Appello di Milano 24 gennaio 2023 n. 220), che rimarcano come in presenza di fiEIussione a prima richiesta l'osservanza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta anche senza intraprendere azioni giudiziali - necessarie invece negli altri casi di garanzia personale - essendo sufficiente una semplice richiesta di pagamento, così come previsto dalla
6 clausola stessa, che, altrimenti argomentando, sarebbe priva di efficacia e di ragione d'essere. In altre parole, uno degli effetti, di non secondaria importanza, della clausola a prima richiesta contenuta in una fiEIussione sarebbe proprio quella di esonerare il creditore dall'intraprendere azioni giudiziali contro il debitore nei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c..
Ebbene, nel caso di specie la AN ha certamente azionato le garanzie a prima richiesta inviando, contestualmente alla risoluzione e revoca EI rapporti in questione, anche la richiesta stragiudiziale di pagamento sia al debitore principale (ricevuta in data 1.6.2018) che al fiEIussore (ricevuta il
13.6.2018) (vedi doc. 15 fascicolo attoreo), con ciò facendo quanto in suo potere per non decadere dalla garanzia personale prestata a suo favore da CP_2
L'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c. non può quindi ritenersi fondata.
Neanche poi l'attore può essere considerato consumatore considerata la sua qualità di socio di maggioranza, amministratore unico e rappresentante dell'impresa di DE SR (cfr. doc. 24 attoreo).
Risulta quindi infondata l'eccezione di parte convenuta quanto all'inesistenza del credito azionato che oltretutto si ribadisce può essere anche solo eventuale.
Ciò detto l'atto dispositivo oggetto della domanda consiste nei trasferimenti immobiliari dal sig.
alla convenuti nell'atto di conferimento di azienda CP_2 Parte_8
agricola in società semplice agricola del 5/04/2022 a Notaio di Casale Per_2 Persona_3
Monferrato Rep. 758 Racc. 628, trascritto presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Alessandria Servizio di Pubblicità Immobiliare di Acqui Terme al Registro generale n. 1771 e al Registro particolare n. 1400 in data 15/04/2022, attraverso i quali il sig. CP_2
trasferiva alla la proprietà EI beni Parte_9
immobili descritti in atto di citazione.
Dalle allegazioni di parte attrice e dalla documentazione versata in atti risulta poi che già al momento dell'atto di disposizione patrimoniale di cui sopra l'esposizione debitoria della società DE SR
(quindi anche del fiEIussore) nei confronti della AN fosse di importo superiore a € 1.200.000,00, come da lettera di risoluzione e revoca EI rapporti bancari del 1.6.2018 (cfr. doc. 15 attoreo), in relazione a rapporti bancari sorti in data anteriore e relative garanzia fiEIussorie specifiche e omnibus rilasciate nel 2009, nel 2014 e nel 2016.
Orbene, in tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fiEIussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato, atteso che l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità , essendone consentito l'esperimento '' in concorso con gli altri requisiti di legge '' anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto ed eventuali. (cfr. Tribunale
7 Rovigo sez. I, 27/05/2021, n.395, conformi Tribunale Busto Arsizio sez. III, 05/11/2020, n.1311,
Cassazione civile sez. III, 09/04/2009, n.8680).
In applicazione di tale principio, pertanto, nella fattispecie in esame, il credito nei confronti di CP_2 dedotto dalla AN è da ritenersi certamente anteriore all'atto dispositivo oggetto della
[...]
domanda, con ogni conseguenza ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta, come di seguito verrà precisato.
Quanto invece al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni"), si sottolinea che lo stesso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito e che se grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale è invece onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Corte appello Brescia sez. I, 12/04/2021, n.435, conforme,
Cassazione civile sez. II, 03/02/2015, n.1902).
Nel caso di specie è emerso come si sia spogliato di tutti i suoi beni immobili, CP_2
rimanendo in sostanza soltanto usufruttuario di vari beni immobili alcuni EI quali pure già gravati da ipoteca giudiziale iscritta a favore della AN MO EI AS di NA (cfr. doc. 18 attoreo).
Parte convenuta, quanto all'ammontare del patrimonio a garanzia del credito indicato da parte attrice ha fatto riferimento al fatto che vi fosse un ingente patrimonio immobiliare in capo alla DE S.r.l.
(stimato in euro 3.596.359,00), un proprio ingente patrimonio immobiliare (complessivamente stimato in euro 1.857.077,80), e quello di proprietà della ex moglie , del quale lo Controparte_5 stesso godeva dell'usufrutto (stimato in euro 1.341.238,00). Ha prodotto quanto alla stima di CP_2
tali beni una perizia di parte (cfr. doc. 44 allegata alla comparsa).
Intanto si rileva come la perizia di parte non possa acquisire valore probatorio. Sul punto si veda recente Cassazione secondo la quale: “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.” (Cfr. Cassazione civile sez. I, 04/03/2025, n.5667).
Ciò detto, in ogni caso si rileva come gran parte EI beni di DE (in Acqui Terme) fossero già stati sottoposti a pignoramento da parte dell'attrice (cfr. doc. 22 e 23 attorei) al momento dell'atto dispositivo risultando ricevuta la notifica del pignoramento in data 2.12.2021. Inoltre, parte attrice ha
8 indicato l'insufficienza di tale patrimonio al fine di soddisfare il credito dedotto, in considerazione del prezzo base EI beni oggetto della relativa procedura esecutiva immobiliare n. 8 del 2022 (doc.
17 attoreo) e ancora precisando come tutti beni di Acqui Terme fossero stati appunti pignorati (doc.
23 attoreo) avendo tuttavia ricavato solo € 124.000,00 (cfr. doc. 30 attoreo); ancora ha Parte_7
precisato come gli immobili in siano stati pignorati (doc. 31) ma siano di basso valore, Per_4
trattandosi di unità collabenti (F/2) quindi in grave degrado e come gli immobili in Diano d'Alba siano già gravati da ipoteche che ne saturano il valore (cfr. doc. 32 fascicolo attoreo).
In relazione ai beni di si evidenzia che successivamente ai trasferimenti avvenuti con CP_2
l'atto dispositivo in questione lo stesso è rimasto titolari esclusivamente di diritti di usufrutto (cfr. sempre doc. 18 attoreo).
Alla luce di tali circostanze non si ritiene che nel complesso parte convenuta abbia fornito adeguata prova che sussistano altri beni tali da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, così da escludere la sussistenza del pregiudizio allegato dal parte attrice.
Con l'atto dispositivo di cui sopra risulta, invece, che si sia verificata una variazione qualitativa, oltre che quantitativa del patrimonio del debitore che comporta necessariamente una maggiore incertezza o difficoltà per il creditore nel soddisfacimento del proprio credito.
D'altronde il debitore non ha fornito altrimenti prova che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore e chiaramente una eventuale richiesta di liquidazione quota da parte del creditore nei confronti del socio ai sensi dell'art. 2270 c.c. non garantirebbe lo stesso valore di recupero e renderebbe in ogni caso più disagevole per il creditore la possibilità di soddisfarsi del proprio credito.
Ne consegue la sussistenza nel caso di specie del c.d. “eventus damni”.
Si deve passare a questo punto all'esame dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta da parte attrice.
Ove si consideri l'atto a titolo gratuito alla luce delle circostanze evidenziate da parte attrice e già sopra riportate (gratuità neanche specificamente contestata da parte convenuta), considerata altresì
l'anteriorità del credito agli atti dispositivi in questione è necessario accertare se il debitore, al momento del compimento dell'atto dispositivo, conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni di credito del creditore (scientia damni), non rilevando nel caso di specie che il terzo fosse consapevole del pregiudizio (c.d. partecipatio fraudis).
Ebbene, quanto alla situazione di si rileva che lo stesso al momento dell'atto CP_2
dispositivo (del 5.4.2022) era chiaramente a conoscenza della situazione debitoria di DE SR, considerato che già nel 2018 aveva ricevuto la lettera di risoluzione e intimazione di pagamento per
9 l'ingente importo di più di 1.200.000,00 euro;
era altresì a conoscenza che la maggior parte EI beni di DE erano stati pignorati da (procedura esecutiva 8/2022) per il recupero EI crediti Parte_7 derivanti dai soli mutui (importo a precetto di € 634.309,16 a fronte di un credito vantato dalla AN
e dalla sua cessionaria di più di 1.200.000,00 euro) come risulta dai doc 22 e 23 attorei;
che alcuni di essi erano stati oggetto di altra iscrizione ipotecaria da parte di altro creditore (beni di Diano d'Alba), iscrizione del 2020 a favore di AN MO EI AS di NA PA (cfr. doc. 32 attoreo) contro la società DE di cui , come già sopra detto, è socio di maggioranza, amministratore Persona_5
unico e legale rappresentante.
Con tale atto oltretutto trasferiva tutti i suoi beni immobili, rimanendo soltanto titolare CP_2
di diritti di usufrutto su altri beni.
Da tali circostanze si desume chiaramente, pertanto, come il debitore non potesse non essere a conoscenza del pregiudizio che tale atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie.
Non è poi stato sufficientemente dimostrato, come già sopra rilevato, che al momento dell'atto dispositivo in questione il patrimonio residuo di fosse tale da soddisfare ampiamente CP_2
le ragioni del creditore, al fine di escludere la consapevolezza del debitore del pregiudizio che i trasferimenti in oggetto arrecavano alle ragioni creditorie.
Si ritiene altresì irrilevante ai fini di escludere la consapevolezza del debitore il fatto che MO EI
AS di NA avesse iscritto nel 2020 ipoteca su diversi beni del convenuto prima di , Parte_7
non potendosi da ciò desumere la volontà di non azionare il proprio credito nei confronti di CP_2
da parte della Cassa di RiPArmio di Bra, tenuto conto che già era stato intimato da parte
[...] dell'istituto bancario il pagamento di quanto dovuto con la diffida di cui al doc. 15 attoreo ed inoltre che i rapporti bancari in questione erano stati subito dopo oggetto del giudizio avente r.g. n.
2747/2018 definito poi con sentenza del 21 agosto 2023.
Inoltre, anche volendo considerare l'atto dispositivo in questione (i trasferimenti di proprietà di svariati immobili avvenuti con il conferimento in esame) atto a titolo oneroso si ritiene sussistente ugualmente l'elemento soggettivo previsto dall'art. 2901 c.c..
Invero, in caso di anteriorità del credito all'atto dispositivo a carattere oneroso è necessario accertare se il debitore, al momento del compimento dell'atto dispositivo, conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni di credito del creditore (scientia damni) e se il terzo fosse consapevole del pregiudizio (c.d. partecipatio fraudis).
Nello specifico si evidenzia che: “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo
10 oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.” (Cassazione civile sez. III, 30/12/2014, n.27546).
Si veda anche in tale senso la più recente ordinanza della Corte di Cassazione n.
16221 del 18/06/2019 secondo la quale: “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.”.
Ebbene, quanto alla situazione del debitore si ribadisce quanto già sopra indicato, mentre quanto all'elemento soggettivo del terzo la prova può darsi anche per presunzioni, come sopra indicato, avendo particolare riguardo ad elementi ritraibili sia dalle qualità soggettive e di parentela delle parti, sia dalla sperequazione tra il prezzo di vendita ed il valore di mercato del bene oggetto di revocatoria
(cfr. Tribunale Bari sez. I, 14/12/2009, n.3701, v. anche Tribunale Teramo, 13/01/2017, n.23).
Ancora, la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 5359 del 2009; v. anche Cass
n. 17327 del 2011 e Cass n. 27546 del 2014).
Non è poi necessaria la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione (Cassazione civile sez. III, 15/10/2021, n.28423).
Nel caso di specie i soci della sono oltre allo stesso Parte_8 CP_2
, e che parte attrice indica come i figli del primo (cfr. doc. 26 attoreo)
[...] Parte_5 Pt_6
circostanza in ogni caso non contestata dalla controparte.
Ebbene alla luce di ciò pare inverosimile che gli altri due soci della società semplice convenuta, figli di , non fossero a conoscenza, pure generica, della situazione economico patrimoniale CP_2
del padre.
11 D'altronde, anche le condizioni economiche del conferimento in questione, comportanti il trasferimento di un ingente patrimonio immobiliare da parte del , per il valore di perizia CP_2 allegata al conferimento stesso di € 920.902,40 degli immobili ed € 976.622,40 dell'azienda, valore di mercato dell'azienda stimato in definitiva in € 760.000,00 (cfr. allegato A dell'atto di cui al doc.
19 di parte attrice), finalizzato all'aumento del capitale sociale della , a Controparte_1
fronte poi di un aumento di capitale sociale di soli € 50.000 (cfr. atto di conferimento, pag. 2 e art 5 dello stesso e le iniziali quote indicate in premessa), con residuo imputato a riserva sovrapprezzo quote è ulteriore elemento che conforta la conoscenza degli altri soci della società convenuta del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni EI creditori, in quanto la differenza tra il capitale conferito e l'effettivo aumento di capitale conseguente si ritiene indice della consapevolezza della parti di rendere in tale modo maggiormente incerto o difficile il soddisfacimento del credito.
In definitiva, quindi, dagli elementi sopra indicati si desume oltre che la consapevolezza del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie, anche l'esistenza di analoga consapevolezza in capo ai soci della società a favore della quale è stato effettuato il trasferimento.
Sussistono pertanto tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 c.c. al fine della dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo in oggetto nei confronti di parte attrice.
In conclusione, la domanda di parte attrice deve essere, quindi, accolta.
Spese di lite.
Le spese di lite di parte attrice, in forza del principio della soccombenza, vanno poste a carico EI convenuti in via tra loro solidale, e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile, complessità alta, compensi medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'inefficacia, ex art 2901 c.c., nei confronti di EI trasferimenti Parte_1
immobiliari dal sig. alla convenuti CP_2 Parte_8 nell'atto di conferimento di azienda agricola in società semplice agricola del 5/04/2022 a
Rogito Notaio di Casale Monferrato Rep. 758 Racc. 628, trascritto presso il Persona_3
Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Alessandria Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Acqui Terme al Registro generale n. 1771 e al Registro particolare n. 1400 in data 15/04/2022, attraverso i quali il sig. trasferiva CP_2
12 alla a proprietà EI beni Parte_9
immobili descritti in atto di citazione e censiti come segue:
Catasto Fabbricati del Comune di Melazzo:
Foglio 22 particella 225 subalterno 1 categoria A/2 classe 3
Foglio 22 particella 225 subalterno 10 categoria A/2 classe 2
Foglio 22 particella 225 subalterno 4 categoria A/2 classe 2
Foglio 22 particela 225 subalterno 11 categoria C/2 classe U
Foglio 22 particella 225 subalterno 8 categoria C/6 classe U
Foglio 22 particella 225 subalterno 9 categoria C/6
Foglio 22 particella 225 subalterno 2 categoria C/2
Foglio 22 particella 239 subalterno 1 categoria C/2
Foglio 22 particella 239 subalterno 2 categoria C/2
Foglio 22 particella 239 subalterno 4 categoria A/2 classe 2
Foglio 22 particella 239 subalterno 5 categoria C/2
Foglio 22 particella 233 categoria C/7
Foglio 22 particella 211 subalterno 1 categoria F/2.
Foglio 22 particella 239 subalterno 3 bene comune non censibile
Foglio 22 particella 225 subalterno 13 bene comune non censibile
Catasto Terreni del Comune di Melazzo alla Partita 1: - Foglio 22 particella 225 ente urbano di are 27.20; - Foglio 22 particella 239 ente urbano di are 13.40; - Foglio 22 particella 233 ente urbano di are 03.90; - Foglio 22 particella 211 ente urbano;
Foglio 22 particella 74: porz. AA qualità seminativo, porz. AB qualità bosco misto
Foglio 22 particella 88 qualità bosco misto
Foglio 22 particella 102: porz. AA qualità seminativo, porz. AB qualità bosco misto
Foglio 22 particella 163: porz. AA qualità seminativo, porz. AB qualità bosco misto
Foglio 22 particella 165: porz. AA qualità seminativo, porz. AB qualità bosco misto
Foglio 22 particella 161 qualità bosco misto
Foglio 22 particella 83 qualità seminativo
Foglio 22 particella 84: porz. AA qualità seminativo, porz. AB qualità bosco misto
Foglio 22 particella 99
Foglio 22 particella 101
Foglio 22 particella 93: porz AA e porz AB
Foglio 22 particella 80
Foglio 22 particella 86
13 Foglio 22 particella 87
Foglio 22 particella 103
Foglio 22 particella 105
Foglio 22 particella 116
Foglio 22 particella 117
Foglio 22 particella 133
Foglio 22 particella 177
Foglio 22 particella 104
Foglio 22 particella 185: porz. AA e porz. AB
Foglio 22 particella 121: porz. AA e porz. AB
Foglio 22 particella 113
Foglio 22 particella 135
Foglio 22 particella 72
Foglio 22 particella 73
Foglio 22 particella 71: porz AA e porz. AB
Foglio 22 particella 79
Foglio 22 particella 81
Foglio 22 particella 82
Foglio 22 particella 92: porz. AA e porz. AB
Foglio 22 particella 96
Foglio 22 particella 97
Foglio 22 particella 109
Foglio 22 particella 123
Foglio 22 particella 124
Foglio 22 particella 128
Foglio 22 particella 129
Foglio 22 particella 130
Foglio 22 particella 131
Foglio 22 particella 132
Foglio 22 particella 134: porz. AA e porz. AB
Foglio 22 particella 136: porz. AA e porz. AB
Foglio 22 particella 137
Foglio 22 particella 138
Foglio 22 particella 144
14 Foglio 22 particella 145
Foglio 22 particella 146
Foglio 22 particella 147
Foglio 22 particella 166
Foglio 22 particella 176
Foglio 22 particella 229
Foglio 22 particella 230
Foglio 22 particella 107
Foglio 22 particella 180
Foglio 22 particella 77
Foglio 22 particella 175
Foglio 22 particella 89
Foglio 22 particella 76
Foglio 22 particella 237
Foglio 22 particella 238
Foglio 22 particella 178
Foglio 22 particella 179
Catasto Fabbricati del Comune di Cartosio:
Foglio 5 particella 146 subalterno 2 categoria F/2; - Foglio 5 particella 144 categoria B/7
Foglio 5 particella 146 subalterno 1 categoria D/10
Catasto terreni del Comune di Cartosio alla Partita 1: - Foglio 5 particella 146
Foglio 5 particella 144 ente urbano
Foglio 5 particella 3: porz. AA, porz AB e porz AC
Foglio 5 particella 27
Foglio 5 particella 17 porz. AA e porz. AB
Foglio 5 particella 16
Foglio 5 particella 15
Foglio 5 particella 14
Foglio 5 particella 6
Foglio 5 particella 124 porz. AA e porz. AB
Foglio 5 particella 1: porz. AA e porz. AB
Foglio 5 particella 2
Foglio 5 particella 4
Foglio 5 particella 7: porz. AA e porz. AB
15 Foglio 5 particella 8: porz. AA e porz. AB
Foglio 5 particella 10
Foglio 5 particella 12
Foglio 5 particella 13: porz. AA e porz. AB
Foglio 5 particella 49 porz. AA e porz. AB
Foglio 5 particella 23
Foglio 5 particella 24
Foglio 5 particella 145
Foglio 4 particella 95
Foglio 4 particella 108: porz. AA e porz. AB
Foglio 4 particella 110: porz. AA e porz. AB
Foglio 4 particella 111
Foglio 4 particella 97: porz. AA e porz. AB
Foglio 4 particella 98
Foglio 4 particella 109
Foglio 4 particella 112
Foglio 4 particella 113 porz AA e porz. AB
Foglio 4 particella 114
Foglio 4 particella 115
Foglio 4 particella 116: porz. AA e porz. AB
Foglio 4 particella 311
Foglio 4 particella 119
Foglio 4 particella 276: porz. AA e porz. AB
Foglio 4 particella 117: porz. AA e porz. AB
Foglio 4 particella 309
Foglio 4 particella 107
Foglio 4 particella 120: porz. AA e porz. AB
Foglio 4 particella 118: porz. AA e porz. AB
Foglio 4 particella 310
Foglio 4 particella 105
Catasto Terreni del Comune di Foglio 10 particella 56.. Per_1
- condanna i convenuti, in via tra loro solidale, a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite, liquidate in € 545,00 per esborsi;
in € 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
16 Così deciso in Alessandria, il 30/10/2025
17
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino