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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/09/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice pronuncia la seguente:
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 825 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti CORINALDESI PIER LUIGI e
CORINALDESI Francesco
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. ANSALONI LAURA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come indicato nelle note sottoscritte depositate dalle parti in data 17/06/2025 e
01/07/2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Modena in data 5/09/1998 e dalla loro unione sono nati i figli , in data Per_1
19/6/2000, , in data 8/09/2003, e , in data Per_2 Per_3
2/10/2011.
I coniugi si sono separati con sentenza n. 898/2024, pubblicata in data 17/05/2024 dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento RG n. 5849/2023.
2. Con ricorso del 24/02/2025 il ricorrente, sig. Parte_1 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con la sig.ra CP_1 con la previsione dell'affidamento condiviso del figlio minore e il collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
Per_3
l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra fino al CP_1 raggiungimento della maggiore età del figlio minore;
la previsione dell'obbligo di versare la somma mensile di €. 250,00
(duecentocinquanta/00) a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore e la somma mensile di €. 300,00 (trecento/00) a titolo di concorso al mantenimento della figlia;
prevedere Per_2 che ciascun genitore concorra al pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura del 50%.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, sig.ra chiedendo una differente regolamentazione CP_1 concernente in particolare il diritto di visita del padre nei confronti figlio minore nonché la previsione dell'obbligo in capo al sig. di contribuire al mantenimento dei figli in misura pari Parte_1
pagina 2 di 6 ad € 550,00 mensili per la figlia e € 450,00 mensili per il Per_2 figlio (soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici Per_3
ISTAT) e di contribuire nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli.
4. All'udienza dell'11/06/2025 il Giudice, rilevata la brevità del lasso di tempo trascorso dalla pronuncia di separazione, ha proposto alle parti di definire il giudizio alle condizioni di cui alla sentenza di separazione con rivalutazione ISTAT per il mantenimento e spese del giudizio compensate.
Il Giudice assegnava un termine alle parti per valutare la proposta, rinviando all'udienza del 16/07/2025.
5. Le parti hanno successivamente depositato note scritte in sostituzione di udienza in data 17/06/2025, parte ricorrente, e
01/07/2025, parte convenuta, dichiarando di accettare la proposta formulata dal Giudice all'udienza del 11/06/2025 di definire la controversia alle condizioni previste nella sentenza di separazione n. 894/2024 pubblicata in data 17/05/2024 che di seguito si riportano:
“- autorizza i coniugi a vivere separati;
- affida il figlio minore della coppia , nato a Modena in [...]_3
2.10.2011 (superfluo, quantomeno per ora, il suo ascolto), a entrambi i genitori, dunque in modo condiviso, come da concorde richiesta degli stessi e non essendo emerse ragioni di sorta per stabilire un differente regime;
- colloca il minore in via prevalente assieme alla madre, alla quale, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., viene pertanto assegnata la casa familiare di RA (MO), frazione Sozzigalli, via A. Costa n. 154 int. 10;
pagina 3 di 6 - regola le frequentazioni tra e il padre come da richiesta Per_3 di quest'ultimo, ritenendo tale modalità idonea ad assicurare al ragazzino concreta bigenitorialità, come suo interesse, e dunque:
a. fine settimana alternati, a partire dal venerdì sera alla domenica sera quando tornerà dopo cena dalla madre;
Per_3
b. una serata a settimana, con relativo pernottamento ed una ulteriore serata a settimana quando non è previsto che trascorra il fine settimana con il padre;
c. un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
d. festività natalizie e pasquali alternate, in modo da scambiare di anno in anno le festività del Natale con quelle del nuovo anno e il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo;
- ai sensi dell'art. 337 ter, quarto comma, c.c., a far data dalla domanda (12.1.2024), obbliga il padre a versare alla madre un contributo di euro 400,00 mensili per il mantenimento ordinario della figlia , nata il giorno 8.9.2003, non economicamente Per_2 autosufficiente, e di ulteriori euro 300,00 mensili per , Per_3 dunque totali euro 700,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolate dal vigente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso questo
Tribunale, da intendersi qui richiamato;
la misura di tali contributi
è stata calcolata tenendo complessivamente conto dei seguenti elementi: età dei ragazzi, frequentazioni con i genitori e conseguenti carichi di mantenimento diretto (nel caso di Per_2 integralmente in capo alla madre, dato che la ragazza non intrattiene allo stato alcun rapporto con il padre), condizioni reddituali e patrimoniali delle parti come sino a ora emerse;
pagina 4 di 6 - ritenuto che la prosecuzione della controversia, oltre che di verosimile scarsa utilità per i contendenti, costituirà invece, con ogni probabilità, ragione di ingravescente pregiudizio per la prole, propone alle parti ex art. 185 bis c.p.c. di conciliare la lite alle condizioni ora stabilite a spese di lite integralmente compensate;”.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese delle parti che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 05/09/1998 in MODENA da
[...]
nato a [...] il [...]) con Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...]), matrimonio
[...] trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MODENA, atto n. 262, parte II, serie A, anno 1998;
2. Recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti pagina 5 di 6 trascritte in parte motiva;
3. Incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione
Prima Civile in data 10.9.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Francesca Cerrone
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 6 di 6