Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1045/2024
PBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati
- Presidente - Dott. Giovanni D'Onofrio
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 1045/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07.03.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 22.04.2024 da Parte 1 , e [...]
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Sgalia Giuseppe Luigi, tendente ad
,
ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in Santa Maria Capua Vetere (CE) in data 26.08.2013, dalla cui unione sono nate le figlie Persona_1 il 06.09.2013 e Persona 2 il 28.10.2015;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/1970;
ritenuto che la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) del 04.05.2021, nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologazione del 29/06/2021, nell'ambito del procedimento RG 383/2021; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle medesime condizioni della separazione, precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
"-i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credono, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
Santa Maria CV alla via Martiri Cristiani n° 15;
con facoltà per il padre Parte_2 Parte 2 di vederle e tenerle due giorni a settimana ovvero il martedì e giovedì.
Nei predetti giorni il padre andrà a prendere i propri figli a scuola se capiterà in orario scolastico;
- per le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il medesimo criterio dell'alternanza;
vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
-
per quel che riguarda gli assegni di mantenimento dei figli tenendo conto delle esigenze economiche del sig Parte_2
-
Parte 2 lo stesso verserà la cifra complessiva di euro 500 mensili ovvero 250, 00 euro per figlio su scheda prepagata o altro equipollente, in possesso della moglie ed entro il 27 di ogni mese;
le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per
-
vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti (fermo restando l'obbligo di mantenimento per i figli sopra meglio specificato); entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione
-
delle figlie minori sul proprio passaporto"
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e che gli accordi sono conformi agli interessi delle figlie minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Santa Maria Capua Vetere (CE) il 26.08.2013
,nata a [...] il [...], e tra Parte 1 Parte 2
nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 20, parte I, anno 2013);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 07.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio