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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 30/06/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale NI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 1222/2023 RG
promossa da
1) (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Renato Parte_1 C.F._1 PA ui st ia Davide RT n.7 è eletto domicilio
2) (CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2 Re i st ia Davide RT n.7 è eletto domicilio
3) (CF: ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dal i stu a Davide RT n.7 è eletto domicilio
4) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Renato CP_3 C.F._4 PA stud avide RT n.7 è eletto domicilio
– parti attrici in riassunzione – contro
1) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4 C.F._5 Ma cui st iazza Cavour n.3 è eletto domicilio
2) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_5 C.F._6 Ma ui st iazza Cavour n.3 è eletto domicilio
3) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_6 C.F._7 Ma stud zza Cavour n.3 è eletto domicilio
– parti convenute in riassunzione –
conclusioni delle parti
⁃ per le parte attrici in riassunzione
«Vista l'ordinanza 21 gennaio 2025 e in vista dell'udienza del 28 maggio 2025, gli attori, richiamate le precedenti difese, precisano le loro conclusioni definitive come da atto di riassunzione: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia il Tribunale: A) dichiarare inammissibile e, comunque, disattendere la nuova domanda introdotta da controparte nella propria memoria 14 gennaio 2021 volta a << accertare e dichiarare … la nullità della Per_ pattuizione di cui alla lettera C dell'atto di compravendita del 29 maggio 2009, a rogito Notaio di Torino, nella parte in cui prevede che “le due aree distinte con linee oblique viola in detta planimetria (ndr planimetria allegata all'atto sub lettera G), di cui una adiacente al fabbricato in oggetto e l'altra adiacente alla salita spettano in uso esclusivo alle unità immobiliari al foglio 53 Per_2 numero 818 subalterni 7 e 8” e “le due aree adiacenti al fabbricato in oggetto distinte con linee oblique arancioni in detta planimetria spettano in uso esclusivo all'unità immobiliare al foglio 53 numero 818 subalterno 6” e per l'effetto (i) dichiarare la conseguente nullità dell'ulteriore pattuizione che prevede che “le spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria …. per le aree in uso esclusivo saranno sostenute da chi ne ha l'uso esclusivo” e (ii) dichiarare che le suddette aree distinte con linee oblique viola e arancioni nella planimetria allegate sub letta G) all'Atto di Compravendita costituiscono beni in comproprietà, al 50% tra le parti, i cui costi di manutenzione ordinaria e straordinaria vanno ripartiti secondo quanto previsto dall'Atto di compravendita del 29 maggio 2009 in relazione alle parti comuni (50% ciascuno)>>; B) in via subordinata, e salvo gravame, per il negato caso in cui detta domanda sia ritenuta ammissibile e rilevante: dichiarare che le parti, nel momento della costituzione della comunione sulle aree indicate ad uso esclusivo, anche ai fini della conversione del rapporto in parte qua, conversione che espressamente si richiede: - hanno invece voluto attribuirsene la
1 dott. Pasquale NI proprietà, quanto meno mediante la destinazione di detti beni quali pertinenze;
- ovvero, in subordine, e salvo gravame, abbiamo inteso costituire il diritto reale d'uso frazionato di cui all'art. 1102 cod. civ. o, almeno quello di cui all'art. 1021 cod. civ.; - ovvero ancora, in ulteriore subordine, abbiano voluto costituire dette aree in uso esclusivo e perpetuo di natura obbligatoria;
C) in ogni caso dichiarare CP_ Controparte_ tenuti e condannare i convenuti e , in solido fra loro e con il terzo chiamato , ovvero in Controparte_6 alternativa con lo stesso, a rifondere all'attore la complessiva somma di € 29.264,12; ovvero, in subordine, a corrispondere al Parte_1 medesimo la predetta somma quale indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.; con gli interessi di legge e con il favore delle Parte_1 spese»
⁃ per le parti convenute in riassunzione «Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, In via istruttoria Ammettere le istanze istruttorie dedotte con la memoria n. 2 ex art. 183, VI comma, c.p.c., depositata nel giudizio R.g. 31732/19 del Tribunale di Torino. In via preliminare di rito Dichiarare l'inammissibilità e/o comunque improcedibilità della domanda ex art. 2041 c.c. ex adverso proposta. Controparte_ Nel merito. Respingere tutte le domande svolte dagli attori nei confronti del dott. , ed Controparte_6 [...] Controparte
perché infondate in fatto e diritto per i motivi meglio esposti in narrativa. Accertare e dichiarare che il dott. , la CP_4 Controparte signora e il signor nulla sono tenuti a corrispondere al signor e/o agli altri attori in Controparte_6 Parte_1 relazione alle somme di cui alle domande per cui è causa. Accertare e dichiarare che i muri di sostegno dei terreni in comproprietà, incluso il muro posto al confine della comproprietà oggetto del presente giudizio, non rientrano tra le aree in uso esclusivo, come definite nell'Atto Per_ di compravendita del 29 maggio 2009, a rogito Notaio (doc. 1); Ove fosse ritenuto rilevante nella decisione della presente controversia, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità della pattuizione di cui alla lettera C dell'atto di Per_ compravendita del 29 maggio 2009, a rogito Notaio di Torino, nella parte in cui prevede che “le due aree distinte con linee obliquee viola in detta planimetria (ndr planimetria allegata all'atto sub lettera G), di cui una adiacente al fabbricato in oggetto e l'altra adiacente alla salita spettano in uso esclusivo alle unità immobiliari al foglio 53 numero 818 subalterni 7 e 8” e “le due aree adiacenti il Per_2 fabbricato in oggetto distinte con linee obliquee arancioni in detta planimetria spettano in uso esclusivo all'unità immobiliare al foglio 53 numero 818 subalterno 6” e per l'effetto (i) dichiarare la conseguente nullità dell'ulteriore pattuizione che prevede che “le spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria ….per le aree in uso esclusivo saranno sostenute da chi ne ha l'uso esclusivo” e (ii) dichiarare che le suddette aree distinte con linee obliquee viola e arancioni nella planimetria allegate sub letta G) all'Atto di i cui costi di manutenzione ordinaria e straordinaria vanno ripartiti secondo quanto previsto dall'Atto di compravendita del 29 maggio 2009 in relazione alle parti comuni (50% ciascuno). In via subordinata, nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, limitare le pretese del dott. al netto delle detrazioni fiscali di cui ha beneficiato o avrebbe potuto beneficiare, ossia al 50% dei costi Parte_1 sostenuti, ed, in ogni caso, senza l'applicazione di alcun interesse. In ogni caso con il favore degli onorari e delle spese del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali e con condanna degli attori al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art 96 primo e terzo comma cod. proc. civ.»
Ragioni della decisione
(1) abstract. e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
premesso (i) di aver acquistato, unitamente ai , con CP_3 CP_6 atto pubblico a rogito Notaio in data 2705.2009, un complesso immobiliare Per_1 sito alla frazione Mortola Inferiore, vico dell'Olivetta, di Ventimiglia, nello specifico, in comunione al 50%, un vasto terreno conformato a 8 balze (o terrazzamenti) sorrette da altrettanti muri di sostegno, di cui tre (quelle a monte) in uso comune, tre (quelle intermedie) in uso esclusivo dei e due (quelle a valle) in uso esclusivo dei Pt_1
, (ii) che le spese relative alle aree in uso esclusivo, adottando il criterio CP_6 dell'uso anziché quello della comproprietà, facevano capo a chi ne aveva l'uso (sub. lett. C rogito , (iii) che collassava il muro che delimitava l'area ad esclusivo uso Per_1
, prospiciente il vicolo Olivetta, per la riparazione del quale i comunisti CP_6
e ) affidarono i lavori all'impresa Parte_1 Controparte_5 CP_7
e a due professionisti (ing. e geol. , ripartendo al 50%
[...] CP_8 CP_9 onorari e spese, (iv) essendosi rifiutati di rifendergli la somma di € 29.264,12, indebitamente versata in ragione della clausola contrattuale che poneva le spese di gestione e manutenzione per le aree in uso esclusivo a carico dell'usuario, di aver citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino e Controparte_4 CP_6
quali nudi proprietari e come tali onerati delle spese per le riparazioni
[...] rie ex art. 1005 cc, nonché quale usufruttuario, per Controparte_5 sentirli condannare alla rifusione della predetta somma, (v) che
[...]
nel costituirsi in giudizio, Parte_2
i Torino in favore di quello di
2 dott. Controparte_10
[...] [...]
nullità della citazione/la carenza di legittimazione passiva/la carenza di
[...] legittimatio in causa di nonché, invocando la sentenza n.28972/2020 delle Parte_1 sezioni unite della Corte di cassazione, in sede di prima memoria, la nullità della pattuizione che individuava le aree ad uso esclusivo e della pattuizione circa la ripartizione delle spese di gestione e manutenzione delle stesse, (VI) che il Tribunale di Torino dichiarava la competenza del Tribunale di Imperia, con comparsa di riassunzione, dedotto che il muro, il cui parziale ripristino è oggetto di contesa, giaceva per intero nell'area ad uso esclusivo , sui quali incombevano le CP_6 relative spese, rilevato che la sentenza richiamata dai non era applicabile CP_6 nella fattispecie di causa, evocavano in giudizio Parte_2
instando, per la declaratoria di
[...] omanda introdotta solo nella prima memoria del 14.1.2021 nonché per la loro condanna alla rifusione, in solido tra loro, a la Parte_1 somma di € 29.264,12 oltre interessi, con vittoria di spese. 1.1) Si costituivano, con comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio riassunto che, eccepita Parte_3 assunzione sub) 47/48 in quanto tardiva, lamentata la infondatezza della pretesa attorea di rimborso della quota parte dei costi relativi al ripristino di un bene in comproprietà (i) in quanto sostenuti in forza di un'obbligazione spontaneamente e direttamente assunta da nei confronti della impresa di costruzioni e dei , (ii) in quanto Parte_1 CP_6
i muri di contenimento dei terrazzamenti non rientravano nelle aree ad uso esclusivo, (iii) in quanto l'intervento di ricostruzione del muro oggetto di contesa non era un'opera di manutenzione straordinaria e dunque non era riconducibile alla disciplina della pattuizione dell'Atti di compravendita, dedotta l'invocabilità della solidarietà passiva e della surrogazione/regresso, avendo l'attore adempiuto spontaneamente un debito altrui ex art. 1180 cc nonché l'inammissibilità/improcedibilità/infondatezza della domanda ex art. 2041 cc, contestato il quantum debeatur, eccepita la nullità della pattuizione che attribuisce un diritto di uso esclusivo previsto dall'atto di compravendita, offerta la disponibilità ad offrire, in via transattiva e senza nulla riconoscere in merito alle infondate domande avversarie, la somma di € 7.316,00 omnicomprensiva, instavano, in rito, per la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda ex art. 2041 cc ex adverso proposta, nel merito, per il rigetto della domanda attorea, in via subordinata, per la limitazione delle pretese al netto delle detrazioni fiscali e senza applicazione di interessi, con il favore delle spese e condanna per lite temeraria. 1.2) La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 28.05.2025 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 189/190 cpc.
(2) sulla domanda attorea. In presenza di una clausola del contratto di compravendita, con il quale le parti acquistavano, suddividendoselo, un compendio immobiliare sito alla frazione La Mortola di Ventimiglia, in forza della quale, inter partes, tutte le spese, ordinarie e straordinarie, per le aree comuni (due per parte, come vedremo), ma in uso esclusivo, dovevano essere sostenute “da chi ne ha l'uso esclusivo”, nella fattispecie di causa è demandato al giudice esclusivamente di accertare se le spese di ripristino parziale di un muro, asseritamente insistente tutto su un'area in uso esclusivo ai , CP_6 debbano essere sostenute dai stessi per il sol fatto che dell'area su cui CP_6 insiste il muro hanno l'uso esclusivo e, conseguentemente, se debbano rifondere Pt_1 [...]
per aver versato la somma di € 29.264,12 pari alla metà delle spese sostenute per
[...] il ripristino parziale del muro. 2.1) I ed i , con atto pubblico 27.5.2009 rogito Notaio di Pt_1 CP_6 Per_1
Torino (Rep. 176271/471774), ebbero ad acquistare un complesso immobiliare sito alla frazione Mortola Inferiore, vico dell'Olivetta n.11/A. Per quel che rileva ai fini del decidere, i ed i acquistarono in comunione, al 50% tra loro, un Pt_1 CP_6 terreno conformato a n.8 balze (terrazzamenti) sorrette da altrettanti muri di sostegno (doc. 1 di parti attrici in riassunzione) 2.1.1) Il contratto di vendita espressamente prevedeva: (a) che le tre fasce a monte erano in uso comune, le tre fasce intermedie erano in uso esclusivo ai mentre le due Pt_1 fasce a valle erano in uso esclusivo dei (doc. n. 1 e parti attrici in CP_6 riassunzione); (b) le spese di gestione manutenzione ordinaria e straordinaria delle quattro aree in uso esclusivo, due ai e due ai , facevano capo a chi Pt_1 CP_6 ne aveva l'uso esclusivo (vedi pag. 13 rogito . Per_1
2.2) Tralasciando le due aree in uso esclusivo che qui non interessano (per i , Pt_1 quella prospiciente la sovrastante strada Cacciairui;
per i , quella posta CP_6 dinanzi alla porta d'ingresso del loro appartamento), l'area in uso esclusivo ai , Pt_1 comprende tre fasce di terreno sorrette da altrettanti muri;
l'area in uso escl
, prospiciente il sottostante vico Olivetta, comprende due sole fasce di CP_6 itate da un unico muro, quello oggetto di causa. 2.3) Per queste quattro aree in uso esclusivo, come già osservato, ai fini della imputazione delle spese, ordinarie e straordinarie, le parti convenzionalmente adottavano il criterio dell'uso anziché quello della comproprietà. 2.4) Sull'area ad uso esclusivo del , prospiciente il vico Olivetta, il muro che CP_6 la delimitava in parte collassava (docc. n. 3 e 46 di parti attrici in riassunzione), ed i comunisti, affidando i lavori all'impresa e a due professionisti, Controparte_7 procedevano, nel 2016, ai lavori di ripristino delle parti collassate e di quelle prossime. 2.5) Sussistendo una solidarietà passiva di entrambi i comunisti, in quanto comproprietari del muro collassato, nei confronti degli esecutori dei lavori di rispristino del muro, versava la propria quota del 50% pari ad € 29.264,12 (docc. Parte_1
6/7/8/9/10/11/12 di parti attrici in riassunzione). 2.6) Vigendo, però, inter partes la specifica clausola contrattuale in ragione della quale le spese di gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, per le aree in uso esclusivo, sarebbero state sostenute da chi ne aveva l'uso esclusivo (vedi. sub. lett. C, pag. 13 rogito clausola ribadita nel successivo rogito, integrativo del primo, del 2019; Per_1 Pt_4 docc. nn. 1 e 2 parti attrici in riassunzione), le spese sostenute per la riparazione del muro erano tutte a carico dei , con conseguente diritto di CP_6 regresso/surrogazione del 8 cc, ex art. 1203, co.3, cc o, in Parte_1 ragione del fatto che l'ordinamento giuridico è informato al principio di necessaria causalità delle attribuzioni patrimoniali, in forza del quale non è consentito un trasferimento di ricchezza da un soggetto ad un altro, senza che questo sia retto da idonea giustificazione, ex art. 2041 Cc, domanda tempestivamente formulata dalle parti attrici con le note di udienza del 1.12.2020 in vista della 1 udienza figurata del 9.12.2020. Vieppiù, l'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza ex art. 50 cpc, purchè sia rispettato il contraddittorio, può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria. 2.6.1) Non è supportata da alcuna prova, l'allegazione di parti convenute che Pt_1
avrebbe spontaneamente e direttamente assunto, sia verso i terzi (impresa edile
[...] sionisti) sia verso il , l'obbligazione di suddividere in parti uguali i CP_6 costi di rispristino di cui ai chiede la ripetizione, non potendosi ritenersi dimostrato il
4 dott. Pasquale NI patto in deroga dalla circostanza che i partecipanti alla comunione «hanno deciso di ripristinare la parte rovinata …. e affidarono i lavori all'impresa e a due professionisti … CP_7 ripartendo al 50% onorari e spese», tanto più che la clausola contenuta nel rogito Notaio veniva riconfermata nel successivo rogito integrativo Notaio . Per_1 Pt_4
2.6.2) Non ha pregio l'allegazione che la clausola contenuta nell'art. 3 del contratto di compravendita «si riferisce in modo inequivoco alle sole aree e non riguarda in alcun modo i muri». Trattandosi di una spesa riguardante un muro, seppur comune, sito per entro l'area in uso esclusivo ai , che il muro stesso delimita a valle e sostiene, la relativa CP_6 spese spetta a chi ha l'uso esclusivo di detta area. Vieppiù, il rogito Per_1 disciplinava la ripartizione delle spese di gestione di manutenzione, or straordinaria, della “intera proprietà”, comprensiva, dunque, anche dei muri, per la cui manutenzione non è dato rinvenire nel contratto alcuna disposizione relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione. I muri che insistono sulle aree in uso esclusivo, essendo un tutt'uno con le aree stesse, come si vede nella piantina versata in atti (doc. n. 26 di parti attrici in riassunzione), soggiacciono alla medesima disciplina delle aree delle quali sono parte integrante. 2.6.3) Smentita dalla realtà dei fatti è la tesi per la quale «l'opera oggetto della presente controversia non è classificabile quale mero intervento di riparazione straordinaria ma costituisce la realizzazione di un manufatto nuovo» che ha interessato l'opera nella sua interezza. Infatti, il geologo parla di «ricostruzione di un tratto di muro … crollato» (doc. n. 28 di parti CP_9 attrici in opposizione); il progettista parla di «rispristino di parte di muro CP_8 crollato» (doc. n, 29 di parti attrici in opposizione); le stesse parti autocertificavano trattarsi di «ripristino di una opera di sostegno del terreno» (doc. n. 31 di parti attrici in riassunzione). 2.6.4) Dalla documentazione versata agli atti, si inferisce che l'opera è consistita nel ripristino parziale di un muro preesistente, in parte collassato senza portare con sé il cedimento di qualsivoglia minima porzione di terreno delle fasce sovrastanti («ad eccezione del crollo in esame, comunque sufficientemente confinato e superficiale, il rilevamento di superficie non ha evidenziato la presenza, in corrispondenza dell'area indagata, di fenomeni gravitativi di particolare rilevanza», doc. n. 28 di parti attrici in riassunzione), mantenendo le altezze originarie del muro ed utilizzando il materiale di risulta proveniente dalla demolizione della parte di muro crollato (docc. nn. 29/30/31 di parti attrici in riassunzione). Non si tratta, quindi, di nuova opera ma di manutenzione straordinaria del muro esistente. 2.7) Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento della domanda attorea, con effetto di assorbimento in ragione del principio della ragione più liquida, di tutte le altre 1uestioni/eccezioni/domande delle parti e, per l'effetto, le parti convenute devono essere condannate al versamento, in favore delle parti attrici, della somma di € 29.264,12, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, cc a far data dal versamento di detta somma alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Torino ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, al saldo. 2.7.1) A tal fine, la predetta somma non va limitata al netto delle detrazioni fiscali di cui ha beneficiato o avrebbe potuto beneficiare , atteso che il rapporto che Parte_1 riguarda gli evocati privilegi fiscali, al qual ei i , riguarda CP_6
e l'Erario. Privilegi fiscali provvisori che, in ipotesi di accoglimento della Parte_1 rea, dovranno essere restituiti al Fisco. 2.8) Ugualmente infondata è la domanda subordinata svolta dalle parti convenute atteso che il principio dettato in tema di cortile condominiale dalle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, nella invocata sentenza n. 28972/2010, non è applicabile
5 dott. Pasquale NI al caso di specie, dove si versa in ipotesi di una comunione di beni che le parti hanno voluto comuni, ma in uso esclusivo.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, e Controparte_4 Controparte_6
devono essere dichiarati tenuti e condannati a rimborsare, in Controparte_5 solido tra loro, a Controparte_11 Parte_5
le spese
[...] conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.001,00 a
€ 52.000,00: _ per la fase di studio, € 1.701,00 _ per la fase introduttiva, € 1.204,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.806,00 _ per la fase decisionale, € 2.905,00 per un compenso complessivo pari ad € 8.758,40 di cui € 7.616,00 per compenso tabellare ed euro 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: (a) accoglie le domande svolte dagli attori in riassunzione e, per l'effetto, condanna al pagamento, in Parte_2
Parte_6
della so
[...] dal versamento di detta somma alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Torino ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, al saldo.
6 dott. Pasquale NI (b) condanna al Parte_2 pagamento, in Parte_6
delle spese
[...] er compenso tabellare ed euro 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge (c) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 28.06.2025
Il Giudice dott. Pasquale NI (sottoscritta con firma digitale)
7 dott. Pasquale NI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 dott. Persona_3
[...]
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale NI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 1222/2023 RG
promossa da
1) (CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Renato Parte_1 C.F._1 PA ui st ia Davide RT n.7 è eletto domicilio
2) (CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2 Re i st ia Davide RT n.7 è eletto domicilio
3) (CF: ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dal i stu a Davide RT n.7 è eletto domicilio
4) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Renato CP_3 C.F._4 PA stud avide RT n.7 è eletto domicilio
– parti attrici in riassunzione – contro
1) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4 C.F._5 Ma cui st iazza Cavour n.3 è eletto domicilio
2) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_5 C.F._6 Ma ui st iazza Cavour n.3 è eletto domicilio
3) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_6 C.F._7 Ma stud zza Cavour n.3 è eletto domicilio
– parti convenute in riassunzione –
conclusioni delle parti
⁃ per le parte attrici in riassunzione
«Vista l'ordinanza 21 gennaio 2025 e in vista dell'udienza del 28 maggio 2025, gli attori, richiamate le precedenti difese, precisano le loro conclusioni definitive come da atto di riassunzione: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia il Tribunale: A) dichiarare inammissibile e, comunque, disattendere la nuova domanda introdotta da controparte nella propria memoria 14 gennaio 2021 volta a << accertare e dichiarare … la nullità della Per_ pattuizione di cui alla lettera C dell'atto di compravendita del 29 maggio 2009, a rogito Notaio di Torino, nella parte in cui prevede che “le due aree distinte con linee oblique viola in detta planimetria (ndr planimetria allegata all'atto sub lettera G), di cui una adiacente al fabbricato in oggetto e l'altra adiacente alla salita spettano in uso esclusivo alle unità immobiliari al foglio 53 Per_2 numero 818 subalterni 7 e 8” e “le due aree adiacenti al fabbricato in oggetto distinte con linee oblique arancioni in detta planimetria spettano in uso esclusivo all'unità immobiliare al foglio 53 numero 818 subalterno 6” e per l'effetto (i) dichiarare la conseguente nullità dell'ulteriore pattuizione che prevede che “le spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria …. per le aree in uso esclusivo saranno sostenute da chi ne ha l'uso esclusivo” e (ii) dichiarare che le suddette aree distinte con linee oblique viola e arancioni nella planimetria allegate sub letta G) all'Atto di Compravendita costituiscono beni in comproprietà, al 50% tra le parti, i cui costi di manutenzione ordinaria e straordinaria vanno ripartiti secondo quanto previsto dall'Atto di compravendita del 29 maggio 2009 in relazione alle parti comuni (50% ciascuno)>>; B) in via subordinata, e salvo gravame, per il negato caso in cui detta domanda sia ritenuta ammissibile e rilevante: dichiarare che le parti, nel momento della costituzione della comunione sulle aree indicate ad uso esclusivo, anche ai fini della conversione del rapporto in parte qua, conversione che espressamente si richiede: - hanno invece voluto attribuirsene la
1 dott. Pasquale NI proprietà, quanto meno mediante la destinazione di detti beni quali pertinenze;
- ovvero, in subordine, e salvo gravame, abbiamo inteso costituire il diritto reale d'uso frazionato di cui all'art. 1102 cod. civ. o, almeno quello di cui all'art. 1021 cod. civ.; - ovvero ancora, in ulteriore subordine, abbiano voluto costituire dette aree in uso esclusivo e perpetuo di natura obbligatoria;
C) in ogni caso dichiarare CP_ Controparte_ tenuti e condannare i convenuti e , in solido fra loro e con il terzo chiamato , ovvero in Controparte_6 alternativa con lo stesso, a rifondere all'attore la complessiva somma di € 29.264,12; ovvero, in subordine, a corrispondere al Parte_1 medesimo la predetta somma quale indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.; con gli interessi di legge e con il favore delle Parte_1 spese»
⁃ per le parti convenute in riassunzione «Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, In via istruttoria Ammettere le istanze istruttorie dedotte con la memoria n. 2 ex art. 183, VI comma, c.p.c., depositata nel giudizio R.g. 31732/19 del Tribunale di Torino. In via preliminare di rito Dichiarare l'inammissibilità e/o comunque improcedibilità della domanda ex art. 2041 c.c. ex adverso proposta. Controparte_ Nel merito. Respingere tutte le domande svolte dagli attori nei confronti del dott. , ed Controparte_6 [...] Controparte
perché infondate in fatto e diritto per i motivi meglio esposti in narrativa. Accertare e dichiarare che il dott. , la CP_4 Controparte signora e il signor nulla sono tenuti a corrispondere al signor e/o agli altri attori in Controparte_6 Parte_1 relazione alle somme di cui alle domande per cui è causa. Accertare e dichiarare che i muri di sostegno dei terreni in comproprietà, incluso il muro posto al confine della comproprietà oggetto del presente giudizio, non rientrano tra le aree in uso esclusivo, come definite nell'Atto Per_ di compravendita del 29 maggio 2009, a rogito Notaio (doc. 1); Ove fosse ritenuto rilevante nella decisione della presente controversia, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità della pattuizione di cui alla lettera C dell'atto di Per_ compravendita del 29 maggio 2009, a rogito Notaio di Torino, nella parte in cui prevede che “le due aree distinte con linee obliquee viola in detta planimetria (ndr planimetria allegata all'atto sub lettera G), di cui una adiacente al fabbricato in oggetto e l'altra adiacente alla salita spettano in uso esclusivo alle unità immobiliari al foglio 53 numero 818 subalterni 7 e 8” e “le due aree adiacenti il Per_2 fabbricato in oggetto distinte con linee obliquee arancioni in detta planimetria spettano in uso esclusivo all'unità immobiliare al foglio 53 numero 818 subalterno 6” e per l'effetto (i) dichiarare la conseguente nullità dell'ulteriore pattuizione che prevede che “le spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria ….per le aree in uso esclusivo saranno sostenute da chi ne ha l'uso esclusivo” e (ii) dichiarare che le suddette aree distinte con linee obliquee viola e arancioni nella planimetria allegate sub letta G) all'Atto di i cui costi di manutenzione ordinaria e straordinaria vanno ripartiti secondo quanto previsto dall'Atto di compravendita del 29 maggio 2009 in relazione alle parti comuni (50% ciascuno). In via subordinata, nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, limitare le pretese del dott. al netto delle detrazioni fiscali di cui ha beneficiato o avrebbe potuto beneficiare, ossia al 50% dei costi Parte_1 sostenuti, ed, in ogni caso, senza l'applicazione di alcun interesse. In ogni caso con il favore degli onorari e delle spese del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali e con condanna degli attori al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art 96 primo e terzo comma cod. proc. civ.»
Ragioni della decisione
(1) abstract. e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
premesso (i) di aver acquistato, unitamente ai , con CP_3 CP_6 atto pubblico a rogito Notaio in data 2705.2009, un complesso immobiliare Per_1 sito alla frazione Mortola Inferiore, vico dell'Olivetta, di Ventimiglia, nello specifico, in comunione al 50%, un vasto terreno conformato a 8 balze (o terrazzamenti) sorrette da altrettanti muri di sostegno, di cui tre (quelle a monte) in uso comune, tre (quelle intermedie) in uso esclusivo dei e due (quelle a valle) in uso esclusivo dei Pt_1
, (ii) che le spese relative alle aree in uso esclusivo, adottando il criterio CP_6 dell'uso anziché quello della comproprietà, facevano capo a chi ne aveva l'uso (sub. lett. C rogito , (iii) che collassava il muro che delimitava l'area ad esclusivo uso Per_1
, prospiciente il vicolo Olivetta, per la riparazione del quale i comunisti CP_6
e ) affidarono i lavori all'impresa Parte_1 Controparte_5 CP_7
e a due professionisti (ing. e geol. , ripartendo al 50%
[...] CP_8 CP_9 onorari e spese, (iv) essendosi rifiutati di rifendergli la somma di € 29.264,12, indebitamente versata in ragione della clausola contrattuale che poneva le spese di gestione e manutenzione per le aree in uso esclusivo a carico dell'usuario, di aver citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino e Controparte_4 CP_6
quali nudi proprietari e come tali onerati delle spese per le riparazioni
[...] rie ex art. 1005 cc, nonché quale usufruttuario, per Controparte_5 sentirli condannare alla rifusione della predetta somma, (v) che
[...]
nel costituirsi in giudizio, Parte_2
i Torino in favore di quello di
2 dott. Controparte_10
[...] [...]
nullità della citazione/la carenza di legittimazione passiva/la carenza di
[...] legittimatio in causa di nonché, invocando la sentenza n.28972/2020 delle Parte_1 sezioni unite della Corte di cassazione, in sede di prima memoria, la nullità della pattuizione che individuava le aree ad uso esclusivo e della pattuizione circa la ripartizione delle spese di gestione e manutenzione delle stesse, (VI) che il Tribunale di Torino dichiarava la competenza del Tribunale di Imperia, con comparsa di riassunzione, dedotto che il muro, il cui parziale ripristino è oggetto di contesa, giaceva per intero nell'area ad uso esclusivo , sui quali incombevano le CP_6 relative spese, rilevato che la sentenza richiamata dai non era applicabile CP_6 nella fattispecie di causa, evocavano in giudizio Parte_2
instando, per la declaratoria di
[...] omanda introdotta solo nella prima memoria del 14.1.2021 nonché per la loro condanna alla rifusione, in solido tra loro, a la Parte_1 somma di € 29.264,12 oltre interessi, con vittoria di spese. 1.1) Si costituivano, con comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio riassunto che, eccepita Parte_3 assunzione sub) 47/48 in quanto tardiva, lamentata la infondatezza della pretesa attorea di rimborso della quota parte dei costi relativi al ripristino di un bene in comproprietà (i) in quanto sostenuti in forza di un'obbligazione spontaneamente e direttamente assunta da nei confronti della impresa di costruzioni e dei , (ii) in quanto Parte_1 CP_6
i muri di contenimento dei terrazzamenti non rientravano nelle aree ad uso esclusivo, (iii) in quanto l'intervento di ricostruzione del muro oggetto di contesa non era un'opera di manutenzione straordinaria e dunque non era riconducibile alla disciplina della pattuizione dell'Atti di compravendita, dedotta l'invocabilità della solidarietà passiva e della surrogazione/regresso, avendo l'attore adempiuto spontaneamente un debito altrui ex art. 1180 cc nonché l'inammissibilità/improcedibilità/infondatezza della domanda ex art. 2041 cc, contestato il quantum debeatur, eccepita la nullità della pattuizione che attribuisce un diritto di uso esclusivo previsto dall'atto di compravendita, offerta la disponibilità ad offrire, in via transattiva e senza nulla riconoscere in merito alle infondate domande avversarie, la somma di € 7.316,00 omnicomprensiva, instavano, in rito, per la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della domanda ex art. 2041 cc ex adverso proposta, nel merito, per il rigetto della domanda attorea, in via subordinata, per la limitazione delle pretese al netto delle detrazioni fiscali e senza applicazione di interessi, con il favore delle spese e condanna per lite temeraria. 1.2) La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 28.05.2025 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 189/190 cpc.
(2) sulla domanda attorea. In presenza di una clausola del contratto di compravendita, con il quale le parti acquistavano, suddividendoselo, un compendio immobiliare sito alla frazione La Mortola di Ventimiglia, in forza della quale, inter partes, tutte le spese, ordinarie e straordinarie, per le aree comuni (due per parte, come vedremo), ma in uso esclusivo, dovevano essere sostenute “da chi ne ha l'uso esclusivo”, nella fattispecie di causa è demandato al giudice esclusivamente di accertare se le spese di ripristino parziale di un muro, asseritamente insistente tutto su un'area in uso esclusivo ai , CP_6 debbano essere sostenute dai stessi per il sol fatto che dell'area su cui CP_6 insiste il muro hanno l'uso esclusivo e, conseguentemente, se debbano rifondere Pt_1 [...]
per aver versato la somma di € 29.264,12 pari alla metà delle spese sostenute per
[...] il ripristino parziale del muro. 2.1) I ed i , con atto pubblico 27.5.2009 rogito Notaio di Pt_1 CP_6 Per_1
Torino (Rep. 176271/471774), ebbero ad acquistare un complesso immobiliare sito alla frazione Mortola Inferiore, vico dell'Olivetta n.11/A. Per quel che rileva ai fini del decidere, i ed i acquistarono in comunione, al 50% tra loro, un Pt_1 CP_6 terreno conformato a n.8 balze (terrazzamenti) sorrette da altrettanti muri di sostegno (doc. 1 di parti attrici in riassunzione) 2.1.1) Il contratto di vendita espressamente prevedeva: (a) che le tre fasce a monte erano in uso comune, le tre fasce intermedie erano in uso esclusivo ai mentre le due Pt_1 fasce a valle erano in uso esclusivo dei (doc. n. 1 e parti attrici in CP_6 riassunzione); (b) le spese di gestione manutenzione ordinaria e straordinaria delle quattro aree in uso esclusivo, due ai e due ai , facevano capo a chi Pt_1 CP_6 ne aveva l'uso esclusivo (vedi pag. 13 rogito . Per_1
2.2) Tralasciando le due aree in uso esclusivo che qui non interessano (per i , Pt_1 quella prospiciente la sovrastante strada Cacciairui;
per i , quella posta CP_6 dinanzi alla porta d'ingresso del loro appartamento), l'area in uso esclusivo ai , Pt_1 comprende tre fasce di terreno sorrette da altrettanti muri;
l'area in uso escl
, prospiciente il sottostante vico Olivetta, comprende due sole fasce di CP_6 itate da un unico muro, quello oggetto di causa. 2.3) Per queste quattro aree in uso esclusivo, come già osservato, ai fini della imputazione delle spese, ordinarie e straordinarie, le parti convenzionalmente adottavano il criterio dell'uso anziché quello della comproprietà. 2.4) Sull'area ad uso esclusivo del , prospiciente il vico Olivetta, il muro che CP_6 la delimitava in parte collassava (docc. n. 3 e 46 di parti attrici in riassunzione), ed i comunisti, affidando i lavori all'impresa e a due professionisti, Controparte_7 procedevano, nel 2016, ai lavori di ripristino delle parti collassate e di quelle prossime. 2.5) Sussistendo una solidarietà passiva di entrambi i comunisti, in quanto comproprietari del muro collassato, nei confronti degli esecutori dei lavori di rispristino del muro, versava la propria quota del 50% pari ad € 29.264,12 (docc. Parte_1
6/7/8/9/10/11/12 di parti attrici in riassunzione). 2.6) Vigendo, però, inter partes la specifica clausola contrattuale in ragione della quale le spese di gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, per le aree in uso esclusivo, sarebbero state sostenute da chi ne aveva l'uso esclusivo (vedi. sub. lett. C, pag. 13 rogito clausola ribadita nel successivo rogito, integrativo del primo, del 2019; Per_1 Pt_4 docc. nn. 1 e 2 parti attrici in riassunzione), le spese sostenute per la riparazione del muro erano tutte a carico dei , con conseguente diritto di CP_6 regresso/surrogazione del 8 cc, ex art. 1203, co.3, cc o, in Parte_1 ragione del fatto che l'ordinamento giuridico è informato al principio di necessaria causalità delle attribuzioni patrimoniali, in forza del quale non è consentito un trasferimento di ricchezza da un soggetto ad un altro, senza che questo sia retto da idonea giustificazione, ex art. 2041 Cc, domanda tempestivamente formulata dalle parti attrici con le note di udienza del 1.12.2020 in vista della 1 udienza figurata del 9.12.2020. Vieppiù, l'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza ex art. 50 cpc, purchè sia rispettato il contraddittorio, può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria. 2.6.1) Non è supportata da alcuna prova, l'allegazione di parti convenute che Pt_1
avrebbe spontaneamente e direttamente assunto, sia verso i terzi (impresa edile
[...] sionisti) sia verso il , l'obbligazione di suddividere in parti uguali i CP_6 costi di rispristino di cui ai chiede la ripetizione, non potendosi ritenersi dimostrato il
4 dott. Pasquale NI patto in deroga dalla circostanza che i partecipanti alla comunione «hanno deciso di ripristinare la parte rovinata …. e affidarono i lavori all'impresa e a due professionisti … CP_7 ripartendo al 50% onorari e spese», tanto più che la clausola contenuta nel rogito Notaio veniva riconfermata nel successivo rogito integrativo Notaio . Per_1 Pt_4
2.6.2) Non ha pregio l'allegazione che la clausola contenuta nell'art. 3 del contratto di compravendita «si riferisce in modo inequivoco alle sole aree e non riguarda in alcun modo i muri». Trattandosi di una spesa riguardante un muro, seppur comune, sito per entro l'area in uso esclusivo ai , che il muro stesso delimita a valle e sostiene, la relativa CP_6 spese spetta a chi ha l'uso esclusivo di detta area. Vieppiù, il rogito Per_1 disciplinava la ripartizione delle spese di gestione di manutenzione, or straordinaria, della “intera proprietà”, comprensiva, dunque, anche dei muri, per la cui manutenzione non è dato rinvenire nel contratto alcuna disposizione relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione. I muri che insistono sulle aree in uso esclusivo, essendo un tutt'uno con le aree stesse, come si vede nella piantina versata in atti (doc. n. 26 di parti attrici in riassunzione), soggiacciono alla medesima disciplina delle aree delle quali sono parte integrante. 2.6.3) Smentita dalla realtà dei fatti è la tesi per la quale «l'opera oggetto della presente controversia non è classificabile quale mero intervento di riparazione straordinaria ma costituisce la realizzazione di un manufatto nuovo» che ha interessato l'opera nella sua interezza. Infatti, il geologo parla di «ricostruzione di un tratto di muro … crollato» (doc. n. 28 di parti CP_9 attrici in opposizione); il progettista parla di «rispristino di parte di muro CP_8 crollato» (doc. n, 29 di parti attrici in opposizione); le stesse parti autocertificavano trattarsi di «ripristino di una opera di sostegno del terreno» (doc. n. 31 di parti attrici in riassunzione). 2.6.4) Dalla documentazione versata agli atti, si inferisce che l'opera è consistita nel ripristino parziale di un muro preesistente, in parte collassato senza portare con sé il cedimento di qualsivoglia minima porzione di terreno delle fasce sovrastanti («ad eccezione del crollo in esame, comunque sufficientemente confinato e superficiale, il rilevamento di superficie non ha evidenziato la presenza, in corrispondenza dell'area indagata, di fenomeni gravitativi di particolare rilevanza», doc. n. 28 di parti attrici in riassunzione), mantenendo le altezze originarie del muro ed utilizzando il materiale di risulta proveniente dalla demolizione della parte di muro crollato (docc. nn. 29/30/31 di parti attrici in riassunzione). Non si tratta, quindi, di nuova opera ma di manutenzione straordinaria del muro esistente. 2.7) Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento della domanda attorea, con effetto di assorbimento in ragione del principio della ragione più liquida, di tutte le altre 1uestioni/eccezioni/domande delle parti e, per l'effetto, le parti convenute devono essere condannate al versamento, in favore delle parti attrici, della somma di € 29.264,12, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, cc a far data dal versamento di detta somma alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Torino ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, al saldo. 2.7.1) A tal fine, la predetta somma non va limitata al netto delle detrazioni fiscali di cui ha beneficiato o avrebbe potuto beneficiare , atteso che il rapporto che Parte_1 riguarda gli evocati privilegi fiscali, al qual ei i , riguarda CP_6
e l'Erario. Privilegi fiscali provvisori che, in ipotesi di accoglimento della Parte_1 rea, dovranno essere restituiti al Fisco. 2.8) Ugualmente infondata è la domanda subordinata svolta dalle parti convenute atteso che il principio dettato in tema di cortile condominiale dalle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, nella invocata sentenza n. 28972/2010, non è applicabile
5 dott. Pasquale NI al caso di specie, dove si versa in ipotesi di una comunione di beni che le parti hanno voluto comuni, ma in uso esclusivo.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, e Controparte_4 Controparte_6
devono essere dichiarati tenuti e condannati a rimborsare, in Controparte_5 solido tra loro, a Controparte_11 Parte_5
le spese
[...] conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.001,00 a
€ 52.000,00: _ per la fase di studio, € 1.701,00 _ per la fase introduttiva, € 1.204,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.806,00 _ per la fase decisionale, € 2.905,00 per un compenso complessivo pari ad € 8.758,40 di cui € 7.616,00 per compenso tabellare ed euro 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: (a) accoglie le domande svolte dagli attori in riassunzione e, per l'effetto, condanna al pagamento, in Parte_2
Parte_6
della so
[...] dal versamento di detta somma alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Torino ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, al saldo.
6 dott. Pasquale NI (b) condanna al Parte_2 pagamento, in Parte_6
delle spese
[...] er compenso tabellare ed euro 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge (c) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 28.06.2025
Il Giudice dott. Pasquale NI (sottoscritta con firma digitale)
7 dott. Pasquale NI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 dott. Persona_3
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