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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 5764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5764 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
Proc. n. 9339/2023 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Carmelita
OS per parte attrice e dall'avv. Andrea Ziletti per , nelle note scritte in sostituzione CP_1
dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA - 1^ SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 9339 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carmelita OS;
- opponente - contro
(p.i. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ziletti;
- opposta -
e (c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore;
- terza pignorata contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 11984202300002702/001, notificato in data
08.06.2023 e recante un importo complessivo di € 51.204,37, cui risultavano sottese le seguenti cartelle di pagamento: 1) Cartella n. 11920150000594667 000, notificata il 25.02.2015; 2) Cartella
n. 11920160001869558 000, notificata il 15.04.2016; 3) Cartella n. 11920180021500915 000, notificata il 16.11.2018; 4) Cartella n. 11920180021501016 000, notificata il 16.11.2018; 5)
Cartella n. 11920190003382975 000, notificata il 27.02.2019; 6) Cartella n. 11920190004481385
000, notificata il 21.03.2019; 7) Cartella n. 11920190006502220 000, notificata il 08.05.2019; 8)
Cartella n. 11920190007608213 000, notificata il 20.07.2019; 9) Cartella n. 11920190008139222
000, notificata il 09.08.2019; 10) Cartella n. 1192019000988140 000, notificata il 19.09.2019; 11)
Cartella n. 11920190012656287 000, notificata il 25.11.2019; 12) Cartella n. 11920200001621925
000, notificata il 27.02.2020; 13) Cartella n. 11920220013455329 000, notificata il 09.11.2022.
Nel merito, ha eccepito l'avvenuto parziale pagamento delle somme de quibus, la mancata notifica della cartella n. 11920220013455329000 e la strumentalità del conto corrente pignorato rispetto all'attività condotta dalla ditta a sé facente capo, così invocando l'annullamento dell'atto di pignoramento in esame, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 7.2.2024 si è costituita in giudizio , la quale ha invocato l'integrale rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria di CP_1
spese e competenze di lite, contestando in fatto ed in diritto ogni avversa deduzioni e conclusione.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di la quale - sebbene Controparte_3
ritualmente evocata in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. Giova da subito registrare come la Suprema Corte di Cassazione abbia avuto modo, a più riprese, di chiarire che "la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio
dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma
2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione
del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione
a cognizione piena" (Cassazione civile, sez. III, 11/10/2018, n. 25170).
Ed infatti - ha efficacemente chiarito la Suprema Corte - anche laddove l'opponente non intenda invocare l'adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 624 c.p.c., e/o dell'art. 618 c.p.c., resta - comunque - ferma l'esigenza che l'opposizione venga introdotta con ricorso indirizzato al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione) e che il contraddittorio sulla relativa domanda si svolga preventivamente in seno al processo esecutivo e, dunque, prima della instaurazione del giudizio di merito in sede di cognizione ordinaria davanti al giudice competente per materia e per valore, secondo il rito applicabile in relazione all'oggetto del contendere, nel termine perentorio all'uopo assegnato dal giudice dell'esecuzione.
D'altra parte, la struttura cd. bifasica delle opposizioni esecutive è prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente, ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare il perseguimento di finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo, esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili e rimesse alla volontà della sola parte opponente. L'indicata struttura bifasica, in quest'ottica, ha la finalità di assicurare che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il giudice dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione (o comunque da indurre le parti a rinunciarvi e/o comunque a trovare un accordo), con evidenti effetti deflattivi sul contenzioso ordinario a cognizione piena.
Essa ha poi lo scopo di rendere possibile la conoscenza dell'avvenuta proposizione di un'opposizione a tutte le parti del processo esecutivo, anche se non direttamente interessate dall'opposizione stessa o se intervenute successivamente ad essa (anche quelle parti, quindi, che eventualmente non possano ritenersi litisconsorti nel giudizio di merito dell'opposizione), nonché ad eventuali altri soggetti che abbiano un interesse di fatto in proposito (si pensi ai potenziali interessati all'acquisto dei beni pignorati;
questi ultimi, in virtù del meccanismo di introduzione delle opposizioni esecutive previsto dalla legge, vengono messi in condizione di venire a conoscenza dell'avvenuta proposizione delle suddette opposizioni consultando il fascicolo dell'esecuzione; lo stesso custode dei beni pignorati viene posto in condizione di poter fornire loro la relativa informazione, restandone così favorita la complessiva efficienza del processo di espropriazione). Si tratta di soggetti il cui interesse ad avere diretta ed immediata conoscenza di tutte le vicende che potrebbero in qualche modo determinare l'inefficacia degli atti esecutivi ha un indubbio rilievo, anche pubblicistico, nell'ottica del vigente sistema normativo.
Sotto un più ampio profilo sistematico, inoltre, si deve osservare che la stessa previsione dell'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione - all'esito della preliminare fase sommaria che si svolge davanti a lui - di un termine perentorio per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, non avrebbe alcun senso se dalla fase sommaria si potesse prescindere, a discrezione dell'opponente, laddove quest'ultimo non intendesse richiedere provvedimenti cautelari nell'ambito del processo esecutivo.
Se l'eventuale tardiva instaurazione/riassunzione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione stessa determina l'improcedibilità della relativa azione (si tratta di una situazione in cui sostanzialmente si determina l'improseguibilità del giudizio a cognizione piena, ovvero, osservando il fenomeno sotto altra prospettiva, l'improponibilità della domanda di merito), altrettanto deve dirsi per l'ipotesi di omessa o tardiva notifica dell'originario atto introduttivo della fase sommaria dell'opposizione nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 2, e/o art. 618 c.p.c., comma 1, dal momento che in tale ipotesi, non potendo essere concesso un nuovo termine per la notifica dell'originario ricorso, stante la perentorietà del primo termine assegnato, dovrà essere eventualmente proposto un ulteriore ricorso,
con tutte le conseguenze del caso (in particolare, l'azione di merito a cognizione piena eventualmente introdotta - nonostante l'omesso svolgimento della fase preliminare sommaria, per l'omessa, tardiva o irregolare instaurazione del contraddittorio in sede esecutiva non potrà che essere dichiarata a sua volta improponibile).
La conseguenza dell'improcedibilità della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione, nel caso in cui non siano correttamente osservate le modalità di introduzione e di prosecuzione del procedimento, secondo la struttura bifasica normativamente delineata, non può che condurre alla medesima conclusione anche nell'ipotesi in cui la fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione sia addirittura del tutto omessa. Anche in tal caso, cioè, la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione sarà improcedibile (e quindi la relativa domanda improponibile), in quanto non preceduta e correttamente raccordata con la necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo giudizio davanti al giudice dell'esecuzione.
3. Ciò premesso e venendo all'esame dell'odierna res controversa, appare di tutta evidenza come l'odierna istante abbia proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n.
11984202300002702/001, emesso da il 29.5.2023 e notificatole in data 8.6.2023, CP_1
direttamente in sede di merito e, dunque, al giudice della cognizione, senza il preventivo svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione.
Pertanto - sulla scorta della sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, e stante l'acclarata inderogabilità della fase preliminare sommaria delle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione - il presente giudizio di opposizione non potrà che essere dichiarato improcedibile, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo sollevato dalle parti.
D'altra parte, le norme che fissano condizioni di ammissibilità e procedibilità sono di ordine pubblico processuale, di talché la loro violazione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, risultando altresì sottratte al regime imposto dall'art. 101, comma 2 c.p.c. (in tal senso, si segnala Cassazione civile, sez. VI, 04/03/2019, n. 6218 e Cassazione civile sez. VI,
29/09/2015, n. 19372, che ha stabilito che “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali”).
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite - considerato il rilievo officioso del profilo testé illustrato - si ritiene sussistano i presupposti per disporne la definitiva integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia - 1^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 9339/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
A) Dichiara la contumacia della banca terza pignorata.
B) Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da parte attrice.
C) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Venezia, il 5 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Proc. n. 9339/2023 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Carmelita
OS per parte attrice e dall'avv. Andrea Ziletti per , nelle note scritte in sostituzione CP_1
dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA - 1^ SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 9339 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carmelita OS;
- opponente - contro
(p.i. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ziletti;
- opposta -
e (c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore;
- terza pignorata contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 11984202300002702/001, notificato in data
08.06.2023 e recante un importo complessivo di € 51.204,37, cui risultavano sottese le seguenti cartelle di pagamento: 1) Cartella n. 11920150000594667 000, notificata il 25.02.2015; 2) Cartella
n. 11920160001869558 000, notificata il 15.04.2016; 3) Cartella n. 11920180021500915 000, notificata il 16.11.2018; 4) Cartella n. 11920180021501016 000, notificata il 16.11.2018; 5)
Cartella n. 11920190003382975 000, notificata il 27.02.2019; 6) Cartella n. 11920190004481385
000, notificata il 21.03.2019; 7) Cartella n. 11920190006502220 000, notificata il 08.05.2019; 8)
Cartella n. 11920190007608213 000, notificata il 20.07.2019; 9) Cartella n. 11920190008139222
000, notificata il 09.08.2019; 10) Cartella n. 1192019000988140 000, notificata il 19.09.2019; 11)
Cartella n. 11920190012656287 000, notificata il 25.11.2019; 12) Cartella n. 11920200001621925
000, notificata il 27.02.2020; 13) Cartella n. 11920220013455329 000, notificata il 09.11.2022.
Nel merito, ha eccepito l'avvenuto parziale pagamento delle somme de quibus, la mancata notifica della cartella n. 11920220013455329000 e la strumentalità del conto corrente pignorato rispetto all'attività condotta dalla ditta a sé facente capo, così invocando l'annullamento dell'atto di pignoramento in esame, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 7.2.2024 si è costituita in giudizio , la quale ha invocato l'integrale rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria di CP_1
spese e competenze di lite, contestando in fatto ed in diritto ogni avversa deduzioni e conclusione.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di la quale - sebbene Controparte_3
ritualmente evocata in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. Giova da subito registrare come la Suprema Corte di Cassazione abbia avuto modo, a più riprese, di chiarire che "la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio
dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma
2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione
del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione
a cognizione piena" (Cassazione civile, sez. III, 11/10/2018, n. 25170).
Ed infatti - ha efficacemente chiarito la Suprema Corte - anche laddove l'opponente non intenda invocare l'adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 624 c.p.c., e/o dell'art. 618 c.p.c., resta - comunque - ferma l'esigenza che l'opposizione venga introdotta con ricorso indirizzato al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione) e che il contraddittorio sulla relativa domanda si svolga preventivamente in seno al processo esecutivo e, dunque, prima della instaurazione del giudizio di merito in sede di cognizione ordinaria davanti al giudice competente per materia e per valore, secondo il rito applicabile in relazione all'oggetto del contendere, nel termine perentorio all'uopo assegnato dal giudice dell'esecuzione.
D'altra parte, la struttura cd. bifasica delle opposizioni esecutive è prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente, ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare il perseguimento di finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo, esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili e rimesse alla volontà della sola parte opponente. L'indicata struttura bifasica, in quest'ottica, ha la finalità di assicurare che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il giudice dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione (o comunque da indurre le parti a rinunciarvi e/o comunque a trovare un accordo), con evidenti effetti deflattivi sul contenzioso ordinario a cognizione piena.
Essa ha poi lo scopo di rendere possibile la conoscenza dell'avvenuta proposizione di un'opposizione a tutte le parti del processo esecutivo, anche se non direttamente interessate dall'opposizione stessa o se intervenute successivamente ad essa (anche quelle parti, quindi, che eventualmente non possano ritenersi litisconsorti nel giudizio di merito dell'opposizione), nonché ad eventuali altri soggetti che abbiano un interesse di fatto in proposito (si pensi ai potenziali interessati all'acquisto dei beni pignorati;
questi ultimi, in virtù del meccanismo di introduzione delle opposizioni esecutive previsto dalla legge, vengono messi in condizione di venire a conoscenza dell'avvenuta proposizione delle suddette opposizioni consultando il fascicolo dell'esecuzione; lo stesso custode dei beni pignorati viene posto in condizione di poter fornire loro la relativa informazione, restandone così favorita la complessiva efficienza del processo di espropriazione). Si tratta di soggetti il cui interesse ad avere diretta ed immediata conoscenza di tutte le vicende che potrebbero in qualche modo determinare l'inefficacia degli atti esecutivi ha un indubbio rilievo, anche pubblicistico, nell'ottica del vigente sistema normativo.
Sotto un più ampio profilo sistematico, inoltre, si deve osservare che la stessa previsione dell'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione - all'esito della preliminare fase sommaria che si svolge davanti a lui - di un termine perentorio per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, non avrebbe alcun senso se dalla fase sommaria si potesse prescindere, a discrezione dell'opponente, laddove quest'ultimo non intendesse richiedere provvedimenti cautelari nell'ambito del processo esecutivo.
Se l'eventuale tardiva instaurazione/riassunzione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione stessa determina l'improcedibilità della relativa azione (si tratta di una situazione in cui sostanzialmente si determina l'improseguibilità del giudizio a cognizione piena, ovvero, osservando il fenomeno sotto altra prospettiva, l'improponibilità della domanda di merito), altrettanto deve dirsi per l'ipotesi di omessa o tardiva notifica dell'originario atto introduttivo della fase sommaria dell'opposizione nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 2, e/o art. 618 c.p.c., comma 1, dal momento che in tale ipotesi, non potendo essere concesso un nuovo termine per la notifica dell'originario ricorso, stante la perentorietà del primo termine assegnato, dovrà essere eventualmente proposto un ulteriore ricorso,
con tutte le conseguenze del caso (in particolare, l'azione di merito a cognizione piena eventualmente introdotta - nonostante l'omesso svolgimento della fase preliminare sommaria, per l'omessa, tardiva o irregolare instaurazione del contraddittorio in sede esecutiva non potrà che essere dichiarata a sua volta improponibile).
La conseguenza dell'improcedibilità della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione, nel caso in cui non siano correttamente osservate le modalità di introduzione e di prosecuzione del procedimento, secondo la struttura bifasica normativamente delineata, non può che condurre alla medesima conclusione anche nell'ipotesi in cui la fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione sia addirittura del tutto omessa. Anche in tal caso, cioè, la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione sarà improcedibile (e quindi la relativa domanda improponibile), in quanto non preceduta e correttamente raccordata con la necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo giudizio davanti al giudice dell'esecuzione.
3. Ciò premesso e venendo all'esame dell'odierna res controversa, appare di tutta evidenza come l'odierna istante abbia proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n.
11984202300002702/001, emesso da il 29.5.2023 e notificatole in data 8.6.2023, CP_1
direttamente in sede di merito e, dunque, al giudice della cognizione, senza il preventivo svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione.
Pertanto - sulla scorta della sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, e stante l'acclarata inderogabilità della fase preliminare sommaria delle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione - il presente giudizio di opposizione non potrà che essere dichiarato improcedibile, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo sollevato dalle parti.
D'altra parte, le norme che fissano condizioni di ammissibilità e procedibilità sono di ordine pubblico processuale, di talché la loro violazione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, risultando altresì sottratte al regime imposto dall'art. 101, comma 2 c.p.c. (in tal senso, si segnala Cassazione civile, sez. VI, 04/03/2019, n. 6218 e Cassazione civile sez. VI,
29/09/2015, n. 19372, che ha stabilito che “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali”).
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite - considerato il rilievo officioso del profilo testé illustrato - si ritiene sussistano i presupposti per disporne la definitiva integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia - 1^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 9339/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
A) Dichiara la contumacia della banca terza pignorata.
B) Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da parte attrice.
C) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Venezia, il 5 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato