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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 17.04.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al RGL. n. 2083/2022
R.G. tra:
rappresentato e difeso dall'avv. Lapenna Silvia e Parte_1
Lapenna Marialaura, Ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
F. Leone e L. Orsingher, Resistente
Oggetto: Opposizione ad ATP ex art. 445 bis VI° comma cpc
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.06.2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva domanda per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto all'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 L n. 104/92 ed in sede di giudizio di ATP.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal ctu, difettando il requisito sanitario necessario per l'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
***
L'opposizione risulta fondata e merita di trovare accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all , al CP_1 quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità civile. Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Va anzitutto rilevato che non vi è decadenza dall'azione giudiziaria ex art.42, comma 3,
d.l.269/2003, convertito in legge n.326/2003, poiché la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo è avvenuta nel termine di sei mesi dalla comunicazione alla parte ricorrente del verbale della visita della Commissione medica di verifica.
Come emerge dalla relazione del C.T.U., Dott. , depositata in data Persona_1
13.06.23, con successive integrazioni depositate in data 11.12.23 e 07.08.24, gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio comportano, a carico della parte ricorrente, un'invalidità pari al 100% senza il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ma con il riconoscimento dell'handicap grave di cui all'art. 3 comma
3 della L. n. 104/1992, avendo accertato quanto segue:“ Sulla base della documentazione allegata agli atti e dell'obiettività clinica emersa in sede di operazioni peritali, si può affermare che il sig.re è affetto da: 9317 Parte_1
Talassemia major;
ipogonadismo ipogonatropo, sensibile accorciamento arto inferiore sinistro Tali alterazioni, ed il relativo quadro clinico riscontrato da ritenere postumi ormai stabilizzati nel tempo. Essi comportano un grado di inabilità stimabile (in ossequio alle tabelle Ministeriali del 26/2/1992) nella misura del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto non necessita di assistenza continua in quanto è non impossibilitato ad adempiere autonomamente agli atti quotidiani della vita. Ricorrono i requisiti della L. 104/92 art. 3 comma 3. Tale condizione è da retrodatare alla data di presentazione della domanda di aggravamento (14/9/20).”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito
- con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni. Pertanto, rilevata la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 della L. n.104/1992, la domanda della ricorrente deve essere accolta limitatamente a tale domanda.
Attesa la soccombenza della parte resistente, posto che il riconoscimento del requisito sanitario per il beneficio decorre dalla domanda di aggravamento, consegue la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio. CP_2
Le spese di CTU, liquidate con decreto, vengono poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data 14.06.22022 da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1 dichiara il diritto di al riconoscimento dell'handicap grave di Parte_1 cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/1993 come risulta negli elaborati depositati dal
CTU a decorrere dal 14.09.2020; condanna l' al pagamento delle spese e dei compensi di lite che liquida per l'ATP e CP_1 per il presente grado di giudizio nella somma complessiva di €.2.600,00, oltre accessori come per Legge, se dovuti, con distrazione in solido in favore degli avvocati dichiaratesi anticipatari Lapenna Silvia e Lapenna Marialaura;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separati decreti. CP_1
Brindisi, 17.04.2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. SIMONE COPPOLA