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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3078 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del procuratore pro tempore Parte_1 [...] rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e in virtù di Parte_2 procure in atti, dall'avv. Marco Marazza, dall'avv. Domenico De Feo e dall'avv. Piermassimo Chirulli e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via delle Tre Madonne n. 8 Appellante/appellata
E
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , , , Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10
, , , CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
, , , ,
[...] Controparte_15 CP_16 CP_17
, , , Controparte_18 CP_19 Controparte_20 CP_21
, ,
[...] Controparte_22 CP_23 CP_24 CP_25
, , , ,
[...] CP_26 Controparte_27 Controparte_28
, , , CP_29 Controparte_30 Controparte_31 CP_32
, , , ,
[...] Controparte_33 CP_34 CP_35 CP_36
, , , ,
[...] CP_37 CP_38 Controparte_39 CP_40
, , ,
[...] Controparte_41 Controparte_42 CP_43
, , ,
[...] Controparte_44 Controparte_45 CP_46
1 , , , , CP_47 Controparte_48 CP_49 Controparte_50 [...]
, , , , CP_51 CP_52 CP_53 CP_54
, , , CP_55 CP_56 CP_57 Controparte_58
, , ,
[...] Controparte_59 CP_60 CP_61
, , , , Controparte_62 CP_63 Controparte_64 CP_65
, , , Controparte_66 Controparte_67 CP_68 CP_69
, , ,
[...] Controparte_70 CP_71 CP_72 CP_73
, , , ,
[...] Controparte_74 CP_75 Controparte_76 CP_77
, , , ,
[...] Controparte_78 CP_79 Controparte_80 CP_81
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[...] CP_82 Controparte_83 CP_84 CP_85
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, ,
[...] Controparte_89 CP_90 CP_91
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[...] CP_92 CP_93 Controparte_94 [...]
, , , , CP_95 Controparte_96 Controparte_97 CP_98 CP_99
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[...] Controparte_100 CP_101 CP_102
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, , , , CP_114 CP_115 Controparte_116 Controparte_117
, , , , Controparte_118 CP_119 CP_120 CP_121
, , , CP_122 Controparte_123 CP_124 [...]
, , , , CP_125 Controparte_126 CP_127 CP_128 [...]
, , , , CP_129 CP_130 Controparte_131 CP_132
, , , , CP_133 CP_134 CP_135 CP_136
, , CP_137 Controparte_138 Controparte_139 [...]
, , , Controparte_140 CP_141 CP_142 CP_143
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[...] CP_144 Controparte_145 CP_146
, , , , CP_147 CP_148 CP_149 CP_150
, CP_151 Controparte_152 Controparte_153
, , , , Controparte_154 CP_155 CP_156 CP_157 CP_158
, , , ,
[...] CP_159 CP_160 CP_161 CP_162
, , , ,
[...] CP_163 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , , rappresentati Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e difesi, anche disgiuntamente e in virtù di procure in atti, dall'avv. Antonino Galletti, dall'avv. Massimiliano Bezzi e dall'avv. Gianluca Caputo e domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma viale degli Ammiragli n. 46 Appellati/appellanti
, , , CP_164 Controparte_165 Controparte_166
, , , rappresentati e difesi, in virtù CP_167 CP_168 CP_169 di procure in atti, dall'avv. Pier Luigi Panici e domiciliati presso lo studio del difensore in Roma via Germanico n. 172 Appellati/appellanti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7767/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 16/10/2023.
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 25/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , , , , CP_1 Controparte_8 CP_164 CP_13 CP_16
, , , CP_17 CP_19 Controparte_20 Controparte_21 CP_24
, , , , CP_26 CP_29 Controparte_32 CP_38 Controparte_40 [...]
, , , , Controparte_42 Controparte_45 Controparte_48 CP_52 [...]
, , , , CP_57 Controparte_62 Controparte_74 Controparte_78 CP_79
, , , , CP_81 CP_82 Controparte_87 Controparte_165 CP_170
, , , ,
[...] Controparte_96 Controparte_100 CP_101 CP_102
, , , , , CP_120 Controparte_166 CP_171 CP_167 CP_172 CP_126
, , , ,
[...] Controparte_39 Controparte_59 Controparte_104 CP_128
, , , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_66 CP_75 CP_168 [...]
, , , , CP_114 CP_115 CP_132 CP_133 CP_134
, , , , Controparte_139 Controparte_140 CP_141 Controparte_145
, , , , CP_173 Controparte_174 CP_155 Controparte_162
, , , , , Parte_3 Parte_6 Parte_8 Controparte_4 Controparte_6
, , Controparte_10 CP_12 Controparte_14 CP_175 CP_22
, , , ,
[...] CP_23 CP_36 Controparte_41 Controparte_43
, , , , , CP_176 Controparte_50 CP_51 CP_53 CP_54
, , , , , CP_55 CP_56 CP_63 Controparte_67 CP_69
, , , CP_73 Controparte_83 CP_177 CP_93 CP_95 [...]
, , , , , Controparte_97 CP_169 Controparte_31 CP_35 CP_49 [...]
, , , , , Controparte_58 CP_68 CP_72 CP_98 CP_103
, , , , , CP_109 Controparte_111 CP_112 Controparte_113 Controparte_117
, , , , Controparte_118 CP_122 CP_124 CP_125 CP_135
, ,
[...] CP_147 CP_149 Controparte_153 Controparte_154
, , , , CP_159 Parte_4 Parte_5 CP_178 CP_9
, , , , ,
[...] CP_11 Controparte_18 CP_25 Controparte_27 CP_33
, , , ,
[...] Controparte_44 CP_61 Controparte_179 CP_65
, , , , CP_71 CP_77 Controparte_80 CP_84 Controparte_88 [...]
, , , CP_89 Controparte_180 CP_105 CP_106 [...]
, , , , Controparte_2 Controparte_28 Controparte_76 Controparte_181 CP_18
, , , , , CP_107 CP_119 CP_121 CP_127 CP_136
, , , ,
[...] CP_137 CP_144 CP_146 CP_148 CP_183
, , , CP_161 CP_126 Parte_7 Controparte_5 CP_37 [...]
, , , CP_60 CP_85 CP_86 CP_90 CP_99 CP_108
nella qualità di eredi di i signori
[...] CP_110 Persona_1 CP_129
, e , ,
[...] Controparte_130 Controparte_131 Controparte_138 CP_143
3 , , , , , CP_143 CP_151 CP_156 CP_157 CP_160 CP_163
, , , ,
[...] Controparte_7 Controparte_15 Controparte_30
, , , , CP_34 CP_64 Controparte_70 CP_92 Controparte_94 CP_1
, , , , Controparte_116 Controparte_123 CP_142 Controparte_152
, tutti dipendenti di AL AI s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, dal
[...]
15/10/2021 in cassa integrazione a zero ore, appartenenti alla categoria del Personale Navigante di Cabina ed inquadrati quali assistenti di volo, con distinti ricorsi hanno agito in giudizio contro rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, a) accertare e riqualificare l'operazione posta in essere tra in AS, in persona dei Commissari Controparte_184
Straordinari pro tempore, ed in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e denominata inter partes “acquisizione asset (o lotto o area o perimetro o settore o business unit) ” come trasferimento di ramo CP_185
d'azienda ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., anche alla luce dei rilievi costituzionali espressi nel corpo del ricorso;
b) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la prosecuzione del rapporto di lavoro tra i ricorrenti e la Società resistente, senza soluzione di continuità ed a identiche condizioni normative e retributive, con gli effetti di cui all'art. 2112 c.c. oltreché della Direttiva 23/2001/CE, dal 15 ottobre 2021 o dalla diversa data che verrà accertata giudizialmente, tra AS, in Controparte_186 persona dei CC. SS. pro tempore, ed in persona del l.r.p.t.; c) Parte_1 per l'effetto, condannare in persona del l.r.p.t., al ripristino Parte_1 del rapporto di lavoro con i ricorrenti, nonché alla regolarizzazione sotto ogni profilo, retributivo e contributivo, del rapporto di lavoro tra la stessa ed i ricorrenti, assumendoli sulla base dei parametri di legge e contrattual-collettivi, come in ricorso precisati;
d) condannare, altresì, , in persona del l.r.p.t. alla corresponsione in favore dei CP_187 ricorrenti dei trattamenti retributivi maturati dalla data del mancato trasferimento del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria (15 ottobre 2021) fino al dì dell'effettivo ripristino del rapporto - assumendo come parametro retributivo di riferimento la retribuzione lorda media mensile dell'anno 2019 (relativa ai mesi di prestazione effettiva) o comunque dell'ultima annualità utile per ciascun ricorrente - o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, vuoi a titolo di adempimento del contratto di lavoro vuoi di risarcimento danni, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;
e) condannare infine , in persona del l.r.p.t., CP_187 al risarcimento per equivalente del mancato godimento delle agevolazioni di viaggio, quale benefit aziendale dovuto come parte integrante del trattamento retributivo, da determinarsi secondo l'uso storico che ciascuno dei ricorrenti ha fatto di esse ovvero in via forfettaria e rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, dal 15 ottobre 2021 fino alla data di riammissione in servizio, oltre rivalutazione ed interessi;
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA, f) in difetto di accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare la violazione da parte di dell'obbligo di predeterminare e rendere CP_187 pubblici criteri e modalità di selezione e/o reclutamento dei lavoratori da assumere in 4 ottemperanza ai principi di obiettività, imparzialità e trasparenza dettati dalla legislazione ordinaria, costituzionale e comunitaria richiamata in atti e, per l'effetto, il diritto degli odierni ricorrenti ad essere selezionati sulla scorta dei predetti criteri legali;
g) accertare e dichiarare, altresì, le discriminazioni nell'accesso al lavoro commesse da
, per tutte le ragioni di cui al presente atto, con riferimento segnatamente: 1) alle CP_187 persone di genere femminile;
2) ai diversamente abili o ai care giver di persona disabile e beneficiari della L. n.104/92; 3) alle persone di età prossima alla pensione ai sensi della lett. H del Verbale ITA – OO.SS. 2 dicembre 2021; h) per l'effetto, ordinare alla resistente l'immediata cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti della selezione illegittima e/o della discriminazione commessa mediante assunzione dei ricorrenti e pagamento dei trattamenti retributivi e contributivi nelle more maturati;
in subordine, condannare , in persona del l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni, CP_187 patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dai ricorrenti, come segue: - per ognuno dei ricorrenti (per il danno da selezione non trasparente, discrezionale ed oscura) nella misura della somma corrispondente al 50% della propria retribuzione globale di fatto mensile percipienda per un periodo di 24 mesi, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
- solo per coloro che siano stati oggetto di specifica discriminazione (per appartenenza ad una delle tre categorie sopra individuate), nella misura - ulteriore ed integrativa del precedente ristoro - della somma corrispondente al 50% della propria retribuzione globale di fatto mensile percipienda per un periodo di 24 mesi, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
- il tutto, oltre rivalutazione e interessi sulle stesse. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge, spese generali, Cassa ed IVA”.
1.1. Nella resistenza di previa riunione dei distinti ricorsi, Parte_1 il Tribunale di Roma ha così statuito: “preliminarmente dichiara l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione inter partes delle spese processuali, per sopravvenuta conciliazione dei sigg. , , , CP_171 CP_172 CP_173
e e per rinuncia agli atti del giudizio dei sigg. CP_175 CP_177 CP_178
,
[...] CP_170 Controparte_179 Controparte_181
in parziale accoglimento dei ricorsi accerta e CP_183 CP_182 dichiara la sussistenza di un trasferimento di ramo d'azienda tra Controparte_188
Italia
[...] Controparte_189Controparte_190
Trasporto Aereo s.p.a. – ITA verificatosi in attuazione del “contratto di cessione del complesso di beni e contratti” concluso tra le parti in data 14 ottobre 2021, seppure in assenza di un passaggio diretto dei lavoratori- ricorrenti alle dipendenze della società cessionaria Italia Trasporto Aereo s.p.a. – ITA, in deroga all'art. 2112 c.c., ai sensi dell'art. 56, co.
3-bis, d.lgs. n. 270/1999 e per l'effetto; accerta e dichiara, per tutte le ragioni di cui in motivazione, il diritto dei ricorrenti ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze della società Italia Trasporto Aereo s.p.a. – ITA, in esecuzione della presente pronuncia, anche in deroga alle procedure di reclutamento del personale vigenti in azienda, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di sottoscrizione dei singoli contratti individuali di lavoro, conservando il medesimo inquadramento economico- 5 normativo posseduto ex ante;
rigetta tutte le domande volte all'accertamento del passaggio in continuità dei rapporti di lavoro dei ricorrenti tra la cedente e la cessionaria, alla violazione da parte di Italia Trasporto Aereo s.p.a. – ITA dei criteri di imparzialità e trasparenza nelle procedure di reclutamento del personale e le conseguenti pretese risarcitorie del danno asseritamente sofferto, nonché all'accertamento della discriminazione nell'accesso al lavoro in violazione degli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 198/2006 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 216/2003; 5) compensa per ½ tra le parti le spese processuali e condanna la società resistente al pagamento della residua metà quantificata nella misura complessiva di € 18.917,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
…”.
1.2. Il primo giudice, acquisito mediante ordine di esibizione il contratto di cessione del 14/10/2021, ha, in primo luogo, affrontato la questione della discontinuità economica tra le due società, evidenziando che quanto desumibile dalla decisione della Commissione europea del 10/09/2021 non potrebbe ritenersi utile nel caso di specie, sia perché la concreta esecuzione del contratto si è discostata rispetto alla disciplina Co negoziale, sia in quanto sarebbe stato trasferito a un ramo aziendale dotato di una sua sufficiente autonomia funzionale: in ogni caso, non vi sarebbe necessità per il giudice di adeguarsi passivamente al parere della Commissione, che non potrebbe assumere portata vincolante, data la diversa prospettiva e il diverso oggetto su cui si fonda la valutazione.
1.3. Il Tribunale ha dato atto dell'entrata in vigore dell'art. 6 d.l. 131/2023, e tuttavia ha ritenuto tale norma non applicabile nel caso di specie, in quanto promulgata in epoca successiva alla data della lettura del dispositivo. Quindi, ha qualificato Co l'operazione intercorsa tra AL AI e come trasferimento di ramo di azienda, riconducibile alla disciplina di cui all'art. 2112 comma 5 c.c., evidenziando come siano stati oggetto di cessione gli aeromobili, le rotte, gli slot ed anche il personale, tutti elementi essenziali e sufficienti per lo svolgimento dell'attività di trasporto aereo riconducibile al lotto aviation, con conseguente costituzione di una articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata: in definitiva, anche l'analisi del contratto di cessione evidenzierebbe un'operazione che ha permesso di Co continuare presso l'attività di volo precedentemente realizzata da AL AI.
1.4. Il Tribunale ha poi esaminato le norme che, per le aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, prevedono deroghe alla norma di cui all'art. 2112 c.c., sottolineando, peraltro, che tali norme potrebbero trovare applicazione nei riguardi di AL AI unicamente qualora si qualificasse la procedura come liquidatoria. Quindi, con particolare riferimento all'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999, il primo giudice ha affermato che la procedura di amministrazione straordinaria di AL AI, come si evince chiaramente dai programmi elaborati dai commissari, ha sempre avuto una finalità liquidatoria, e, conseguentemente, ha concluso affermando che “nonostante da un punto di vista “naturalistico” un trasferimento di ramo d'azienda si sia verificato ontologicamente tra le parti,
6 purtuttavia, l'art. 2112 c.c. non può dispiegare i propri effetti tipici stante l'operatività dell'art. 56 D. Lgs. n. 270/1999”.
1.5. Dunque, il Tribunale ha accertato ex art. 2112 c.c. non la continuazione dei rapporti di lavoro, bensì il diritto dei lavoratori di AL AI ad essere assunti ex novo, diritto fondato sull'art. 56, comma 3 bis, cit., definita norma di carattere speciale rispetto alla norma generale di cui all'art. 2112 c.c., e purtuttavia applicabili entrambe in concorso tra loro in ipotesi di accertamento di una “continuità aziendale”: ciò in quanto l'esclusione degli “effetti” di cui all'art. 2112 c.c. comporterebbe unicamente l'esclusione della continuità del rapporto di lavoro, effetto fisiologico dell'art. 2112 c.c. Dunque, “verificatosi indiscutibilmente … il trasferimento del ramo di azienda denominato da AL AI in AS ad , costituente CP_185 CP_191 manifestamente un'articolazione funzionale autonoma dell'azienda, non potendo operare la tutela c.d. reale assicurata dall'art. 2112 co. 5 c.c., con il passaggio diretto di tutto il personale in forza, senza soluzione di continuità, dal cedente al cessionario, in via residuale ed in applicazione dell'art. 56, co.
3-bis cit. al predetto personale non potrà che essere accordata una tutela c.d. obbligatoria … caratterizzata dal riconoscimento ope iudicis del diritto dello stesso personale ex AL AI in AS escluso … “ad essere assunto a tempo indeterminato alle dipendenze della società Italia Trasporto Aereo s.p.a. – ITA, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di sottoscrizione dei singoli contratti individuali di lavoro””.
1.6. Infine, il giudice di prime cure ha rigettato le domande di accertamento della violazione da parte di Italia Trasporto Aereo s.p.a. – ITA dei criteri di imparzialità e trasparenza nelle procedure di reclutamento del personale e le conseguenti pretese risarcitorie del danno asseritamente sofferto, nonché di accertamento della discriminazione nell'accesso al lavoro in violazione degli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 198/2006 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 216/200, essendo gli elementi indicati a supporto delle stesse eccessivamente generici e valutativi, e comunque in quanto “l'accoglimento seppure parziale della domanda principale, con quanto ne consegue, obiettivamente si sovrappone alla domanda risarcitoria quanto meno per la sua componente riferita al danno materiale”. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza per aver il primo giudice pronunciato oltre i limiti della domanda originariamente formulata in violazione degli artt. 2907 c.c., 99 e 112 c.p.c., per aver affermato che la decisione della Commissione europea non sarebbe applicabile nel caso di specie in violazione degli artt. 11 e 101 Cost., 2 legge n. Co 130/2008, per aver qualificato l'operazione intercorsa tra AL AI e come trasferimento di ramo di azienda in violazione dell'art. 2112, comma 5, c.c. e dell'art. 1 della Direttiva 2001/23/CE, per aver accertato il diritto degli originari ricorrenti ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze di ITA s.p.a. in violazione dell'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999, dell'art. 27, comma 2, lett. b-bis) d.lgs. n. 270/1999, dell'art. 5, comma 1, Direttiva 2001/23/CE, dell'art. 6 d.l. n. 131/2023, dell'art. 5, comma 2 ter, d.l. n. 347/2003 e dell'art. 101 Cost. e per aver omesso di 7 pronunciare in ordine al difetto di prova circa l'essere addetti i lavoratori ricorrenti al ramo di azienda ceduto, in violazione degli artt. 2697 e 2112 c.c.
2.2. Si sono costituiti in giudizio , , CP_1 Controparte_2 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , , ,
[...] Controparte_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
, , , ,
[...] CP_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, , , ,
[...] CP_17 Controparte_18 CP_19 Controparte_20 CP_21
, , ,
[...] Controparte_22 CP_23 CP_24 CP_25 CP_26
, , ,
[...] Controparte_27 Controparte_28 CP_29 Controparte_30
, , , , , Controparte_31 Controparte_32 Controparte_33 CP_34 CP_35
, , , , , CP_36 CP_37 CP_38 Controparte_39 Controparte_40
, , , Controparte_41 Controparte_42 Controparte_43 Controparte_44
, , , ,
[...] Controparte_45 CP_176 Controparte_48 CP_49 [...]
, , , , CP_50 CP_51 CP_52 CP_53 CP_54
, , , , CP_55 CP_56 CP_57 Controparte_58
, , , , , Controparte_59 CP_60 CP_61 Controparte_62 CP_63
, , , , Controparte_64 CP_65 Controparte_66 Controparte_67 CP_68
, , , ,
[...] CP_69 Controparte_70 CP_71 CP_72 CP_73
, , , ,
[...] Controparte_74 CP_75 Controparte_76 CP_77 CP_78
, , , , , ,
[...] CP_79 Controparte_80 CP_81 CP_82 Controparte_83
, , CP_84 CP_85 CP_86 Controparte_87
, , , Controparte_88 Controparte_89 CP_90 Controparte_91
, , CP_92 CP_93 Controparte_94 CP_95 Controparte_96
, , , , , Controparte_97 CP_98 CP_99 Controparte_100 CP_101
, , , , CP_102 CP_103 Controparte_104 CP_105 CP_106
, , , , CP_107 CP_108 CP_109 CP_110 Controparte_111
, , , CP_112 Controparte_113 Controparte_114 CP_115 CP_116
, , , ,
[...] Controparte_117 Controparte_118 CP_119 CP_120
, , , , , CP_121 CP_122 Controparte_123 CP_124 CP_125
, , , , , Controparte_126 CP_127 CP_128 Controparte_129 CP_130
, , , , , Controparte_131 CP_132 CP_133 CP_134 CP_135
, , , CP_136 CP_137 Controparte_138 Controparte_139 [...]
, , , Controparte_140 CP_141 CP_142 Controparte_143 CP_144
, , , , ,
[...] Controparte_145 CP_146 CP_147 CP_148 CP_149
, , ,
[...] CP_150 CP_151 Controparte_152 Controparte_153
, , , , , Controparte_154 CP_155 CP_156 CP_157 CP_158 CP_159
, , , , ,
[...] CP_160 CP_161 Controparte_162 CP_163 Pt_3
, , , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Pt_8
2.2.1. Le parti appellate hanno proposto, altresì, appello incidentale lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha qualificato la procedura di amministrazione straordinaria di AL AI come liquidatoria in 8 violazione dell'art. 73 d.lgs. n. 270/1999, dell'art. 11 quater, comma 8, d.l. n. 73/2021, dell'art. 6, commi 2, 6, 8 d.l. 99/2021, dell'art. 27 d.lgs. n. 270/1999, dell'art. 47 legge n. 428/1990, dell'art. 5 Direttiva 2001/23/CE, dell'art. 60 d.lgs. n. 270/1999 e degli artt. 57, comma 1, 58, comma 1, e 59 d.lgs. n. 270/1999, nella parte in cui ha escluso la piena applicabilità dell'art. 2112 c.c. in violazione dell'art. 15 Preleggi in relazione all'art. 56, comma 3 bis d.lgs. n. 270/1999, dell'art. 19 quater d.l. n. 135/2009, della Direttiva 2001/23/CE, dell'art. 2112 c.c., nella parte in cui ha rigettato le domande formulate in via subordinata volte all'accertamento della condotta discriminatoria o comunque lesiva dei diritti dei lavoratori attuata in fase di assunzione in violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 25, 26, 27, 28 e 40 d.lgs. n. 198/2006, degli artt. 19, 25 d.lgs. n. 175/2016, dell'art. 112 c.p.c., per aver erroneamente statuito in tema di regolamentazione delle spese di lite del primo grado in violazione degli artt. 91, 92 e 420 c.p.c., per omessa pronuncia nei riguardi delle posizioni di , Controparte_129
e in violazione degli artt. 99, 112 c.p.c. CP_130 Controparte_131
2.3. Si sono costituiti in giudizio, con separata memoria, anche , CP_164
, , , , Controparte_165 Controparte_166 CP_167 CP_168 CP_169
, resistendo al gravame principale e chiedendone il rigetto.
[...]
2.3.1. I predetti hanno proposto altresì appello incidentale, lamentando l'erroneità della gravata sentenza per aver il primo giudice errato nell'applicazione delle norme disciplinanti la vicenda oggetto di causa, con particolare riguardo all'art. 2112 c.c., nonché nella parte in cui ha rigettato le domande subordinate in violazione degli artt. 25 e 27 d.lgs. n. 198/2006, 1, 4 d.lgs. n. 216/2003, e 112 c.p.c.
2.4. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, osserva la Corte che, con specifico riguardo alle posizioni di
[...]
, , , , , CP_19 Controparte_31 Controparte_48 CP_81 CP_105 CP_127
, , , e
[...] CP_141 CP_150 Controparte_152 Parte_5 sono stati depositati in atti alcuni verbali di conciliazione stragiudiziale intercorsi tra i predetti appellati/appellanti incidentali e ITA s.p.a., all'indomani dei quali tutti i lavoratori hanno altresì formalizzato distinti atti (prodotti in giudizio) di rinuncia all'azione intrapresa
contro
ITA s.p.a. Dal canto suo, la società appellante principale ha depositato distinti atti di rinuncia all'appello proposto nei confronti di alcuni tra i medesimi soggetti.
3.1. Ritiene la Corte che la rinuncia formalizzata dai singoli appellati/appellanti incidentali sopra indicati debba configurarsi come rinuncia all'azione e non piuttosto come rinuncia agli atti del giudizio, atteso che essa investe non solo e non tanto gli atti del procedimento di gravame, quanto l'effetto sostanziale della pronuncia di merito di primo grado, e denota una incompatibilità assoluta tra il comportamento degli originari ricorrenti - oggi appellati - e la volontà di proseguire nella domanda proposta (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6845 del 16/03/2017 “La rinuncia, in appello, agli atti di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame, e comporta il passaggio in giudicato della 9 pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, giusta l'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, sicché l'efficacia abdicativa in ordine all'effetto sostanziale della decisione di merito, preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia, va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze”; conformi Sez. 5, Sentenza n. 5026 del 02/04/2003; Sez. 3, Sentenza n. 130 del 21/01/1971; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005 “La rinunzia all'azione, che non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, presuppone l'incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, il cui accertamento demandato al giudice del merito, risolvendosi in una valutazione di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operata”).
3.1.1. Nel giudizio di appello, d'altro canto, la dichiarazione di rinuncia interviene a seguito della pronuncia di una sentenza, in ipotesi di accoglimento o di rigetto della domanda, ed è possibile che abbia ad oggetto sia l'impugnazione che l'azione proposta in primo grado ovvero gli effetti sostanziali della sentenza: se essa proviene dall'appellato che sia stato anche attore in primo grado, si atteggerà, oltre che come rinuncia agli effetti della sentenza ed al possibile giudicato, anche come rinuncia all'azione ed alla riproposizione della domanda in un diverso giudizio (cfr. sul punto anche Corte di appello di Potenza sentenza n. 333/2020).
3.1.2. Pertanto, posto che la dichiarazione di rinuncia delle parti appellate/appellanti incidentali è da intendersi come rinuncia all'azione, ne deriva che il presente grado di giudizio – con riguardo alle loro specifiche posizioni – deve concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite e non di estinzione del giudizio, atteso che “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, e determina la cessazione della materia del contendere”, pronuncia che si raccorda alla rinuncia all'azione “sulla base di un tipico rapporto di causa ad effetto” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004) e che è destinata a sostituirsi alla sentenza di primo grado, che ne resta travolta, con conseguente inidoneità a passare in giudicato (cfr. anche Corte di appello di Roma sentenza n. 3409/2020).
3.2. Va disattesa, inoltre, l'istanza, avanzata dalle parti appellate/appellanti incidentali, di sospensione/rinvio del giudizio in attesa dell'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, disposto dal Tribunale di Roma con ordinanza del 16/09/2025 nell'ambito di procedimento analogo al presente giudizio: istanza giustificata dalla considerazione che “i quesiti sottoposti alla Corte di Lussemburgo vanno ad incidere e a dirimere le questioni fondamentali relative al thema decidendum anche del presente giudizio”.
3.2.1. Osserva la Corte sul punto, in primo luogo, che il giudice nazionale non di ultima istanza, quale è nel caso di specie la Corte di appello, non ha, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità confermato anche in epoca recente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21635 del 09/10/2006, conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10 11815 del 05/05/2025), l'obbligo bensì soltanto la facoltà di sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente ed avente ad oggetto una controversia la cui soluzione dipende dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria.
3.2.2. Nel caso che occupa, inoltre, non vi è spazio per l'esercizio di tale facoltà: la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2025, che, come si dirà compiutamente oltre, ha tenuto conto sia delle norme dell'ordinamento unionale sia degli orientamenti giurisprudenziali della CGUE, omettendo tra l'altro di sollevare qualsivoglia questione pregiudiziale pur trattandosi di giudice di ultima istanza, le plurime pronunce della Corte di cassazione aventi ad oggetto analoghe vicende di cessione di di Parte_9 azienda che hanno coinvolto le società che hanno gestito il servizio pubblico di trasporto aereo (cfr. ex multiis Cass. n. 10414/2020, Cass. n. 19446/2023, Cass. n. 12596/2024), ed i precedenti di merito aventi ad oggetto la medesima vicenda (cessione del lotto c.d. aviation) forniscono alla Corte un quadro normativo ed interpretativo compiuto, chiaro e consolidato, che, assorbita ogni ulteriore questione, consente di giungere alla definizione del giudizio senza attendere oltre, attesi l'oggetto della controversia e la data di iscrizione al ruolo.
3.2.3. In definitiva, l'ordinanza del Tribunale di Roma muove da un presupposto interpretativo (quella della natura conservativa della procedura) che la Corte, per tutto quanto si dirà oltre, non condivide e postula l'applicabilità al presente giudizio dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. 4/2004, già ritenuto inapplicabile dalla Corte costituzionale. Muovendo, invece, da un opposto pian esegetico, ossia da quello qui recepito, vengono meno i dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione prospettati dal Tribunale di Roma. 4. Le questioni poste dall'appello principale e dagli appelli incidentali, attinenti la domanda principale proposta dagli originari ricorrenti, ed avente ad oggetto l'accertamento del diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. con ITA s.p.a. dal 15/10/2021, vanno trattate congiuntamente in questa sede stante la loro stretta connessione logico-giuridica. 5. Ritiene la Corte che, ai fini della valutazione di fondatezza delle argomentazioni di cui all'appello principale, e di infondatezza dei rilievi e delle censure posti dagli appelli incidentali con specifico riferimento alla domanda principale, sia sufficiente richiamare la corposa motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2025, sopravvenuta in corso di causa, assumendo rilievo assorbente - rispetto alle questioni articolate dal motivo di gravame - la questione di diritto dell'applicabilità nel caso che occupa dell'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999 alla stregua di quanto affermato dal Giudice delle Leggi nella richiamata pronuncia, che di seguito verrà analiticamente riportata.
5.1. La Corte costituzionale, in primo luogo, ha analizzato le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 131 del 2023 nel modo che segue: a) quanto alla rilevanza della questione: i) il giudice rimettente riferiva di dover decidere sulle domande di alcuni dipendenti di AL, società in amministrazione 11 straordinaria, che hanno chiesto di qualificare la cessione del lotto aviation, operata Co nell'ambito della procedura a favore di , come trasferimento di ramo di azienda, regolato dall'art. 2112 cod. civ., e conseguentemente di accertare e dichiarare la prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria senza soluzione di continuità; ii) ad avviso del giudice a quo, sussisterebbero tutti gli elementi costitutivi della cessione di ramo di azienda: il ramo preesiste alla cessione e il complesso di beni trasferiti è idoneo a consentire l'avvio e la gestione delle attività di volo;
iii) a diverse conclusioni non indurrebbe la decisione della Commissione europea 2021/6665, che esclude la continuità economica tra cedente e cessionaria, poiché tale decisione, adottata ex ante, prima dell'attuazione del piano aziendale sottoposto a valutazione, verte sul distinto profilo della compatibilità con la disciplina europea in tema di aiuti di Stato;
iv) il Tribunale esclude anche l'applicabilità delle deroghe all'art. 2112 c.c., che presuppongono la natura liquidatoria della procedura, poiché, nel caso di specie, tale natura dovrebbe essere esclusa, in quanto la cessione non sarebbe preordinata al miglior soddisfacimento dei creditori;
v) senza la norma interpretativa, troverebbero, dunque, integrale applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. e il rapporto di lavoro dei ricorrenti proseguirebbe, senza discontinuità di sorta, con la società cessionaria del ramo di azienda;
b) quanto alla non manifesta infondatezza della questione: i) la norma in esame, dietro le parvenze dell'interpretazione autentica, si configurerebbe come innovativa, prefiggendosi di condizionare l'esito dei giudizi in corso: tale finalità traspare dalla stessa relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione, che menziona i contrasti della giurisprudenza di merito, insorti con specifico riguardo all'applicabilità delle garanzie di cui all'art. 2112 cod. civ. alla cessione di beni da Co AL a , e, in particolare, il sopravvenire di pronunce favorevoli alla continuità dei rapporti di lavoro con la società cessionaria;
ii) il legislatore avrebbe dunque inteso risolvere specifiche controversie, in difetto di imperative ragioni di interesse generale;
iii) a distanza di «moltissimi anni» dall'entrata in vigore della norma oggetto di interpretazione autentica, la disposizione censurata avrebbe introdotto un riferimento del tutto avulso dalla formulazione originaria, con il richiamo alle decisioni della Commissione europea, che escludono la continuità economica tra cedente e cessionario;
iv) l'incidenza sui giudizi in corso, determinata da mere «ragioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica», implicherebbe la lesione di molteplici princìpi e valori costituzionali, ossia «giusto processo, stabilità e certezza dei rapporti giuridici patrimoniali, rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, parità di armi nelle reciproche posizioni del rapporto di lavoro».
5.2. La Consulta, quindi, ha riportato il quadro normativo in cui si collocano le censure del giudice a quo, rilevando quanto segue.
5.2.1. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, che rappresenta una estrinsecazione della libertà dell'imprenditore di adottare le scelte più appropriate nell'organizzazione dei fattori produttivi (art. 41 Cost.) e che, al contempo, impone la 12 tutela dei diritti dei lavoratori (artt. 4 e 35 Cost.), è disciplinato dall'art. 2112 c.c., che appresta un apparato di garanzie e configurando la fattispecie come ipotesi di successione ex lege dell'imprenditore nel rapporto di lavoro (Cass. Sez. L sentenza n. 12919/2017), che soggiace a regole autonome sia rispetto all'ordinaria cessione del contratto (art. 1406 c.c.), governata dal necessario consenso del contraente ceduto, sia rispetto alle regole generalmente applicabili alla successione nei contratti nei casi di cessione d'azienda (art. 2558 c.c.); la richiamata disciplina codicistica interagisce con la normativa del diritto dell'Unione europea, contenuta inizialmente nella direttiva 77/187/CEE del 14/02/1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, e quindi nella direttiva 98/50/CE del 29/06/1998, che modifica la predetta direttiva 77/187/CEE. Da ultimo, la materia è stata organicamente ridefinita dalla direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001, che, al fine di tutelare “i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti”, prevede all'art. 3, paragrafo 1, il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento, mentre all'art. 5, paragrafo 1, sancisce l'inapplicabilità di tali garanzie ai trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti, «nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente)». Dunque, la normativa nazionale e il diritto dell'Unione europea convergono nel delineare uno statuto omogeneo di tutele, fondato sul mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento dell'azienda e sulla conservazione del posto di lavoro, laddove nel dettato codicistico la tutela del lavoratore è rafforzata dalla responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Le direttive sopra indicate hanno dato impulso all'intervento riformatore del legislatore italiano, che ha istituito procedure di informazione e di consultazione sindacale, per le imprese che occupino più di quindici dipendenti, e ha disciplinato il trasferimento delle aziende in crisi con l'art. 47 legge n. 428/1990, ed ha modificato il quinto comma dell'art. 2112 c.c. con l'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. A seguito delle riportate innovazioni, che hanno altresì recepito l'elaborazione della giurisprudenza europea e di legittimità, il trasferimento d'azienda si configura come “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda”, mentre il trasferimento di ramo di azienda
- che rileva in questa sede - è da intendersi quale “trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica 13 organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, riguarda una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, che non dev'essere creata ad hoc e in modo artificioso in occasione del trasferimento, e presuppone che il complesso ceduto sia in grado di svolgere al momento dello scorporo, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui già era destinato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
5.2.2. Le questioni sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale si intersecano, inoltre, con la disciplina del trasferimento delle aziende in crisi e con la sua evoluzione, che prende le mosse dalla necessità di ottemperare alle indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE, seconda sezione, sentenza 11 giugno 2009, causa C-561/07) che aveva contestato alla Repubblica italiana di aver escluso, con l'art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428 del 1990, l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. al trasferimento di un'impresa di cui fosse stato accertato lo stato di crisi, affermando che la procedura di accertamento della crisi aziendale non tende «ad un fine analogo a quello perseguito nell'ambito di una procedura di insolvenza quale quella di cui all'art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23» e neppure si trova «sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, come previsto dal medesimo articolo» (punto 39); per contro, l'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella versione allora vigente, «priva puramente e semplicemente i lavoratori, in caso di trasferimento di un'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23 e non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle condizioni di lavoro quale è autorizzata dall'art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23» (punto 45). Il legislatore è intervenuto per porre rimedio alle disarmonie segnalate nella pronuncia citata con l'art. 19-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, che ha modificato l'art. 47 della legge n. 428 del 1990, inserendo un comma 4-bis, destinato a regolare il trasferimento delle aziende «a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»: in tali ipotesi, quando sia stato raggiunto «un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo» (così l'alinea di detto comma 4-bis). Quindi, l'art. 46-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ha inserito le lettere b-bis) e b-ter) nell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 e ha così aggiunto, rispettivamente, il richiamo al trasferimento riguardante aziende «per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo» e «per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti». Diametralmente opposta è la regola che si evince dal comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, parzialmente modificato dall'art. 19-quater, comma 1, lettera b), del 14 d.l. n. 135 del 2009, come convertito, che dispone che non trovano applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ., allorché il trasferimento abbia ad oggetto «imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione». Sono fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dall'accordo, il quale «può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante». Dunque, emerge nitida la differente formulazione rispetto alla fattispecie tipizzata dall'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 e contraddistinta dall'applicazione delle tutele dell'art. 2112 cod. civ.: in quest'àmbito, per contro, il principio ispiratore è l'esclusione di tali tutele per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario (Cass., n. 10414 del 2020).
5.2.3. In definitiva, afferma la Corte costituzionale, il sistema normativo ha la sua pietra angolare nella summa divisio tra procedure liquidatorie e procedure improntate alla continuità dell'attività d'impresa, nozioni che devono essere interpretate in stretta correlazione con il diritto dell'Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha contribuito a chiarirne latitudine e portata. Difatti, la Corte di Giustizia ha affermato: - con la sentenza CGUE, sentenza 7 febbraio 1985, causa C-135/83,
che la direttiva 77/187/CEE non impone «agli Stati membri l'obbligo di Parte_10 estendere le norme che essa contiene ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti avvenuti nell'ambito di un procedimento fallimentare mirante, sotto il controllo della competente autorità giudiziaria, alla liquidazione dei beni del cedente»; - con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 3 aprile 2025, causa C-431/23, Pt_11
, che una procedura ha come finalità la continuazione dell'attività dell'impresa,
[...] quando «mira a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie», e tende, invece, alla liquidazione dei beni dell'impresa, quando «mira a massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori»; - con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 22 giugno 2017, causa C-126/16, Federatie Nederlandse Vakvereniging e altri, che per quanto le due finalità si possano in concreto sovrapporre, l'obiettivo principale di una procedura che mira al proseguimento dell'attività dell'impresa rimane comunque la salvaguardia dell'impresa interessata;
- con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 28 aprile 2022, causa C-237/20, Federatie Nederlandse Vakbeweging, che la procedura non cessa di essere liquidatoria, nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività di impresa, se l'obiettivo principale non è la salvaguardia dell'impresa interessata: anche nelle procedure liquidatorie, difatti, l'attività di impresa può essere proseguita al fine di prevenire «il rischio che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento di cui trattasi si svaluti prima che il cessionario rilevi, nell'ambito della procedura fallimentare aperta ai fini della 15 liquidazione dei beni del cedente, una parte del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie. Tale deroga mira dunque a eliminare il grave rischio di un complessivo deterioramento del valore dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, che sarebbe in contrasto con le finalità del trattato». Dunque, la deroga alla continuità del rapporto di lavoro può trovare giustificazione solo al ricorrere di presupposti tassativi, che trascendono l'interesse meramente individuale dell'impresa insolvente e si raccordano a una procedura, come quella liquidatoria, destinata a bilanciare una pluralità di interessi contrapposti, nell'àmbito della vigilanza dell'autorità pubblica competente. Solo in tale ipotesi, al cospetto di interessi generali preminenti e sotto l'egida del controllo dell'autorità pubblica, possono essere sacrificate le garanzie che la legge riconosce al lavoratore.
5.2.4. Il decreto legislativo n. 14/2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) ha ridisegnato la normativa sul trasferimento delle imprese in crisi, introducendo le seguenti innovazioni: i) la disciplina dell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 si applica al trasferimento riguardante aziende «a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»; si conferma «il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro», che già la giurisprudenza di legittimità aveva individuato come nucleo intangibile di tutela, e si ribadisce che le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. trovano applicazione «per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»; ii) viene modificato anche il comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, riconoscendo la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario nell'ipotesi del trasferimento di «imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata»: nel corso delle consultazioni sindacali, al fine di salvaguardare l'occupazione, è consentito disporre l'inapplicabilità delle garanzie previste dall'art. 2112, primo, terzo e quarto comma, cod. civ., mediante la conclusione dei contratti collettivi contemplati dal già richiamato art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed è fatta salva, inoltre, la facoltà di stipulare accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro;
iii) vengono aggiunti i commi 5- bis e 5-ter all'art. 47 della legge n. 428 del 1990, che riservano una regolamentazione autonoma all'amministrazione straordinaria, 16 dapprima accomunata alle altre procedure concorsuali enumerate nel comma 5: il nuovo art. 47, comma 5-ter, nella fattispecie del trasferimento riguardante «imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata», conferma l'inapplicabilità delle tutele dell'art. 2112 cod. civ. ai «lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente», quando nel corso delle consultazioni sindacali sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, mentre restano impregiudicate le eventuali condizioni di miglior favore determinate dall'accordo.
5.2.5. Il decreto legislativo n. 136/2024 (Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14) ha soppresso il richiamo all'amministrazione straordinaria nell'art. 47, comma 4-bis, lettera c), della legge n. 428 del 1990, destinato a regolare la fattispecie della continuazione o della mancata cessazione dell'attività, ed ha introdotto un nuovo art. 47, comma 5-ter, della legge n. 428 del 1990, che statuisce che al trasferimento delle imprese sottoposte all'amministrazione straordinaria si applica «la disciplina speciale di riferimento».
5.2.6. Dunque, osserva il Giudice delle Leggi, anche in queste tappe più recenti della vicenda normativa, trova conferma e si staglia in modo sempre più netto la peculiarità del trasferimento delle imprese nella procedura di amministrazione straordinaria, oggi regolata dal d.lgs. n. 270 del 1999 e volta a contemperare il soddisfacimento dei creditori dell'imprenditore con la salvaguardia del complesso produttivo in crisi e dei posti di lavoro. Tali esigenze sono declinate in termini di ancor più marcata specialità nelle procedure riservate alle imprese di maggiori dimensioni, che impieghino più di cinquecento dipendenti ed eroghino servizi pubblici essenziali o gestiscano almeno uno stabilimento strategico d'interesse nazionale (artt. 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39). In particolare, per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, l'art. 5, comma 2-ter, del d.l. n. 347 del 2003, come convertito, introdotto dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, riconosce al commissario straordinario (nominato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato d.l. n. 347 del 2003) e al cessionario una specifica facoltà: nel corso delle consultazioni sindacali e una volta che le stesse si siano infruttuosamente svolte, essi possono «concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario». In linea generale, l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale delle grandi imprese insolventi, con più di duecento dipendenti, e persegue «finalità conservative 17 del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali» (art. 1 del d.lgs. n. 270 del 1999). Essa contempla, anzitutto, una fase giudiziaria, contraddistinta, nelle sue disparate scansioni, dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza (art. 3), dall'avvio della procedura vera e propria al ricorrere di «concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali» (art. 27, comma 1), dall'accertamento del passivo e dalla ripartizione dell'attivo, mentre all'autorità amministrativa spetta la concreta gestione della procedura, affidata a un commissario, che provvede ad attuare le concrete prospettive di detto recupero secondo le alternative delineate dall'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999. Tali alternative prevedono, in primo luogo, la «cessione dei complessi aziendali o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi aziendali”)» (art. 27, comma 2, lettera a, modificata dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 2024, n. 28); in secondo luogo, la «ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (“programma di ristrutturazione”)» (art. 27, comma 2, lettera b); in terzo luogo, per le società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali, «la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi di beni e contratti”)» (art. 27, comma 2, lettera b-bis). Il contenuto del programma è poi definito dall'art. 56 del d.lgs. n. 270 del 1999, che stabilisce che esso deve indicare «a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa; d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione; d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza» (comma 1), ed è poi diversamente modulato a seconda che si privilegi l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali o quello della ristrutturazione, perché nell'un caso, il programma deve indicare anche «le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori» (comma 2), mentre nell'altro dev'essere corredato dall'indicazione di «eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali», dei tempi e delle «modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti
o di definizione mediante concordato» (comma 3).
5.3. Tanto premesso, la Corte costituzionale muove ad esaminare l'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999, previsione aggiunta dall'art. 14, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 18 2. La disposizione riguarda le operazioni descritte dai commi 1 e 2 della medesima norma e realizzate «in vista della liquidazione dei beni del cedente», in attuazione dell'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999, e dunque, rispettivamente, di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti. Il legislatore chiarisce che tali operazioni, alle condizioni descritte, «non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile».
5.3.1. Rileva, in primo luogo, la Consulta che, come affermato anche dal giudice rimettente, l'art. 56, comma 3-bis si attaglia alla fattispecie controversa, in cui vengono in rilievo operazioni attuate in esecuzione di particolari programmi di cessione, alternativi rispetto ai programmi di ristrutturazione e rispetto alla prosecuzione dell'attività d'impresa: inoltre, tale disciplina presenta innegabili caratteri di specialità rispetto a quella delineata dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella versione introdotta dal d.l. n. 135 del 2009, in quanto mentre l'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 s'incardina, in chiave più generale, sulla mancata prosecuzione o sulla cessazione dell'attività d'impresa e ha come tratto qualificante l'accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'art. 56, comma 3- bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 non subordina l'operatività delle deroghe all'accordo sindacale e concerne una specifica modalità di realizzazione del programma liquidatorio: pur accomunate dalla natura liquidatoria delle procedure, le previsioni coesistono e si integrano e serbano intatto un autonomo spazio applicativo. Dunque, con il Codice dell'Impresa, che ha ridisegnato l'art. 47, non vi è stata una implicita abrogazione dell'art. 56, comma 3 bis, che è stato introdotto nel 2008 allo scopo di far fronte alle peculiari esigenze dell'amministrazione straordinaria: la perdurante vigenza della normativa in esame è confermata dalla stessa disposizione censurata nell'odierno giudizio, che è intervenuta a novellare l'art. 56 del d.lgs. n. 270 del 1999, e dal d.lgs. n. 136 del 2024, che ha eliminato ogni riferimento all'amministrazione straordinaria nel contesto dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990 e ha sancito l'applicabilità della normativa speciale sull'amministrazione straordinaria, che ha uno dei suoi capisaldi nella previsione dell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999. Consapevole del fatto che, soprattutto nelle procedure di amministrazione straordinaria, la fattispecie dell'azienda inattiva, già disciplinata dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, non esaurisce il più ampio spettro delle procedure liquidatorie, il legislatore ha conferito autonomo rilievo alle ipotesi in cui la liquidazione assume forme diverse, anche attraverso la temporanea continuazione dell'attività d'impresa ma sempre in vista della cessione dei complessi aziendali a terzi.
5.3.2. Il giudice a quo, prosegue la Corte costituzionale, ha tuttavia escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 56, comma 3 bis, poiché ha attribuito carattere conservativo alla procedura che ha condotto alla cessione del lotto aviation ed ha qualificato tale cessione come trasferimento di ramo di azienda, ritenendo che la procedura di amministrazione straordinaria di AL abbia una «natura solo 19 formalmente liquidatoria», con la conseguenza che alla prosecuzione dell'attività d'impresa si affiancherebbe la garanzia della continuità dei rapporti di lavoro. In particolare, afferma il Tribunale che: - la procedura si connota come liquidatoria quando sia volta a «massimizzare la soddisfazione della massa dei creditori», e assume, invece, carattere conservativo quando «miri a salvaguardare l'operatività dell'impresa
o delle sue unità economicamente redditizie»; - la finalità liquidatoria, proprio perché si risolve nella «disapplicazione di garanzie importanti per il lavoratore», dovrebbe essere accertata in concreto e non discenderebbe indefettibilmente dal fatto che siano stati adottati – come nel caso di specie – i programmi di cessione di cui all'art. 27, comma 2, lettere a), e b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999; - con specifico riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria di AL, nel trasferimento dei rami handling e manutenzione, pur correlato ai medesimi programmi di cessione in attuazione dei quali si è avuto il trasferimento del compendio aviation, sono state riconosciute le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. ed è stata pertanto esclusa la finalità liquidatoria, incompatibile con tali garanzie;
- la cessione del compendio aviation, d'altra parte, è avvenuta per il corrispettivo di un euro, senza che vi sia prova che un simile corrispettivo sia congruo rispetto al reale prezzo di mercato di un complesso aziendale «in piena attività produttiva», depurato di tutte le poste passive, e che un'operazione così congegnata «abbia comunque salvaguardato i creditori da future e più ingenti perdite di valore».
5.3.3. Diversamente, la Corte costituzionale afferma che l'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 rappresenta il paradigma esclusivo di riferimento per la soluzione del caso di specie. Atteso che è al momento dell'elaborazione dei programmi che si compiono le scelte strategiche, indirizzate al risanamento dell'impresa, anche mediante la cessione di alcuni complessi, oppure alla sua definitiva dismissione, è al contenuto dei piani predisposti dai commissari che occorre avere riguardo per tracciare, in base a criteri predeterminati e oggettivi, la linea di confine tra le procedure con finalità conservativa e quelle con finalità liquidatoria. In primo luogo, il programma di cessione dei complessi di beni e contratti di cui all'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999 si caratterizza per un'intrinseca finalità liquidatoria, perseguita sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, conformemente a quanto richiesto dall'art. 5 della direttiva 2001/23/CE, ai fini della inoperatività della garanzia del trasferimento dei rapporti di lavoro: in tal caso, il programma predisposto dai commissari è disancorato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa e dalla sua riorganizzazione e tende, in ultima istanza, alla cessione dei complessi aziendali, secondo procedure assoggettate a vincoli stringenti, e non ha come obiettivo il recupero dell'attività del cedente, in vista di un suo ritorno in bonis, ma il trasferimento a terzi di un'attività che l'impresa cedente non è più in grado di esercitare. Dunque, tra la prosecuzione dell'attività d'impresa e la liquidazione intercorre un nesso funzionale inscindibile: la prosecuzione, lungi dal perseguire una finalità di risanamento e di ristrutturazione, è preordinata a salvaguardare il valore produttivo dell'impresa, in vista della sua alienazione. Inoltre, nel caso di specie la finalità liquidatoria si apprezza, 20 in concreto, alla luce della stessa valutazione comparativa del programma del 27 gennaio 2018 e del programma del 10 ottobre 2021, legato a un contesto economico e normativo profondamente mutato e oramai permeato dalla finalità di dismissione dei complessi aziendali: i commissari straordinari, dopo aver acclarato l'impossibilità di attuare un ritorno in bonis del debitore mediante un programma di continuità aziendale calibrato sulla ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa, hanno adottato un programma finalizzato esclusivamente allo spossessamento dell'azienda e alla liquidazione dei beni del cedente, articolato in tre programmi di cessione, riguardanti il perimetro aviation, il ramo handling e il ramo manutenzione;
il programma relativo al perimetro aviation è elaborato ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999, secondo le particolarità di un programma di cessione dei complessi di beni e contratti, riferito a società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali.
5.3.4. Evidenzia, ancora, la Consulta che la finalità liquidatoria del programma di cessione del lotto aviation trova puntuale e decisiva rispondenza anche nella disciplina, che ha scandito le fasi più recenti della procedura e ha plasmato il contenuto dei programmi adottati dai commissari. E difatti: i) l'art. 79, comma 3, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha autorizzato «la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta», destinata a esercitare l'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e di merci ed ha subordinato l'esercizio delle attività di trasporto aereo alle valutazioni della Commissione europea;
ii) l'art. 79, comma 4, d.l. n. 18/2020 ha demandato a un «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l'atto costitutivo della società», il compito di definire «l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società»; iii) l'art. 79, comma 4-bis, ha autorizzato la costituzione della società anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale, piano che dev'essere trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di sua competenza e che, alla luce di queste ultime valutazioni, dev'essere integrato e modificato;
iv) con decreto del 9 ottobre 2020, registrato il 30 ottobre 2020 dalla Corte dei conti e dall'Ufficio centrale di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha costituito la società per azioni denominata , destinata all'esercizio dell'attività Parte_1
d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci (art. 1), ha approvato lo statuto della società (art. 2), ha designato i nove membri del consiglio d'amministrazione (art. 3) e i membri del collegio sindacale (art. 4); 21 v) nelle more della decisione della Commissione europea, l'art. 11-quater, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, ha autorizzato alla prosecuzione dell'attività d'impresa «l
[...]
l'AL n amministrazione straordinaria»; Controparte_192 CP_193 vi) in seguito alla decisione della Commissione europea, l'AL in amministrazione straordinaria e l'AL in amministrazione straordinaria «provvedono, CP_193 anche mediante trattativa privata» a trasferire alla società costituita ai sensi del citato art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, i «complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo» (art. 11-quater, comma 3); ai commissari straordinari spetta la facoltà di adottare, per ciascun compendio dei beni oggetto di cessione, anche «distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» e di modificare il programma, con la «cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea» (art. 11-quater, comma 4); l'art. 11-quater, comma 4, autorizza, inoltre, la cessione diretta alla medesima società costituita ai sensi dell'art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, «di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea» (terzo periodo), disponendo che, a seguito «della cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot aeroportuali non trasferiti all'acquirente» siano «restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti individuato ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993» (quarto periodo); vii) l'art. 11 quater, comma 8, d.l. n. 73/2021 stabilisce che, intervenuta l'integrale cessione dei complessi aziendali nel termine inizialmente previsto o in quello prorogato, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiari con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa: una volta che sia perfezionata l'integrale cessione di tutti i complessi aziendali, è revocata con decreto l'attività d'impresa dell'AL in amministrazione straordinaria e dell'AL Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria e, a far data da tale revoca, la procedura prosegue con finalità liquidatoria (art. 11-quater, comma 8, secondo periodo), dando così compimento a quel piano di dismissione già delineato nei programmi dei commissari;
quanto ai proventi, «al netto, fino al 31 dicembre 2023, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria», essi «sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea» (art. 11-quater, comma 8, secondo periodo); viii) analoghe previsioni detta l'art. 31 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, che reca la rubrica «Completamento 22 dell'attività liquidatoria dell'AL» e regola, per un verso, gli effetti dell'esecuzione dei programmi di cessione (comma 1) e, per altro verso, la prosecuzione dell'amministrazione straordinaria dopo la revoca dell'attività d'impresa dell'AL (comma 2); Co ix) in questo quadro normativo, il 24/08/2021 ha formulato un'offerta vincolante per l'acquisto del lotto aviation e l'offerta è stata accettata dall'amministrazione straordinaria di AL: le consultazioni sindacali, avviate il 23 agosto 2021 con una Co comunicazione trasmessa da ai sindacati e ai ministri competenti, si sono concluse l'8 settembre 2021, con la sottoscrizione di un verbale, in cui le parti hanno dichiarato chiusa, con un mancato accordo, la procedura di informazione e di consultazione di cui all'art. 47 della legge n. 428 del 1990; la Commissione europea, con la già citata Co decisione 2021/6665, ha affermato che il trasferimento degli asset di AL a non Co determina continuità economica tra le due società e che l'apporto di capitale in non configura aiuto di Stato;
i commissari straordinari, il 10 ottobre 2021, hanno sottoposto al Ministero dello sviluppo economico il nuovo programma (Programma 2021), anche con riferimento al perimetro aviation;
x) su una procedura connotata in senso liquidatorio si innesta anche l'art. 12 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha approvato misure di sostegno dei lavoratori dipendenti di AL, società in amministrazione straordinaria, e AL Cityliner spa e, al fine di agevolarne la ricollocazione e il reimpiego, ha prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, introducendo una prestazione integrativa a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, e ha accordato sgravi contributivi a chi assuma i dipendenti delle società del gruppo AL.
5.3.5. Dunque, conclude la Corte costituzionale, il carattere liquidatorio della procedura si evince: a) dall'art. 11 quater d.l. n. 73/2021, che privilegia la dismissione del patrimonio aziendale rispetto alla prospettiva della ristrutturazione dell'impresa; b) dall'art. 31 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, che menziona ex professo il completamento della procedura liquidatoria e conferma che la cessione dei complessi aziendali non scaturisce da un disegno di riorganizzazione e di continuazione dell'attività da parte dell'impresa in amministrazione straordinaria;
c) dalle misure di sostegno, introdotte dal d.l. n. 104 del 2023, come convertito, che sono correlate a una liquidazione, che è all'origine della necessità di ricollocare e reimpiegare i lavoratori, approntando le tutele più incisive.
5.3.6. La Corte costituzionale richiama altresì la preponderante giurisprudenza di merito (già menzionata al superiore § 3.2.2.), che, pronunciandosi in molteplici occasioni, ha riscontrato in concreto la natura liquidatoria della procedura (ex multiis Corte di appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 29 luglio 2024, n. 583 e n. 557, 11 luglio 2024, n. 438 e n. 437, 17 giugno 2024, n. 618, 10 giugno 2024, n. 463, e 15 maggio 2024, n. 426): nella disamina del contenuto dei programmi di cessione anche alla stregua dell'avvicendarsi della disciplina applicabile, i giudici di appello hanno accertato che la dismissione dei complessi aziendali ha carattere definitivo e non 23 esprime alcun disegno di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale.
5.3.7. Osserva, inoltre, la Consulta che i dati desumibili sia dalla normativa astratta che disciplina i programmi di cessione, sia dal concreto contenuto dei programmi stessi, sia dalla regolamentazione che li ha via via definiti, non sono contraddetti da elementi decisivi di segno contrario. Difatti: - il corrispettivo pattuito per la cessione non dev'essere considerato in modo atomistico, ma nel contesto di un più articolato assetto, chiamato a uniformarsi alle indicazioni della Commissione europea;
- l'obiettivo del miglior soddisfacimento dell'interesse dei creditori, disconosciuto dal rimettente, è coessenziale, a ben considerare, a tutte le fasi della procedura, poiché guida dapprima la scelta di fondo tra la prosecuzione e la cessazione dell'attività d'impresa e quindi la concreta attuazione della fase liquidatoria, in un contesto presidiato da controlli e rimedi contro ogni deviazione dallo scopo che la legge indica come prioritario;
- non sono risolutive neppure le diverse condizioni previste per la cessione dei distinti complessi handling e manutenzione, in quanto ciascun programma dev'essere valutato nelle sue irriducibili peculiarità e nelle finalità che di volta in volta lo ispirano;
- il trasferimento d'azienda in crisi non può essere assimilato, per il differente contesto in cui si colloca e per la molteplicità di interessi che coinvolge, al trasferimento di un'impresa in bonis.
5.3.8. Dunque, conclude la Corte costituzionale, l'atteggiarsi del programma di cessione del lotto aviation, unito all'evoluzione della normativa speciale che ne ha regolato le fasi salienti, individua nell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 il modello esaustivo, cui è chiamata a conformarsi la decisione del caso concreto, e a privare di rilievo determinante la normativa censurata: come hanno rimarcato le Corti di merito nello scrutinare vicende assimilabili a quella oggetto di causa alla luce delle previsioni del d.lgs. n. 270 del 1999 (Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 11 luglio 2024, n. 475 e n. 437, e 10 giugno 2024, n. 463 e n. 461), l'art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, come convertito, non dispiega influenza decisiva sul percorso argomentativo che il giudice è chiamato a compiere per definire il caso di specie. I plurimi elementi finora esaminati contraddicono la supposta natura conservativa della procedura, che rappresenta il fulcro del ragionamento sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e ha condotto il rimettente a negare l'applicabilità dell'art. 56, comma 3- bis, del d.lgs. n. 270 del 1999: diversamente, la dichiarata natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria, oggetto del giudizio principale, attrae la fattispecie nell'àmbito di operatività del citato art. 56, comma 3-bis. Né rileva che il legislatore, con la disposizione censurata, abbia integrato la previsione in esame, affiancando la fattispecie delle cessioni di complessi aziendali, di beni e contratti, effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario, a quella, già regolata e applicabile all'odierno giudizio, delle cessioni poste in essere in esecuzione dei programmi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b-bis) dell'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999. 24 5.3.9. In definitiva, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.l. n. 131/2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 169/2023, è stata dichiarata inammissibile, poiché l'art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270/1999 trova applicazione nel giudizio a prescindere dalla disposizione censurata, che non rileva ai fini della decisione.
6. Le argomentazioni della pronuncia della Corte costituzionale n. 99/2025 sopra riportate esimono il Collegio dalla valutazione di tutti i profili affrontati dalle proposte impugnazioni, da ritenersi assorbiti dall'affermata natura liquidatoria della procedura di Amministrazione straordinaria che ha interessato AL AI s.p.a. e dalla conseguente applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999: norma che, come sopra diffusamente analizzato, prevede che “Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis) (ossia di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile”.
6.1. L'applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte costituzionale alla fattispecie oggetto del giudizio porta all'accoglimento dell'appello principale ed al rigetto degli appelli incidentali, indipendentemente da ogni ulteriore accertamento in fatto ed, in particolare, indipendentemente dalla qualificazione dell'operazione economica in esame quale vendita di singoli beni. Detta operazione economica, ossia in sintesi il trasferimento dall'amministrazione straordinaria di AL ad ITA S.p.A. del c.d. lotto , si connota per una finalità ed una natura liquidatoria, tale da CP_185 rendere in ogni caso inapplicabile l'art. 2112 c.c. e le garanzie che esso prevede per i lavoratori interessati.
6.2. In ogni caso, va, per inciso, sottolineata altresì la fondatezza del secondo e del terzo motivo dell'appello proposta da ITA s.p.a., atteso che la qualificazione dell'operazione Co intervenuta tra AL AI e come vendita separata di beni e non anche come cessione/trasferimento di ramo di azienda si fonda sul quadro fattuale che emerge – da intendersi qui riportato – dalla decisione della Commissione Europea del 10/09/2021 (prodotta in atti), adottata all'esito del procedimento ex art. 79, comma 4 bis, d.l. n. 18/2020, secondo cui “l'oggetto del trasferimento ITA riguarda solo un ambito di beni e di rotte ridotto rispetto a quelli detenuti da AL e utilizzati da quest'ultima nell'ambito delle sue attività”.
6.2.1. La Suprema Corte, difatti, ha già avuto modo di validare (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19446 del 10/07/2023 avente ad oggetto la vicenda della “cessione” AL LAI/CAI s.p.a., conforme Cass. Sezione L, Sentenza n. 12596 del 08/05/2024) la correttezza della pronuncia di merito che aveva escluso la presenza dei requisiti per configurare una cessione di azienda o di ramo ai sensi dell'art. 2112 c.c. fondando il proprio accertamento sulla “assenza di continuità economica tra e la CAI Spa come CP_194 risultante, tra l'altro, dagli elementi specificamente valorizzati nella decisione della 25 Commissione Europea del 12.11.2008 in materia di aiuti di Stato”, affermando che l'analisi atomistica dei singoli elementi indiziari proposta in sede di ricorso non poteva ritenersi “idonea a scalfire la complessiva valutazione eseguita dalla Corte di merito e che si fonda, …, sul richiamo per relationem alla dettagliata ricostruzione della vicenda traslativa tra le due società operata dalla Commissione e dai giudici Europei ed alla valutazione espressa in quella sede nel senso della mancanza di continuità aziendale”.
6.2.2. D'altro canto, la Corte di appello di Roma, nel pronunciarsi in merito alla medesima vicenda (cfr. ex multiis sentenza n. 1430/2018, sentenza n. 3523/2021 e altre), aveva invero sostenuto che la Commissione Europea, con la decisione del 12/11/2008, aveva, nell'analizzare l'operazione posta in essere, risposto “sulla base del quadro specifico inerente la posizione dei lavoratori e cioè che CAI intendeva assumere solo il personale indispensabile per la propria attività, che non vi sarebbe stato alcun trasferimento automatico di personale, che il personale AL non avrebbe potuto vantare alcun diritto all'assunzione e che la Direttiva Cee 2001/23 non avrebbe trovato applicazione”: dunque, la Corte di appello ha ritenuto che “le circostanze di fatto evidenziate nella decisione non afferiscono all'intero settore del trasporto aereo, ma solo al trasporto passeggeri, che la nuova compagnia ha acquisito solo una sola parte degli aeromobili e delle bande orarie e non avrebbe rilevato i servizi a terra, e che l'acquisizione di alcuni beni di alcuni beni di AL da parte di CAI sarebbe avvenuta nel quadro di un proprio piano industriale”, evidenziando altresì che “secondo il giudice di legittimità le decisioni della Commissione dell'Unione Europea, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato e, pertanto, vincolano il giudice nazionale anche nei giudizi pendenti, in quanto “jus superveniens” incidente sul rapporto controverso (Cass. sez.
5- Ord. n. 1325/2018; Cass. S.L. n. 10191/2017 e Cass. n. 15354/2014)”.
6.3. Conforta la decisione oggi assunta da questo Collegio anche il consolidato indirizzo giurisprudenziale di merito (cfr. Corte di appello di Milano sentenze nn. 426/2024, 437/2024, 438/2024, 439/2024, 460/2024, 461/2024, 462/2024, 463/2024, 483/2024, 547/2024, 549/2024, 550/2024 e numerose altre) formatosi in ordine alla medesima vicenda traslativa (cessione del lotto aviation) oggetto del presente giudizio, e (per quanto qui di maggiore interesse) alla stregua del quale: a) la continuazione dell'impresa, essendo presupposto necessario dell'amministrazione straordinaria assume una connotazione neutra e, quindi, non può essere invocata al fine di escluderne la natura liquidatoria, tenuto conto che quest'ultima finalità si manifesta nell'affidamento ad altri della continuazione dell'impresa insolvente a seguito del trasferimento degli assets disposto dal programma di cessione;
b) l'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999 non può ritenersi abrogato in seguito alle modifiche apportate all'art. 47 l. 428/1990 dal successivo art. 19-quater d.l. 135/2009 e deve qualificarsi come norma speciale, compatibile sia con la direttiva europea sia con le norme dettate 26 dal medesimo art. 47; c) in relazione alle operazioni di attuazione dei programmi di cessione, previsti dall'art. 27, l'art. 56, comma 3 bis, cit. esclude perentoriamente, quand'anche si trattasse in concreto di una cessione d'azienda, l'applicazione per i rapporti di lavoro delle garanzie e tutele previste dall'art. 2112 c.c., e ciò al fine di preservare le operazioni attuate in esecuzione di quei programmi di liquidazione da margini di incertezza correlati a possibili contenziosi e contrasti nella sistemazione dei rapporti di lavoro;
d) l'esclusione delle garanzie di cui all'art. 2112 c.c. ad opera dell'art. 56, comma 3 bis, cit. non appare legata alla sussistenza di un preventivo accordo sindacale, fermo restando che, nel caso di specie, la mancanza di un accordo sindacale appare legittimata dalla speciale disciplina dettata nel c.d. decreto “Marzano”, laddove l'art. 5 comma 2 ter dispone che “Nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente”, il Commissario ed il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali e individuare quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario;
e) nella fattispecie in esame, la procedura di amministrazione straordinaria ha avuto una effettiva e preminente finalità liquidatoria, che emerge innanzitutto dall'esame dei 'programmi' predisposti dai Commissari straordinari, dai quali si evince che la procedura, pur essendo stata autorizzata a proseguire temporaneamente l'attività (avendo ad oggetto un servizio pubblico essenziale che, per sua natura, non ammette interruzioni) ha avuto quale scopo principale (non l'esercizio dell'impresa risanata, ma) lo spossessamento definitivo dell'azienda insolvente e la conseguente soddisfazione dei creditori con i proventi della cessione degli asset aziendali: la dismissione dei compendi aziendali è stata prevista, anche ai fini del soddisfacimento del ceto creditorio, in modo definitivo e non in un'ottica di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale;
difatti, attraverso la liquidazione, AL AI ha inteso passare definitivamente al cessionario il compito dell'esercizio dell'attività economica inerente al servizio pubblico essenziale che, in quanto tale, doveva essere preservato, dovendosi evitare la sua definitiva dissoluzione in un'ottica di preminente interesse pubblico nazionale;
f) la disapplicazione nella fattispecie dell'art. 2112 c.c. non appare in contraddizione con il diritto dell'Unione Europea, non essendo in discussione le altre due condizioni, cioè l'esistenza di una procedura concorsuale ed il controllo di una autorità pubblica competente, posto che la continuazione temporanea dell'attività non preclude la connotazione liquidatoria della procedura concorsuale. 7. Destituito di fondamento è da ritenere il terzo motivo degli appelli incidentali, che censurano la gravata sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande proposte con gli originari ricorsi e volte all'accertamento della violazione da parte di ITA s.p.a. dell'obbligo di predeterminazione e pubblicità delle modalità di selezione e/o reclutamento dei lavoratori, nonché all'accertamento delle discriminazioni nell'accesso al lavoro asseritamente commesse da ITA s.p.a. con riferimento alle persone di genere femminile, ai diversamente abili o ai care giver di persona disabile e beneficiari della legge n. 104/92 e alle persone di età prossima alla pensione. 27 7.1. Sul punto, si osserva che la domanda si fonda sul principio secondo cui le società a totale partecipazione pubblica debbono procedere al reclutamento di personale tramite procedure concorsuali selettive pubbliche, attuate sulla base di criteri di trasparenza, imparzialità e pubblicità, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 175/2016, norma che prevede, al comma 2, che le società a controllo pubblico stabiliscano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. Tuttavia, il comma 5 dell'art. 79 d.l. n. 18/2020 ha previsto che nei confronti di ITA s.p.a. "non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, con la conseguenza Co che legittimamente ha avviato un piano di reclutamento del personale a condizioni di mercato.
7.2. Si consideri, inoltre, che ITA s.p.a. ha comunque ritenuto di condividere dei criteri di valutazione con le organizzazioni sindacali: come dimostra il verbale di accordo Co sottoscritto tra e le organizzazioni sindacali in data 02/12/2021, è stato approntato un piano assunzionale che copre il periodo 2021-2025 e dal quale nessuno è stato escluso, con la sola eccezione, prevista dall'accordo citato, dei lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici entro il 2025, in quanto già adeguatamente tutelati dagli ammortizzatori sociali attivati per i dipendenti di AL S.A.I. s.p.a. in amministrazione straordinaria, e di coloro che non sono in possesso delle certificazioni abilitanti a ricoprire le posizioni bandite. Pertanto, il piano di reclutamento in questione non mostra alcun elemento che possa in qualche modo discriminare uomini o donne, ovvero donne in gravidanza o in maternità, oppure ancora care givers o persone portatrici di disabilità, né tantomeno può ritenersi che Co
avrebbe ridotto il cosiddetto indice di femminilità posto che, come visto, l'unico requisito di accesso è il possesso della certificazione necessaria per rendere la prestazione richiesta e che comunque la selezione non è stata ancora portata a termine.
7.3. Non vi è dubbio, quindi, che, alla stregua dell'art. 79, comma 5, d.l. n. 18/2020, ITA s.p.a. non fosse tenuta allo svolgimento di procedure di assunzione del personale di tipo concorsuale ovvero ad evidenza pubblica.
7.4. E non vale dubitare della legittimità costituzionale della predetta disposizione tenuto conto delle deroghe che lo stesso art. 97, comma 4, Cost. consente, deroga nella specie determinata dal noto contesto emergenziale pandemico e della necessità di assicurare in detto contesto il servizio pubblico di trasporto aereo.
7.5. Non decisivo, inoltre, è il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 860/2023, per cui deve “escludersi che l'art. 79 co.5 D.L. 18/2020, statuendo la non applicabilità del predetto D.Lgs. n. 175/2016, precluda l'operatività anche dell'art. 2 bis D.Lgs. n. 33/2013”, perché quest'ultimo va a regolare una diversa materia (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), e l'invocato principio è stato affermato in diversa fattispecie (l'esclusione della “sussistenza di un diritto delle società a controllo pubblico alla completa e totale segretezza dei propri 28 atti”). Anzi, il Consiglio di Stato, con la richiamata pronuncia, conferma chiaramente che, in ragione dell'espressa previsione dell'art. 79, comma 5, cit., le norme di cui al d.lgs. n. 175/2016 in materia di reclutamento del personale nel pubblico impiego non si applicano nei riguardi di Parte_12
[...
. Quanto al paventato secondo profilo di illegittimità delle procedure selettive del Co personale di , ossia la discriminazione nell'accesso al lavoro, in violazione degli artt. 25, 26 d.lgs. n. 198/2006 e degli artt. 1, 3 d.lgs. n. 216/2003, ribadisce la Corte che, Co come già sopra esposto, il piano di assunzione, varato da anche nell'ambito di un confronto con le organizzazioni sindacali, in realtà non prevedeva alcun criterio discriminatorio in danno dei lavoratori provenienti da AL AI.
7.6.1. A ciò si aggiungano le considerazioni svolte sulla medesima questione dalla Corte di appello di Milano nell'ambito di una pronuncia (sentenza n. 556/2024) da intendersi qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui: “Il Collegio concorda con il giudice di prime cure nel ritenere carente, già sotto il profilo allegatorio, la prospettazione in ordine all'asserito carattere discriminatorio delle modalità di Co reclutamento del personale assunto da . In primo luogo non è precisamente indicato quali, tra i fattori di discriminazione tipizzati dalla normativa in materia, vizino – e in che forma - il reclutamento in parola, né si chiarisce quali tra i lavoratori appellanti siano stati pregiudicati e in ragione dell'appartenenza a quale gruppo sociale: nel ricorso introduttivo del giudizio si menziona una pluralità di fattori di rischio (genere, età, disabilità), ma manca una chiara ricostruzione degli effetti pregiudizievoli che le contestate modalità di reclutamento avrebbero prodotto in danno dei soggetti portatori di uno o più di tali fattori, né si chiarisce come ciò si sia concretamente riverberato sugli odierni appellanti. Inoltre, gli appellanti non hanno fornito “elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si puo' presumere l'esistenza di atti, patti
o comportamenti discriminatori”, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150. Le cifre enumerate nel ricorso introduttivo in ordine all'asserito divario tra le quote di personale appartenente alle categorie a rischio presso AL AI Co e presso sono prive di qualsiasi riscontro oggettivo: si tratta di mere asserzioni di parte, contestate dalla controparte e non suffragate da alcun effettivo dato di carattere statistico, che in tanto può definirsi tale ed assumere rilevanza agli effetti della norma richiamata in quanto sia fondato su elementi certi e concretamente verificabili. Attese le lacune evidenziate nel quadro assertivo e probatorio, non può operare la parziale inversione dell'onere della prova prevista dal richiamato art. 28, comma 4, d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 e le deduzioni circa il carattere discriminatorio del reclutamento devono ritenersi indimostrate …”. 8. Quanto sinora illustrato, assorbita ogni ulteriore questione, anche attinente la regolazione delle spese di lite, conduce al rigetto degli appelli incidentali poiché infondati.
8.1. Diversamente, in accoglimento dell'appello principale, devono essere rigettate le domande formulate dalle parti appellanti incidentali, diverse dalle parti per le quali vi
29 è, all'esito del presente giudizio, pronuncia di cessazione della materia del contendere, con gli originari ricorsi. 9. La complessità della vicenda e la particolarità della vicenda sostanziale e processuale, nel contesto della quale è sopravvenuta – nel corso del giudizio di appello
– la pronuncia della Corte costituzionale n. 99/2025, inducono a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio. 10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo alle parti appellanti incidentali delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sugli appelli, rigetta gli appelli incidentali e: - in riforma della gravata sentenza, dichiara la sopravventa cessazione della materia del contendere tra
, , , Parte_1 CP_19 Controparte_31 Controparte_48
, , , CP_81 CP_105 CP_127 CP_141 CP_150
e con compensazione delle spese di lite;
- Controparte_152 Parte_5 in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della gravata sentenza, rigetta tutte le domande formulate dalle ulteriori parti appellanti incidentali con gli originari ricorsi e compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte delle parti appellanti incidentali dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 25/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
30
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3078 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del procuratore pro tempore Parte_1 [...] rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e in virtù di Parte_2 procure in atti, dall'avv. Marco Marazza, dall'avv. Domenico De Feo e dall'avv. Piermassimo Chirulli e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via delle Tre Madonne n. 8 Appellante/appellata
E
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
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, , , , Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10
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[...] Controparte_15 CP_16 CP_17
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[...] Controparte_59 CP_60 CP_61
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[...] CP_107 CP_108 CP_109 [...]
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, , , Controparte_140 CP_141 CP_142 CP_143
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[...] CP_144 Controparte_145 CP_146
, , , , CP_147 CP_148 CP_149 CP_150
, CP_151 Controparte_152 Controparte_153
, , , , Controparte_154 CP_155 CP_156 CP_157 CP_158
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[...] CP_159 CP_160 CP_161 CP_162
, , , ,
[...] CP_163 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , , rappresentati Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e difesi, anche disgiuntamente e in virtù di procure in atti, dall'avv. Antonino Galletti, dall'avv. Massimiliano Bezzi e dall'avv. Gianluca Caputo e domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma viale degli Ammiragli n. 46 Appellati/appellanti
, , , CP_164 Controparte_165 Controparte_166
, , , rappresentati e difesi, in virtù CP_167 CP_168 CP_169 di procure in atti, dall'avv. Pier Luigi Panici e domiciliati presso lo studio del difensore in Roma via Germanico n. 172 Appellati/appellanti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7767/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 16/10/2023.
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 25/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , , , , CP_1 Controparte_8 CP_164 CP_13 CP_16
, , , CP_17 CP_19 Controparte_20 Controparte_21 CP_24
, , , , CP_26 CP_29 Controparte_32 CP_38 Controparte_40 [...]
, , , , Controparte_42 Controparte_45 Controparte_48 CP_52 [...]
, , , , CP_57 Controparte_62 Controparte_74 Controparte_78 CP_79
, , , , CP_81 CP_82 Controparte_87 Controparte_165 CP_170
, , , ,
[...] Controparte_96 Controparte_100 CP_101 CP_102
, , , , , CP_120 Controparte_166 CP_171 CP_167 CP_172 CP_126
, , , ,
[...] Controparte_39 Controparte_59 Controparte_104 CP_128
, , , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_66 CP_75 CP_168 [...]
, , , , CP_114 CP_115 CP_132 CP_133 CP_134
, , , , Controparte_139 Controparte_140 CP_141 Controparte_145
, , , , CP_173 Controparte_174 CP_155 Controparte_162
, , , , , Parte_3 Parte_6 Parte_8 Controparte_4 Controparte_6
, , Controparte_10 CP_12 Controparte_14 CP_175 CP_22
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[...] CP_23 CP_36 Controparte_41 Controparte_43
, , , , , CP_176 Controparte_50 CP_51 CP_53 CP_54
, , , , , CP_55 CP_56 CP_63 Controparte_67 CP_69
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, , , , , Controparte_97 CP_169 Controparte_31 CP_35 CP_49 [...]
, , , , , Controparte_58 CP_68 CP_72 CP_98 CP_103
, , , , , CP_109 Controparte_111 CP_112 Controparte_113 Controparte_117
, , , , Controparte_118 CP_122 CP_124 CP_125 CP_135
, ,
[...] CP_147 CP_149 Controparte_153 Controparte_154
, , , , CP_159 Parte_4 Parte_5 CP_178 CP_9
, , , , ,
[...] CP_11 Controparte_18 CP_25 Controparte_27 CP_33
, , , ,
[...] Controparte_44 CP_61 Controparte_179 CP_65
, , , , CP_71 CP_77 Controparte_80 CP_84 Controparte_88 [...]
, , , CP_89 Controparte_180 CP_105 CP_106 [...]
, , , , Controparte_2 Controparte_28 Controparte_76 Controparte_181 CP_18
, , , , , CP_107 CP_119 CP_121 CP_127 CP_136
, , , ,
[...] CP_137 CP_144 CP_146 CP_148 CP_183
, , , CP_161 CP_126 Parte_7 Controparte_5 CP_37 [...]
, , , CP_60 CP_85 CP_86 CP_90 CP_99 CP_108
nella qualità di eredi di i signori
[...] CP_110 Persona_1 CP_129
, e , ,
[...] Controparte_130 Controparte_131 Controparte_138 CP_143
3 , , , , , CP_143 CP_151 CP_156 CP_157 CP_160 CP_163
, , , ,
[...] Controparte_7 Controparte_15 Controparte_30
, , , , CP_34 CP_64 Controparte_70 CP_92 Controparte_94 CP_1
, , , , Controparte_116 Controparte_123 CP_142 Controparte_152
, tutti dipendenti di AL AI s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, dal
[...]
15/10/2021 in cassa integrazione a zero ore, appartenenti alla categoria del Personale Navigante di Cabina ed inquadrati quali assistenti di volo, con distinti ricorsi hanno agito in giudizio contro rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, a) accertare e riqualificare l'operazione posta in essere tra in AS, in persona dei Commissari Controparte_184
Straordinari pro tempore, ed in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e denominata inter partes “acquisizione asset (o lotto o area o perimetro o settore o business unit) ” come trasferimento di ramo CP_185
d'azienda ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., anche alla luce dei rilievi costituzionali espressi nel corpo del ricorso;
b) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la prosecuzione del rapporto di lavoro tra i ricorrenti e la Società resistente, senza soluzione di continuità ed a identiche condizioni normative e retributive, con gli effetti di cui all'art. 2112 c.c. oltreché della Direttiva 23/2001/CE, dal 15 ottobre 2021 o dalla diversa data che verrà accertata giudizialmente, tra AS, in Controparte_186 persona dei CC. SS. pro tempore, ed in persona del l.r.p.t.; c) Parte_1 per l'effetto, condannare in persona del l.r.p.t., al ripristino Parte_1 del rapporto di lavoro con i ricorrenti, nonché alla regolarizzazione sotto ogni profilo, retributivo e contributivo, del rapporto di lavoro tra la stessa ed i ricorrenti, assumendoli sulla base dei parametri di legge e contrattual-collettivi, come in ricorso precisati;
d) condannare, altresì, , in persona del l.r.p.t. alla corresponsione in favore dei CP_187 ricorrenti dei trattamenti retributivi maturati dalla data del mancato trasferimento del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria (15 ottobre 2021) fino al dì dell'effettivo ripristino del rapporto - assumendo come parametro retributivo di riferimento la retribuzione lorda media mensile dell'anno 2019 (relativa ai mesi di prestazione effettiva) o comunque dell'ultima annualità utile per ciascun ricorrente - o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, vuoi a titolo di adempimento del contratto di lavoro vuoi di risarcimento danni, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;
e) condannare infine , in persona del l.r.p.t., CP_187 al risarcimento per equivalente del mancato godimento delle agevolazioni di viaggio, quale benefit aziendale dovuto come parte integrante del trattamento retributivo, da determinarsi secondo l'uso storico che ciascuno dei ricorrenti ha fatto di esse ovvero in via forfettaria e rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, dal 15 ottobre 2021 fino alla data di riammissione in servizio, oltre rivalutazione ed interessi;
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA, f) in difetto di accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare la violazione da parte di dell'obbligo di predeterminare e rendere CP_187 pubblici criteri e modalità di selezione e/o reclutamento dei lavoratori da assumere in 4 ottemperanza ai principi di obiettività, imparzialità e trasparenza dettati dalla legislazione ordinaria, costituzionale e comunitaria richiamata in atti e, per l'effetto, il diritto degli odierni ricorrenti ad essere selezionati sulla scorta dei predetti criteri legali;
g) accertare e dichiarare, altresì, le discriminazioni nell'accesso al lavoro commesse da
, per tutte le ragioni di cui al presente atto, con riferimento segnatamente: 1) alle CP_187 persone di genere femminile;
2) ai diversamente abili o ai care giver di persona disabile e beneficiari della L. n.104/92; 3) alle persone di età prossima alla pensione ai sensi della lett. H del Verbale ITA – OO.SS. 2 dicembre 2021; h) per l'effetto, ordinare alla resistente l'immediata cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti della selezione illegittima e/o della discriminazione commessa mediante assunzione dei ricorrenti e pagamento dei trattamenti retributivi e contributivi nelle more maturati;
in subordine, condannare , in persona del l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni, CP_187 patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dai ricorrenti, come segue: - per ognuno dei ricorrenti (per il danno da selezione non trasparente, discrezionale ed oscura) nella misura della somma corrispondente al 50% della propria retribuzione globale di fatto mensile percipienda per un periodo di 24 mesi, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
- solo per coloro che siano stati oggetto di specifica discriminazione (per appartenenza ad una delle tre categorie sopra individuate), nella misura - ulteriore ed integrativa del precedente ristoro - della somma corrispondente al 50% della propria retribuzione globale di fatto mensile percipienda per un periodo di 24 mesi, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
- il tutto, oltre rivalutazione e interessi sulle stesse. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge, spese generali, Cassa ed IVA”.
1.1. Nella resistenza di previa riunione dei distinti ricorsi, Parte_1 il Tribunale di Roma ha così statuito: “preliminarmente dichiara l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione inter partes delle spese processuali, per sopravvenuta conciliazione dei sigg. , , , CP_171 CP_172 CP_173
e e per rinuncia agli atti del giudizio dei sigg. CP_175 CP_177 CP_178
,
[...] CP_170 Controparte_179 Controparte_181
in parziale accoglimento dei ricorsi accerta e CP_183 CP_182 dichiara la sussistenza di un trasferimento di ramo d'azienda tra Controparte_188
Italia
[...] Controparte_189Controparte_190
Trasporto Aereo s.p.a. – ITA verificatosi in attuazione del “contratto di cessione del complesso di beni e contratti” concluso tra le parti in data 14 ottobre 2021, seppure in assenza di un passaggio diretto dei lavoratori- ricorrenti alle dipendenze della società cessionaria Italia Trasporto Aereo s.p.a. – ITA, in deroga all'art. 2112 c.c., ai sensi dell'art. 56, co.
3-bis, d.lgs. n. 270/1999 e per l'effetto; accerta e dichiara, per tutte le ragioni di cui in motivazione, il diritto dei ricorrenti ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze della società Italia Trasporto Aereo s.p.a. – ITA, in esecuzione della presente pronuncia, anche in deroga alle procedure di reclutamento del personale vigenti in azienda, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di sottoscrizione dei singoli contratti individuali di lavoro, conservando il medesimo inquadramento economico- 5 normativo posseduto ex ante;
rigetta tutte le domande volte all'accertamento del passaggio in continuità dei rapporti di lavoro dei ricorrenti tra la cedente e la cessionaria, alla violazione da parte di Italia Trasporto Aereo s.p.a. – ITA dei criteri di imparzialità e trasparenza nelle procedure di reclutamento del personale e le conseguenti pretese risarcitorie del danno asseritamente sofferto, nonché all'accertamento della discriminazione nell'accesso al lavoro in violazione degli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 198/2006 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 216/2003; 5) compensa per ½ tra le parti le spese processuali e condanna la società resistente al pagamento della residua metà quantificata nella misura complessiva di € 18.917,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
…”.
1.2. Il primo giudice, acquisito mediante ordine di esibizione il contratto di cessione del 14/10/2021, ha, in primo luogo, affrontato la questione della discontinuità economica tra le due società, evidenziando che quanto desumibile dalla decisione della Commissione europea del 10/09/2021 non potrebbe ritenersi utile nel caso di specie, sia perché la concreta esecuzione del contratto si è discostata rispetto alla disciplina Co negoziale, sia in quanto sarebbe stato trasferito a un ramo aziendale dotato di una sua sufficiente autonomia funzionale: in ogni caso, non vi sarebbe necessità per il giudice di adeguarsi passivamente al parere della Commissione, che non potrebbe assumere portata vincolante, data la diversa prospettiva e il diverso oggetto su cui si fonda la valutazione.
1.3. Il Tribunale ha dato atto dell'entrata in vigore dell'art. 6 d.l. 131/2023, e tuttavia ha ritenuto tale norma non applicabile nel caso di specie, in quanto promulgata in epoca successiva alla data della lettura del dispositivo. Quindi, ha qualificato Co l'operazione intercorsa tra AL AI e come trasferimento di ramo di azienda, riconducibile alla disciplina di cui all'art. 2112 comma 5 c.c., evidenziando come siano stati oggetto di cessione gli aeromobili, le rotte, gli slot ed anche il personale, tutti elementi essenziali e sufficienti per lo svolgimento dell'attività di trasporto aereo riconducibile al lotto aviation, con conseguente costituzione di una articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata: in definitiva, anche l'analisi del contratto di cessione evidenzierebbe un'operazione che ha permesso di Co continuare presso l'attività di volo precedentemente realizzata da AL AI.
1.4. Il Tribunale ha poi esaminato le norme che, per le aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, prevedono deroghe alla norma di cui all'art. 2112 c.c., sottolineando, peraltro, che tali norme potrebbero trovare applicazione nei riguardi di AL AI unicamente qualora si qualificasse la procedura come liquidatoria. Quindi, con particolare riferimento all'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999, il primo giudice ha affermato che la procedura di amministrazione straordinaria di AL AI, come si evince chiaramente dai programmi elaborati dai commissari, ha sempre avuto una finalità liquidatoria, e, conseguentemente, ha concluso affermando che “nonostante da un punto di vista “naturalistico” un trasferimento di ramo d'azienda si sia verificato ontologicamente tra le parti,
6 purtuttavia, l'art. 2112 c.c. non può dispiegare i propri effetti tipici stante l'operatività dell'art. 56 D. Lgs. n. 270/1999”.
1.5. Dunque, il Tribunale ha accertato ex art. 2112 c.c. non la continuazione dei rapporti di lavoro, bensì il diritto dei lavoratori di AL AI ad essere assunti ex novo, diritto fondato sull'art. 56, comma 3 bis, cit., definita norma di carattere speciale rispetto alla norma generale di cui all'art. 2112 c.c., e purtuttavia applicabili entrambe in concorso tra loro in ipotesi di accertamento di una “continuità aziendale”: ciò in quanto l'esclusione degli “effetti” di cui all'art. 2112 c.c. comporterebbe unicamente l'esclusione della continuità del rapporto di lavoro, effetto fisiologico dell'art. 2112 c.c. Dunque, “verificatosi indiscutibilmente … il trasferimento del ramo di azienda denominato da AL AI in AS ad , costituente CP_185 CP_191 manifestamente un'articolazione funzionale autonoma dell'azienda, non potendo operare la tutela c.d. reale assicurata dall'art. 2112 co. 5 c.c., con il passaggio diretto di tutto il personale in forza, senza soluzione di continuità, dal cedente al cessionario, in via residuale ed in applicazione dell'art. 56, co.
3-bis cit. al predetto personale non potrà che essere accordata una tutela c.d. obbligatoria … caratterizzata dal riconoscimento ope iudicis del diritto dello stesso personale ex AL AI in AS escluso … “ad essere assunto a tempo indeterminato alle dipendenze della società Italia Trasporto Aereo s.p.a. – ITA, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di sottoscrizione dei singoli contratti individuali di lavoro””.
1.6. Infine, il giudice di prime cure ha rigettato le domande di accertamento della violazione da parte di Italia Trasporto Aereo s.p.a. – ITA dei criteri di imparzialità e trasparenza nelle procedure di reclutamento del personale e le conseguenti pretese risarcitorie del danno asseritamente sofferto, nonché di accertamento della discriminazione nell'accesso al lavoro in violazione degli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 198/2006 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 216/200, essendo gli elementi indicati a supporto delle stesse eccessivamente generici e valutativi, e comunque in quanto “l'accoglimento seppure parziale della domanda principale, con quanto ne consegue, obiettivamente si sovrappone alla domanda risarcitoria quanto meno per la sua componente riferita al danno materiale”. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza per aver il primo giudice pronunciato oltre i limiti della domanda originariamente formulata in violazione degli artt. 2907 c.c., 99 e 112 c.p.c., per aver affermato che la decisione della Commissione europea non sarebbe applicabile nel caso di specie in violazione degli artt. 11 e 101 Cost., 2 legge n. Co 130/2008, per aver qualificato l'operazione intercorsa tra AL AI e come trasferimento di ramo di azienda in violazione dell'art. 2112, comma 5, c.c. e dell'art. 1 della Direttiva 2001/23/CE, per aver accertato il diritto degli originari ricorrenti ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze di ITA s.p.a. in violazione dell'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999, dell'art. 27, comma 2, lett. b-bis) d.lgs. n. 270/1999, dell'art. 5, comma 1, Direttiva 2001/23/CE, dell'art. 6 d.l. n. 131/2023, dell'art. 5, comma 2 ter, d.l. n. 347/2003 e dell'art. 101 Cost. e per aver omesso di 7 pronunciare in ordine al difetto di prova circa l'essere addetti i lavoratori ricorrenti al ramo di azienda ceduto, in violazione degli artt. 2697 e 2112 c.c.
2.2. Si sono costituiti in giudizio , , CP_1 Controparte_2 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , , ,
[...] Controparte_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
, , , ,
[...] CP_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, , , ,
[...] CP_17 Controparte_18 CP_19 Controparte_20 CP_21
, , ,
[...] Controparte_22 CP_23 CP_24 CP_25 CP_26
, , ,
[...] Controparte_27 Controparte_28 CP_29 Controparte_30
, , , , , Controparte_31 Controparte_32 Controparte_33 CP_34 CP_35
, , , , , CP_36 CP_37 CP_38 Controparte_39 Controparte_40
, , , Controparte_41 Controparte_42 Controparte_43 Controparte_44
, , , ,
[...] Controparte_45 CP_176 Controparte_48 CP_49 [...]
, , , , CP_50 CP_51 CP_52 CP_53 CP_54
, , , , CP_55 CP_56 CP_57 Controparte_58
, , , , , Controparte_59 CP_60 CP_61 Controparte_62 CP_63
, , , , Controparte_64 CP_65 Controparte_66 Controparte_67 CP_68
, , , ,
[...] CP_69 Controparte_70 CP_71 CP_72 CP_73
, , , ,
[...] Controparte_74 CP_75 Controparte_76 CP_77 CP_78
, , , , , ,
[...] CP_79 Controparte_80 CP_81 CP_82 Controparte_83
, , CP_84 CP_85 CP_86 Controparte_87
, , , Controparte_88 Controparte_89 CP_90 Controparte_91
, , CP_92 CP_93 Controparte_94 CP_95 Controparte_96
, , , , , Controparte_97 CP_98 CP_99 Controparte_100 CP_101
, , , , CP_102 CP_103 Controparte_104 CP_105 CP_106
, , , , CP_107 CP_108 CP_109 CP_110 Controparte_111
, , , CP_112 Controparte_113 Controparte_114 CP_115 CP_116
, , , ,
[...] Controparte_117 Controparte_118 CP_119 CP_120
, , , , , CP_121 CP_122 Controparte_123 CP_124 CP_125
, , , , , Controparte_126 CP_127 CP_128 Controparte_129 CP_130
, , , , , Controparte_131 CP_132 CP_133 CP_134 CP_135
, , , CP_136 CP_137 Controparte_138 Controparte_139 [...]
, , , Controparte_140 CP_141 CP_142 Controparte_143 CP_144
, , , , ,
[...] Controparte_145 CP_146 CP_147 CP_148 CP_149
, , ,
[...] CP_150 CP_151 Controparte_152 Controparte_153
, , , , , Controparte_154 CP_155 CP_156 CP_157 CP_158 CP_159
, , , , ,
[...] CP_160 CP_161 Controparte_162 CP_163 Pt_3
, , , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Pt_8
2.2.1. Le parti appellate hanno proposto, altresì, appello incidentale lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha qualificato la procedura di amministrazione straordinaria di AL AI come liquidatoria in 8 violazione dell'art. 73 d.lgs. n. 270/1999, dell'art. 11 quater, comma 8, d.l. n. 73/2021, dell'art. 6, commi 2, 6, 8 d.l. 99/2021, dell'art. 27 d.lgs. n. 270/1999, dell'art. 47 legge n. 428/1990, dell'art. 5 Direttiva 2001/23/CE, dell'art. 60 d.lgs. n. 270/1999 e degli artt. 57, comma 1, 58, comma 1, e 59 d.lgs. n. 270/1999, nella parte in cui ha escluso la piena applicabilità dell'art. 2112 c.c. in violazione dell'art. 15 Preleggi in relazione all'art. 56, comma 3 bis d.lgs. n. 270/1999, dell'art. 19 quater d.l. n. 135/2009, della Direttiva 2001/23/CE, dell'art. 2112 c.c., nella parte in cui ha rigettato le domande formulate in via subordinata volte all'accertamento della condotta discriminatoria o comunque lesiva dei diritti dei lavoratori attuata in fase di assunzione in violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 25, 26, 27, 28 e 40 d.lgs. n. 198/2006, degli artt. 19, 25 d.lgs. n. 175/2016, dell'art. 112 c.p.c., per aver erroneamente statuito in tema di regolamentazione delle spese di lite del primo grado in violazione degli artt. 91, 92 e 420 c.p.c., per omessa pronuncia nei riguardi delle posizioni di , Controparte_129
e in violazione degli artt. 99, 112 c.p.c. CP_130 Controparte_131
2.3. Si sono costituiti in giudizio, con separata memoria, anche , CP_164
, , , , Controparte_165 Controparte_166 CP_167 CP_168 CP_169
, resistendo al gravame principale e chiedendone il rigetto.
[...]
2.3.1. I predetti hanno proposto altresì appello incidentale, lamentando l'erroneità della gravata sentenza per aver il primo giudice errato nell'applicazione delle norme disciplinanti la vicenda oggetto di causa, con particolare riguardo all'art. 2112 c.c., nonché nella parte in cui ha rigettato le domande subordinate in violazione degli artt. 25 e 27 d.lgs. n. 198/2006, 1, 4 d.lgs. n. 216/2003, e 112 c.p.c.
2.4. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, osserva la Corte che, con specifico riguardo alle posizioni di
[...]
, , , , , CP_19 Controparte_31 Controparte_48 CP_81 CP_105 CP_127
, , , e
[...] CP_141 CP_150 Controparte_152 Parte_5 sono stati depositati in atti alcuni verbali di conciliazione stragiudiziale intercorsi tra i predetti appellati/appellanti incidentali e ITA s.p.a., all'indomani dei quali tutti i lavoratori hanno altresì formalizzato distinti atti (prodotti in giudizio) di rinuncia all'azione intrapresa
contro
ITA s.p.a. Dal canto suo, la società appellante principale ha depositato distinti atti di rinuncia all'appello proposto nei confronti di alcuni tra i medesimi soggetti.
3.1. Ritiene la Corte che la rinuncia formalizzata dai singoli appellati/appellanti incidentali sopra indicati debba configurarsi come rinuncia all'azione e non piuttosto come rinuncia agli atti del giudizio, atteso che essa investe non solo e non tanto gli atti del procedimento di gravame, quanto l'effetto sostanziale della pronuncia di merito di primo grado, e denota una incompatibilità assoluta tra il comportamento degli originari ricorrenti - oggi appellati - e la volontà di proseguire nella domanda proposta (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6845 del 16/03/2017 “La rinuncia, in appello, agli atti di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame, e comporta il passaggio in giudicato della 9 pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, giusta l'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, sicché l'efficacia abdicativa in ordine all'effetto sostanziale della decisione di merito, preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia, va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze”; conformi Sez. 5, Sentenza n. 5026 del 02/04/2003; Sez. 3, Sentenza n. 130 del 21/01/1971; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005 “La rinunzia all'azione, che non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, presuppone l'incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, il cui accertamento demandato al giudice del merito, risolvendosi in una valutazione di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operata”).
3.1.1. Nel giudizio di appello, d'altro canto, la dichiarazione di rinuncia interviene a seguito della pronuncia di una sentenza, in ipotesi di accoglimento o di rigetto della domanda, ed è possibile che abbia ad oggetto sia l'impugnazione che l'azione proposta in primo grado ovvero gli effetti sostanziali della sentenza: se essa proviene dall'appellato che sia stato anche attore in primo grado, si atteggerà, oltre che come rinuncia agli effetti della sentenza ed al possibile giudicato, anche come rinuncia all'azione ed alla riproposizione della domanda in un diverso giudizio (cfr. sul punto anche Corte di appello di Potenza sentenza n. 333/2020).
3.1.2. Pertanto, posto che la dichiarazione di rinuncia delle parti appellate/appellanti incidentali è da intendersi come rinuncia all'azione, ne deriva che il presente grado di giudizio – con riguardo alle loro specifiche posizioni – deve concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite e non di estinzione del giudizio, atteso che “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, e determina la cessazione della materia del contendere”, pronuncia che si raccorda alla rinuncia all'azione “sulla base di un tipico rapporto di causa ad effetto” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004) e che è destinata a sostituirsi alla sentenza di primo grado, che ne resta travolta, con conseguente inidoneità a passare in giudicato (cfr. anche Corte di appello di Roma sentenza n. 3409/2020).
3.2. Va disattesa, inoltre, l'istanza, avanzata dalle parti appellate/appellanti incidentali, di sospensione/rinvio del giudizio in attesa dell'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, disposto dal Tribunale di Roma con ordinanza del 16/09/2025 nell'ambito di procedimento analogo al presente giudizio: istanza giustificata dalla considerazione che “i quesiti sottoposti alla Corte di Lussemburgo vanno ad incidere e a dirimere le questioni fondamentali relative al thema decidendum anche del presente giudizio”.
3.2.1. Osserva la Corte sul punto, in primo luogo, che il giudice nazionale non di ultima istanza, quale è nel caso di specie la Corte di appello, non ha, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità confermato anche in epoca recente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21635 del 09/10/2006, conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10 11815 del 05/05/2025), l'obbligo bensì soltanto la facoltà di sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente ed avente ad oggetto una controversia la cui soluzione dipende dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria.
3.2.2. Nel caso che occupa, inoltre, non vi è spazio per l'esercizio di tale facoltà: la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2025, che, come si dirà compiutamente oltre, ha tenuto conto sia delle norme dell'ordinamento unionale sia degli orientamenti giurisprudenziali della CGUE, omettendo tra l'altro di sollevare qualsivoglia questione pregiudiziale pur trattandosi di giudice di ultima istanza, le plurime pronunce della Corte di cassazione aventi ad oggetto analoghe vicende di cessione di di Parte_9 azienda che hanno coinvolto le società che hanno gestito il servizio pubblico di trasporto aereo (cfr. ex multiis Cass. n. 10414/2020, Cass. n. 19446/2023, Cass. n. 12596/2024), ed i precedenti di merito aventi ad oggetto la medesima vicenda (cessione del lotto c.d. aviation) forniscono alla Corte un quadro normativo ed interpretativo compiuto, chiaro e consolidato, che, assorbita ogni ulteriore questione, consente di giungere alla definizione del giudizio senza attendere oltre, attesi l'oggetto della controversia e la data di iscrizione al ruolo.
3.2.3. In definitiva, l'ordinanza del Tribunale di Roma muove da un presupposto interpretativo (quella della natura conservativa della procedura) che la Corte, per tutto quanto si dirà oltre, non condivide e postula l'applicabilità al presente giudizio dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. 4/2004, già ritenuto inapplicabile dalla Corte costituzionale. Muovendo, invece, da un opposto pian esegetico, ossia da quello qui recepito, vengono meno i dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione prospettati dal Tribunale di Roma. 4. Le questioni poste dall'appello principale e dagli appelli incidentali, attinenti la domanda principale proposta dagli originari ricorrenti, ed avente ad oggetto l'accertamento del diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. con ITA s.p.a. dal 15/10/2021, vanno trattate congiuntamente in questa sede stante la loro stretta connessione logico-giuridica. 5. Ritiene la Corte che, ai fini della valutazione di fondatezza delle argomentazioni di cui all'appello principale, e di infondatezza dei rilievi e delle censure posti dagli appelli incidentali con specifico riferimento alla domanda principale, sia sufficiente richiamare la corposa motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2025, sopravvenuta in corso di causa, assumendo rilievo assorbente - rispetto alle questioni articolate dal motivo di gravame - la questione di diritto dell'applicabilità nel caso che occupa dell'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999 alla stregua di quanto affermato dal Giudice delle Leggi nella richiamata pronuncia, che di seguito verrà analiticamente riportata.
5.1. La Corte costituzionale, in primo luogo, ha analizzato le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 131 del 2023 nel modo che segue: a) quanto alla rilevanza della questione: i) il giudice rimettente riferiva di dover decidere sulle domande di alcuni dipendenti di AL, società in amministrazione 11 straordinaria, che hanno chiesto di qualificare la cessione del lotto aviation, operata Co nell'ambito della procedura a favore di , come trasferimento di ramo di azienda, regolato dall'art. 2112 cod. civ., e conseguentemente di accertare e dichiarare la prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria senza soluzione di continuità; ii) ad avviso del giudice a quo, sussisterebbero tutti gli elementi costitutivi della cessione di ramo di azienda: il ramo preesiste alla cessione e il complesso di beni trasferiti è idoneo a consentire l'avvio e la gestione delle attività di volo;
iii) a diverse conclusioni non indurrebbe la decisione della Commissione europea 2021/6665, che esclude la continuità economica tra cedente e cessionaria, poiché tale decisione, adottata ex ante, prima dell'attuazione del piano aziendale sottoposto a valutazione, verte sul distinto profilo della compatibilità con la disciplina europea in tema di aiuti di Stato;
iv) il Tribunale esclude anche l'applicabilità delle deroghe all'art. 2112 c.c., che presuppongono la natura liquidatoria della procedura, poiché, nel caso di specie, tale natura dovrebbe essere esclusa, in quanto la cessione non sarebbe preordinata al miglior soddisfacimento dei creditori;
v) senza la norma interpretativa, troverebbero, dunque, integrale applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. e il rapporto di lavoro dei ricorrenti proseguirebbe, senza discontinuità di sorta, con la società cessionaria del ramo di azienda;
b) quanto alla non manifesta infondatezza della questione: i) la norma in esame, dietro le parvenze dell'interpretazione autentica, si configurerebbe come innovativa, prefiggendosi di condizionare l'esito dei giudizi in corso: tale finalità traspare dalla stessa relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione, che menziona i contrasti della giurisprudenza di merito, insorti con specifico riguardo all'applicabilità delle garanzie di cui all'art. 2112 cod. civ. alla cessione di beni da Co AL a , e, in particolare, il sopravvenire di pronunce favorevoli alla continuità dei rapporti di lavoro con la società cessionaria;
ii) il legislatore avrebbe dunque inteso risolvere specifiche controversie, in difetto di imperative ragioni di interesse generale;
iii) a distanza di «moltissimi anni» dall'entrata in vigore della norma oggetto di interpretazione autentica, la disposizione censurata avrebbe introdotto un riferimento del tutto avulso dalla formulazione originaria, con il richiamo alle decisioni della Commissione europea, che escludono la continuità economica tra cedente e cessionario;
iv) l'incidenza sui giudizi in corso, determinata da mere «ragioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica», implicherebbe la lesione di molteplici princìpi e valori costituzionali, ossia «giusto processo, stabilità e certezza dei rapporti giuridici patrimoniali, rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, parità di armi nelle reciproche posizioni del rapporto di lavoro».
5.2. La Consulta, quindi, ha riportato il quadro normativo in cui si collocano le censure del giudice a quo, rilevando quanto segue.
5.2.1. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, che rappresenta una estrinsecazione della libertà dell'imprenditore di adottare le scelte più appropriate nell'organizzazione dei fattori produttivi (art. 41 Cost.) e che, al contempo, impone la 12 tutela dei diritti dei lavoratori (artt. 4 e 35 Cost.), è disciplinato dall'art. 2112 c.c., che appresta un apparato di garanzie e configurando la fattispecie come ipotesi di successione ex lege dell'imprenditore nel rapporto di lavoro (Cass. Sez. L sentenza n. 12919/2017), che soggiace a regole autonome sia rispetto all'ordinaria cessione del contratto (art. 1406 c.c.), governata dal necessario consenso del contraente ceduto, sia rispetto alle regole generalmente applicabili alla successione nei contratti nei casi di cessione d'azienda (art. 2558 c.c.); la richiamata disciplina codicistica interagisce con la normativa del diritto dell'Unione europea, contenuta inizialmente nella direttiva 77/187/CEE del 14/02/1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, e quindi nella direttiva 98/50/CE del 29/06/1998, che modifica la predetta direttiva 77/187/CEE. Da ultimo, la materia è stata organicamente ridefinita dalla direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001, che, al fine di tutelare “i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti”, prevede all'art. 3, paragrafo 1, il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento, mentre all'art. 5, paragrafo 1, sancisce l'inapplicabilità di tali garanzie ai trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti, «nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente)». Dunque, la normativa nazionale e il diritto dell'Unione europea convergono nel delineare uno statuto omogeneo di tutele, fondato sul mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento dell'azienda e sulla conservazione del posto di lavoro, laddove nel dettato codicistico la tutela del lavoratore è rafforzata dalla responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Le direttive sopra indicate hanno dato impulso all'intervento riformatore del legislatore italiano, che ha istituito procedure di informazione e di consultazione sindacale, per le imprese che occupino più di quindici dipendenti, e ha disciplinato il trasferimento delle aziende in crisi con l'art. 47 legge n. 428/1990, ed ha modificato il quinto comma dell'art. 2112 c.c. con l'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. A seguito delle riportate innovazioni, che hanno altresì recepito l'elaborazione della giurisprudenza europea e di legittimità, il trasferimento d'azienda si configura come “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda”, mentre il trasferimento di ramo di azienda
- che rileva in questa sede - è da intendersi quale “trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica 13 organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, riguarda una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, che non dev'essere creata ad hoc e in modo artificioso in occasione del trasferimento, e presuppone che il complesso ceduto sia in grado di svolgere al momento dello scorporo, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui già era destinato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
5.2.2. Le questioni sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale si intersecano, inoltre, con la disciplina del trasferimento delle aziende in crisi e con la sua evoluzione, che prende le mosse dalla necessità di ottemperare alle indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE, seconda sezione, sentenza 11 giugno 2009, causa C-561/07) che aveva contestato alla Repubblica italiana di aver escluso, con l'art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428 del 1990, l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. al trasferimento di un'impresa di cui fosse stato accertato lo stato di crisi, affermando che la procedura di accertamento della crisi aziendale non tende «ad un fine analogo a quello perseguito nell'ambito di una procedura di insolvenza quale quella di cui all'art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23» e neppure si trova «sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, come previsto dal medesimo articolo» (punto 39); per contro, l'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella versione allora vigente, «priva puramente e semplicemente i lavoratori, in caso di trasferimento di un'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23 e non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle condizioni di lavoro quale è autorizzata dall'art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23» (punto 45). Il legislatore è intervenuto per porre rimedio alle disarmonie segnalate nella pronuncia citata con l'art. 19-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, che ha modificato l'art. 47 della legge n. 428 del 1990, inserendo un comma 4-bis, destinato a regolare il trasferimento delle aziende «a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»: in tali ipotesi, quando sia stato raggiunto «un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo» (così l'alinea di detto comma 4-bis). Quindi, l'art. 46-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ha inserito le lettere b-bis) e b-ter) nell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 e ha così aggiunto, rispettivamente, il richiamo al trasferimento riguardante aziende «per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo» e «per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti». Diametralmente opposta è la regola che si evince dal comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, parzialmente modificato dall'art. 19-quater, comma 1, lettera b), del 14 d.l. n. 135 del 2009, come convertito, che dispone che non trovano applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ., allorché il trasferimento abbia ad oggetto «imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione». Sono fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dall'accordo, il quale «può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante». Dunque, emerge nitida la differente formulazione rispetto alla fattispecie tipizzata dall'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 e contraddistinta dall'applicazione delle tutele dell'art. 2112 cod. civ.: in quest'àmbito, per contro, il principio ispiratore è l'esclusione di tali tutele per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario (Cass., n. 10414 del 2020).
5.2.3. In definitiva, afferma la Corte costituzionale, il sistema normativo ha la sua pietra angolare nella summa divisio tra procedure liquidatorie e procedure improntate alla continuità dell'attività d'impresa, nozioni che devono essere interpretate in stretta correlazione con il diritto dell'Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha contribuito a chiarirne latitudine e portata. Difatti, la Corte di Giustizia ha affermato: - con la sentenza CGUE, sentenza 7 febbraio 1985, causa C-135/83,
che la direttiva 77/187/CEE non impone «agli Stati membri l'obbligo di Parte_10 estendere le norme che essa contiene ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti avvenuti nell'ambito di un procedimento fallimentare mirante, sotto il controllo della competente autorità giudiziaria, alla liquidazione dei beni del cedente»; - con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 3 aprile 2025, causa C-431/23, Pt_11
, che una procedura ha come finalità la continuazione dell'attività dell'impresa,
[...] quando «mira a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie», e tende, invece, alla liquidazione dei beni dell'impresa, quando «mira a massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori»; - con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 22 giugno 2017, causa C-126/16, Federatie Nederlandse Vakvereniging e altri, che per quanto le due finalità si possano in concreto sovrapporre, l'obiettivo principale di una procedura che mira al proseguimento dell'attività dell'impresa rimane comunque la salvaguardia dell'impresa interessata;
- con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 28 aprile 2022, causa C-237/20, Federatie Nederlandse Vakbeweging, che la procedura non cessa di essere liquidatoria, nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività di impresa, se l'obiettivo principale non è la salvaguardia dell'impresa interessata: anche nelle procedure liquidatorie, difatti, l'attività di impresa può essere proseguita al fine di prevenire «il rischio che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento di cui trattasi si svaluti prima che il cessionario rilevi, nell'ambito della procedura fallimentare aperta ai fini della 15 liquidazione dei beni del cedente, una parte del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie. Tale deroga mira dunque a eliminare il grave rischio di un complessivo deterioramento del valore dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, che sarebbe in contrasto con le finalità del trattato». Dunque, la deroga alla continuità del rapporto di lavoro può trovare giustificazione solo al ricorrere di presupposti tassativi, che trascendono l'interesse meramente individuale dell'impresa insolvente e si raccordano a una procedura, come quella liquidatoria, destinata a bilanciare una pluralità di interessi contrapposti, nell'àmbito della vigilanza dell'autorità pubblica competente. Solo in tale ipotesi, al cospetto di interessi generali preminenti e sotto l'egida del controllo dell'autorità pubblica, possono essere sacrificate le garanzie che la legge riconosce al lavoratore.
5.2.4. Il decreto legislativo n. 14/2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) ha ridisegnato la normativa sul trasferimento delle imprese in crisi, introducendo le seguenti innovazioni: i) la disciplina dell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 si applica al trasferimento riguardante aziende «a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»; si conferma «il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro», che già la giurisprudenza di legittimità aveva individuato come nucleo intangibile di tutela, e si ribadisce che le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. trovano applicazione «per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»; ii) viene modificato anche il comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, riconoscendo la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario nell'ipotesi del trasferimento di «imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata»: nel corso delle consultazioni sindacali, al fine di salvaguardare l'occupazione, è consentito disporre l'inapplicabilità delle garanzie previste dall'art. 2112, primo, terzo e quarto comma, cod. civ., mediante la conclusione dei contratti collettivi contemplati dal già richiamato art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed è fatta salva, inoltre, la facoltà di stipulare accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro;
iii) vengono aggiunti i commi 5- bis e 5-ter all'art. 47 della legge n. 428 del 1990, che riservano una regolamentazione autonoma all'amministrazione straordinaria, 16 dapprima accomunata alle altre procedure concorsuali enumerate nel comma 5: il nuovo art. 47, comma 5-ter, nella fattispecie del trasferimento riguardante «imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata», conferma l'inapplicabilità delle tutele dell'art. 2112 cod. civ. ai «lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente», quando nel corso delle consultazioni sindacali sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, mentre restano impregiudicate le eventuali condizioni di miglior favore determinate dall'accordo.
5.2.5. Il decreto legislativo n. 136/2024 (Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14) ha soppresso il richiamo all'amministrazione straordinaria nell'art. 47, comma 4-bis, lettera c), della legge n. 428 del 1990, destinato a regolare la fattispecie della continuazione o della mancata cessazione dell'attività, ed ha introdotto un nuovo art. 47, comma 5-ter, della legge n. 428 del 1990, che statuisce che al trasferimento delle imprese sottoposte all'amministrazione straordinaria si applica «la disciplina speciale di riferimento».
5.2.6. Dunque, osserva il Giudice delle Leggi, anche in queste tappe più recenti della vicenda normativa, trova conferma e si staglia in modo sempre più netto la peculiarità del trasferimento delle imprese nella procedura di amministrazione straordinaria, oggi regolata dal d.lgs. n. 270 del 1999 e volta a contemperare il soddisfacimento dei creditori dell'imprenditore con la salvaguardia del complesso produttivo in crisi e dei posti di lavoro. Tali esigenze sono declinate in termini di ancor più marcata specialità nelle procedure riservate alle imprese di maggiori dimensioni, che impieghino più di cinquecento dipendenti ed eroghino servizi pubblici essenziali o gestiscano almeno uno stabilimento strategico d'interesse nazionale (artt. 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39). In particolare, per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, l'art. 5, comma 2-ter, del d.l. n. 347 del 2003, come convertito, introdotto dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, riconosce al commissario straordinario (nominato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato d.l. n. 347 del 2003) e al cessionario una specifica facoltà: nel corso delle consultazioni sindacali e una volta che le stesse si siano infruttuosamente svolte, essi possono «concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario». In linea generale, l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale delle grandi imprese insolventi, con più di duecento dipendenti, e persegue «finalità conservative 17 del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali» (art. 1 del d.lgs. n. 270 del 1999). Essa contempla, anzitutto, una fase giudiziaria, contraddistinta, nelle sue disparate scansioni, dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza (art. 3), dall'avvio della procedura vera e propria al ricorrere di «concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali» (art. 27, comma 1), dall'accertamento del passivo e dalla ripartizione dell'attivo, mentre all'autorità amministrativa spetta la concreta gestione della procedura, affidata a un commissario, che provvede ad attuare le concrete prospettive di detto recupero secondo le alternative delineate dall'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999. Tali alternative prevedono, in primo luogo, la «cessione dei complessi aziendali o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi aziendali”)» (art. 27, comma 2, lettera a, modificata dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 2024, n. 28); in secondo luogo, la «ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (“programma di ristrutturazione”)» (art. 27, comma 2, lettera b); in terzo luogo, per le società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali, «la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi di beni e contratti”)» (art. 27, comma 2, lettera b-bis). Il contenuto del programma è poi definito dall'art. 56 del d.lgs. n. 270 del 1999, che stabilisce che esso deve indicare «a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa; d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione; d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza» (comma 1), ed è poi diversamente modulato a seconda che si privilegi l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali o quello della ristrutturazione, perché nell'un caso, il programma deve indicare anche «le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori» (comma 2), mentre nell'altro dev'essere corredato dall'indicazione di «eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali», dei tempi e delle «modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti
o di definizione mediante concordato» (comma 3).
5.3. Tanto premesso, la Corte costituzionale muove ad esaminare l'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999, previsione aggiunta dall'art. 14, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 18 2. La disposizione riguarda le operazioni descritte dai commi 1 e 2 della medesima norma e realizzate «in vista della liquidazione dei beni del cedente», in attuazione dell'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999, e dunque, rispettivamente, di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti. Il legislatore chiarisce che tali operazioni, alle condizioni descritte, «non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile».
5.3.1. Rileva, in primo luogo, la Consulta che, come affermato anche dal giudice rimettente, l'art. 56, comma 3-bis si attaglia alla fattispecie controversa, in cui vengono in rilievo operazioni attuate in esecuzione di particolari programmi di cessione, alternativi rispetto ai programmi di ristrutturazione e rispetto alla prosecuzione dell'attività d'impresa: inoltre, tale disciplina presenta innegabili caratteri di specialità rispetto a quella delineata dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella versione introdotta dal d.l. n. 135 del 2009, in quanto mentre l'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 s'incardina, in chiave più generale, sulla mancata prosecuzione o sulla cessazione dell'attività d'impresa e ha come tratto qualificante l'accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'art. 56, comma 3- bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 non subordina l'operatività delle deroghe all'accordo sindacale e concerne una specifica modalità di realizzazione del programma liquidatorio: pur accomunate dalla natura liquidatoria delle procedure, le previsioni coesistono e si integrano e serbano intatto un autonomo spazio applicativo. Dunque, con il Codice dell'Impresa, che ha ridisegnato l'art. 47, non vi è stata una implicita abrogazione dell'art. 56, comma 3 bis, che è stato introdotto nel 2008 allo scopo di far fronte alle peculiari esigenze dell'amministrazione straordinaria: la perdurante vigenza della normativa in esame è confermata dalla stessa disposizione censurata nell'odierno giudizio, che è intervenuta a novellare l'art. 56 del d.lgs. n. 270 del 1999, e dal d.lgs. n. 136 del 2024, che ha eliminato ogni riferimento all'amministrazione straordinaria nel contesto dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990 e ha sancito l'applicabilità della normativa speciale sull'amministrazione straordinaria, che ha uno dei suoi capisaldi nella previsione dell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999. Consapevole del fatto che, soprattutto nelle procedure di amministrazione straordinaria, la fattispecie dell'azienda inattiva, già disciplinata dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, non esaurisce il più ampio spettro delle procedure liquidatorie, il legislatore ha conferito autonomo rilievo alle ipotesi in cui la liquidazione assume forme diverse, anche attraverso la temporanea continuazione dell'attività d'impresa ma sempre in vista della cessione dei complessi aziendali a terzi.
5.3.2. Il giudice a quo, prosegue la Corte costituzionale, ha tuttavia escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 56, comma 3 bis, poiché ha attribuito carattere conservativo alla procedura che ha condotto alla cessione del lotto aviation ed ha qualificato tale cessione come trasferimento di ramo di azienda, ritenendo che la procedura di amministrazione straordinaria di AL abbia una «natura solo 19 formalmente liquidatoria», con la conseguenza che alla prosecuzione dell'attività d'impresa si affiancherebbe la garanzia della continuità dei rapporti di lavoro. In particolare, afferma il Tribunale che: - la procedura si connota come liquidatoria quando sia volta a «massimizzare la soddisfazione della massa dei creditori», e assume, invece, carattere conservativo quando «miri a salvaguardare l'operatività dell'impresa
o delle sue unità economicamente redditizie»; - la finalità liquidatoria, proprio perché si risolve nella «disapplicazione di garanzie importanti per il lavoratore», dovrebbe essere accertata in concreto e non discenderebbe indefettibilmente dal fatto che siano stati adottati – come nel caso di specie – i programmi di cessione di cui all'art. 27, comma 2, lettere a), e b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999; - con specifico riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria di AL, nel trasferimento dei rami handling e manutenzione, pur correlato ai medesimi programmi di cessione in attuazione dei quali si è avuto il trasferimento del compendio aviation, sono state riconosciute le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. ed è stata pertanto esclusa la finalità liquidatoria, incompatibile con tali garanzie;
- la cessione del compendio aviation, d'altra parte, è avvenuta per il corrispettivo di un euro, senza che vi sia prova che un simile corrispettivo sia congruo rispetto al reale prezzo di mercato di un complesso aziendale «in piena attività produttiva», depurato di tutte le poste passive, e che un'operazione così congegnata «abbia comunque salvaguardato i creditori da future e più ingenti perdite di valore».
5.3.3. Diversamente, la Corte costituzionale afferma che l'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 rappresenta il paradigma esclusivo di riferimento per la soluzione del caso di specie. Atteso che è al momento dell'elaborazione dei programmi che si compiono le scelte strategiche, indirizzate al risanamento dell'impresa, anche mediante la cessione di alcuni complessi, oppure alla sua definitiva dismissione, è al contenuto dei piani predisposti dai commissari che occorre avere riguardo per tracciare, in base a criteri predeterminati e oggettivi, la linea di confine tra le procedure con finalità conservativa e quelle con finalità liquidatoria. In primo luogo, il programma di cessione dei complessi di beni e contratti di cui all'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999 si caratterizza per un'intrinseca finalità liquidatoria, perseguita sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, conformemente a quanto richiesto dall'art. 5 della direttiva 2001/23/CE, ai fini della inoperatività della garanzia del trasferimento dei rapporti di lavoro: in tal caso, il programma predisposto dai commissari è disancorato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa e dalla sua riorganizzazione e tende, in ultima istanza, alla cessione dei complessi aziendali, secondo procedure assoggettate a vincoli stringenti, e non ha come obiettivo il recupero dell'attività del cedente, in vista di un suo ritorno in bonis, ma il trasferimento a terzi di un'attività che l'impresa cedente non è più in grado di esercitare. Dunque, tra la prosecuzione dell'attività d'impresa e la liquidazione intercorre un nesso funzionale inscindibile: la prosecuzione, lungi dal perseguire una finalità di risanamento e di ristrutturazione, è preordinata a salvaguardare il valore produttivo dell'impresa, in vista della sua alienazione. Inoltre, nel caso di specie la finalità liquidatoria si apprezza, 20 in concreto, alla luce della stessa valutazione comparativa del programma del 27 gennaio 2018 e del programma del 10 ottobre 2021, legato a un contesto economico e normativo profondamente mutato e oramai permeato dalla finalità di dismissione dei complessi aziendali: i commissari straordinari, dopo aver acclarato l'impossibilità di attuare un ritorno in bonis del debitore mediante un programma di continuità aziendale calibrato sulla ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa, hanno adottato un programma finalizzato esclusivamente allo spossessamento dell'azienda e alla liquidazione dei beni del cedente, articolato in tre programmi di cessione, riguardanti il perimetro aviation, il ramo handling e il ramo manutenzione;
il programma relativo al perimetro aviation è elaborato ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999, secondo le particolarità di un programma di cessione dei complessi di beni e contratti, riferito a società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali.
5.3.4. Evidenzia, ancora, la Consulta che la finalità liquidatoria del programma di cessione del lotto aviation trova puntuale e decisiva rispondenza anche nella disciplina, che ha scandito le fasi più recenti della procedura e ha plasmato il contenuto dei programmi adottati dai commissari. E difatti: i) l'art. 79, comma 3, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha autorizzato «la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta», destinata a esercitare l'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e di merci ed ha subordinato l'esercizio delle attività di trasporto aereo alle valutazioni della Commissione europea;
ii) l'art. 79, comma 4, d.l. n. 18/2020 ha demandato a un «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l'atto costitutivo della società», il compito di definire «l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società»; iii) l'art. 79, comma 4-bis, ha autorizzato la costituzione della società anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale, piano che dev'essere trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di sua competenza e che, alla luce di queste ultime valutazioni, dev'essere integrato e modificato;
iv) con decreto del 9 ottobre 2020, registrato il 30 ottobre 2020 dalla Corte dei conti e dall'Ufficio centrale di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha costituito la società per azioni denominata , destinata all'esercizio dell'attività Parte_1
d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci (art. 1), ha approvato lo statuto della società (art. 2), ha designato i nove membri del consiglio d'amministrazione (art. 3) e i membri del collegio sindacale (art. 4); 21 v) nelle more della decisione della Commissione europea, l'art. 11-quater, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, ha autorizzato alla prosecuzione dell'attività d'impresa «l
[...]
l'AL n amministrazione straordinaria»; Controparte_192 CP_193 vi) in seguito alla decisione della Commissione europea, l'AL in amministrazione straordinaria e l'AL in amministrazione straordinaria «provvedono, CP_193 anche mediante trattativa privata» a trasferire alla società costituita ai sensi del citato art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, i «complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo» (art. 11-quater, comma 3); ai commissari straordinari spetta la facoltà di adottare, per ciascun compendio dei beni oggetto di cessione, anche «distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» e di modificare il programma, con la «cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea» (art. 11-quater, comma 4); l'art. 11-quater, comma 4, autorizza, inoltre, la cessione diretta alla medesima società costituita ai sensi dell'art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, «di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea» (terzo periodo), disponendo che, a seguito «della cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot aeroportuali non trasferiti all'acquirente» siano «restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti individuato ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993» (quarto periodo); vii) l'art. 11 quater, comma 8, d.l. n. 73/2021 stabilisce che, intervenuta l'integrale cessione dei complessi aziendali nel termine inizialmente previsto o in quello prorogato, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiari con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa: una volta che sia perfezionata l'integrale cessione di tutti i complessi aziendali, è revocata con decreto l'attività d'impresa dell'AL in amministrazione straordinaria e dell'AL Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria e, a far data da tale revoca, la procedura prosegue con finalità liquidatoria (art. 11-quater, comma 8, secondo periodo), dando così compimento a quel piano di dismissione già delineato nei programmi dei commissari;
quanto ai proventi, «al netto, fino al 31 dicembre 2023, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria», essi «sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea» (art. 11-quater, comma 8, secondo periodo); viii) analoghe previsioni detta l'art. 31 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, che reca la rubrica «Completamento 22 dell'attività liquidatoria dell'AL» e regola, per un verso, gli effetti dell'esecuzione dei programmi di cessione (comma 1) e, per altro verso, la prosecuzione dell'amministrazione straordinaria dopo la revoca dell'attività d'impresa dell'AL (comma 2); Co ix) in questo quadro normativo, il 24/08/2021 ha formulato un'offerta vincolante per l'acquisto del lotto aviation e l'offerta è stata accettata dall'amministrazione straordinaria di AL: le consultazioni sindacali, avviate il 23 agosto 2021 con una Co comunicazione trasmessa da ai sindacati e ai ministri competenti, si sono concluse l'8 settembre 2021, con la sottoscrizione di un verbale, in cui le parti hanno dichiarato chiusa, con un mancato accordo, la procedura di informazione e di consultazione di cui all'art. 47 della legge n. 428 del 1990; la Commissione europea, con la già citata Co decisione 2021/6665, ha affermato che il trasferimento degli asset di AL a non Co determina continuità economica tra le due società e che l'apporto di capitale in non configura aiuto di Stato;
i commissari straordinari, il 10 ottobre 2021, hanno sottoposto al Ministero dello sviluppo economico il nuovo programma (Programma 2021), anche con riferimento al perimetro aviation;
x) su una procedura connotata in senso liquidatorio si innesta anche l'art. 12 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha approvato misure di sostegno dei lavoratori dipendenti di AL, società in amministrazione straordinaria, e AL Cityliner spa e, al fine di agevolarne la ricollocazione e il reimpiego, ha prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, introducendo una prestazione integrativa a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, e ha accordato sgravi contributivi a chi assuma i dipendenti delle società del gruppo AL.
5.3.5. Dunque, conclude la Corte costituzionale, il carattere liquidatorio della procedura si evince: a) dall'art. 11 quater d.l. n. 73/2021, che privilegia la dismissione del patrimonio aziendale rispetto alla prospettiva della ristrutturazione dell'impresa; b) dall'art. 31 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, che menziona ex professo il completamento della procedura liquidatoria e conferma che la cessione dei complessi aziendali non scaturisce da un disegno di riorganizzazione e di continuazione dell'attività da parte dell'impresa in amministrazione straordinaria;
c) dalle misure di sostegno, introdotte dal d.l. n. 104 del 2023, come convertito, che sono correlate a una liquidazione, che è all'origine della necessità di ricollocare e reimpiegare i lavoratori, approntando le tutele più incisive.
5.3.6. La Corte costituzionale richiama altresì la preponderante giurisprudenza di merito (già menzionata al superiore § 3.2.2.), che, pronunciandosi in molteplici occasioni, ha riscontrato in concreto la natura liquidatoria della procedura (ex multiis Corte di appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 29 luglio 2024, n. 583 e n. 557, 11 luglio 2024, n. 438 e n. 437, 17 giugno 2024, n. 618, 10 giugno 2024, n. 463, e 15 maggio 2024, n. 426): nella disamina del contenuto dei programmi di cessione anche alla stregua dell'avvicendarsi della disciplina applicabile, i giudici di appello hanno accertato che la dismissione dei complessi aziendali ha carattere definitivo e non 23 esprime alcun disegno di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale.
5.3.7. Osserva, inoltre, la Consulta che i dati desumibili sia dalla normativa astratta che disciplina i programmi di cessione, sia dal concreto contenuto dei programmi stessi, sia dalla regolamentazione che li ha via via definiti, non sono contraddetti da elementi decisivi di segno contrario. Difatti: - il corrispettivo pattuito per la cessione non dev'essere considerato in modo atomistico, ma nel contesto di un più articolato assetto, chiamato a uniformarsi alle indicazioni della Commissione europea;
- l'obiettivo del miglior soddisfacimento dell'interesse dei creditori, disconosciuto dal rimettente, è coessenziale, a ben considerare, a tutte le fasi della procedura, poiché guida dapprima la scelta di fondo tra la prosecuzione e la cessazione dell'attività d'impresa e quindi la concreta attuazione della fase liquidatoria, in un contesto presidiato da controlli e rimedi contro ogni deviazione dallo scopo che la legge indica come prioritario;
- non sono risolutive neppure le diverse condizioni previste per la cessione dei distinti complessi handling e manutenzione, in quanto ciascun programma dev'essere valutato nelle sue irriducibili peculiarità e nelle finalità che di volta in volta lo ispirano;
- il trasferimento d'azienda in crisi non può essere assimilato, per il differente contesto in cui si colloca e per la molteplicità di interessi che coinvolge, al trasferimento di un'impresa in bonis.
5.3.8. Dunque, conclude la Corte costituzionale, l'atteggiarsi del programma di cessione del lotto aviation, unito all'evoluzione della normativa speciale che ne ha regolato le fasi salienti, individua nell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 il modello esaustivo, cui è chiamata a conformarsi la decisione del caso concreto, e a privare di rilievo determinante la normativa censurata: come hanno rimarcato le Corti di merito nello scrutinare vicende assimilabili a quella oggetto di causa alla luce delle previsioni del d.lgs. n. 270 del 1999 (Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 11 luglio 2024, n. 475 e n. 437, e 10 giugno 2024, n. 463 e n. 461), l'art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, come convertito, non dispiega influenza decisiva sul percorso argomentativo che il giudice è chiamato a compiere per definire il caso di specie. I plurimi elementi finora esaminati contraddicono la supposta natura conservativa della procedura, che rappresenta il fulcro del ragionamento sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e ha condotto il rimettente a negare l'applicabilità dell'art. 56, comma 3- bis, del d.lgs. n. 270 del 1999: diversamente, la dichiarata natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria, oggetto del giudizio principale, attrae la fattispecie nell'àmbito di operatività del citato art. 56, comma 3-bis. Né rileva che il legislatore, con la disposizione censurata, abbia integrato la previsione in esame, affiancando la fattispecie delle cessioni di complessi aziendali, di beni e contratti, effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario, a quella, già regolata e applicabile all'odierno giudizio, delle cessioni poste in essere in esecuzione dei programmi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b-bis) dell'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999. 24 5.3.9. In definitiva, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.l. n. 131/2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 169/2023, è stata dichiarata inammissibile, poiché l'art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270/1999 trova applicazione nel giudizio a prescindere dalla disposizione censurata, che non rileva ai fini della decisione.
6. Le argomentazioni della pronuncia della Corte costituzionale n. 99/2025 sopra riportate esimono il Collegio dalla valutazione di tutti i profili affrontati dalle proposte impugnazioni, da ritenersi assorbiti dall'affermata natura liquidatoria della procedura di Amministrazione straordinaria che ha interessato AL AI s.p.a. e dalla conseguente applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999: norma che, come sopra diffusamente analizzato, prevede che “Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis) (ossia di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile”.
6.1. L'applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte costituzionale alla fattispecie oggetto del giudizio porta all'accoglimento dell'appello principale ed al rigetto degli appelli incidentali, indipendentemente da ogni ulteriore accertamento in fatto ed, in particolare, indipendentemente dalla qualificazione dell'operazione economica in esame quale vendita di singoli beni. Detta operazione economica, ossia in sintesi il trasferimento dall'amministrazione straordinaria di AL ad ITA S.p.A. del c.d. lotto , si connota per una finalità ed una natura liquidatoria, tale da CP_185 rendere in ogni caso inapplicabile l'art. 2112 c.c. e le garanzie che esso prevede per i lavoratori interessati.
6.2. In ogni caso, va, per inciso, sottolineata altresì la fondatezza del secondo e del terzo motivo dell'appello proposta da ITA s.p.a., atteso che la qualificazione dell'operazione Co intervenuta tra AL AI e come vendita separata di beni e non anche come cessione/trasferimento di ramo di azienda si fonda sul quadro fattuale che emerge – da intendersi qui riportato – dalla decisione della Commissione Europea del 10/09/2021 (prodotta in atti), adottata all'esito del procedimento ex art. 79, comma 4 bis, d.l. n. 18/2020, secondo cui “l'oggetto del trasferimento ITA riguarda solo un ambito di beni e di rotte ridotto rispetto a quelli detenuti da AL e utilizzati da quest'ultima nell'ambito delle sue attività”.
6.2.1. La Suprema Corte, difatti, ha già avuto modo di validare (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19446 del 10/07/2023 avente ad oggetto la vicenda della “cessione” AL LAI/CAI s.p.a., conforme Cass. Sezione L, Sentenza n. 12596 del 08/05/2024) la correttezza della pronuncia di merito che aveva escluso la presenza dei requisiti per configurare una cessione di azienda o di ramo ai sensi dell'art. 2112 c.c. fondando il proprio accertamento sulla “assenza di continuità economica tra e la CAI Spa come CP_194 risultante, tra l'altro, dagli elementi specificamente valorizzati nella decisione della 25 Commissione Europea del 12.11.2008 in materia di aiuti di Stato”, affermando che l'analisi atomistica dei singoli elementi indiziari proposta in sede di ricorso non poteva ritenersi “idonea a scalfire la complessiva valutazione eseguita dalla Corte di merito e che si fonda, …, sul richiamo per relationem alla dettagliata ricostruzione della vicenda traslativa tra le due società operata dalla Commissione e dai giudici Europei ed alla valutazione espressa in quella sede nel senso della mancanza di continuità aziendale”.
6.2.2. D'altro canto, la Corte di appello di Roma, nel pronunciarsi in merito alla medesima vicenda (cfr. ex multiis sentenza n. 1430/2018, sentenza n. 3523/2021 e altre), aveva invero sostenuto che la Commissione Europea, con la decisione del 12/11/2008, aveva, nell'analizzare l'operazione posta in essere, risposto “sulla base del quadro specifico inerente la posizione dei lavoratori e cioè che CAI intendeva assumere solo il personale indispensabile per la propria attività, che non vi sarebbe stato alcun trasferimento automatico di personale, che il personale AL non avrebbe potuto vantare alcun diritto all'assunzione e che la Direttiva Cee 2001/23 non avrebbe trovato applicazione”: dunque, la Corte di appello ha ritenuto che “le circostanze di fatto evidenziate nella decisione non afferiscono all'intero settore del trasporto aereo, ma solo al trasporto passeggeri, che la nuova compagnia ha acquisito solo una sola parte degli aeromobili e delle bande orarie e non avrebbe rilevato i servizi a terra, e che l'acquisizione di alcuni beni di alcuni beni di AL da parte di CAI sarebbe avvenuta nel quadro di un proprio piano industriale”, evidenziando altresì che “secondo il giudice di legittimità le decisioni della Commissione dell'Unione Europea, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato e, pertanto, vincolano il giudice nazionale anche nei giudizi pendenti, in quanto “jus superveniens” incidente sul rapporto controverso (Cass. sez.
5- Ord. n. 1325/2018; Cass. S.L. n. 10191/2017 e Cass. n. 15354/2014)”.
6.3. Conforta la decisione oggi assunta da questo Collegio anche il consolidato indirizzo giurisprudenziale di merito (cfr. Corte di appello di Milano sentenze nn. 426/2024, 437/2024, 438/2024, 439/2024, 460/2024, 461/2024, 462/2024, 463/2024, 483/2024, 547/2024, 549/2024, 550/2024 e numerose altre) formatosi in ordine alla medesima vicenda traslativa (cessione del lotto aviation) oggetto del presente giudizio, e (per quanto qui di maggiore interesse) alla stregua del quale: a) la continuazione dell'impresa, essendo presupposto necessario dell'amministrazione straordinaria assume una connotazione neutra e, quindi, non può essere invocata al fine di escluderne la natura liquidatoria, tenuto conto che quest'ultima finalità si manifesta nell'affidamento ad altri della continuazione dell'impresa insolvente a seguito del trasferimento degli assets disposto dal programma di cessione;
b) l'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999 non può ritenersi abrogato in seguito alle modifiche apportate all'art. 47 l. 428/1990 dal successivo art. 19-quater d.l. 135/2009 e deve qualificarsi come norma speciale, compatibile sia con la direttiva europea sia con le norme dettate 26 dal medesimo art. 47; c) in relazione alle operazioni di attuazione dei programmi di cessione, previsti dall'art. 27, l'art. 56, comma 3 bis, cit. esclude perentoriamente, quand'anche si trattasse in concreto di una cessione d'azienda, l'applicazione per i rapporti di lavoro delle garanzie e tutele previste dall'art. 2112 c.c., e ciò al fine di preservare le operazioni attuate in esecuzione di quei programmi di liquidazione da margini di incertezza correlati a possibili contenziosi e contrasti nella sistemazione dei rapporti di lavoro;
d) l'esclusione delle garanzie di cui all'art. 2112 c.c. ad opera dell'art. 56, comma 3 bis, cit. non appare legata alla sussistenza di un preventivo accordo sindacale, fermo restando che, nel caso di specie, la mancanza di un accordo sindacale appare legittimata dalla speciale disciplina dettata nel c.d. decreto “Marzano”, laddove l'art. 5 comma 2 ter dispone che “Nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente”, il Commissario ed il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali e individuare quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario;
e) nella fattispecie in esame, la procedura di amministrazione straordinaria ha avuto una effettiva e preminente finalità liquidatoria, che emerge innanzitutto dall'esame dei 'programmi' predisposti dai Commissari straordinari, dai quali si evince che la procedura, pur essendo stata autorizzata a proseguire temporaneamente l'attività (avendo ad oggetto un servizio pubblico essenziale che, per sua natura, non ammette interruzioni) ha avuto quale scopo principale (non l'esercizio dell'impresa risanata, ma) lo spossessamento definitivo dell'azienda insolvente e la conseguente soddisfazione dei creditori con i proventi della cessione degli asset aziendali: la dismissione dei compendi aziendali è stata prevista, anche ai fini del soddisfacimento del ceto creditorio, in modo definitivo e non in un'ottica di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale;
difatti, attraverso la liquidazione, AL AI ha inteso passare definitivamente al cessionario il compito dell'esercizio dell'attività economica inerente al servizio pubblico essenziale che, in quanto tale, doveva essere preservato, dovendosi evitare la sua definitiva dissoluzione in un'ottica di preminente interesse pubblico nazionale;
f) la disapplicazione nella fattispecie dell'art. 2112 c.c. non appare in contraddizione con il diritto dell'Unione Europea, non essendo in discussione le altre due condizioni, cioè l'esistenza di una procedura concorsuale ed il controllo di una autorità pubblica competente, posto che la continuazione temporanea dell'attività non preclude la connotazione liquidatoria della procedura concorsuale. 7. Destituito di fondamento è da ritenere il terzo motivo degli appelli incidentali, che censurano la gravata sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande proposte con gli originari ricorsi e volte all'accertamento della violazione da parte di ITA s.p.a. dell'obbligo di predeterminazione e pubblicità delle modalità di selezione e/o reclutamento dei lavoratori, nonché all'accertamento delle discriminazioni nell'accesso al lavoro asseritamente commesse da ITA s.p.a. con riferimento alle persone di genere femminile, ai diversamente abili o ai care giver di persona disabile e beneficiari della legge n. 104/92 e alle persone di età prossima alla pensione. 27 7.1. Sul punto, si osserva che la domanda si fonda sul principio secondo cui le società a totale partecipazione pubblica debbono procedere al reclutamento di personale tramite procedure concorsuali selettive pubbliche, attuate sulla base di criteri di trasparenza, imparzialità e pubblicità, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 175/2016, norma che prevede, al comma 2, che le società a controllo pubblico stabiliscano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. Tuttavia, il comma 5 dell'art. 79 d.l. n. 18/2020 ha previsto che nei confronti di ITA s.p.a. "non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, con la conseguenza Co che legittimamente ha avviato un piano di reclutamento del personale a condizioni di mercato.
7.2. Si consideri, inoltre, che ITA s.p.a. ha comunque ritenuto di condividere dei criteri di valutazione con le organizzazioni sindacali: come dimostra il verbale di accordo Co sottoscritto tra e le organizzazioni sindacali in data 02/12/2021, è stato approntato un piano assunzionale che copre il periodo 2021-2025 e dal quale nessuno è stato escluso, con la sola eccezione, prevista dall'accordo citato, dei lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici entro il 2025, in quanto già adeguatamente tutelati dagli ammortizzatori sociali attivati per i dipendenti di AL S.A.I. s.p.a. in amministrazione straordinaria, e di coloro che non sono in possesso delle certificazioni abilitanti a ricoprire le posizioni bandite. Pertanto, il piano di reclutamento in questione non mostra alcun elemento che possa in qualche modo discriminare uomini o donne, ovvero donne in gravidanza o in maternità, oppure ancora care givers o persone portatrici di disabilità, né tantomeno può ritenersi che Co
avrebbe ridotto il cosiddetto indice di femminilità posto che, come visto, l'unico requisito di accesso è il possesso della certificazione necessaria per rendere la prestazione richiesta e che comunque la selezione non è stata ancora portata a termine.
7.3. Non vi è dubbio, quindi, che, alla stregua dell'art. 79, comma 5, d.l. n. 18/2020, ITA s.p.a. non fosse tenuta allo svolgimento di procedure di assunzione del personale di tipo concorsuale ovvero ad evidenza pubblica.
7.4. E non vale dubitare della legittimità costituzionale della predetta disposizione tenuto conto delle deroghe che lo stesso art. 97, comma 4, Cost. consente, deroga nella specie determinata dal noto contesto emergenziale pandemico e della necessità di assicurare in detto contesto il servizio pubblico di trasporto aereo.
7.5. Non decisivo, inoltre, è il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 860/2023, per cui deve “escludersi che l'art. 79 co.5 D.L. 18/2020, statuendo la non applicabilità del predetto D.Lgs. n. 175/2016, precluda l'operatività anche dell'art. 2 bis D.Lgs. n. 33/2013”, perché quest'ultimo va a regolare una diversa materia (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), e l'invocato principio è stato affermato in diversa fattispecie (l'esclusione della “sussistenza di un diritto delle società a controllo pubblico alla completa e totale segretezza dei propri 28 atti”). Anzi, il Consiglio di Stato, con la richiamata pronuncia, conferma chiaramente che, in ragione dell'espressa previsione dell'art. 79, comma 5, cit., le norme di cui al d.lgs. n. 175/2016 in materia di reclutamento del personale nel pubblico impiego non si applicano nei riguardi di Parte_12
[...
. Quanto al paventato secondo profilo di illegittimità delle procedure selettive del Co personale di , ossia la discriminazione nell'accesso al lavoro, in violazione degli artt. 25, 26 d.lgs. n. 198/2006 e degli artt. 1, 3 d.lgs. n. 216/2003, ribadisce la Corte che, Co come già sopra esposto, il piano di assunzione, varato da anche nell'ambito di un confronto con le organizzazioni sindacali, in realtà non prevedeva alcun criterio discriminatorio in danno dei lavoratori provenienti da AL AI.
7.6.1. A ciò si aggiungano le considerazioni svolte sulla medesima questione dalla Corte di appello di Milano nell'ambito di una pronuncia (sentenza n. 556/2024) da intendersi qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui: “Il Collegio concorda con il giudice di prime cure nel ritenere carente, già sotto il profilo allegatorio, la prospettazione in ordine all'asserito carattere discriminatorio delle modalità di Co reclutamento del personale assunto da . In primo luogo non è precisamente indicato quali, tra i fattori di discriminazione tipizzati dalla normativa in materia, vizino – e in che forma - il reclutamento in parola, né si chiarisce quali tra i lavoratori appellanti siano stati pregiudicati e in ragione dell'appartenenza a quale gruppo sociale: nel ricorso introduttivo del giudizio si menziona una pluralità di fattori di rischio (genere, età, disabilità), ma manca una chiara ricostruzione degli effetti pregiudizievoli che le contestate modalità di reclutamento avrebbero prodotto in danno dei soggetti portatori di uno o più di tali fattori, né si chiarisce come ciò si sia concretamente riverberato sugli odierni appellanti. Inoltre, gli appellanti non hanno fornito “elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si puo' presumere l'esistenza di atti, patti
o comportamenti discriminatori”, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150. Le cifre enumerate nel ricorso introduttivo in ordine all'asserito divario tra le quote di personale appartenente alle categorie a rischio presso AL AI Co e presso sono prive di qualsiasi riscontro oggettivo: si tratta di mere asserzioni di parte, contestate dalla controparte e non suffragate da alcun effettivo dato di carattere statistico, che in tanto può definirsi tale ed assumere rilevanza agli effetti della norma richiamata in quanto sia fondato su elementi certi e concretamente verificabili. Attese le lacune evidenziate nel quadro assertivo e probatorio, non può operare la parziale inversione dell'onere della prova prevista dal richiamato art. 28, comma 4, d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 e le deduzioni circa il carattere discriminatorio del reclutamento devono ritenersi indimostrate …”. 8. Quanto sinora illustrato, assorbita ogni ulteriore questione, anche attinente la regolazione delle spese di lite, conduce al rigetto degli appelli incidentali poiché infondati.
8.1. Diversamente, in accoglimento dell'appello principale, devono essere rigettate le domande formulate dalle parti appellanti incidentali, diverse dalle parti per le quali vi
29 è, all'esito del presente giudizio, pronuncia di cessazione della materia del contendere, con gli originari ricorsi. 9. La complessità della vicenda e la particolarità della vicenda sostanziale e processuale, nel contesto della quale è sopravvenuta – nel corso del giudizio di appello
– la pronuncia della Corte costituzionale n. 99/2025, inducono a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio. 10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo alle parti appellanti incidentali delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sugli appelli, rigetta gli appelli incidentali e: - in riforma della gravata sentenza, dichiara la sopravventa cessazione della materia del contendere tra
, , , Parte_1 CP_19 Controparte_31 Controparte_48
, , , CP_81 CP_105 CP_127 CP_141 CP_150
e con compensazione delle spese di lite;
- Controparte_152 Parte_5 in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della gravata sentenza, rigetta tutte le domande formulate dalle ulteriori parti appellanti incidentali con gli originari ricorsi e compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte delle parti appellanti incidentali dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 25/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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