Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/2004, n. 18255
CASS
Sentenza 10 settembre 2004

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La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante; peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado).

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  • 1L’estinzione del processo non estingue l’azione. Rinuncia agli atti e rinuncia all’azione nel processo amministrativo (nota a TAR Lazio – Sez. Terza Ter sentenza…
    Stefania Caggegi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Stefania Caggegi Sommario: 1. Premessa - 2. “La rinuncia al ricorso” ex art. 84 c.p.a e la rinuncia all'azione amministrativa. - 3. L'effetto sulla sfera sostanziale, quale discrimen tra rinuncia agli atti e rinuncia all'azione. 3.1. Giurisprudenza richiamata e decisione del TAR Lazio. 4. Considerazioni conclusive. Dicotomia solo concettuale in ambito amministrativo? 1. Premessa. La sentenza in commento affronta un tema suggestivo ed interessante, fondamentalmente inscritto nel quadro della nota e discussa dicotomia rinuncia agli atti/rinuncia all'azione. Nella fattispecie in esame, il Collegio respinge un'eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, proposta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/2004, n. 18255
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18255
Data del deposito : 10 settembre 2004

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