Sentenza 10 settembre 2004
Massime • 1
La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante; peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato il rinunciante a pagare le spese del secondo grado, dichiarando invece compensate tra le parti le spese del primo grado).
Commentari • 2
- 1. L’estinzione del processo non estingue l’azione. Rinuncia agli atti e rinuncia all’azione nel processo amministrativo (nota a TAR Lazio – Sez. Terza Ter sentenza…Stefania Caggegi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Stefania Caggegi Sommario: 1. Premessa - 2. “La rinuncia al ricorso” ex art. 84 c.p.a e la rinuncia all'azione amministrativa. - 3. L'effetto sulla sfera sostanziale, quale discrimen tra rinuncia agli atti e rinuncia all'azione. 3.1. Giurisprudenza richiamata e decisione del TAR Lazio. 4. Considerazioni conclusive. Dicotomia solo concettuale in ambito amministrativo? 1. Premessa. La sentenza in commento affronta un tema suggestivo ed interessante, fondamentalmente inscritto nel quadro della nota e discussa dicotomia rinuncia agli atti/rinuncia all'azione. Nella fattispecie in esame, il Collegio respinge un'eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, proposta …
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di Stefania Caggegi Sommario: 1. Premessa - 2. “La rinuncia al ricorso” ex art. 84 c.p.a e la rinuncia all'azione amministrativa. - 3. L'effetto sulla sfera sostanziale, quale discrimen tra rinuncia agli atti e rinuncia all'azione. 3.1. Giurisprudenza richiamata e decisione del TAR Lazio. 4. Considerazioni conclusive. Dicotomia solo concettuale in ambito amministrativo? 1. Premessa. La sentenza in commento affronta un tema suggestivo ed interessante, fondamentalmente inscritto nel quadro della nota e discussa dicotomia rinuncia agli atti/rinuncia all'azione. Nella fattispecie in esame, il Collegio respinge un'eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, proposta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/2004, n. 18255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18255 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL VA, elettivamente domiciliato in ROMA. VIA DONATELLO 50, presso l'avvocato VANDA VALENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO D'IPPOLITO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
U.S.L. n. 2 DI BRINDISI GESTIONE COMMISSARIALE;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 11456/01 proposto da:
U.S.L. BR/2 Di OSTUNI, in persona del Commissario Liquidatore Domenico Lagravinese, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. Q. VISCONTI 20, presso lo STUDIO BUCCICO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO FOSCO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente -
contro
GL VA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 140/00 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 06/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2004 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l'Avvocato Pasco che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale. RITENUTO IN FATTO
- che, con sentenza n. 41 del 12 maggio 1999, il Giudice di Pace di Ostimi - previa affermazione della propria giurisdizione - in accoglimento della domanda di VA LI, proposta con citazione notificata il 22 ottobre 1998, condannò la Gestione commissariale della U.S.L. BR/2 di Ostuni e la Regione Puglia, in solido tra loro, a pagare, in favore dall'attore, la somma di L. 2.378.800, oltre interessi, a titolo di rimborso delle spese per onorari professionali pagati dal LI per la difesa in un processo penale a suo carico, relativo a fatti connessi alla sua qualità di coordinatore amministrativo della U.S.L. BR/2 e conclusosi dinanzi al Tribunale di Brindisi con la sentenza n. 254 del 27 giugno 1996 di non doversi procedere per prescrizione dei reati ascrittigli;
- che, a seguito di appello interposto dalla U.S.L. BR/2 dinanzi al Tribunale di Brindisi per motivi relativi al difetto di giurisdizione, nel corso del relativo giudizio il LI dichiarò di rinunciare all'azione di pagamento per L..2.378.800 proposta nei confronti della U.S.L. BR/2 e chiese che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- che il Giudice unico del Tribunale adito, con sentenza n. 140/00 del 6 dicembre 2000, dichiarò cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annullò la sentenza impugnata, condannando il LI alla rifusione delle spese processuali per il secondo grado di giudizio;
- che, in particolare, il Tribunale ha così, testualmente, motivato la decisione. "Poiché l'appellato LI ha dichiarato di rinunciare all'azione in corso di causa, il giudizio va dichiarato cassato per il venir meno della materia del contendere. In ordine alle spese, va osservato che la domanda proposta dal LI in primo grado era strettamente connessa alla qualifica di pubblico impiegato del LI, si che, par i giudizi instaurati prima del 1.7.1998, a norma dell'art. 45 co. 17 del d. lgv. 80/98, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Ne consegue che, in virtù della soccombenza virtuale in appello, il LI va condannato alla rifusione delle spese di giudizio, in favore della U.S.L. BR/2 gestione liquidatoria, liquidate in dispositivo, mentre quelle del giudizio di primo grado possono ritenersi equamente compensate";
- che avverso tale sentenza VA LI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
- che resiste, con controricorso, la U.S.L. BR/2, in persona del commissario liquidatore pro tempore, che ha anche proposto ricorso incidentale, fondato su due motivi illustrati con memoria;
- che le Sezioni unite di questa Corte - alle quali i ricorsi erano stati assegnati - con ordinanza interlocutoria n. 7619/03 del 15 maggio 2003, riuniti i ricorsi stessi, li ha rimessi al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione semplice;
- che, in particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che "il ricorrente principale non deduce motivi attinenti alla giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, ma lamenta che lo stesso sia incorso in falsa applicazione di norme di diritto (così l'epigrafe del motivo di ricorso) prese in esame per emanare la pronunzia sulle spese processuali, norme che attengono alla giurisdizione sulla domanda a cui l'attore ha poi rinunziato, ma che la sentenza impugnata ha applicato incidenter tantum e non ai fini di una pronunzia sulla giurisdizione del presente giudizio, su cui pertanto la Corte di Cassazione non può "statuire" a norma dell'art. 382 primo comma c.p.c."; e che "il contrasto tra le parti sulle norme applicate dalla sentenza impugnata per pronunziare sulle spese processuali non cessa di avere natura meramente incidentale pure se dette norme disciplinano gli ambiti dei diversi organi giurisdizionali, perché la cessazione della materia del contendere, facendo venir meno la lite tra le parti (che permane sulle sole spese processuali), ha effetto preclusivo di ogni altra pronunzia, ivi compresa quella sulla giurisdizione".
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'unico motivo (con cui deduce: "falsa applicazione di norme di diritto per travisamento del fatto"), il ricorrente principale critica la sentenza impugnata sostenendo: a)- che il Giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto che il giudizio in questione è stato introdotto in data anteriore al 1 luglio 1998:
infatti, il giudizio stesso è stato promosso con citazione notificata il 21 ottobre 1998, con la conseguenza che il suo oggetto sarebbe attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 45 comma 17 del d. lgs. n. 80 del 1998; b)- che "l'evidente travisamento dell'indicato fatto processuale - ritenuto decisivo ..., ai fini della soccombenza virtuale - ha determinato la dichiarata soccombenza virtuale e la conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio di 2 gr. liquidate in dispositivo: di tale capo il ricorrente chiede la modifica da parte della Suprema Corte. Ritiene infatti il ricorrente che la rinuncia all'azione proposta in causa con conseguente cessazione della materia del contendere nonché la complessità giuridica del caso comporti giusti motivi per la compensazione del giudizio d'appello";
- che, con il primo (con cui deduce: "art. 360 n. 3: Violazione dell'art. 91 c.p.c. nonché dei generali principi di causalità e di soccombenza. Falsa applicazione dei principi di soccombenza virtuale. Art. 360 n. 5: Omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia") ed il se-condo motivo (con cui deduce: "Violazione dell'art. 360 n. 5 Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia Violazione dell'are L. 2 c.p.c. nonché dei generali principi di causalità e di soccombenza. Falsa applicazione del principi di soccombenza virtuale-) - che possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione - la ricorrente incidentale critica, a sua volta, la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo: a)- che il Giudice a quo avrebbe erroneamente applicato, ai fini della condanna del LI alle spese del giudizio di appello, i principi della soccombenza virtuale, in quanto - posto che la rinuncia all'azione, dichiarata dal LI nei confronti della U.S.L. BR/2, ha la stessa efficacia di una pronuncia giurisdizionale di rigetto nel merito della domanda - il Giudice stesso, applicando i principi della causalità e della soccombenza (effettiva), espressi dall'art. 91 cod. proc. civ., avrebbe dovuto condannare il LI al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e non solo di Quelle del giudizio d'appello; b)- che, comunque - anche a voler ritenere applicabili alla specie i principi della soccombenza virtuale - il LI sarebbe rimasto soccombente sia sulla questione di giurisdizione, sia sul merito della domanda dallo stesso proposta dinanzi al Giudice di Pace di Ostuni;
sicché, il Giudice a quo avrebbe dovuto condannare il ricorrente principale anche al rimborso delle spese relative al primo grado del giudizio, mentre le avrebbe illegittimamente compensate sansa motivare in alcun modo in ordine alle ragioni equitative ricorrenti nella specie;
- che è appena il caso di rilevare, preliminarmente, che non sussiste alcuna necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Puglia, parte contumace nel giudizio d'appello, in quanto - posto che la Regione stessa era stata condannata dal Giudice di primo grado, in solido con la U.S.L./BR2 (cfr., supra. Ritenuto in fatto) - la sentenza di condanna pronunciata nei confronti della Regione medesima, in carenza di impugnazione di quest'ultima, deve intendersi, ormai, passata in cosa giudicata;
- che il ricorso principale deve essere respinto, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384 comma 2 cod. proc. civ., essendo il suo dispositivo conforme al diritto;
- che il ricorrente ritiene che l'errore nella individuazione della data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, commesso dal Giudice a quo, avrebbe determinato il conseguente errore nell'individuazione del giudice avente competenza giu-risdizionale a conoscere la domanda proposta dall'odierno ricorrente e, quindi, l'ulteriore errore nell'individuazione del LI come parte virtualmente soccombente nel giudizio d'appello;
- che deve, invece, sottolinearsi, anche alla luce delle considerazioni svolte nel controricorso, che costituisce circostanza incontestata tra le parti quella, secondo cui il LI, nel corso del giudizio d'appello ha dichiarato di rinunciare all'azione proposta nei confronti della U.S.L./BR2 e chiesto che, conseguente-mente, venisse pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere (cfr., supra, ritenuto in fatto);
- che, ciò premesso, costituisce consolidato orientamento di questa corte (cfr., a plurlibis e tra le ultime, sentt. nn. 2268 del 1999 e 5390 del 2000), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte.
parche, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel marito, della domanda e fa, quindi, vanir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata);
- che, conseguentemente, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto (cfr. Cass. n. 1112 del 1982, 808 e 5286 del 1993);
- che, pertanto, la condanna del LI alle spese del giudizio d'appello, pronunciata dal Giudice a quo, deve essere rapportata, non già alla sua soccombenza virtuale sulla Questione di giurisdizione - superata e resa irrilevante proprio dalla rinuncia all'azione (e qui sta il vizio di motivazione "correggibile" della sentenza impugnata) - bensì, correttamente, alla "causa" della pronuncia di cessazione della materia del contendere, vale a dire, ancora una volta, alla rinuncia all'azione espressa dal ricorrente principale e, quindi, alla sua efficacia equivalente ad una pronuncia di rigetto della domanda nel merito;
- che il ricorso incidentale merita, invece, accoglimento;
- che, infatti - posto che questa Corte (cfr., e pluribum e tra l'ultima, sentt. nn. 12413 e 15559 del 2003) ha più volta affannato il principio, secondo cui la liquidazione della spese processuali nel procedimento d'appello va effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite;
e posto che, per affetto della rinuncia all'aziona espressa dal LI nei confronti della U.S.L. BR/2, quest'ultima, sulla base delle considerazioni dianzi svolte in ordine al ricorso principale, deve intendersi coma parte totalmente vittoriosa nel merito - il Giudice a otto, compensando le spese del giudizio di primo grado tra le odierne parti (LI-U.S.L. BR/2), ha illegittimamente operato la predetta separazione, violando in tal modo il principio qui ribadito;
- che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, nella parte in cui ha compensato, tra il LI e la U.S.L. BR/2, le spese del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Ostuni;
- che, peraltro, la relativa causa può essere decisa nel merito - ai sensi dell'art. 384 comma 1 secondo periodo cod. proc. civ., non essendo, all'evidenza, necessari ulteriori accertamenti di fatto, tenuto conto che si tratta di applicare soltanto la tariffa professionale forense - con conseguente condanna del LI alle spese del primo grado di giudizio e relativa liquidazione nel dispositivo;
- che le spese di questa fase del giudizio seguono la soccombenza e vengono parimenti liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale. Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo la relativa causa nel merito, condanna il LI al rimborso, in favore della U.S.L. BR/2, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi E. 500,00, ivi compresi E. 40,00 per esborsi ed E. 460,00 per onorari. Condanna, altresì, il LI alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi E. 700,00, ivi compresi E. 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2004