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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 643/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Ida Carnevale,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 643/2024,
promossa da
(cod. fisc. , con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
Leggiuno (VA), via Dante Alighieri n. 1, in persona del Curatore dott.ssa Parte_2 rappresentata e difesa, giusta autorizzazione del Giudice Delegato, dagli Avvocati Lorenzo
Benvenuti e Gabrio Strada ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Desio
(MB), via XXIV Maggio n. 1, giusta procura in atti
attrice
contro
(cod. fisc. e p.iva ), con sede legale a Brescia, via Malta n. 6 CP_1 P.IVA_2
convenuta contumace
avente ad oggetto: “azione revocatoria ex art. 166 CCII”
CONCLUSIONI
Nell'interesse di Liquidazione Giudiziale: Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
Nel merito
accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 166 D.Lgs. 14/2019 del pagamento eseguito da in favore di in data 17.6.2022 meglio descritto in Parte_1 CP_1
1 narrativa e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore di CP_1 [...]
del complessivo importo di Euro 6.100,00; Parte_1
In via istruttoria
con riserva occorrendo di ulteriormente dedurre, produrre, domandare ed eccepire;
in ogni caso
con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Giudiziale ha Parte_1 convenuto in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi CP_1 dell'art. 166 CCII, del pagamento di euro 6.100,00, effettuato in data 17 giugno 2022 da in bonis in favore della Società convenuta, a saldo della fattura n. 9 del 28 Parte_1 febbraio 2022.
A fondamento della domanda proposta, parte attrice ha dedotto che: i. con sentenza n. 5 del 9 febbraio 2023, il Tribunale di Varese, all'esito del procedimento unitario introdotto da in data 22 novembre 2022, ha dichiarato l'apertura della Parte_1
Liquidazione Giudiziale della Società (doc. 1 e 2 fascicolo attrice); ii. dall'esame della contabilità e degli estratti conto (doc. 3 e 4 fascicolo attrice) è emerso un pagamento di euro
6.100,00, eseguito da , nel periodo sospetto di cui all'art. 166 Parte_1
CCII, in favore della convenuta iii. sussiste il requisito soggettivo della CP_1 conoscenza, in capo al soggetto che ha ricevuto il pagamento, dello stato di insolvenza di al momento dell'esecuzione del pagamento, come risulta Parte_1 dalle comunicazioni a firma del legale rappresentante di sig. CP_1 Persona_1
(doc. 7 fascicolo attrice), dal ricorso monitorio depositato dalla convenuta nei confronti di
(doc. 8 fascicolo attrice), nonché dalla circostanza che il pagamento si Parte_1 riferisce a un debito scaduto da oltre quattro mesi (doc. 9 fascicolo attrice); iv. ancora, la conoscenza dello stato di insolvenza può essere desunta dalla tardiva approvazione dei bilanci di esercizio 2019 e 2020 e dal contenuto delle allegate relazioni sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio predisposte dalla società indipendente di revisione CP_2
Nonostante la ritualità della notifica non si è costituita in giudizio la Società convenuta, restando contumace.
Depositata da parte attrice la (sola) seconda memoria integrativa ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza, non ammesse le istanze istruttorie di prova orale articolate dalla Liquidazione Giudiziale, è stata fissata udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della predetta udienza, è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2 La domanda proposta da in liquidazione giudiziale è fondata e deve trovare Parte_1 accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, giova evidenziare in diritto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 166 CCII, disposizione invocata da parte attrice, “Sono altresì revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori”.
Analogamente alla disposizione di cui all'art. 67 secondo comma l.fall., la norma in esame consente al curatore di agire per ottenere la declaratoria di inefficacia dei pagamenti effettuati con mezzi normali, al fine di recuperare all'attivo della procedura il denaro oggetto dell'atto dispositivo e assicurare il rispetto della par condicio creditorum.
Al fine di contemperare le esigenze di ripristino della par condicio con quelle di tutela dei terzi e di certezza delle situazioni giuridiche, la disposizione pone un limite temporale alla revocabilità degli atti. È possibile, infatti, domandare la declaratoria di inefficacia dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili (quale è il pagamento per cui è causa), se effettuati nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda qui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale.
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 170 CCII prevede, poi, sempre con riguardo all'individuazione del periodo c.d. sospetto, che “Quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso”.
Nella specie, risulta per tabulas che ha pagato un debito Parte_1 liquido ed esigibile di euro 6.100,00 (portato dalla fattura n. 9 del 28 febbraio 2022) in favore della convenuta (vd. doc. 3, 4 e 9 fascicolo attrice). Poiché tale pagamento è CP_1 stato eseguito in data 17 giugno 2022, deve ritenersi effettuato nel periodo sospetto, tenuto conto che, nella specie, il Tribunale di Varese, con sentenza n. 5 del 9 febbraio 2023, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Società ad esito del procedimento unitario introdotto dalla stessa Società in data 22 novembre 2022, con il deposito del ricorso per concordato preventivo con riserva ex artt. 40 e 44, CCII e contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, CCII, ricorso, quest'ultimo, dichiarato inammissibile da questo Tribunale con decreto del 2 febbraio 2023.
Nella specie, pertanto, ai fini della verifica del rispetto del termine indicato dall'art. 166, comma 2, CCII, va presa come riferimento la data di pubblicazione della domanda di concordato, la quale, in assenza di indicazioni specifiche delle parti, si presume sia avvenuta ai sensi dell'art. 45 CCII e, dunque, il giorno successivo al deposito del ricorso per concordato preventivo.
3 Tanto chiarito in ordine alla sussistenza del requisito oggettivo, costituito dall'atto a titolo oneroso compiuto nel periodo sospetto, deve essere, quindi, verificata la sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza, da parte del destinatario dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore, al momento del compimento dell'atto stesso.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la scientia decotionis in capo al creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela, deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non la mera conoscibilità astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta condizione psicologica del creditore al momento del compimento dell'atto dispositivo. E tuttavia, la prova di tale elemento costitutivo della fattispecie, che si concretizza in uno stato soggettivo, può essere fornita mediante il ricorso a indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, ossia indizi che consentano di desumere da segni esteriori dello stato di insolvenza (fatto noto) la conoscenza dello stato stesso (fatto ignoto), secondo lo schema logico tipico del ragionamento deduttivo.
Occorre dunque avere riguardo, mediante lo strumento delle presunzioni, alla presenza di segni esteriori dell'insolvenza e alla loro conoscibilità da parte del convenuto in revocatoria, secondo il parametro astratto del soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza, con conseguente irrilevanza di “tutte le manifestazioni di ingenuità, di sprovvedutezza, di soggettivi errori di percezione attraverso i quali il terzo volesse accreditare, contro ogni ragionevole valutazione delle circostanze e contro ogni evidenza di segno contrario, una condizione di buona fede” (Cass. civ. n. 1719/2001). In tal senso, assumono rilievo l'astratta conoscibilità oggettiva dei segni esteriori di cui si è detto sulla base di parametri di normale diligenza desunti dalla comune esperienza, nonché l'esistenza di
“concreti collegamenti” che consentano di ritenere effettivamente conosciuti tali sintomi in base a “regole di esperienze storicamente accertate, e quindi pratiche individuali o collettive realmente seguite in determinati contesti”, quali l'esistenza di rapporti professionali tra le parti e l'attività professionale esercitata dal creditore (in questi termini Cass. civ. n.
1719/2001; vd. altresì Cass. civ. n. 26935/2006 e Cass. civ. n. 13646/2004).
Premessi i principi giurisprudenziali in tema di prova della scientia decotionis, ritiene il
Tribunale che la Procedura abbia dimostrato la conoscenza, in capo alla convenuta, dello stato di insolvenza della società debitrice nel periodo sospetto.
In tal senso depongono le comunicazioni a mezzo e-mail prodotte sub doc. 7 e aventi ad oggetto la “Situazione pagamenti 2022”. In particolare, in data 16 maggio 2022,
[...]
per dopo aver riportato la situazione pagamenti fatture 2022 (tra le Per_1 CP_1 quali la fattura in forza della quale è stato eseguito il pagamento per cui è causa), “per le quali non è ancora arrivato bonifico”, afferma quanto segue: “Ricordo che io sto rispettando tuttora il contratto di consulenza e sto lavorando per ma l'inadempimento Parte_1 delle fatture si sta aggravando sempre più”. A tale comunicazione sono seguiti, in data 30 e
31 maggio 2022, ulteriori solleciti di pagamento.
Ritiene questo giudice che il tenore di tali comunicazioni evidenzi il timore della creditrice di non vedere soddisfatte le proprie pretese creditorie, derivanti da un contratto di durata, timore
4 ragionevolmente fondato sulla consapevolezza della difficoltà del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. A tale ultimo riguardo, si osserva che il giorno del pagamento (17 giugno 2022), , per a mezzo e-mail Persona_2 Parte_1 indirizzata al sig. di evidenziava gli sforzi (efforts) compiuti dalla Per_1 CP_1
Società per pagare le molte fatture in sospeso, informando il suo interlocutore che Pt_1 avrebbe cercato di pagare gradualmente le fatture rimaste impagate (doc. 7 fascicolo attrice).
Ricevuto il pagamento della sola fattura n. 9 del 28/02/2022 (nonostante fossero già scadute la fattura n. 25 del 31/03/2022 e la fattura n. 32 del 30/04/2022), in data 13 luglio 2022, il legale incaricato da sottoscriveva un ricorso monitorio, ove si legge, a fondamento CP_1 della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo “che come da visura allegata (all.4), la società debitrice è in fase di scioglimento e liquidazione e pertanto, la resistente, ha il fondato motivo di credere che la soddisfazione del proprio legittimo diritto creditorio possa non essere soddisfatto e, allo stesso tempo, premura ad agire tempestivamente;
che infatti, nonostante i vari solleciti, per ultimo a mezzo dello scrivente difensore (all. 5), la debitrice non ha ancora adempiuto ai propri obblighi comportando di fatto gravi pregiudizi in capo alla ricorrente in quanto la stessa, in un periodo di conclamata crisi economica, si è trovata nell'impossibilità di poter contare sui proventi del proprio lavoro” (doc. 8 fascicolo attrice)
Ritiene questo giudice che il complessivo contenuto del predetto ricorso monitorio, ancorché depositato successivamente al pagamento per cui è causa, consenta di ritenere che la Società creditrice, odierna parte convenuta, fosse ormai da tempo consapevole delle difficoltà di di onorare gli impegni assunti nei confronti di tanto da portare Parte_1 CP_1 la creditrice ad agire in via monitoria nonostante l'intervenuto pagamento del 17 giugno 2022.
Ancora si osserva che, nonostante il contratto di consulenza concluso tra le parti, come dedotto dalla stessa nel ricorso monitorio, prevedesse, per l'anno 2022, il CP_1 compenso complessivo di euro 60.000,00 da pagarsi in rate mensili di 5.000 ciascuna, oltre iva, a mezzo bonifico bancario, entro dieci giorni dalla presentazione, con cadenza mensile delle relative fatture, la fattura per cui è causa, datata 28 febbraio 2022, risulta essere stata pagata solo in data 17 giugno 2022 e solo a seguito dei solleciti della creditrice, laddove, come già evidenziato, al momento del pagamento, risultavano scadute e non pagate anche le fatture relative alle mensilità di marzo e aprile 2022.
In tale contesto, la stessa prosecuzione del rapporto, lungi dall'essere riconducibile all'assenza della scientia decotionis in capo al creditore, anzi, può essere espressiva dell'elemento soggettivo in esame, laddove appare finalizzata al recupero almeno parziale del credito pregresso (cfr. Cass. civ. n. 28299/2005)
Ancora, depongono nel senso della sussistenza del requisito della scientia decotionis in capo al creditore, una società di capitali, le risultanze del bilancio 2020, peraltro approvato solo in data 24 gennaio 2022, dal quale risulta una perdita di esercizio di oltre 1,4 milioni di euro e una differenza valore della produzione – costi della produzione negativa per oltre 2,6 milioni di euro, chiaro indice dell'incapacità dell'impresa di produrre utile con la gestione tipica o
5 caratteristica e della necessità di ricorrere a plusvalenze straordinarie, estranee a detta gestione.
È ragionevole ritenere che a fronte dei lamentati ritardi nei pagamenti delle CP_1 fatture emesse sulla base del contratto concluso inter partes, avente durata sino al 21 dicembre 2022, abbia avuto conoscenza della situazione di bilancio al 31 dicembre 2020, approvato solo all'inizio dell'anno 2022 e accompagnato dalla relazione della Società di revisione indipendente RSM S.p.A., la quale ha significativamente concluso in questi termini:
“A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nella sezione “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio” della presente relazione, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge né di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 39/10 sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione” (doc. 11 fascicolo attrice).
In definitiva, alla luce di quanto sopra, deve concludersi nel senso della sussistenza di gravi, precisi e concordanti indici idonei, unitariamente considerati e valutati nel loro complesso, a provare l'elemento soggettivo della scientia decotionis in capo alla società convenuta, ciò quantomeno a partire dal mese di maggio 2022, in concomitanza con i solleciti di pagamento e, dunque, al tempo del pagamento eseguito in data 17 giugno 2022.
In conclusione, il pagamento ricevuto dalla convenuta per la complessiva somma di euro
6.100,00, ricorrendone tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi di cui all'art. 166 CCII, è revocabile, con conseguente effetto restitutorio in favore della Procedura attrice, senza riconoscimento di interessi in difetto di domanda di parte (cfr. Cass. civ. n. 31652/2024).
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate in dispositivo, in difetto di nota spese, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, riducendo i valori medi in ragione del numero e della complessità delle questioni affrontate e avuto riguardo all'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa:
in accoglimento della domanda revocatoria ex art. 166 secondo comma CCII, proposta da in persona del Curatore, revoca il pagamento Parte_1 di euro 6.100,00 effettuato in data 17 giugno 2022 e, per l'effetto, condanna CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, della somma complessiva di euro 6.100,00; Parte_1
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in CP_1 favore di in persona del Curatore, delle spese Parte_1 processuali, che liquida in euro 237,00 per anticipazioni ed euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, iva se dovuta e c.p.a.
6 Così deciso in Varese, il 3 marzo 2025.
7
Il Giudice
Dott.ssa Ida Carnevale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Ida Carnevale,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 643/2024,
promossa da
(cod. fisc. , con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
Leggiuno (VA), via Dante Alighieri n. 1, in persona del Curatore dott.ssa Parte_2 rappresentata e difesa, giusta autorizzazione del Giudice Delegato, dagli Avvocati Lorenzo
Benvenuti e Gabrio Strada ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Desio
(MB), via XXIV Maggio n. 1, giusta procura in atti
attrice
contro
(cod. fisc. e p.iva ), con sede legale a Brescia, via Malta n. 6 CP_1 P.IVA_2
convenuta contumace
avente ad oggetto: “azione revocatoria ex art. 166 CCII”
CONCLUSIONI
Nell'interesse di Liquidazione Giudiziale: Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
Nel merito
accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 166 D.Lgs. 14/2019 del pagamento eseguito da in favore di in data 17.6.2022 meglio descritto in Parte_1 CP_1
1 narrativa e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore di CP_1 [...]
del complessivo importo di Euro 6.100,00; Parte_1
In via istruttoria
con riserva occorrendo di ulteriormente dedurre, produrre, domandare ed eccepire;
in ogni caso
con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Giudiziale ha Parte_1 convenuto in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi CP_1 dell'art. 166 CCII, del pagamento di euro 6.100,00, effettuato in data 17 giugno 2022 da in bonis in favore della Società convenuta, a saldo della fattura n. 9 del 28 Parte_1 febbraio 2022.
A fondamento della domanda proposta, parte attrice ha dedotto che: i. con sentenza n. 5 del 9 febbraio 2023, il Tribunale di Varese, all'esito del procedimento unitario introdotto da in data 22 novembre 2022, ha dichiarato l'apertura della Parte_1
Liquidazione Giudiziale della Società (doc. 1 e 2 fascicolo attrice); ii. dall'esame della contabilità e degli estratti conto (doc. 3 e 4 fascicolo attrice) è emerso un pagamento di euro
6.100,00, eseguito da , nel periodo sospetto di cui all'art. 166 Parte_1
CCII, in favore della convenuta iii. sussiste il requisito soggettivo della CP_1 conoscenza, in capo al soggetto che ha ricevuto il pagamento, dello stato di insolvenza di al momento dell'esecuzione del pagamento, come risulta Parte_1 dalle comunicazioni a firma del legale rappresentante di sig. CP_1 Persona_1
(doc. 7 fascicolo attrice), dal ricorso monitorio depositato dalla convenuta nei confronti di
(doc. 8 fascicolo attrice), nonché dalla circostanza che il pagamento si Parte_1 riferisce a un debito scaduto da oltre quattro mesi (doc. 9 fascicolo attrice); iv. ancora, la conoscenza dello stato di insolvenza può essere desunta dalla tardiva approvazione dei bilanci di esercizio 2019 e 2020 e dal contenuto delle allegate relazioni sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio predisposte dalla società indipendente di revisione CP_2
Nonostante la ritualità della notifica non si è costituita in giudizio la Società convenuta, restando contumace.
Depositata da parte attrice la (sola) seconda memoria integrativa ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza, non ammesse le istanze istruttorie di prova orale articolate dalla Liquidazione Giudiziale, è stata fissata udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della predetta udienza, è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2 La domanda proposta da in liquidazione giudiziale è fondata e deve trovare Parte_1 accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, giova evidenziare in diritto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 166 CCII, disposizione invocata da parte attrice, “Sono altresì revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori”.
Analogamente alla disposizione di cui all'art. 67 secondo comma l.fall., la norma in esame consente al curatore di agire per ottenere la declaratoria di inefficacia dei pagamenti effettuati con mezzi normali, al fine di recuperare all'attivo della procedura il denaro oggetto dell'atto dispositivo e assicurare il rispetto della par condicio creditorum.
Al fine di contemperare le esigenze di ripristino della par condicio con quelle di tutela dei terzi e di certezza delle situazioni giuridiche, la disposizione pone un limite temporale alla revocabilità degli atti. È possibile, infatti, domandare la declaratoria di inefficacia dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili (quale è il pagamento per cui è causa), se effettuati nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda qui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale.
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 170 CCII prevede, poi, sempre con riguardo all'individuazione del periodo c.d. sospetto, che “Quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso”.
Nella specie, risulta per tabulas che ha pagato un debito Parte_1 liquido ed esigibile di euro 6.100,00 (portato dalla fattura n. 9 del 28 febbraio 2022) in favore della convenuta (vd. doc. 3, 4 e 9 fascicolo attrice). Poiché tale pagamento è CP_1 stato eseguito in data 17 giugno 2022, deve ritenersi effettuato nel periodo sospetto, tenuto conto che, nella specie, il Tribunale di Varese, con sentenza n. 5 del 9 febbraio 2023, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Società ad esito del procedimento unitario introdotto dalla stessa Società in data 22 novembre 2022, con il deposito del ricorso per concordato preventivo con riserva ex artt. 40 e 44, CCII e contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, CCII, ricorso, quest'ultimo, dichiarato inammissibile da questo Tribunale con decreto del 2 febbraio 2023.
Nella specie, pertanto, ai fini della verifica del rispetto del termine indicato dall'art. 166, comma 2, CCII, va presa come riferimento la data di pubblicazione della domanda di concordato, la quale, in assenza di indicazioni specifiche delle parti, si presume sia avvenuta ai sensi dell'art. 45 CCII e, dunque, il giorno successivo al deposito del ricorso per concordato preventivo.
3 Tanto chiarito in ordine alla sussistenza del requisito oggettivo, costituito dall'atto a titolo oneroso compiuto nel periodo sospetto, deve essere, quindi, verificata la sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza, da parte del destinatario dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore, al momento del compimento dell'atto stesso.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la scientia decotionis in capo al creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela, deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non la mera conoscibilità astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta condizione psicologica del creditore al momento del compimento dell'atto dispositivo. E tuttavia, la prova di tale elemento costitutivo della fattispecie, che si concretizza in uno stato soggettivo, può essere fornita mediante il ricorso a indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, ossia indizi che consentano di desumere da segni esteriori dello stato di insolvenza (fatto noto) la conoscenza dello stato stesso (fatto ignoto), secondo lo schema logico tipico del ragionamento deduttivo.
Occorre dunque avere riguardo, mediante lo strumento delle presunzioni, alla presenza di segni esteriori dell'insolvenza e alla loro conoscibilità da parte del convenuto in revocatoria, secondo il parametro astratto del soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza, con conseguente irrilevanza di “tutte le manifestazioni di ingenuità, di sprovvedutezza, di soggettivi errori di percezione attraverso i quali il terzo volesse accreditare, contro ogni ragionevole valutazione delle circostanze e contro ogni evidenza di segno contrario, una condizione di buona fede” (Cass. civ. n. 1719/2001). In tal senso, assumono rilievo l'astratta conoscibilità oggettiva dei segni esteriori di cui si è detto sulla base di parametri di normale diligenza desunti dalla comune esperienza, nonché l'esistenza di
“concreti collegamenti” che consentano di ritenere effettivamente conosciuti tali sintomi in base a “regole di esperienze storicamente accertate, e quindi pratiche individuali o collettive realmente seguite in determinati contesti”, quali l'esistenza di rapporti professionali tra le parti e l'attività professionale esercitata dal creditore (in questi termini Cass. civ. n.
1719/2001; vd. altresì Cass. civ. n. 26935/2006 e Cass. civ. n. 13646/2004).
Premessi i principi giurisprudenziali in tema di prova della scientia decotionis, ritiene il
Tribunale che la Procedura abbia dimostrato la conoscenza, in capo alla convenuta, dello stato di insolvenza della società debitrice nel periodo sospetto.
In tal senso depongono le comunicazioni a mezzo e-mail prodotte sub doc. 7 e aventi ad oggetto la “Situazione pagamenti 2022”. In particolare, in data 16 maggio 2022,
[...]
per dopo aver riportato la situazione pagamenti fatture 2022 (tra le Per_1 CP_1 quali la fattura in forza della quale è stato eseguito il pagamento per cui è causa), “per le quali non è ancora arrivato bonifico”, afferma quanto segue: “Ricordo che io sto rispettando tuttora il contratto di consulenza e sto lavorando per ma l'inadempimento Parte_1 delle fatture si sta aggravando sempre più”. A tale comunicazione sono seguiti, in data 30 e
31 maggio 2022, ulteriori solleciti di pagamento.
Ritiene questo giudice che il tenore di tali comunicazioni evidenzi il timore della creditrice di non vedere soddisfatte le proprie pretese creditorie, derivanti da un contratto di durata, timore
4 ragionevolmente fondato sulla consapevolezza della difficoltà del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. A tale ultimo riguardo, si osserva che il giorno del pagamento (17 giugno 2022), , per a mezzo e-mail Persona_2 Parte_1 indirizzata al sig. di evidenziava gli sforzi (efforts) compiuti dalla Per_1 CP_1
Società per pagare le molte fatture in sospeso, informando il suo interlocutore che Pt_1 avrebbe cercato di pagare gradualmente le fatture rimaste impagate (doc. 7 fascicolo attrice).
Ricevuto il pagamento della sola fattura n. 9 del 28/02/2022 (nonostante fossero già scadute la fattura n. 25 del 31/03/2022 e la fattura n. 32 del 30/04/2022), in data 13 luglio 2022, il legale incaricato da sottoscriveva un ricorso monitorio, ove si legge, a fondamento CP_1 della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo “che come da visura allegata (all.4), la società debitrice è in fase di scioglimento e liquidazione e pertanto, la resistente, ha il fondato motivo di credere che la soddisfazione del proprio legittimo diritto creditorio possa non essere soddisfatto e, allo stesso tempo, premura ad agire tempestivamente;
che infatti, nonostante i vari solleciti, per ultimo a mezzo dello scrivente difensore (all. 5), la debitrice non ha ancora adempiuto ai propri obblighi comportando di fatto gravi pregiudizi in capo alla ricorrente in quanto la stessa, in un periodo di conclamata crisi economica, si è trovata nell'impossibilità di poter contare sui proventi del proprio lavoro” (doc. 8 fascicolo attrice)
Ritiene questo giudice che il complessivo contenuto del predetto ricorso monitorio, ancorché depositato successivamente al pagamento per cui è causa, consenta di ritenere che la Società creditrice, odierna parte convenuta, fosse ormai da tempo consapevole delle difficoltà di di onorare gli impegni assunti nei confronti di tanto da portare Parte_1 CP_1 la creditrice ad agire in via monitoria nonostante l'intervenuto pagamento del 17 giugno 2022.
Ancora si osserva che, nonostante il contratto di consulenza concluso tra le parti, come dedotto dalla stessa nel ricorso monitorio, prevedesse, per l'anno 2022, il CP_1 compenso complessivo di euro 60.000,00 da pagarsi in rate mensili di 5.000 ciascuna, oltre iva, a mezzo bonifico bancario, entro dieci giorni dalla presentazione, con cadenza mensile delle relative fatture, la fattura per cui è causa, datata 28 febbraio 2022, risulta essere stata pagata solo in data 17 giugno 2022 e solo a seguito dei solleciti della creditrice, laddove, come già evidenziato, al momento del pagamento, risultavano scadute e non pagate anche le fatture relative alle mensilità di marzo e aprile 2022.
In tale contesto, la stessa prosecuzione del rapporto, lungi dall'essere riconducibile all'assenza della scientia decotionis in capo al creditore, anzi, può essere espressiva dell'elemento soggettivo in esame, laddove appare finalizzata al recupero almeno parziale del credito pregresso (cfr. Cass. civ. n. 28299/2005)
Ancora, depongono nel senso della sussistenza del requisito della scientia decotionis in capo al creditore, una società di capitali, le risultanze del bilancio 2020, peraltro approvato solo in data 24 gennaio 2022, dal quale risulta una perdita di esercizio di oltre 1,4 milioni di euro e una differenza valore della produzione – costi della produzione negativa per oltre 2,6 milioni di euro, chiaro indice dell'incapacità dell'impresa di produrre utile con la gestione tipica o
5 caratteristica e della necessità di ricorrere a plusvalenze straordinarie, estranee a detta gestione.
È ragionevole ritenere che a fronte dei lamentati ritardi nei pagamenti delle CP_1 fatture emesse sulla base del contratto concluso inter partes, avente durata sino al 21 dicembre 2022, abbia avuto conoscenza della situazione di bilancio al 31 dicembre 2020, approvato solo all'inizio dell'anno 2022 e accompagnato dalla relazione della Società di revisione indipendente RSM S.p.A., la quale ha significativamente concluso in questi termini:
“A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nella sezione “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio” della presente relazione, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge né di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 39/10 sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione” (doc. 11 fascicolo attrice).
In definitiva, alla luce di quanto sopra, deve concludersi nel senso della sussistenza di gravi, precisi e concordanti indici idonei, unitariamente considerati e valutati nel loro complesso, a provare l'elemento soggettivo della scientia decotionis in capo alla società convenuta, ciò quantomeno a partire dal mese di maggio 2022, in concomitanza con i solleciti di pagamento e, dunque, al tempo del pagamento eseguito in data 17 giugno 2022.
In conclusione, il pagamento ricevuto dalla convenuta per la complessiva somma di euro
6.100,00, ricorrendone tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi di cui all'art. 166 CCII, è revocabile, con conseguente effetto restitutorio in favore della Procedura attrice, senza riconoscimento di interessi in difetto di domanda di parte (cfr. Cass. civ. n. 31652/2024).
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate in dispositivo, in difetto di nota spese, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, riducendo i valori medi in ragione del numero e della complessità delle questioni affrontate e avuto riguardo all'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa:
in accoglimento della domanda revocatoria ex art. 166 secondo comma CCII, proposta da in persona del Curatore, revoca il pagamento Parte_1 di euro 6.100,00 effettuato in data 17 giugno 2022 e, per l'effetto, condanna CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, della somma complessiva di euro 6.100,00; Parte_1
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in CP_1 favore di in persona del Curatore, delle spese Parte_1 processuali, che liquida in euro 237,00 per anticipazioni ed euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, iva se dovuta e c.p.a.
6 Così deciso in Varese, il 3 marzo 2025.
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Il Giudice
Dott.ssa Ida Carnevale