Articolo 28 del Codice delle pari opportunità
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15 giugno 2006
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20 febbraio 2010
Art. 28. Divieto di discriminazione retributiva
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 2) (( 1. E' vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale e' attribuito un valore uguale. )) 2. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ((ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni)) .
Entrata in vigore il 20 febbraio 2010
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