Articolo 5 della Legge 17 febbraio 2001, n. 23
Articolo 4
Versione
14 marzo 2001
Art. 5. 1. Le somme di cui agli articoli 1 e 3, sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2 e 4, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 marzo 2001
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