Versione
28 luglio 2017
28 luglio 2017
Art. 2. Composizione 1. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza della Camera di appartenenza di avere ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto dell'inchiesta.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.
I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza della Camera di appartenenza di avere ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto dell'inchiesta.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.
Giurisprudenza • 36
- 1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 28/05/2025, n. 10314Provvedimento: Pubblicato il 28/05/2025 N. 10314/2025 REG.PROV.COLL. N. 08097/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8097 del 2023, proposto da AR Gabola, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Benedetti e Romina Sestini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Commissione Nazionale per le Società e La Borsa – Consob, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi …Leggi di più...
- art. 35 c.p.a.·
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- giudicato·
- valutazione comparativa·
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- principio dispositivo·
- improcedibilità del ricorso