Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 6.3.2025
Causa n. 1449 / 2024
ARCA /SGS SRL
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Cicco e la ricorrente personalmente. Non è presente nessuno per la parte convenuta. Il Giudice
dà atto che la parte ricorrente ha notificato il verbale del 30.1.2025 ed ha depositato la ricevuta di consegna presso la casella PEC della società
convenuta
La ricorrente dichiara di rinunciare alla domanda avente per oggetto il pagamento delle ore supplementari e ridetermina le conclusioni come da conteggio che deposita in cartaceo e che depositerà in telematico nel corso della giornata udienza. La somma richiesta è pari quindi a 16.520,59 di cui a titolo di TFR 4697,69. Il TFR viene richieste al netto della incidenza delle ore supplementari pari a 26,18 euro. L'Avv. Cicco insiste per il resto nelle conclusioni svolte in ricorso.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 6.3.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1449 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
05/07/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CICCO DONATELLA
Contro
SGS SRL (C.F. ), contumace P.IVA_1
Motivi della decisione
ha convenuto in giudizio la società SGS Srl esponendo: di essere Parte_1
stata alle dipendenze della società convenuta dal 14/11/2012 al 21/06/2023; di essere stata assunta con contratto di apprendistato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di impiegata part-time livello secondo C.C.N.L.
Logistica, trasporto merci spedizioni;
di avere lavorato dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 12,30 con mansioni di impiegata amministrativa;
di essere stata regolarmente retribuita, seppure con pagamenti in ritardo, sino al 31/03/2023;
di avere continuato a svolgere nei mesi di aprile, maggio, giugno 2023 attività
lavorativa svolgendo ore di lavoro supplementare (nel mese di aprile 4 ore mensili, nel mese di maggio 10 ore mensili, nel mese di giugno 10, 50 ore mensili, come indicato nel foglio presenze allegato al ricorso); di essere rimasta
1 assente per malattia dal 27/03/2023 al 14/04/2023; di aver goduto di 15 giorni di ferie nell'anno 2023; che, a causa del mancato pagamento delle retribuzioni maturate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, la lavoratrice era stata costretta a dimettersi per giusta causa;
che, nonostante le diffide inviate dal proprio legale, la società convenuta non aveva versato le retribuzioni ancora non corrisposte né aveva consegnato i relativi prospetti paga;
che risultava omesso anche il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a far data dal 01/04/2023 sino alla cessazione in data 21/06/2023.
La ricorrente chiedeva accertarsi la giusta causa di recesso e quindi chiedeva che la società convenuta fosse condannata al pagamento dell'indennità di preavviso pari a € 2.823,60 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, nella misura prevista dal C.C.N.L. applicato. La ricorrente chiedeva inoltre la condanna della società convenuta al pagamento delle retribuzioni non corrisposte, quota di ferie maturate, TFR, quota tredicesima, quota quattordicesima misura pari a € 16.925,78. L'indennità di preavviso era stata quantificata sulla base del C.C.N.L. applicato il quale prevedeva che per il secondo livello con anzianità superiore a 10 anni il preavviso era pari a 2 mesi
15 giorni.
La società convenuta non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace.
Il giudice ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta capitoli del ricorso fissando per tale incombente udienza del
06/03/2025.
Il difensore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di regolarizzazione contributiva.
Il legale rappresentante di parte convenuta nonostante la regolare tempestiva notifica del provvedimento ammissivo dell'interrogatorio formale non si
2 presentava all'udienza fissata per tale incombente. Il procuratore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda relativa alle differenze per lo svolgimento di ore supplementari e precisava quindi la domanda riducendo gli importi richiesti, come da conteggio depositato in cartaceo e in telematico
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione.
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
La parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro con la società convenuta allegando come doc. 2 il contratto di assunzione e la variazione orario di lavoro e come doc. 3 l'estratto contributivo Inps.
La ricorrente inoltre ha dimostrato la cessazione del rapporto di lavoro mediante la produzione come documento 7 della lettera di dimissioni del 21/06/2023.
I fatti esposti nel ricorso e dimostrati mediante i documenti allegati in causa devono ritenersi provati inoltre anche ai sensi dell'art. 232 c.p.c., in ragione della mancata risposta senza giustificazione del legale rappresentante di parte convenuta all'interrogatorio formale, nonostante la rituale notifica del relativo provvedimento di ammissione del mezzo istruttorio.
I conteggi allegati al ricorso sono stati correttamente redatti tenuto conto dei prospetti paga dei mesi antecedenti all'aprile 2023 e delle tabelle retributive del
C.C.N.L. applicato in forza del richiamo contenuto nel contratto individuale. Alla ricorrente spetta inoltre anche l'indennità di preavviso in quanto le dimissioni da lei comunicate sono evidentemente sorretto da giusta causa, tenuto conto del mancato pagamento delle retribuzioni per 3 mensilità e dell'omessa consegna dei relativi prospetti paga (doc. 7).
3 La società convenuta non si è costituita in giudizio e pertanto non ha potuto dimostrare fatti impeditivi o estintivi dei crediti vantati da parte ricorrente.
La società convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento delle differenze retributive quantificate ricorso nella somma di 16.520,59 di cui a titolo di TFR 4697,69. La somma richiesta è stata calcolata, come da nuovo prospetto depositato all'udienza del 6.3.2025, decurtando gli importi conteggiati per le ore supplementari e l'incidenza sul TFR pari a 26,18 euro. oltre interessi rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa, con applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis Dm 55/14
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) accoglie il ricorso e condanna la società convenuta a pagare alla ricorrente la somma di € 16.520,59 oltre rivalutazione ed nteressi dalla maturazione dei crediti sino al saldo;
2) condanna la società convenuta a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in € 3.000 oltre Iva cpa e rimborso forfetario 15% e aumento 30% per inserimento di collegamenti ipertestuali, con distrazione in favore del difensore antistatario
Verona, 6.3.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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