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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA
- Presidente -
- Consigliere - Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI
- Consigliere est. -
all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1994 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023 vertente
TRA Parte 1 in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E
,rappresentati e difesi dagli avv.ti Marcello Controparte 1 Controparte_2
TA e PI RE, elettivamente domiciliato come in atti
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 734/2023 del Tribunale di Latina, sezione lavoro, pubblicata in data 11/7/2023.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE Controparte 1 e Controparte 2 premesso di essere ammessi al beneficio di cui alla legge
210/1992, in qualità di genitori che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa al loro figlio Persona 1 , affetto da invalidità postvaccinale, oltre che al beneficio una tantum di cui alla Legge n. 229/2005, hanno agito in giudizio nei confronti del formulando Parte 1
le seguenti conclusioni: "I.- accerti e dichiari che ai ricorrenti spetta l'indennizzo aggiuntivo ex art. 1 L. 229/05 con decorrenza dalla medesima data di decorrenza dell'indennizzo base previsto dalla
L. 210/92 (1° luglio 2001) e che l'importo dell'indennizzo aggiuntivo si ottiene moltiplicando per sei volte l'importo dell'indennizzo base previsto per la prima categoria di cui alla tab. A allegata 8 al dpr 834/81, calcolato tenendo conto dell'adeguamento di entrambe le voci che lo compongono
(indennizzo ed indennità integrativa speciale) al tasso di inflazione programmata;
II- accerti e dichiari che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, L. 229/05, successivamente al primo anno di decorrenza l'indennizzo ex art. 1 L. 229/05 deve essere rivalutato secondo gli indici ISTAT;
III- accerti e dichiari che l'importo dell'indennizzo ex art. 4 L. 229/05 è pari a dieci annualità dell'importo dell'indennizzo ex art. 1 L. 229/05 come sopra determinato;
IV- conseguentemente condanni il Parte 1 in persona del Ministro pro-tempore, a ricalcolare gli indennizzi ex art. 1 e art. 4 L. 229/05 ed a pagare ai ricorrenti la differenza fra gli arretrati dell'indennizzo ex legge 229/05 così come ricalcolati e quelli effettivamente corrisposti, oltre interessi di legge;
V- condanni il Parte 1
[...] a pagare mensilmente ai ricorrenti l'indennizzo ex art. 1 L. 229/05 nell'importo calcolato come al punto I. Con vittoria di competenze di causa, oltre spese generali, cap ed iva come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”
Il Tribunale di Latina, nella resistenza del Parte 1 convenuto che aveva eccepito la prescrizione quinquennale delle somme richieste difendendo nel merito la legittimità del proprio operato, ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento argomentando che: i) l'eccezione di prescrizione era infondata come da consolidato indirizzo di legittimità secondo il quale i benefici assistenziali rivendicati si prescrivono nell'ordinario periodo decennale di cui all'art. 2946 c.c., anziché in quello più breve quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.; ii) in applicazione degli artt. 1 e 4 della Legge n.
229/2005 e aderendo all'interpretazione operata in sede di legittimità con la Sentenza 16842/2016,
l'indennizzo aggiuntivo, per la funzione di incrementare il beneficio assistenziale di cui il soggetto è titolare, si riteneva soggiacere al medesimo termine di decorrenza previsto dalla L. n. 210/1992, a far data cioè dal 1.07.2001 come risultava dalla documentazione prodotta;
iii) la base di calcolo per la quantificazione dell'importo da erogare andava determinata, diversamente da come operato dal
Parte 1 , applicando il moltiplicatore di cui all'art. 1, comma 1 e art. 4 della legge 229/2005, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2, commi 1 e 2, legge 210/92, ovvero mediante rivalutazione al tasso di inflazione programmato di tutto l'indennizzo corrisposto, compresa la c.d. indennità integrativa speciale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi più volte a favore dei danneggiati, nonché alla Sentenza n. 293/2011 della Corte Costituzionale e alla Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo di Strasburgo (Sentenza 3 settembre 2013).
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello il Parte 1 con un unico e articolato motivo di censura con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 5 della L.
n. 229/2005 in combinato disposto con l'art. 1 della L. n. 210/1992, in riferimento agli artt. 11 e 12 delle disposizioni di attuazione al Codice civile e all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, nonché
la violazione dell'art. 1, comma 4, del D.M. del Parte 1 6 ottobre 2006.
Ha, quindi, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo dalla data di entrata in vigore della legge n. 229/2005.
Si sono costituiti Controparte 1 e Controparte_2 resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è fondato per le considerazioni di seguito espresse.
Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure si è discostato dal dato normativo in quanto, esaminando gli artt. 1 e 4 della Legge 25 febbraio 1992, n. 210 emerge la differenza di disciplina riservata dal legislatore all'ipotesi di assegno una tantum, di cui prevede espressamente la retroattività, all'art. 4 comma 1, e l'indennizzo aggiuntivo carente di previsione specifica sulla sua decorrenza.
La irretroattività di quest'ultimo risulta peraltro smentita dal tenore letterale del D.M. di attuazione del 6/10/2006 il quale espressamente stabilisce che il diritto a percepire l'indennizzo aggiuntivo, per chi a quella data già godeva dell'indennizzo base, decorre dalla data di entrata in vigore della legge del 2005. Afferma inoltre che sia la tecnica legislativa adoperata, cioè l'aver previsto un indennizzo ulteriore rispetto ad altro già previsto e da questo distinto, sia la possibilità di agire secondo i principi generali in materia di responsabilità per fatto illecito per l'area del danno non coperta dall'istituto di cui alla L. 229/2005, escluderebbero la ritenuta applicabilità della misura indennitaria anche a situazioni verificatesi in epoca precedente all'entrata in vigore della legge che la prevede. Contesta che la decorrenza coincidente non può essere desunta dal fatto che la disciplina dell'indennizzo aggiuntivo richiami quella dell'indennizzo base, in quanto tale richiamo, è circoscritto al quantum e non investe il diverso profilo della decorrenza.
Ritiene, infine, il Parte 1 appellante che la retroattività del beneficio confliggerebbe con il principio della copertura finanziaria in forza del fatto che l'art. 5 comma 1 della legge istitutiva dell'indennizzo aggiuntivo prevede espressamente l'accantonamento di somme a partire dal 2005, e non prima, e con il contenuto dei lavori preparatori in Commissione bilancio del Senato che avevano denunciato la necessità, rimasta non accolta poi nella legge, di indicare una data di decorrenza precisa dell'istituendo indennizzo.
Giova richiamare la normativa che regola la fattispecie in esame.
L'art. 1, comma 1, della 1. n. 229 del 2005 prevede:
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della L 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico di cui al D.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo
2 della L. 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal fatto illecito>>.
L'art. 2, comma 1, della legge n. 229 del 2005 demanda a un decreto del Ministero della Pt 1 il compito di istituire, «senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una commissione per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4».
L'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 6 ottobre 2006 riconosce l'indennizzo aggiuntivo a decorrere «dalla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229 per i soggetti che risultano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, già titolari dell'indennizzo base>>.
Quanto ai soggetti «che acquisiscono la titolarità dell'indennizzo base in data successiva», il decreto ministeriale puntualizza che «il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo spetta dalla data di decorrenza dell'indennizzo base».
Osserva il Collegio che il momento di decorrenza dell'indennizzo ulteriore ex art. 1 L. 229/2005, istituito come provvidenza volta a integrare la consistenza di un beneficio di stampo assistenziale, è stato oggetto di contrasti giurisprudenziali originatisi dal riconoscimento di tale diritto aggiuntivo anche in favore di chi aveva in precedenza ottenuto dallo Stato il previgente indennizzo base previsto dalla legge 210/1992.
Ad un primo indirizzo di legittimità che riconosceva nella componente economica ulteriore la stessa funzione della protezione indennitaria, che integrava nell'interesse sia del danneggiato che dei familiari, e che il giudice di primo grado ha applicato al caso in esame, è tuttavia seguita una più recente giurisprudenza della Cassazione che ha deciso in modo diametralmente opposto.
وIn accoglimento del ricorso proposto dal Parte 1 infatti, la S.C. ha risolto il dubbio interpretativo circa la decorrenza del suddetto trattamento invocando il dettato dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 6 ottobre 2006 che, nel definire le modalità procedurali di attuazione della legge, oltre a essersi attenuto alle singole norme e alle risultanze dei lavori della commissione ha anche rispettato i principi fondamentali della necessaria copertura finanziaria delle leggi prevista all'articolo 81 della Costituzione e della generale irretroattività delle nuove norme introdotte nell'ordinamento, come previsto dall'articolo 11 delle Preleggi.
Né, per sostenere una diversa interpretazione del dato letterale del D.M. richiamato, secondo la S.C. può valere il fatto che poiché l'indennizzo è corrisposto ai soggetti danneggiati di cui all'art. 1, comma
1, della legge n. 210 del 1992 e si affianchi all'indennizzo base, la decorrenza debba necessariamente essere la medesima di tale indennizzo.
Ebbene, il Collegio non ritiene di discostarsi dal più recente orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 27141/2024 secondo la quale “l'indennizzo aggiuntivo disciplinato dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, dev'essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultino già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, del decreto del Ministro della salute 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria".
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, i ricorrenti, titolari dell'indennizzo base, avevano diritto a percepire le somme richieste con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n.
229/2005, e la loro domanda non poteva quindi essere accolta.
Parte 1 è meritevole di accoglimento e, Tali i motivi per i quali l'appello proposto dal ricorso di primo grado presentato da Controparte 1 e in riforma della gravata sentenza,
Controparte 2 deve essere rigettato.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, considerato il mutamento giurisprudenziale di legittimità recentemente intervenuto su una questione dirimente, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado presentato da Controparte 1 e Controparte 2 . Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA
- Presidente -
- Consigliere - Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI
- Consigliere est. -
all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1994 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023 vertente
TRA Parte 1 in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E
,rappresentati e difesi dagli avv.ti Marcello Controparte 1 Controparte_2
TA e PI RE, elettivamente domiciliato come in atti
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 734/2023 del Tribunale di Latina, sezione lavoro, pubblicata in data 11/7/2023.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE Controparte 1 e Controparte 2 premesso di essere ammessi al beneficio di cui alla legge
210/1992, in qualità di genitori che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa al loro figlio Persona 1 , affetto da invalidità postvaccinale, oltre che al beneficio una tantum di cui alla Legge n. 229/2005, hanno agito in giudizio nei confronti del formulando Parte 1
le seguenti conclusioni: "I.- accerti e dichiari che ai ricorrenti spetta l'indennizzo aggiuntivo ex art. 1 L. 229/05 con decorrenza dalla medesima data di decorrenza dell'indennizzo base previsto dalla
L. 210/92 (1° luglio 2001) e che l'importo dell'indennizzo aggiuntivo si ottiene moltiplicando per sei volte l'importo dell'indennizzo base previsto per la prima categoria di cui alla tab. A allegata 8 al dpr 834/81, calcolato tenendo conto dell'adeguamento di entrambe le voci che lo compongono
(indennizzo ed indennità integrativa speciale) al tasso di inflazione programmata;
II- accerti e dichiari che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, L. 229/05, successivamente al primo anno di decorrenza l'indennizzo ex art. 1 L. 229/05 deve essere rivalutato secondo gli indici ISTAT;
III- accerti e dichiari che l'importo dell'indennizzo ex art. 4 L. 229/05 è pari a dieci annualità dell'importo dell'indennizzo ex art. 1 L. 229/05 come sopra determinato;
IV- conseguentemente condanni il Parte 1 in persona del Ministro pro-tempore, a ricalcolare gli indennizzi ex art. 1 e art. 4 L. 229/05 ed a pagare ai ricorrenti la differenza fra gli arretrati dell'indennizzo ex legge 229/05 così come ricalcolati e quelli effettivamente corrisposti, oltre interessi di legge;
V- condanni il Parte 1
[...] a pagare mensilmente ai ricorrenti l'indennizzo ex art. 1 L. 229/05 nell'importo calcolato come al punto I. Con vittoria di competenze di causa, oltre spese generali, cap ed iva come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”
Il Tribunale di Latina, nella resistenza del Parte 1 convenuto che aveva eccepito la prescrizione quinquennale delle somme richieste difendendo nel merito la legittimità del proprio operato, ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento argomentando che: i) l'eccezione di prescrizione era infondata come da consolidato indirizzo di legittimità secondo il quale i benefici assistenziali rivendicati si prescrivono nell'ordinario periodo decennale di cui all'art. 2946 c.c., anziché in quello più breve quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.; ii) in applicazione degli artt. 1 e 4 della Legge n.
229/2005 e aderendo all'interpretazione operata in sede di legittimità con la Sentenza 16842/2016,
l'indennizzo aggiuntivo, per la funzione di incrementare il beneficio assistenziale di cui il soggetto è titolare, si riteneva soggiacere al medesimo termine di decorrenza previsto dalla L. n. 210/1992, a far data cioè dal 1.07.2001 come risultava dalla documentazione prodotta;
iii) la base di calcolo per la quantificazione dell'importo da erogare andava determinata, diversamente da come operato dal
Parte 1 , applicando il moltiplicatore di cui all'art. 1, comma 1 e art. 4 della legge 229/2005, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2, commi 1 e 2, legge 210/92, ovvero mediante rivalutazione al tasso di inflazione programmato di tutto l'indennizzo corrisposto, compresa la c.d. indennità integrativa speciale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi più volte a favore dei danneggiati, nonché alla Sentenza n. 293/2011 della Corte Costituzionale e alla Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo di Strasburgo (Sentenza 3 settembre 2013).
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello il Parte 1 con un unico e articolato motivo di censura con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 5 della L.
n. 229/2005 in combinato disposto con l'art. 1 della L. n. 210/1992, in riferimento agli artt. 11 e 12 delle disposizioni di attuazione al Codice civile e all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, nonché
la violazione dell'art. 1, comma 4, del D.M. del Parte 1 6 ottobre 2006.
Ha, quindi, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo dalla data di entrata in vigore della legge n. 229/2005.
Si sono costituiti Controparte 1 e Controparte_2 resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è fondato per le considerazioni di seguito espresse.
Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure si è discostato dal dato normativo in quanto, esaminando gli artt. 1 e 4 della Legge 25 febbraio 1992, n. 210 emerge la differenza di disciplina riservata dal legislatore all'ipotesi di assegno una tantum, di cui prevede espressamente la retroattività, all'art. 4 comma 1, e l'indennizzo aggiuntivo carente di previsione specifica sulla sua decorrenza.
La irretroattività di quest'ultimo risulta peraltro smentita dal tenore letterale del D.M. di attuazione del 6/10/2006 il quale espressamente stabilisce che il diritto a percepire l'indennizzo aggiuntivo, per chi a quella data già godeva dell'indennizzo base, decorre dalla data di entrata in vigore della legge del 2005. Afferma inoltre che sia la tecnica legislativa adoperata, cioè l'aver previsto un indennizzo ulteriore rispetto ad altro già previsto e da questo distinto, sia la possibilità di agire secondo i principi generali in materia di responsabilità per fatto illecito per l'area del danno non coperta dall'istituto di cui alla L. 229/2005, escluderebbero la ritenuta applicabilità della misura indennitaria anche a situazioni verificatesi in epoca precedente all'entrata in vigore della legge che la prevede. Contesta che la decorrenza coincidente non può essere desunta dal fatto che la disciplina dell'indennizzo aggiuntivo richiami quella dell'indennizzo base, in quanto tale richiamo, è circoscritto al quantum e non investe il diverso profilo della decorrenza.
Ritiene, infine, il Parte 1 appellante che la retroattività del beneficio confliggerebbe con il principio della copertura finanziaria in forza del fatto che l'art. 5 comma 1 della legge istitutiva dell'indennizzo aggiuntivo prevede espressamente l'accantonamento di somme a partire dal 2005, e non prima, e con il contenuto dei lavori preparatori in Commissione bilancio del Senato che avevano denunciato la necessità, rimasta non accolta poi nella legge, di indicare una data di decorrenza precisa dell'istituendo indennizzo.
Giova richiamare la normativa che regola la fattispecie in esame.
L'art. 1, comma 1, della 1. n. 229 del 2005 prevede:
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della L 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico di cui al D.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo
2 della L. 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal fatto illecito>>.
L'art. 2, comma 1, della legge n. 229 del 2005 demanda a un decreto del Ministero della Pt 1 il compito di istituire, «senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una commissione per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4».
L'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 6 ottobre 2006 riconosce l'indennizzo aggiuntivo a decorrere «dalla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229 per i soggetti che risultano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, già titolari dell'indennizzo base>>.
Quanto ai soggetti «che acquisiscono la titolarità dell'indennizzo base in data successiva», il decreto ministeriale puntualizza che «il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo spetta dalla data di decorrenza dell'indennizzo base».
Osserva il Collegio che il momento di decorrenza dell'indennizzo ulteriore ex art. 1 L. 229/2005, istituito come provvidenza volta a integrare la consistenza di un beneficio di stampo assistenziale, è stato oggetto di contrasti giurisprudenziali originatisi dal riconoscimento di tale diritto aggiuntivo anche in favore di chi aveva in precedenza ottenuto dallo Stato il previgente indennizzo base previsto dalla legge 210/1992.
Ad un primo indirizzo di legittimità che riconosceva nella componente economica ulteriore la stessa funzione della protezione indennitaria, che integrava nell'interesse sia del danneggiato che dei familiari, e che il giudice di primo grado ha applicato al caso in esame, è tuttavia seguita una più recente giurisprudenza della Cassazione che ha deciso in modo diametralmente opposto.
وIn accoglimento del ricorso proposto dal Parte 1 infatti, la S.C. ha risolto il dubbio interpretativo circa la decorrenza del suddetto trattamento invocando il dettato dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 6 ottobre 2006 che, nel definire le modalità procedurali di attuazione della legge, oltre a essersi attenuto alle singole norme e alle risultanze dei lavori della commissione ha anche rispettato i principi fondamentali della necessaria copertura finanziaria delle leggi prevista all'articolo 81 della Costituzione e della generale irretroattività delle nuove norme introdotte nell'ordinamento, come previsto dall'articolo 11 delle Preleggi.
Né, per sostenere una diversa interpretazione del dato letterale del D.M. richiamato, secondo la S.C. può valere il fatto che poiché l'indennizzo è corrisposto ai soggetti danneggiati di cui all'art. 1, comma
1, della legge n. 210 del 1992 e si affianchi all'indennizzo base, la decorrenza debba necessariamente essere la medesima di tale indennizzo.
Ebbene, il Collegio non ritiene di discostarsi dal più recente orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 27141/2024 secondo la quale “l'indennizzo aggiuntivo disciplinato dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, dev'essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultino già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, del decreto del Ministro della salute 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria".
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, i ricorrenti, titolari dell'indennizzo base, avevano diritto a percepire le somme richieste con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n.
229/2005, e la loro domanda non poteva quindi essere accolta.
Parte 1 è meritevole di accoglimento e, Tali i motivi per i quali l'appello proposto dal ricorso di primo grado presentato da Controparte 1 e in riforma della gravata sentenza,
Controparte 2 deve essere rigettato.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, considerato il mutamento giurisprudenziale di legittimità recentemente intervenuto su una questione dirimente, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado presentato da Controparte 1 e Controparte 2 . Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa