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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/06/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di EC (Verbale - Sentenza)
Dato atto che l'udienza del giorno 19.06.2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani viene tenuta con le modalità della trattazione scritta;
dato atto, infatti, che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni, eccezioni e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Daniele Sodani
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3584 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(P. IVA , elettivamente domiciliata presso Parte_1 P.IVA_1 onaven sito in Roma via della Grotta Pinta n. 19, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(GIA' Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
Giuseppe NI n. 6, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio Controparte_2
[...] srl aveva sottoscritto con la allora contratto di locazione finanziaria avente ad Controparte_3 oggetto il complesso immobiliare ubicato sull'area edificabile nel comune di EC, censita al NCEU di detto comune costituito prima dei lavori da due unità immobiliari censite al fol 20 p.lla 408 sub 506 graffata con pat.lla 486 sub 531 e p.lla 408, sub 508 graffata con p.lla 846 sub 542; -che in seguito Foodie immobiliare srl con atto a rogito del 30.5.2018 - registrato al n. 15323 presso i registri di Roma 1 - Foodie immobiliare srl aveva incorporato
[...] mutando la propria denominazione in Pt_1 Parte_1
l'intestataria del contratto di locazione fi 0 era divenuta -che il contratto di locazione finanziaria aveva ad Parte_1 oggetto l utilizzo del fabbricato da ristrutturare posto nel Comune di EC alla via Giacomo Matteotti, da acquistare al prezzo comprensivo delle opere di ristrutturazione di euro 4.267.168,0; -che a fronte della consegna dell'immobile, avvenuta in data 2.01.2012, la utilizzatrice si era impegnata a corrispondere alla concedente l'importo complessivo di euro 5.461.134,00, oltre IVA;
-che le parti avevano convenuto in anni 18 la durata del finanziamento, a decorrere dal 2.02.2012 e mese per mese fino al 2.12.2029, da rimborsarsi mediante il pagamento di un canone iniziale di euro 1.066.792,00, oltre IVA, nonché dei corrispettivi successivi per complessivi euro 4.394,342,00 suddivisi in n. 215 canoni mensili inizialmente definiti in euro 22.451,03, oltre IVA, e per i quali non veniva prevista alcuna indicizzazione;
-che in data 15.04.2011 veniva Controparte_3 incorporata in , banca per i servizi finanziari alle Controparte_4 Con imprese -c sione della consegna dell'immobile, veniva s lato atto integrativo al contratto di locazione finanziaria che aveva previsto talune modifiche e/o integrazioni contrattuali, in particolare:
“Corrispettivo della locazione finanziaria sulla base dei costi sostenuti di €
4.267.168,00 che, maggiorato di imposte, veniva fissato in € 5.461.134,00; il primo corrispettivo risultava di importo invariato in quanto indicato in complessivi € 1.066.792,00 oltre imposte;
l'indicazione del parametro di attualizzazione veniva fissato al 3,5610%. Veniva, altresì, stabilito, in deroga alla formulazione iniziale, che il corrispettivo della locazione finanziaria non sarebbe stato soggetto ad alcuna indicizzazione e che, pertanto, i relativi canoni mensili sarebbero rimasti invariati per tutta la durata del contratto, fissi in € 20.437,80 da corrispondere a partire dal 02 febbraio 2012 e mese per mese fino al 02 dicembre 2029 per un ammontare complessivo di €4.394.342,00; 9. Allo scadere del finanziamento, per il riscatto dell'immobile, l'utilizzatore si impegnava a corrispondere la somma complessiva di €. 426.716,80 oltre IVA. 10. Nella fase di pre-ammortamento, l'utilizzatrice, per il periodo intercorrente tra la stipula dell'atto e la consegna dell'immobile, si impegnava al versamento per ogni trimestre solare degli interessi, da calcolare al tasso Eurobor 3 mesi lettera/360 (il cui valore, alla data della stipula del contratto, avvenuta in data 24.12.2009, risultava pari al 0,2707 %) maggiorato di 2,00 punti;
11. Per la determinazione del corrispettivo della locazione finanziaria, le parti fissavano nella misura del
5,7401% il tasso di leasing del finanziamento;
nell'atto integrativo al contratto di locazione finanziaria, invece, non veniva indicato, rispetto al contratto originario, né il tasso annuo effettivo o tasso di leasing né le modalità per determinarlo”; -che MPS Leasing & Factoring S.p.a. aveva concesso all'utilizzatrice la facoltà di acquistare alla fine della locazione finanziaria la proprietà dell'immobile locato mediante il versamento dell'importo pari al 10% della copertura finanziaria prevista dall'art. 5 del contratto;
-che in caso di ritardato pagamento, le parti all'atto della sottoscrizione del contratto di leasing avevano previsto l'applicazione di un tasso di mora nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di otto punti percentuali annui, pari al 9,00%; -che il valore del canone di leasing convenuto inizialmente in euro 22.451,03, successivamente modificato in euro 20.438,80, era stato determinato dalla società finanziaria adottando il regime composto degli interessi;
-che l'utilizzatrice aveva provveduto al pagamento dei canoni di leasing dalla data di consegna (2.01.2012) e all'introduzione del giudizio;
-che alla data del 31.12.2020 l'utilizzatrice aveva effettuato pagamenti complessivi per euro 2.186.951,60 (escluso il maxicanone iniziale) a titolo di canoni;
-che i pagamenti complessivamente eseguiti dall'utilizzatrice a titolo di interessi sono pari ad euro 1.219.239,44, di cui euro 1.028.492,05 per interessi relativamente alle rate pagate nel corso della fase di ammortamento del leasing;
euro 147.467,47 per interessi corrisposti relativamente alle rate pagate nel corso della fase di pre–ammortamento del leasing;
euro 43.276,92 per oneri accessori;
-che le parti avevano previsto, altresì, l'applicazione di ulteriori oneri posti a carico della utilizzatrice, alcuni dei quali riferibili alla fase “fisiologica” del rapporto mentre altri a quella eventualmente
“patologica”, segnatamente: spese di istruttoria pari ad euro 4.267,16, oltre IVA;
spese di incasso di importo pari ad euro 4,00, oltre IVA;
spese conteggio riscatto di euro 75,00, oltre IVA;
spese insoluto di euro 25,00, oltre IVA;
esercizio diritto di opzione riscatto pari ad euro 550,00; spese della perizia tecnico estimativa;
cessione anticipata contratto di importo pari ad euro 500,00; -che nel contratto non veniva inserita l'indicazione del c.d. Indicatore Sintetico di Costo – I.S.C., e/o Tasso Annuo Effettivo Globale – Parte_2
Deduceva, quindi, che l'ammortamento alla francese impiegato per l'individuazione del canone era illegittimo in quanto comportante un'illecita capitalizzazione di interessi;
-che il tasso di leasing era indicato erroneamente come tasso nominale fornendo pertanto una errata rappresentazione all'utilizzatrice, infatti i due tassi non coincidendo in ipotesi di ammortamento alla francese;
-che, inoltre, nell'atto integrativo del contratto di locazione finanziaria veniva previsto un tasso di leasing del 3,5610 mentre invece era stato applicato un tasso di leasing del 4.601%; che, infine, non era stato indicato il TAEG o ISC in relazione al costo complessivo. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, riteneva di avere corrisposto interessi di euro 1.331.165,16 indebitamente alla banca che dovevano essere restituiti, concludendo, quindi, nel seguente modo: “in via principale:
1. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di leasing stipulato in data 24.12.2009 nonché il successivo atto integrativo intervenuto in data 2.01.2012 tra la , banca per Controparte_4 Controparte_2
(conc SI) alla Via
[...]
(utilizzatrice) con sede legale in EC (RM) alla Via Gio Pt_1
Belli SNC, in persona del suo rapp.te legale sig. (C.F. CP_5
) in relazione alla applicazione zione C.F._1 eressi, senza previa pattuizione scritta tra le parti.
2. In ragione e conseguenza di quanto sopra, condannare la MPS Leasing & Factoring Spa, in persona del suo legale rapp.te, alla ripetizione della complessiva somma da questa illegittimamente riscosse , a titolo di tassi di interesse e rate, per effetto della capitalizzazione trimestrale, pari ad € 1.331.165,16, oltre interessi successivi alla presente domanda, ovvero quella diversa, maggiore o minore somma, quantificata anche a mezzo di CTU contabile, con interessi e rivalutazione della domanda al saldo, Tanto perché : a) in ragione della indeterminatezza e/o la nullità della clausola di determinazione del tasso, accertando e sostituendo al tasso di interesse applicato dalla banca con il tasso di interesse di cui al comma 7 art. 117 TUB ne consegue che la convenuta è tenuta alla ripetizione degli interessi in eccedenza pagati rispetto a quanto dovuto in relazione al tasso minimo dei BOT a 12 mesi;
il tutto per un importo pari a € 1.054.089,16, esclusi gli ulteriori oneri addebitati nel corso dell'operazione, ovvero le somme che saranno determinate nel corso del giudizio;
b) in relazione alla previsione contrattuale di un piano di ammortamento alla francese ,atteso che sono stati applicati dei tassi di interesse difformi da quelli pattuiti e, per l'effetto, individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione, ne consegue che la convenuta è tenuta alla ripetizione del maggior importo versato dalla attrice a titolo di canoni;
il tutto per un importo pari ad € 277.076,50, ovvero quello che verrà determinato in corso di giudizio a seguito di CTU contabile con rivalutazione ed interessi sul dovuto al saldo;
3. in ogni caso C condannare la MPS Leasing & Factoring Spa, in persona del suo legale rappe , al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in favore della parte attrice, per violazione degli obblighi di buona fede, correttezza e trasparenza bancaria, la cui valutazione si rimette alla determinazione equitativa dell'On.le Tribunale adito ex art. 1226 c.c.”.
2.Si costituiva in giudizio
[...]
Controparte_2 anda Controparte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria a mezzo di ctu contabile, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Quanto all'illegittima capitalizzazione connessa all'utilizzo del piano di ammortamento cd alla francese deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza che esclude tale effetto anche in presenza di piano di ammortamento a rata costante. Infatti, del sistema di ammortamento alla francese non può condividersi la tesi secondo cui il ricorso al piano di ammortamento alla francese comporta il pagamento di interessi anatocistici. Muovendo dalla constatazione che tale tipologia di piano di ammortamento è stata oggetto di specifica approvazione delle parti, va sottolineato che il meccanismo di rimborso rateale in questione prevede che il debitore restituisca alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate), e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che in relazione agli interessi (Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014; Trib. Torino, 17.9.2014; Corte d'Appello Firenze Sez. II, Sent., 29/06/2023; Cass. Civ. n. 9237/2020; Tribunale Roma Sez. XVII, Sent., 01/06/2023; Corte d'Appello Roma Sez. I, Sent., 15/05/2023). Ciò posto, va rilevato come tale metodo non implichi alcun fenomeno anatocistico. Il metodo “alla francese” comporta, infatti, che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta, come sopra accennato, capitalizzazione degli interessi, atteso che quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Né può sostenersi che si sia in presenza dell'applicazione di interessi anatocistici per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che si fonda sulle rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese è ossequioso del dettato dell'articolo 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale. Una volta esclusa, quindi, l'equazione secondo cui al meccanismo francese accede un fenomeno anatocistico, la circostanza per cui il ricorso ad esso determina un esborso complessivamente più consistente rispetto a quello che deriverebbe dal ricorso all'ammortamento “italiano” non ha alcuna ricaduta sulla determinatezza del tasso e sulla trasparenza delle condizioni economiche applicate al rapporto, dato che il pagamento di maggiori interessi dipende essenzialmente dalla circostanza che il piano preveda prima l'estinzione degli interessi e poi il rimborso del capitale, che resterà intuitivamente più consistente per un arco di tempo maggiore, con conseguente aggravio di costi per il mutuatario, essendo gli interessi via via computati sul capitale ancora da rimborsare. La parte, invece, non ha dato conto del fenomeno anatocistico in concreto operato dalla banca -ossia la determinazione degli interessi sulla scorta degli interessi scaduti- collegandolo alla sola circostanza della previsione nel contratto dell'ammortamento alla francese che di per sé, lo si è detto, non dimostra il calcolo degli interessi secondo un criterio anatocistico. Infatti, la perizia di parte deduce il maggior onere connesso all'utilizzo dell'ammortamento alla francese confrontandolo con il piano di ammortamento all'italiana e non invece dimostrando l'applicazione erronea nel piano di ammortamento alla francese di un fenomeno anatocistico che non è insita di per sé nella natura di tale ultima tipologia di ammortamento. Principi confermati dalla recente pronuncia a SSUU delle Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 27/02/2024) 29-05-2024, n. 15130 secondo cui espressamente si afferma “a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7). b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto. c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende - e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati - da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”. Condivisibilmente il ctu seppure le Sezioni Unite si siano espresse sui contratti di mutuo, a tasso fisso e con piano di ammortamento alla francese, le analogie esistenti tra contratto di mutuo e contratto di leasing i principi sono applicabili anche al caso di specie. Dunque, è infondata la doglianza dell'attrice con la quale avanza un credito restitutorio per interessi in ragione del piano di ammortamento alla francese.
5.Sono, altresì, infondate le contestazioni circa la nullità delle clausole relative agli interessi derivante dalla omessa o difforme indicazione dell'indice Taeg. Deve, infatti, osservarsi che dalla discrasia riferita non può derivare alcun profilo di nullità per indeterminatezza dei tassi. Costituisce consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale il principio secondo cui le circostanze appena evidenziate non comportano, in ipotesi, conseguenze invalidanti. Infatti, in relazione a tale indice sintetico non può trovare applicazione le previsioni normative contemplate dall'art. 117 TUB, comma 4 e comma 7, secondo cui: “
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”. Nel caso in esame, infatti, non è in discussione che il mutuo rechi il tasso di interesse e le ulteriori spese poste a carico del mutuatario, ciò che viene contestato è l'individuazione del TAEG o ISC. La doglianza, però, esula dal campo applicativo dell'art. 117 comma 4 Tub che in presenza della chiara indicazione del Tan e delle spese gravanti sul mutuatario risulta osservato nel suo precetto. In sostanza, si ritiene che l'omessa indicazione del Taeg (che, invero, non costituisce un ulteriore tasso o costo dell'operazione, ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti) o la sua erronea elaborazione in valore percentuale non possa cagionare conseguenze invalidanti con correlata applicazione del saggio Bot, bensì semmai profili risarcitori dovuti alla violazione di un obbligo di trasparenza e di informazione, quello cioè appunto dell'indicazione dell'indice ISC. Né tanto meno risulta applicabile il comma 6 dell'art. 117 Tub, oltre perché anche tale disposizione non sembra fare riferimento all'indice sintetico del Taeg, anche perché la norma riguarda ipotesi di divergenza delle clausole contrattuali rispetto a quanto pubblicizzato, mentre nella specie la doglianza è confinata alla difforme indicazione del Taeg senza allegazione di ciò che, invece, è stato pubblicizzato sul mercato. In ultimo, non pare neppure potersi utilizzare il comma 8 dell'art. 117 tub secondo cui “la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli (…)”. Infatti, si occupa del contenuto minimo dei contratti di mutuo la circolare n. 229 del 21.04.1999 – 9° Aggiornamento del 25.07.2003 (emanata in attuazione dell'art. 9 della delibera Cicr del 4.03.2003) segnatamente al titolo X, Sezione III, par. 3, nel quale non si fa menzione dell'indicazione del Taeg. Si osservi in via generale che quando la legge ha voluto sanzionare con la nullità l'omessa indicazione del TAEG o la sua falsata indicazione lo ha fatto espressamente: vedasi al riguardo l'art. 125 bis Tub, introdotto a partire dal mese di agosto 2010 e nella fattispecie non operante, tanto per il difetto della qualifica di consumatore in capo alla società, tanto per l'ammontare degli importi esclusi dalla richiamata norma.
6.Infine, dall'esito della verifica della ctu contabile è emerso che la mancanza di informazioni e documentazioni, per le quali l'onere della prova era in capo alla parte attrice, non consente di poter verificare e rideterminare le condizioni applicate al periodo di preammortamento. Stesse considerazioni valgono per il periodo di sospensione secondo l'accordo Abi. Per il periodo di ammortamento, invece, il ctu ha proceduto ad una verifica a mezzo di una tabella, ove si nota una sostanziale applicazione dei parametri negoziali, salvo alcune divergenze di modico valore, la cui natura o origine rimane ignota, non essendovi le relative fatture di addebito del canone periodo, per le quali vi era l'onere probatorio sempre in capo alla parte attrice.
7.In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata in quanto infondata.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
9.Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di EC, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
Controparte_1 [...]
Controparte_2 spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 20.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico della parte attrice.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani