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15 giugno 2006
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20 febbraio 2010
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1 gennaio 2013
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Art. 27.
Divieti di discriminazione nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro ( legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 1, commi 1 , 2 , 3 e 4 ; legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 3 )
1. E' vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonche' la promozione, indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli della gerarchia professionale ((, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attivita' autonoma))
2. La discriminazione di cui al comma 1 e' vietata anche se attuata:
a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonche' di maternita' o paternita', anche adottive;
b) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento ,aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, nonche' all'affiliazione e all'attivita' in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.
4. Eventuali deroghe alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.
5. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev'essere accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro sesso", fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.
6. Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attivita' della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando cio' sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.
Divieti di discriminazione nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro ( legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 1, commi 1 , 2 , 3 e 4 ; legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 3 )
1. E' vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonche' la promozione, indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli della gerarchia professionale ((, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attivita' autonoma))
2. La discriminazione di cui al comma 1 e' vietata anche se attuata:
a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonche' di maternita' o paternita', anche adottive;
b) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento ,aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, nonche' all'affiliazione e all'attivita' in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.
4. Eventuali deroghe alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.
5. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev'essere accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro sesso", fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.
6. Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attivita' della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando cio' sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.
Commentari • 72
- 1. Accesso al lavoro e recruiting - Il peso della discriminazioneGioia Boscariol · https://www.iusinitinere.it/ · 5.250782
[…] Il primo profilo è certamente quello giuridico, infatti riprendendo l'articolo, ut supra, 27 c. 1 “Codice delle Pari Opportunità”, appare chiaro che il legislatore intenda preservare il lavoratore o futuro tale in tutta la fase nella quale egli si approccia con il mondo del lavoro, sia precontrattuale, che in pendenza di rapporto, che post contrattuale[6], non ci sarebbero quindi ragioni ostative all'applicazione della disciplina antidiscriminatoria in fase di accesso al lavoro. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 131
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2020, n. 17485Provvedimento: […] NO IE, L'NG IA, EC TE e CH EL CL nei confronti di Alitalia - NI Aerea Italiana spa e dell'PS, dirette ad ottenere: 1) l'accertamento dell'illegittimità e/o illiceità della condotta discriminatoria tenuta dalla società e dall'PS in violazione degli artt. 25 e 27 del Codice delle Pari Opportunità, dell'art. 3 Cost. e dei criteri di selezione previsti negli Accordi Sindacali dell'1.9.2008, 31.10.2008, 24.11.2008, […]Leggi di più...
- notifica nulla·
- giudicato·
- art. 115 c.p.c.·
- discriminazione·
- art. 113 c.p.c.·
- inammissibilità appello·
- contributo unificato·
- art. 112 c.p.c.·
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- accordi sindacali·
- art. 25 e 27 Codice Pari Opportunità·
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- art. 291 c.p.c.