Articolo 20 della Legge 16 agosto 1962, n. 1291
Articolo 19Articolo 21
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1 settembre 1962
Art. 20.
Entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro del provvedimento di inquadramento di cui alla lettera c) del precedente articolo 18, e con effetto dal 1 luglio 10, gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello stato potranno essere trasferiti, su domanda da presentarsi entro un mese dalla stessa data, nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza nel limite di due terzi della dotazione organica di ciascuna qualifica di quest'ultimo ruolo, con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Entrata in vigore il 1 settembre 1962