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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 18 giugno 2024, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 2024 e quindi corretta con ordinanza del 19 giugno 2024 con riferimento all'indicazione dell'anno della disposizione censurata, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 (Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2023, n. 169, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2024, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1332/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Monica VITALI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Laura BERTOLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1354/23, est. Dott.ssa Rossella Chirieleison, posta in decisione all'udienza collegiale del 9/5/24 e promossa
DA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]; (c.f. Parte_2
), nata a [...] l'[...] ed ivi residente, via San C.F._2
Biagio n. 3/b; (c.f. ), nata a [...] il 16 Parte_3 C.F._3 maggio 1972 e residente in [...]; Parte_4
(c.f. ), nata ad [...] il [...] e
[...] C.F._4 residente in [...]; (c.f. Parte_5
, nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._5
(TO), via Vallino n. 35; (c.f. ), nato a [...] C.F._6
Roma l'8 giugno 1971 e residente in [...]; Parte_7
(c.f. ), nata a [...] il 1° ottobre
[...] C.F._7
1974 e residente in [...]; Pt_8
(c.f. ), nata a [...] il [...] e
[...] C.F._8 residente a[...]; (c.f. Parte_9
), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._9
(TA), via Caduti di Russia n. 58; (c.f. , Parte_10 C.F._10 nato a [...] il [...] e residente in [...]; tutti domiciliati ai fini del processo a Varese in via Robbioni n. 39, presso lo Studio dell'Avv. DR RD, dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente e con poteri anche disgiunti, all'Avv. Sergio Galleano ed all'Avv. Alessandro Rizzo con procure rilasciate in calce al presente appello;
APPELLANTI
E DA (c.f. , nata a [...] il 18 Controparte_1 C.F._11 settembre 1969 ed ivi residente, via Mentana n. 7/b; Parte_11
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente in C.F._12
Gallarate (VA), via Cascina Colombo n. 11; (c.f. Parte_12
), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._13
(MI), via Corte Nobile n. 50; (c.f. , Controparte_2 C.F._14 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. 43; CP_3
(c.f. ), nata a [...] il 14 Parte_13 C.F._15 ottobre 1980 e residente in [...];
[...]
(c.f. ), nato a [...] il 25 marzo Parte_14 C.F._16
1967 e residente in [...]; tutti domiciliati ai fini del processo a Varese in via Robbioni n. 39, presso lo Studio dell'Avv. DR RD, dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente e con poteri anche disgiunti, all'Avv. Piero Luigi Panici con procure rilasciate in calce al presente appello
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ), con sede Controparte_4 P.IVA_1 legale in Roma, Via Venti Settembre n. 97, in persona del dott.
[...]
in qualità di e di Controparte_5 Controparte_6
Procuratore, giusta procura per atto del dott. Notaio in Anzio in Persona_1 data 25/1/2023 (Rep. n. 5082 - Racc. n. 3646), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura trasmessa unitamente alla memoria di costituzione di secondo grado, dal Prof. Avv. Marco Marazza, dall'Avv. Domenico De Feo e dal Prof. Avv. Massimo Luciani ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Luca Massimo Failla, sito in Piazza Armando Diaz n. 6 - 20123 - Milano
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI come da ricorso:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1354/2023 resa nella causa iscritta al n. 4774/2022 R.G., pubblicata in data 26 giugno 2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, in persona della Giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, non notificata, per i motivi esposti nel presente atto, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c., di seguito trascritte: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accertato e dichiarato l'intervenuto trasferimento del ramo d'azienda aviation tra la società cedente e la società Controparte_7 cessionaria accertato e dichiarato il conseguente diritto dei ricorrenti Controparte_4 alla prosecuzione dei rispettivi rapporti di lavoro alle dipendenze di con Controparte_4 effetto dal 15 ottobre 2021 – o dalla differente data ritenuta di giustizia - e con i medesimi inquadramenti, mansioni, qualifiche, trattamenti economici e normativi, ordinare a Controparte_4
in persona del proprio legale rappresentante, ai sensi dell'art. 2112 Cod. Civ. nonché
[...] a UE nr. 23/2001 e delle correlate normative di attuazione, la conforme ed immediata assunzione di tutti i ricorrenti che dovranno essere reintegrati nel posto di lavoro precedentemente occupato;
- per l'effetto di quanto sopra, condannare in persona del proprio legale Controparte_4 rappresentante, al pagamento in favore dei ricorrenti di quanto dovuto ad ognuno di essi a titolo di retribuzioni, indennità, contributi assistenziali e previdenziali;
e ciò dal 15 ottobre 2021 – o dalla differente data ritenuta di giustizia – e fino alla data di riammissione in servizio, basandosi sulle rispettive retribuzioni mensili indicate in ricorso o sulla differente base di calcolo ritenuta di giustizia a titolo di adempimento. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di competenze e spese di causa. IN VIA ISTRUTTORIA Premesso che da parte dei terzi – quali sono i lavoratori – la prova del trasferimento del ramo d'azienda non può essere soggetta ad alcun limite e come il relativo onere ben possa essere assolto anche per mezzo di testimoni, si indicano le seguenti richieste istruttorie. Fermi restando i poteri istruttori di questa Corte ex art. 421 c.p.c. e 437 c.p.c., si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli, con richiesta di ammissione a prova contraria sugli eventuali capitoli che verranno ex adverso articolati: - omissis – Si indicano i seguenti testimoni: Sig.ra residente in [...], sui seguenti capitoli di Testimone_1 prova: capitoli da 1 a 18 e capitolo 22. - Sig. residente in [...] e comunque domiciliato per ragioni di servizio presso Controparte_4
sui seguenti capitoli di prova nell'ordine qui di seguito indicato: cap
[...] capitoli 12 e 13. - Sig. residente in [...], Testimone_3 sui seguenti capitoli di prova nell'ordine qui di seguito indicato: capitoli da 25 a 33 (con esclusione del capitolo 26) e poi capitoli 3, 4, 5, 11, 15, 18. - Sig. domiciliato per ragioni di servizio Testimone_4 presso sui capitoli di prova nell'ordine qui di seguito indicato: capitoli Controparte_4 da 26 a 33 e poi capitoli 3, 4, 5, 11, 15, 18. Tenuto conto che in primo grado i ricorrenti avevano chiesto disporsi l'interrogatorio formale del Sig.
, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di Controparte_8 [...] al tempo dei fatti dedotti ed anche del processo di primo grado e che Controparte_4 all'attualità quest'ultimo non è più legale rappresentante della società, gli appellanti chiedono disporsi l'assunzione dell'attuale legale rappresentante pro tempore della società appellata, sui seguenti capitoli di prova: - omissis – Si chiede altresì che la Corte adita voglia ordinare ex artt. 210, 213, 421 e 437 c.p.c. la produzione/esibizione in giudizio dei seguenti documenti: - Ad Controparte_7 in Amministrazione Straordinaria il libro unico del lavoro riguardante tutti i dipendenti in forza alla suddetta compagine ed impiegati nel settore aviation a far data dal 1 gennaio 2019 (comandanti, piloti, assistenti di volo, assistenti di volo capo cabina, impiegati, quadri e dirigenti). -
[...] il libro unico del lavoro relativo a tutti i suoi dipendenti. - Ad Organizzazione_1 Controparte_4 i contratti di subentro nei leasing precedentemente sottoscritti da
[...] [...]
e relativi ai 52 aeromobili di cui all'elenco Controparte_7 prodotto quale doc. nr. 40. Si chiede infine di disporre una consulenza tecnica d'ufficio contabile solo nel caso in cui la difesa avversaria dovesse muovere contestazioni in ordine alle retribuzioni dei ricorrenti così come quantificate. Con espressa riserva anche ai sensi dell'art. 420 V comma e 437 c.p.c. di produrre e articolare ulteriori mezzi istruttori a prova diretta/contraria rispetto a quanto prodotto ed articolato dalla difesa avversaria.”
PER LA APPELLATA come da memoria di costituzione:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, allegazione, domanda e/o difesa: a) rigettare il ricorso in appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza appellata;
b) in ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 1354/23 rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso presentato da CP_1
e da altri diciassette lavoratori - dipendenti di
[...] [...]
, assegnati alla base aeroportuale di Linate (MI) e Controparte_9 collocati all'epoca dell'instaurazione del giudizio in regime di cassa integrazione a zero ore - diretto a far accertare la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere con ex art. 2112 c.c. con decorrenza dal 15/10/21 Controparte_4
(o dalla diversa data accertata) e conseguentemente ad ottenere la riammissione nel posto di lavoro precedentemente occupato ed il pagamento di quanto nelle more maturato a titolo di differenze retributive, indennità, contributi assistenziali e previdenziali sulla base delle rispettive retribuzioni mensili indicate in ricorso o sulla differente base di calcolo ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. Il giudice a quo, in applicazione del noto principio processuale della ragione più liquida (cfr. Cass. n. 363/19), accoglieva la difesa svolta in via subordinata dalla resistente, avente carattere assorbente, secondo cui “anche qualora gli assets Org_2 fossero qualificati in termini di cessione di ramo di azienda, l'art. 2112 c.c. non potrebbe trovare applicazione, in quanto l'operazione di acquisizione dovrebbe essere ricondotta a quelle che – pur avendo per oggetto il trasferimento di un ramo di azienda – non determinano l'effetto del passaggio in continuità dei rapporti di lavoro poiché la procedura di Amministrazione Straordinaria di sarebbe sempre stata liquidatoria.” Controparte_9
Richiamava sul punto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., un precedente dell'Ufficio (n. 1227/23, dott.ssa ) che si era espresso sulla medesima Per_2 vicenda circolatoria, affermando che l'art. 2112 c.c. non operava nel caso concreto, attesa l'esclusione dettata per le imprese in amministrazione straordinaria dall'art. 56,3 bis del D.L.vo n. 270/99, in quanto tale disposizione
- da ritenersi non abrogata - escludeva espressamente che la cessione di beni dall'amministrazione straordinaria a un terzo potesse qualificarsi come trasferimento di azienda;
e che ciò non era in contrasto né con l'art. 47 della legge n. 428/1990, né con le disposizioni dettate dalla Direttiva 2001/23/CE, poiché la procedura di amministrazione straordinaria aveva natura liquidatoria, finalità compatibile con la cessione di un compendio attivo che prosegua nella nuova realtà imprenditoriale.
e gli altri quindici litisconsorti indicati in epigrafe hanno Controparte_1 proposto appello. Con il primo motivo - Violazione e falsa applicazione l'art. 47 della legge n. 428/1990, della Direttiva 2001/23/CE, del complesso di norme dettate dalla legge n. 270/1999, compreso l'art. 56, dell'art. 15 delle preleggi, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto che non si applicherebbe nel caso di specie il citato articolo 47 e neppure il disposto di cui all'art. 2112 c.c. per l'esclusione dettata per le imprese in amministrazione straordinaria dall'art. 56 del d.lgs. n. 270/99, assumendo non solo che tale disposizione escluderebbe espressamente che la cessione di beni dall'amministrazione straordinaria a un terzo possa qualificarsi trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., ma anche che ciò non sarebbe in contrasto né con l'art. 47 della legge n. 428/1990, né con le disposizioni dettate dalla Direttiva 2001/23/CE, in quanto la procedura di amministrazione straordinaria avrebbe natura liquidatoria - (pag. 17 e seg.) impugnano la sentenza n. 1354/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha affermato che la disciplina dell'art. 2112 c.c. non si applica alle imprese in amministrazione straordinaria ex art. 56, 3 bis del D.L.vo n. 270/99. Sostengono che il giudice a quo ha ritenuto inapplicabile l'art. 2112 c.c. sulla base si una interpretazione errata della normativa in materia: ”In primo luogo, non può che ribadirsi che l'art. 47, L. 428/90, è l'unica disposizione che disciplina le possibili deroghe all'art. 2112 c.c. e richiede sempre, affinché possano realizzarsi le ipotesi derogatorie ivi previste, che sia “raggiunto un accordo” con le OO.SS., nell'ambito della procedura che necessariamente cedente e cessionario devono avviare ai sensi del citato art. 47 quando intendono procedere a un trasferimento di azienda o di ramo. Ne consegue che, mancando nel caso di specie il suddetto accordo, nessuna deroga all'art. 2112 c.c. sarebbe stata possibile, neppure astrattamente (ivi compresa quella prevista dal comma 4 bis, limitata alle sole condizioni di lavoro). L'applicazione dell'art. 47 e della procedura ivi prevista non è certamente lasciata alla volontà delle parti ma è imposta alle stesse dalla legge, tanto che il comma 1 stabilisce che “quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 c.c. un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti” alle OO.SS., che possono richiedere l'avvio della consultazione sindacale che può portare o meno al raggiungimento di un accordo. La preventiva comunicazione alle OO.SS. e l'espletamento della consultazione sindacale, nonché il raggiungimento dell'accordo, sono adempimenti indispensabili affinché possano realizzarsi le deroghe all'art. 2112 c.c. eventualmente consentite, sicché se mancano tali adempimenti nessuna deroga a tale disposizione può essere invocata da cedente e cessionario. In tale ipotesi tutti i lavoratori non possono che transitare alle dipendenze del cessionario mantenendo le stesse condizioni di lavoro che avevano presso il cedente.” Ricordano il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in relazione alla portata ed al significato da attribuirsi al comma 4bis dell'art. 47 della legge 428/90 (introdotto con l'art. 19 quater, comma 1, lett. a) del d.l. 135/09, convertito con modificazioni con la legge n. 1666/09), in forza del quale “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario”. Ricordano, altresì, il principio più volte espresso dalla Corte di Giustizia Europea proprio in un caso di amministrazione straordinaria italiana, secondo cui “le disposizioni della direttiva, e quindi il proseguimento dei rapporti di lavoro presso il cessionario, si applicano “allorché, nell'ambito di un complesso di leggi come quelle che disciplinano l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, il proseguimento dell'attività dell'impresa è stato deciso e finché quest'ultima decisione rimane in vigore” (sentenza D'Urso 25 luglio 1991, nella causa C-362/89). Di conseguenza, il legislatore, nell'ambito delle modifiche da apportarsi all'art. 47, L. 428/90, al fine di porre rimedio alla procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia, ha accumunato le ipotesi dell'azienda in stato di crisi e di quella in amministrazione straordinaria – in caso di continuazione dell'attività – prevedendo, sulla base di quanto imposto dalle pronunce della Corte di Giustizia, l'inderogabilità del diritto alla prosecuzione dei rapporti di lavoro in capo al cessionario.” Osservano che i precedenti richiamati da controparte inerenti la vicenda CP_10 del 2008 non sono pertinenti ed in ogni caso: ” a. la modifica apportata all'art. 47
[...] nel 2009, in particolare con riferimento all'introduzione del comma 4 bis, ha portata innovativa, sicché sono irrilevanti gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia sulla base della disciplina previgente;
b. la modifica apportata nel 2019, al contrario, ha natura interpretativa e, comunque, enuncia espressamente un principio valido anche per il periodo antecedente la modifica stessa, quale unica interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea;
c. il principio di diritto sopra richiamato, e ribadito in numerose pronunce (da ultimo nella sentenza n. 3695 del 7 febbraio 2023) è vigente, inderogabile e applicabile al caso di specie: in caso di trasferimento di ramo d'azienda posto in essere da un'impresa in amministrazione straordinaria, se l'attività è proseguita, i rapporti di lavoro proseguono in capo al cessionario”. Richiamando le argomentazioni formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c., evidenziano che “il comma 4 bis dell'art. 47, L. 428/1990, è entrato in vigore il 20 novembre 2009, essendo stato inserito dall'art. 1, L. 166/2009, di conversione del D.L. 135/2009. Il comma 3 bis dell'art. 56, D. Lgs. 270/1999, è entrato in vigore il 29 novembre 2008, essendo stato aggiunto dall'art. 14, comma 5, D.L. 185/2008. Di conseguenza, è ovvio che l'art. 56, comma 3bis, L. 270/99, deve ritenersi abrogato, ai sensi dell'art. 15 delle Preleggi;
la norma, infatti, contempla, oltre all'ipotesi dell'abrogazione esplicita, anche quella della “incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti” e quella che si realizza allorché “la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”. Entrambe le ipotesi sussistono nel caso in esame:
1. Quanto alla seconda ipotesi, è pacifico che entrambe le norme disciplinano la medesima fattispecie, e cioè il trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda posto in essere da un'impresa sottoposta all'amministrazione straordinaria;
il riferimento, contenuto nel comma 3bis dell'art. 56, alla finalità liquidatoria non costituisce un elemento ulteriore, essendo la finalità stessa un presupposto inderogabile dell'ipotetica deroga, come espressamente dall'art. 5 della Direttiva;
2. Quanto alla prima ipotesi, è evidente che vi è incompatibilità tra le due disposizioni, in quanto la seconda fa riferimento all'ulteriore requisito della continuazione dell'attività…..
.. la volontà del legislatore del 2009, fatta propria, ribadita e interpretata anche da quello del 2019, è chiara: disciplinare, in maniera organica e coerente con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la sorte dei rapporti di lavoro in caso di trasferimenti d'azienda o di ramo d'azienda operati nell'ambito delle diverse procedure di insolvenza. I regimi contemplati, quanto all'amministrazione straordinaria, sono due, e cioè quelli previsti dall'art. 47:
- quello di cui al comma 4bis, lett. b), applicabile in caso di continuazione dell'attività;
- quello di cui al comma 5, applicabile qualora la continuazione non sia stata disposta o sia cessata. Ritenere, come pretende controparte e come si sostiene nella sentenza impugnata, che i regimi siano tre (i due sopra riportati e quello di cui al più volte citato comma 3bis dell'art. 56, D.Lgs. 270/99), significa eludere la scelta del legislatore. Peraltro, è dello stesso avviso anche la cedente in amministrazione straordinaria. CP_9
Infatti, per quanto la circostanza sia pacifica e incontestata, le relazioni trimestrali tardivamente presentate e pubblicate dai Commissari Straordinari –la cui produzione è pacificamente ammissibile, trattandosi di documenti sopravvenuti – dimostrano che la stessa cedente, allorché ha posto in essere le cessioni dei rami handling e manutenzione, ha dato corso alle procedure di cui all'art. 47, L. 428/90, con conseguente passaggio dei lavoratori addetti ai rami ceduti alle società cessionarie, alle condizioni pattuite nei relativi accordi sindacali (cfr. doc. 4, pag. 8). In realtà, cedente e cessionaria erano e sono consapevoli del fatto che la deroga sarebbe stata possibile solo nel caso in cui la cessione in esame non fosse riconducibile alla nozione di trasferimento di ramo d'azienda; è per questa ragione che l'intera difesa della società è centrata sul presupposto che si sia trattato di una cessione di beni e contratti.” In ordine poi all'affermazione del giudice a quo secondo cui la procedura di amministrazione straordinaria avrebbe natura liquidatoria nei casi previsti dalla lettere a) e b-bis) dell'art. 27 del D.L.vo n. 270/99 - ossia ogniqualvolta l'amministrazione proceda alla vendita di complessi aziendali o di qualsivoglia altro bene nell'ambito di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa - rilevano che l'errore interpretativo è assolutamente evidente, “se si considera che la finalità esclusivamente ripristinatoria/conservativa della procedura di amministrazione straordinaria, finché l'attività prosegue, è addirittura enunciata espressamente non solo dalle norme dettate dal d.lgs. 270/1999, ma anche dallo stesso decreto ”. CP_7
Sostengono, comunque, che pur a voler considerare tuttora vigente il comma 3bis dell'art. 56 del D.L.vo n. 270/99, quest'ultimo non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame: “Nel caso di specie, come risulta da numerosi atti, compresa la relazione relativa al 4° trimestre del 2021 (cfr. doc.
2 - pag. 51), i Commissari avevano previsto per il settore aviation il programma di cessione di beni e contratti, di cui all'art. 27, comma 2, lett. b-bis), mentre per gli altri due settori (handling e manutenzione) il programma di cui all'art. 27, comma 2, lett. a), cioè quello della cessione di complessi aziendali. Di conseguenza, atteso il tenore letterale del comma 3bis, in particolare laddove fa riferimento alle
“operazioni di cui ai commi 1 e 2”, è ovvio che, qualora la Corte dovesse ritenere che nel caso in esame si è realizzato il trasferimento del ramo aviation, il comma 3bis non potrebbe essere invocato;
si sarebbe trattato, infatti, di un'operazione difforme da quella contemplata nel programma, come tale estranea, nel suo complesso, alla disciplina posta dall'art. 56.” Infine, prendono posizione pure sull'art. 6 del d.l. n. 131/23 - intitolato
“Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria” - in forza del quale “In coerenza con l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.” Osservano che detta disposizione non può trovare applicazione nel presente giudizio, in primo luogo in quanto, come ampiamente argomentato in precedenza, il comma 3 bis dell'art. 56 del D.L.vo n. 270/99, del quale la disposizione in esame si propone di fornire l'interpretazione autentica, deve ritenersi implicitamente abrogato dalla legge n. 166/09, che ha introdotto il comma 4 bis all'art. 47 della legge n. 428/90. In secondo luogo in quanto, alla luce della giurisprudenza della C.C. e della Corte di Strasburgo sulla ammissibilità delle norme interpretative, la norma in commento ha natura innovativa e in ogni caso è incompatibile con i principi e i criteri di derivazione comunitaria e costituzionale invocati, con conseguente illegittimità dell'art. 6 del d.l. n. 131/23 o, in ogni caso, sua inapplicabilità alla fattispecie oggetto di causa. C Con il secondo motivo (pag. 47) – Necessaria condanna di alla refusione integrale delle spese del giudizio di primo grado – osservano che “L'accoglimento del presente appello - con conseguente soccombenza dell'appellata - comporterà necessariamente la riforma della sentenza impugnata anche in relazione al capo con il quale il primo giudice ha compensato tra le parti le spese di lite. L'appellata dovrà essere condanna alla refusione sia quelle sostenute dai ricorrenti nella causa di primo grado, sia delle spese sostenute dagli appellanti nel presente giudizio”. Con il terzo motivo - Decisione del ricorso in applicazione del principio della ragione più liquida – Riproposizione delle questioni e delle domande non valutate ai fini della decisione – (pag. 47) reiterano ex art. 346 c.p.c. tutte le ulteriori argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio e rimaste assorbite. resiste in giudizio, eccependo preliminarmente (pag. Controparte_4
13 e seg.) l'inammissibilità della documentazione prodotta da controparte solo in appello (v. doc. da 1 a 20): “I documenti irritualmente prodotti dagli appellanti sono stati già in gran parte ritenuti inammissibili da parte del Giudice di prime cure stante la tardività della relativa produzione - peraltro, non giustificata dall'evolversi della vicenda processuale - e, in ogni caso, l'irrilevanza e l'ininfluenza di detti documenti per la definizione del presente giudizio..
...anche alla luce del fatto che gli appellanti non hanno articolato nessuno specifico motivo di appello volto a censurare la mancata ammissione dei documenti già rigettati in sede di primo grado, la Società appellata eccepisce l'irritualità, la tardività e l'inammissibilità della loro produzione richiedendone lo stralcio integrale.” Nel merito, dopo aver richiamato in fatto (n. 18 e successivi) la difesa articolata nella memoria ex art. 416 c.p.c. ed avere contestato (n. 110 e successivi) le deduzioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio, in gran parte riproposte nell'atto di appello, in quanto non corrispondenti al vero e, comunque, riportate in modo inesatto e/o fuorviante, difende la sentenza impugnata (n. 113 e successivi); evidenzia come il legislatore con l'art. 6 del d.l. n. 131/23, nel fornire un'interpretazione autentica dell'art. 56, comma 3bis del D.L.vo n. 270/99, abbia fugato ogni dubbio sulla natura liquidatoria della procedura in esame;
sostiene che “.. il punto della sentenza impugnato è privo di vizi logico-giuridici in quanto:
- sono i Programmi dell'Amministrazione Straordinaria degli anni 2018 e 2021 a qualificare espressamente la procedura come liquidatoria (non fosse che mai i Commissari hanno elaborato un programma di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa ai fini del suo risanamento e, quindi, con finalità conservative);
- è la legge a qualificare la procedura di amministrazione straordinaria di in A.S. come CP_9 liquidatoria in presenza della prosecuzione dell'attività sino alla cessione degli assets aviation ad prevista dalla Commissione Europea;
CP_4
- è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a precisare che l'ambito di operatività dell'art. 5, comma 1, della Direttiva 2001/23/CE è esteso anche alle imprese, agli stabilimenti o alle parti di imprese o di stabilimenti la cui attività non sia stata definitivamente interrotta prima della cessione o successivamente a quest'ultima, riconoscendo così natura liquidatoria (presupposto per le deroghe alle tutele giuslavoristiche in caso di trasferimento d'azienda) anche a quelle procedure che prevedano la prosecuzione dell'attività sino alla cessione;
- è la Suprema Corte di cassazione a confermare, in linea con la CGUE, che la natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria non è esclusa in caso l'attività non sia cessata prima della cessione;
- è la Corte di Appello di Roma ad affermare, con orientamento ormai consolidato, che non osta alla natura liquidatoria di una procedura di amministrazione straordinaria la prosecuzione dell'attività di impresa con cessione, senza soluzione di continuità, dei beni, garantendo così la continuità del servizio di trasporto aereo da parte della cessionaria;
- sono la legge, i Programmi dei Commissari Straordinari e ragioni di elementare logica a spiegare gli scopi della prosecuzione dell'attività di impresa da parte di sino alla cessione degli assets CP_7 aviation: evitare l'interruzione del servizio pubblico ed il progressivo deterioramento del valore dell'impresa (e, dunque, il cuore di un'impresa di trasporto aereo: gli aeromobili). Sull'art. 56, comma 3 bis, del D.L.vo n. 270/99 (n. 131 e seguenti), replica all'assunto di controparte secondo cui “solo l'art. 47 della legge 428/90 disciplina ipotesi derogatorie al passaggio di dipendenti dal cedente in amministrazione straordinaria al cessionario, stabilendo che se l'attività del cedente è proseguita non è ammessa alcuna esclusione al passaggio dei dipendenti dal cedente al cessionario” e ciò, sempre a dire di controparte, troverebbe conferma nell'asserita abrogazione tacita dell'art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270 del 1999 per incompatibilità con le prescrizioni dell'art. 47 l. n. 428 del 1990, disciplina successiva volta a regolamentare la medesima fattispecie, e nella conseguente asserita necessità, ai sensi dell'art. 47 l. n. 428 del 1990, di uno specifico accordo sindacale ai fini della disapplicazione dell'art. 2112 cod. civ.” ; all'assunto di controparte là dove “paventa, da un lato, l'abrogazione implicita dell'art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270 del 1990 a seguito delle modifiche apportate nel 2009 all'art. 47 della l. n. 428 del 1990 e, dall'altro, ove ritenuto tuttora vigente, un contrasto dell'art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270 del 1990 con la Direttiva n. 23/2001.”; ed alla tesi ex adverso sostenuta dell'inapplicabilità dell'art. 6 del d.l. n. 131/23 al caso di specie: “In conclusione, fermo restando che, come detto, l'operazione in esame non presenta i caratteri di un trasferimento di ramo di azienda ex art. 2112 cod. civ., si rileva che la fattispecie per cui è causa è, in ogni caso, regolata dall'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270 del 1999, con conseguente inapplicabilità sia dell'art. 2112 cod. civ., che dell'art. 47 della l. n. 428 del 1990. In ogni caso, come visto, quand'anche si volesse ritenere applicabile il menzionato art. 47, comma 5, della l. n. 428 del 1990 (nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d. lgs. n. 14/2019), non sarebbe in ogni caso necessario, in forza della recente giurisprudenza intervenuta in materia, un accordo sindacale per escludere l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. e, dunque, anche in questo senso, l'operazione per cui è causa sarebbe pienamente coerente con l'ordinamento senza che possano trovare applicazione le tutele codicistiche previste dall'art. 2112 cod. civ.”. Invoca, ai fini della non operatività del disposto da ultimo citato, anche “l'art. 5, comma 2-ter, del d.l. n. 347/2003, ai sensi del quale “nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario”…. si evidenzia che quest'ultima disposizione costituisce una regolamentazione specifica, certamente Co applicabile alla vicenda traslativa tra e (rientrando evidentemente la prima nel CP_7 perimetro applicativo della disposizione così come individuato dall'art. 1 d.l. n. 347 del 2003) e destinata a prevalere sulle altre disposizioni (tra cui l'art. 47 della legge n. 428 del 1990) secondo un criterio di specialità, ai sensi della quale la piena derogabilità dell'art. 2112 cod. civ. risulta esplicitamente e senza riserve demandata alla sola autonomia negoziale di cedente e cessionario (senza necessità, dunque, di un preventivo accordo con le rappresentanze dei lavoratori). “ Osserva (§ B pag. 64) che per tutte le considerazioni sopra esposte, idonee ad attestare in modo chiaro ed univoco l'infondatezza delle censure oggetto del primo motivo di appello, “non potrà che rigettarsi anche il secondo motivo di appello avente ad oggetto 'la riforma della sentenza impugnata …. in relazione al capo con il quale il primo giudice ha compensato tra le parti le spese di lite' (v. pag. 47 ricorso in appello, doc. II fascicolo di parte appellata).” Esamina (§ C pag. 64) il contenuto della Decisione della Commissione Europea del 10 settembre 2021, n. 6659 e ne deduce la sua vincolatività quanto alla non CP_1 configurabilità di un trasferimento di azienda tra in e CP_11 CP_4
Infine, reitera (n. 208 e successivi) ex art. 346 c.p.c. le altre deduzioni, difese ed eccezioni tempestivamente formulate nel corso del giudizio di primo grado e non oggetto di statuizione. All'udienza del 9/5/24, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è formato giudicato sul rigetto del ricorso ex art. 414 c.p.c. relativamente alla posizione di e di che non hanno proposto Parte_15 Controparte_13 gravame.
§§§ Il Collegio ritiene di esaminare, per ragioni di priorità logico-giuridica, le questioni, già sopra delineate, che formano oggetto del primo (e unico) motivo di appello.
A) Le vicende della procedura di amministrazione straordinaria alla base del presente procedimento E' utile rammentare in estrema sintesi, per quanto d'interesse in questa sede, le vicende inerenti la procedura di amministrazione straordinaria cui è stata soggetta Controparte_9
2/5/17 : la società è ammessa alla procedura di amministrazione CP_9 straordinaria ex D.L.vo n. 347/03. 11/5/17 : il Tribunale di Civitavecchia ex art. 4 del citato decreto ne dichiara l'insolvenza. I commissari predispongono in data 27/1/18 un programma di cessione dell'intero complesso aziendale ex art. 27, comma 2, lettera a) “individuato quale strumento per il raggiungimento delle finalità conservative del patrimonio produttivo , mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali di cui all'art. 1 del d.lgs.. 270/1999 … “ (così Relazione dei Commissari del 3/3/20). Il dello Sviluppo Economico autorizza la proroga dell'esecuzione del Org_3 piano per ben 2 volte, dapprima fino al 23/3/20 e poi fino al 23/3/21. L'art. 79, comma 3 del d.l. n. 18/20 (“Misure urgenti per il trasporto aereo”) prevede la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta per l'esercizio dell'attività di impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci con la precisazione che l'esercizio dell'attività è subordinato alle valutazioni della Commissione europea. La norma stabilisce al comma 4 bis che il Consiglio di Amministrazione della società predisponga entro trenta giorni dalla costituzione un piano industriale che preveda “… l'acquisto o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami di azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo……anche in amministrazione straordinaria …. Il piano è trasmesso alla per le valutazioni di competenza …. “ Organizzazione_4
Novembre 2020: viene costituita Controparte_4
Art. 11 quater del d.l. n. 73/21 (“Disposizioni in materia di - ): il CP_7 CP_9 legislatore autorizza la prosecuzione dell'attività di impresa di in CP_9 amministrazione straordinaria e dispone che “i Commissari Straordinari prevedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui all'art. 79 , comma 4 bis del d.lgs 8 luglio 1999 n. 270 . A tal fine possono procedere all'adozione , per ciascun ramo oggetto di cessione , di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'art. 27 del d.lgs. 270 1999 “ . L'Italia presenta alla Commissione Europea il piano industriale redatto per CP_4
“che avrebbe dovuto acquisire beni da , in
[...] Controparte_7 amministrazione straordinaria “. La Commissione Europea con una precedente decisione aveva accertato che “i prestiti di 600 e 300 milioni di euro erano illegali ed incompatibili con il mercato interno e ha ordinato all'Italia di recuperarli dal beneficiario “. CP_7
Chiamata a stabilire se “In considerazione della procedura di liquidazione e di vendita di beni Co
….tale recupero dovesse estendersi ad “ , con decisione del 10 settembre 2021 CP_7
n. 58173 decide che “fermo restando il pieno rispetto degli impegni assunti dall'Italia, tra cui il fatto che il trasferimento delle attività di sarà effettuato a condizioni di mercato, il CP_7 Co trasferimento di alcuni beni a , come descritto nella presente decisione, non comporterà Co continuità economica tra ed;
l'apporto di capitale in ITA, secondo il calendario CP_7 Co notificato b e alla luce del piano aziendale presentato, non crea vantaggio per e pertanto non costituisce aiuto di Stato“. Nella successiva relazione di “Modifica al programma di cessione “ del 10/10/21 i Commissari specificano di voler “procedere - ai sensi dell'art. 27 comma 2, D.lgs n. 270/1999 e in applicazione dell'art. 11 quater del d.l. 73/2021 anche in considerazione dell'art. 79 , commi 4 e 4 bis D.l. n. 18 del 2020 – alla modifica del Programma di Cessione autorizzato dal
…MISE.. in data 23.3.2018 ….. La presente modifica al programma ….scaturisce ed è diretta conseguenza dei vari interventi normativi, governativi e di indirizzo comunitario che sono occorsi successivamente …..
…mentre il Programma a suo tempo elaborato ed approvato nello scenario di riferimento era formulato nella sua interezza ai sensi dell'art. 27 , comma 2 lettera a D.lgs. 270/1999, la presente Modifica prevede , alla luce del mutato contesto fattuale e normativo , l'articolazione all'interno di un unico documento , di distinti programmi di cessione e la differenziazione nei seguenti termini : a) la cessione di complessi di beni e contratti , costituenti il c.d. perimetro aviation, ai sensi dell'art. 27 , comma 2 lett. b-bis D.Lgs n. 270/1999 ; b) le cessioni dei complessi aziendali costituenti i rami handilng e maintenance ai sensi dell'art. 27, comma 2 lett. a ) D.Lgs 270/1999 ; c) il piano di liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa per effetto di quanto convenuto dal governo italiano con la Commissione europea e di quanto non rientrante nell'alveo CP_ del perimetro del piano proposto da “. Controparte_4
In esecuzione di questo piano, in data 14/10/21 vende il c.d. CP_9
“ “. Organizzazione_5
A decorrere dal 15/10/21 che ha proseguito l'attività fino al CP_9
14/10/21, dismette qualsiasi attività riconducibile al ramo e Org_2 CP_4 avvia la propria impresa di trasporto aereo con l'impiego degli aeromobili, degli slot, delle rotte e di quant'altro oggetto di cessione. Il personale, non transitato ex art. 2112 c.c., è selezionato da e CP_4 ricomprende per la quasi totalità dipendenti provenienti da CP_9
B) Il quadro normativo E' altresì opportuno ricordare il tenore delle norme in discussione. è stata ammessa alla procedura di amministrazione Controparte_9 straordinaria ai sensi del d.l. n. 347/03, convertito dalla legge n. 39/04 (c.d. decreto Marzano) ed a tale procedura si applicano (art. 8) “per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, le norme di cui al decreto legislativo n. 270/1999 in quanto compatibili”. L'art. 5, comma 2 ter del d.l. n. 347/03, convertito nella legge n. 39/04, prevede (anche a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 134/08, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge n. 166/08), prevede: “( ….. ) Nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente , il Commissario ed il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami di azienda , anche non preesistenti , con individuazione quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario , I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario “. La disposizione riguarda le sole imprese che operano nei servizi pubblici essenziali e consente: la possibilità per il commissario straordinario in sede di trattativa privata con la parte acquirente ed anche in caso di infruttuoso svolgimento delle consultazioni sindacali, di concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive, con la individuazione di quei lavoratori per i quali è previsto il passaggio alle dipendenze del cessionario;
la possibilità di perfezionare il passaggio dei lavoratori al cessionario anche dopo la collocazione dei lavoratori in cassa integrazione o dopo la cessazione del rapporto di lavoro in essere con la parte cedente. Tale disposizione stabilisce anche, nella prima parte, il dimezzamento dei termini previsti nelle procedure per la concessione degli ammortizzatori sociali nonché di quelli previsti ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 47, legge n. 428/90, per le comunicazioni preventive alle rappresentanze sindacali.
°°° L'art. 63, comma 4 D.L.vo n. 270/99 (Vendite di aziende in esercizio) dispone:
“Nell'ambito delle consultazioni relative ai trasferimenti di azienda previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, il commissario straordinario , l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono concordare il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche alle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia “.
°°° Art. 47 legge n. 428/90, commi 4 bis e 5 L'art. 47 della legge n. 428/90 ha avuto vicende travagliate per la necessità di ottemperare alle decisioni della Corte di Giustizia. La disposizione originaria conteneva una deroga amplissima a tutte le disposizioni dell'art. 2112 c.c., ma, soprattutto, in tale deroga erano inserite nello stesso ambito di previsione e godevano degli stessi benefici sia imprese in bonis, purché in stato di crisi accertato dalla autorità amministrativa, sia imprese in stato di insolvenza e assoggettate a procedure concorsuali con finalità liquidatorie e conservative. La Corte di Giustizia (sentenza del 7 febbraio 1985; sentenza del Per_3 Per_4
25 luglio 1991; sentenza Spano del 7 dicembre 1995) aveva sempre ribadito la intangibilità della tutela riservata in caso di trasferimento ai lavoratori dell'azienda con una unica eccezione: che il trasferimento avvenga nell'ambito di una procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale che, oltre a svolgersi sotto il costante controllo di una autorità pubblica competente, sia finalizzata alla liquidazione del complesso aziendale e non già alla continuazione dell'impresa. Con sentenza dell'11/6/09, causa C 561/2007, la Corte di Giustizia, in conformità a quanto già espresso nella sentenza ha sostenuto la Pt_16 contrarietà dei commi 5 e 6 della legge n. 428/90 all'art. 5 della Direttiva 23/2001 CE Il legislatore italiano, per dare attuazione alla pronuncia della Corte di Giustizia del 2009, è quindi intervenuto a modificare l'art. 47, inserendo il comma 4 bis con l'art. 19-quater d.l. n. 135/09; successivamente ulteriori modifiche sono state apportate con il d.l. n. 83/12 (c.d. decreto sviluppo), convertito nella legge n. 134/12. L'art. 47 bis, comma 4 bis stabilisce: “Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento , anche parziale, dell'occupazione , l'art. 2112 del cod. civ. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende : a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale ai sensi dell'art. 2 , quinto comma , lettera c della legge 12 Agosto 1977 n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999. 27 in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività; b bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Il comma 5 del citato articolo prevede: “Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento , omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni , emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa , ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione ,al lavoratore il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 , salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglio favore . Il predetto accordo può anche prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere in tutto in parte alle dipendenze dell'alienante “ . Si deve evidenziare che nel presente procedimento occorre fare riferimento, ratione temporis, a tale tenore delle disposizioni suddette, non rilevando le successive modifiche apportate alle stesse dall'art. 368, comma 4 del CCI (D.L.vo n. 14/19) in vigore dal 15/7/22.
°°° L'art. 56, comma 3 bis D.L.vo n. 270/99 così recita: “Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'art. 27, comma 2 lettera a) e b-bis) in vista della liquidazione dei beni del cedente , non costituiscono comunque trasferimento di azienda di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile “ . Tale norma, come è noto, è stata introdotta dalla legge n. 2/09, di conversione del d.l. n. 185/08, in materia di “misure urgenti per il sostegno a famiglie , lavoro , occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale “ ; è pure noto che l'esigenza della modifica normativa è emersa in occasione del recupero imprenditoriale del gruppo . CP_7
La disposizione è stata oggetto recentemente di interpretazione autentica ad opera dell' art. 6 del d.l. n. 131/23, che così recita: “In coerenza con l'art. 5, paragrafo 1 , della direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 Marzo 2001 , l'art. 56 , comma 3 bis del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 , si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'art. 27 comma 2 lettera a) e b bis) del medesimo decreto qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione Europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionaria “.
°°° L' art. 27 D.L.vo n. 270/99 dispone:
“1.Le imprese dichiarate insolventi sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale .
2. Tale risultato deve potersi realizzare , in via alternativa : a) tramite la cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio della impresa di durata non superiore ad un anno ( programma di cessione dei complessi aziendali “ b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa , sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ( programma di ristrutturazione ); b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ( programma di cessione dei complessi di beni e contratti ). La lettera b-bis è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1bis del d.l. n. 134/08, convertito nella legge n. 166/08 (c.d. decreto ). CP_7
Da ultimo, l'art. 1, comma 841 della legge 15 ha apportato all'art. 27 il comma 2 bis: “Per le imprese di cui all'art. 2 , comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003 n. 247 , convertito con modificazioni , dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 , la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo può essere autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni “.
C) L'art. 56, comma 3 bis D.L.vo n. 270/99 quale norma vigente e di natura speciale rispetto all'art. 47, comma 5 legge n. 428/90. La legittima mancanza di un accordo sindacale ex art. 5, comma 2 ter del d.l. n. 347/03 Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che, contrariamente agli assunti degli odierni appellanti, l'art. 56, comma 3 bis del D.L.vo n. 270/99 non possa considerarsi abrogato a seguito delle modifiche apportate all'art. 47 della legge n. 428/90 dal successivo art. 19-quater del d.l. n. 135/09. In proposito ha correttamente osservato che l'art. 56, comma 3 bis è CP_4 stato introdotto quando l'art. 47 già condizionava la derogabilità dell'art. 2112 c.c. all'esistenza di un accordo sindacale nella ipotesi di amministrazione straordinaria in cui “la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata “. Appare poi decisivo evidenziare come il legislatore con il richiamato recente articolo 6 del d.l. n. 131/23 abbia interpretato autenticamente tale disposizione, così confermando che questa ultima sia da ritenersi pienamente vigente. La norma, introdotta dal legislatore del 2008 in occasione del recupero imprenditoriale del gruppo , ha natura speciale, applicandosi in relazione CP_7 alle alienazione poste in essere in esecuzione di un programma di cessione dei complessi dei beni o contratti ovvero – per le sole società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali – di cessione di beni e contratti. La cessione deve realizzarsi, atteso il chiaro tenore dell'art. 27, lett. a) e b bis), nell'ambito di un programma di prosecuzione dell' esercizio di impresa nei limiti temporali indicati dal legislatore. La cessione riguarda quindi compendi aziendali attivi. In tali casi, in cui la realizzazione del fine della procedura è affidata ai programmi di cessione previsti alle lettere a) e b bis) dell'art. 27 D.L.vo n. 270/99, l'art. 56, comma 3 bis stabilisce che le operazioni di attuazione di quei programmi “non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile”. La disposizione, nonostante una non felice formulazione letterale, è, come ha giustamente sostenuto autorevole dottrina, una norma di disciplina e non di fattispecie: con riferimento alle operazioni di attuazione dei programmi di cessione, previsti dall'art. 27 citato, l'art. 56 esclude perentoriamente l'applicazione per i rapporti di lavoro delle garanzie e delle tutele previste dall'art. 2112 c.c. La ratio della norma appare all'evidenza quella di preservare le operazioni poste in essere in esecuzione di quei programmi di liquidazione da margini di incertezza correlati a possibili contenziosi e contrasti nella sistemazione dei rapporti di lavoro. Tutto ciò nell'ambito di una procedura, l'amministrazione straordinaria, che è stata introdotta nel nostro ordinamento per appagare non solo - come avveniva per le procedure concorsuali tradizionali - l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito, ma per realizzare anche altri convergenti rilevanti interessi, pubblici e privati, quali la salvaguardia dell'azienda come bene comune, il mantenimento, per quanto possibile, dell'occupazione, e, come nella fattispecie concreta, l'effettivo esercizio, senza soluzione di continuità, di un servizio pubblico essenziale. Va inoltre osservato che l'esclusione delle garanzie di cui all'art. 2112 c.c. ad opera dell'art. 56 non appare legata alla sussistenza di un accordo sindacale. Nella fattispecie in esame, in ogni modo, la mancanza di un accordo sindacale (nel caso in cui tale accordo si reputi necessario alla luce del tenore generale dell'art. 63, comma 4, del D.L.vo n. 270/99) appare legittimata dalla speciale disciplina dettata nel c.d. decreto Marzano, laddove l'art. 5, comma 2 ter dispone che “Nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente“ il Commissario ed il cessionario possano individuare “quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario . I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario “. Nell'ambito della costituzione in appello la difesa di ha evidenziato di CP_4 avere, già nella memoria ex art. 416 c.p.c., fatto riferimento anche a tale disposizione;
ha messo in luce la natura speciale della disposizione;
ha precisato come la norma non preveda alcun preventivo accordo sindacale ai fini della disapplicazione dell'art. 2112 c.c. Dalla documentazione in atti risulta che la cessione degli asset è stata Org_2 preceduta dalle consultazioni sindacali previste dall'art. 63, comma 4 del D.L.vo n. 270/99, che nell'ambito di tale consultazione è stato affrontato anche il tema della tutela e delle garanzie dei rapporti di lavoro e che dette consultazioni sono terminate con esito infruttuoso alla data dell'8/9/21. In particolare, deve essere richiamato il verbale di Accordo di “
[...]
” intervenuto in data 2/12/21 fra e le parti sociali Organizzazione_6 CP_4
(doc. 52 fasc. ricorrenti). Si legge nelle premesse di tale accordo: Co
“a. con lettera 23 Agosto 2021 ha comunicato alle Parti Sociali l'intenzione di procedere, esaurito il confronto sindacale, alla acquisizione di alcuni cespiti, materiali ed immateriali, di in amministrazione straordinaria e di Controparte_7 Org_7
….strettamente connessi all'area aviation ( …. ) c. a partire dal 25 Agosto le parti si sono incontrate ed in data 8 settembre 2021 hanno esaurito i termini delle procedure di legge senza raggiungere in quel momento un accordo complessivo . Successivamente sono comunque proseguite specifiche interlocuzioni nel cui ambito le parti hanno reciprocamente continuato a rappresentare e confrontare le rispettive posizioni in merito, tra l'altro, ai livelli occupazionali ed alla loro tutela , alle condizioni di lavoro ed ai trattamenti applicabili al personale con l'intento di ricercare una intesa complessiva su tutti gli elementi di confronto…… d. in linea con il Piano Industriale approvato dalla Commissione europea, la suddetta acquisizione si è perfezionata il 15 ottobre 2021 ed ha costituito, per il complesso degli atti conseguenti, perfezionati e da perfezionare, una modalità di esecuzione del programma adottata dall'amministrazione straordinaria in linea con quanto previsto dall'art. 5 comma 1 della direttiva comunitaria n. 23/2001 , così come da ultimo aggiornato anche ai sensi dell'art. 11 quater del D.L. 73/2021 , non trovando applicazione l'art. 2112 c.c., con riguardo alle assunzioni effettuate e da effettuare , anche in considerazione delle finalità di tutela occupazionale sollecitate dalle Parti Sociali e condivise …. “. Nello stesso accordo le parti hanno avuto cura di puntualizzare al punto k delle premesse che “la presente intesa, oltre che confermare l'avvenuto esperimento e la positiva chiusura delle procedure di informazione e consultazione sindacale di legge ( d.l. 347/2003; art. 63 d.lgs. n. 270/1999 ; art. 47 della legge n. 428/1990 ), secondo quanto progressivamente convenuto tra le Parti, anche nella prospettiva di salvaguardia dell'occupazione, individua altresì le misure Co condivise per sostenere il significativo investimento posto alla base del Piano industriale di , per accompagnare il percorso di start -up e il conseguente avvio delle nuove attività aziendali ….” Inoltre, nella Modifica al Piano di Cessione del 10/10/21 (doc. 30 resistente) i commissari dell'Amministrazione Straordinaria di e di Controparte_9 [...] Co precisano (pag. 32): “…. ha inviato una offerta vincolante relativa Org_8 all'acquisto di alcuni cespiti del ramo , cosa che ha comportato con riferimento proprio al Org_2 suddetto ramo l'adozione del programma ai sensi della lettera b-bis del comma 2 dell'art. 27, D.Lgs .270/1999 ( programma di cessione di complessi di beni e contratti sempre con riferimento a società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ) ed ha avviato le assunzioni del personale sul mercato aprendo anche alle candidature di personale e CP_9 Organizzazione_8 Co Conseguentemente alla trasmissione dell'offerta vincolante , e CP_9 Organizzazione_8 hanno quindi avviato in data 25 Agosto 2021 le consultazioni sindacali in forza del disposto di cui all'art. 5, comma 2 ter , secondo periodo , della Legge Marzano , consultazioni che si sono tenute su tavoli separati e che si sono concluse , allo stato infruttuosamente …. “. Dalla lettura dei citati doc. 52 e 30 si ricava, dunque, che: la cessione degli asset è stata preceduta dalle consultazioni sindacali previste dall'art. Org_2
63, comma 4 del D.L.vo n. 270/99 e dall'art. 5 comma 2 ter del d.l. n. 347/03; nell'ambito di tale consultazione è stato discusso il tema della tutela e delle garanzie dei rapporti di lavoro;
i termini di legge previsti per le consultazioni si sono esauriti con esito infruttuoso in data 8/9/21. In tale contesto, realizzatesi allora le condizioni previste dall'art. 5, comma 2 ter del d.l. n. 347/03, pur in mancanza di un accordo sindacale, le parti contraenti hanno pertanto potuto legittimamente concordare nel contratto di cessione del 14/10/21 - offerto in visione quale allegato 1 del ricorso in appello ed acquisito ex art. 437 c.p.c. attesa la rilevanza del documento ai fini della decisione - quanto segue: “Tenuto conto delle assunzioni già effettuate e con riferimento ai beni oggetto Co di cessione , le parti convengono che , nell'ambito del processo di assunzione ex novo dal mercato dell'organico necessario all'avvio delle attività , procede ad assumere mediante stipula di nuovi contratti di lavoro a condizioni di mercato anche lavoratori ex dipendenti dell'Amministrazione straordinaria del Venditore previa risoluzione del loro precedente rapporto di lavoro . Le assunzioni del personale , ivi inclusi gli ex dipendenti dell'Amministrazione straordinaria
, non potranno eccedere 2800 risorse nel 2021 e le 5750 risorse nel 2022 , articolandosi nei limiti delle soglie numeriche complessive , inclusive delle risorse ad oggi già assunte , selezionate all'esito di valutazioni insindacabili di ITA ed indicate nell'Allegato 7.4.1. “ (v. punto 7.4.1, pagina 18).
D) L'art. 56 comma 3 bis D.L.vo n. 270/99 in relazione all'art. 5, paragrafo 1 della direttiva 2001/23/CE. Occorre a questo punto valutare la compatibilità comunitaria dell''art. 56 comma 3 bis con quanto stabilito dal paragrafo 1, comma 5 della direttiva comunitaria 23/2001. Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “il paragrafo 1 dell'art. 5, della Direttiva 2001/23/CE prevede che le tutele approntate per i lavoratori in caso di trasferimento d'impresa agli artt. 3 e 4 dello stesso strumento (dedicati al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, che trova il corrispondente normativo nell'art. 2112 c.c.), sono inapplicabili se ricorrono tre requisiti, ossia: nei casi in cui l'impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura d'insolvenza analoga ove la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, purché dette procedure si svolgano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (in questo senso, univoca la giurisprudenza comunitaria: Corte di giustizia dell'UE, sentenze: 16.5.2019, e a., C-509/17, p. 38; Persona_5
22.6.2017, e a., C-126/16, p. 44) (così testualmente in Organizzazione_9 motivazione Cass. n. 24691/21). Nella sentenza citata la Corte di Cassazione ha chiarito, esaminando anche la disciplina dettata, sul piano interno, dai commi 4 bis e 5 dell'art. 47 della legge n. 428/90, che “Le procedure fallimentari sono, invero, espressamente richiamate nel paragrafo 1 del comma 5 della Direttiva 2001/23/CE e soddisfano ontologicamente tutti e tre i requisiti ribaditi dalla Giurisprudenza comunitaria come innanzi illustrati (ossia, l'impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare - o di una procedura d'insolvenza analoga -, la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, la procedura si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica competente); non vi, è, dunque, alcun bisogno di verificarne la ricorrenza, come può, invece, accadere, per i casi di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo ove può mancare il fine liquidatorio potendo essere orientato, il piano predisposto dal giudice, o alla soddisfazione dei creditori attraverso la continuità aziendale ovvero alla liquidazione del patrimonio “. La Corte di Cassazione ha perciò evidenziato come la procedura di amministrazione straordinaria, così come quella di concordato preventivo, non possa essere intesa, al pari del fallimento, come una procedura ontologicamente con finalità liquidatoria, occorrendo invece verificare in concreto se la soddisfazione dei creditori sia affidata ad un piano che miri, per l'impresa insolvente soggetta alla procedura, alla continuità dell'attività ovvero alla mera liquidazione del patrimonio. Sempre nella citata sentenza n. 24691/21 la Suprema Corte ha espressamente richiamato la pronuncia della Cassazione n. 31946/19, chiarendo (v. punto 3.2 della motivazione) che con tale decisione “E' stato, inoltre, ritenuto conforme al diritto comunitario l'inclusione, nell'ambito della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, del concordato preventivo ove sia accertata l'impossibilità della continuazione dell'attività, in quanto in tal e caso la procedura riveste necessariamente un fine liquidatorio, con la conseguente possibilità della disapplicazione dell'art. 2112 c.c., nei confronti dei lavoratori con i quali sia proseguito il rapporto di lavoro con la società cessionaria “ La Corte di Cassazione ha pertanto ribadito che laddove l'impresa cedente in concordato preventivo non possa continuare essa stessa l'attività, la procedura concorsuale che riguarda la società ha necessariamente un fine liquidatorio. Tenuto conto di tali principi, deve innanzitutto evidenziarsi come, sul piano comunitario, la inapplicabilità delle garanzie dell'art. 2112 c.c. non richieda la necessaria sussistenza di un accordo sindacale. E' necessario poi verificare in concreto se la procedura di amministrazione straordinaria cui è stata soggetta abbia una finalità Controparte_9 liquidatoria e non conservativa. Ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame la procedura abbia una finalità liquidatoria . Ed infatti, nel ripercorre nel punto sub A della presente motivazione le tappe principali della procedura, si è messo in rilievo come nell'originario programma del 27/1/18 i Commissari avessero previsto la cessione dell'intero complesso aziendale ex art. 27, comma 2 lettera a). Nella successiva relazione di “ Modifica al programma di cessione“ del 10 ottobre 2021 i Commissari hanno precisato di voler “procedere - ai sensi dell'art. 27 comma 2, D.lgs n. 270/1999 e in applicazione dell'art. 11 quater del d.l. 73/2021 anche in considerazione dell'art. 79 , commi 4 e 4 bis D.l. n. 18 del 2020 – alla modifica del Programma di Cessione autorizzato dal
…MISE.. in data 23.3.2018 ….. La presente modifica al programma ….scaturisce ed è diretta conseguenza dei vari interventi normativi, governativi e di indirizzo comunitario che sono occorsi successivamente …..
…mentre il Programma a suo tempo elaborato ed approvato nello scenario di riferimento era formulato nella sua interezza ai sensi dell'art. 27 , comma 2 lettera a D.lgs. 270/1999, la presente Modifica prevede , alla luce del mutato contesto fattuale e normativo , l'articolazione all'interno di un unico documento , di distinti programmi di cessione e la differenziazione nei seguenti termini : a) la cessione di complessi di beni e contratti , costituenti il c.d. perimetro aviation , ai sensi dell ' art. 27 , comma 2 lett. b-bis D.Lgs n. 270/1999 ; b) le cessioni dei complessi aziendali costituenti i rami handilng e maintenance ai sensi dell'art. 27, comma 2 lett. a ) D.Lgs 270/1999 ; c) il piano di liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa per effetto di quanto convenuto dal governo italiano con la Commissione europea e di quanto non rientrante nell'alveo CP_ del perimetro del piano proposto da “. (cfr. pag. 4 e seg.) Controparte_4
In esecuzione di questo piano, in data 14 ottobre 2021 ha venduto il CP_9
c.d. “ “. Organizzazione_5
E' p decorrere dal 15/10/21 , che ha proseguito CP_9
l'attività fino al 14/10/21, ha dismesso qualsiasi attività riconducibile al ramo e ha avviato la propria impresa di trasporto aereo con l'impego Org_2 CP_4 degli aeromobili , degli slot, delle rotte e di quant'altro oggetto di cessione . Risulta quindi che nell'ambito della procedura di amministrazione CP_9 straordinaria cui è stata sottoposta e nell'ambito di una complessiva dismissione del patrimonio aziendale, non ha inteso continuare essa stessa, direttamente o anche solo indirettamente, l'esercizio dell'attività. Risulta quindi che la dismissione dei compendi aziendali è stata prevista, anche ai fini del soddisfacimento del ceto creditorio, in modo definitivo e non in una ottica di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale. Risulta quindi che, attraverso la liquidazione, ha inteso passare CP_9 definitivamente al cessionario il compito dell'esercizio dell'attività economica inerente un servizio pubblico essenziale. In tale contesto, mutuando i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 31946/19 in materia di concordato preventivo (principi espressamente richiamati, come si è sopra detto, da Cass. n. 26491/21), si deve concludere, ad avviso del Collegio, che la procedura di amministrazione straordinaria cui è stata soggetta abbia avuto necessariamente una CP_9 finalità liquidatoria. La disapplicazione nella fattispecie dell'art. 2112 c.c. non appare pertanto in tensione con il diritto dell'Unione Europea, non essendo in discussione le altre due condizioni, e cioè l'esistenza di una procedura concorsuale ed il controllo di una autorità pubblica competente.
°°° Si deve, da ultimo, aggiungere che la continuazione dell'attività non preclude la connotazione liquidatoria della procedura concorsuale. In tal senso, come correttamente messo in luce dalla società appellata, la Corte di Giustizia (cfr. CGUE, sent. 28/4/22 C. 237/20 §§ 49-50), esaminando la questione pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi in relazione all'istituto del pre-pack (cioè un caso in cui il trasferimento di una impresa sia predisposto anteriormente all'apertura di una procedura fallimentare) ha chiarito: “49 . Dal tenore letterale dell'art. 5 , paragrafo 1 , della direttiva 2001/2023 risulta che l'ambito di applicazione di tale disposizione e , conseguentemente , della deroga da essa prevista non è limitato alle imprese , agli stabilimenti o alle parti di imprese o di stabilimenti la cui attività sia stata definitivamente interrotta prima della cessione o successivamente a quest'ultima . 50. Infatti , tale articolo 5 , paragrafo 1 , dal momento che prevede che i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento non sono trasferiti al cessionario nel caso in cui sussistono i presupposti stabiliti in tale disposizione , implica che un'impresa o una parte di impresa ancora in attività debba poter essere ceduta beneficiando , al contempo , della deroga prevista in detta disposizione . Così facendo , la direttiva 2001/23 previene il rischio che l'impresa , lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento si svaluti prima che il cessionario rilevi , nell'ambito della procedura fallimentare aperta ai fini della liquidazione dei beni del cedente , una parte del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie . Tale deroga mira dunque a eliminare il grave rischio di un complessivo deterioramento del valore e dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, che sarebbe in contrasto con le finalità del trattato” (v. in tal senso, sentenza del 25 luglio 1991, e altri, C-362/89, EU:C:1991:326, Per_4 punto 31 e giurisprudenza ivi citata ). La Corte di Giustizia ha dunque affermato come, nell'ambito di una procedura liquidatoria, sia possibile la continuità dell'attività perché ciò consente di eliminare il rischio della svalutazione e del deterioramento - prima del rilevamento da parte del cessionario - “del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie “. Nello stesso senso, sul piano del diritto interno (art. 47, comma 5) la Corte di Cassazione nella richiamata sentenza n. 24691/21 ha precisato ( v. punto 3.3 della motivazione) che nell'ambito di una ontologica procedura liquidatoria come il fallimento “- eventuali segmenti di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, quali l'affitto o la vendita del ramo di azienda (N.D.R. si potrebbe aggiungere anche l'esercizio provvisorio) rappresentano solamente strumenti orientati ad una funzione liquidatoria, finalizzati a conservare il valore di avviamento sul mercato per incrementare il più possibile il compendio aziendale per la distribuzione ai credito…”. Le argomentazioni sopra svolte appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra problematica, comprese quelle inerenti, da un lato, la natura interpretativa od innovativa-retroattiva e dall'altro lato la compatibilità costituzionale in relazione al principio di ragionevolezza dell'art. 6 del d.l. n. 131/23. L'appello deve pertanto essere rigettato.
°°° La complessità e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese del grado ex art. 92 c.p.c. all'esito della pronuncia n. 77/18 della C.C. Gli attuali appellanti sono tenuti a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1354/23 del Tribunale di Milano, che conferma. Compensa le spese del grado. Dà atto della sussistenza a carico degli odierni appellanti dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge n. 228/2012. Milano, 9/5/24
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Monica Vitali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Monica VITALI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Laura BERTOLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1354/23, est. Dott.ssa Rossella Chirieleison, posta in decisione all'udienza collegiale del 9/5/24 e promossa
DA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]; (c.f. Parte_2
), nata a [...] l'[...] ed ivi residente, via San C.F._2
Biagio n. 3/b; (c.f. ), nata a [...] il 16 Parte_3 C.F._3 maggio 1972 e residente in [...]; Parte_4
(c.f. ), nata ad [...] il [...] e
[...] C.F._4 residente in [...]; (c.f. Parte_5
, nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._5
(TO), via Vallino n. 35; (c.f. ), nato a [...] C.F._6
Roma l'8 giugno 1971 e residente in [...]; Parte_7
(c.f. ), nata a [...] il 1° ottobre
[...] C.F._7
1974 e residente in [...]; Pt_8
(c.f. ), nata a [...] il [...] e
[...] C.F._8 residente a[...]; (c.f. Parte_9
), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._9
(TA), via Caduti di Russia n. 58; (c.f. , Parte_10 C.F._10 nato a [...] il [...] e residente in [...]; tutti domiciliati ai fini del processo a Varese in via Robbioni n. 39, presso lo Studio dell'Avv. DR RD, dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente e con poteri anche disgiunti, all'Avv. Sergio Galleano ed all'Avv. Alessandro Rizzo con procure rilasciate in calce al presente appello;
APPELLANTI
E DA (c.f. , nata a [...] il 18 Controparte_1 C.F._11 settembre 1969 ed ivi residente, via Mentana n. 7/b; Parte_11
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente in C.F._12
Gallarate (VA), via Cascina Colombo n. 11; (c.f. Parte_12
), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._13
(MI), via Corte Nobile n. 50; (c.f. , Controparte_2 C.F._14 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. 43; CP_3
(c.f. ), nata a [...] il 14 Parte_13 C.F._15 ottobre 1980 e residente in [...];
[...]
(c.f. ), nato a [...] il 25 marzo Parte_14 C.F._16
1967 e residente in [...]; tutti domiciliati ai fini del processo a Varese in via Robbioni n. 39, presso lo Studio dell'Avv. DR RD, dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente e con poteri anche disgiunti, all'Avv. Piero Luigi Panici con procure rilasciate in calce al presente appello
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ), con sede Controparte_4 P.IVA_1 legale in Roma, Via Venti Settembre n. 97, in persona del dott.
[...]
in qualità di e di Controparte_5 Controparte_6
Procuratore, giusta procura per atto del dott. Notaio in Anzio in Persona_1 data 25/1/2023 (Rep. n. 5082 - Racc. n. 3646), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura trasmessa unitamente alla memoria di costituzione di secondo grado, dal Prof. Avv. Marco Marazza, dall'Avv. Domenico De Feo e dal Prof. Avv. Massimo Luciani ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Luca Massimo Failla, sito in Piazza Armando Diaz n. 6 - 20123 - Milano
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI come da ricorso:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1354/2023 resa nella causa iscritta al n. 4774/2022 R.G., pubblicata in data 26 giugno 2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, in persona della Giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, non notificata, per i motivi esposti nel presente atto, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c., di seguito trascritte: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accertato e dichiarato l'intervenuto trasferimento del ramo d'azienda aviation tra la società cedente e la società Controparte_7 cessionaria accertato e dichiarato il conseguente diritto dei ricorrenti Controparte_4 alla prosecuzione dei rispettivi rapporti di lavoro alle dipendenze di con Controparte_4 effetto dal 15 ottobre 2021 – o dalla differente data ritenuta di giustizia - e con i medesimi inquadramenti, mansioni, qualifiche, trattamenti economici e normativi, ordinare a Controparte_4
in persona del proprio legale rappresentante, ai sensi dell'art. 2112 Cod. Civ. nonché
[...] a UE nr. 23/2001 e delle correlate normative di attuazione, la conforme ed immediata assunzione di tutti i ricorrenti che dovranno essere reintegrati nel posto di lavoro precedentemente occupato;
- per l'effetto di quanto sopra, condannare in persona del proprio legale Controparte_4 rappresentante, al pagamento in favore dei ricorrenti di quanto dovuto ad ognuno di essi a titolo di retribuzioni, indennità, contributi assistenziali e previdenziali;
e ciò dal 15 ottobre 2021 – o dalla differente data ritenuta di giustizia – e fino alla data di riammissione in servizio, basandosi sulle rispettive retribuzioni mensili indicate in ricorso o sulla differente base di calcolo ritenuta di giustizia a titolo di adempimento. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di competenze e spese di causa. IN VIA ISTRUTTORIA Premesso che da parte dei terzi – quali sono i lavoratori – la prova del trasferimento del ramo d'azienda non può essere soggetta ad alcun limite e come il relativo onere ben possa essere assolto anche per mezzo di testimoni, si indicano le seguenti richieste istruttorie. Fermi restando i poteri istruttori di questa Corte ex art. 421 c.p.c. e 437 c.p.c., si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli, con richiesta di ammissione a prova contraria sugli eventuali capitoli che verranno ex adverso articolati: - omissis – Si indicano i seguenti testimoni: Sig.ra residente in [...], sui seguenti capitoli di Testimone_1 prova: capitoli da 1 a 18 e capitolo 22. - Sig. residente in [...] e comunque domiciliato per ragioni di servizio presso Controparte_4
sui seguenti capitoli di prova nell'ordine qui di seguito indicato: cap
[...] capitoli 12 e 13. - Sig. residente in [...], Testimone_3 sui seguenti capitoli di prova nell'ordine qui di seguito indicato: capitoli da 25 a 33 (con esclusione del capitolo 26) e poi capitoli 3, 4, 5, 11, 15, 18. - Sig. domiciliato per ragioni di servizio Testimone_4 presso sui capitoli di prova nell'ordine qui di seguito indicato: capitoli Controparte_4 da 26 a 33 e poi capitoli 3, 4, 5, 11, 15, 18. Tenuto conto che in primo grado i ricorrenti avevano chiesto disporsi l'interrogatorio formale del Sig.
, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di Controparte_8 [...] al tempo dei fatti dedotti ed anche del processo di primo grado e che Controparte_4 all'attualità quest'ultimo non è più legale rappresentante della società, gli appellanti chiedono disporsi l'assunzione dell'attuale legale rappresentante pro tempore della società appellata, sui seguenti capitoli di prova: - omissis – Si chiede altresì che la Corte adita voglia ordinare ex artt. 210, 213, 421 e 437 c.p.c. la produzione/esibizione in giudizio dei seguenti documenti: - Ad Controparte_7 in Amministrazione Straordinaria il libro unico del lavoro riguardante tutti i dipendenti in forza alla suddetta compagine ed impiegati nel settore aviation a far data dal 1 gennaio 2019 (comandanti, piloti, assistenti di volo, assistenti di volo capo cabina, impiegati, quadri e dirigenti). -
[...] il libro unico del lavoro relativo a tutti i suoi dipendenti. - Ad Organizzazione_1 Controparte_4 i contratti di subentro nei leasing precedentemente sottoscritti da
[...] [...]
e relativi ai 52 aeromobili di cui all'elenco Controparte_7 prodotto quale doc. nr. 40. Si chiede infine di disporre una consulenza tecnica d'ufficio contabile solo nel caso in cui la difesa avversaria dovesse muovere contestazioni in ordine alle retribuzioni dei ricorrenti così come quantificate. Con espressa riserva anche ai sensi dell'art. 420 V comma e 437 c.p.c. di produrre e articolare ulteriori mezzi istruttori a prova diretta/contraria rispetto a quanto prodotto ed articolato dalla difesa avversaria.”
PER LA APPELLATA come da memoria di costituzione:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, allegazione, domanda e/o difesa: a) rigettare il ricorso in appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza appellata;
b) in ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 1354/23 rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso presentato da CP_1
e da altri diciassette lavoratori - dipendenti di
[...] [...]
, assegnati alla base aeroportuale di Linate (MI) e Controparte_9 collocati all'epoca dell'instaurazione del giudizio in regime di cassa integrazione a zero ore - diretto a far accertare la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere con ex art. 2112 c.c. con decorrenza dal 15/10/21 Controparte_4
(o dalla diversa data accertata) e conseguentemente ad ottenere la riammissione nel posto di lavoro precedentemente occupato ed il pagamento di quanto nelle more maturato a titolo di differenze retributive, indennità, contributi assistenziali e previdenziali sulla base delle rispettive retribuzioni mensili indicate in ricorso o sulla differente base di calcolo ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. Il giudice a quo, in applicazione del noto principio processuale della ragione più liquida (cfr. Cass. n. 363/19), accoglieva la difesa svolta in via subordinata dalla resistente, avente carattere assorbente, secondo cui “anche qualora gli assets Org_2 fossero qualificati in termini di cessione di ramo di azienda, l'art. 2112 c.c. non potrebbe trovare applicazione, in quanto l'operazione di acquisizione dovrebbe essere ricondotta a quelle che – pur avendo per oggetto il trasferimento di un ramo di azienda – non determinano l'effetto del passaggio in continuità dei rapporti di lavoro poiché la procedura di Amministrazione Straordinaria di sarebbe sempre stata liquidatoria.” Controparte_9
Richiamava sul punto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., un precedente dell'Ufficio (n. 1227/23, dott.ssa ) che si era espresso sulla medesima Per_2 vicenda circolatoria, affermando che l'art. 2112 c.c. non operava nel caso concreto, attesa l'esclusione dettata per le imprese in amministrazione straordinaria dall'art. 56,3 bis del D.L.vo n. 270/99, in quanto tale disposizione
- da ritenersi non abrogata - escludeva espressamente che la cessione di beni dall'amministrazione straordinaria a un terzo potesse qualificarsi come trasferimento di azienda;
e che ciò non era in contrasto né con l'art. 47 della legge n. 428/1990, né con le disposizioni dettate dalla Direttiva 2001/23/CE, poiché la procedura di amministrazione straordinaria aveva natura liquidatoria, finalità compatibile con la cessione di un compendio attivo che prosegua nella nuova realtà imprenditoriale.
e gli altri quindici litisconsorti indicati in epigrafe hanno Controparte_1 proposto appello. Con il primo motivo - Violazione e falsa applicazione l'art. 47 della legge n. 428/1990, della Direttiva 2001/23/CE, del complesso di norme dettate dalla legge n. 270/1999, compreso l'art. 56, dell'art. 15 delle preleggi, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto che non si applicherebbe nel caso di specie il citato articolo 47 e neppure il disposto di cui all'art. 2112 c.c. per l'esclusione dettata per le imprese in amministrazione straordinaria dall'art. 56 del d.lgs. n. 270/99, assumendo non solo che tale disposizione escluderebbe espressamente che la cessione di beni dall'amministrazione straordinaria a un terzo possa qualificarsi trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., ma anche che ciò non sarebbe in contrasto né con l'art. 47 della legge n. 428/1990, né con le disposizioni dettate dalla Direttiva 2001/23/CE, in quanto la procedura di amministrazione straordinaria avrebbe natura liquidatoria - (pag. 17 e seg.) impugnano la sentenza n. 1354/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha affermato che la disciplina dell'art. 2112 c.c. non si applica alle imprese in amministrazione straordinaria ex art. 56, 3 bis del D.L.vo n. 270/99. Sostengono che il giudice a quo ha ritenuto inapplicabile l'art. 2112 c.c. sulla base si una interpretazione errata della normativa in materia: ”In primo luogo, non può che ribadirsi che l'art. 47, L. 428/90, è l'unica disposizione che disciplina le possibili deroghe all'art. 2112 c.c. e richiede sempre, affinché possano realizzarsi le ipotesi derogatorie ivi previste, che sia “raggiunto un accordo” con le OO.SS., nell'ambito della procedura che necessariamente cedente e cessionario devono avviare ai sensi del citato art. 47 quando intendono procedere a un trasferimento di azienda o di ramo. Ne consegue che, mancando nel caso di specie il suddetto accordo, nessuna deroga all'art. 2112 c.c. sarebbe stata possibile, neppure astrattamente (ivi compresa quella prevista dal comma 4 bis, limitata alle sole condizioni di lavoro). L'applicazione dell'art. 47 e della procedura ivi prevista non è certamente lasciata alla volontà delle parti ma è imposta alle stesse dalla legge, tanto che il comma 1 stabilisce che “quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 c.c. un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti” alle OO.SS., che possono richiedere l'avvio della consultazione sindacale che può portare o meno al raggiungimento di un accordo. La preventiva comunicazione alle OO.SS. e l'espletamento della consultazione sindacale, nonché il raggiungimento dell'accordo, sono adempimenti indispensabili affinché possano realizzarsi le deroghe all'art. 2112 c.c. eventualmente consentite, sicché se mancano tali adempimenti nessuna deroga a tale disposizione può essere invocata da cedente e cessionario. In tale ipotesi tutti i lavoratori non possono che transitare alle dipendenze del cessionario mantenendo le stesse condizioni di lavoro che avevano presso il cedente.” Ricordano il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in relazione alla portata ed al significato da attribuirsi al comma 4bis dell'art. 47 della legge 428/90 (introdotto con l'art. 19 quater, comma 1, lett. a) del d.l. 135/09, convertito con modificazioni con la legge n. 1666/09), in forza del quale “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario”. Ricordano, altresì, il principio più volte espresso dalla Corte di Giustizia Europea proprio in un caso di amministrazione straordinaria italiana, secondo cui “le disposizioni della direttiva, e quindi il proseguimento dei rapporti di lavoro presso il cessionario, si applicano “allorché, nell'ambito di un complesso di leggi come quelle che disciplinano l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, il proseguimento dell'attività dell'impresa è stato deciso e finché quest'ultima decisione rimane in vigore” (sentenza D'Urso 25 luglio 1991, nella causa C-362/89). Di conseguenza, il legislatore, nell'ambito delle modifiche da apportarsi all'art. 47, L. 428/90, al fine di porre rimedio alla procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia, ha accumunato le ipotesi dell'azienda in stato di crisi e di quella in amministrazione straordinaria – in caso di continuazione dell'attività – prevedendo, sulla base di quanto imposto dalle pronunce della Corte di Giustizia, l'inderogabilità del diritto alla prosecuzione dei rapporti di lavoro in capo al cessionario.” Osservano che i precedenti richiamati da controparte inerenti la vicenda CP_10 del 2008 non sono pertinenti ed in ogni caso: ” a. la modifica apportata all'art. 47
[...] nel 2009, in particolare con riferimento all'introduzione del comma 4 bis, ha portata innovativa, sicché sono irrilevanti gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia sulla base della disciplina previgente;
b. la modifica apportata nel 2019, al contrario, ha natura interpretativa e, comunque, enuncia espressamente un principio valido anche per il periodo antecedente la modifica stessa, quale unica interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea;
c. il principio di diritto sopra richiamato, e ribadito in numerose pronunce (da ultimo nella sentenza n. 3695 del 7 febbraio 2023) è vigente, inderogabile e applicabile al caso di specie: in caso di trasferimento di ramo d'azienda posto in essere da un'impresa in amministrazione straordinaria, se l'attività è proseguita, i rapporti di lavoro proseguono in capo al cessionario”. Richiamando le argomentazioni formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c., evidenziano che “il comma 4 bis dell'art. 47, L. 428/1990, è entrato in vigore il 20 novembre 2009, essendo stato inserito dall'art. 1, L. 166/2009, di conversione del D.L. 135/2009. Il comma 3 bis dell'art. 56, D. Lgs. 270/1999, è entrato in vigore il 29 novembre 2008, essendo stato aggiunto dall'art. 14, comma 5, D.L. 185/2008. Di conseguenza, è ovvio che l'art. 56, comma 3bis, L. 270/99, deve ritenersi abrogato, ai sensi dell'art. 15 delle Preleggi;
la norma, infatti, contempla, oltre all'ipotesi dell'abrogazione esplicita, anche quella della “incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti” e quella che si realizza allorché “la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”. Entrambe le ipotesi sussistono nel caso in esame:
1. Quanto alla seconda ipotesi, è pacifico che entrambe le norme disciplinano la medesima fattispecie, e cioè il trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda posto in essere da un'impresa sottoposta all'amministrazione straordinaria;
il riferimento, contenuto nel comma 3bis dell'art. 56, alla finalità liquidatoria non costituisce un elemento ulteriore, essendo la finalità stessa un presupposto inderogabile dell'ipotetica deroga, come espressamente dall'art. 5 della Direttiva;
2. Quanto alla prima ipotesi, è evidente che vi è incompatibilità tra le due disposizioni, in quanto la seconda fa riferimento all'ulteriore requisito della continuazione dell'attività…..
.. la volontà del legislatore del 2009, fatta propria, ribadita e interpretata anche da quello del 2019, è chiara: disciplinare, in maniera organica e coerente con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la sorte dei rapporti di lavoro in caso di trasferimenti d'azienda o di ramo d'azienda operati nell'ambito delle diverse procedure di insolvenza. I regimi contemplati, quanto all'amministrazione straordinaria, sono due, e cioè quelli previsti dall'art. 47:
- quello di cui al comma 4bis, lett. b), applicabile in caso di continuazione dell'attività;
- quello di cui al comma 5, applicabile qualora la continuazione non sia stata disposta o sia cessata. Ritenere, come pretende controparte e come si sostiene nella sentenza impugnata, che i regimi siano tre (i due sopra riportati e quello di cui al più volte citato comma 3bis dell'art. 56, D.Lgs. 270/99), significa eludere la scelta del legislatore. Peraltro, è dello stesso avviso anche la cedente in amministrazione straordinaria. CP_9
Infatti, per quanto la circostanza sia pacifica e incontestata, le relazioni trimestrali tardivamente presentate e pubblicate dai Commissari Straordinari –la cui produzione è pacificamente ammissibile, trattandosi di documenti sopravvenuti – dimostrano che la stessa cedente, allorché ha posto in essere le cessioni dei rami handling e manutenzione, ha dato corso alle procedure di cui all'art. 47, L. 428/90, con conseguente passaggio dei lavoratori addetti ai rami ceduti alle società cessionarie, alle condizioni pattuite nei relativi accordi sindacali (cfr. doc. 4, pag. 8). In realtà, cedente e cessionaria erano e sono consapevoli del fatto che la deroga sarebbe stata possibile solo nel caso in cui la cessione in esame non fosse riconducibile alla nozione di trasferimento di ramo d'azienda; è per questa ragione che l'intera difesa della società è centrata sul presupposto che si sia trattato di una cessione di beni e contratti.” In ordine poi all'affermazione del giudice a quo secondo cui la procedura di amministrazione straordinaria avrebbe natura liquidatoria nei casi previsti dalla lettere a) e b-bis) dell'art. 27 del D.L.vo n. 270/99 - ossia ogniqualvolta l'amministrazione proceda alla vendita di complessi aziendali o di qualsivoglia altro bene nell'ambito di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa - rilevano che l'errore interpretativo è assolutamente evidente, “se si considera che la finalità esclusivamente ripristinatoria/conservativa della procedura di amministrazione straordinaria, finché l'attività prosegue, è addirittura enunciata espressamente non solo dalle norme dettate dal d.lgs. 270/1999, ma anche dallo stesso decreto ”. CP_7
Sostengono, comunque, che pur a voler considerare tuttora vigente il comma 3bis dell'art. 56 del D.L.vo n. 270/99, quest'ultimo non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame: “Nel caso di specie, come risulta da numerosi atti, compresa la relazione relativa al 4° trimestre del 2021 (cfr. doc.
2 - pag. 51), i Commissari avevano previsto per il settore aviation il programma di cessione di beni e contratti, di cui all'art. 27, comma 2, lett. b-bis), mentre per gli altri due settori (handling e manutenzione) il programma di cui all'art. 27, comma 2, lett. a), cioè quello della cessione di complessi aziendali. Di conseguenza, atteso il tenore letterale del comma 3bis, in particolare laddove fa riferimento alle
“operazioni di cui ai commi 1 e 2”, è ovvio che, qualora la Corte dovesse ritenere che nel caso in esame si è realizzato il trasferimento del ramo aviation, il comma 3bis non potrebbe essere invocato;
si sarebbe trattato, infatti, di un'operazione difforme da quella contemplata nel programma, come tale estranea, nel suo complesso, alla disciplina posta dall'art. 56.” Infine, prendono posizione pure sull'art. 6 del d.l. n. 131/23 - intitolato
“Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria” - in forza del quale “In coerenza con l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.” Osservano che detta disposizione non può trovare applicazione nel presente giudizio, in primo luogo in quanto, come ampiamente argomentato in precedenza, il comma 3 bis dell'art. 56 del D.L.vo n. 270/99, del quale la disposizione in esame si propone di fornire l'interpretazione autentica, deve ritenersi implicitamente abrogato dalla legge n. 166/09, che ha introdotto il comma 4 bis all'art. 47 della legge n. 428/90. In secondo luogo in quanto, alla luce della giurisprudenza della C.C. e della Corte di Strasburgo sulla ammissibilità delle norme interpretative, la norma in commento ha natura innovativa e in ogni caso è incompatibile con i principi e i criteri di derivazione comunitaria e costituzionale invocati, con conseguente illegittimità dell'art. 6 del d.l. n. 131/23 o, in ogni caso, sua inapplicabilità alla fattispecie oggetto di causa. C Con il secondo motivo (pag. 47) – Necessaria condanna di alla refusione integrale delle spese del giudizio di primo grado – osservano che “L'accoglimento del presente appello - con conseguente soccombenza dell'appellata - comporterà necessariamente la riforma della sentenza impugnata anche in relazione al capo con il quale il primo giudice ha compensato tra le parti le spese di lite. L'appellata dovrà essere condanna alla refusione sia quelle sostenute dai ricorrenti nella causa di primo grado, sia delle spese sostenute dagli appellanti nel presente giudizio”. Con il terzo motivo - Decisione del ricorso in applicazione del principio della ragione più liquida – Riproposizione delle questioni e delle domande non valutate ai fini della decisione – (pag. 47) reiterano ex art. 346 c.p.c. tutte le ulteriori argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio e rimaste assorbite. resiste in giudizio, eccependo preliminarmente (pag. Controparte_4
13 e seg.) l'inammissibilità della documentazione prodotta da controparte solo in appello (v. doc. da 1 a 20): “I documenti irritualmente prodotti dagli appellanti sono stati già in gran parte ritenuti inammissibili da parte del Giudice di prime cure stante la tardività della relativa produzione - peraltro, non giustificata dall'evolversi della vicenda processuale - e, in ogni caso, l'irrilevanza e l'ininfluenza di detti documenti per la definizione del presente giudizio..
...anche alla luce del fatto che gli appellanti non hanno articolato nessuno specifico motivo di appello volto a censurare la mancata ammissione dei documenti già rigettati in sede di primo grado, la Società appellata eccepisce l'irritualità, la tardività e l'inammissibilità della loro produzione richiedendone lo stralcio integrale.” Nel merito, dopo aver richiamato in fatto (n. 18 e successivi) la difesa articolata nella memoria ex art. 416 c.p.c. ed avere contestato (n. 110 e successivi) le deduzioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio, in gran parte riproposte nell'atto di appello, in quanto non corrispondenti al vero e, comunque, riportate in modo inesatto e/o fuorviante, difende la sentenza impugnata (n. 113 e successivi); evidenzia come il legislatore con l'art. 6 del d.l. n. 131/23, nel fornire un'interpretazione autentica dell'art. 56, comma 3bis del D.L.vo n. 270/99, abbia fugato ogni dubbio sulla natura liquidatoria della procedura in esame;
sostiene che “.. il punto della sentenza impugnato è privo di vizi logico-giuridici in quanto:
- sono i Programmi dell'Amministrazione Straordinaria degli anni 2018 e 2021 a qualificare espressamente la procedura come liquidatoria (non fosse che mai i Commissari hanno elaborato un programma di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa ai fini del suo risanamento e, quindi, con finalità conservative);
- è la legge a qualificare la procedura di amministrazione straordinaria di in A.S. come CP_9 liquidatoria in presenza della prosecuzione dell'attività sino alla cessione degli assets aviation ad prevista dalla Commissione Europea;
CP_4
- è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a precisare che l'ambito di operatività dell'art. 5, comma 1, della Direttiva 2001/23/CE è esteso anche alle imprese, agli stabilimenti o alle parti di imprese o di stabilimenti la cui attività non sia stata definitivamente interrotta prima della cessione o successivamente a quest'ultima, riconoscendo così natura liquidatoria (presupposto per le deroghe alle tutele giuslavoristiche in caso di trasferimento d'azienda) anche a quelle procedure che prevedano la prosecuzione dell'attività sino alla cessione;
- è la Suprema Corte di cassazione a confermare, in linea con la CGUE, che la natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria non è esclusa in caso l'attività non sia cessata prima della cessione;
- è la Corte di Appello di Roma ad affermare, con orientamento ormai consolidato, che non osta alla natura liquidatoria di una procedura di amministrazione straordinaria la prosecuzione dell'attività di impresa con cessione, senza soluzione di continuità, dei beni, garantendo così la continuità del servizio di trasporto aereo da parte della cessionaria;
- sono la legge, i Programmi dei Commissari Straordinari e ragioni di elementare logica a spiegare gli scopi della prosecuzione dell'attività di impresa da parte di sino alla cessione degli assets CP_7 aviation: evitare l'interruzione del servizio pubblico ed il progressivo deterioramento del valore dell'impresa (e, dunque, il cuore di un'impresa di trasporto aereo: gli aeromobili). Sull'art. 56, comma 3 bis, del D.L.vo n. 270/99 (n. 131 e seguenti), replica all'assunto di controparte secondo cui “solo l'art. 47 della legge 428/90 disciplina ipotesi derogatorie al passaggio di dipendenti dal cedente in amministrazione straordinaria al cessionario, stabilendo che se l'attività del cedente è proseguita non è ammessa alcuna esclusione al passaggio dei dipendenti dal cedente al cessionario” e ciò, sempre a dire di controparte, troverebbe conferma nell'asserita abrogazione tacita dell'art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270 del 1999 per incompatibilità con le prescrizioni dell'art. 47 l. n. 428 del 1990, disciplina successiva volta a regolamentare la medesima fattispecie, e nella conseguente asserita necessità, ai sensi dell'art. 47 l. n. 428 del 1990, di uno specifico accordo sindacale ai fini della disapplicazione dell'art. 2112 cod. civ.” ; all'assunto di controparte là dove “paventa, da un lato, l'abrogazione implicita dell'art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270 del 1990 a seguito delle modifiche apportate nel 2009 all'art. 47 della l. n. 428 del 1990 e, dall'altro, ove ritenuto tuttora vigente, un contrasto dell'art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270 del 1990 con la Direttiva n. 23/2001.”; ed alla tesi ex adverso sostenuta dell'inapplicabilità dell'art. 6 del d.l. n. 131/23 al caso di specie: “In conclusione, fermo restando che, come detto, l'operazione in esame non presenta i caratteri di un trasferimento di ramo di azienda ex art. 2112 cod. civ., si rileva che la fattispecie per cui è causa è, in ogni caso, regolata dall'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270 del 1999, con conseguente inapplicabilità sia dell'art. 2112 cod. civ., che dell'art. 47 della l. n. 428 del 1990. In ogni caso, come visto, quand'anche si volesse ritenere applicabile il menzionato art. 47, comma 5, della l. n. 428 del 1990 (nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d. lgs. n. 14/2019), non sarebbe in ogni caso necessario, in forza della recente giurisprudenza intervenuta in materia, un accordo sindacale per escludere l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. e, dunque, anche in questo senso, l'operazione per cui è causa sarebbe pienamente coerente con l'ordinamento senza che possano trovare applicazione le tutele codicistiche previste dall'art. 2112 cod. civ.”. Invoca, ai fini della non operatività del disposto da ultimo citato, anche “l'art. 5, comma 2-ter, del d.l. n. 347/2003, ai sensi del quale “nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario”…. si evidenzia che quest'ultima disposizione costituisce una regolamentazione specifica, certamente Co applicabile alla vicenda traslativa tra e (rientrando evidentemente la prima nel CP_7 perimetro applicativo della disposizione così come individuato dall'art. 1 d.l. n. 347 del 2003) e destinata a prevalere sulle altre disposizioni (tra cui l'art. 47 della legge n. 428 del 1990) secondo un criterio di specialità, ai sensi della quale la piena derogabilità dell'art. 2112 cod. civ. risulta esplicitamente e senza riserve demandata alla sola autonomia negoziale di cedente e cessionario (senza necessità, dunque, di un preventivo accordo con le rappresentanze dei lavoratori). “ Osserva (§ B pag. 64) che per tutte le considerazioni sopra esposte, idonee ad attestare in modo chiaro ed univoco l'infondatezza delle censure oggetto del primo motivo di appello, “non potrà che rigettarsi anche il secondo motivo di appello avente ad oggetto 'la riforma della sentenza impugnata …. in relazione al capo con il quale il primo giudice ha compensato tra le parti le spese di lite' (v. pag. 47 ricorso in appello, doc. II fascicolo di parte appellata).” Esamina (§ C pag. 64) il contenuto della Decisione della Commissione Europea del 10 settembre 2021, n. 6659 e ne deduce la sua vincolatività quanto alla non CP_1 configurabilità di un trasferimento di azienda tra in e CP_11 CP_4
Infine, reitera (n. 208 e successivi) ex art. 346 c.p.c. le altre deduzioni, difese ed eccezioni tempestivamente formulate nel corso del giudizio di primo grado e non oggetto di statuizione. All'udienza del 9/5/24, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è formato giudicato sul rigetto del ricorso ex art. 414 c.p.c. relativamente alla posizione di e di che non hanno proposto Parte_15 Controparte_13 gravame.
§§§ Il Collegio ritiene di esaminare, per ragioni di priorità logico-giuridica, le questioni, già sopra delineate, che formano oggetto del primo (e unico) motivo di appello.
A) Le vicende della procedura di amministrazione straordinaria alla base del presente procedimento E' utile rammentare in estrema sintesi, per quanto d'interesse in questa sede, le vicende inerenti la procedura di amministrazione straordinaria cui è stata soggetta Controparte_9
2/5/17 : la società è ammessa alla procedura di amministrazione CP_9 straordinaria ex D.L.vo n. 347/03. 11/5/17 : il Tribunale di Civitavecchia ex art. 4 del citato decreto ne dichiara l'insolvenza. I commissari predispongono in data 27/1/18 un programma di cessione dell'intero complesso aziendale ex art. 27, comma 2, lettera a) “individuato quale strumento per il raggiungimento delle finalità conservative del patrimonio produttivo , mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali di cui all'art. 1 del d.lgs.. 270/1999 … “ (così Relazione dei Commissari del 3/3/20). Il dello Sviluppo Economico autorizza la proroga dell'esecuzione del Org_3 piano per ben 2 volte, dapprima fino al 23/3/20 e poi fino al 23/3/21. L'art. 79, comma 3 del d.l. n. 18/20 (“Misure urgenti per il trasporto aereo”) prevede la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta per l'esercizio dell'attività di impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci con la precisazione che l'esercizio dell'attività è subordinato alle valutazioni della Commissione europea. La norma stabilisce al comma 4 bis che il Consiglio di Amministrazione della società predisponga entro trenta giorni dalla costituzione un piano industriale che preveda “… l'acquisto o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami di azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo……anche in amministrazione straordinaria …. Il piano è trasmesso alla per le valutazioni di competenza …. “ Organizzazione_4
Novembre 2020: viene costituita Controparte_4
Art. 11 quater del d.l. n. 73/21 (“Disposizioni in materia di - ): il CP_7 CP_9 legislatore autorizza la prosecuzione dell'attività di impresa di in CP_9 amministrazione straordinaria e dispone che “i Commissari Straordinari prevedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui all'art. 79 , comma 4 bis del d.lgs 8 luglio 1999 n. 270 . A tal fine possono procedere all'adozione , per ciascun ramo oggetto di cessione , di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'art. 27 del d.lgs. 270 1999 “ . L'Italia presenta alla Commissione Europea il piano industriale redatto per CP_4
“che avrebbe dovuto acquisire beni da , in
[...] Controparte_7 amministrazione straordinaria “. La Commissione Europea con una precedente decisione aveva accertato che “i prestiti di 600 e 300 milioni di euro erano illegali ed incompatibili con il mercato interno e ha ordinato all'Italia di recuperarli dal beneficiario “. CP_7
Chiamata a stabilire se “In considerazione della procedura di liquidazione e di vendita di beni Co
….tale recupero dovesse estendersi ad “ , con decisione del 10 settembre 2021 CP_7
n. 58173 decide che “fermo restando il pieno rispetto degli impegni assunti dall'Italia, tra cui il fatto che il trasferimento delle attività di sarà effettuato a condizioni di mercato, il CP_7 Co trasferimento di alcuni beni a , come descritto nella presente decisione, non comporterà Co continuità economica tra ed;
l'apporto di capitale in ITA, secondo il calendario CP_7 Co notificato b e alla luce del piano aziendale presentato, non crea vantaggio per e pertanto non costituisce aiuto di Stato“. Nella successiva relazione di “Modifica al programma di cessione “ del 10/10/21 i Commissari specificano di voler “procedere - ai sensi dell'art. 27 comma 2, D.lgs n. 270/1999 e in applicazione dell'art. 11 quater del d.l. 73/2021 anche in considerazione dell'art. 79 , commi 4 e 4 bis D.l. n. 18 del 2020 – alla modifica del Programma di Cessione autorizzato dal
…MISE.. in data 23.3.2018 ….. La presente modifica al programma ….scaturisce ed è diretta conseguenza dei vari interventi normativi, governativi e di indirizzo comunitario che sono occorsi successivamente …..
…mentre il Programma a suo tempo elaborato ed approvato nello scenario di riferimento era formulato nella sua interezza ai sensi dell'art. 27 , comma 2 lettera a D.lgs. 270/1999, la presente Modifica prevede , alla luce del mutato contesto fattuale e normativo , l'articolazione all'interno di un unico documento , di distinti programmi di cessione e la differenziazione nei seguenti termini : a) la cessione di complessi di beni e contratti , costituenti il c.d. perimetro aviation, ai sensi dell'art. 27 , comma 2 lett. b-bis D.Lgs n. 270/1999 ; b) le cessioni dei complessi aziendali costituenti i rami handilng e maintenance ai sensi dell'art. 27, comma 2 lett. a ) D.Lgs 270/1999 ; c) il piano di liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa per effetto di quanto convenuto dal governo italiano con la Commissione europea e di quanto non rientrante nell'alveo CP_ del perimetro del piano proposto da “. Controparte_4
In esecuzione di questo piano, in data 14/10/21 vende il c.d. CP_9
“ “. Organizzazione_5
A decorrere dal 15/10/21 che ha proseguito l'attività fino al CP_9
14/10/21, dismette qualsiasi attività riconducibile al ramo e Org_2 CP_4 avvia la propria impresa di trasporto aereo con l'impiego degli aeromobili, degli slot, delle rotte e di quant'altro oggetto di cessione. Il personale, non transitato ex art. 2112 c.c., è selezionato da e CP_4 ricomprende per la quasi totalità dipendenti provenienti da CP_9
B) Il quadro normativo E' altresì opportuno ricordare il tenore delle norme in discussione. è stata ammessa alla procedura di amministrazione Controparte_9 straordinaria ai sensi del d.l. n. 347/03, convertito dalla legge n. 39/04 (c.d. decreto Marzano) ed a tale procedura si applicano (art. 8) “per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, le norme di cui al decreto legislativo n. 270/1999 in quanto compatibili”. L'art. 5, comma 2 ter del d.l. n. 347/03, convertito nella legge n. 39/04, prevede (anche a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 134/08, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge n. 166/08), prevede: “( ….. ) Nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente , il Commissario ed il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami di azienda , anche non preesistenti , con individuazione quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario , I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario “. La disposizione riguarda le sole imprese che operano nei servizi pubblici essenziali e consente: la possibilità per il commissario straordinario in sede di trattativa privata con la parte acquirente ed anche in caso di infruttuoso svolgimento delle consultazioni sindacali, di concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive, con la individuazione di quei lavoratori per i quali è previsto il passaggio alle dipendenze del cessionario;
la possibilità di perfezionare il passaggio dei lavoratori al cessionario anche dopo la collocazione dei lavoratori in cassa integrazione o dopo la cessazione del rapporto di lavoro in essere con la parte cedente. Tale disposizione stabilisce anche, nella prima parte, il dimezzamento dei termini previsti nelle procedure per la concessione degli ammortizzatori sociali nonché di quelli previsti ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 47, legge n. 428/90, per le comunicazioni preventive alle rappresentanze sindacali.
°°° L'art. 63, comma 4 D.L.vo n. 270/99 (Vendite di aziende in esercizio) dispone:
“Nell'ambito delle consultazioni relative ai trasferimenti di azienda previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, il commissario straordinario , l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono concordare il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche alle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia “.
°°° Art. 47 legge n. 428/90, commi 4 bis e 5 L'art. 47 della legge n. 428/90 ha avuto vicende travagliate per la necessità di ottemperare alle decisioni della Corte di Giustizia. La disposizione originaria conteneva una deroga amplissima a tutte le disposizioni dell'art. 2112 c.c., ma, soprattutto, in tale deroga erano inserite nello stesso ambito di previsione e godevano degli stessi benefici sia imprese in bonis, purché in stato di crisi accertato dalla autorità amministrativa, sia imprese in stato di insolvenza e assoggettate a procedure concorsuali con finalità liquidatorie e conservative. La Corte di Giustizia (sentenza del 7 febbraio 1985; sentenza del Per_3 Per_4
25 luglio 1991; sentenza Spano del 7 dicembre 1995) aveva sempre ribadito la intangibilità della tutela riservata in caso di trasferimento ai lavoratori dell'azienda con una unica eccezione: che il trasferimento avvenga nell'ambito di una procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale che, oltre a svolgersi sotto il costante controllo di una autorità pubblica competente, sia finalizzata alla liquidazione del complesso aziendale e non già alla continuazione dell'impresa. Con sentenza dell'11/6/09, causa C 561/2007, la Corte di Giustizia, in conformità a quanto già espresso nella sentenza ha sostenuto la Pt_16 contrarietà dei commi 5 e 6 della legge n. 428/90 all'art. 5 della Direttiva 23/2001 CE Il legislatore italiano, per dare attuazione alla pronuncia della Corte di Giustizia del 2009, è quindi intervenuto a modificare l'art. 47, inserendo il comma 4 bis con l'art. 19-quater d.l. n. 135/09; successivamente ulteriori modifiche sono state apportate con il d.l. n. 83/12 (c.d. decreto sviluppo), convertito nella legge n. 134/12. L'art. 47 bis, comma 4 bis stabilisce: “Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento , anche parziale, dell'occupazione , l'art. 2112 del cod. civ. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende : a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale ai sensi dell'art. 2 , quinto comma , lettera c della legge 12 Agosto 1977 n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999. 27 in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività; b bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Il comma 5 del citato articolo prevede: “Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento , omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni , emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa , ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione ,al lavoratore il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 , salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglio favore . Il predetto accordo può anche prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere in tutto in parte alle dipendenze dell'alienante “ . Si deve evidenziare che nel presente procedimento occorre fare riferimento, ratione temporis, a tale tenore delle disposizioni suddette, non rilevando le successive modifiche apportate alle stesse dall'art. 368, comma 4 del CCI (D.L.vo n. 14/19) in vigore dal 15/7/22.
°°° L'art. 56, comma 3 bis D.L.vo n. 270/99 così recita: “Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'art. 27, comma 2 lettera a) e b-bis) in vista della liquidazione dei beni del cedente , non costituiscono comunque trasferimento di azienda di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile “ . Tale norma, come è noto, è stata introdotta dalla legge n. 2/09, di conversione del d.l. n. 185/08, in materia di “misure urgenti per il sostegno a famiglie , lavoro , occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale “ ; è pure noto che l'esigenza della modifica normativa è emersa in occasione del recupero imprenditoriale del gruppo . CP_7
La disposizione è stata oggetto recentemente di interpretazione autentica ad opera dell' art. 6 del d.l. n. 131/23, che così recita: “In coerenza con l'art. 5, paragrafo 1 , della direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 Marzo 2001 , l'art. 56 , comma 3 bis del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 , si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'art. 27 comma 2 lettera a) e b bis) del medesimo decreto qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione Europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionaria “.
°°° L' art. 27 D.L.vo n. 270/99 dispone:
“1.Le imprese dichiarate insolventi sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale .
2. Tale risultato deve potersi realizzare , in via alternativa : a) tramite la cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio della impresa di durata non superiore ad un anno ( programma di cessione dei complessi aziendali “ b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa , sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ( programma di ristrutturazione ); b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ( programma di cessione dei complessi di beni e contratti ). La lettera b-bis è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1bis del d.l. n. 134/08, convertito nella legge n. 166/08 (c.d. decreto ). CP_7
Da ultimo, l'art. 1, comma 841 della legge 15 ha apportato all'art. 27 il comma 2 bis: “Per le imprese di cui all'art. 2 , comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003 n. 247 , convertito con modificazioni , dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 , la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo può essere autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni “.
C) L'art. 56, comma 3 bis D.L.vo n. 270/99 quale norma vigente e di natura speciale rispetto all'art. 47, comma 5 legge n. 428/90. La legittima mancanza di un accordo sindacale ex art. 5, comma 2 ter del d.l. n. 347/03 Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che, contrariamente agli assunti degli odierni appellanti, l'art. 56, comma 3 bis del D.L.vo n. 270/99 non possa considerarsi abrogato a seguito delle modifiche apportate all'art. 47 della legge n. 428/90 dal successivo art. 19-quater del d.l. n. 135/09. In proposito ha correttamente osservato che l'art. 56, comma 3 bis è CP_4 stato introdotto quando l'art. 47 già condizionava la derogabilità dell'art. 2112 c.c. all'esistenza di un accordo sindacale nella ipotesi di amministrazione straordinaria in cui “la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata “. Appare poi decisivo evidenziare come il legislatore con il richiamato recente articolo 6 del d.l. n. 131/23 abbia interpretato autenticamente tale disposizione, così confermando che questa ultima sia da ritenersi pienamente vigente. La norma, introdotta dal legislatore del 2008 in occasione del recupero imprenditoriale del gruppo , ha natura speciale, applicandosi in relazione CP_7 alle alienazione poste in essere in esecuzione di un programma di cessione dei complessi dei beni o contratti ovvero – per le sole società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali – di cessione di beni e contratti. La cessione deve realizzarsi, atteso il chiaro tenore dell'art. 27, lett. a) e b bis), nell'ambito di un programma di prosecuzione dell' esercizio di impresa nei limiti temporali indicati dal legislatore. La cessione riguarda quindi compendi aziendali attivi. In tali casi, in cui la realizzazione del fine della procedura è affidata ai programmi di cessione previsti alle lettere a) e b bis) dell'art. 27 D.L.vo n. 270/99, l'art. 56, comma 3 bis stabilisce che le operazioni di attuazione di quei programmi “non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile”. La disposizione, nonostante una non felice formulazione letterale, è, come ha giustamente sostenuto autorevole dottrina, una norma di disciplina e non di fattispecie: con riferimento alle operazioni di attuazione dei programmi di cessione, previsti dall'art. 27 citato, l'art. 56 esclude perentoriamente l'applicazione per i rapporti di lavoro delle garanzie e delle tutele previste dall'art. 2112 c.c. La ratio della norma appare all'evidenza quella di preservare le operazioni poste in essere in esecuzione di quei programmi di liquidazione da margini di incertezza correlati a possibili contenziosi e contrasti nella sistemazione dei rapporti di lavoro. Tutto ciò nell'ambito di una procedura, l'amministrazione straordinaria, che è stata introdotta nel nostro ordinamento per appagare non solo - come avveniva per le procedure concorsuali tradizionali - l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito, ma per realizzare anche altri convergenti rilevanti interessi, pubblici e privati, quali la salvaguardia dell'azienda come bene comune, il mantenimento, per quanto possibile, dell'occupazione, e, come nella fattispecie concreta, l'effettivo esercizio, senza soluzione di continuità, di un servizio pubblico essenziale. Va inoltre osservato che l'esclusione delle garanzie di cui all'art. 2112 c.c. ad opera dell'art. 56 non appare legata alla sussistenza di un accordo sindacale. Nella fattispecie in esame, in ogni modo, la mancanza di un accordo sindacale (nel caso in cui tale accordo si reputi necessario alla luce del tenore generale dell'art. 63, comma 4, del D.L.vo n. 270/99) appare legittimata dalla speciale disciplina dettata nel c.d. decreto Marzano, laddove l'art. 5, comma 2 ter dispone che “Nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente“ il Commissario ed il cessionario possano individuare “quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario . I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario “. Nell'ambito della costituzione in appello la difesa di ha evidenziato di CP_4 avere, già nella memoria ex art. 416 c.p.c., fatto riferimento anche a tale disposizione;
ha messo in luce la natura speciale della disposizione;
ha precisato come la norma non preveda alcun preventivo accordo sindacale ai fini della disapplicazione dell'art. 2112 c.c. Dalla documentazione in atti risulta che la cessione degli asset è stata Org_2 preceduta dalle consultazioni sindacali previste dall'art. 63, comma 4 del D.L.vo n. 270/99, che nell'ambito di tale consultazione è stato affrontato anche il tema della tutela e delle garanzie dei rapporti di lavoro e che dette consultazioni sono terminate con esito infruttuoso alla data dell'8/9/21. In particolare, deve essere richiamato il verbale di Accordo di “
[...]
” intervenuto in data 2/12/21 fra e le parti sociali Organizzazione_6 CP_4
(doc. 52 fasc. ricorrenti). Si legge nelle premesse di tale accordo: Co
“a. con lettera 23 Agosto 2021 ha comunicato alle Parti Sociali l'intenzione di procedere, esaurito il confronto sindacale, alla acquisizione di alcuni cespiti, materiali ed immateriali, di in amministrazione straordinaria e di Controparte_7 Org_7
….strettamente connessi all'area aviation ( …. ) c. a partire dal 25 Agosto le parti si sono incontrate ed in data 8 settembre 2021 hanno esaurito i termini delle procedure di legge senza raggiungere in quel momento un accordo complessivo . Successivamente sono comunque proseguite specifiche interlocuzioni nel cui ambito le parti hanno reciprocamente continuato a rappresentare e confrontare le rispettive posizioni in merito, tra l'altro, ai livelli occupazionali ed alla loro tutela , alle condizioni di lavoro ed ai trattamenti applicabili al personale con l'intento di ricercare una intesa complessiva su tutti gli elementi di confronto…… d. in linea con il Piano Industriale approvato dalla Commissione europea, la suddetta acquisizione si è perfezionata il 15 ottobre 2021 ed ha costituito, per il complesso degli atti conseguenti, perfezionati e da perfezionare, una modalità di esecuzione del programma adottata dall'amministrazione straordinaria in linea con quanto previsto dall'art. 5 comma 1 della direttiva comunitaria n. 23/2001 , così come da ultimo aggiornato anche ai sensi dell'art. 11 quater del D.L. 73/2021 , non trovando applicazione l'art. 2112 c.c., con riguardo alle assunzioni effettuate e da effettuare , anche in considerazione delle finalità di tutela occupazionale sollecitate dalle Parti Sociali e condivise …. “. Nello stesso accordo le parti hanno avuto cura di puntualizzare al punto k delle premesse che “la presente intesa, oltre che confermare l'avvenuto esperimento e la positiva chiusura delle procedure di informazione e consultazione sindacale di legge ( d.l. 347/2003; art. 63 d.lgs. n. 270/1999 ; art. 47 della legge n. 428/1990 ), secondo quanto progressivamente convenuto tra le Parti, anche nella prospettiva di salvaguardia dell'occupazione, individua altresì le misure Co condivise per sostenere il significativo investimento posto alla base del Piano industriale di , per accompagnare il percorso di start -up e il conseguente avvio delle nuove attività aziendali ….” Inoltre, nella Modifica al Piano di Cessione del 10/10/21 (doc. 30 resistente) i commissari dell'Amministrazione Straordinaria di e di Controparte_9 [...] Co precisano (pag. 32): “…. ha inviato una offerta vincolante relativa Org_8 all'acquisto di alcuni cespiti del ramo , cosa che ha comportato con riferimento proprio al Org_2 suddetto ramo l'adozione del programma ai sensi della lettera b-bis del comma 2 dell'art. 27, D.Lgs .270/1999 ( programma di cessione di complessi di beni e contratti sempre con riferimento a società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ) ed ha avviato le assunzioni del personale sul mercato aprendo anche alle candidature di personale e CP_9 Organizzazione_8 Co Conseguentemente alla trasmissione dell'offerta vincolante , e CP_9 Organizzazione_8 hanno quindi avviato in data 25 Agosto 2021 le consultazioni sindacali in forza del disposto di cui all'art. 5, comma 2 ter , secondo periodo , della Legge Marzano , consultazioni che si sono tenute su tavoli separati e che si sono concluse , allo stato infruttuosamente …. “. Dalla lettura dei citati doc. 52 e 30 si ricava, dunque, che: la cessione degli asset è stata preceduta dalle consultazioni sindacali previste dall'art. Org_2
63, comma 4 del D.L.vo n. 270/99 e dall'art. 5 comma 2 ter del d.l. n. 347/03; nell'ambito di tale consultazione è stato discusso il tema della tutela e delle garanzie dei rapporti di lavoro;
i termini di legge previsti per le consultazioni si sono esauriti con esito infruttuoso in data 8/9/21. In tale contesto, realizzatesi allora le condizioni previste dall'art. 5, comma 2 ter del d.l. n. 347/03, pur in mancanza di un accordo sindacale, le parti contraenti hanno pertanto potuto legittimamente concordare nel contratto di cessione del 14/10/21 - offerto in visione quale allegato 1 del ricorso in appello ed acquisito ex art. 437 c.p.c. attesa la rilevanza del documento ai fini della decisione - quanto segue: “Tenuto conto delle assunzioni già effettuate e con riferimento ai beni oggetto Co di cessione , le parti convengono che , nell'ambito del processo di assunzione ex novo dal mercato dell'organico necessario all'avvio delle attività , procede ad assumere mediante stipula di nuovi contratti di lavoro a condizioni di mercato anche lavoratori ex dipendenti dell'Amministrazione straordinaria del Venditore previa risoluzione del loro precedente rapporto di lavoro . Le assunzioni del personale , ivi inclusi gli ex dipendenti dell'Amministrazione straordinaria
, non potranno eccedere 2800 risorse nel 2021 e le 5750 risorse nel 2022 , articolandosi nei limiti delle soglie numeriche complessive , inclusive delle risorse ad oggi già assunte , selezionate all'esito di valutazioni insindacabili di ITA ed indicate nell'Allegato 7.4.1. “ (v. punto 7.4.1, pagina 18).
D) L'art. 56 comma 3 bis D.L.vo n. 270/99 in relazione all'art. 5, paragrafo 1 della direttiva 2001/23/CE. Occorre a questo punto valutare la compatibilità comunitaria dell''art. 56 comma 3 bis con quanto stabilito dal paragrafo 1, comma 5 della direttiva comunitaria 23/2001. Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “il paragrafo 1 dell'art. 5, della Direttiva 2001/23/CE prevede che le tutele approntate per i lavoratori in caso di trasferimento d'impresa agli artt. 3 e 4 dello stesso strumento (dedicati al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, che trova il corrispondente normativo nell'art. 2112 c.c.), sono inapplicabili se ricorrono tre requisiti, ossia: nei casi in cui l'impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura d'insolvenza analoga ove la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, purché dette procedure si svolgano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (in questo senso, univoca la giurisprudenza comunitaria: Corte di giustizia dell'UE, sentenze: 16.5.2019, e a., C-509/17, p. 38; Persona_5
22.6.2017, e a., C-126/16, p. 44) (così testualmente in Organizzazione_9 motivazione Cass. n. 24691/21). Nella sentenza citata la Corte di Cassazione ha chiarito, esaminando anche la disciplina dettata, sul piano interno, dai commi 4 bis e 5 dell'art. 47 della legge n. 428/90, che “Le procedure fallimentari sono, invero, espressamente richiamate nel paragrafo 1 del comma 5 della Direttiva 2001/23/CE e soddisfano ontologicamente tutti e tre i requisiti ribaditi dalla Giurisprudenza comunitaria come innanzi illustrati (ossia, l'impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare - o di una procedura d'insolvenza analoga -, la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, la procedura si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica competente); non vi, è, dunque, alcun bisogno di verificarne la ricorrenza, come può, invece, accadere, per i casi di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo ove può mancare il fine liquidatorio potendo essere orientato, il piano predisposto dal giudice, o alla soddisfazione dei creditori attraverso la continuità aziendale ovvero alla liquidazione del patrimonio “. La Corte di Cassazione ha perciò evidenziato come la procedura di amministrazione straordinaria, così come quella di concordato preventivo, non possa essere intesa, al pari del fallimento, come una procedura ontologicamente con finalità liquidatoria, occorrendo invece verificare in concreto se la soddisfazione dei creditori sia affidata ad un piano che miri, per l'impresa insolvente soggetta alla procedura, alla continuità dell'attività ovvero alla mera liquidazione del patrimonio. Sempre nella citata sentenza n. 24691/21 la Suprema Corte ha espressamente richiamato la pronuncia della Cassazione n. 31946/19, chiarendo (v. punto 3.2 della motivazione) che con tale decisione “E' stato, inoltre, ritenuto conforme al diritto comunitario l'inclusione, nell'ambito della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, del concordato preventivo ove sia accertata l'impossibilità della continuazione dell'attività, in quanto in tal e caso la procedura riveste necessariamente un fine liquidatorio, con la conseguente possibilità della disapplicazione dell'art. 2112 c.c., nei confronti dei lavoratori con i quali sia proseguito il rapporto di lavoro con la società cessionaria “ La Corte di Cassazione ha pertanto ribadito che laddove l'impresa cedente in concordato preventivo non possa continuare essa stessa l'attività, la procedura concorsuale che riguarda la società ha necessariamente un fine liquidatorio. Tenuto conto di tali principi, deve innanzitutto evidenziarsi come, sul piano comunitario, la inapplicabilità delle garanzie dell'art. 2112 c.c. non richieda la necessaria sussistenza di un accordo sindacale. E' necessario poi verificare in concreto se la procedura di amministrazione straordinaria cui è stata soggetta abbia una finalità Controparte_9 liquidatoria e non conservativa. Ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame la procedura abbia una finalità liquidatoria . Ed infatti, nel ripercorre nel punto sub A della presente motivazione le tappe principali della procedura, si è messo in rilievo come nell'originario programma del 27/1/18 i Commissari avessero previsto la cessione dell'intero complesso aziendale ex art. 27, comma 2 lettera a). Nella successiva relazione di “ Modifica al programma di cessione“ del 10 ottobre 2021 i Commissari hanno precisato di voler “procedere - ai sensi dell'art. 27 comma 2, D.lgs n. 270/1999 e in applicazione dell'art. 11 quater del d.l. 73/2021 anche in considerazione dell'art. 79 , commi 4 e 4 bis D.l. n. 18 del 2020 – alla modifica del Programma di Cessione autorizzato dal
…MISE.. in data 23.3.2018 ….. La presente modifica al programma ….scaturisce ed è diretta conseguenza dei vari interventi normativi, governativi e di indirizzo comunitario che sono occorsi successivamente …..
…mentre il Programma a suo tempo elaborato ed approvato nello scenario di riferimento era formulato nella sua interezza ai sensi dell'art. 27 , comma 2 lettera a D.lgs. 270/1999, la presente Modifica prevede , alla luce del mutato contesto fattuale e normativo , l'articolazione all'interno di un unico documento , di distinti programmi di cessione e la differenziazione nei seguenti termini : a) la cessione di complessi di beni e contratti , costituenti il c.d. perimetro aviation , ai sensi dell ' art. 27 , comma 2 lett. b-bis D.Lgs n. 270/1999 ; b) le cessioni dei complessi aziendali costituenti i rami handilng e maintenance ai sensi dell'art. 27, comma 2 lett. a ) D.Lgs 270/1999 ; c) il piano di liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa per effetto di quanto convenuto dal governo italiano con la Commissione europea e di quanto non rientrante nell'alveo CP_ del perimetro del piano proposto da “. (cfr. pag. 4 e seg.) Controparte_4
In esecuzione di questo piano, in data 14 ottobre 2021 ha venduto il CP_9
c.d. “ “. Organizzazione_5
E' p decorrere dal 15/10/21 , che ha proseguito CP_9
l'attività fino al 14/10/21, ha dismesso qualsiasi attività riconducibile al ramo e ha avviato la propria impresa di trasporto aereo con l'impego Org_2 CP_4 degli aeromobili , degli slot, delle rotte e di quant'altro oggetto di cessione . Risulta quindi che nell'ambito della procedura di amministrazione CP_9 straordinaria cui è stata sottoposta e nell'ambito di una complessiva dismissione del patrimonio aziendale, non ha inteso continuare essa stessa, direttamente o anche solo indirettamente, l'esercizio dell'attività. Risulta quindi che la dismissione dei compendi aziendali è stata prevista, anche ai fini del soddisfacimento del ceto creditorio, in modo definitivo e non in una ottica di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale. Risulta quindi che, attraverso la liquidazione, ha inteso passare CP_9 definitivamente al cessionario il compito dell'esercizio dell'attività economica inerente un servizio pubblico essenziale. In tale contesto, mutuando i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 31946/19 in materia di concordato preventivo (principi espressamente richiamati, come si è sopra detto, da Cass. n. 26491/21), si deve concludere, ad avviso del Collegio, che la procedura di amministrazione straordinaria cui è stata soggetta abbia avuto necessariamente una CP_9 finalità liquidatoria. La disapplicazione nella fattispecie dell'art. 2112 c.c. non appare pertanto in tensione con il diritto dell'Unione Europea, non essendo in discussione le altre due condizioni, e cioè l'esistenza di una procedura concorsuale ed il controllo di una autorità pubblica competente.
°°° Si deve, da ultimo, aggiungere che la continuazione dell'attività non preclude la connotazione liquidatoria della procedura concorsuale. In tal senso, come correttamente messo in luce dalla società appellata, la Corte di Giustizia (cfr. CGUE, sent. 28/4/22 C. 237/20 §§ 49-50), esaminando la questione pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi in relazione all'istituto del pre-pack (cioè un caso in cui il trasferimento di una impresa sia predisposto anteriormente all'apertura di una procedura fallimentare) ha chiarito: “49 . Dal tenore letterale dell'art. 5 , paragrafo 1 , della direttiva 2001/2023 risulta che l'ambito di applicazione di tale disposizione e , conseguentemente , della deroga da essa prevista non è limitato alle imprese , agli stabilimenti o alle parti di imprese o di stabilimenti la cui attività sia stata definitivamente interrotta prima della cessione o successivamente a quest'ultima . 50. Infatti , tale articolo 5 , paragrafo 1 , dal momento che prevede che i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento non sono trasferiti al cessionario nel caso in cui sussistono i presupposti stabiliti in tale disposizione , implica che un'impresa o una parte di impresa ancora in attività debba poter essere ceduta beneficiando , al contempo , della deroga prevista in detta disposizione . Così facendo , la direttiva 2001/23 previene il rischio che l'impresa , lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento si svaluti prima che il cessionario rilevi , nell'ambito della procedura fallimentare aperta ai fini della liquidazione dei beni del cedente , una parte del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie . Tale deroga mira dunque a eliminare il grave rischio di un complessivo deterioramento del valore e dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, che sarebbe in contrasto con le finalità del trattato” (v. in tal senso, sentenza del 25 luglio 1991, e altri, C-362/89, EU:C:1991:326, Per_4 punto 31 e giurisprudenza ivi citata ). La Corte di Giustizia ha dunque affermato come, nell'ambito di una procedura liquidatoria, sia possibile la continuità dell'attività perché ciò consente di eliminare il rischio della svalutazione e del deterioramento - prima del rilevamento da parte del cessionario - “del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie “. Nello stesso senso, sul piano del diritto interno (art. 47, comma 5) la Corte di Cassazione nella richiamata sentenza n. 24691/21 ha precisato ( v. punto 3.3 della motivazione) che nell'ambito di una ontologica procedura liquidatoria come il fallimento “- eventuali segmenti di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, quali l'affitto o la vendita del ramo di azienda (N.D.R. si potrebbe aggiungere anche l'esercizio provvisorio) rappresentano solamente strumenti orientati ad una funzione liquidatoria, finalizzati a conservare il valore di avviamento sul mercato per incrementare il più possibile il compendio aziendale per la distribuzione ai credito…”. Le argomentazioni sopra svolte appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra problematica, comprese quelle inerenti, da un lato, la natura interpretativa od innovativa-retroattiva e dall'altro lato la compatibilità costituzionale in relazione al principio di ragionevolezza dell'art. 6 del d.l. n. 131/23. L'appello deve pertanto essere rigettato.
°°° La complessità e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese del grado ex art. 92 c.p.c. all'esito della pronuncia n. 77/18 della C.C. Gli attuali appellanti sono tenuti a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1354/23 del Tribunale di Milano, che conferma. Compensa le spese del grado. Dà atto della sussistenza a carico degli odierni appellanti dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge n. 228/2012. Milano, 9/5/24
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Monica Vitali