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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9085 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michela Marini, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ignazio Merici, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/03/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lunamatrona, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 CP_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. CP_1
2) Ordinare al Comune di Lunamatrona (VS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si intenderà sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma V c.p.c. alla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
3) La figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente, fisserà la Per_1 propria residenza presso quella materna in Sanluri nella Via Brunelleschi 11, in questa sede decidendo di non voler richiedere al Signor nessuna somma a CP_1 titolo di contributo per il proprio mantenimento.
4) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
5) I coniugi dichiarano di accordarsi affinché il Signor reperisca un'altra CP_1 abitazione in cui risiedere, lasciando pertanto libera la casa coniugale entro 5 giorni dal deposito del ricorso per separazione consensuale tra i coniugi.
6) La OR dichiara di trattenere la propria residenza nella ex casa Pt_1 coniugale in Sanluri nella Via Brunelleschi
7) I coniugi concordano affinché i beni mobili acquistati in costanza di matrimonio, attualmente all'interno dell'abitazione coniugale, rimangano in uso alla OR
e alla figlia . Parte_1 Per_1
8) La OR è proprietaria di un immobile sito in Comune di Giba (CI) Pt_1 acquistato in costanza di matrimonio, in merito al quale il Signor dichiara CP_1 che l'acquisto è avvenuto con denari di esclusiva proprietà del Signor CP_2
, padre della OR , attuale ricorrente,
[...] Parte_1
Pag. 2 di 3 pertanto di non aver partecipato economicamente né all'acquisto né alle attività successive, quali restauri o pagamento dei tributi pagati integramente dalla OR . Parte_1
9) I coniugi convengono, al fine di regolare i propri rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale, che il Signor CP_1 irrevocabilmente si obblighi a trasferire con successivo atto notarile alla OR
, la quota di sua proprietà dell'immobile sito in Giba (CI), nella Parte_1
Via Is Loccis, identificato al N.C.E.U al foglio 1 mappale 2279, categoria A 3, classe 3, consistenza vani 3, rendita 154,94, pervenutagli a seguito dell'acquisto della proprietà da parte della OR in costanza di matrimonio Parte_1 ed in regime di comunione legale dei beni.
10) I coniugi dichiarano che la stipula di tale atto notarile sia funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, accordandosi quindi che a seguito dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi, la OR
divenga piena ed esclusiva proprietaria dell'immobile sito in Parte_1
Giba (CI), nella Via Is Loccis.
11) I coniugi dichiarano che nulla è dovuto in favore del Signor in CP_1 seguito alla stipula dell'atto notarile di trasferimento della propria quota dell'immobile sito in Giba (CI) nella Via Is Loccis, in favore della OR
[...]
, stabilendo che le spese relative ai compensi notarili per tale Parte_1 trasferimento rimarranno integralmente a carico della OR . Pt_1
12) I coniugi precisano e concordemente dichiarano che la somma pagata in sede di trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Giba (CI), nella Via Is Loccis, identificato al N.C.E.U al foglio 1 mappale 2279, in favore della OR
[...]
, con atto a rogito del Notaio Professor Parte_1 Persona_2
e datato 14 ottobre 2010, veniva pagata con i seguenti titoli intestati a CP_2
, padre della ricorrente:
[...]
- Assegno Bancario dell'importo i € 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) contraddistinto con il numero 0159609163-12, tratto sul conto corrente n. 425 in essere presso il Banco di Sardegna di Lunamatrona;
- Assegno Postale dell'importo di € 37.00,00 (trentasettemila virgola zero zero) contraddistinto con il numero 7100697249-09 emesso da Controparte_3
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9085 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michela Marini, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ignazio Merici, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/03/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Lunamatrona, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 CP_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. CP_1
2) Ordinare al Comune di Lunamatrona (VS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si intenderà sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma V c.p.c. alla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
3) La figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente, fisserà la Per_1 propria residenza presso quella materna in Sanluri nella Via Brunelleschi 11, in questa sede decidendo di non voler richiedere al Signor nessuna somma a CP_1 titolo di contributo per il proprio mantenimento.
4) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
5) I coniugi dichiarano di accordarsi affinché il Signor reperisca un'altra CP_1 abitazione in cui risiedere, lasciando pertanto libera la casa coniugale entro 5 giorni dal deposito del ricorso per separazione consensuale tra i coniugi.
6) La OR dichiara di trattenere la propria residenza nella ex casa Pt_1 coniugale in Sanluri nella Via Brunelleschi
7) I coniugi concordano affinché i beni mobili acquistati in costanza di matrimonio, attualmente all'interno dell'abitazione coniugale, rimangano in uso alla OR
e alla figlia . Parte_1 Per_1
8) La OR è proprietaria di un immobile sito in Comune di Giba (CI) Pt_1 acquistato in costanza di matrimonio, in merito al quale il Signor dichiara CP_1 che l'acquisto è avvenuto con denari di esclusiva proprietà del Signor CP_2
, padre della OR , attuale ricorrente,
[...] Parte_1
Pag. 2 di 3 pertanto di non aver partecipato economicamente né all'acquisto né alle attività successive, quali restauri o pagamento dei tributi pagati integramente dalla OR . Parte_1
9) I coniugi convengono, al fine di regolare i propri rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale, che il Signor CP_1 irrevocabilmente si obblighi a trasferire con successivo atto notarile alla OR
, la quota di sua proprietà dell'immobile sito in Giba (CI), nella Parte_1
Via Is Loccis, identificato al N.C.E.U al foglio 1 mappale 2279, categoria A 3, classe 3, consistenza vani 3, rendita 154,94, pervenutagli a seguito dell'acquisto della proprietà da parte della OR in costanza di matrimonio Parte_1 ed in regime di comunione legale dei beni.
10) I coniugi dichiarano che la stipula di tale atto notarile sia funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, accordandosi quindi che a seguito dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi, la OR
divenga piena ed esclusiva proprietaria dell'immobile sito in Parte_1
Giba (CI), nella Via Is Loccis.
11) I coniugi dichiarano che nulla è dovuto in favore del Signor in CP_1 seguito alla stipula dell'atto notarile di trasferimento della propria quota dell'immobile sito in Giba (CI) nella Via Is Loccis, in favore della OR
[...]
, stabilendo che le spese relative ai compensi notarili per tale Parte_1 trasferimento rimarranno integralmente a carico della OR . Pt_1
12) I coniugi precisano e concordemente dichiarano che la somma pagata in sede di trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Giba (CI), nella Via Is Loccis, identificato al N.C.E.U al foglio 1 mappale 2279, in favore della OR
[...]
, con atto a rogito del Notaio Professor Parte_1 Persona_2
e datato 14 ottobre 2010, veniva pagata con i seguenti titoli intestati a CP_2
, padre della ricorrente:
[...]
- Assegno Bancario dell'importo i € 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) contraddistinto con il numero 0159609163-12, tratto sul conto corrente n. 425 in essere presso il Banco di Sardegna di Lunamatrona;
- Assegno Postale dell'importo di € 37.00,00 (trentasettemila virgola zero zero) contraddistinto con il numero 7100697249-09 emesso da Controparte_3
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3