Art. 27. (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile) 1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamita' naturali, con interventi di carattere umanitario, nonche' le rassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.
2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unita' previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo comma 1.
4. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonche' di quelli aventi natura obbligatoria.
5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 .
7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 353 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 46 .
8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione e' attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota gia' spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , come sostituito dall' articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e' soppresso. ((40)) 9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:
a) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
b) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale.
10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere, il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all' articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249 . Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n. 249 del 1997 . Ottantadue miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall' articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 .
Conseguentemente, all' articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001" sono soppresse. (14) (38)
11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialita' giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 , dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423 , affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo e' rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
12. Per garantire con carattere di stabilita' l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attivita' su base triennale, stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, nonche' le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale.
In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi.
Dall'anno 2001, alle predette finalita' sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78 , rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 .
14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , concesso alle regioni Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in relazione alla prevista autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, si intende riferito, per ciascuno dei beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi alla predetta autorizzazione.
15. Per garantire con continuita' l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziali e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attivita' istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attivita' su base biennale, stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
16. All' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 , dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1 gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209 , previo accordo con la Commissione, nonche', ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1 gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:
1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;
2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;
3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2".
17. All' articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133 , le parole: "comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali" sono soppresse e le parole: "non superiore" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore".
18. Il termine di cui all' articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53 , gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall' articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237 , e' prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine puo' essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
19. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 , e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all' articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e all' articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81 , e' ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999".
--------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 52, comma 18) che il finanziamento annuale di cui al comma 10, sesto periodo, del presente articolo e' incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. --------------- AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 7, comma 11) che "Gli importi di cui all' articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999 , sono ridotti di 20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014". --------------- AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 , convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 , ha disposto (con l'art. 21, comma 4) che "Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni".
2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unita' previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo comma 1.
4. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonche' di quelli aventi natura obbligatoria.
5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 .
7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 353 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 46 .
8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione e' attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota gia' spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , come sostituito dall' articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e' soppresso. ((40)) 9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:
a) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
b) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale.
10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere, il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all' articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249 . Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n. 249 del 1997 . Ottantadue miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall' articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 .
Conseguentemente, all' articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001" sono soppresse. (14) (38)
11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialita' giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 , dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423 , affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo e' rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
12. Per garantire con carattere di stabilita' l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attivita' su base triennale, stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, nonche' le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale.
In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi.
Dall'anno 2001, alle predette finalita' sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78 , rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 .
14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , concesso alle regioni Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in relazione alla prevista autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, si intende riferito, per ciascuno dei beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi alla predetta autorizzazione.
15. Per garantire con continuita' l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziali e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attivita' istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attivita' su base biennale, stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
16. All' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 , dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1 gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209 , previo accordo con la Commissione, nonche', ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1 gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:
1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;
2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;
3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2".
17. All' articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133 , le parole: "comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali" sono soppresse e le parole: "non superiore" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore".
18. Il termine di cui all' articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53 , gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall' articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237 , e' prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine puo' essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
19. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 , e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all' articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e all' articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81 , e' ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999".
--------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 52, comma 18) che il finanziamento annuale di cui al comma 10, sesto periodo, del presente articolo e' incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. --------------- AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 7, comma 11) che "Gli importi di cui all' articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999 , sono ridotti di 20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014". --------------- AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 , convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 , ha disposto (con l'art. 21, comma 4) che "Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni".