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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44/2022
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 44/2022 promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 C.F._1 persona del titolare con il patrocinio dell'avv. PALLADINO Parte_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA A. DE GASPERI N. 65 AGROPOLI presso il difensore avv. PALLADINO FRANCESCO
APPELLANTE/I Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GABELLINI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIALE PRINCIPE AMEDEO, 12 47921 RIMINI presso il difensore avv. GABELLINI MASSIMILIANO
APPELLATA
pagina 1 di 22 AD OGGETTO: COMPRAVENDITA – PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI
APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 16.04.2024:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE: <<Riportandosi all'atto introduttivo ed a tutto quanto ivi dedotto, si insiste per l'accoglimento dell'appello per tutti motivi esposti in atti o per ogni altro motivo che la Corte ritenga di giustizia;
si Voglia accogliere tutte le conclusioni ivi rassegnate e trattenere la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.>>.
APPELLATA: <<“Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita, nel merito respingere l'impugnazione poiché infondata in fatto e diritto per tutti i motivi proposti, per i motivi spiegati in atti, e conseguentemente confermare sentenza n. 1027/2021 emessa dal Tribunale di Rimini. Respingere perché infondata e non provata la domanda riconvenzionale proposta da controparte. Ritenere infondata e/o inammissibile la richiesta di rimessione in istruttoria della causa.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite inerenti la presente fase nonché la fase cautelare che l'ha preceduta, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge”. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in proprio a mezzo PEC il 04.01.2022, la in persona dell'omonimo titolare Parte_1 Parte_1
chiedeva l'integrale riforma della sentenza in atti, sul rilievo che essa era erroneamente motivata, affidandosi a sei articolati motivi di appello, riproponendo altresì la domanda riconvenzionale di restituzione d'indebito pari alla somma di €. 4.110,66.
pagina 2 di 22 1.1 Si costituiva l'appellata, chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame.
2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, seppur indicata, era posta definitivamente in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
3. L'appello principale non è fondato e va, dunque, respinto.
Va premesso che con sentenza n. 1027/2021, resa in data 01.11.2021, depositata e pubblicata in pari data ex art. 281sexies cpc e notificata il 07.01.2021, il
Tribunale di Rimini, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo e così accolto la domanda, avanzata dall'odierna appellata, di pagamento del corrispettivo per la fornitura di merci
(mobilia e relativi accessori), avanzata sulla base di una copia d' assegno postale protestato, di n. 16 fatture accompagnatorie e di un estratto conto.
3.1 Allegando di aver maturato i relativi compensi per la fornitura, come ricavabili dalle numerose fatture prodotte e dal parziale riconoscimento del debito costituito dall'assegno di €. 10.198,80, relativo al pagamento delle prime n. 8 fatture ma insoluto e protestato, la (anche solo Parte_2 Controparte_1
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Rimini il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 766/2018 del 14/05/2018, per un importo pari ad € 17.151,50 + 76,68 per le spese di protesto (totale €. 17.228,18), oltre ad accessori e spese, nei confronti della committente sulla base dei documenti, così come Parte_1
indicati e prodotti a corredo del ricorso monitorio.
3.2 La parte ingiunta proponeva opposizione, protestando l'incompetenza territoriale e negando il credito e la sua prova, che in ogni caso contestava nel quantum per pagamenti effettuati in contanti e per cambiali, mai restituite o protestate, medio tempore intervenuti -in epoca precedente alla domanda monitoria- a mani dell'agente di zona ovvero per merce in parte mai ricevuta e così spiegava domanda riconvenzionale, in quanto dai conteggi in dare ed avere risultava un proprio controcredito, costituito da un vero e proprio indebito. Negava altresì di aver mai pagina 3 di 22 consegnato l'assegno postale, disconoscendone la sottoscrizione, oggetto di formale denuncia “all' esame della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania per l' accertamento dell' illecita negoziazione del titolo” (Cfr. Citazione in opposizione pag.
9).
3.2.1 Costituitasi, l'opposta chiedeva affermarsi la competenza per territorio ed il rigetto nel merito dell'opposizione, affermandone la pretestuosità con specifici argomenti relativi sia alla consegna dell'assegno postale sia delle n. 5 cambiali, emesse in girata e restituite all'opponente per inaffidabilità creditoria degli emittenti, sia negando la parziale mancata consegna della merce.
3.2.2 Respinta la sospensione dell'esecuzione provvisoria, il Giudice di prime cure, depositate le memorie ex art. 183/6 co., cpc, respinta l'invocata prova per interpello e per testi, fissava udienza ex art. 281 sexies cpc all'esito della quale decideva la causa.
Si motivava in sentenza che l'opposizione nel merito, respinta l'eccezione d'incompetenza per territorio, era infondata in quanto le argomentazioni di:
- mancata parziale consegna della merce, indicata nelle due fatture n. 651975 del 13.11.2013 dell'importo di €. 2.877,57 e n. 651976 del 13.11.2013 dell'importo di
€. 3.903,85;
- intervenuto pagamento per contanti delle sei fatture n. 644650 del
29.10.2013 dell'importo di €. 519,04, n.650778 dell'11.11.2013 dell'importo di €.
513,61, n.650779 dell'11.11.2013 dell'importo di €. 468,50, n.654023 del 15.11.2013 dell'importo di €.515,18, n.654024 del 15.11.2013 dell'importo di €. 591,68 e n.655561 del 19.11.2013 dell'importo di €. 809,37; erano del tutto infondate.
Ciò in quanto sussisteva un'assoluta coincidenza tra gli importi delle suddette fatture, anche se oggi contestate, e l'assegno postale, certamente appartenuto a carnet nella disponibilità di parte opponente, assegno che, unitamente alla missiva 28.02.2014 dell'opponente, che lo richiamava, integrava un riconoscimento di debito. Inoltre, la pagina 4 di 22 consegna di n. 5 titoli cambiari in pagamento delle sei fatture ut supra sarebbe in stridente contrasto con la dicitura “PAGATO” apposta su di esse, dicitura che peraltro differirebbe nella grafia da quella relativa a data e firma, attribuibili con sicurezza all'agente di zona,. Infine, il Tribunale affermava che non poteva ritenersi valida la Part contestazione per la merce non consegnata, atteso che l abbinata alla nota di Part contestazione, si confonderebbe con l di una comunicazione dell'opposta, per cui non vi sarebbe prova della sua effettiva spedizione. Inoltre, poiché tutte le fatture recavano la firma del vettore, si doveva ritenere l'avvenuta consegna della merce indicata.
La sentenza va confermata in quanto il Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze di causa e segnatamente delle domande svolte dalla venditrice (già istante del decreto ingiuntivo) ed odierna appellata, nonché delle risultanze istruttorie e segnatamente della prova documentale offerta, avendo correttamente confermato il decreto ingiuntivo e così accolto la domanda di pagamento, ritenendo implicitamente assolto l'onere probatorio, calibrato anche sulle allegazioni, svolte dall'opponente, in parte contraddittorie ed in parte del tutto vaghe, generiche e rivelatesi manifestamente pretestuose.
4. L'appellante affida le proprie censure a sei motivi, contenenti più ragioni.
4.1 Con il primo, rubricato come <
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1182 c.c. Erroneità e contraddittorietà su punti decisivi della controversia. >>, l'appellante sostiene che il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sulla errata affermazione che essa sarebbe incompleta, in quanto priva della valutazione di tutti i possibili fori concorrenti e, comunque perché uno dei fori alternativi per le cause di obbligazione si fissa, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., nel luogo di adempimento dell'obbligazione, ossia quello corrispondente al luogo in cui deve effettuarsi il pagamento del prezzo.
4.2 In motivo di gravame è infondato.
pagina 5 di 22 Contrariamente a quanto eccepito dalla difesa appellante, nessuna censura può attribuirsi al ragionamento di prime cure, che si mostra esatto nelle premesse in fatto e nelle conseguenze in diritto, che da esse trae.
Insieme al Tribunale, la Corte ritiene che in virtù dell'art. 20 c.p.c. la competenza, nella fattispecie in esame, può rinvenirsi presso il Giudice adito, quale quello nel cui circondario si trova il domicilio del creditore, la sede sociale è in Rimini, sotto un duplice aspetto. Il primo, esaminato dallo stesso Tribunale gravato, riguarda il luogo dell'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore, da rinvenirsi presso il domicilio del creditore, che identifica il cd "forum destinatae solutionis".
Infatti, il pagamento del prezzo, in mancanza di diverse e specifiche previsioni contrattuali, assenti nella fattispecie, deve avvenire presso il domicilio del creditore in virtù del disposto di cui all'art. 1498, terzo comma, c.c., qualora non si preveda il pagamento immediato alla consegna, e art. 1182, terzo comma, c.c., e l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, citato nell'atto di appello id est Cass. Sez.
Unite n.17989/16, il quale, ove rettamente inteso, non fa che confermare la circostanza.
L'unico requisito che tale pronuncia stabilisce per l'applicazione del foro di cui all'art. 20 c.p.c. è che si tratti di un credito liquido ed in questo caso che il credito presentasse tale caratteristica non è seriamente dubitabile, non solo, perché già considerato anche ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, ma anche, perché la compravendita è avvenuta su fatture accompagnatorie, tutte indistintamente affidate ad un vettore terzo e quasi tutte, id est sedici su diciotto, sottoscritte anche dal destinatario-acquirente.
Comprova ciò, poi, anche l'estratto conto e l'emissione di vari titoli di credito in pagamento. Non è, quindi, seriamente discutibile che l'obbligazione, che viene oggi all'attenzione, è di contenuto pecuniario o, meglio, si tratta di un credito nummario, certo liquido ed esigibile ed a nulla conta ai fini della determinazione della competenza per territorio che il debitore contesti il quantum di esso.
Il secondo riguarda il luogo di esecuzione che viene in rilievo pur sempre in
Rimini, trattandosi di vendita di cosa mobile da trasportarsi, con ogni rilevanza all'art.
pagina 6 di 22 1510, secondo comma, c.c. [cfr. in tema Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1057 del
19/01/2005 Rv. 578503 - 011 e conformi Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27125 del
19/12/2006 (Rv. 594831 - 01); Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15019 del 06/06/2008 (Rv.
603745 - 01); Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11811 del 15/05/2018 (Rv. 648827 - 01)2].
Su tale aspetto non è necessario dilungarsi oltre, data anche la portata assorbente del primo.
5. Con il secondo, rubricato come <
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 c.c. Erronea motivazione su punti decisivi della controversia.>>, con il terzo rubricato come <
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 66 legge cambiaria. Omissione, erroneità e contraddittorietà su punti decisivi della controversia.>>, con il quarto rubricato come <
4. Erroneità e contraddittorietà su punti decisivi della controversia. Erronea valutazione del materiale probatorio.
Violazione del presunto accordo di riempimento.>>, con il quinto rubricato come <
5. Erroneità e contraddittorietà su punti decisivi della controversia. Erronea valutazione del materiale probatorio.>>, l'appellante sostiene che il Tribunale è incorso in una palese contraddizione logica e giuridica, laddove sostiene che “…si rileva la sorprendente coincidenza con l'importo complessivo dovuto sulla base delle fatture di cui ai doc. 4 e 5 di parte opponente (€. 10.198,80) e l'importo del debito riconosciuto dall'opponente nella misura di €.10.198,80 per il quale quest'ultimo ha personalmente ammesso, con lettera in data 28.2.2014, di aver consegnato all'agente di zona di un assegno postale al 31 marzo p.v. proprio per l'importo di 10.198,80 (doc.
pagina 7 di 22 21 di parte opposta) che lo stesso opponente ha dichiarato di essere proveniente da un carnet di assegni relativo al conto a se intestato e comunque nella sua disponibilità”.
Afferma inoltre che il Tribunale sia incorso in un evidente errore di calcolo, posta la non coincidenza degli importi delle fatture con l'assegno postale, ed abbia anche errato nell'affermazione della sussistenza di un riconoscimento di debito in relazione all'assegno postale, riconoscimento che, peraltro, opera solo sul piano processuale, così dispensando il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, posto che
“l'unica prova raggiunta in giudizio è che l'assegno postale n.9302574672-01 sarebbe stato consegnato al sig. [NDR incaricato dell'agente di zona, Persona_1
pacificamente collettore degli ordinativi] in bianco con l'apposizione della sola firma di traenza (di cui risulta contestata l'autografia). Anche se non si comprende chi
l'abbia consegnato.” (Cfr. appello pag. 8) e che “A conclusione di tale ragionamento, occorre comunque evidenziare, che da indagini effettuate, anche a seguito del deposito del fascicolo penale della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania n.767/19, che l'assegno postale, il libretto ed il conto corrente di riferimento, sono riportabili al sig. , con conseguente estraneità dell'appellante dalla vicenda Controparte_2
come da sempre sostenuto.” (Cfr. Appello pag. 10). Si sostiene, poi, che nell'esperire l'azione causale il creditore ex art. 66 legge cambiaria fosse obbligato ad offrire la restituzione dell'assegno postale. Infine, si afferma che il Tribunale abbia erroneamente individuato un accordo di riempimento nel doc. 21 di controparte, costituente una lettera spedita dall'appellante all'appellata nella quale il primo, testualmente afferma
“Ciò sta succedendo perché, nonostante la conferma dell'ordine del 30 gennaio u.s
(30.1.2014), la merce non mi è stata mai consegnata né risulta essere stata spedita perchè, stando a quanto riferitomi dall'agente di zona sig. , pur essendo Pt_4
intervenuto un pagamento a mezzo assegno postale al 31.3. p.v. per €.10.198,80 quietanzato dall'agente stesso, codesta società avrebbe chiesto il pagamento immediato in contanti di ogni ordine.” (Cfr. appello pag. 11), sostenendo infine che
“l'assegno sarebbe stato consegnato in bianco il 7.1.2014 (con post datazione al
pagina 8 di 22 31.3.2014) a garanzia dei futuri ordini e fatture se non pagate in contanti. Quindi, se patto di riempimento vi fosse stato questo avrebbe dovuto riguardare i crediti maturati per le fatture relative al periodo di gennaio 2014. Invero se le fatture relative all'anno
2013 non fossero state pagate, la soc. non avrebbe Controparte_1
proseguito le forniture per l'anno 2014.
Ma in violazione di tale accordo, l'assegno viene completato per importi diversi non corrispondenti alle somme maturate e tanto, probabilmente, per coprire somme incassate in contanti dall'agente di zona e non rimesse alla mandante.” (Cfr. appello pag. 11).
5.1 Alla Corte invero non pare di potersi discostare dalla precisa e coerente motivazione del Tribunale, anche riportata -come già visto- in appello, laddove ha ritenuto che “.. si rileva la sorprendente coincidenza con l'importo complessivo dovuto sulla base delle fatture di cui ai doc. 4 e 5 di parte opponente (€. 10.198,80) e
l'importo del debito riconosciuto dall'opponente nella misura di €. 10.980,80 per il quale quest'ultimo ha personalmente ammesso, con lettera in data 28.2.2014, di avere consegnato all'agente di zona un assegno postale al 31 marzo p.v. proprio per
l'importo di €. 10.198,80 (doc. 21 di parte opposta) che lo stesso opponente ha dichiarato di essere proveniente da un carnet di assegni relativo al conto a sé intestato
e comunque nella sua disponibilità.”, che sintetizza in maniera efficace ciò che restituisce il quadro istruttorio su base documentale, contro il quale si scontra, infrangendosi, la versione di parte opponente in parte avvenuta con letture ad usum
in parte errata ed in parte non veritiera. Per_2
Infatti, ricordato che il provvedimento monitorio, poi, opposto era pari ad euro
17.151,70, va in primo luogo posto in evidenza che tale somma riguarda numerose fatture accompagnatorie di cui alla produzione da n. 2 a 19 di parte opposta/appellata, tutte firmate dal vettore per il ritiro della merce presso la sede della venditrice e in massima parte anche dal destinatario per comprovarne il regolare ricevimento.
pagina 9 di 22 Le contestazioni dell'opponente/appellante, avendo riguardo alle eccezioni sollevate, riguardano due blocchi di complessivi n. 8 fatture e due distinte ragioni per ciascuno dei due blocchi.
In particolare la contestazione riguarda:
A) un primo blocco di sei fatture tutte del 2013:
n.644650 del 29.10.2013 dell'importo di €.519,04;
n.650778 dell'11.11.2013 dell'importo di €.513,61;
n.650779 dell'11.11.2013 dell'importo di €.468,50;
n.654023 del 15.11.2013 dell'importo di €.515,18;
n.654024 del 15.11.2013 dell'importo di €.591,68;
n.655561 del 19.11.2013 dell'importo di €.809,37; per la somma complessiva di €. 3.417,42 e che sono state riprodotte dall'opponente/appellante come documento n. 5 e che si sostiene essere state pagate in contanti nelle mani del sig. , agente di zona, da qui la quietanza, consistita nella Pt_4
scrittura in calce “PAGATO 15.03.2014”, cui si accompagnerebbe la firma dell'agente.
B) Un secondo blocco di due fatture tutte del 2013:
n. 651975 del 13.11.2013 dell'importo di €. 2.877,57;
n. 651976 del 13.11.2013 dell'importo di €.3.903,85, per l'importo totale di €. 6.781,42 e che sono state riprodotte dall'opponente/appellante come documento n. 4 e che si sostiene oggetto di esplicita contestazione, formalizzata con raccomandata del 27.3.2014 in cui si rilevava la mancata fornitura della merce.
Da ciò discende un primo ordine di conseguenze: le restanti e diverse fatture non sono state contestate, con ogni rilievo alla previsione dell'art. 115, 1^ co., cpc.
Il secondo ordine di conseguenze è il clamoroso errore o il difetto di veridicità, nell'affermazione che il Tribunale avrebbe errato quanto meno nel calcolo totale, perché la somma degli importi di tutte ed otto le fatture corrisponde esattamente all'importo dell'assegno postale: €. 10.198,80.
pagina 10 di 22 Il terzo è la mendacità sull'assegno postale, in quanto in tempi non sospetti e ben lontani dall'odierno contenzioso giudiziario, l'appellante con lettera firmata di proprio pugno in data 28.2.2014 ed indirizzata all'appellata ha confessato, con ogni rilievo ex artt. 2735, 1° co., e 2733, 2° co., cc un fatto ben diverso da quello oggi protestato ossia di aver pagato “…..a mezzo assegno postale al 31. Marzo p.v. per €.
10.198,80, quietanzato dall'agente stesso,..” (Cfr. doc. 24 parte appellata) e con denuncia-querela del 6.6.2018 ha ammesso che il suddetto assegno, emesso in data
31.03.2014 e protestato il 15.04.2014, effettivamente proveniva “da un blocchetto in uso al tempo” ad anche se affermava, sempre nella denuncia-querela, Parte_1
di non averlo mai compilato e sottoscritto.
Da ciò discende che l'appellante ha confessato di aver consegnato l'assegno postale de quo in pagamento di un proprio debito di importo pari a quello recato dal titolo/assegno postale, che sarà, poi, protestato;
inoltre ha anche ammesso che questo assegno proveniva da un proprio carnet. Ne consegue che risulta incompatibile la versione oggi proposta di non aver mai consegnato l'assegno in pagamento, disconoscendone la provenienza e la firma, e di aver pagato in contanti le fatture di cui al primo blocco, ut supra, sub A).
A ciò si aggiunge il fatto storico che per questa frazione di debito l'appellante aveva, fatto pacifico, consegnato in precedenza, apponendovi la firma in girata, alcune cambiali, che però gli saranno restituite dall'agente di zona con racc. AR del
27.03.2014, ricevuta il 28.03.2014, (Cfr. doc. 26 appellata), in quanto emesse da soggetti terzi, ritenuti dall'appellata (Cfr. Doc. 25 appellata) di scarso affidamento creditorio, perchè soggetti protestati. A ciò l'appellante avrebbe fatto fronte con la dazione dell'assegno postale de quo, la cui data di emissione 31.03.2014 risulta ampiamente congruente.
Pertanto, certamente nei fatti l'appellante ha oggi disconosciuto un debito ed un metodo di pagamento, che invece aveva in precedenza ed in tempi non sospetti, ampiamente confermato, tentando di pagare prima con la girata di alcune cambiali e,
pagina 11 di 22 poi, in sostituzione di esse, con un assegno postale, che risulterà protestato per “firma non riferibile al correntista ma non denunciato smarrito o rubato”. Ciò non toglie però che tale assegno era stato consegnato da e proveniva da carnet in possesso esclusivo di,
. Parte_1
Del resto questa è anche la conclusione alla quale è giunta con l'informativa
12.11.2018 prot. 1077/6369/18 in fascicolo RGNR 6859/2018, la Polizia Giudiziaria nello specifico la Guardia di Finanza, incaricata delle indagini sorte a seguito della denuncia querela dell' procedimento che vede indagato proprio quest'ultimo Pt_1
per violazione dell'art. 367 cp (simulazione di reato) (Cfr. doc. 2 appellante allegato alla seconda memoria ex art. 183/6 co., cpc ed in particolare le SIT di CP
).
[...]
In ultimo deve evidenziarsi ancora una volta la non veridicità o quanto meno la contraddittorietà, della difesa dell'appellante, quando, per contrastare la ricostruzione in diritto della sentenza gravata circa il possibile patto di riempimento, sostiene che l'assegno postale de quo sarebbe stato emesso e “consegnato in bianco il 7.1.2014 (con post datazione al 31.3.2014) a garanzia dei futuri ordini e fatture se non pagate in contanti. Quindi, se patto di riempimento vi fosse stato questo avrebbe dovuto riguardare i crediti maturati per le fatture relative al periodo di gennaio 2014. Invero se le fatture relative all'anno 2013 non fossero state pagate, la soc. Controparte_1
non avrebbe proseguito le forniture per l'anno 2014.” (Cfr. appello pag. 11).
[...]
Delle due l'una o all'emissione dell'assegno postale l'appellante era estraneo e tutto è avvenuto a sua insaputa oppure questi è ampiamente consapevole e certamente partecipe alla formazione e consegna di esso. È evidente che l'istruttoria documentale propende decisamente per questa seconda ipotesi, mentre la prima è ricostruzione del tutto inverosimile ove non apertamente non veritiera.
In ultimo, va esaminata la censura di cui al quinto motivo di appello, con il quale si sostiene che le prime sei fatture, di cui in precedenza sub A), sarebbero state pagina 12 di 22 pagate in contanti, come risultante dalla quietanza (“PAGATO”), ivi apposta dall'agente.
Il Tribunale gravato ha respinto il motivo di opposizione secondo la seguente testuale ratio decidendi, che l'appellante riporta solo per stralci, così compromettendone la integrale e reale portata, < Del tutto irrilevante, poi,
l'allegazione secondo la quale risulterebbe provato per documenti che le sei fatture di cui al doc. 5 di parte opponente sarebbero state pagate per contanti alla luce della quietanza apposta su tali titoli: in realtà alla luce della singolare contemporaneità, da un lato, dell'apposizione della sottoscrizione e, verosimilmente, della data da parte dell'agente di zona sulle fatture di cui al doc. 5 di parte opponente e, dall'altro lato, della consegna di cinque titoli cambiari per l'importo complessivo di € 11.140,00 (cfr doc. 6 di parte opponente) risultante per tabulas, valutata in maniera integrata rispetto alla disomogeneità emergente ictu oculi fra la grafia della dicitura “PAGATO” e la grafia della data nonché della sottoscrizione del doc. 6 di parte opponente, si ritiene che non possa ritenersi positivamente acquisita la prova dell'avvenuto pagamento per contanti, anche alla luce del procedimento penale (cfr. doc. 2 di parte opponente) e dell'inammissibilità del capitolo di prova articolato da parte opponente per le considerazioni già svolte nell'ordinanza in data 2 gennaio 2020.>> (Cfr. Sentenza pag.
4/5).
A tale proposito la Corte deve rimarcare quanto già emerso e ricostruito in precedenza ossia che la restituzione dei titoli cambiari ed il protesto dell'assegno postale rendono manifesto che alcun pagamento può ritenersi intervenuto e ciò è congruente con quanto la sentenza ha complessivamente posto in evidenza per ritenere non pagate le fatture de quibus ossia ha ritenuto inverosimile, perché privo di logica, che, nella stessa data del 15.03.2014, l'agente di zona avesse quietanzato per il pagamento in contanti solo alcune fatture, per l'importo di euro 3.417,38, accettando con riserva, in quanto scriveva espressamente che i titoli dovevano essere accettati dalla società venditrice (doc. 6 parte appellante/opponente), quale acconto delle pagina 13 di 22 medesime e delle ulteriori fatture, le cinque cambiali in girata per l'importo complessivo di euro 11.400,00. A ciò, poi, ha aggiunto, una evidente disomogeneità nella grafia esistente tra la data e la parola “PAGATO” espressa in carattere stampatello e la firma ovviamente in carattere corsivo. Inoltre, osserva la Corte che anche la disposizione dei tre elementi grafici in ciascuna fattura risulta oggettivamente disordinata, disordine che rende verosimile una apposizione postuma. Ma l'aspetto di maggior rilievo è la pacifica circostanza che né assegno postale né cambiali sono stati incassati dalla venditrice, odierna appellata, e così nessun pagamento può ritenersi avvenuto da parte del cliente/appellante.
Si osserva infine che la doglianza dell'appellante di mancata ammissione della prova testimoniale in parte qua è formulata in maniera del tutto generica, perché non censura la specifica motivazione contenuta nell'ordinanza istruttoria del Tribunale del
02.01.2020, espressamente richiamata dalla sentenza gravata. Nell'ordinanza, infatti, si specifica che la prova testimoniale formulata dall'opponente con gli articoli 7 e 8, ove quest'ultimo era riferito proprio al pagamento in contanti, non poteva ammettersi “…in quanto in contrasto con la valutazione integrata della documentazione versata in atti
(cfr. in particolare doc. 1 di parte opponente e doc. 26 di parte opposta),….” . Questa specifica motivazione non è stata altrettanto specificamente censurata come doveroso.
Ad ogni modo l'evidente genericità intrinseca dell'articolo di prova, privo del contesto spazio-temporale in cui sarebbero avvenuti i pagamenti in contanti, rende ad ogni modo inammissibile la prova nel difetto delle condizioni minime di specificità imposte dall'art. 277 cpc.
6. Con il sesto motivo, rubricato come <
6. Erroneità e contraddittorietà su punti decisivi della controversia. Erronea valutazione del materiale probatorio.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.>>, si contesta al Tribunale di avere dedotto dall'evidente inesistenza probatoria dell'invio della lettera di contestazione
27.03.2014 per l'assenza della ricevuta postale corrispondente, la prova della consegna della merce da parte della società venditrice, concludendosi, poi, il ragionamento con pagina 14 di 22 l'affermazione che si sarebbe raggiunta la prova della consegna perché le merci, indicate nelle fatture accompagnatorie, sarebbero state consegnate al vettore. Secondo
l'appellante la firma del vettore sul documento non può costituire prova della consegna, né la suddetta nota di contestazione, ancorché non ricevuta, costituirebbe presunzione di consegna. Si richiama il precedente specifico per il quale “ll documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario” (Cass. civ. Sez. II Ord., 06/12/2019, n. 31974).
6.1 Per chiarezza va ricordato che la questione riguarda la mancata consegna della merce di cui alle fatture n.651975 del 13.11.2013 dell'importo di €. 2.877,57 e n.
651976 del 13.11.2013 dell'importo di €.3.903,85, eccepita dal cliente sin dall'atto di opposizione;
si tratta delle due fatture alle quali questa Corte ha già fatto riferimento in precedenza sub B) e che oggettivamente sono le uniche due fatture accompagnatorie sprovviste della firma del destinatario, a differenza di tutte le altre.
Alla Corte invero non pare di potersi discostare dalla precisa e coerente motivazione del Tribunale, laddove ha ritenuto che la prova della avvenuta consegna è raggiunta per il fatto che la asserita contestazione sarebbe avvenuta con un ritardo di più di 4 mesi (le fatture accompagnatorie sono datate 13.1.2013 e la supposta contestazione sarebbe stata inviata il 27.03.2014) e peraltro nella precedente corrispondenza, si veda la comunicazione dell'acquirente alla venditrice del 28 Pt_1
febbraio 2014 (doc. 24 fascicolo opposta/appellata), non venivano in alcun modo denunciate mancate consegne e di fatto si proponevano modalità di pagamento delle forniture insolute, lamentando unicamente la mancata partenza dei nuovi ordini di fine gennaio 2014, bloccati proprio in ragione delle insolvenze maturate. In particolare il
Tribunale gravato ha affermato “Quanto alla contestazione della consegna delle merci
pagina 15 di 22 di cui alle fatture n. 651975 e n. 651976 si rileva che nessuna efficacia probatoria può essere ascritta al doc. 4 di parte opponente depositato con l'atto di citazione atteso che non può ritenersi comprovata la relativa spedizione da parte opponente e la conseguente ricezione da parte opposta: in proposito, infatti, si osserva che la data di spedizione risultante dal modulo dell'invio della raccomandata (28 febbraio 2014) risulta incompatibile con la data apposta sulla comunicazione (27 marzo 2014), mentre risulta pienamente compatibile con la missiva in data 28 febbraio 2014 di cui al doc. 24 di parte opposta, come risulta d'altronde dalla piena coincidenza del numero della raccomandata. Ne discende che, tenuto conto del fatto che tutte le fatture risultano sottoscritte dal vettore e non risultano di fatto contestate, può ritenersi positivamente acquisita la prova dell'avvenuta consegna di tutte le merci di cui ai doc. da 2 a 17 di parte opposta, anche sulla base dell'applicazione dei principi in materia di prova presuntiva;
” (Cfr. Sentenza pag. 5).
La Corte non può che evidenziare ancora una volta come l'appellante tenti di accreditare una tesi insostenibile perché, come evidenziato in prime cure, la lettera che protesta la mancata ricezione de qua, indirizzata dall'appellante alla venditrice ed apparentemente datata 27.03.2014, risulta abbinata, proprio per accreditare spedizione e ricezione, a modulistica per spedizione in raccomandazione incompatibile e sicuramente riferibile per il numero alla raccomandata (050385305780) spedita sempre dalla alla venditrice/appellata in data 28.02.2014, di cui Controparte_4
al documento n. 4 (fascicolo opponente/appellante) e 24 (fascicolo opposta/appellata), il cui contenuto è già stato esaminato in precedenza. Del resto alle medesime conclusioni è pervenuta la Guardia di Finanza nell'informativa già richiamata in precedenza, quando a pag. 4 della stessa evidenzia proprio la suddetta incompatibilità delle ricevute di spedizione.
È evidente, poi, che sussistono evidenti incompatibilità tra la mancata ricezione della merce, di cui si tratta, e la ricostruzione in precedenza operata relativamente ai pagamenti con titoli cambiari, prima, e con assegno postale poi, quest'ultimo d'importo pagina 16 di 22 assolutamente coincidente con il debito accumulato dalla cliente/appellante con le n. 8 fatture, di cui si è già detto. Ne discende che ancora una volta l'appellante è colto in fallo di veridicità laddove sostiene di non aver ricevuto merce che però tenta di pagare
(cambiali e assegno postale), cosa a dir poco inverosimile, perchè nessuno tenta di pagare un debito che ritiene di non avere.
Ad ogni modo questa Corte non può neppure ignorare che la fattispecie concreta vede la emissione da parte della venditrice di fatture accompagnatorie, prodotte in sede monitoria, le quali attestano che la merce è stata consegnata in Rimini presso lo stabilimento della venditrice al vettore che, poi, avrebbe Controparte_5
provveduto alla consegna all'opponente. Ne deriva che, trattandosi di vendita di cose mobili, alla fattispecie deve applicarsi il disposto dell'art. 1510 c.c. laddove, al secondo comma, dispone che “ .. se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere”. Da ciò consegue che il credito del pagamento del corrispettivo, id est il prezzo di vendita ed il suo credito, può essere provato proprio con la consegna del bene compravenduto al vettore. Infatti, si è autorevolmente sostenuto, peraltro in una fattispecie ben più delicata della presente, venendo in rilievo principi ben più importanti perché pertinenti ad interessi di natura e rilievo giuspubblicistici, che << In tema di accertamento del passivo, il credito del venditore nei confronti del compratore fallito, nel caso di beni mobili da trasportare da un luogo all'altro può essere provato con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, perché è in quel momento, ai sensi dell'art. 1510 c.c., che si trasferisce all'acquirente - salvo patto contrario - la proprietà dei beni medesimi. >> [Cass. Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 19719 del 22/09/2020 (Rv. 659002 - 01) e conformemente in precedenza Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 28/03/1972 (Rv. 357319 - 01); ]. Del resto si è sostenuto con portata di ius receptum che << L'apposizione, in un contratto di compravendita di cose che debbono essere trasportate da un luogo all'altro, della clausola "franco consegna arrivo" o di altra equivalente (come "franco stazione
pagina 17 di 22 arrivo" o "franco destino") non vale di per se come deroga alla disciplina contenuta nell'art 1510 cod civ, secondo cui salvo patto contrario, il venditore si libera dall'Obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, restando a carico del compratore le spese del trasporto: perche possa ritenersi
l'efficacia derogativa di tale clausola, infatti, e necessaria la prova del concorso di elementi precisi e univoci, Atti a dimostrare la volontà delle parti in tal senso. ( Conf
1804/58). >> [Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2179 del 06/05/1978 (Rv. 391567 - 01); conformemente ex multis e più recentemente Sez. 2, Sentenza n. 10770 del 09/07/2003
(Rv. 564903 - 01) e Sez. 3, Ordinanza n. 13377 del 29/05/2018 (Rv. 649035 - 01) ].
Analogamente in tema di assicurazione si è stabilito un principio che assume efficacia riflessa nel caso di specie, in quanto la Suprema Corte ha sancito che <<Nell'ipotesi di contratto di assicurazione "per conto di chi spetta" (art. 1891 cod. civ.) di cose mobili da trasportare da un luogo all'altro, al fine dell'esercizio dell'azione surrogatoria da parte dell'assicuratore (art. 1916 cod. civ.), è essenziale, ove sorga contestazione tra le parti, l'identificazione dell'assicurato (del titolare, cioè, al momento del sinistro, dell'interesse assicurato), al quale l'assicuratore deve provare di aver pagato
l'indennità, essendo il terzo responsabile legittimato ad eccepire che questa sia stata pagata a soggetto diverso dall'assicurato; tale identificazione va compiuta alla stregua dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., in forza del quale il venditore-mittente, rimettendo al vettore o spedizioniere le cose (specificate nella loro individualità) oggetto della vendita, non solo si libera dell'obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma trasferisce all'acquirente, salvo patto contrario, anche la loro proprietà, con la conseguenza che la qualità di assicurato, con detta consegna, si trasferisce dal venditore all'acquirente (ribadendo tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui, in un contratto di assicurazione per conto di chi spetta, avendo l'assicuratore pagato l'indennizzo alle ditte venditrici delle merci trasportate, non aveva titolo per surrogarsi nei diritti "dell'assicurato", identificandosi questo nella ditta acquirente). >> [Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6455 del pagina 18 di 22 08/07/1994 (Rv. 487333 - 01); conformemente Sez. 3, Sentenza n. 6644 del 08/07/1998
(Rv. 517034 - 01); Sez. 2, Sentenza n. 10770 del 09/07/2003 (Rv. 564903 - 01); Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 19719 del 22/09/2020 (Rv. 659002 - 01)].
Ne consegue che anche in base alla sola consegna al vettore, fatto non contestato, la consegna della merce al destinatario/acquirente non può che ritenersi provata e ciò in via presuntiva.
In chiusura, poi, la Corte non può che richiamare la necessità che le difese delle parti debbano essere pur sempre ispirate a finalità di semplificazione processuale e ai principi generali che caratterizzano il processo civile, ovvero al principio dispositivo, al principio delle preclusioni, che comporta per le parti l'onere di collaborare per circoscrivere il dibattito processuale alle questioni effettivamente controverse, al principio di lealtà processuale posto a carico delle parti, nonché al generale principio di economia processuale che deve informare il processo in conformità dell'art. 111
Cost. Non pare che questa difesa in parte qua, così come analogamente deve dirsi per tutte le altre ragioni, specie per quella riferibile al disconoscimento della firma apposta sull'assegno postale, possa ritenersi pienamente conformata a questi dettami.
7. Infine e solo per ragioni di completezza in relazione alle istanze istruttorie, contenute nelle rassegnate conclusioni, si richiama quanto già deciso da questa Corte nell'ordinanza 05.07.2022, nonché in precedenza in relazione all'affermata genericità dell'articolo di prova n. 8, giudizio che, insieme a quello di difetto di specificità già illustrato, va esteso a tutti i restanti articoli di prova orale.
8. Le spese del presente grado, liquidate in parte dispositiva in linea con il corrispondente scaglione di valore per le fasi ivi previste, assente notula, vanno addebitate secondo soccombenza, che fa interamente capo alla parte appellante.
9. Sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96, 3^ co., cpc.
Come noto, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. prevede uno strumento concesso al giudice per sanzionare quelle condotte della parte che, comportando un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale e un inutile spreco di tempo e di energie da pagina 19 di 22 parte del suddetto sistema, concretano un abuso del processo e ledono l'interesse pubblico al buon andamento della giustizia. Tale strumento non richiede, per essere applicato, alcuna prova del danno subito dalla controparte, bensì soltanto la prova dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave nella condotta della parte condannata (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 19285/2016, Cass. civ. n. 19298/2016, Cass. civ. n. 22298/2015 e più recentemente Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7901 del
30/03/2018 Rv. 648311 – 01; Sez.
3 - Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023 (Rv. 668146
- 01). Ebbene, nel caso di specie la colpa grave dell'odierno appellante, già attore in opposizione, può senz'altro essere ravvisata nell'aver fondato una cospicua parte delle proprie difese su di una tesi rivelatasi insostenibile alla luce dell'istruttoria espletata per le ragioni sopra esposte in sentenza e tralasciando di considerare, cosa grave, difese specifiche e specificamente fondate su documenti in parte provenienti proprio dall'opponente medesimo, riproponendo in appello argomenti già ampiamente confutati, sintomo, questo, quantomeno di una inescusabile mancanza di diligenza nell'affrontare il giudizio ed in particolare la fase di gravame. È appena il caso di ricordare, infatti, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la colpa grave sussiste quando la parte omette di osservare la minima diligenza nella preliminare verifica dei necessari presupposti per la proposizione della domanda giudiziale e/o per la resistenza delle altrui domande, diligenza che dovrebbe consentire di avvedersi dell'infondatezza della propria pretesa o della propria linea difensiva e di prevedere, con giudizio ex ante, le conseguenze dei propri atti (Cass. civ. ord. n. 3003/2014, Cass. civ. ord. n.
21570/2012).
In ogni caso si evidenzia che secondo una interpretazione meno rigorosa l'affermazione della responsabilità de qua prescinderebbe dalla sussistente dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, in quanto << La condanna ex art.
96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta -
pagina 20 di 22 con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente. >> (cfr. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n.
27623 del 21/11/2017 Rv. 646080 – 01 e conformemente Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
29812 del 18/11/2019 Rv. 656160 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020
Rv. 659226 – 01; Sez. L - , Sentenza n. 3830 del 15/02/2021 Rv. 660533 - 02).
Anche secondo questo orientamento ed a maggior ragione, la condanna in prime cure per la responsabilità de qua appare pienamente legittima.
Siffatta condanna s'impone d'ufficio ai sensi del novellato art. 96, 3^ co., cpc da parte dell'art. 45, 12^ co., L. 69/2009 (aggiunto dal comma 12 dell'art. 45, L. 18 giugno
2009, n. 69, pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.) e in una misura corrispondente alle spese di lite in assenza di parametri legalmente predeterminati.
10. Ricorre per la parte appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART.
13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012,
n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
pagina 21 di 22 2. condanna la al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio in favore di che liquida in €. 5.000,00 per Parte_2
compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
2.1 condanna la al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di €. 5.000,00 ex art. 96, 3^ co., cpc. Parte_2
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 04.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 << Nella vendita da piazza a piazza, il contratto si deve ritenere concluso nel luogo dove il venditore lo esegue, mediante la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, senza che rilevi, ai fini della determinazione della competenza per territorio, l'assunzione del rischio o delle spese di trasporto. Nè rileva che sia fatta valere la garanzia per vizi della cosa, atteso che essa trova fondamento nell'inadempimento del venditore rispetto alla obbligazione contrattuale di consegna, con la conseguenza che, ove si tratti di bene da trasportare da un luogo all'altro, il luogo dell'adempimento al fine della competenza per territorio, va identificato con il luogo della consegna del medesimo bene al vettore o allo spedizioniere, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ. >> 2 << In tema di determinazione della competenza per territorio, il luogo di adempimento dell'obbligo di consegnare un macchinario industriale da montare e collaudare va ravvisato nel domicilio del compratore nell'ipotesi in cui le parti abbiano previsto che il venditore compia il montaggio ed il collaudo nello stabilimento del compratore medesimo. Tale luogo, invece, coincide con il domicilio del venditore qualora sia provata la consegna della merce a vettori di volta in volta incaricati del trasporto ai sensi dell'art. 1510, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potessero qualificarsi come "macchinario industriale da montare e collaudare" delle centraline omologate presso il venditore e destinate ad essere incorporate in impianti a gas per autotrazione). >>
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 44/2022 promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 C.F._1 persona del titolare con il patrocinio dell'avv. PALLADINO Parte_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA A. DE GASPERI N. 65 AGROPOLI presso il difensore avv. PALLADINO FRANCESCO
APPELLANTE/I Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GABELLINI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIALE PRINCIPE AMEDEO, 12 47921 RIMINI presso il difensore avv. GABELLINI MASSIMILIANO
APPELLATA
pagina 1 di 22 AD OGGETTO: COMPRAVENDITA – PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI
APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 16.04.2024:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE: <<Riportandosi all'atto introduttivo ed a tutto quanto ivi dedotto, si insiste per l'accoglimento dell'appello per tutti motivi esposti in atti o per ogni altro motivo che la Corte ritenga di giustizia;
si Voglia accogliere tutte le conclusioni ivi rassegnate e trattenere la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.>>.
APPELLATA: <<“Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita, nel merito respingere l'impugnazione poiché infondata in fatto e diritto per tutti i motivi proposti, per i motivi spiegati in atti, e conseguentemente confermare sentenza n. 1027/2021 emessa dal Tribunale di Rimini. Respingere perché infondata e non provata la domanda riconvenzionale proposta da controparte. Ritenere infondata e/o inammissibile la richiesta di rimessione in istruttoria della causa.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite inerenti la presente fase nonché la fase cautelare che l'ha preceduta, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge”. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in proprio a mezzo PEC il 04.01.2022, la in persona dell'omonimo titolare Parte_1 Parte_1
chiedeva l'integrale riforma della sentenza in atti, sul rilievo che essa era erroneamente motivata, affidandosi a sei articolati motivi di appello, riproponendo altresì la domanda riconvenzionale di restituzione d'indebito pari alla somma di €. 4.110,66.
pagina 2 di 22 1.1 Si costituiva l'appellata, chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame.
2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, seppur indicata, era posta definitivamente in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
3. L'appello principale non è fondato e va, dunque, respinto.
Va premesso che con sentenza n. 1027/2021, resa in data 01.11.2021, depositata e pubblicata in pari data ex art. 281sexies cpc e notificata il 07.01.2021, il
Tribunale di Rimini, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo e così accolto la domanda, avanzata dall'odierna appellata, di pagamento del corrispettivo per la fornitura di merci
(mobilia e relativi accessori), avanzata sulla base di una copia d' assegno postale protestato, di n. 16 fatture accompagnatorie e di un estratto conto.
3.1 Allegando di aver maturato i relativi compensi per la fornitura, come ricavabili dalle numerose fatture prodotte e dal parziale riconoscimento del debito costituito dall'assegno di €. 10.198,80, relativo al pagamento delle prime n. 8 fatture ma insoluto e protestato, la (anche solo Parte_2 Controparte_1
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Rimini il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 766/2018 del 14/05/2018, per un importo pari ad € 17.151,50 + 76,68 per le spese di protesto (totale €. 17.228,18), oltre ad accessori e spese, nei confronti della committente sulla base dei documenti, così come Parte_1
indicati e prodotti a corredo del ricorso monitorio.
3.2 La parte ingiunta proponeva opposizione, protestando l'incompetenza territoriale e negando il credito e la sua prova, che in ogni caso contestava nel quantum per pagamenti effettuati in contanti e per cambiali, mai restituite o protestate, medio tempore intervenuti -in epoca precedente alla domanda monitoria- a mani dell'agente di zona ovvero per merce in parte mai ricevuta e così spiegava domanda riconvenzionale, in quanto dai conteggi in dare ed avere risultava un proprio controcredito, costituito da un vero e proprio indebito. Negava altresì di aver mai pagina 3 di 22 consegnato l'assegno postale, disconoscendone la sottoscrizione, oggetto di formale denuncia “all' esame della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania per l' accertamento dell' illecita negoziazione del titolo” (Cfr. Citazione in opposizione pag.
9).
3.2.1 Costituitasi, l'opposta chiedeva affermarsi la competenza per territorio ed il rigetto nel merito dell'opposizione, affermandone la pretestuosità con specifici argomenti relativi sia alla consegna dell'assegno postale sia delle n. 5 cambiali, emesse in girata e restituite all'opponente per inaffidabilità creditoria degli emittenti, sia negando la parziale mancata consegna della merce.
3.2.2 Respinta la sospensione dell'esecuzione provvisoria, il Giudice di prime cure, depositate le memorie ex art. 183/6 co., cpc, respinta l'invocata prova per interpello e per testi, fissava udienza ex art. 281 sexies cpc all'esito della quale decideva la causa.
Si motivava in sentenza che l'opposizione nel merito, respinta l'eccezione d'incompetenza per territorio, era infondata in quanto le argomentazioni di:
- mancata parziale consegna della merce, indicata nelle due fatture n. 651975 del 13.11.2013 dell'importo di €. 2.877,57 e n. 651976 del 13.11.2013 dell'importo di
€. 3.903,85;
- intervenuto pagamento per contanti delle sei fatture n. 644650 del
29.10.2013 dell'importo di €. 519,04, n.650778 dell'11.11.2013 dell'importo di €.
513,61, n.650779 dell'11.11.2013 dell'importo di €. 468,50, n.654023 del 15.11.2013 dell'importo di €.515,18, n.654024 del 15.11.2013 dell'importo di €. 591,68 e n.655561 del 19.11.2013 dell'importo di €. 809,37; erano del tutto infondate.
Ciò in quanto sussisteva un'assoluta coincidenza tra gli importi delle suddette fatture, anche se oggi contestate, e l'assegno postale, certamente appartenuto a carnet nella disponibilità di parte opponente, assegno che, unitamente alla missiva 28.02.2014 dell'opponente, che lo richiamava, integrava un riconoscimento di debito. Inoltre, la pagina 4 di 22 consegna di n. 5 titoli cambiari in pagamento delle sei fatture ut supra sarebbe in stridente contrasto con la dicitura “PAGATO” apposta su di esse, dicitura che peraltro differirebbe nella grafia da quella relativa a data e firma, attribuibili con sicurezza all'agente di zona,. Infine, il Tribunale affermava che non poteva ritenersi valida la Part contestazione per la merce non consegnata, atteso che l abbinata alla nota di Part contestazione, si confonderebbe con l di una comunicazione dell'opposta, per cui non vi sarebbe prova della sua effettiva spedizione. Inoltre, poiché tutte le fatture recavano la firma del vettore, si doveva ritenere l'avvenuta consegna della merce indicata.
La sentenza va confermata in quanto il Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze di causa e segnatamente delle domande svolte dalla venditrice (già istante del decreto ingiuntivo) ed odierna appellata, nonché delle risultanze istruttorie e segnatamente della prova documentale offerta, avendo correttamente confermato il decreto ingiuntivo e così accolto la domanda di pagamento, ritenendo implicitamente assolto l'onere probatorio, calibrato anche sulle allegazioni, svolte dall'opponente, in parte contraddittorie ed in parte del tutto vaghe, generiche e rivelatesi manifestamente pretestuose.
4. L'appellante affida le proprie censure a sei motivi, contenenti più ragioni.
4.1 Con il primo, rubricato come <
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1182 c.c. Erroneità e contraddittorietà su punti decisivi della controversia. >>, l'appellante sostiene che il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sulla errata affermazione che essa sarebbe incompleta, in quanto priva della valutazione di tutti i possibili fori concorrenti e, comunque perché uno dei fori alternativi per le cause di obbligazione si fissa, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., nel luogo di adempimento dell'obbligazione, ossia quello corrispondente al luogo in cui deve effettuarsi il pagamento del prezzo.
4.2 In motivo di gravame è infondato.
pagina 5 di 22 Contrariamente a quanto eccepito dalla difesa appellante, nessuna censura può attribuirsi al ragionamento di prime cure, che si mostra esatto nelle premesse in fatto e nelle conseguenze in diritto, che da esse trae.
Insieme al Tribunale, la Corte ritiene che in virtù dell'art. 20 c.p.c. la competenza, nella fattispecie in esame, può rinvenirsi presso il Giudice adito, quale quello nel cui circondario si trova il domicilio del creditore, la sede sociale è in Rimini, sotto un duplice aspetto. Il primo, esaminato dallo stesso Tribunale gravato, riguarda il luogo dell'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore, da rinvenirsi presso il domicilio del creditore, che identifica il cd "forum destinatae solutionis".
Infatti, il pagamento del prezzo, in mancanza di diverse e specifiche previsioni contrattuali, assenti nella fattispecie, deve avvenire presso il domicilio del creditore in virtù del disposto di cui all'art. 1498, terzo comma, c.c., qualora non si preveda il pagamento immediato alla consegna, e art. 1182, terzo comma, c.c., e l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, citato nell'atto di appello id est Cass. Sez.
Unite n.17989/16, il quale, ove rettamente inteso, non fa che confermare la circostanza.
L'unico requisito che tale pronuncia stabilisce per l'applicazione del foro di cui all'art. 20 c.p.c. è che si tratti di un credito liquido ed in questo caso che il credito presentasse tale caratteristica non è seriamente dubitabile, non solo, perché già considerato anche ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, ma anche, perché la compravendita è avvenuta su fatture accompagnatorie, tutte indistintamente affidate ad un vettore terzo e quasi tutte, id est sedici su diciotto, sottoscritte anche dal destinatario-acquirente.
Comprova ciò, poi, anche l'estratto conto e l'emissione di vari titoli di credito in pagamento. Non è, quindi, seriamente discutibile che l'obbligazione, che viene oggi all'attenzione, è di contenuto pecuniario o, meglio, si tratta di un credito nummario, certo liquido ed esigibile ed a nulla conta ai fini della determinazione della competenza per territorio che il debitore contesti il quantum di esso.
Il secondo riguarda il luogo di esecuzione che viene in rilievo pur sempre in
Rimini, trattandosi di vendita di cosa mobile da trasportarsi, con ogni rilevanza all'art.
pagina 6 di 22 1510, secondo comma, c.c. [cfr. in tema Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1057 del
19/01/2005 Rv. 578503 - 011 e conformi Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27125 del
19/12/2006 (Rv. 594831 - 01); Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15019 del 06/06/2008 (Rv.
603745 - 01); Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11811 del 15/05/2018 (Rv. 648827 - 01)2].
Su tale aspetto non è necessario dilungarsi oltre, data anche la portata assorbente del primo.
5. Con il secondo, rubricato come <
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 c.c. Erronea motivazione su punti decisivi della controversia.>>, con il terzo rubricato come <
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 66 legge cambiaria. Omissione, erroneità e contraddittorietà su punti decisivi della controversia.>>, con il quarto rubricato come <
4. Erroneità e contraddittorietà su punti decisivi della controversia. Erronea valutazione del materiale probatorio.
Violazione del presunto accordo di riempimento.>>, con il quinto rubricato come <
5. Erroneità e contraddittorietà su punti decisivi della controversia. Erronea valutazione del materiale probatorio.>>, l'appellante sostiene che il Tribunale è incorso in una palese contraddizione logica e giuridica, laddove sostiene che “…si rileva la sorprendente coincidenza con l'importo complessivo dovuto sulla base delle fatture di cui ai doc. 4 e 5 di parte opponente (€. 10.198,80) e l'importo del debito riconosciuto dall'opponente nella misura di €.10.198,80 per il quale quest'ultimo ha personalmente ammesso, con lettera in data 28.2.2014, di aver consegnato all'agente di zona di un assegno postale al 31 marzo p.v. proprio per l'importo di 10.198,80 (doc.
pagina 7 di 22 21 di parte opposta) che lo stesso opponente ha dichiarato di essere proveniente da un carnet di assegni relativo al conto a se intestato e comunque nella sua disponibilità”.
Afferma inoltre che il Tribunale sia incorso in un evidente errore di calcolo, posta la non coincidenza degli importi delle fatture con l'assegno postale, ed abbia anche errato nell'affermazione della sussistenza di un riconoscimento di debito in relazione all'assegno postale, riconoscimento che, peraltro, opera solo sul piano processuale, così dispensando il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, posto che
“l'unica prova raggiunta in giudizio è che l'assegno postale n.9302574672-01 sarebbe stato consegnato al sig. [NDR incaricato dell'agente di zona, Persona_1
pacificamente collettore degli ordinativi] in bianco con l'apposizione della sola firma di traenza (di cui risulta contestata l'autografia). Anche se non si comprende chi
l'abbia consegnato.” (Cfr. appello pag. 8) e che “A conclusione di tale ragionamento, occorre comunque evidenziare, che da indagini effettuate, anche a seguito del deposito del fascicolo penale della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania n.767/19, che l'assegno postale, il libretto ed il conto corrente di riferimento, sono riportabili al sig. , con conseguente estraneità dell'appellante dalla vicenda Controparte_2
come da sempre sostenuto.” (Cfr. Appello pag. 10). Si sostiene, poi, che nell'esperire l'azione causale il creditore ex art. 66 legge cambiaria fosse obbligato ad offrire la restituzione dell'assegno postale. Infine, si afferma che il Tribunale abbia erroneamente individuato un accordo di riempimento nel doc. 21 di controparte, costituente una lettera spedita dall'appellante all'appellata nella quale il primo, testualmente afferma
“Ciò sta succedendo perché, nonostante la conferma dell'ordine del 30 gennaio u.s
(30.1.2014), la merce non mi è stata mai consegnata né risulta essere stata spedita perchè, stando a quanto riferitomi dall'agente di zona sig. , pur essendo Pt_4
intervenuto un pagamento a mezzo assegno postale al 31.3. p.v. per €.10.198,80 quietanzato dall'agente stesso, codesta società avrebbe chiesto il pagamento immediato in contanti di ogni ordine.” (Cfr. appello pag. 11), sostenendo infine che
“l'assegno sarebbe stato consegnato in bianco il 7.1.2014 (con post datazione al
pagina 8 di 22 31.3.2014) a garanzia dei futuri ordini e fatture se non pagate in contanti. Quindi, se patto di riempimento vi fosse stato questo avrebbe dovuto riguardare i crediti maturati per le fatture relative al periodo di gennaio 2014. Invero se le fatture relative all'anno
2013 non fossero state pagate, la soc. non avrebbe Controparte_1
proseguito le forniture per l'anno 2014.
Ma in violazione di tale accordo, l'assegno viene completato per importi diversi non corrispondenti alle somme maturate e tanto, probabilmente, per coprire somme incassate in contanti dall'agente di zona e non rimesse alla mandante.” (Cfr. appello pag. 11).
5.1 Alla Corte invero non pare di potersi discostare dalla precisa e coerente motivazione del Tribunale, anche riportata -come già visto- in appello, laddove ha ritenuto che “.. si rileva la sorprendente coincidenza con l'importo complessivo dovuto sulla base delle fatture di cui ai doc. 4 e 5 di parte opponente (€. 10.198,80) e
l'importo del debito riconosciuto dall'opponente nella misura di €. 10.980,80 per il quale quest'ultimo ha personalmente ammesso, con lettera in data 28.2.2014, di avere consegnato all'agente di zona un assegno postale al 31 marzo p.v. proprio per
l'importo di €. 10.198,80 (doc. 21 di parte opposta) che lo stesso opponente ha dichiarato di essere proveniente da un carnet di assegni relativo al conto a sé intestato
e comunque nella sua disponibilità.”, che sintetizza in maniera efficace ciò che restituisce il quadro istruttorio su base documentale, contro il quale si scontra, infrangendosi, la versione di parte opponente in parte avvenuta con letture ad usum
in parte errata ed in parte non veritiera. Per_2
Infatti, ricordato che il provvedimento monitorio, poi, opposto era pari ad euro
17.151,70, va in primo luogo posto in evidenza che tale somma riguarda numerose fatture accompagnatorie di cui alla produzione da n. 2 a 19 di parte opposta/appellata, tutte firmate dal vettore per il ritiro della merce presso la sede della venditrice e in massima parte anche dal destinatario per comprovarne il regolare ricevimento.
pagina 9 di 22 Le contestazioni dell'opponente/appellante, avendo riguardo alle eccezioni sollevate, riguardano due blocchi di complessivi n. 8 fatture e due distinte ragioni per ciascuno dei due blocchi.
In particolare la contestazione riguarda:
A) un primo blocco di sei fatture tutte del 2013:
n.644650 del 29.10.2013 dell'importo di €.519,04;
n.650778 dell'11.11.2013 dell'importo di €.513,61;
n.650779 dell'11.11.2013 dell'importo di €.468,50;
n.654023 del 15.11.2013 dell'importo di €.515,18;
n.654024 del 15.11.2013 dell'importo di €.591,68;
n.655561 del 19.11.2013 dell'importo di €.809,37; per la somma complessiva di €. 3.417,42 e che sono state riprodotte dall'opponente/appellante come documento n. 5 e che si sostiene essere state pagate in contanti nelle mani del sig. , agente di zona, da qui la quietanza, consistita nella Pt_4
scrittura in calce “PAGATO 15.03.2014”, cui si accompagnerebbe la firma dell'agente.
B) Un secondo blocco di due fatture tutte del 2013:
n. 651975 del 13.11.2013 dell'importo di €. 2.877,57;
n. 651976 del 13.11.2013 dell'importo di €.3.903,85, per l'importo totale di €. 6.781,42 e che sono state riprodotte dall'opponente/appellante come documento n. 4 e che si sostiene oggetto di esplicita contestazione, formalizzata con raccomandata del 27.3.2014 in cui si rilevava la mancata fornitura della merce.
Da ciò discende un primo ordine di conseguenze: le restanti e diverse fatture non sono state contestate, con ogni rilievo alla previsione dell'art. 115, 1^ co., cpc.
Il secondo ordine di conseguenze è il clamoroso errore o il difetto di veridicità, nell'affermazione che il Tribunale avrebbe errato quanto meno nel calcolo totale, perché la somma degli importi di tutte ed otto le fatture corrisponde esattamente all'importo dell'assegno postale: €. 10.198,80.
pagina 10 di 22 Il terzo è la mendacità sull'assegno postale, in quanto in tempi non sospetti e ben lontani dall'odierno contenzioso giudiziario, l'appellante con lettera firmata di proprio pugno in data 28.2.2014 ed indirizzata all'appellata ha confessato, con ogni rilievo ex artt. 2735, 1° co., e 2733, 2° co., cc un fatto ben diverso da quello oggi protestato ossia di aver pagato “…..a mezzo assegno postale al 31. Marzo p.v. per €.
10.198,80, quietanzato dall'agente stesso,..” (Cfr. doc. 24 parte appellata) e con denuncia-querela del 6.6.2018 ha ammesso che il suddetto assegno, emesso in data
31.03.2014 e protestato il 15.04.2014, effettivamente proveniva “da un blocchetto in uso al tempo” ad anche se affermava, sempre nella denuncia-querela, Parte_1
di non averlo mai compilato e sottoscritto.
Da ciò discende che l'appellante ha confessato di aver consegnato l'assegno postale de quo in pagamento di un proprio debito di importo pari a quello recato dal titolo/assegno postale, che sarà, poi, protestato;
inoltre ha anche ammesso che questo assegno proveniva da un proprio carnet. Ne consegue che risulta incompatibile la versione oggi proposta di non aver mai consegnato l'assegno in pagamento, disconoscendone la provenienza e la firma, e di aver pagato in contanti le fatture di cui al primo blocco, ut supra, sub A).
A ciò si aggiunge il fatto storico che per questa frazione di debito l'appellante aveva, fatto pacifico, consegnato in precedenza, apponendovi la firma in girata, alcune cambiali, che però gli saranno restituite dall'agente di zona con racc. AR del
27.03.2014, ricevuta il 28.03.2014, (Cfr. doc. 26 appellata), in quanto emesse da soggetti terzi, ritenuti dall'appellata (Cfr. Doc. 25 appellata) di scarso affidamento creditorio, perchè soggetti protestati. A ciò l'appellante avrebbe fatto fronte con la dazione dell'assegno postale de quo, la cui data di emissione 31.03.2014 risulta ampiamente congruente.
Pertanto, certamente nei fatti l'appellante ha oggi disconosciuto un debito ed un metodo di pagamento, che invece aveva in precedenza ed in tempi non sospetti, ampiamente confermato, tentando di pagare prima con la girata di alcune cambiali e,
pagina 11 di 22 poi, in sostituzione di esse, con un assegno postale, che risulterà protestato per “firma non riferibile al correntista ma non denunciato smarrito o rubato”. Ciò non toglie però che tale assegno era stato consegnato da e proveniva da carnet in possesso esclusivo di,
. Parte_1
Del resto questa è anche la conclusione alla quale è giunta con l'informativa
12.11.2018 prot. 1077/6369/18 in fascicolo RGNR 6859/2018, la Polizia Giudiziaria nello specifico la Guardia di Finanza, incaricata delle indagini sorte a seguito della denuncia querela dell' procedimento che vede indagato proprio quest'ultimo Pt_1
per violazione dell'art. 367 cp (simulazione di reato) (Cfr. doc. 2 appellante allegato alla seconda memoria ex art. 183/6 co., cpc ed in particolare le SIT di CP
).
[...]
In ultimo deve evidenziarsi ancora una volta la non veridicità o quanto meno la contraddittorietà, della difesa dell'appellante, quando, per contrastare la ricostruzione in diritto della sentenza gravata circa il possibile patto di riempimento, sostiene che l'assegno postale de quo sarebbe stato emesso e “consegnato in bianco il 7.1.2014 (con post datazione al 31.3.2014) a garanzia dei futuri ordini e fatture se non pagate in contanti. Quindi, se patto di riempimento vi fosse stato questo avrebbe dovuto riguardare i crediti maturati per le fatture relative al periodo di gennaio 2014. Invero se le fatture relative all'anno 2013 non fossero state pagate, la soc. Controparte_1
non avrebbe proseguito le forniture per l'anno 2014.” (Cfr. appello pag. 11).
[...]
Delle due l'una o all'emissione dell'assegno postale l'appellante era estraneo e tutto è avvenuto a sua insaputa oppure questi è ampiamente consapevole e certamente partecipe alla formazione e consegna di esso. È evidente che l'istruttoria documentale propende decisamente per questa seconda ipotesi, mentre la prima è ricostruzione del tutto inverosimile ove non apertamente non veritiera.
In ultimo, va esaminata la censura di cui al quinto motivo di appello, con il quale si sostiene che le prime sei fatture, di cui in precedenza sub A), sarebbero state pagina 12 di 22 pagate in contanti, come risultante dalla quietanza (“PAGATO”), ivi apposta dall'agente.
Il Tribunale gravato ha respinto il motivo di opposizione secondo la seguente testuale ratio decidendi, che l'appellante riporta solo per stralci, così compromettendone la integrale e reale portata, < Del tutto irrilevante, poi,
l'allegazione secondo la quale risulterebbe provato per documenti che le sei fatture di cui al doc. 5 di parte opponente sarebbero state pagate per contanti alla luce della quietanza apposta su tali titoli: in realtà alla luce della singolare contemporaneità, da un lato, dell'apposizione della sottoscrizione e, verosimilmente, della data da parte dell'agente di zona sulle fatture di cui al doc. 5 di parte opponente e, dall'altro lato, della consegna di cinque titoli cambiari per l'importo complessivo di € 11.140,00 (cfr doc. 6 di parte opponente) risultante per tabulas, valutata in maniera integrata rispetto alla disomogeneità emergente ictu oculi fra la grafia della dicitura “PAGATO” e la grafia della data nonché della sottoscrizione del doc. 6 di parte opponente, si ritiene che non possa ritenersi positivamente acquisita la prova dell'avvenuto pagamento per contanti, anche alla luce del procedimento penale (cfr. doc. 2 di parte opponente) e dell'inammissibilità del capitolo di prova articolato da parte opponente per le considerazioni già svolte nell'ordinanza in data 2 gennaio 2020.>> (Cfr. Sentenza pag.
4/5).
A tale proposito la Corte deve rimarcare quanto già emerso e ricostruito in precedenza ossia che la restituzione dei titoli cambiari ed il protesto dell'assegno postale rendono manifesto che alcun pagamento può ritenersi intervenuto e ciò è congruente con quanto la sentenza ha complessivamente posto in evidenza per ritenere non pagate le fatture de quibus ossia ha ritenuto inverosimile, perché privo di logica, che, nella stessa data del 15.03.2014, l'agente di zona avesse quietanzato per il pagamento in contanti solo alcune fatture, per l'importo di euro 3.417,38, accettando con riserva, in quanto scriveva espressamente che i titoli dovevano essere accettati dalla società venditrice (doc. 6 parte appellante/opponente), quale acconto delle pagina 13 di 22 medesime e delle ulteriori fatture, le cinque cambiali in girata per l'importo complessivo di euro 11.400,00. A ciò, poi, ha aggiunto, una evidente disomogeneità nella grafia esistente tra la data e la parola “PAGATO” espressa in carattere stampatello e la firma ovviamente in carattere corsivo. Inoltre, osserva la Corte che anche la disposizione dei tre elementi grafici in ciascuna fattura risulta oggettivamente disordinata, disordine che rende verosimile una apposizione postuma. Ma l'aspetto di maggior rilievo è la pacifica circostanza che né assegno postale né cambiali sono stati incassati dalla venditrice, odierna appellata, e così nessun pagamento può ritenersi avvenuto da parte del cliente/appellante.
Si osserva infine che la doglianza dell'appellante di mancata ammissione della prova testimoniale in parte qua è formulata in maniera del tutto generica, perché non censura la specifica motivazione contenuta nell'ordinanza istruttoria del Tribunale del
02.01.2020, espressamente richiamata dalla sentenza gravata. Nell'ordinanza, infatti, si specifica che la prova testimoniale formulata dall'opponente con gli articoli 7 e 8, ove quest'ultimo era riferito proprio al pagamento in contanti, non poteva ammettersi “…in quanto in contrasto con la valutazione integrata della documentazione versata in atti
(cfr. in particolare doc. 1 di parte opponente e doc. 26 di parte opposta),….” . Questa specifica motivazione non è stata altrettanto specificamente censurata come doveroso.
Ad ogni modo l'evidente genericità intrinseca dell'articolo di prova, privo del contesto spazio-temporale in cui sarebbero avvenuti i pagamenti in contanti, rende ad ogni modo inammissibile la prova nel difetto delle condizioni minime di specificità imposte dall'art. 277 cpc.
6. Con il sesto motivo, rubricato come <
6. Erroneità e contraddittorietà su punti decisivi della controversia. Erronea valutazione del materiale probatorio.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.>>, si contesta al Tribunale di avere dedotto dall'evidente inesistenza probatoria dell'invio della lettera di contestazione
27.03.2014 per l'assenza della ricevuta postale corrispondente, la prova della consegna della merce da parte della società venditrice, concludendosi, poi, il ragionamento con pagina 14 di 22 l'affermazione che si sarebbe raggiunta la prova della consegna perché le merci, indicate nelle fatture accompagnatorie, sarebbero state consegnate al vettore. Secondo
l'appellante la firma del vettore sul documento non può costituire prova della consegna, né la suddetta nota di contestazione, ancorché non ricevuta, costituirebbe presunzione di consegna. Si richiama il precedente specifico per il quale “ll documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario” (Cass. civ. Sez. II Ord., 06/12/2019, n. 31974).
6.1 Per chiarezza va ricordato che la questione riguarda la mancata consegna della merce di cui alle fatture n.651975 del 13.11.2013 dell'importo di €. 2.877,57 e n.
651976 del 13.11.2013 dell'importo di €.3.903,85, eccepita dal cliente sin dall'atto di opposizione;
si tratta delle due fatture alle quali questa Corte ha già fatto riferimento in precedenza sub B) e che oggettivamente sono le uniche due fatture accompagnatorie sprovviste della firma del destinatario, a differenza di tutte le altre.
Alla Corte invero non pare di potersi discostare dalla precisa e coerente motivazione del Tribunale, laddove ha ritenuto che la prova della avvenuta consegna è raggiunta per il fatto che la asserita contestazione sarebbe avvenuta con un ritardo di più di 4 mesi (le fatture accompagnatorie sono datate 13.1.2013 e la supposta contestazione sarebbe stata inviata il 27.03.2014) e peraltro nella precedente corrispondenza, si veda la comunicazione dell'acquirente alla venditrice del 28 Pt_1
febbraio 2014 (doc. 24 fascicolo opposta/appellata), non venivano in alcun modo denunciate mancate consegne e di fatto si proponevano modalità di pagamento delle forniture insolute, lamentando unicamente la mancata partenza dei nuovi ordini di fine gennaio 2014, bloccati proprio in ragione delle insolvenze maturate. In particolare il
Tribunale gravato ha affermato “Quanto alla contestazione della consegna delle merci
pagina 15 di 22 di cui alle fatture n. 651975 e n. 651976 si rileva che nessuna efficacia probatoria può essere ascritta al doc. 4 di parte opponente depositato con l'atto di citazione atteso che non può ritenersi comprovata la relativa spedizione da parte opponente e la conseguente ricezione da parte opposta: in proposito, infatti, si osserva che la data di spedizione risultante dal modulo dell'invio della raccomandata (28 febbraio 2014) risulta incompatibile con la data apposta sulla comunicazione (27 marzo 2014), mentre risulta pienamente compatibile con la missiva in data 28 febbraio 2014 di cui al doc. 24 di parte opposta, come risulta d'altronde dalla piena coincidenza del numero della raccomandata. Ne discende che, tenuto conto del fatto che tutte le fatture risultano sottoscritte dal vettore e non risultano di fatto contestate, può ritenersi positivamente acquisita la prova dell'avvenuta consegna di tutte le merci di cui ai doc. da 2 a 17 di parte opposta, anche sulla base dell'applicazione dei principi in materia di prova presuntiva;
” (Cfr. Sentenza pag. 5).
La Corte non può che evidenziare ancora una volta come l'appellante tenti di accreditare una tesi insostenibile perché, come evidenziato in prime cure, la lettera che protesta la mancata ricezione de qua, indirizzata dall'appellante alla venditrice ed apparentemente datata 27.03.2014, risulta abbinata, proprio per accreditare spedizione e ricezione, a modulistica per spedizione in raccomandazione incompatibile e sicuramente riferibile per il numero alla raccomandata (050385305780) spedita sempre dalla alla venditrice/appellata in data 28.02.2014, di cui Controparte_4
al documento n. 4 (fascicolo opponente/appellante) e 24 (fascicolo opposta/appellata), il cui contenuto è già stato esaminato in precedenza. Del resto alle medesime conclusioni è pervenuta la Guardia di Finanza nell'informativa già richiamata in precedenza, quando a pag. 4 della stessa evidenzia proprio la suddetta incompatibilità delle ricevute di spedizione.
È evidente, poi, che sussistono evidenti incompatibilità tra la mancata ricezione della merce, di cui si tratta, e la ricostruzione in precedenza operata relativamente ai pagamenti con titoli cambiari, prima, e con assegno postale poi, quest'ultimo d'importo pagina 16 di 22 assolutamente coincidente con il debito accumulato dalla cliente/appellante con le n. 8 fatture, di cui si è già detto. Ne discende che ancora una volta l'appellante è colto in fallo di veridicità laddove sostiene di non aver ricevuto merce che però tenta di pagare
(cambiali e assegno postale), cosa a dir poco inverosimile, perchè nessuno tenta di pagare un debito che ritiene di non avere.
Ad ogni modo questa Corte non può neppure ignorare che la fattispecie concreta vede la emissione da parte della venditrice di fatture accompagnatorie, prodotte in sede monitoria, le quali attestano che la merce è stata consegnata in Rimini presso lo stabilimento della venditrice al vettore che, poi, avrebbe Controparte_5
provveduto alla consegna all'opponente. Ne deriva che, trattandosi di vendita di cose mobili, alla fattispecie deve applicarsi il disposto dell'art. 1510 c.c. laddove, al secondo comma, dispone che “ .. se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere”. Da ciò consegue che il credito del pagamento del corrispettivo, id est il prezzo di vendita ed il suo credito, può essere provato proprio con la consegna del bene compravenduto al vettore. Infatti, si è autorevolmente sostenuto, peraltro in una fattispecie ben più delicata della presente, venendo in rilievo principi ben più importanti perché pertinenti ad interessi di natura e rilievo giuspubblicistici, che << In tema di accertamento del passivo, il credito del venditore nei confronti del compratore fallito, nel caso di beni mobili da trasportare da un luogo all'altro può essere provato con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, perché è in quel momento, ai sensi dell'art. 1510 c.c., che si trasferisce all'acquirente - salvo patto contrario - la proprietà dei beni medesimi. >> [Cass. Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 19719 del 22/09/2020 (Rv. 659002 - 01) e conformemente in precedenza Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 28/03/1972 (Rv. 357319 - 01); ]. Del resto si è sostenuto con portata di ius receptum che << L'apposizione, in un contratto di compravendita di cose che debbono essere trasportate da un luogo all'altro, della clausola "franco consegna arrivo" o di altra equivalente (come "franco stazione
pagina 17 di 22 arrivo" o "franco destino") non vale di per se come deroga alla disciplina contenuta nell'art 1510 cod civ, secondo cui salvo patto contrario, il venditore si libera dall'Obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, restando a carico del compratore le spese del trasporto: perche possa ritenersi
l'efficacia derogativa di tale clausola, infatti, e necessaria la prova del concorso di elementi precisi e univoci, Atti a dimostrare la volontà delle parti in tal senso. ( Conf
1804/58). >> [Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2179 del 06/05/1978 (Rv. 391567 - 01); conformemente ex multis e più recentemente Sez. 2, Sentenza n. 10770 del 09/07/2003
(Rv. 564903 - 01) e Sez. 3, Ordinanza n. 13377 del 29/05/2018 (Rv. 649035 - 01) ].
Analogamente in tema di assicurazione si è stabilito un principio che assume efficacia riflessa nel caso di specie, in quanto la Suprema Corte ha sancito che <<Nell'ipotesi di contratto di assicurazione "per conto di chi spetta" (art. 1891 cod. civ.) di cose mobili da trasportare da un luogo all'altro, al fine dell'esercizio dell'azione surrogatoria da parte dell'assicuratore (art. 1916 cod. civ.), è essenziale, ove sorga contestazione tra le parti, l'identificazione dell'assicurato (del titolare, cioè, al momento del sinistro, dell'interesse assicurato), al quale l'assicuratore deve provare di aver pagato
l'indennità, essendo il terzo responsabile legittimato ad eccepire che questa sia stata pagata a soggetto diverso dall'assicurato; tale identificazione va compiuta alla stregua dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., in forza del quale il venditore-mittente, rimettendo al vettore o spedizioniere le cose (specificate nella loro individualità) oggetto della vendita, non solo si libera dell'obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma trasferisce all'acquirente, salvo patto contrario, anche la loro proprietà, con la conseguenza che la qualità di assicurato, con detta consegna, si trasferisce dal venditore all'acquirente (ribadendo tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui, in un contratto di assicurazione per conto di chi spetta, avendo l'assicuratore pagato l'indennizzo alle ditte venditrici delle merci trasportate, non aveva titolo per surrogarsi nei diritti "dell'assicurato", identificandosi questo nella ditta acquirente). >> [Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6455 del pagina 18 di 22 08/07/1994 (Rv. 487333 - 01); conformemente Sez. 3, Sentenza n. 6644 del 08/07/1998
(Rv. 517034 - 01); Sez. 2, Sentenza n. 10770 del 09/07/2003 (Rv. 564903 - 01); Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 19719 del 22/09/2020 (Rv. 659002 - 01)].
Ne consegue che anche in base alla sola consegna al vettore, fatto non contestato, la consegna della merce al destinatario/acquirente non può che ritenersi provata e ciò in via presuntiva.
In chiusura, poi, la Corte non può che richiamare la necessità che le difese delle parti debbano essere pur sempre ispirate a finalità di semplificazione processuale e ai principi generali che caratterizzano il processo civile, ovvero al principio dispositivo, al principio delle preclusioni, che comporta per le parti l'onere di collaborare per circoscrivere il dibattito processuale alle questioni effettivamente controverse, al principio di lealtà processuale posto a carico delle parti, nonché al generale principio di economia processuale che deve informare il processo in conformità dell'art. 111
Cost. Non pare che questa difesa in parte qua, così come analogamente deve dirsi per tutte le altre ragioni, specie per quella riferibile al disconoscimento della firma apposta sull'assegno postale, possa ritenersi pienamente conformata a questi dettami.
7. Infine e solo per ragioni di completezza in relazione alle istanze istruttorie, contenute nelle rassegnate conclusioni, si richiama quanto già deciso da questa Corte nell'ordinanza 05.07.2022, nonché in precedenza in relazione all'affermata genericità dell'articolo di prova n. 8, giudizio che, insieme a quello di difetto di specificità già illustrato, va esteso a tutti i restanti articoli di prova orale.
8. Le spese del presente grado, liquidate in parte dispositiva in linea con il corrispondente scaglione di valore per le fasi ivi previste, assente notula, vanno addebitate secondo soccombenza, che fa interamente capo alla parte appellante.
9. Sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96, 3^ co., cpc.
Come noto, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. prevede uno strumento concesso al giudice per sanzionare quelle condotte della parte che, comportando un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale e un inutile spreco di tempo e di energie da pagina 19 di 22 parte del suddetto sistema, concretano un abuso del processo e ledono l'interesse pubblico al buon andamento della giustizia. Tale strumento non richiede, per essere applicato, alcuna prova del danno subito dalla controparte, bensì soltanto la prova dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave nella condotta della parte condannata (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 19285/2016, Cass. civ. n. 19298/2016, Cass. civ. n. 22298/2015 e più recentemente Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7901 del
30/03/2018 Rv. 648311 – 01; Sez.
3 - Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023 (Rv. 668146
- 01). Ebbene, nel caso di specie la colpa grave dell'odierno appellante, già attore in opposizione, può senz'altro essere ravvisata nell'aver fondato una cospicua parte delle proprie difese su di una tesi rivelatasi insostenibile alla luce dell'istruttoria espletata per le ragioni sopra esposte in sentenza e tralasciando di considerare, cosa grave, difese specifiche e specificamente fondate su documenti in parte provenienti proprio dall'opponente medesimo, riproponendo in appello argomenti già ampiamente confutati, sintomo, questo, quantomeno di una inescusabile mancanza di diligenza nell'affrontare il giudizio ed in particolare la fase di gravame. È appena il caso di ricordare, infatti, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la colpa grave sussiste quando la parte omette di osservare la minima diligenza nella preliminare verifica dei necessari presupposti per la proposizione della domanda giudiziale e/o per la resistenza delle altrui domande, diligenza che dovrebbe consentire di avvedersi dell'infondatezza della propria pretesa o della propria linea difensiva e di prevedere, con giudizio ex ante, le conseguenze dei propri atti (Cass. civ. ord. n. 3003/2014, Cass. civ. ord. n.
21570/2012).
In ogni caso si evidenzia che secondo una interpretazione meno rigorosa l'affermazione della responsabilità de qua prescinderebbe dalla sussistente dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, in quanto << La condanna ex art.
96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta -
pagina 20 di 22 con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente. >> (cfr. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n.
27623 del 21/11/2017 Rv. 646080 – 01 e conformemente Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
29812 del 18/11/2019 Rv. 656160 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020
Rv. 659226 – 01; Sez. L - , Sentenza n. 3830 del 15/02/2021 Rv. 660533 - 02).
Anche secondo questo orientamento ed a maggior ragione, la condanna in prime cure per la responsabilità de qua appare pienamente legittima.
Siffatta condanna s'impone d'ufficio ai sensi del novellato art. 96, 3^ co., cpc da parte dell'art. 45, 12^ co., L. 69/2009 (aggiunto dal comma 12 dell'art. 45, L. 18 giugno
2009, n. 69, pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.) e in una misura corrispondente alle spese di lite in assenza di parametri legalmente predeterminati.
10. Ricorre per la parte appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART.
13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012,
n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
pagina 21 di 22 2. condanna la al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio in favore di che liquida in €. 5.000,00 per Parte_2
compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
2.1 condanna la al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di €. 5.000,00 ex art. 96, 3^ co., cpc. Parte_2
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 04.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 << Nella vendita da piazza a piazza, il contratto si deve ritenere concluso nel luogo dove il venditore lo esegue, mediante la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, senza che rilevi, ai fini della determinazione della competenza per territorio, l'assunzione del rischio o delle spese di trasporto. Nè rileva che sia fatta valere la garanzia per vizi della cosa, atteso che essa trova fondamento nell'inadempimento del venditore rispetto alla obbligazione contrattuale di consegna, con la conseguenza che, ove si tratti di bene da trasportare da un luogo all'altro, il luogo dell'adempimento al fine della competenza per territorio, va identificato con il luogo della consegna del medesimo bene al vettore o allo spedizioniere, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ. >> 2 << In tema di determinazione della competenza per territorio, il luogo di adempimento dell'obbligo di consegnare un macchinario industriale da montare e collaudare va ravvisato nel domicilio del compratore nell'ipotesi in cui le parti abbiano previsto che il venditore compia il montaggio ed il collaudo nello stabilimento del compratore medesimo. Tale luogo, invece, coincide con il domicilio del venditore qualora sia provata la consegna della merce a vettori di volta in volta incaricati del trasporto ai sensi dell'art. 1510, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potessero qualificarsi come "macchinario industriale da montare e collaudare" delle centraline omologate presso il venditore e destinate ad essere incorporate in impianti a gas per autotrazione). >>