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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3406/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 3406/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 12 marzo 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, ad ore 10 sono comparsi:
Per l'avv. FRANCESCO CHIAPPARIN in sostituzione dell'avv. Parte_1
RO EL e l'avv. SANZO SALVATORE
Per l'avv. PICCI PAOLA Controparte_1
.
Il Giudice preliminarmente prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e non sono presenti soggetti estranei nella stanza virtuale di udienza;
i procuratori si impegnano a mantenere attivata la funzione video e a non registrare.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Chiapparin conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria n. 1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo
L'Avv. Picci conclude riportandosi alle conclusioni in atti e alla memoria conclusionale depositata, chiede la conferma del decreto ingiuntivo o la condanna al pagamento dell'importo di cui al decreto.
Condanna ex art. 96 c.p.c.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onorario.
dott. Giovanna Colzi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3406/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RO EL e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SANZO SALVATORE ( ) corso di portanuova, 18 MILANO;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA 18 20121 MILANO presso il difensore avv.
RO EL
PARTE ATTRICE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCI PAOLA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PICCI PAOLA
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
PER L'OPPONENTE: nel merito, in via preliminare
previo ogni accertamento del caso in merito all'assolvimento dell'obbligo di mediazione obbligatoria incombente sulla società opposta, in caso di difetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 bis D. Lgs. n. 28/2010; sempre in via preliminare
accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Velletri per quanto meglio esposto nella narrativa del presente atto;
pagina 2 di 6 sempre in via preliminare
rigettare sin da ora la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 417/2024 del
Tribunale di Firenze che dovesse essere formulata dalla convenuta opposta;
nel merito
previo ogni accertamento del caso, accogliere integralmente la presente opposizione promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o Parte_1
inefficace ovvero in ogni caso revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 417/2024 emesso dal
Tribunale di Firenze in data 07 febbraio 2024, pubblicato in data 08 febbraio 2024 e notificato in data
09 febbraio 2024, attesa l'insussistenza e/o, in ogni caso, la mancata prova del credito dal medesimo portato;
in ogni caso
con refusione integrale di spese, diritti ed onorari
PER L'OPPOSTO: si conclude perché l'Ill.mo Tribunale di Firenze, voglia preliminarmente concedere la provvisoria ese-cutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, respingere l'opposizione avversaria con conferma del decreto ingiuntivo in ogni sua parte;
voglia, in ogni caso, dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta al pagamento in Parte_1 favore della dell'importo di euro 38.957,70, ovvero della diversa somma che Controparte_1
dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dalla scadenza di ciascuna fattura e sino al saldo.
SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 417/2024, emesso dal Parte_1
Tribunale di Firenze su ricorso di , con il quale si ingiungeva il Controparte_1 pagamento della somma di € 38.957,70 oltre interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2022 dalla scadenza delle singole fatture (28.05.2023) al saldo effettivo, ed oltre spese legali liquidate, quale corrispettivo per l'attività di fornitura di “prodotti”. L'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda , in materia di somministrazione, per difetto di mediazione;
l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Velletri quale luogo ove ha sede il convenuto;
il difetto di prova del credito.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per nulla dovere all'opposta.
Si costituiva in giudizio l'opposta che negava la natura di somministrazione del contratto, trattandosi di mera vendita di merce;
affermava la procedibilità della domanda, la competenza per territorio del giudice adito, la prova documentale del credito. Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecuzione.
pagina 3 di 6 Aperto subprocedimento e fissata udienza per la decisione della fase in senso lato cautelare ex art. 648
c.p.c., veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto. Depositate quindi dalle parti le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. , ammesse alla prima udienza le prove testimoniali, la causa - dopo l'istruttoria orale -passava alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI
Va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, in quanto formulata in modo incompleto e quindi inammissibile come da costante insegnamento della S.C. L'opponente ha infatti esaminato e lamentato in atto di citazione il solo criterio di collegamento territoriale di cui all'art. 19 c.p.c. per non avere l'opposto radicato il procedimento presso il Tribunale ove ha sede il debitore.
Nulla è stato tuttavia dedotto in merito agli altri criteri legali di competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. con conseguente inammissibilità dell'eccezione per incompletezza della medesima e radicamento definitivo della causa davanti al Giudice adito (Cassazione civile sez. VI, 07/03/2013, n.5725 In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta - alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta
l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito. Conformi Cass. 21899/08; 24277/07 ).
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato avvio della procedura di mediazione, non ricorrendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi di cui all'art. 5 d.lgs.
28/2010, in particolare non trattandosi di domanda di pagamento in materia di contratto di somministrazione, ma di vendita.
NEL MERITO
L'opposta, attrice sostanziale, in qualità di creditore, ha assolto pienamente al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., dimostrando la fonte negoziale del proprio credito e la scadenza del termine di pagamento, nonché la consegna della merce.
pagina 4 di 6 E' noto che il creditore assolve al proprio onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo e quindi la fonte negoziale o legale del credito, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore: sarà onere di quest'ultimo dimostrare invece di avere esattamente adempiuto o che l'inadempimento non è a sé imputabile (cfr Cass. 13553/2001 SSUU In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento).
Ebbene, l'opposto ha dimostrato sia documentalmente ( docc. 3,4,6,7) che tramite l'istruttoria orale,
l'avvenuta perfezione degli ordinativi di acquisto e quindi dei contratti di vendita tramite l'agente di zona, la consegna della merce in favore dell'opponente , la mancata contestazione ed anzi la richiesta di dilazione dell'opponente per crisi di liquidità ( cfr. teste all'udienza del Testimone_1
22/11/2024 ex agente di vendita per la dal 2019 al 2023, che ha confermato tutti i capitoli CP_1
affermando altresì sul cap 7 è vero, aggiungo che andai personalmente presso la e parlai Parte_1
personalmente con e il sedicente amministratore e mi riferì che la società era in Per_1 Parte_1
condizione di scarsa liquidità e che si sarebbero comunque impegnati a saldare le fatture nel più breve tempo possibile.).
Peraltro la crisi di liquidità è confermata dalla parte opponente stessa, che ha allegato alle note pagina 5 di 6 conclusive i provvedimenti del Tribunale di Roma inerenti l'avvenuto deposito congiuntamente alla controllata in data 13 novembre 2024, di ricorso di gruppo ai sensi dell'art. 44 CCII, Controparte_2
previa rinuncia alla procedura di composizione negoziata in precedenza intrapresa.
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo merita conferma.
LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, liquidate come da dispositivo secondo parametri medi di cui al DM 55/2014.
Non si ravvisano i presupposti di abuso , mala fede o colpa grave per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa,
RESPINGE l'opposizione promossa da;
Parte_1
CONFERMA per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 417/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva Controparte_1
se dovuta e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad ore 19 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale da remoto.
Firenze, 12 marzo 2025
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 3406/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 12 marzo 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, ad ore 10 sono comparsi:
Per l'avv. FRANCESCO CHIAPPARIN in sostituzione dell'avv. Parte_1
RO EL e l'avv. SANZO SALVATORE
Per l'avv. PICCI PAOLA Controparte_1
.
Il Giudice preliminarmente prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e non sono presenti soggetti estranei nella stanza virtuale di udienza;
i procuratori si impegnano a mantenere attivata la funzione video e a non registrare.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Chiapparin conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria n. 1 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo
L'Avv. Picci conclude riportandosi alle conclusioni in atti e alla memoria conclusionale depositata, chiede la conferma del decreto ingiuntivo o la condanna al pagamento dell'importo di cui al decreto.
Condanna ex art. 96 c.p.c.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onorario.
dott. Giovanna Colzi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3406/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RO EL e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SANZO SALVATORE ( ) corso di portanuova, 18 MILANO;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA 18 20121 MILANO presso il difensore avv.
RO EL
PARTE ATTRICE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCI PAOLA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PICCI PAOLA
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
PER L'OPPONENTE: nel merito, in via preliminare
previo ogni accertamento del caso in merito all'assolvimento dell'obbligo di mediazione obbligatoria incombente sulla società opposta, in caso di difetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 bis D. Lgs. n. 28/2010; sempre in via preliminare
accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Velletri per quanto meglio esposto nella narrativa del presente atto;
pagina 2 di 6 sempre in via preliminare
rigettare sin da ora la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 417/2024 del
Tribunale di Firenze che dovesse essere formulata dalla convenuta opposta;
nel merito
previo ogni accertamento del caso, accogliere integralmente la presente opposizione promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o Parte_1
inefficace ovvero in ogni caso revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 417/2024 emesso dal
Tribunale di Firenze in data 07 febbraio 2024, pubblicato in data 08 febbraio 2024 e notificato in data
09 febbraio 2024, attesa l'insussistenza e/o, in ogni caso, la mancata prova del credito dal medesimo portato;
in ogni caso
con refusione integrale di spese, diritti ed onorari
PER L'OPPOSTO: si conclude perché l'Ill.mo Tribunale di Firenze, voglia preliminarmente concedere la provvisoria ese-cutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, respingere l'opposizione avversaria con conferma del decreto ingiuntivo in ogni sua parte;
voglia, in ogni caso, dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta al pagamento in Parte_1 favore della dell'importo di euro 38.957,70, ovvero della diversa somma che Controparte_1
dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dalla scadenza di ciascuna fattura e sino al saldo.
SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 417/2024, emesso dal Parte_1
Tribunale di Firenze su ricorso di , con il quale si ingiungeva il Controparte_1 pagamento della somma di € 38.957,70 oltre interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2022 dalla scadenza delle singole fatture (28.05.2023) al saldo effettivo, ed oltre spese legali liquidate, quale corrispettivo per l'attività di fornitura di “prodotti”. L'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda , in materia di somministrazione, per difetto di mediazione;
l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Velletri quale luogo ove ha sede il convenuto;
il difetto di prova del credito.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per nulla dovere all'opposta.
Si costituiva in giudizio l'opposta che negava la natura di somministrazione del contratto, trattandosi di mera vendita di merce;
affermava la procedibilità della domanda, la competenza per territorio del giudice adito, la prova documentale del credito. Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecuzione.
pagina 3 di 6 Aperto subprocedimento e fissata udienza per la decisione della fase in senso lato cautelare ex art. 648
c.p.c., veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto. Depositate quindi dalle parti le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. , ammesse alla prima udienza le prove testimoniali, la causa - dopo l'istruttoria orale -passava alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI
Va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, in quanto formulata in modo incompleto e quindi inammissibile come da costante insegnamento della S.C. L'opponente ha infatti esaminato e lamentato in atto di citazione il solo criterio di collegamento territoriale di cui all'art. 19 c.p.c. per non avere l'opposto radicato il procedimento presso il Tribunale ove ha sede il debitore.
Nulla è stato tuttavia dedotto in merito agli altri criteri legali di competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. con conseguente inammissibilità dell'eccezione per incompletezza della medesima e radicamento definitivo della causa davanti al Giudice adito (Cassazione civile sez. VI, 07/03/2013, n.5725 In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta - alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta
l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito. Conformi Cass. 21899/08; 24277/07 ).
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato avvio della procedura di mediazione, non ricorrendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi di cui all'art. 5 d.lgs.
28/2010, in particolare non trattandosi di domanda di pagamento in materia di contratto di somministrazione, ma di vendita.
NEL MERITO
L'opposta, attrice sostanziale, in qualità di creditore, ha assolto pienamente al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., dimostrando la fonte negoziale del proprio credito e la scadenza del termine di pagamento, nonché la consegna della merce.
pagina 4 di 6 E' noto che il creditore assolve al proprio onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo e quindi la fonte negoziale o legale del credito, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore: sarà onere di quest'ultimo dimostrare invece di avere esattamente adempiuto o che l'inadempimento non è a sé imputabile (cfr Cass. 13553/2001 SSUU In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento).
Ebbene, l'opposto ha dimostrato sia documentalmente ( docc. 3,4,6,7) che tramite l'istruttoria orale,
l'avvenuta perfezione degli ordinativi di acquisto e quindi dei contratti di vendita tramite l'agente di zona, la consegna della merce in favore dell'opponente , la mancata contestazione ed anzi la richiesta di dilazione dell'opponente per crisi di liquidità ( cfr. teste all'udienza del Testimone_1
22/11/2024 ex agente di vendita per la dal 2019 al 2023, che ha confermato tutti i capitoli CP_1
affermando altresì sul cap 7 è vero, aggiungo che andai personalmente presso la e parlai Parte_1
personalmente con e il sedicente amministratore e mi riferì che la società era in Per_1 Parte_1
condizione di scarsa liquidità e che si sarebbero comunque impegnati a saldare le fatture nel più breve tempo possibile.).
Peraltro la crisi di liquidità è confermata dalla parte opponente stessa, che ha allegato alle note pagina 5 di 6 conclusive i provvedimenti del Tribunale di Roma inerenti l'avvenuto deposito congiuntamente alla controllata in data 13 novembre 2024, di ricorso di gruppo ai sensi dell'art. 44 CCII, Controparte_2
previa rinuncia alla procedura di composizione negoziata in precedenza intrapresa.
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo merita conferma.
LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, liquidate come da dispositivo secondo parametri medi di cui al DM 55/2014.
Non si ravvisano i presupposti di abuso , mala fede o colpa grave per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa,
RESPINGE l'opposizione promossa da;
Parte_1
CONFERMA per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 417/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva Controparte_1
se dovuta e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad ore 19 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale da remoto.
Firenze, 12 marzo 2025
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
pagina 6 di 6