Articolo 88 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 87Articolo 88 bis
Versione
23 maggio 1958
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Versione
31 dicembre 1975
Art. 88. ((L'esame di idoneita' consiste in una prova scritta di carattere pratico attinente ai servizi di istituto, alla motorizzazione ed ai servizi tecnici, a scelta del candidato.
Ai candidati deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova scritta almeno quindici giorni prima di quello in cui detta prova avra' luogo.
Sono dichiarati idonei coloro i quali nella prova di esame conseguono una votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.
A parita' di voti ha la precedenza il piu' anziano in ruolo.
Il giudizio sulla idoneita' e la formazione della graduatoria sono demandati ad una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 113))
Entrata in vigore il 31 dicembre 1975