CA
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1352/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr. PIETRO MASTRORILLI Presidente dr.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1352 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
nata il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Parte_1
Pignatelli e Maria Domenica Ventricelli, giusta procura depositato nel fasci- colo telematico;
appellante
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Edvige Trotta;
appellata – contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato il 23 maggio
2018 la dr.ssa , iscritta all'Albo professionale nazionale dei Parte_1
Biologi, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della CP_2 dal 15 dicembre 2007 al 30 giugno 2016 in qualità di biologa ed in virtù di un contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa a pro- getto e poi un contratto libero-professionale, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «a) in via preliminare accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro inter partes si è svolto in termini di lavoro subordinato e per l'effetto riqualificare il rapporto di lavoro come lavoro subordinato ai
- 1 - sensi dell'art. 2094 c.c.; b) accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1
e 4 d.lgs. 368/2001 nonché dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 e, per l'effetto, di- chiarare la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro e, per l'effetto, accertare il diritto alla riammissione in servizio da parte della di- Pt_2 sponendo la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 5, co. 4bis, d.lgs.
368/2001 e della normativa comunitaria;
c) condannare la al ri- CP_2 sarcimento del danno ai sensi dell'art. 36, co. 5, d.lgs. 165/2001 secondo i criteri indicati dall'art. 32, co. 5, d.lgs. 183/2010, nella misura così accer- tata da Codesto Tribunale anche a mezzo CTU;
d) accertare e dichiarare che la dott.ssa a causa della protratta situazione di precariato ha pa- Pt_1 tito un danno esistenziale e per l'effetto condannare la al risarci- CP_2 mento del danno esistenziale patito per tutto il periodo in cui la ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'Ente nella misura accertata CP_3 da Codesto Tribunale anche a mezzo CTU;
e) il tutto con vittoria di spese e competenze di causa».
A sostegno delle domande formulate con il citato ricorso Parte_3
[.
ha dedotto quanto segue:
- nel mese di dicembre del 2007 aveva stipulato con la ex Pt_4 un contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa a
[...] progetto in relazione all'attività di attuazione e sviluppo del progetto regio- nale per lo “Screening della popolazione per la prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile” prestando la propria attività presso l'U.O.C. di
Anatomia Patologia del P.O. di Altamura;
- dal 16 luglio 2014 aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Servizio Citopatologia Screening del P.O. “Di Venere” sot- toscrivendo contratto libero professionale ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n.
165 del 2001, sempre in qualità di biologa;
- dunque, ella aveva prestato servizio dal 15 dicembre 2007 sino al
30 giugno 2016 in maniera pressoché continuativa – attraverso una serie di proroghe rinnovi e nuovi contratti – la propria attività alle dipendenze della Cont percependo un corrispettivo mensile che a fine rapporto ammontava a circa 3.700 euro lordi;
- oltre a svolgere le prestazioni di biologa screener per la prevenzio- ne dei tumori alla sfera genitale femminile (così come previste in contratto), ella aveva sin da subito dovuto occuparsi dell'archiviazione dei vetrini, del- lo scarto e dell'accettazione dei campioni che giornalmente affluivano in la-
- 2 - boratorio e finanche di rispondere al telefono, così svolgendo attività de- mansionati che esulavano da quanto previsto dal contratto;
- sebbene avesse stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, successivamente, contratti libero professionali, per le moda- lità con cui il rapporto di lavoro si era svolto esso aveva assunto la forma inequivocabile di un rapporto di lavoro subordinato;
- ed infatti, ella aveva eseguito prestazioni esclusivamente a carattere personale, rispettando orari e turni di lavoro e obbedendo alle direttive che le venivano impartite dal direttore;
inoltre, aveva sempre dovuto attenersi all'osservanza di un determinato orario di lavoro settimanale, così come previsto dagli stessi contratti, che ammontava dapprima a 38 e poi a 36 ore settimanali;
- nell'espletamento dei compiti ella era stata assoggettata alle pun- tuali specifiche direttive impartite dal Direttore, che le imponeva l'esecuzione di lavori che esulavano da quelli previsti dal contratto;
inoltre, era sottoposta al potere di controllo dei suoi superiori, tant'è che, assieme ad altri suoi colleghi e fino al 31 agosto 2015, era tenuta a presentare un'autocertificazione dell'orario di ingresso e di uscita e del carico di lavoro svolto, mentre a partire dal 1° settembre 2015 si doveva recare giornalmente presso la stanza del responsabile per firmare il foglio delle presenze che a sua volta era controfirmato dallo stesso responsabile;
Cont
- ella aveva svolto la sua attività lavorativa nei locali della tiliz- zando esclusivamente gli strumenti messi a disposizione dall' e sen- CP_1 za mai usufruire di una propria organizzazione;
- in caso di assenze per malattia aveva sempre dovuto inviare la rela- tiva certificazione medica e avvisare tempestivamente l'Azienda dell'impossibilità di recarsi al lavoro, oltre a doversi giustificare in caso di eventuali assenze o ritardi;
- ella aveva impugnato il recesso intimato in maniera informale dalla Cont con raccomandata A/R del 22 febbraio 2016 e poi il licenziamento – in- timato dopo un ultimo rinnovo temporaneo – in data 30 giugno 2016.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto ha allegato che il rappor- Pt_1 to di lavoro intercorso con la possedeva tutte le caratteristiche della CP_2 subordinazione e che le ripetute assunzioni a termine non erano giustificate e comunque superavano la durata complessiva di tre anni, con il conseguen- te diritto alla conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed al
- 3 - risarcimento del danno subito, anche di tipo esistenziale, per effetto della prolungata precarizzazione.
2. Costituitasi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso CP_2 evidenziando che il rapporto lavorativo intercorso con la dr.ssa , in Pt_1 quanto vincolato alla realizzazione di progetti per la prevenzione dei tumori finanziati dalla Regione, non poteva avere natura subordinata. Peraltro, se- condo l'Azienda il dipendente pubblico titolare di un rapporto di lavoro su- bordinato con la p.a. attesta la propria presenza in servizio e l'effettività del- la stessa attraverso sistemi automatici di rilevazione (i cosiddetti “marca- tempo”) mediante l'utilizzo del badge, cioè tramite una procedura di rileva- zione che non può essere sostituita dall'autocertificazione, la quale – contra- riamente a quanto prospettato dalla ricorrente – costituisce indice di assoluta autonomia. In ogni caso, considerata la natura pubblicistica del datore di la- voro non aveva fondamento la richiesta di trasformazione del rapporto di la- voro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Espletata attività istruttoria, con sentenza n. 2116/2023 pubblicata il 10 luglio 2023 il Tribunale di Bari ha rigettato il ricorso proposto da Pt_1
e condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In sintesi, dopo aver delineato i caratteri fondamentali del rapporto di pubblico impiego, il Giudice di primo grado ha osservato che le stesse alle- gazioni di parte attrice risultavano insufficienti a dimostrare gli elementi imprescindibili dell'inserimento della prestazione lavorativa all'interno del servizio istituzionale dell'ente e la parificazione dell'attività prestata a quel- la svolta dai dipendenti di ruolo svolgenti la stessa attività nell'ambito dell'ente.
Inoltre, sul piano assertivo la domanda era carente sia con riferimen- to alla descrizione delle mansioni espletate sia con riguardo al livello di in- quadramento invocato nonché alla declaratoria contrattuale applicabile. Se- condo il Tribunale le rilevate carenze assertive non potevano essere in alcun modo colmate dalle risultanze probatorie, giacché dalla documentazione esaminata non potevano desumersi elementi idonei a dimostrare l'inserimento del prestatore di lavoro nell'ufficio pubblico ovvero l'espletamento di attività correlata ai fini istituzionali dell'Ente.
Infine, non era possibile sopperire all'insufficienza dell'impianto as- sertivo e probatorio attraverso le risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa. Le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, difatti, non ave- vano in alcun modo confortato l'assunto attoreo, giacché essi si erano limi-
- 4 - tati a confermare genericamente quanto dedotto nei capitoli di prova. Nes- sun teste era stato in grado di riferire alcunché in ordine all'osservanza di un rigido orario di lavoro né altri elementi tali da far desumere l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'ente e l'esistenza di una subordina- zione gerarchica. Quanto al foglio di presenze, si trattava di modalità di ri- levazione della presenza del tutto diversa rispetto a quella osservata dai la- Cont voratori alle dipendenze della che sono muniti di badge (“cartellini marcatempo”).
4. Contro la menzionata sentenza ha proposto appello. Parte_5
L' sebbene attinta da regolare notifica, è rimasta contuma- CP_2 ce.
Acquisiti i documenti prodotti dalla parte appellante ed il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 15 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5. Il gravame si articola in quattro motivi di doglianza fra loro con- nessi.
5.1. Con il primo motivo lamenta l'errata valutazione da parte Pt_1 del primo Giudice circa la configurazione del rapporto di lavoro e l'errata applicazione dell'art. 2126 c.c., censurando la sentenza impugnata laddove non aveva considerato l'esistenza, nel caso di specie, di tutti gli indici rive- latori della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
In particolare, tali indici erano costituiti dalla continuità del rapporto di lavoro (ella aveva lavorato alle dipendenze della per più di otto CP_2 anni, seppur attraverso ripetuti contratti a termine), dalla esclusività del rap- porto (dimostrata dall'orario di lavoro osservato e dalle prestazioni svolte), dalla correlazione dell'attività con i fini istituzionali dell'Ente pubblico), dalla retribuzione predeterminata, dalla subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti dell'Unità Operativa del Controparte_4
nonché dallo stabile inserimento nell'organizzazione
[...] dell'ente atteso il ruolo fisso e determinato assunto all'interno della citata
Unità Operativa.
5.2. Tramite il secondo motivo si denunzia la mancata valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova raccolti e, in particolare, del- le prove testimoniali acquisite.
Segnatamente, ci si duole del fatto che il Giudice di primo grado non aveva affatto preso in esame le dichiarazioni delle testimoni ascoltate (dr.ssa e dr.ssa , le quali avevano pienamente confermato le alle- Tes_1 Per_1
- 5 - gazioni contenute in ricorso in ordine all'esclusività o alla prevalenza della prestazione, alla correlazione con i fini istituzionali dell'Ente, alla subordi- nazione gerarchica rispetto ai dirigenti e allo stabile inserimento della lavo- Cont ratrice nell'organizzazione della
5.3. Il terzo motivo rimprovera il difetto assoluto di pronuncia in or- dine al risarcimento del danno richiesto. Si osserva che, pur non essendo applicabile nel caso di specie l'istituto della conversione del rapporto di la- voro da determinato a indeterminato, non sono contestabili le conseguenze risarcitorie derivanti dal numero di proroghe del rapporto di lavoro.
5.4. Infine, con l'ultimo motivo di gravame si lamenta che il Giudice non aveva tenuto conto di altri precedenti giudiziari emessi dal medesimo
Ufficio ed attinenti a vicende simili. In particolare, si addebita al Tribunale di non aver tenuto conto della sentenza n. 410/2020 pubblicata il 27 gennaio
2020 con cui il medesimo Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, aveva accolto la domanda proposta da una collega di lavoro dell'odierna appellante dichia- rando l'illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra Cont le parti e delle relative proroghe, con la conseguente condanna della al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice.
6. I motivi d'appello – che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente – sono in parte fondati e devono, quindi, essere accolti nei limiti di seguito specificati, sulla scorta di considerazioni già rese da questa Corte territoriale in altra controversia relativa ad una vicenda per molti versi sovrapponibile a quella in esame e che questo Collegio condivi- de integralmente (cfr. App. Bari sent. 694/2023 pubblicata il 5 maggio 2023, est. Calia, pronunciata nella causa promossa nei confronti della dal- CP_2 la dr.ssa , collega della dr.ssa ed escussa quale Controparte_5 Pt_1 teste nel presente giudizio).
6.1. La tesi di parte appellante è che, di fatto, il rapporto di lavoro per cui è causa non fosse riconducibile a una mera collaborazione o a un'attività libero professionale, ma avesse assunto i connotati propri del rapporto di lavoro subordinato.
È evidente, dunque, che la controversia sottoposta all'esame della
Corte implica il tema della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, sicché la sua risoluzione non può prescindere dall'esame degli elementi caratterizzanti la subordinazione alla luce degli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali.
- 6 - Recita l'art. 2094 c.c. che «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il pro- prio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore». La lettera della legge emblematicamente illustra la ver- ticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente poste dagli artt. 2099 e ss. c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il prestatore di lavoro subordinato, con diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Tale dipendenza è resa più inten- sa dall'obbligo di fedeltà del lavoratore e dalla soggezione del medesimo al potere disciplinare del datore di lavoro.
In considerazione delle richiamate disposizioni, la giurisprudenza di legittimità rinviene l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro au- tonomo e lavoro subordinato nel vincolo di soggezione del lavoratore al po- tere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base a un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subor- dinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione impren- ditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favo- re, delle proprie energie lavorative e il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costi- tuito dal risultato dell'attività (cfr. Cass. n. 18943 del 2021; Cass. n. 18253 del 2018, Cass. n. 1153 del 2013 e Cass. n. 1717 del 2009).
In altri termini, con granitica giurisprudenza (cfr. Cass. n. 1536 del
2009) la Suprema Corte ritiene determinante l'accertamento della sussisten- za nel rapporto di lavoro del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da intendersi co- me vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore a un potere dato- riale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. n. 21028 del 2005, Cass. n. 3858 del
2006, Cass. n. 4171 del 2006 e Cass. n. 18660 del 2005).
Il suddetto vincolo discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative e la sua esistenza va concreta-
- 7 - mente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al la- voratore e al modo della sua attuazione, posto che ogni attività umana eco- nomicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordi- nato sia di rapporto di lavoro autonomo.
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che lo svolgimento di con- trolli da parte del datore di lavoro è compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo nel caso in cui i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare, mentre altri ele- menti, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva, costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ri- costruzione del rapporto di lavoro, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (cfr. Cass. n. 6643 del 2012 e Cass. n. 7171 del 2003).
La Corte di legittimità, dunque, ha dotato l'interprete di una cornice
– ossia l'eterodeterminazione, insieme allo stabile inserimento del lavorato- re nell'organizzazione del datore di lavoro – nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una de- terminata prestazione lavorativa attraverso il concorso di alcuni criteri quali- ficatori sussidiari. Tali indici devono essere valutati nel complesso, nel sen- so che il giudice deve valutarli «globalmente … come indizi della subordi- nazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto
a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rap- porto» (cfr. Cass. n. 4500 del 2007).
Sono considerati criteri sussidiari: a) il nomen iuris dato al contratto di lavoro dalle parti: la volontà espressa dal contratto e il nomen iuris utiliz- zato dalle parti non costituiscono fattori assorbenti, ciò che prevale sono le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in quanto la qualifi- cazione dell'atto scritto può derivare non solo da mero errore delle parti ma anche dalla dissimulazione della volontà di eludere o infrangere specifiche leggi (cfr. Cass. n. 17455 del 2009 e Cass. n. 4476 del 2012); b) l'oggetto della prestazione: deve rilevare non come risultato (opus) ma come energie lavorative (cfr. Cass. n. 6803 del 2002); c) l'esecuzione personale della pre- stazione: la sostituzione è possibile, in base alla natura della prestazione, so- lo in via eccezionale e con il consenso del datore (cfr. Cassa. n. 1274 del
- 8 - 2009); d) la proprietà degli strumenti di lavoro (Cass. n. 9812 del 2008); e)
l'assenza di rischio economico: per escludere la subordinazione in un'attività lavorativa prestata con continuità e coordinamento con un altro soggetto, il giudice di merito deve accertare il rischio economico a carico del lavoratore (cfr. Cass. n.5645 del 2009); f) le modalità e la forma della retribuzione: con sentenza n. 9256 del 2009 la Cassazione ha considerato come criterio complementare alla subordinazione, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, slegata dal raggiungimento di un risul- tato;
g) l'obbligo di osservare un orario di lavoro (v. Cass. n. 10313 del
2008): per le prestazioni ripetitive e caratterizzate da semplicità nell'esecuzione, fra gli elementi qualificatori vi è la regolamentazione dell'orario di lavoro (Cass. n. 10029 del 2009 e Cass. n. 17534 del 2002); h) la continuità temporale: secondo la pronuncia della Suprema Corte n. 58 del
2009 la saltuarietà della prestazione non è elemento sufficiente a qualificare il rapporto di lavoro come autonomo, in quanto la subordinazione verrebbe a esistenza laddove il prestatore, pur svincolato dall'obbligo di tenersi a di- sposizione del datore, svolga il proprio lavoro sì saltuariamente ma anche assoggettato alle direttive da questo impartite (cfr. Cass. n. 21031 del 2008);
i) la giustificazione delle assenze: la mancanza di tale obbligo può assumere valore indiziario solo se verificata in concreto (cfr. Cass. n. 21380 del
2008); l) l'inesistenza del diritto alle ferie (cfr. Cass. n. 14868 del 2009); m) la finalità della prestazione: nel caso di rapporto di lavoro subordinato la fi- nalità della prestazione lavorativa è caratterizzata dalla c.d. “alienità”, con- siderata come destinazione esclusiva ad altri del risultato perseguito.
In sostanza, il contratto di lavoro a progetto disciplinato dall'art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e con- tinuativa, prevalentemente personale, riconducibile a uno o più progetti spe- cifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale e de- terminati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione (Cass. n.
13394 del 2013). Viceversa, affinché un determinato rapporto lavorativo si possa qualificare come subordinato è necessario che il vincolo tra il datore di lavoro e il lavoratore si sostanzi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di verifica e controllo nell'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. ex multis Cass. n. 25248 del 2014, Cass. n. 7652 del 2012e Cass. n. 16254 del 2011).
- 9 - 6.2. Tanto chiarito in termini generali, nel caso di specie non può condividersi la valutazione del Tribunale in ordine alla mancanza di prova circa la natura sostanzialmente subordinata del rapporto lavorativo intercor- so fra le parti. A giudizio di questa Corte, invece, la dr.ssa è stata in Pt_1 grado di dimostrare la ricorrenza degli indici rivelatori della natura subordi- nata del rapporto di lavoro con la quali l'assoggettamento al potere CP_2 direttivo e disciplinare del datore di lavoro, l'esercizio del controllo da parte di quest'ultimo sull'espletamento dell'attività lavorativa, la predetermina- zione del compenso, lo stabile inserimento all'interno della struttura buro- cratica e organizzativa dell'Ente, l'osservanza di un orario di lavoro prefis- sato, il carattere continuativo e prevalente delle prestazioni lavorative effet- tuate.
In altri termini, secondo questa Corte la lavoratrice ha assolto l'onere di allegare e provare l'esistenza del vincolo di subordinazione, sia mediante le risultanze della prova testimoniale espletata in primo grado che attraverso il corposo compendio documentale prodotto unitamente al ricorso introdut- tivo del giudizio.
Al fine di dimostrare la natura propriamente subordinata del rapporto di lavoro in scrutinio, decisive appaiono le deposizioni rese dai testi escussi in primo grado, la cui attendibilità non può essere revocata in dubbio, trat- tandosi di soggetti estranei alla controversia e certamente ben a conoscenza dei fatti di causa in considerazione della posizione da essi rivestita all'interno dell'organizzazione dell' . Controparte_1
In particolare, la testimone indicata da parte ricorrente,
[...]
(come anticipato, parte attrice nel giudizio nel cui ambito è sta- Testimone_2 ta pronunciata la sentenza di questa Corte n. 694/2023 del 5 maggio 2023), sentita all'udienza del 28 settembre 2020 ha riferito di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto ha lavorato con presso l' Parte_1 CP_4 nel Servizio Citopatologia e Screening nel corso del biennio
[...]
2013/2015. La teste ha dichiarato:
«A.D.R.: vera la circostanza riportata al punto n. 5 del ricorso che confermo per intero dopo che mi è stata letta [“la dott.ssa oltre a svolge- Pt_1 re le prestazioni di biologa screener per la prevenzione dei tumori alla sfera genita- le femminile così come previste nel contratto, sin da subito ha dovuto occuparsi dell'archiviazione dei vetrini, dello scarto e dell'accettazione dei campioni che giornalmente affluivano in laboratorio fino anche a rispondere al telefono, svol-
- 10 - gendo, pertanto, attività demansionati che esulavano da quanto contrattualmente previsto”];
A.D.R.: Vera la circostanza riportata al punto n. 7 del ricorso che confermo per intero dopo che mi è stata letta [“nel corso dell'attività lavorati- va prestata dall'odierna ricorrente, la stessa ha eseguito prestazioni esclusivamente a carattere personale, rispettando orari e turni di lavoro nonché obbedendo alle di- rettive che le venivano impartite dal direttore”]
A.D.R.: Vera la circostanza riportata al punto n. 8 del ricorso che confermo per intero dopo che mi è stata letta [“la ricorrente, inoltre, ha sempre dovuto attenersi all'osservanza di un determinato orario di lavoro settimanale così come previsto all'interno degli stessi contratti, che dapprima ammontavano a 38 ore settimanali, in seguito sono divenute 36 ore settimanali”]
A.D.R.: Vera la circostanza riportata al punto n. 9 del ricorso che confermo per intero dopo che mi è stata letta [“nell'espletamento di tali com- piti la ricorrente è stata assoggettata alle puntuali e specifiche direttive impartitele dal direttore che le imponeva l'esecuzione di lavori che esulavano da quelli contrat- tualmente previsti. La stessa era inoltre sottoposta al potere di controllo dei suoi superiori sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo. A tal proposito occorre far rilevare che la dott.ssa , assieme ad altri suoi colleghi, Pt_1 fino al 31 agosto 2015, al termine di ogni mese era tenuto a presentare un'autocertificazione dell'orario di ingresso e di uscita e del carico di lavoro svolto nel corso del mese e a partire dal 1° settembre 2015 la stessa giornalmente si reca- va presso la stanza del responsabile per firmare il foglio delle presenze, foglio che a sua volta era controfirmato dallo stesso responsabile”]
A.D.R.: Preciso che la Dott.ssa che dipendeva dal dirigen- Parte_6 te ci imponeva ed anche alla Dott.ssa compiti che suonavano da quel- Pt_1 li contrattuali come l'allestimento dei vetrini, compiti che spettano ai tecni- ci, come i vetrini ad esempio paptest o archiviazione o l'accettazione dei ve- trini
A.D.R.: Vera la circostanza riportata al punto n. 10 del ricorso che confermo per intero dopo che mi è stata letta [“la dott.ssa ha svolto la Pt_1 sua attività lavorativa inserita nei locali utilizzando esclusivamente gli strumenti Con messi a disposizione da parte della senza mai usufruire di un'organizzazione propria”]
A.D.R.: Confermo che la ricorrente ha sempre dovuto inviare la re- lativa certificazione medica per assenze da malattia e avvisare tempestiva- Con mente la della impossibilità di recarsi al lavoro;
specifico che abbiamo
- 11 - dovuto giustificare eventuali assenze o ritardi e so che tanto anche ha dovu- to fare la Dott.ssa » Pt_1
Del medesimo tenore risultano le dichiarazioni rese in occasione del- la stessa udienza da collega dell'odierna appellante pres- Controparte_6 so l' la quale ha così deposto: Controparte_4
«A.D.R.: Conosco la Dott.ssa perché facendo lo stesso Parte_1 lavoro avevamo avuto modo di conoscerci da tempo e poi abbiamo iniziato
a lavorare assieme dal febbraio/marzo 2013 presso l' “Di Vene- CP_4 re” a nel Servizio di Citopatologia e Screening;
abbiamo lavorato as- CP_2 sieme fino alla fine del contratto che era il 31/12/2015;
A.D.R.: Vera la circostanza riportata al punto n. 5 del ricorso che confermo per intero dopo che mi è stata letta;
Preciso che so questo in quanto lavoravamo assieme anzi Tes_3 eravamo tutti nella stessa stanza;
Per_
la circostanza riportata al punto n. 7 del ricorso che Tes_3 confermo per intero dopo che mi è stata letta e specifico che le prestazioni lavorative venivano svolte personalmente dalla Dott.ssa Pt_1 Per_
la circostanza riportata al punto n. 8 del ricorso che Tes_3 confermo per intero dopo che mi è stata letta;
Per_
la circostanza riportata al punto n. 9 del ricorso che Tes_3 confermo per intero dopo che mi è stata letta;
Per_
la circostanza riportata al punto n. 10 del ricorso che Tes_3 confermo per intero dopo che mi è stata letta;
Confermo che in caso di assenza per malattia noi tutti come Tes_3 la ricorrente abbiamo sempre dovuto inviare la certificazione medica e av- Con visare la della impossibilità di recarsi al lavoro;
specifico che in caso di malattia o senza dovevamo recuperare le ore che non avevamo svolto».
Le deposizioni appena riportate offrono senza dubbio decisivi spunti per qualificare il rapporto di lavoro intercorso tra le parti come di natura su- bordinata, atteso che da esse emerge con piena evidenza che la dr.ssa Pt_1 svolgeva attività di screening del cervicocarcinoma in qualità di dirigente biologa dell' che Parte_7 Controparte_4 ella era pienamente inserita nell'organizzazione della struttura ospedaliera, giacché disponeva di una propria postazione di lavoro, si avvaleva delle at- trezzature, dei locali e del personale messo a disposizione dall'azienda con- venuta, che era obbligata a osservare un orario di lavoro predefinito, artico- lato su cinque giorni alla settimana e per 38 ore settimanali, il cui rispetto
- 12 - doveva essere verificato e attestato dal responsabile e, soprattutto, a seguire le direttive del primario del reparto, al pari di quanto di norma avviene per i lavoratori subordinati dell' appellata. Controparte_1
6.3. È vero che le due testimoni possono riferire solo su un periodo di tempo limitato. Tuttavia, la copiosa documentazione versata in atti dalla lavoratrice è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza degli indici dell'effettiva subordinazione anche in relazione al periodo pregresso, consi- derato che il rapporto lavorativo si è protratto nel tempo con le medesime modalità in virtù delle varie proroghe succedutesi nel corso degli anni.
Sul piano documentale si rileva che già nel primo contratto di colla- borazione coordinata e continuativa sottoscritto dalla dr.ssa in data 13 Pt_1 dicembre 2007 (con decorrenza dal successivo giorno 15) in forza della de- liberazione n. 4475 del 4 dicembre 2007 ed in esecuzione del progetto
“Screening della popolazione per la prevenzione dei tumori della sfera geni- tale femminile” approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 824 del 28 giugno 2005, poi prorogato alle medesime condizioni sino al giugno 2014, si rinvengono alcuni elementi poco compatibili con lo schema astratto del rapporto di mera collaborazione, in quanto tipici del rapporto di lavoro su- bordinato. Segnatamente, si tratta dei seguenti elementi: A) l'impegno dell' a fornire quanto necessario per il corretto svolgimen- Controparte_1 to delle prestazioni, mettendo a disposizione della lavoratrice gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività (art. 2); B) la richiesta di un impegno da espletarsi con osservanza di un preciso orario di lavoro, pari a 38 ore settimanali (art. 3); C) l'obbligo di attenersi alle di- rettive del Direttore o Responsabile della struttura e di tenere comportamen- ti che siano in linea con le medesime (ancora art. 3); D) la preventiva pattui- zione delle ipotesi di sospensione del rapporto, della loro durata e della rela- tiva causale (sempre art. 3); E) la previsione in favore della ricorrente di un trattamento economico predeterminato nel suo ammontare da corrispondersi in rate mensili (art. 4).
Analoghe considerazioni valgono in relazione al contratto libero pro- fessionale ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, stipulato tra le parti in data 16 luglio 2014 in forza della deliberazione del Direttore Generale
n. 1246 dell'11 luglio 2014 (doc. 16 del fascicolo di parte) e rinno- Pt_2 vato alle medesime condizioni, in esecuzione delle deliberazioni n. 1925 del
16 ottobre 2014, n. 30 del 19 gennaio 2015, n. 172 del 13 febbraio 2015 e n.
1293 del 16 luglio 2015, rispettivamente sino al 31 dicembre 2014, 31 gen-
- 13 - naio 2015, 30 giugno 2015 e 31 dicembre 2015. Anche il citato contratto prevede: A) lo svolgimento dell'attività lavorativa «mediante utilizzo delle attrezzature, dei locali e di quant'altro messo a disposizione dall'Azienda»
(art. 2); B) l'erogazione di un compenso fisso orario (art. 6); C) una serie di obblighi facenti capo alla professionista incompatibili con la natura autono- ma del rapporto lavorativo, quali l'obbligo di attenersi alle indicazioni im- partite dal Responsabile del Servizio Citopatologia Screening e di osservare le indicazioni organizzative e i protocolli generali emessi dalla Direzione
Sanitaria Aziendale (art. 1), quello di rispettare un determinato orario di la- voro (36 ore settimanali) e di comunicare tempestivamente la propria indi- sponibilità temporanea al Responsabile del Servizio in caso di malattia, in- fortunio o altra causa di assenza non prevedibile, specificando il tempo pre- sumibile della propria assenza, con riserva della possibilità per l'Amministrazione di cessare l'incarico ove essa costituisca pregiudizio og- gettivo al regolare svolgimento dello stesso (artt. 1, 4, 5).
L'articolazione dell'orario lavorativo riportata nei suddetti contratti,
e peraltro confermata dalle due testimoni escusse, risulta irrefutabilmente dal foglio di firma giornaliero depositato dall'appellante e recante l'indicazione dell'orario di entrata e uscita sia mattutino che pomeridiano per ogni giorno di servizio con firma della lavoratrice.
Particolarmente significativa, peraltro, si rivela la circostanza che il rapporto di lavoro intercorso fra le parti si sia protratto, sempre per lo stesso progetto e con le medesime mansioni, per un periodo complessivo di oltre otto anni e senza soluzione di continuità, trattandosi di un lasso di tempo co- sì consistente da rendere assai difficile ipotizzare che le collaborazioni non servissero per far fronte a esigenze strutturali dell' . Controparte_1
6.4. In definitiva, deve ritenersi che il rapporto di collaborazione in- tercorso tra la dr.ssa e la dal 4 dicembre 2007 al 30 Parte_1 Pt_2 giugno 2016 abbia avuto in realtà natura di rapporto di lavoro di tipo subor- dinato, posto che la prestazione lavorativa è stata resa e si è concretamente atteggiata in modo difforme rispetto al “tipo” del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto o di collaborazione libero- professionale.
Quanto alle conseguenze derivanti dall'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti, occorre rilevare che, in osse- quio al costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legitti- mità, la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continua-
- 14 - tiva con una pubblica amministrazione, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto in uno di lavoro su- bordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla rico- struzione della posizione contributiva previdenziale (cfr. Cass. n. 3314 del
2019, Cass. n. 10951 del 2018 e Cass. n. 9591 del 2018). Si è osservato, al riguardo, che il tratto fondamentale che distingue il rapporto di pubblico impiego dal settore privato concerne la mancata applicazione della sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come precisa l'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, in forza del quale «In ogni ca- so, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'im- piego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità
e sanzione».
Le norme imperative vanno individuate nella regola generale, impo- sta dall'art. 97 della Costituzione, che prevede che il concorso pubblico co- stituisce la modalità generale e ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, anche degli enti locali (cfr. Corte Cost. sent. n. 180 del
2015, n. 134 del 2014, n. 277 del 2013; cfr. altresì Cass. sez. un. n. 4685 del
2015, nonché Cass. n. 24808 del 2015 e 25165 del 2015). Questa regola ammette deroghe solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, indi- viduate dal legislatore nell'esercizio di una discrezionalità non irragionevo- le, che trova il proprio limite specifico nella necessità di meglio garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (cfr. Corte cost. sent. n.
134 del 2014, n. 217 del 2012, n. 310 del 2011, n. 9 del 2010, n. 293 del
2009, n. 215 del 2009, n. 81 del 2006 e n. 190 del 2005).
Alla regola costituzionale del pubblico concorso si è conformata la disciplina statale, che l'ha trasfusa prima nell'art. 36 del d.lgs. n. 29 del
1992 e poi nell'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001. È comunque consentito, in via di eccezione, il ricorso a procedure concorsuali “semplificate” per alcu- ne categorie di mansioni o di profili di contenuto professionale più modesto.
Deve ritenersi, quindi, che dall'eventuale qualificazione come su- bordinato, in sede giudiziale, di un rapporto di lavoro in apparenza autono- mo intercorso con la p.a. non potrebbe, comunque, conseguire l'acquisizione di un posto di ruolo da parte del prestatore, ma la sola possi-
- 15 - bilità di un ristoro pecuniario ex art. 2126 c.c. La previsione contenuta nel menzionato art. 36, comma 5, cit., difatti, si riferisce a tutte le assunzioni avvenute al di fuori di una procedura concorsuale, per le quali la sanzione dell'abuso commesso dall'amministrazione pubblica non può che essere di natura risarcitoria. In tal senso si veda Cassazione civile, sezione lavoro, ord. n. 4360 del 13 febbraio 2023, la quale ha statuito che «In tema di pub- blico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di colla- borazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudi- ziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavora- tore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro su- bordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela ri- sarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso».
6.5. Tanto premesso, si osserva che la causa petendi a sostegno della domanda nel ricorso introduttivo del giudizio fa riferimento alla reiterazione dei contratti a termine ed al superamento del limite di 36 mesi, richiamando il combinato disposto degli artt. 4 e 5, comma 4bis, del d.lgs. n. 368 del
2001. L'odierna appellante, cioè, ha dedotto – previo accertamento della na- tura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la – CP_2
l'illegittima successione di contratti di lavoro subordinato a tempo determi- nato sul presupposto carattere simulato dei contratti di collaborazione e libe- ro professionali stipulati con l'azienda appellata tra il 2007 e il 2016.
Va pure precisato che la lavoratrice non ha lamentato la nullità dei contratti per mancanza di un progetto specifico, funzionalmente collegato al conseguimento di un determinato risultato, bensì unicamente il loro svolgi- mento secondo modalità difformi rispetto alla “tipologia” del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, idonee a rivelare l'esistenza tra le parti di un vincolo di subordinazione.
Né l'odierna appellante ha mai proposto una domanda risarcitoria ex art. 2126 c.c. volta a rivendicare la giusta retribuzione dovuta per lo svolgi- mento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato e il versamento dei rela- tivi contributi previdenziali. Ella si è limitata a chiedere la conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, con conseguente riammissione in servizio, oltre al risarcimento del danno da precarizzazione ex art. 36, comma 5, cit., da liquidarsi secondo i criteri indicati dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183
- 16 - del 2010. In altri termini, nel ricorso introduttivo la lavoratrice non ha mai dedotto l'insufficienza della retribuzione percepita rispetto a quella che le sarebbe spettata in qualità di dirigente biologa assunta come dipendente del- la CP_2
Mette conto aggiungere, per completezza, che nelle conclusioni del ricorso in appello la dr.ssa ha modificato in senso restrittivo la do- Pt_1 manda in origine proposta, dal momento che ha chiesto, previo accertamen- Cont to della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l' ppel- Pt_
, la condanna dell' al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36, CP_1 comma 5, cit., oltre al ristoro del danno esistenziale (v. pag. 16), sul ricono- sciuto presupposto della inapplicabilità dell'istituto della conversione del rapporto di lavoro da determinato ad indeterminato nel caso di enti pubblici
(v. pag. 12 dell'atto di gravame).
6.6. Tanto chiarito in ordine al contenuto della domanda proposta, è agevole constatare che tra la data di inizio del rapporto di collaborazione
(dicembre 2007) e la data di cessazione del medesmo (giugno 2016) è inter- corso un lasso di tempo sensibilmente superiore al limite massimo dei 36 mesi di cui all'art. 5, comma 4bis, del d.lgs. n. 368 del 2001.
Ciò rilevato in punto di fatto, è sufficiente richiamare in questa sede il canone elaborato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, secondo cui «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del
2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela af- fermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-
50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunita- rio”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavora- tore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo,
l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito».
Dunque, in presenza di abuso di contratti a termine da parte della p.a., considerato il profilo comunitario della fattispecie – delineato nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE – e considerato il
- 17 - profilo dell'ordinamento nazionale contenuto nel d.lgs. n. 368 del 2001, at- tuativo del predetto Accordo Quadro, ritenuta la disciplina differenziata tra lavoro pubblico e lavoro privato, ascrivibile alla diversa modalità di assun- zione, che giustifica la diversa sanzione a fronte del danno derivante dalla violazione della clausola 5 del predetto Accordo Quadro (danno che consi- ste nella prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e non già nella perdita del posto di lavoro, in particolare nel caso del lavoro pub- blico contrattualizzato, per il quale è legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei), la sanzione si traduce: A) nel caso del lavoro privato, nella conversione del rapporto o dei rapporti a termine in rapporto a tempo indeterminato con ulteriore corresponsione dell'indennità risarcitoria – con valenza tipicamente sanzionatoria – nella misura ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; B) nel caso del lavoro pubblico, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel solo risarcimen- to del danno, inteso come “danno da perdita di chance”, ovvero come perdi- ta della possibilità di reperire una occupazione alternativa migliore, sempre nella misura ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, da leggersi in questo caso in chiave agevolativa, in quanto danno presunto con portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria (c.d. danno comuni- tario), senza che sia, peraltro, preclusa la prova di un danno patrimoniale più elevato.
Anche alla luce dei menzionati principi dell'Unione Europea, dun- que, deve considerarsi pienamente lecito l'ordinamento giuridico nazionale
(nella specie, l'art. 36 del d.lgs. 165 del 2001) che nel settore pubblico pre- veda, quale misura effettiva destinata ad evitare e sanzionare l'utilizzo abu- sivo di una successione di contratti a tempo determinato, il riconoscimento di una tutela meramente risarcitoria (cfr. Cass. n. 9114 del 2019).
Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 89 del
2003, tale disciplina non viola alcun precetto costituzionale, in quanto il principio dell'accesso mediante concorso rende palese la non omogeneità del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ri- spetto al rapporto di lavoro alle dipendenze di datori privati e giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione delle norma imperative conseguenze solo risarcitorie e patrimoniali, in luogo della conversione del rapporto a tempo indeterminato prevista per i lavoratori privati.
Infine, tale disciplina non contrasta neppure con il canone di ragio- nevolezza, giacché la stessa norma costituzionale ha individuato nel concor-
- 18 - so, quale strumento di selezione del personale, il mezzo più idoneo a garan- tire, in linea di principio, l'imparzialità e l'efficienza della pubblica ammini- strazione (cfr. Cass. n. 11161 del 2008, n. 14350 del 2010, n. 19371 del
2013).
Gli esposti principi sono applicabili anche con riferimento ai rapporti di lavoro del personale sanitario pubblico (cfr. Cass. n. 9490 del 2020, rela- Cont tiva a una controversia instaurata nei confronti di una da parte di perso- nale assunto mediante reiterati contratti di collaborazione a termine) e si è precisato che «ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impie- go di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella or- ganizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istitu- zionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni» (v. Cass. n. 3314 del 2019, che richiama
Cass. nn. 28161 del 2018, 17101 del 2017, 1639 del 2012, 12749 del 2003 e
20009 del 2005).
Ne deriva, dunque, che all'odierna appellante compete unicamente, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, il risarcimento forfet- tizzato, che nella specie può essere determinato nella misura di 9 (nove) mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, in considerazione della notevole durata del rapporto (oltre otto anni), protrattosi sempre per lo stesso “proget- to” e con l'espletamento delle stesse mansioni, oltre che delle grandi dimen- sioni aziendali della datrice di lavoro. Nulla può essere riconosciuto a titolo di ristoro del danno c.d. “esistenziale”, non avendo la dr.ssa offerto al- Pt_1 cuna prova idonea a dimostrare l'esistenza del maggior pregiudizio sofferto a causa della precarizzazione del rapporto di lavoro con l' , Controparte_1 né avendo la stessa concretamente allegato in che modo la lamentata preca- rizzazione avrebbe determinato un radicale cambiamento della sua vita e sconvolto la sua esistenza (sulla impossibilità di qualificare il danno esisten- ziale come danno in re ipsa e sulla conseguente necessità di una specifica allegazione cfr. Cass. n. 28472 del 2018).
7. Sulla scorta di tutte le precedenti considerazioni l'appello va ac- colto e, per l'effetto, la sentenza impugnata dev'essere in parte riformata, con conseguente accertamento dell'illegittimità dei contratti di collabora- zione e libero professionali stipulati fra le parti e della loro abusiva reitera-
- 19 - zione, con la conseguente condanna della al pagamento in favore CP_2 dell'appellante di un'indennità risarcitoria commisurata a 9 (nove) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, cui devono essere aggiunti gli inte- ressi e la rivalutazione monetaria (trattandosi comunque di credito di lavoro: cfr. Cass. n. 26234 del 2018) a partire dalla data della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo (sulla decorrenza degli accessori cfr. Cass. n.
5344 del 2016). La sentenza impugnata merita invece conferma nella parte in cui ha rigettato la domanda di costituzione di un rapporto a tempo inde- terminato e di riammissione in servizio della lavoratrice.
Resta assorbita ogni altra questione.
8. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la prevalente soc- Cont combenza e vanno poste, quindi, a carico della ppellata.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data Parte_1
15.11.2023 nei confronti della avverso la sentenza emessa dal Tri- CP_2 bunale di Bari, sezione lavoro, in data 10.7.2023, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento in favore di di CP_2 Pt_1 un'indennità risarcitoria commisurata a 9 (nove) mensilità dell'ultima retri- buzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge dal- la data della presente sentenza e sino al soddisfo;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna la al pagamento in favore della controparte delle CP_2 spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per il primo grado e in € 3.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfettario per spese ge- nerali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bari, il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Pietro Mastrorilli
- 20 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr. PIETRO MASTRORILLI Presidente dr.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1352 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
nata il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Parte_1
Pignatelli e Maria Domenica Ventricelli, giusta procura depositato nel fasci- colo telematico;
appellante
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Edvige Trotta;
appellata – contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato il 23 maggio
2018 la dr.ssa , iscritta all'Albo professionale nazionale dei Parte_1
Biologi, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della CP_2 dal 15 dicembre 2007 al 30 giugno 2016 in qualità di biologa ed in virtù di un contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa a pro- getto e poi un contratto libero-professionale, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «a) in via preliminare accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro inter partes si è svolto in termini di lavoro subordinato e per l'effetto riqualificare il rapporto di lavoro come lavoro subordinato ai
- 1 - sensi dell'art. 2094 c.c.; b) accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1
e 4 d.lgs. 368/2001 nonché dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 e, per l'effetto, di- chiarare la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro e, per l'effetto, accertare il diritto alla riammissione in servizio da parte della di- Pt_2 sponendo la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 5, co. 4bis, d.lgs.
368/2001 e della normativa comunitaria;
c) condannare la al ri- CP_2 sarcimento del danno ai sensi dell'art. 36, co. 5, d.lgs. 165/2001 secondo i criteri indicati dall'art. 32, co. 5, d.lgs. 183/2010, nella misura così accer- tata da Codesto Tribunale anche a mezzo CTU;
d) accertare e dichiarare che la dott.ssa a causa della protratta situazione di precariato ha pa- Pt_1 tito un danno esistenziale e per l'effetto condannare la al risarci- CP_2 mento del danno esistenziale patito per tutto il periodo in cui la ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'Ente nella misura accertata CP_3 da Codesto Tribunale anche a mezzo CTU;
e) il tutto con vittoria di spese e competenze di causa».
A sostegno delle domande formulate con il citato ricorso Parte_3
[.
ha dedotto quanto segue:
- nel mese di dicembre del 2007 aveva stipulato con la ex Pt_4 un contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa a
[...] progetto in relazione all'attività di attuazione e sviluppo del progetto regio- nale per lo “Screening della popolazione per la prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile” prestando la propria attività presso l'U.O.C. di
Anatomia Patologia del P.O. di Altamura;
- dal 16 luglio 2014 aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Servizio Citopatologia Screening del P.O. “Di Venere” sot- toscrivendo contratto libero professionale ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n.
165 del 2001, sempre in qualità di biologa;
- dunque, ella aveva prestato servizio dal 15 dicembre 2007 sino al
30 giugno 2016 in maniera pressoché continuativa – attraverso una serie di proroghe rinnovi e nuovi contratti – la propria attività alle dipendenze della Cont percependo un corrispettivo mensile che a fine rapporto ammontava a circa 3.700 euro lordi;
- oltre a svolgere le prestazioni di biologa screener per la prevenzio- ne dei tumori alla sfera genitale femminile (così come previste in contratto), ella aveva sin da subito dovuto occuparsi dell'archiviazione dei vetrini, del- lo scarto e dell'accettazione dei campioni che giornalmente affluivano in la-
- 2 - boratorio e finanche di rispondere al telefono, così svolgendo attività de- mansionati che esulavano da quanto previsto dal contratto;
- sebbene avesse stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, successivamente, contratti libero professionali, per le moda- lità con cui il rapporto di lavoro si era svolto esso aveva assunto la forma inequivocabile di un rapporto di lavoro subordinato;
- ed infatti, ella aveva eseguito prestazioni esclusivamente a carattere personale, rispettando orari e turni di lavoro e obbedendo alle direttive che le venivano impartite dal direttore;
inoltre, aveva sempre dovuto attenersi all'osservanza di un determinato orario di lavoro settimanale, così come previsto dagli stessi contratti, che ammontava dapprima a 38 e poi a 36 ore settimanali;
- nell'espletamento dei compiti ella era stata assoggettata alle pun- tuali specifiche direttive impartite dal Direttore, che le imponeva l'esecuzione di lavori che esulavano da quelli previsti dal contratto;
inoltre, era sottoposta al potere di controllo dei suoi superiori, tant'è che, assieme ad altri suoi colleghi e fino al 31 agosto 2015, era tenuta a presentare un'autocertificazione dell'orario di ingresso e di uscita e del carico di lavoro svolto, mentre a partire dal 1° settembre 2015 si doveva recare giornalmente presso la stanza del responsabile per firmare il foglio delle presenze che a sua volta era controfirmato dallo stesso responsabile;
Cont
- ella aveva svolto la sua attività lavorativa nei locali della tiliz- zando esclusivamente gli strumenti messi a disposizione dall' e sen- CP_1 za mai usufruire di una propria organizzazione;
- in caso di assenze per malattia aveva sempre dovuto inviare la rela- tiva certificazione medica e avvisare tempestivamente l'Azienda dell'impossibilità di recarsi al lavoro, oltre a doversi giustificare in caso di eventuali assenze o ritardi;
- ella aveva impugnato il recesso intimato in maniera informale dalla Cont con raccomandata A/R del 22 febbraio 2016 e poi il licenziamento – in- timato dopo un ultimo rinnovo temporaneo – in data 30 giugno 2016.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto ha allegato che il rappor- Pt_1 to di lavoro intercorso con la possedeva tutte le caratteristiche della CP_2 subordinazione e che le ripetute assunzioni a termine non erano giustificate e comunque superavano la durata complessiva di tre anni, con il conseguen- te diritto alla conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed al
- 3 - risarcimento del danno subito, anche di tipo esistenziale, per effetto della prolungata precarizzazione.
2. Costituitasi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso CP_2 evidenziando che il rapporto lavorativo intercorso con la dr.ssa , in Pt_1 quanto vincolato alla realizzazione di progetti per la prevenzione dei tumori finanziati dalla Regione, non poteva avere natura subordinata. Peraltro, se- condo l'Azienda il dipendente pubblico titolare di un rapporto di lavoro su- bordinato con la p.a. attesta la propria presenza in servizio e l'effettività del- la stessa attraverso sistemi automatici di rilevazione (i cosiddetti “marca- tempo”) mediante l'utilizzo del badge, cioè tramite una procedura di rileva- zione che non può essere sostituita dall'autocertificazione, la quale – contra- riamente a quanto prospettato dalla ricorrente – costituisce indice di assoluta autonomia. In ogni caso, considerata la natura pubblicistica del datore di la- voro non aveva fondamento la richiesta di trasformazione del rapporto di la- voro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Espletata attività istruttoria, con sentenza n. 2116/2023 pubblicata il 10 luglio 2023 il Tribunale di Bari ha rigettato il ricorso proposto da Pt_1
e condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In sintesi, dopo aver delineato i caratteri fondamentali del rapporto di pubblico impiego, il Giudice di primo grado ha osservato che le stesse alle- gazioni di parte attrice risultavano insufficienti a dimostrare gli elementi imprescindibili dell'inserimento della prestazione lavorativa all'interno del servizio istituzionale dell'ente e la parificazione dell'attività prestata a quel- la svolta dai dipendenti di ruolo svolgenti la stessa attività nell'ambito dell'ente.
Inoltre, sul piano assertivo la domanda era carente sia con riferimen- to alla descrizione delle mansioni espletate sia con riguardo al livello di in- quadramento invocato nonché alla declaratoria contrattuale applicabile. Se- condo il Tribunale le rilevate carenze assertive non potevano essere in alcun modo colmate dalle risultanze probatorie, giacché dalla documentazione esaminata non potevano desumersi elementi idonei a dimostrare l'inserimento del prestatore di lavoro nell'ufficio pubblico ovvero l'espletamento di attività correlata ai fini istituzionali dell'Ente.
Infine, non era possibile sopperire all'insufficienza dell'impianto as- sertivo e probatorio attraverso le risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa. Le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, difatti, non ave- vano in alcun modo confortato l'assunto attoreo, giacché essi si erano limi-
- 4 - tati a confermare genericamente quanto dedotto nei capitoli di prova. Nes- sun teste era stato in grado di riferire alcunché in ordine all'osservanza di un rigido orario di lavoro né altri elementi tali da far desumere l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'ente e l'esistenza di una subordina- zione gerarchica. Quanto al foglio di presenze, si trattava di modalità di ri- levazione della presenza del tutto diversa rispetto a quella osservata dai la- Cont voratori alle dipendenze della che sono muniti di badge (“cartellini marcatempo”).
4. Contro la menzionata sentenza ha proposto appello. Parte_5
L' sebbene attinta da regolare notifica, è rimasta contuma- CP_2 ce.
Acquisiti i documenti prodotti dalla parte appellante ed il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 15 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5. Il gravame si articola in quattro motivi di doglianza fra loro con- nessi.
5.1. Con il primo motivo lamenta l'errata valutazione da parte Pt_1 del primo Giudice circa la configurazione del rapporto di lavoro e l'errata applicazione dell'art. 2126 c.c., censurando la sentenza impugnata laddove non aveva considerato l'esistenza, nel caso di specie, di tutti gli indici rive- latori della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
In particolare, tali indici erano costituiti dalla continuità del rapporto di lavoro (ella aveva lavorato alle dipendenze della per più di otto CP_2 anni, seppur attraverso ripetuti contratti a termine), dalla esclusività del rap- porto (dimostrata dall'orario di lavoro osservato e dalle prestazioni svolte), dalla correlazione dell'attività con i fini istituzionali dell'Ente pubblico), dalla retribuzione predeterminata, dalla subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti dell'Unità Operativa del Controparte_4
nonché dallo stabile inserimento nell'organizzazione
[...] dell'ente atteso il ruolo fisso e determinato assunto all'interno della citata
Unità Operativa.
5.2. Tramite il secondo motivo si denunzia la mancata valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova raccolti e, in particolare, del- le prove testimoniali acquisite.
Segnatamente, ci si duole del fatto che il Giudice di primo grado non aveva affatto preso in esame le dichiarazioni delle testimoni ascoltate (dr.ssa e dr.ssa , le quali avevano pienamente confermato le alle- Tes_1 Per_1
- 5 - gazioni contenute in ricorso in ordine all'esclusività o alla prevalenza della prestazione, alla correlazione con i fini istituzionali dell'Ente, alla subordi- nazione gerarchica rispetto ai dirigenti e allo stabile inserimento della lavo- Cont ratrice nell'organizzazione della
5.3. Il terzo motivo rimprovera il difetto assoluto di pronuncia in or- dine al risarcimento del danno richiesto. Si osserva che, pur non essendo applicabile nel caso di specie l'istituto della conversione del rapporto di la- voro da determinato a indeterminato, non sono contestabili le conseguenze risarcitorie derivanti dal numero di proroghe del rapporto di lavoro.
5.4. Infine, con l'ultimo motivo di gravame si lamenta che il Giudice non aveva tenuto conto di altri precedenti giudiziari emessi dal medesimo
Ufficio ed attinenti a vicende simili. In particolare, si addebita al Tribunale di non aver tenuto conto della sentenza n. 410/2020 pubblicata il 27 gennaio
2020 con cui il medesimo Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, aveva accolto la domanda proposta da una collega di lavoro dell'odierna appellante dichia- rando l'illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra Cont le parti e delle relative proroghe, con la conseguente condanna della al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice.
6. I motivi d'appello – che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente – sono in parte fondati e devono, quindi, essere accolti nei limiti di seguito specificati, sulla scorta di considerazioni già rese da questa Corte territoriale in altra controversia relativa ad una vicenda per molti versi sovrapponibile a quella in esame e che questo Collegio condivi- de integralmente (cfr. App. Bari sent. 694/2023 pubblicata il 5 maggio 2023, est. Calia, pronunciata nella causa promossa nei confronti della dal- CP_2 la dr.ssa , collega della dr.ssa ed escussa quale Controparte_5 Pt_1 teste nel presente giudizio).
6.1. La tesi di parte appellante è che, di fatto, il rapporto di lavoro per cui è causa non fosse riconducibile a una mera collaborazione o a un'attività libero professionale, ma avesse assunto i connotati propri del rapporto di lavoro subordinato.
È evidente, dunque, che la controversia sottoposta all'esame della
Corte implica il tema della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, sicché la sua risoluzione non può prescindere dall'esame degli elementi caratterizzanti la subordinazione alla luce degli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali.
- 6 - Recita l'art. 2094 c.c. che «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il pro- prio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore». La lettera della legge emblematicamente illustra la ver- ticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente poste dagli artt. 2099 e ss. c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il prestatore di lavoro subordinato, con diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Tale dipendenza è resa più inten- sa dall'obbligo di fedeltà del lavoratore e dalla soggezione del medesimo al potere disciplinare del datore di lavoro.
In considerazione delle richiamate disposizioni, la giurisprudenza di legittimità rinviene l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro au- tonomo e lavoro subordinato nel vincolo di soggezione del lavoratore al po- tere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base a un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subor- dinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione impren- ditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favo- re, delle proprie energie lavorative e il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costi- tuito dal risultato dell'attività (cfr. Cass. n. 18943 del 2021; Cass. n. 18253 del 2018, Cass. n. 1153 del 2013 e Cass. n. 1717 del 2009).
In altri termini, con granitica giurisprudenza (cfr. Cass. n. 1536 del
2009) la Suprema Corte ritiene determinante l'accertamento della sussisten- za nel rapporto di lavoro del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da intendersi co- me vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore a un potere dato- riale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. n. 21028 del 2005, Cass. n. 3858 del
2006, Cass. n. 4171 del 2006 e Cass. n. 18660 del 2005).
Il suddetto vincolo discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative e la sua esistenza va concreta-
- 7 - mente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al la- voratore e al modo della sua attuazione, posto che ogni attività umana eco- nomicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordi- nato sia di rapporto di lavoro autonomo.
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che lo svolgimento di con- trolli da parte del datore di lavoro è compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo nel caso in cui i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare, mentre altri ele- menti, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva, costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ri- costruzione del rapporto di lavoro, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (cfr. Cass. n. 6643 del 2012 e Cass. n. 7171 del 2003).
La Corte di legittimità, dunque, ha dotato l'interprete di una cornice
– ossia l'eterodeterminazione, insieme allo stabile inserimento del lavorato- re nell'organizzazione del datore di lavoro – nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una de- terminata prestazione lavorativa attraverso il concorso di alcuni criteri quali- ficatori sussidiari. Tali indici devono essere valutati nel complesso, nel sen- so che il giudice deve valutarli «globalmente … come indizi della subordi- nazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto
a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rap- porto» (cfr. Cass. n. 4500 del 2007).
Sono considerati criteri sussidiari: a) il nomen iuris dato al contratto di lavoro dalle parti: la volontà espressa dal contratto e il nomen iuris utiliz- zato dalle parti non costituiscono fattori assorbenti, ciò che prevale sono le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in quanto la qualifi- cazione dell'atto scritto può derivare non solo da mero errore delle parti ma anche dalla dissimulazione della volontà di eludere o infrangere specifiche leggi (cfr. Cass. n. 17455 del 2009 e Cass. n. 4476 del 2012); b) l'oggetto della prestazione: deve rilevare non come risultato (opus) ma come energie lavorative (cfr. Cass. n. 6803 del 2002); c) l'esecuzione personale della pre- stazione: la sostituzione è possibile, in base alla natura della prestazione, so- lo in via eccezionale e con il consenso del datore (cfr. Cassa. n. 1274 del
- 8 - 2009); d) la proprietà degli strumenti di lavoro (Cass. n. 9812 del 2008); e)
l'assenza di rischio economico: per escludere la subordinazione in un'attività lavorativa prestata con continuità e coordinamento con un altro soggetto, il giudice di merito deve accertare il rischio economico a carico del lavoratore (cfr. Cass. n.5645 del 2009); f) le modalità e la forma della retribuzione: con sentenza n. 9256 del 2009 la Cassazione ha considerato come criterio complementare alla subordinazione, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, slegata dal raggiungimento di un risul- tato;
g) l'obbligo di osservare un orario di lavoro (v. Cass. n. 10313 del
2008): per le prestazioni ripetitive e caratterizzate da semplicità nell'esecuzione, fra gli elementi qualificatori vi è la regolamentazione dell'orario di lavoro (Cass. n. 10029 del 2009 e Cass. n. 17534 del 2002); h) la continuità temporale: secondo la pronuncia della Suprema Corte n. 58 del
2009 la saltuarietà della prestazione non è elemento sufficiente a qualificare il rapporto di lavoro come autonomo, in quanto la subordinazione verrebbe a esistenza laddove il prestatore, pur svincolato dall'obbligo di tenersi a di- sposizione del datore, svolga il proprio lavoro sì saltuariamente ma anche assoggettato alle direttive da questo impartite (cfr. Cass. n. 21031 del 2008);
i) la giustificazione delle assenze: la mancanza di tale obbligo può assumere valore indiziario solo se verificata in concreto (cfr. Cass. n. 21380 del
2008); l) l'inesistenza del diritto alle ferie (cfr. Cass. n. 14868 del 2009); m) la finalità della prestazione: nel caso di rapporto di lavoro subordinato la fi- nalità della prestazione lavorativa è caratterizzata dalla c.d. “alienità”, con- siderata come destinazione esclusiva ad altri del risultato perseguito.
In sostanza, il contratto di lavoro a progetto disciplinato dall'art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e con- tinuativa, prevalentemente personale, riconducibile a uno o più progetti spe- cifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale e de- terminati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione (Cass. n.
13394 del 2013). Viceversa, affinché un determinato rapporto lavorativo si possa qualificare come subordinato è necessario che il vincolo tra il datore di lavoro e il lavoratore si sostanzi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di verifica e controllo nell'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. ex multis Cass. n. 25248 del 2014, Cass. n. 7652 del 2012e Cass. n. 16254 del 2011).
- 9 - 6.2. Tanto chiarito in termini generali, nel caso di specie non può condividersi la valutazione del Tribunale in ordine alla mancanza di prova circa la natura sostanzialmente subordinata del rapporto lavorativo intercor- so fra le parti. A giudizio di questa Corte, invece, la dr.ssa è stata in Pt_1 grado di dimostrare la ricorrenza degli indici rivelatori della natura subordi- nata del rapporto di lavoro con la quali l'assoggettamento al potere CP_2 direttivo e disciplinare del datore di lavoro, l'esercizio del controllo da parte di quest'ultimo sull'espletamento dell'attività lavorativa, la predetermina- zione del compenso, lo stabile inserimento all'interno della struttura buro- cratica e organizzativa dell'Ente, l'osservanza di un orario di lavoro prefis- sato, il carattere continuativo e prevalente delle prestazioni lavorative effet- tuate.
In altri termini, secondo questa Corte la lavoratrice ha assolto l'onere di allegare e provare l'esistenza del vincolo di subordinazione, sia mediante le risultanze della prova testimoniale espletata in primo grado che attraverso il corposo compendio documentale prodotto unitamente al ricorso introdut- tivo del giudizio.
Al fine di dimostrare la natura propriamente subordinata del rapporto di lavoro in scrutinio, decisive appaiono le deposizioni rese dai testi escussi in primo grado, la cui attendibilità non può essere revocata in dubbio, trat- tandosi di soggetti estranei alla controversia e certamente ben a conoscenza dei fatti di causa in considerazione della posizione da essi rivestita all'interno dell'organizzazione dell' . Controparte_1
In particolare, la testimone indicata da parte ricorrente,
[...]
(come anticipato, parte attrice nel giudizio nel cui ambito è sta- Testimone_2 ta pronunciata la sentenza di questa Corte n. 694/2023 del 5 maggio 2023), sentita all'udienza del 28 settembre 2020 ha riferito di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto ha lavorato con presso l' Parte_1 CP_4 nel Servizio Citopatologia e Screening nel corso del biennio
[...]
2013/2015. La teste ha dichiarato:
«A.D.R.: vera la circostanza riportata al punto n. 5 del ricorso che confermo per intero dopo che mi è stata letta [“la dott.ssa oltre a svolge- Pt_1 re le prestazioni di biologa screener per la prevenzione dei tumori alla sfera genita- le femminile così come previste nel contratto, sin da subito ha dovuto occuparsi dell'archiviazione dei vetrini, dello scarto e dell'accettazione dei campioni che giornalmente affluivano in laboratorio fino anche a rispondere al telefono, svol-
- 10 - gendo, pertanto, attività demansionati che esulavano da quanto contrattualmente previsto”];
A.D.R.: Vera la circostanza riportata al punto n. 7 del ricorso che confermo per intero dopo che mi è stata letta [“nel corso dell'attività lavorati- va prestata dall'odierna ricorrente, la stessa ha eseguito prestazioni esclusivamente a carattere personale, rispettando orari e turni di lavoro nonché obbedendo alle di- rettive che le venivano impartite dal direttore”]
A.D.R.: Vera la circostanza riportata al punto n. 8 del ricorso che confermo per intero dopo che mi è stata letta [“la ricorrente, inoltre, ha sempre dovuto attenersi all'osservanza di un determinato orario di lavoro settimanale così come previsto all'interno degli stessi contratti, che dapprima ammontavano a 38 ore settimanali, in seguito sono divenute 36 ore settimanali”]
A.D.R.: Vera la circostanza riportata al punto n. 9 del ricorso che confermo per intero dopo che mi è stata letta [“nell'espletamento di tali com- piti la ricorrente è stata assoggettata alle puntuali e specifiche direttive impartitele dal direttore che le imponeva l'esecuzione di lavori che esulavano da quelli contrat- tualmente previsti. La stessa era inoltre sottoposta al potere di controllo dei suoi superiori sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo. A tal proposito occorre far rilevare che la dott.ssa , assieme ad altri suoi colleghi, Pt_1 fino al 31 agosto 2015, al termine di ogni mese era tenuto a presentare un'autocertificazione dell'orario di ingresso e di uscita e del carico di lavoro svolto nel corso del mese e a partire dal 1° settembre 2015 la stessa giornalmente si reca- va presso la stanza del responsabile per firmare il foglio delle presenze, foglio che a sua volta era controfirmato dallo stesso responsabile”]
A.D.R.: Preciso che la Dott.ssa che dipendeva dal dirigen- Parte_6 te ci imponeva ed anche alla Dott.ssa compiti che suonavano da quel- Pt_1 li contrattuali come l'allestimento dei vetrini, compiti che spettano ai tecni- ci, come i vetrini ad esempio paptest o archiviazione o l'accettazione dei ve- trini
A.D.R.: Vera la circostanza riportata al punto n. 10 del ricorso che confermo per intero dopo che mi è stata letta [“la dott.ssa ha svolto la Pt_1 sua attività lavorativa inserita nei locali utilizzando esclusivamente gli strumenti Con messi a disposizione da parte della senza mai usufruire di un'organizzazione propria”]
A.D.R.: Confermo che la ricorrente ha sempre dovuto inviare la re- lativa certificazione medica per assenze da malattia e avvisare tempestiva- Con mente la della impossibilità di recarsi al lavoro;
specifico che abbiamo
- 11 - dovuto giustificare eventuali assenze o ritardi e so che tanto anche ha dovu- to fare la Dott.ssa » Pt_1
Del medesimo tenore risultano le dichiarazioni rese in occasione del- la stessa udienza da collega dell'odierna appellante pres- Controparte_6 so l' la quale ha così deposto: Controparte_4
«A.D.R.: Conosco la Dott.ssa perché facendo lo stesso Parte_1 lavoro avevamo avuto modo di conoscerci da tempo e poi abbiamo iniziato
a lavorare assieme dal febbraio/marzo 2013 presso l' “Di Vene- CP_4 re” a nel Servizio di Citopatologia e Screening;
abbiamo lavorato as- CP_2 sieme fino alla fine del contratto che era il 31/12/2015;
A.D.R.: Vera la circostanza riportata al punto n. 5 del ricorso che confermo per intero dopo che mi è stata letta;
Preciso che so questo in quanto lavoravamo assieme anzi Tes_3 eravamo tutti nella stessa stanza;
Per_
la circostanza riportata al punto n. 7 del ricorso che Tes_3 confermo per intero dopo che mi è stata letta e specifico che le prestazioni lavorative venivano svolte personalmente dalla Dott.ssa Pt_1 Per_
la circostanza riportata al punto n. 8 del ricorso che Tes_3 confermo per intero dopo che mi è stata letta;
Per_
la circostanza riportata al punto n. 9 del ricorso che Tes_3 confermo per intero dopo che mi è stata letta;
Per_
la circostanza riportata al punto n. 10 del ricorso che Tes_3 confermo per intero dopo che mi è stata letta;
Confermo che in caso di assenza per malattia noi tutti come Tes_3 la ricorrente abbiamo sempre dovuto inviare la certificazione medica e av- Con visare la della impossibilità di recarsi al lavoro;
specifico che in caso di malattia o senza dovevamo recuperare le ore che non avevamo svolto».
Le deposizioni appena riportate offrono senza dubbio decisivi spunti per qualificare il rapporto di lavoro intercorso tra le parti come di natura su- bordinata, atteso che da esse emerge con piena evidenza che la dr.ssa Pt_1 svolgeva attività di screening del cervicocarcinoma in qualità di dirigente biologa dell' che Parte_7 Controparte_4 ella era pienamente inserita nell'organizzazione della struttura ospedaliera, giacché disponeva di una propria postazione di lavoro, si avvaleva delle at- trezzature, dei locali e del personale messo a disposizione dall'azienda con- venuta, che era obbligata a osservare un orario di lavoro predefinito, artico- lato su cinque giorni alla settimana e per 38 ore settimanali, il cui rispetto
- 12 - doveva essere verificato e attestato dal responsabile e, soprattutto, a seguire le direttive del primario del reparto, al pari di quanto di norma avviene per i lavoratori subordinati dell' appellata. Controparte_1
6.3. È vero che le due testimoni possono riferire solo su un periodo di tempo limitato. Tuttavia, la copiosa documentazione versata in atti dalla lavoratrice è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza degli indici dell'effettiva subordinazione anche in relazione al periodo pregresso, consi- derato che il rapporto lavorativo si è protratto nel tempo con le medesime modalità in virtù delle varie proroghe succedutesi nel corso degli anni.
Sul piano documentale si rileva che già nel primo contratto di colla- borazione coordinata e continuativa sottoscritto dalla dr.ssa in data 13 Pt_1 dicembre 2007 (con decorrenza dal successivo giorno 15) in forza della de- liberazione n. 4475 del 4 dicembre 2007 ed in esecuzione del progetto
“Screening della popolazione per la prevenzione dei tumori della sfera geni- tale femminile” approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 824 del 28 giugno 2005, poi prorogato alle medesime condizioni sino al giugno 2014, si rinvengono alcuni elementi poco compatibili con lo schema astratto del rapporto di mera collaborazione, in quanto tipici del rapporto di lavoro su- bordinato. Segnatamente, si tratta dei seguenti elementi: A) l'impegno dell' a fornire quanto necessario per il corretto svolgimen- Controparte_1 to delle prestazioni, mettendo a disposizione della lavoratrice gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività (art. 2); B) la richiesta di un impegno da espletarsi con osservanza di un preciso orario di lavoro, pari a 38 ore settimanali (art. 3); C) l'obbligo di attenersi alle di- rettive del Direttore o Responsabile della struttura e di tenere comportamen- ti che siano in linea con le medesime (ancora art. 3); D) la preventiva pattui- zione delle ipotesi di sospensione del rapporto, della loro durata e della rela- tiva causale (sempre art. 3); E) la previsione in favore della ricorrente di un trattamento economico predeterminato nel suo ammontare da corrispondersi in rate mensili (art. 4).
Analoghe considerazioni valgono in relazione al contratto libero pro- fessionale ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, stipulato tra le parti in data 16 luglio 2014 in forza della deliberazione del Direttore Generale
n. 1246 dell'11 luglio 2014 (doc. 16 del fascicolo di parte) e rinno- Pt_2 vato alle medesime condizioni, in esecuzione delle deliberazioni n. 1925 del
16 ottobre 2014, n. 30 del 19 gennaio 2015, n. 172 del 13 febbraio 2015 e n.
1293 del 16 luglio 2015, rispettivamente sino al 31 dicembre 2014, 31 gen-
- 13 - naio 2015, 30 giugno 2015 e 31 dicembre 2015. Anche il citato contratto prevede: A) lo svolgimento dell'attività lavorativa «mediante utilizzo delle attrezzature, dei locali e di quant'altro messo a disposizione dall'Azienda»
(art. 2); B) l'erogazione di un compenso fisso orario (art. 6); C) una serie di obblighi facenti capo alla professionista incompatibili con la natura autono- ma del rapporto lavorativo, quali l'obbligo di attenersi alle indicazioni im- partite dal Responsabile del Servizio Citopatologia Screening e di osservare le indicazioni organizzative e i protocolli generali emessi dalla Direzione
Sanitaria Aziendale (art. 1), quello di rispettare un determinato orario di la- voro (36 ore settimanali) e di comunicare tempestivamente la propria indi- sponibilità temporanea al Responsabile del Servizio in caso di malattia, in- fortunio o altra causa di assenza non prevedibile, specificando il tempo pre- sumibile della propria assenza, con riserva della possibilità per l'Amministrazione di cessare l'incarico ove essa costituisca pregiudizio og- gettivo al regolare svolgimento dello stesso (artt. 1, 4, 5).
L'articolazione dell'orario lavorativo riportata nei suddetti contratti,
e peraltro confermata dalle due testimoni escusse, risulta irrefutabilmente dal foglio di firma giornaliero depositato dall'appellante e recante l'indicazione dell'orario di entrata e uscita sia mattutino che pomeridiano per ogni giorno di servizio con firma della lavoratrice.
Particolarmente significativa, peraltro, si rivela la circostanza che il rapporto di lavoro intercorso fra le parti si sia protratto, sempre per lo stesso progetto e con le medesime mansioni, per un periodo complessivo di oltre otto anni e senza soluzione di continuità, trattandosi di un lasso di tempo co- sì consistente da rendere assai difficile ipotizzare che le collaborazioni non servissero per far fronte a esigenze strutturali dell' . Controparte_1
6.4. In definitiva, deve ritenersi che il rapporto di collaborazione in- tercorso tra la dr.ssa e la dal 4 dicembre 2007 al 30 Parte_1 Pt_2 giugno 2016 abbia avuto in realtà natura di rapporto di lavoro di tipo subor- dinato, posto che la prestazione lavorativa è stata resa e si è concretamente atteggiata in modo difforme rispetto al “tipo” del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto o di collaborazione libero- professionale.
Quanto alle conseguenze derivanti dall'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti, occorre rilevare che, in osse- quio al costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legitti- mità, la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continua-
- 14 - tiva con una pubblica amministrazione, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto in uno di lavoro su- bordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla rico- struzione della posizione contributiva previdenziale (cfr. Cass. n. 3314 del
2019, Cass. n. 10951 del 2018 e Cass. n. 9591 del 2018). Si è osservato, al riguardo, che il tratto fondamentale che distingue il rapporto di pubblico impiego dal settore privato concerne la mancata applicazione della sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come precisa l'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, in forza del quale «In ogni ca- so, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'im- piego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità
e sanzione».
Le norme imperative vanno individuate nella regola generale, impo- sta dall'art. 97 della Costituzione, che prevede che il concorso pubblico co- stituisce la modalità generale e ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, anche degli enti locali (cfr. Corte Cost. sent. n. 180 del
2015, n. 134 del 2014, n. 277 del 2013; cfr. altresì Cass. sez. un. n. 4685 del
2015, nonché Cass. n. 24808 del 2015 e 25165 del 2015). Questa regola ammette deroghe solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, indi- viduate dal legislatore nell'esercizio di una discrezionalità non irragionevo- le, che trova il proprio limite specifico nella necessità di meglio garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (cfr. Corte cost. sent. n.
134 del 2014, n. 217 del 2012, n. 310 del 2011, n. 9 del 2010, n. 293 del
2009, n. 215 del 2009, n. 81 del 2006 e n. 190 del 2005).
Alla regola costituzionale del pubblico concorso si è conformata la disciplina statale, che l'ha trasfusa prima nell'art. 36 del d.lgs. n. 29 del
1992 e poi nell'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001. È comunque consentito, in via di eccezione, il ricorso a procedure concorsuali “semplificate” per alcu- ne categorie di mansioni o di profili di contenuto professionale più modesto.
Deve ritenersi, quindi, che dall'eventuale qualificazione come su- bordinato, in sede giudiziale, di un rapporto di lavoro in apparenza autono- mo intercorso con la p.a. non potrebbe, comunque, conseguire l'acquisizione di un posto di ruolo da parte del prestatore, ma la sola possi-
- 15 - bilità di un ristoro pecuniario ex art. 2126 c.c. La previsione contenuta nel menzionato art. 36, comma 5, cit., difatti, si riferisce a tutte le assunzioni avvenute al di fuori di una procedura concorsuale, per le quali la sanzione dell'abuso commesso dall'amministrazione pubblica non può che essere di natura risarcitoria. In tal senso si veda Cassazione civile, sezione lavoro, ord. n. 4360 del 13 febbraio 2023, la quale ha statuito che «In tema di pub- blico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di colla- borazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudi- ziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavora- tore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro su- bordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela ri- sarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso».
6.5. Tanto premesso, si osserva che la causa petendi a sostegno della domanda nel ricorso introduttivo del giudizio fa riferimento alla reiterazione dei contratti a termine ed al superamento del limite di 36 mesi, richiamando il combinato disposto degli artt. 4 e 5, comma 4bis, del d.lgs. n. 368 del
2001. L'odierna appellante, cioè, ha dedotto – previo accertamento della na- tura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la – CP_2
l'illegittima successione di contratti di lavoro subordinato a tempo determi- nato sul presupposto carattere simulato dei contratti di collaborazione e libe- ro professionali stipulati con l'azienda appellata tra il 2007 e il 2016.
Va pure precisato che la lavoratrice non ha lamentato la nullità dei contratti per mancanza di un progetto specifico, funzionalmente collegato al conseguimento di un determinato risultato, bensì unicamente il loro svolgi- mento secondo modalità difformi rispetto alla “tipologia” del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, idonee a rivelare l'esistenza tra le parti di un vincolo di subordinazione.
Né l'odierna appellante ha mai proposto una domanda risarcitoria ex art. 2126 c.c. volta a rivendicare la giusta retribuzione dovuta per lo svolgi- mento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato e il versamento dei rela- tivi contributi previdenziali. Ella si è limitata a chiedere la conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, con conseguente riammissione in servizio, oltre al risarcimento del danno da precarizzazione ex art. 36, comma 5, cit., da liquidarsi secondo i criteri indicati dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183
- 16 - del 2010. In altri termini, nel ricorso introduttivo la lavoratrice non ha mai dedotto l'insufficienza della retribuzione percepita rispetto a quella che le sarebbe spettata in qualità di dirigente biologa assunta come dipendente del- la CP_2
Mette conto aggiungere, per completezza, che nelle conclusioni del ricorso in appello la dr.ssa ha modificato in senso restrittivo la do- Pt_1 manda in origine proposta, dal momento che ha chiesto, previo accertamen- Cont to della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l' ppel- Pt_
, la condanna dell' al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36, CP_1 comma 5, cit., oltre al ristoro del danno esistenziale (v. pag. 16), sul ricono- sciuto presupposto della inapplicabilità dell'istituto della conversione del rapporto di lavoro da determinato ad indeterminato nel caso di enti pubblici
(v. pag. 12 dell'atto di gravame).
6.6. Tanto chiarito in ordine al contenuto della domanda proposta, è agevole constatare che tra la data di inizio del rapporto di collaborazione
(dicembre 2007) e la data di cessazione del medesmo (giugno 2016) è inter- corso un lasso di tempo sensibilmente superiore al limite massimo dei 36 mesi di cui all'art. 5, comma 4bis, del d.lgs. n. 368 del 2001.
Ciò rilevato in punto di fatto, è sufficiente richiamare in questa sede il canone elaborato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, secondo cui «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del
2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela af- fermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-
50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunita- rio”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavora- tore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo,
l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito».
Dunque, in presenza di abuso di contratti a termine da parte della p.a., considerato il profilo comunitario della fattispecie – delineato nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE – e considerato il
- 17 - profilo dell'ordinamento nazionale contenuto nel d.lgs. n. 368 del 2001, at- tuativo del predetto Accordo Quadro, ritenuta la disciplina differenziata tra lavoro pubblico e lavoro privato, ascrivibile alla diversa modalità di assun- zione, che giustifica la diversa sanzione a fronte del danno derivante dalla violazione della clausola 5 del predetto Accordo Quadro (danno che consi- ste nella prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e non già nella perdita del posto di lavoro, in particolare nel caso del lavoro pub- blico contrattualizzato, per il quale è legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei), la sanzione si traduce: A) nel caso del lavoro privato, nella conversione del rapporto o dei rapporti a termine in rapporto a tempo indeterminato con ulteriore corresponsione dell'indennità risarcitoria – con valenza tipicamente sanzionatoria – nella misura ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; B) nel caso del lavoro pubblico, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel solo risarcimen- to del danno, inteso come “danno da perdita di chance”, ovvero come perdi- ta della possibilità di reperire una occupazione alternativa migliore, sempre nella misura ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, da leggersi in questo caso in chiave agevolativa, in quanto danno presunto con portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria (c.d. danno comuni- tario), senza che sia, peraltro, preclusa la prova di un danno patrimoniale più elevato.
Anche alla luce dei menzionati principi dell'Unione Europea, dun- que, deve considerarsi pienamente lecito l'ordinamento giuridico nazionale
(nella specie, l'art. 36 del d.lgs. 165 del 2001) che nel settore pubblico pre- veda, quale misura effettiva destinata ad evitare e sanzionare l'utilizzo abu- sivo di una successione di contratti a tempo determinato, il riconoscimento di una tutela meramente risarcitoria (cfr. Cass. n. 9114 del 2019).
Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 89 del
2003, tale disciplina non viola alcun precetto costituzionale, in quanto il principio dell'accesso mediante concorso rende palese la non omogeneità del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ri- spetto al rapporto di lavoro alle dipendenze di datori privati e giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione delle norma imperative conseguenze solo risarcitorie e patrimoniali, in luogo della conversione del rapporto a tempo indeterminato prevista per i lavoratori privati.
Infine, tale disciplina non contrasta neppure con il canone di ragio- nevolezza, giacché la stessa norma costituzionale ha individuato nel concor-
- 18 - so, quale strumento di selezione del personale, il mezzo più idoneo a garan- tire, in linea di principio, l'imparzialità e l'efficienza della pubblica ammini- strazione (cfr. Cass. n. 11161 del 2008, n. 14350 del 2010, n. 19371 del
2013).
Gli esposti principi sono applicabili anche con riferimento ai rapporti di lavoro del personale sanitario pubblico (cfr. Cass. n. 9490 del 2020, rela- Cont tiva a una controversia instaurata nei confronti di una da parte di perso- nale assunto mediante reiterati contratti di collaborazione a termine) e si è precisato che «ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impie- go di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella or- ganizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istitu- zionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni» (v. Cass. n. 3314 del 2019, che richiama
Cass. nn. 28161 del 2018, 17101 del 2017, 1639 del 2012, 12749 del 2003 e
20009 del 2005).
Ne deriva, dunque, che all'odierna appellante compete unicamente, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, il risarcimento forfet- tizzato, che nella specie può essere determinato nella misura di 9 (nove) mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, in considerazione della notevole durata del rapporto (oltre otto anni), protrattosi sempre per lo stesso “proget- to” e con l'espletamento delle stesse mansioni, oltre che delle grandi dimen- sioni aziendali della datrice di lavoro. Nulla può essere riconosciuto a titolo di ristoro del danno c.d. “esistenziale”, non avendo la dr.ssa offerto al- Pt_1 cuna prova idonea a dimostrare l'esistenza del maggior pregiudizio sofferto a causa della precarizzazione del rapporto di lavoro con l' , Controparte_1 né avendo la stessa concretamente allegato in che modo la lamentata preca- rizzazione avrebbe determinato un radicale cambiamento della sua vita e sconvolto la sua esistenza (sulla impossibilità di qualificare il danno esisten- ziale come danno in re ipsa e sulla conseguente necessità di una specifica allegazione cfr. Cass. n. 28472 del 2018).
7. Sulla scorta di tutte le precedenti considerazioni l'appello va ac- colto e, per l'effetto, la sentenza impugnata dev'essere in parte riformata, con conseguente accertamento dell'illegittimità dei contratti di collabora- zione e libero professionali stipulati fra le parti e della loro abusiva reitera-
- 19 - zione, con la conseguente condanna della al pagamento in favore CP_2 dell'appellante di un'indennità risarcitoria commisurata a 9 (nove) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, cui devono essere aggiunti gli inte- ressi e la rivalutazione monetaria (trattandosi comunque di credito di lavoro: cfr. Cass. n. 26234 del 2018) a partire dalla data della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo (sulla decorrenza degli accessori cfr. Cass. n.
5344 del 2016). La sentenza impugnata merita invece conferma nella parte in cui ha rigettato la domanda di costituzione di un rapporto a tempo inde- terminato e di riammissione in servizio della lavoratrice.
Resta assorbita ogni altra questione.
8. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la prevalente soc- Cont combenza e vanno poste, quindi, a carico della ppellata.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data Parte_1
15.11.2023 nei confronti della avverso la sentenza emessa dal Tri- CP_2 bunale di Bari, sezione lavoro, in data 10.7.2023, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento in favore di di CP_2 Pt_1 un'indennità risarcitoria commisurata a 9 (nove) mensilità dell'ultima retri- buzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge dal- la data della presente sentenza e sino al soddisfo;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna la al pagamento in favore della controparte delle CP_2 spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per il primo grado e in € 3.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfettario per spese ge- nerali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bari, il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Pietro Mastrorilli
- 20 -