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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/04/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice dott.ssa
Elena MERLO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 198-1/2024 R.G. P.U. promosso da
C.F. , titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale con sede legale in Silea (TV), Via Malviste Controparte_1
n. 67/B, con l'Avv. CHIARA PAGOTTO
- ricorrente -
***
Il Tribunale, letto il ricorso proposto da ai sensi degli artt. 74 e ss. Parte_1
CCII; accertata la competenza territoriale del Tribunale adito, per essere l'istante residente a [...] e la sede dell'impresa individuale nel medesimo Comune;
accertata altresì l'ammissibilità della domanda di concordato minore;
verificato infatti che:
- il ricorrente si trova in condizione di sovraindebitamento e non è consumatore
(essendo tuttora iscritto al Registro delle Imprese quale titolare di impresa individuale);
- sono stati depositati i documenti di cui agli artt. 75 e 76 C.C.I.I.;
- il debitore, come desumibile dalla documentazione in atti, non presenta requisiti dimensionali eccedenti i limiti ex art. 2, comma 1, lettera d) numeri 1), 2)
e 3), C.C.I.I.;
- non è stato in precedenza esdebitato né risulta aver commesso atti in frode alle ragioni dei creditori;
rilevato, nel merito, che l'attivo è quantificato in complessivi € 41.000,00, di cui:
a) l'importo di € 30.000 rappresenta il corrispettivo derivante dalla cessione della quota dell'immobile (già casa coniugale) di cui il sovraindebitato è comproprietario (unitamente alla coniuge separata ) alla Controparte_2 comproprietaria medesima, come da accordi assunti in sede di separazione tra i coniugi, omologati dal Tribunale di Treviso con sentenza, con accollo da parte della moglie del mutuo residuo acceso per l'acquisto di detto bene;
b) l'importo di € 750,00 rappresenta il corrispettivo derivante dalla vendita al padre del ricorrente dell'autoveicolo intestato al ricorrente;
Parte_2
c) l'importo di € 10.250,00 rappresenta la finanza esterna offerta dal padre del ricorrente per € 6.350,00, oltre ad € 3.900, così quantificato in Parte_2 misura corrispondente al surplus di reddito che il sovraindebitato potrebbe astrattamente (laddove non fosse in cassa integrazione) mettere a disposizione della procedura, pari a 100 euro al mese per 39 mesi;
evidenziato che il passivo è pari a complessivi € 109.518,28 e che i creditori sono stati suddivisi sostanzialmente in quattro classi (cfr. pagg. 18/20 del ricorso), nel rispetto dei criteri prescritti, in particolare, dagli artt. 74, co. 3, e 88 C.C.I.I., seppur la suddivisione in classi sia nel caso di specie solo eventuale, in assenza di creditori titolari di garanzie prestate da terzi (tale potrebbe essere considerato solo il creditore , che tuttavia ha già deliberato di accogliere - seppur con la CP_3 condizione sospensiva dell'omologa del concordato - la richiesta della moglie separata del ricorrente di accollo liberatorio del mutuo, Controparte_2 con trasferimento alla stessa dell'intera proprietà dell'immobile, di tal che detto creditore non è stato considerato tra i creditori votanti); considerato che la proposta di concordato è stata ritualmente comunicata ai creditori e che nessuna contestazione è stata formulata;
rilevato, ulteriormente, che la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto, come da relazione esplicativa del Gestore in data
10.12.2024 e successiva integrazione datata 27.12.2024 (depositata in data
7.1.2025), nella quale è chiarito che, seppur il ricorso precisi che vi sono quattro classi ovvero tipologie di creditori (prededucibili, ipotecari, privilegiati e chirografari), tre classi sono composte da creditori non interessati al voto (per la parte del credito per la quale è prevista integrale soddisfazione), rimanendo solo la classe dei chirografari (ab origine o degradati), all'interno della quale non è necessario operare distinzioni;
ritenuto, in ogni caso, ad abundantiam, che, anche se si volesse distinguere gli ipotecari degradati (un solo creditore, con voto favorevole) dai privilegiati degradati
(INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Area s.r.l.,
2 Comune di Silea, Regione Veneto: otto posizioni di credito degradato) e dai chirografari originari (tre creditori, tutti favorevoli), comunque in tutte le classi così suddivise si sarebbe raggiunta la maggioranza di creditori favorevoli e, quindi, tutte le classi si sarebbero espresse favorevolmente, atteso che vi sono stati complessivamente due voti favorevoli espressi e un solo voto contrario (Regione
Veneto), mentre gli altri creditori nulla hanno comunicato, di tal che, ai sensi dell'art. 79, co. 3, C.C.I.I., si deve intendere che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta;
rilevato, peraltro, che, seppur, alla luce di quanto rappresentato dalla Regione
Veneto, risulti un credito ulteriore, per l'importo di 1.447,96, che non era stato considerato nella proposta e nell'indicazione delle percentuali di soddisfo, trattandosi di credito con grado di privilegio 20°, esso va integralmente degradato al chirografo, nella logica della proposta, di tal che la sua emersione determina, è pur vero, un diverso grado di soddisfacimento del complesso dei creditori chirografari rispetto a quello indicato nella proposta, ma in misura che si può ritenere trascurabile, essendo la differenza pari ad appena lo 0,05% (2,65% anziché 2,70%); ritenuto, perciò, che sussistano le condizioni per l'omologazione del concordato ex art. 80 C.C.I.I.;
p.q.m.
omologa il concordato minore proposto da e dichiara Parte_1 chiusa la procedura;
ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari e la sua pubblicazione, a cura del Gestore, mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese.
Treviso, 22/04/2025
Il Giudice delegato dott.ssa Elena Merlo
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SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice dott.ssa
Elena MERLO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 198-1/2024 R.G. P.U. promosso da
C.F. , titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale con sede legale in Silea (TV), Via Malviste Controparte_1
n. 67/B, con l'Avv. CHIARA PAGOTTO
- ricorrente -
***
Il Tribunale, letto il ricorso proposto da ai sensi degli artt. 74 e ss. Parte_1
CCII; accertata la competenza territoriale del Tribunale adito, per essere l'istante residente a [...] e la sede dell'impresa individuale nel medesimo Comune;
accertata altresì l'ammissibilità della domanda di concordato minore;
verificato infatti che:
- il ricorrente si trova in condizione di sovraindebitamento e non è consumatore
(essendo tuttora iscritto al Registro delle Imprese quale titolare di impresa individuale);
- sono stati depositati i documenti di cui agli artt. 75 e 76 C.C.I.I.;
- il debitore, come desumibile dalla documentazione in atti, non presenta requisiti dimensionali eccedenti i limiti ex art. 2, comma 1, lettera d) numeri 1), 2)
e 3), C.C.I.I.;
- non è stato in precedenza esdebitato né risulta aver commesso atti in frode alle ragioni dei creditori;
rilevato, nel merito, che l'attivo è quantificato in complessivi € 41.000,00, di cui:
a) l'importo di € 30.000 rappresenta il corrispettivo derivante dalla cessione della quota dell'immobile (già casa coniugale) di cui il sovraindebitato è comproprietario (unitamente alla coniuge separata ) alla Controparte_2 comproprietaria medesima, come da accordi assunti in sede di separazione tra i coniugi, omologati dal Tribunale di Treviso con sentenza, con accollo da parte della moglie del mutuo residuo acceso per l'acquisto di detto bene;
b) l'importo di € 750,00 rappresenta il corrispettivo derivante dalla vendita al padre del ricorrente dell'autoveicolo intestato al ricorrente;
Parte_2
c) l'importo di € 10.250,00 rappresenta la finanza esterna offerta dal padre del ricorrente per € 6.350,00, oltre ad € 3.900, così quantificato in Parte_2 misura corrispondente al surplus di reddito che il sovraindebitato potrebbe astrattamente (laddove non fosse in cassa integrazione) mettere a disposizione della procedura, pari a 100 euro al mese per 39 mesi;
evidenziato che il passivo è pari a complessivi € 109.518,28 e che i creditori sono stati suddivisi sostanzialmente in quattro classi (cfr. pagg. 18/20 del ricorso), nel rispetto dei criteri prescritti, in particolare, dagli artt. 74, co. 3, e 88 C.C.I.I., seppur la suddivisione in classi sia nel caso di specie solo eventuale, in assenza di creditori titolari di garanzie prestate da terzi (tale potrebbe essere considerato solo il creditore , che tuttavia ha già deliberato di accogliere - seppur con la CP_3 condizione sospensiva dell'omologa del concordato - la richiesta della moglie separata del ricorrente di accollo liberatorio del mutuo, Controparte_2 con trasferimento alla stessa dell'intera proprietà dell'immobile, di tal che detto creditore non è stato considerato tra i creditori votanti); considerato che la proposta di concordato è stata ritualmente comunicata ai creditori e che nessuna contestazione è stata formulata;
rilevato, ulteriormente, che la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto, come da relazione esplicativa del Gestore in data
10.12.2024 e successiva integrazione datata 27.12.2024 (depositata in data
7.1.2025), nella quale è chiarito che, seppur il ricorso precisi che vi sono quattro classi ovvero tipologie di creditori (prededucibili, ipotecari, privilegiati e chirografari), tre classi sono composte da creditori non interessati al voto (per la parte del credito per la quale è prevista integrale soddisfazione), rimanendo solo la classe dei chirografari (ab origine o degradati), all'interno della quale non è necessario operare distinzioni;
ritenuto, in ogni caso, ad abundantiam, che, anche se si volesse distinguere gli ipotecari degradati (un solo creditore, con voto favorevole) dai privilegiati degradati
(INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Area s.r.l.,
2 Comune di Silea, Regione Veneto: otto posizioni di credito degradato) e dai chirografari originari (tre creditori, tutti favorevoli), comunque in tutte le classi così suddivise si sarebbe raggiunta la maggioranza di creditori favorevoli e, quindi, tutte le classi si sarebbero espresse favorevolmente, atteso che vi sono stati complessivamente due voti favorevoli espressi e un solo voto contrario (Regione
Veneto), mentre gli altri creditori nulla hanno comunicato, di tal che, ai sensi dell'art. 79, co. 3, C.C.I.I., si deve intendere che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta;
rilevato, peraltro, che, seppur, alla luce di quanto rappresentato dalla Regione
Veneto, risulti un credito ulteriore, per l'importo di 1.447,96, che non era stato considerato nella proposta e nell'indicazione delle percentuali di soddisfo, trattandosi di credito con grado di privilegio 20°, esso va integralmente degradato al chirografo, nella logica della proposta, di tal che la sua emersione determina, è pur vero, un diverso grado di soddisfacimento del complesso dei creditori chirografari rispetto a quello indicato nella proposta, ma in misura che si può ritenere trascurabile, essendo la differenza pari ad appena lo 0,05% (2,65% anziché 2,70%); ritenuto, perciò, che sussistano le condizioni per l'omologazione del concordato ex art. 80 C.C.I.I.;
p.q.m.
omologa il concordato minore proposto da e dichiara Parte_1 chiusa la procedura;
ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari e la sua pubblicazione, a cura del Gestore, mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese.
Treviso, 22/04/2025
Il Giudice delegato dott.ssa Elena Merlo
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