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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano,
ha pronunciato, in grado di appello, la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3493 R.G. 2023 Affari Civili promossa da:
(P.I. C.F. ) in persona del Sindaco p.t. - Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Gentile in virtù di procura in atti;
contro
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t. - rappresentato e difeso P.IVA_3 Controparte_1
dall'avv. Vito Antonio Miccolis in virtù di procura in atti;
(c.f. Controparte_2 P.IVA_4
subentrato, ai sensi dell'art. 1, comma 3 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge, 1 dicembre
2016 n. 225, a , già , in persona del Presidente Controparte_3 Controparte_4
del Comitato di Gestione nonché legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via
Giuseppe Grezar, 14 - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale dall'avv. Ivana Carso;
Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa.
LA CAUSA
pagina 1 di 6 IL GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE
Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. la proponeva Controparte_1 opposizione dinanzi al Giudice di Pace di , domandando l'annullamento della cartella Pt_1
esattoriale n. 106 2022 00081282 88 000 con cui l' richiedeva, per Controparte_2
conto del , il pagamento di 559,48 euro derivante dalla sanzione pecuniaria di cui al Parte_1
verbale n. VZ115215 n. reg. 22553/2018 e n. VZ115217 n. reg. 22555/2018, emessi per violazione al
Codice della Strada.
L'opponente contestava preliminarmente la mancanza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo;
la mancanza di atti amministrativi per l'emissione della cartella di pagamento e, la decadenza dell'ente esattore dall'azione di riscossione, nonché l'assenza della comunicazione del dettaglio della posizione debitoria prevista ai sensi dell'art. 1 comma 544 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 in cui è previsto che dal 1 gennaio 2013 per i debiti fino a 1000,00 euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall'invio di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.
Di qui il ricorso al Giudice di Pace di . Pt_1
Si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva in relazione ai motivi afferenti atti dell' , CP_2 Controparte_2
evidenziando in ogni caso la rituale notifica del verbale di contravvenzione n. VZ115215 n. reg.
22553/2018 e n. VZ115217 n. reg. 22555/2018, prodromici alla emissione della cartella impugnata;
concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva, altresì, in primo grado l' la quale eccepiva Controparte_2
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle attività precedenti alla consegna del ruolo.
In ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con condanna al pagamento delle spese di lite.
L'opposizione veniva accolta dal Giudice di Pace, fondando il proprio convincimento sull'avvenuto decorso di novanti giorni dalla presunta infrazione accertata in data 5.3.2018, ritenendo quindi il debito estinto ex art. 201 del C.d.s.
Sul punto “… ne consegue che, al fine di determinare il momento di perfezionamento della notifica a mezzo posta della contestazione dell'infrazione amministrativa, quello che conta è il momento di conoscenza della notifica da parte del destinatario e dunque il momento in cui per esso la notifica stessa si è perfezionata…”. “… nella fattispecie in esame il termine della notifica va misurato con
pagina 2 di 6 riferimento al momento perfezionativo della notifica alla società destinataria, che è avvenuta
l'11.06.2018, come si evince dai prodotti avvisi di ricevimento, quindi oltre i novanta giorni dall'asserita infrazione del 5 marzo 2018”.
In accoglimento dell'opposizione, il giudice di primo grado annullava la cartella esattoriale n. 106 2022
00081282 88 000 emessa dall' per conto dell'Ente creditore Controparte_2
, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite. Parte_1
IL GIUDIZIO DI APPELLO
I MOTIVI D'APPELLO
Con atto di citazione in appello del 28-06-2023, il adiva il Tribunale per la riforma Parte_1
della sentenza del Giudice di Pace di n. 1033/2023 depositata il 27 aprile 2023. Pt_1
Chiedeva la riforma della sentenza impugnata per falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., comma 1 e per ingiusta disapplicazione del D. lgs 1 settembre 2011, n. 150 art.7.
L'appellante sosteneva che per essere stata notificata la cartella di pagamento il 7 ottobre 2022 ed introdotto il giudizio di primo grado con atto di citazione notificato alle parti il 5 dicembre 2022 ed iscritta al ruolo in data 20 gennaio 2023, l'opposizione della controparte avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 7 D.lgs. del 2011
n. 150.
Col secondo motivo di appello, sottolineava l'errata applicazione dell'art. 201, posto che il termine di novanta giorni previsti sotto pena di estinzione della sanzione andava computato dall'accertamento dell'infrazione e non dalla data della sua commissione e comunque rilevava come dies ad quem non la data del perfezionamento della notifica dei due verbali in parola, ossia in data 11 giugno 2018, bensì la data di deposito dell'atto presso l'ufficio postale abilitato alla loro notifica, ossia in data 1-06-2018.
LA DIFESA DELL'APPELLATO
Ritualmente costituitosi in giudizio la contestava in fatto e in diritto Controparte_1
quanto sostenuto da controparte, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite.
LA DIFESA DI Controparte_2
L'8 aprile 2024 si costituiva in giudizio proponendo appello Controparte_2
incidentale per nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione.
pagina 3 di 6 L'appellata/appellante ricordava che l'opponente impugnava la cartella di pagamento eccependo unicamente l'asserita inesistenza del titolo esecutivo legittimante la riscossione, non anche la violazione del termine di 90 giorni di cui all'art. 201 del C.d.s. comma 1 e 5.
Per questi motivi
riteneva che il giudice di prime cure avesse pronunciato ultra petita, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
In ogni caso, svolgendo difese analoghe a quelle dell'appellante principale, chiedeva la riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 1033/2023. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla prima udienza del 22 novembre 2023 il giudice disponeva la rinnovazione dell'appello nei confronti di nella forma prevista dal c.d. rito Cartabia e, Controparte_2
l'acquisizione del fascicolo di primo grado;
fissava allo scopo l'udienza del 15 maggio 2024.
Alla predetta udienza le parti insistevano per l'accoglimento delle proprie richieste e la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025, concedendo i termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'INAMMISSILITA' DELL'OPPOSIZIONE A CARTELLA PROPOSTA IN PRIMO GRADO
SOTTO DIVERSI PROFILI
Come ricordava la difesa appellante, quando si impugna l'azione esecutiva minacciata attraverso la notifica della cartella di pagamento proponendo come motivo di impugnativa l'omessa notifica del verbale di contravvenzione al codice della strada, ed è quindi implicato che della sanzione il contravventore sia venuto a conoscenza la prima volta con l'atto che preannunzia l'esecuzione forzata,
l'azione deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 150 del 2011 e quindi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica, nel caso in esame, dalla cartella di pagamento.
Sul punto Sez. Un. Civ. 22 settembre 2017, n. 22080: “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del d.lgs. n. 150/2011, art. 7, e non nelle forme dell'opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada;
il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.”
pagina 4 di 6 La cartella di pagamento n. 106 2022 0008128288000 veniva notificata da Controparte_5
a mezzo pec in data 7 ottobre 2022 a
[...] Controparte_1
quindi il termine ultimo per proporre opposizione era il 6 novembre 2022.
[...]
Errava quindi il giudice di primo grado nel ritenere che si vertesse in materia di opposizione all'esecuzione pura e semplice e quindi senza che vi fosse un termine di decadenza da rispettare per l'utile esercizio dell'azione proposta dalla società ricorrente.
Non solo ma risultando la prova della notifica dei due verbali di contestazione delle contravvenzioni, per essere state regolarmente ritirate l'11 giugno 2018, non ci sarebbe stato proprio spazio per proporre l'azione recuperatoria di cui parla la citata pronunzia delle Sezioni Unite: come dire che avrebbe dovuto il responsabile delle due contravvenzioni proporre opposizione entro trenta giorni dal ritiro dei plichi.
Di più: i 90 giorni ex art. 201 Cds vanno bensì computati dal giorno dell'accertamento automatico, datato 5-03-2018, posto che era già possibile formare il verbale e notificarlo, ma come termine finale rileva, per il notificante, il momento della spedizione, datato 1-06-2018, e non quello del perfezionamento della notifica per il destinatario;
come ha pure avuto occasione di chiarire la S.C.
L'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e conferma dell'ingiunzione di pagamento n. 106 2022 0008128288000.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono giocoforza la soccombenza della società appellata, opponente in primo grado, che si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sull'appello proposto dal , in persona del Sindaco p.t., avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di n. 1033/2023 e nei confronti di Pt_1 [...]
con appellante incidentale Controparte_1 Controparte_5
, così provvede:
[...] accoglie l'appello del e l'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_5
e riforma totalmente la sentenza impugnata;
[...]
conferma, quindi, la cartella esattoriale n. 106 2022 0008128288000 emessa nei confronti della
[...]
; Controparte_1
condanna la al Controparte_1
pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00,
pagina 5 di 6 per compenso professionale, per il ed euro 1.000,00 per l' Parte_1 Controparte_5
, oltre il contributo unificato e marca da questi ultimi versati.
[...]
Taranto, 6 marzo 2025
Il Giudice- dott. Claudio Casarano
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano,
ha pronunciato, in grado di appello, la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3493 R.G. 2023 Affari Civili promossa da:
(P.I. C.F. ) in persona del Sindaco p.t. - Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Gentile in virtù di procura in atti;
contro
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t. - rappresentato e difeso P.IVA_3 Controparte_1
dall'avv. Vito Antonio Miccolis in virtù di procura in atti;
(c.f. Controparte_2 P.IVA_4
subentrato, ai sensi dell'art. 1, comma 3 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge, 1 dicembre
2016 n. 225, a , già , in persona del Presidente Controparte_3 Controparte_4
del Comitato di Gestione nonché legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via
Giuseppe Grezar, 14 - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale dall'avv. Ivana Carso;
Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa.
LA CAUSA
pagina 1 di 6 IL GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE
Con atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. la proponeva Controparte_1 opposizione dinanzi al Giudice di Pace di , domandando l'annullamento della cartella Pt_1
esattoriale n. 106 2022 00081282 88 000 con cui l' richiedeva, per Controparte_2
conto del , il pagamento di 559,48 euro derivante dalla sanzione pecuniaria di cui al Parte_1
verbale n. VZ115215 n. reg. 22553/2018 e n. VZ115217 n. reg. 22555/2018, emessi per violazione al
Codice della Strada.
L'opponente contestava preliminarmente la mancanza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo;
la mancanza di atti amministrativi per l'emissione della cartella di pagamento e, la decadenza dell'ente esattore dall'azione di riscossione, nonché l'assenza della comunicazione del dettaglio della posizione debitoria prevista ai sensi dell'art. 1 comma 544 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 in cui è previsto che dal 1 gennaio 2013 per i debiti fino a 1000,00 euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall'invio di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.
Di qui il ricorso al Giudice di Pace di . Pt_1
Si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva in relazione ai motivi afferenti atti dell' , CP_2 Controparte_2
evidenziando in ogni caso la rituale notifica del verbale di contravvenzione n. VZ115215 n. reg.
22553/2018 e n. VZ115217 n. reg. 22555/2018, prodromici alla emissione della cartella impugnata;
concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva, altresì, in primo grado l' la quale eccepiva Controparte_2
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle attività precedenti alla consegna del ruolo.
In ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con condanna al pagamento delle spese di lite.
L'opposizione veniva accolta dal Giudice di Pace, fondando il proprio convincimento sull'avvenuto decorso di novanti giorni dalla presunta infrazione accertata in data 5.3.2018, ritenendo quindi il debito estinto ex art. 201 del C.d.s.
Sul punto “… ne consegue che, al fine di determinare il momento di perfezionamento della notifica a mezzo posta della contestazione dell'infrazione amministrativa, quello che conta è il momento di conoscenza della notifica da parte del destinatario e dunque il momento in cui per esso la notifica stessa si è perfezionata…”. “… nella fattispecie in esame il termine della notifica va misurato con
pagina 2 di 6 riferimento al momento perfezionativo della notifica alla società destinataria, che è avvenuta
l'11.06.2018, come si evince dai prodotti avvisi di ricevimento, quindi oltre i novanta giorni dall'asserita infrazione del 5 marzo 2018”.
In accoglimento dell'opposizione, il giudice di primo grado annullava la cartella esattoriale n. 106 2022
00081282 88 000 emessa dall' per conto dell'Ente creditore Controparte_2
, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite. Parte_1
IL GIUDIZIO DI APPELLO
I MOTIVI D'APPELLO
Con atto di citazione in appello del 28-06-2023, il adiva il Tribunale per la riforma Parte_1
della sentenza del Giudice di Pace di n. 1033/2023 depositata il 27 aprile 2023. Pt_1
Chiedeva la riforma della sentenza impugnata per falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., comma 1 e per ingiusta disapplicazione del D. lgs 1 settembre 2011, n. 150 art.7.
L'appellante sosteneva che per essere stata notificata la cartella di pagamento il 7 ottobre 2022 ed introdotto il giudizio di primo grado con atto di citazione notificato alle parti il 5 dicembre 2022 ed iscritta al ruolo in data 20 gennaio 2023, l'opposizione della controparte avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 7 D.lgs. del 2011
n. 150.
Col secondo motivo di appello, sottolineava l'errata applicazione dell'art. 201, posto che il termine di novanta giorni previsti sotto pena di estinzione della sanzione andava computato dall'accertamento dell'infrazione e non dalla data della sua commissione e comunque rilevava come dies ad quem non la data del perfezionamento della notifica dei due verbali in parola, ossia in data 11 giugno 2018, bensì la data di deposito dell'atto presso l'ufficio postale abilitato alla loro notifica, ossia in data 1-06-2018.
LA DIFESA DELL'APPELLATO
Ritualmente costituitosi in giudizio la contestava in fatto e in diritto Controparte_1
quanto sostenuto da controparte, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite.
LA DIFESA DI Controparte_2
L'8 aprile 2024 si costituiva in giudizio proponendo appello Controparte_2
incidentale per nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione.
pagina 3 di 6 L'appellata/appellante ricordava che l'opponente impugnava la cartella di pagamento eccependo unicamente l'asserita inesistenza del titolo esecutivo legittimante la riscossione, non anche la violazione del termine di 90 giorni di cui all'art. 201 del C.d.s. comma 1 e 5.
Per questi motivi
riteneva che il giudice di prime cure avesse pronunciato ultra petita, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
In ogni caso, svolgendo difese analoghe a quelle dell'appellante principale, chiedeva la riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 1033/2023. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla prima udienza del 22 novembre 2023 il giudice disponeva la rinnovazione dell'appello nei confronti di nella forma prevista dal c.d. rito Cartabia e, Controparte_2
l'acquisizione del fascicolo di primo grado;
fissava allo scopo l'udienza del 15 maggio 2024.
Alla predetta udienza le parti insistevano per l'accoglimento delle proprie richieste e la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025, concedendo i termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'INAMMISSILITA' DELL'OPPOSIZIONE A CARTELLA PROPOSTA IN PRIMO GRADO
SOTTO DIVERSI PROFILI
Come ricordava la difesa appellante, quando si impugna l'azione esecutiva minacciata attraverso la notifica della cartella di pagamento proponendo come motivo di impugnativa l'omessa notifica del verbale di contravvenzione al codice della strada, ed è quindi implicato che della sanzione il contravventore sia venuto a conoscenza la prima volta con l'atto che preannunzia l'esecuzione forzata,
l'azione deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 150 del 2011 e quindi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica, nel caso in esame, dalla cartella di pagamento.
Sul punto Sez. Un. Civ. 22 settembre 2017, n. 22080: “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del d.lgs. n. 150/2011, art. 7, e non nelle forme dell'opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada;
il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.”
pagina 4 di 6 La cartella di pagamento n. 106 2022 0008128288000 veniva notificata da Controparte_5
a mezzo pec in data 7 ottobre 2022 a
[...] Controparte_1
quindi il termine ultimo per proporre opposizione era il 6 novembre 2022.
[...]
Errava quindi il giudice di primo grado nel ritenere che si vertesse in materia di opposizione all'esecuzione pura e semplice e quindi senza che vi fosse un termine di decadenza da rispettare per l'utile esercizio dell'azione proposta dalla società ricorrente.
Non solo ma risultando la prova della notifica dei due verbali di contestazione delle contravvenzioni, per essere state regolarmente ritirate l'11 giugno 2018, non ci sarebbe stato proprio spazio per proporre l'azione recuperatoria di cui parla la citata pronunzia delle Sezioni Unite: come dire che avrebbe dovuto il responsabile delle due contravvenzioni proporre opposizione entro trenta giorni dal ritiro dei plichi.
Di più: i 90 giorni ex art. 201 Cds vanno bensì computati dal giorno dell'accertamento automatico, datato 5-03-2018, posto che era già possibile formare il verbale e notificarlo, ma come termine finale rileva, per il notificante, il momento della spedizione, datato 1-06-2018, e non quello del perfezionamento della notifica per il destinatario;
come ha pure avuto occasione di chiarire la S.C.
L'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e conferma dell'ingiunzione di pagamento n. 106 2022 0008128288000.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono giocoforza la soccombenza della società appellata, opponente in primo grado, che si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sull'appello proposto dal , in persona del Sindaco p.t., avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di n. 1033/2023 e nei confronti di Pt_1 [...]
con appellante incidentale Controparte_1 Controparte_5
, così provvede:
[...] accoglie l'appello del e l'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_5
e riforma totalmente la sentenza impugnata;
[...]
conferma, quindi, la cartella esattoriale n. 106 2022 0008128288000 emessa nei confronti della
[...]
; Controparte_1
condanna la al Controparte_1
pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00,
pagina 5 di 6 per compenso professionale, per il ed euro 1.000,00 per l' Parte_1 Controparte_5
, oltre il contributo unificato e marca da questi ultimi versati.
[...]
Taranto, 6 marzo 2025
Il Giudice- dott. Claudio Casarano
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