Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1891.
(Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta).
Se l'assicurazione e' stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non puo' farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
(Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta).
Se l'assicurazione e' stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non puo' farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Commentari • 100
- 1. Assicurazione per conto altruihttps://www.brocardi.it/ · 286.5898
[…] anche se prestava la sua attività in nero, l'Inail eroga una sorta di risarcimento per morte sul lavoro ai familiari superstiti...» Consulenza legale Q201616380 (Articolo 1891 Codice Civile - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta) «La risposta è positiva nel caso in cui l'assicurato abbia prestato il proprio consenso al contraente , al fine di consentirgli di far valere i diritti derivanti dalla polizza...» Quesito Q201616380 (Articolo 1891 Codice Civile - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta) «Nel contratto di assicurazione per conto altrui(art. 1891 CC), […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Piacenza, sentenza 29/05/2024, n. 453Provvedimento: […] sicchè la necessità del consenso del terzo non sussiste quando il beneficiario dell'assicurazione non sia il contraente ma il terzo stesso, ovvero i suoi eredi o comunque soggetti da lui indicati, configurandosi in tal caso un'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, regolata dall'art. 1891 c.c.. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto la validità, […] Invero, non puo' ritenersi nella specie operante l'art. 1891 comma 2 cc in quanto la norma -peraltro non applicabile in quanto ivi non si verte, per le ragioni innanzi espresse, in tema di assicurazione per conto altrui- fa riferimento al consenso dell'assicurato (e non già a quello dei beneficiari, […]Leggi di più...
- art. 1891 c.c.·
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