Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4089 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Pierluigi Ria, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
, contumace;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 13/01/2025, il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento in data 29/07/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/06/2024, ha esposto: di Parte_1 aver contratto matrimonio con l'11/12/2017, in Santo Controparte_1
Domingo (Repubblica Dominicana), successivamente trascritto nei registri del
Comune di Taviano al n. 25, parte II, sez. C;
che dalla loro unione non sono nati figli;
che l'unione matrimoniale si è bruscamente interrotta allorché la resistente ha abbandonato il tetto coniugale definitivamente, facendo perdere ogni traccia di sé. Egli ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata la separazione personale con addebito, come specificato in ricorso.
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La richiesta formulata da parte ricorrente merita accoglimento, seppur con le precisazioni di seguito espresse.
Rileva il Tribunale che le deduzioni del ricorrente e il disinteresse per il giudizio di parte convenuta, rimasta contumace, confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'assenza di convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
In ordine alla domanda di addebito della separazione, l'indagine sulla intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale. Inoltre, la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinare una non più tollerabile prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, le deduzioni del ricorrente, valutate alla luce del totale disinteresse di parte convenuta per le sorti del presente procedimento, giustificano l'accoglimento della domanda di separazione, rinviando la pronuncia sulla domanda di addebito successivamente all'istruttoria.
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'accertamento dell'addebito nonché dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 13/06/2024 da nei confronti di Parte_1
2 con l'intervento del Pubblico Ministero, così Controparte_1 provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Santo Controparte_1
Domingo (Repubblica Dominicana), l'11/12/2017 (trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Taviano al n. 25, parte II, serie C, anno 2017), autorizzando gli stessi a vivere separati;
2) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
3) spese al definitivo;
4) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 27/01/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
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