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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15832 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 38735/2022 del R.G., pendente tra
(C.F. ) - Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con l'Avv.to Stabilito FERRI DENIS, che agisce
[...] C.F._2
d'intesa all'Avv. MAGNO EGIDIO ex art. 8 del D. Lgs. 96/2001;
APPELLANTI
E
, con sede legale in ( , Controparte_1 CP_1 CP_2 P.IVA_1 con gli Avv.ti STOCCO MATTEO e VARZI VITTORIA;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace – Gioco e scommesse.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza impugnata, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integralmente la sentenza n. 27616/2021, relativa al procedimento R.G. n. 1724/19 emessa dal Giudice di Pace di Roma, Sezione IV, Giudice Dott. Dolce, nell'ambito del giudizio R.G. n. 1724/2019 depositata in cancelleria in data 22.12.2021, gradatamente ed in accoglimento della domanda spiegata in primo grado, che ivi si trascrivono: IN VIA
PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in CP_1
Pagina 1 di 9 persona del legale rappresentante p.t. e conseguentemente condannare la convenuta a corrispondere alla sig.ra € 443,63 ed al sig. € Parte_1 Parte_2
451,23 in aggiunta ad interessi e rivalutazione secondo ISTAT, dall'epoca del dovuto all'epoca dell'effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese, competenze ed onorari, Iva e c.p.a. del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. IN VIA SUBORDINATA: condannare la convenuta a corrispondere agli odierni attori quanto dovuto nella misura che risulterà di giustizia in base all'espletanda istruttoria consistente nelle somme scommesse da ciascun appellante come da documentazione allegata in primo grado, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, Iva e c.p.a. come per legge del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per parte appellata: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza,
IN VIA PREGIUDIZIALE:
Confermare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 27616/21 del 01.06.2021 R.G.
1724/19, depositata in cancelleria il 22.12.2021, munita di formula esecutiva il 16.03.2022, resa dal Giudice di Pace di Roma dott. Nicola Dolce, notificata ai sigg.ri e Pt_1 Pt_2
unitamente all'atto di precetto il 11.07.2022 ai sensi dell'art. 143 cpc per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Per i motivi esposti in narrativa, in virtù dell'applicazione delle indicate previsioni di cui al
Regolamento Generale disporre il rigetto delle domande creditorie ex adverso CP_1
formulate, in quanto infondate e illegittime, confermando la sentenza di Primo Grado del
Giudice di Pace di Roma.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ammissibilità dell'appello.
In via preliminare -trattandosi di questione rilevabile d'ufficio- si deve affermare l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c., dal momento che, pur trattandosi di una causa di valore inferiore ad € 1.100,00, quindi da decidersi secondo equità ex art. 113
c.p.c., la vicenda riguarda un contratto concluso mediante adesione a condizioni generali
Pagina 2 di 9 predisposte unilateralmente (artt. 1341, 1342 c.c.) e, inoltre, sono state contestate alcune violazioni procedurali (quali l'omessa pronuncia).
Merito.
La sentenza impugnata non può essere confermata, presentando diversi vizi motivazionali e risultando, inoltre, non corretta in diritto.
In primo luogo, si rileva una inesattezza nella pronuncia del Giudice di Pace di Roma, laddove ha dichiarato la nullità delle giocate effettuate dagli attori (odierni appellanti), sulla base dei criteri dettati dalla regolamentazione contrattuale della come da CP_1 eccezione preliminare svolta dalla convenuta, ma, nel contempo, ha accolto anche la domanda riconvenzionale di annullamento delle medesime giocate per dolo ex art. 1439 c.c.; il che costituisce un'aporia giuridica, poiché, se un contratto è nullo, non può, nel contempo, essere annullato, tanto è vero che la domanda di annullamento era stata proposta dalla convenuta in via chiaramente subordinata rispetto alla preliminare eccezione di nullità.
Inoltre, si deve rilevare anche il vizio di omessa pronuncia, in relazione a due questioni oggetto del giudizio: la domanda subordinata degli attori, di restituzione delle somme scommesse, che avrebbe dovuto essere disposta quale conseguenza della declaratoria di nullità (e/o annullamento) delle giocate, ma, soprattutto, la questione dell'eccepita vessatorietà della clausola contrattuale, sulla base della quale è stata ritenuta la nullità delle giocate e la conseguente legittimità del rifiuto della di pagare le vincite spettanti CP_1
agli attori.
Proprio tale eccezione -sulla quale il GdP non ha preso alcuna posizione- appare invero fondata e determina l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata.
Innanzi tutto, non vi è dubbio, che, nel contratto in oggetto, i sig.ri e abbiano Pt_1 Pt_3 agito quali consumatori e che le condizioni contrattuali siano state unilateralmente predisposte, senza alcuna possibilità di modifica o trattativa individuale.
È quindi applicabile il Codice del Consumo (D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni) e, segnatamente, gli artt. 33 e ss. che disciplinano la vessatorietà delle clausole contrattuali.
La clausola in questione è quella riportata al punto 11) delle condizioni contrattuali di che, al comma 2, dispone: «Ogni scommessa è sottoposta da ad CP_1 CP_1
Pagina 3 di 9 una specifica procedura di valutazione del rischio, le cui modalità attuative dipendono dall'ammontare della puntata, nonché dal tipo e dal numero di selezioni giocate. In qualunque momento, anche successivamente allo svolgimento degli eventi pronosticati, si riserva il diritto di considerare void un gruppo di scommesse che, dall'analisi CP_1 delle circostanze oggettive del caso (ad es.: anomala suddivisione della medesima scommessa in molteplici giocate), si rivelino preordinate al fine di eludere i vigenti sistemi di controllo del rischio».
Ebbene, in primo luogo si deve rilevare che la clausola contiene espressioni vaghe, indeterminate ed ambigue, che non ne consentono una immediata e facile lettura e si prestano a possibili abusi nella sua applicazione;
invero, già l'utilizzo del termine “void”, parola straniera di cui non è precisato il significato, determina un profilo di ambiguità ed incertezza sul contenuto della pattuizione, precisandosi che, ovviamente, la leggibilità e comprensibilità di una clausola deve essere valutata ex ante, al momento della stipula del contratto e non certo in base a spiegazioni fornite successivamente;
in secondo luogo, vi è una assoluta genericità nell'indicazione dei criteri oggettivi in base ai quali la può ritenere una CP_1
scommessa (o un gruppo di scommesse) anomala e, quindi, esercitare il diritto di annullamento, facendosi riferimento a “circostanze oggettive del caso” non meglio specificate (non potendosi ritenere sufficiente l'unico caso esemplificativo riportato, anch'esso, peraltro, privo di concrete specificazioni su cosa debba intendersi per “anomala suddivisione della medesima scommessa”).
La clausola, pertanto, rientra sicuramente nell'ambito applicativo del comma 2, lett. g) dell'art. 33 cit.: «g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto»; si tratta di una delle ipotesi di vessatorietà presunta, fino a prova contraria, prova che grava, ovviamente, sul professionista, il quale -per vincere tale presunzione- può soltanto dimostrare che la clausola è stata frutto di trattativa individuale con il consumatore (art. 34 Codice Consumo); il che, nella fattispecie in esame, non è stato nemmeno dedotto dalla convenuta, essendo pacifico che gli scommettitori abbiano accettato le condizioni generali contrattuali imposte unilateralmente, semplicemente effettuando le giocate.
Ovviamente, le considerazioni sin qui svolte valgono anche per la clausola 15 delle condizioni generali di contratto, pure invocata dalla convenuta, secondo cui « si CP_1
riserva il diritto di recedere dal contratto in relazione a giocate che appaiano ambigue,
Pagina 4 di 9 anche se accettate dal computer del CTD e la ricevuta di scommessa sia stata già consegnata al cliente»; ed invero, tale clausola, che prevede in maniera più esplicita la facoltà di recesso, rientra pienamente nella previsione di cui all'art. 33, comma 2, lett. g), contenendo anch'essa, peraltro, un'espressione assolutamente generica e non definita
(“giocate che appaiono ambigue”) che consente al bookmaker un vero e proprio recesso ad nutum, slegato da qualunque criterio oggettivo predeterminato. Peraltro, si ritiene che, nel caso di specie, a stretto rigore non sia invocabile tale clausola, poiché essa, per come strutturata, sembra limitare la facoltà di recesso solo dopo che la giocata sia stata accettata, ma prima dello svolgimento dell'evento sportivo;
l'annullamento ex post, come nella specie, rientra, più correttamente, nell'ambito applicativo della sola clausola 11.
Ed è proprio questo un ulteriore profilo di vessatorietà di quest'ultima clausola;
essa, a ben vedere, riconosce all'agenzia di raccolta scommesse una facoltà che va ben oltre il semplice diritto di recesso unilaterale;
infatti, secondo la regola generale dell'art. 1373 c.c., il recesso non può più essere esercitato dopo che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione
(fatti salvi i rapporti di durata a tempo indeterminato); regola che risponde ad un chiarissimo principio di equità e logica giuridica, poiché impedisce, in pratica, ad uno dei contraenti, di svincolarsi dal contratto liberamente, in base all'esito dello stesso.
Tale potere, dunque, va ben oltre il diritto di recesso, poiché si sostanzia, in pratica, nel diritto, meramente potestativo (in assenza, si ripete di presupposti oggettivi e predeterminati) di porre nel nulla il contratto, anche dopo che abbia avuto piena esecuzione (se non per il mancato pagamento della vincita); il che lo collocherebbe nell'ambito dell'altra ipotesi di vessatorietà presuntiva di cui al comma 2, lett. d) dell'art. 33: «d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà».
Peraltro, proprio la facoltà riconosciuta alla di sciogliersi unilateralmente dal CP_1 vincolo contrattuale, anche dopo l'evento sportivo oggetto della scommessa e, quindi, conoscendone l'esito e potendone valutare la convenienza, rende la clausola vessatoria anche sotto altro, ulteriore aspetto, dal momento che, nella sostanza, va a snaturare la caratteristica principale della scommessa.
La scommessa è, infatti, un contratto aleatorio per definizione, poiché il suo esito dipende da un evento futuro ed incerto, ignoto ad entrambe le parti;
pertanto, consentire ad una sola parte di porre nel nulla il contratto, peraltro con un amplissimo margine di discrezionalità
Pagina 5 di 9 (tale da sconfinare nell'arbitrio), dopo aver conosciuto l'esito dell'evento sportivo oggetto di scommessa, crea un evidentissimo ed intollerabile squilibrio tra i due contraenti, poiché fa gravare l'alea soltanto sullo scommettitore, laddove la società di raccolta ha la possibilità di proteggersi dall'esito negativo (per essa) dell'evento.
Il che conferisce alla clausola il carattere della vessatorietà, anche secondo la definizione generale di cui all'art. 33, comma 1, Codice Consumo: «Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».
In altre parole, e concludendo, la clausola 11, comma 2, delle condizioni generali di contratto
è nulla ai sensi dell'art. 36 Codice del Consumo, in quanto vessatoria sotto tutti i CP_1 profili sopra esaminati e non può, pertanto, essere invocata dalla odierna appellata a giustificazione del suo rifiuto di pagare le vincite delle scommesse fatte dai due appellanti.
Pure infondata è la domanda subordinata di annullamento del contratto per dolo.
In linea generale, si osserva che la motivazione del Giudice di Pace in relazione agli elementi di “sospetto” presenti nel gruppo di giocate cui è stata accorpata anche quella fatta dagli odierni appellanti, non è altro che la pedissequa riproposizione delle argomentazioni ed allegazioni della convenuta, senza alcun vaglio critico;
ed invero, si deve notare come, ad esempio, l'elemento costituito dall'ammontare pressoché identico delle puntate non sia in realtà corretto, dal momento che il gruppo di 20 scommesse preso in considerazione dal bookmaker vede, accanto a 16 scommesse da 100 euro, due puntate di 50 euro e due di 150 euro, ovvero il triplo di quelle più basse e ben il 50% in più di quelle medie;
peraltro, proprio le due giocate piazzate dagli odierni appellanti, erano quelle da 150 euro, quindi diverse dalle altre;
ancora, la identità delle quote appare irrilevante, atteso che, per quanto consta, è chi accetta la scommessa che determina la quota della vincita e non già il giocatore.
Pertanto, già due degli asseriti elementi di anomalia delle scommesse non risultano certi e dirimenti;
in ogni caso, tali elementi possono avere, tutt'al più, una valenza meramente presuntiva, dovendo essere accompagnati da altri riscontri.
Invero, ai fini della configurabilità di un dolo contrattuale, occorre dimostrare che il contraente abbia agito consapevolmente al fine di trarre in inganno l'altro, ponendo in essere artifici o raggiri specificamente finalizzati ad ingenerare una falsa rappresentazione dei fatti,
Pagina 6 di 9 tale da determinare la controparte a concludere il contratto, che altrimenti non avrebbe concluso;
con l'ulteriore necessario requisito per cui i raggiri devono essere tali da trarre in inganno un soggetto di normale diligenza (Cass. sez. 3, n. 12892 del 23/06/2015, sez. 1, n.
1585 del 20/01/2017, n. 20231 del 23/06/2022 e n. 30505 del 3/11/2023, sez. 2, n. 13034 del
24/05/2018); essendo tutti elementi costitutivi della domanda di annullamento, l'onere probatorio della loro esistenza grava su chi propone la domanda.
Ebbene, nel caso di specie manca, in primo luogo, il requisito della consapevolezza, da parte degli scommettitori, dei (presunti) raggiri;
dal momento che si assume che l'artificio sarebbe consistito nel frammentare una giocata unica in più puntate, in modo tale da eludere il meccanismo automatico di controllo su giocate superiori ad una certa entità, ciò equivale a sostenere che i giocatori conoscessero i protocolli interni della circostanza CP_1 totalmente priva di riscontro probatorio, non essendo nemmeno dedotto (e, tanto meno, provato), che tali criteri siano resi pubblici ed accessibili agli scommettitori;
sicché non si vede come gli scommettitori (e, segnatamente, per quanto qui interessa, i due attori- appellanti) abbiano potuto artatamente architettare una condotta tesa ad aggirare criteri di controllo a loro ignoti.
Inoltre, non risulta che gli asseriti artifici fossero idonei a trarre in inganno la controparte:
è operatore professionale nel settore scommesse ed il solo frazionamento (in CP_1 ipotesi), di una giocata in più puntate minori non può essere da solo idoneo ad evitare i controlli, non potendosi escludere che, anche tramite sistemi automatizzati, la SB sia in grado di rilevare immediatamente quei profili di sospetto e anomalia dedotti in giudizio (ad esempio, impostando controlli su tutte le scommesse relative ad un singolo evento).
Infine, manca la prova dell'ulteriore elemento per poter pronunciare l'annullamento ai sensi dell'art. 1439 c.c., ovvero quello del c.d. dolo determinante;
avendo l'agenzia di scommesse chiesto l'annullamento integrale delle giocate dei due attori, la legge richiede che i raggiri usati da una parte abbiano determinato l'altra parte a concludere un contratto, che, in assenza di tali raggiri, non sarebbe stato concluso.
La valutazione deve essere necessariamente fatta ex ante, cioè al momento della stipula del contratto, e non certo ex post, in base agli esiti ed agli sviluppi successivi della vicenda negoziale.
Il fatto che le giocate siano state annullate soltanto dopo aver conosciuto l'esito dell'evento sportivo (guarda caso, negativo per l'agenzia di scommesse) e dopo la richiesta di pagamento
Pagina 7 di 9 della vincita, fa insorgere seri dubbi sul fatto che, in caso di perdita delle scommesse, la avrebbe invocato tale clausola (che avrebbe comportato l'obbligo di restituire i CP_1 soldi puntati, mentre non annullando le scommesse perdenti, l'agenzia poteva trattenere le puntate).
Conclusivamente, rigettate le eccezioni e la domanda riconvenzionale della convenuta, ritenuta nulla per vessatorietà la clausola 11 (e, per quel che rileva, anche la 15) delle CDC di risulta fondata la domanda di pagamento delle vincite dovute per le scommesse CP_1
effettuate dai due odierni appellanti.
Sul punto, oltre alla prova documentale delle scommesse, non si rinviene alcuna contestazione in ordine al quantum, che va individuato nelle somme richieste in citazione (ed in appello), ovvero € 443,63 in favore di ed € 451,23 in favore di Parte_1
; somme su cui spettano gli interessi legali, dal dovuto - Parte_2
cioè dalla data dell'evento sportivo conclusosi con il risultato pronosticato, il 9.09.2017- al saldo effettivo;
con la precisazione che, ovviamente, non si tratta di obbligazione solidale, in quanto sono due distinti contratti.
Spese di lite dei due gradi di giudizio.
In ragione dell'accoglimento dell'appello e del conseguente annullamento della sentenza di primo grado, viene travolto anche il capo relativo alla condanna alle spese di lite in favore della e, in forza del principio di soccombenza, è l'originaria convenuta che deve CP_1 rifondere agli attori le spese del giudizio davanti al Giudice di Pace, da liquidarsi, secondo le tariffe vigenti, nella stessa misura già quantificata dal GdP, ovvero in € 380,00, di cui € 50,00 per spese ed € 330,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Le spese del grado di appello seguono pure la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 600,00 (di cui € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per quella introduttiva, € 200,00 per la fase di trattazione ed € 200,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
agli appellanti spetta anche il rimborso delle spese vive, pari ad € 43,00 (per CU).
Pagina 8 di 9
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 38735/2022, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la Sentenza del Giudice di Pace di Roma, n.
27616/2021, pubblicata il 22.12.2021, rigettando tutte le eccezioni e la domanda riconvenzionale della convenuta;
- in accoglimento della domanda principale di parte attrice, condanna CP_1
al pagamento, in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
443,63, ed in favore di della somma di € 451,23, oltre Parte_2 interessi legali, dal dovuto (9.09.2017) al saldo;
- condanna alla refusione, in favore di e CP_1 Parte_1
, in solido tra loro, delle spese di lite del primo grado di Parte_2
giudizio, che liquida in complessivi € 380,00, di cui € 50,00 per spese ed € 330,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. FERRI
Denis;
- condanna alla refusione, in favore di e CP_1 Parte_1
, in solido tra loro, delle spese di lite del presente grado di Parte_2
giudizio, che liquida in complessivi € 600,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed €
43,00 per spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. FERRI Denis.
Così deciso in Roma, in data 12/11/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 38735/2022 del R.G., pendente tra
(C.F. ) - Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con l'Avv.to Stabilito FERRI DENIS, che agisce
[...] C.F._2
d'intesa all'Avv. MAGNO EGIDIO ex art. 8 del D. Lgs. 96/2001;
APPELLANTI
E
, con sede legale in ( , Controparte_1 CP_1 CP_2 P.IVA_1 con gli Avv.ti STOCCO MATTEO e VARZI VITTORIA;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace – Gioco e scommesse.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza impugnata, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integralmente la sentenza n. 27616/2021, relativa al procedimento R.G. n. 1724/19 emessa dal Giudice di Pace di Roma, Sezione IV, Giudice Dott. Dolce, nell'ambito del giudizio R.G. n. 1724/2019 depositata in cancelleria in data 22.12.2021, gradatamente ed in accoglimento della domanda spiegata in primo grado, che ivi si trascrivono: IN VIA
PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in CP_1
Pagina 1 di 9 persona del legale rappresentante p.t. e conseguentemente condannare la convenuta a corrispondere alla sig.ra € 443,63 ed al sig. € Parte_1 Parte_2
451,23 in aggiunta ad interessi e rivalutazione secondo ISTAT, dall'epoca del dovuto all'epoca dell'effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese, competenze ed onorari, Iva e c.p.a. del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. IN VIA SUBORDINATA: condannare la convenuta a corrispondere agli odierni attori quanto dovuto nella misura che risulterà di giustizia in base all'espletanda istruttoria consistente nelle somme scommesse da ciascun appellante come da documentazione allegata in primo grado, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, Iva e c.p.a. come per legge del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per parte appellata: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza,
IN VIA PREGIUDIZIALE:
Confermare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 27616/21 del 01.06.2021 R.G.
1724/19, depositata in cancelleria il 22.12.2021, munita di formula esecutiva il 16.03.2022, resa dal Giudice di Pace di Roma dott. Nicola Dolce, notificata ai sigg.ri e Pt_1 Pt_2
unitamente all'atto di precetto il 11.07.2022 ai sensi dell'art. 143 cpc per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Per i motivi esposti in narrativa, in virtù dell'applicazione delle indicate previsioni di cui al
Regolamento Generale disporre il rigetto delle domande creditorie ex adverso CP_1
formulate, in quanto infondate e illegittime, confermando la sentenza di Primo Grado del
Giudice di Pace di Roma.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ammissibilità dell'appello.
In via preliminare -trattandosi di questione rilevabile d'ufficio- si deve affermare l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c., dal momento che, pur trattandosi di una causa di valore inferiore ad € 1.100,00, quindi da decidersi secondo equità ex art. 113
c.p.c., la vicenda riguarda un contratto concluso mediante adesione a condizioni generali
Pagina 2 di 9 predisposte unilateralmente (artt. 1341, 1342 c.c.) e, inoltre, sono state contestate alcune violazioni procedurali (quali l'omessa pronuncia).
Merito.
La sentenza impugnata non può essere confermata, presentando diversi vizi motivazionali e risultando, inoltre, non corretta in diritto.
In primo luogo, si rileva una inesattezza nella pronuncia del Giudice di Pace di Roma, laddove ha dichiarato la nullità delle giocate effettuate dagli attori (odierni appellanti), sulla base dei criteri dettati dalla regolamentazione contrattuale della come da CP_1 eccezione preliminare svolta dalla convenuta, ma, nel contempo, ha accolto anche la domanda riconvenzionale di annullamento delle medesime giocate per dolo ex art. 1439 c.c.; il che costituisce un'aporia giuridica, poiché, se un contratto è nullo, non può, nel contempo, essere annullato, tanto è vero che la domanda di annullamento era stata proposta dalla convenuta in via chiaramente subordinata rispetto alla preliminare eccezione di nullità.
Inoltre, si deve rilevare anche il vizio di omessa pronuncia, in relazione a due questioni oggetto del giudizio: la domanda subordinata degli attori, di restituzione delle somme scommesse, che avrebbe dovuto essere disposta quale conseguenza della declaratoria di nullità (e/o annullamento) delle giocate, ma, soprattutto, la questione dell'eccepita vessatorietà della clausola contrattuale, sulla base della quale è stata ritenuta la nullità delle giocate e la conseguente legittimità del rifiuto della di pagare le vincite spettanti CP_1
agli attori.
Proprio tale eccezione -sulla quale il GdP non ha preso alcuna posizione- appare invero fondata e determina l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza impugnata.
Innanzi tutto, non vi è dubbio, che, nel contratto in oggetto, i sig.ri e abbiano Pt_1 Pt_3 agito quali consumatori e che le condizioni contrattuali siano state unilateralmente predisposte, senza alcuna possibilità di modifica o trattativa individuale.
È quindi applicabile il Codice del Consumo (D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni) e, segnatamente, gli artt. 33 e ss. che disciplinano la vessatorietà delle clausole contrattuali.
La clausola in questione è quella riportata al punto 11) delle condizioni contrattuali di che, al comma 2, dispone: «Ogni scommessa è sottoposta da ad CP_1 CP_1
Pagina 3 di 9 una specifica procedura di valutazione del rischio, le cui modalità attuative dipendono dall'ammontare della puntata, nonché dal tipo e dal numero di selezioni giocate. In qualunque momento, anche successivamente allo svolgimento degli eventi pronosticati, si riserva il diritto di considerare void un gruppo di scommesse che, dall'analisi CP_1 delle circostanze oggettive del caso (ad es.: anomala suddivisione della medesima scommessa in molteplici giocate), si rivelino preordinate al fine di eludere i vigenti sistemi di controllo del rischio».
Ebbene, in primo luogo si deve rilevare che la clausola contiene espressioni vaghe, indeterminate ed ambigue, che non ne consentono una immediata e facile lettura e si prestano a possibili abusi nella sua applicazione;
invero, già l'utilizzo del termine “void”, parola straniera di cui non è precisato il significato, determina un profilo di ambiguità ed incertezza sul contenuto della pattuizione, precisandosi che, ovviamente, la leggibilità e comprensibilità di una clausola deve essere valutata ex ante, al momento della stipula del contratto e non certo in base a spiegazioni fornite successivamente;
in secondo luogo, vi è una assoluta genericità nell'indicazione dei criteri oggettivi in base ai quali la può ritenere una CP_1
scommessa (o un gruppo di scommesse) anomala e, quindi, esercitare il diritto di annullamento, facendosi riferimento a “circostanze oggettive del caso” non meglio specificate (non potendosi ritenere sufficiente l'unico caso esemplificativo riportato, anch'esso, peraltro, privo di concrete specificazioni su cosa debba intendersi per “anomala suddivisione della medesima scommessa”).
La clausola, pertanto, rientra sicuramente nell'ambito applicativo del comma 2, lett. g) dell'art. 33 cit.: «g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto»; si tratta di una delle ipotesi di vessatorietà presunta, fino a prova contraria, prova che grava, ovviamente, sul professionista, il quale -per vincere tale presunzione- può soltanto dimostrare che la clausola è stata frutto di trattativa individuale con il consumatore (art. 34 Codice Consumo); il che, nella fattispecie in esame, non è stato nemmeno dedotto dalla convenuta, essendo pacifico che gli scommettitori abbiano accettato le condizioni generali contrattuali imposte unilateralmente, semplicemente effettuando le giocate.
Ovviamente, le considerazioni sin qui svolte valgono anche per la clausola 15 delle condizioni generali di contratto, pure invocata dalla convenuta, secondo cui « si CP_1
riserva il diritto di recedere dal contratto in relazione a giocate che appaiano ambigue,
Pagina 4 di 9 anche se accettate dal computer del CTD e la ricevuta di scommessa sia stata già consegnata al cliente»; ed invero, tale clausola, che prevede in maniera più esplicita la facoltà di recesso, rientra pienamente nella previsione di cui all'art. 33, comma 2, lett. g), contenendo anch'essa, peraltro, un'espressione assolutamente generica e non definita
(“giocate che appaiono ambigue”) che consente al bookmaker un vero e proprio recesso ad nutum, slegato da qualunque criterio oggettivo predeterminato. Peraltro, si ritiene che, nel caso di specie, a stretto rigore non sia invocabile tale clausola, poiché essa, per come strutturata, sembra limitare la facoltà di recesso solo dopo che la giocata sia stata accettata, ma prima dello svolgimento dell'evento sportivo;
l'annullamento ex post, come nella specie, rientra, più correttamente, nell'ambito applicativo della sola clausola 11.
Ed è proprio questo un ulteriore profilo di vessatorietà di quest'ultima clausola;
essa, a ben vedere, riconosce all'agenzia di raccolta scommesse una facoltà che va ben oltre il semplice diritto di recesso unilaterale;
infatti, secondo la regola generale dell'art. 1373 c.c., il recesso non può più essere esercitato dopo che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione
(fatti salvi i rapporti di durata a tempo indeterminato); regola che risponde ad un chiarissimo principio di equità e logica giuridica, poiché impedisce, in pratica, ad uno dei contraenti, di svincolarsi dal contratto liberamente, in base all'esito dello stesso.
Tale potere, dunque, va ben oltre il diritto di recesso, poiché si sostanzia, in pratica, nel diritto, meramente potestativo (in assenza, si ripete di presupposti oggettivi e predeterminati) di porre nel nulla il contratto, anche dopo che abbia avuto piena esecuzione (se non per il mancato pagamento della vincita); il che lo collocherebbe nell'ambito dell'altra ipotesi di vessatorietà presuntiva di cui al comma 2, lett. d) dell'art. 33: «d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà».
Peraltro, proprio la facoltà riconosciuta alla di sciogliersi unilateralmente dal CP_1 vincolo contrattuale, anche dopo l'evento sportivo oggetto della scommessa e, quindi, conoscendone l'esito e potendone valutare la convenienza, rende la clausola vessatoria anche sotto altro, ulteriore aspetto, dal momento che, nella sostanza, va a snaturare la caratteristica principale della scommessa.
La scommessa è, infatti, un contratto aleatorio per definizione, poiché il suo esito dipende da un evento futuro ed incerto, ignoto ad entrambe le parti;
pertanto, consentire ad una sola parte di porre nel nulla il contratto, peraltro con un amplissimo margine di discrezionalità
Pagina 5 di 9 (tale da sconfinare nell'arbitrio), dopo aver conosciuto l'esito dell'evento sportivo oggetto di scommessa, crea un evidentissimo ed intollerabile squilibrio tra i due contraenti, poiché fa gravare l'alea soltanto sullo scommettitore, laddove la società di raccolta ha la possibilità di proteggersi dall'esito negativo (per essa) dell'evento.
Il che conferisce alla clausola il carattere della vessatorietà, anche secondo la definizione generale di cui all'art. 33, comma 1, Codice Consumo: «Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».
In altre parole, e concludendo, la clausola 11, comma 2, delle condizioni generali di contratto
è nulla ai sensi dell'art. 36 Codice del Consumo, in quanto vessatoria sotto tutti i CP_1 profili sopra esaminati e non può, pertanto, essere invocata dalla odierna appellata a giustificazione del suo rifiuto di pagare le vincite delle scommesse fatte dai due appellanti.
Pure infondata è la domanda subordinata di annullamento del contratto per dolo.
In linea generale, si osserva che la motivazione del Giudice di Pace in relazione agli elementi di “sospetto” presenti nel gruppo di giocate cui è stata accorpata anche quella fatta dagli odierni appellanti, non è altro che la pedissequa riproposizione delle argomentazioni ed allegazioni della convenuta, senza alcun vaglio critico;
ed invero, si deve notare come, ad esempio, l'elemento costituito dall'ammontare pressoché identico delle puntate non sia in realtà corretto, dal momento che il gruppo di 20 scommesse preso in considerazione dal bookmaker vede, accanto a 16 scommesse da 100 euro, due puntate di 50 euro e due di 150 euro, ovvero il triplo di quelle più basse e ben il 50% in più di quelle medie;
peraltro, proprio le due giocate piazzate dagli odierni appellanti, erano quelle da 150 euro, quindi diverse dalle altre;
ancora, la identità delle quote appare irrilevante, atteso che, per quanto consta, è chi accetta la scommessa che determina la quota della vincita e non già il giocatore.
Pertanto, già due degli asseriti elementi di anomalia delle scommesse non risultano certi e dirimenti;
in ogni caso, tali elementi possono avere, tutt'al più, una valenza meramente presuntiva, dovendo essere accompagnati da altri riscontri.
Invero, ai fini della configurabilità di un dolo contrattuale, occorre dimostrare che il contraente abbia agito consapevolmente al fine di trarre in inganno l'altro, ponendo in essere artifici o raggiri specificamente finalizzati ad ingenerare una falsa rappresentazione dei fatti,
Pagina 6 di 9 tale da determinare la controparte a concludere il contratto, che altrimenti non avrebbe concluso;
con l'ulteriore necessario requisito per cui i raggiri devono essere tali da trarre in inganno un soggetto di normale diligenza (Cass. sez. 3, n. 12892 del 23/06/2015, sez. 1, n.
1585 del 20/01/2017, n. 20231 del 23/06/2022 e n. 30505 del 3/11/2023, sez. 2, n. 13034 del
24/05/2018); essendo tutti elementi costitutivi della domanda di annullamento, l'onere probatorio della loro esistenza grava su chi propone la domanda.
Ebbene, nel caso di specie manca, in primo luogo, il requisito della consapevolezza, da parte degli scommettitori, dei (presunti) raggiri;
dal momento che si assume che l'artificio sarebbe consistito nel frammentare una giocata unica in più puntate, in modo tale da eludere il meccanismo automatico di controllo su giocate superiori ad una certa entità, ciò equivale a sostenere che i giocatori conoscessero i protocolli interni della circostanza CP_1 totalmente priva di riscontro probatorio, non essendo nemmeno dedotto (e, tanto meno, provato), che tali criteri siano resi pubblici ed accessibili agli scommettitori;
sicché non si vede come gli scommettitori (e, segnatamente, per quanto qui interessa, i due attori- appellanti) abbiano potuto artatamente architettare una condotta tesa ad aggirare criteri di controllo a loro ignoti.
Inoltre, non risulta che gli asseriti artifici fossero idonei a trarre in inganno la controparte:
è operatore professionale nel settore scommesse ed il solo frazionamento (in CP_1 ipotesi), di una giocata in più puntate minori non può essere da solo idoneo ad evitare i controlli, non potendosi escludere che, anche tramite sistemi automatizzati, la SB sia in grado di rilevare immediatamente quei profili di sospetto e anomalia dedotti in giudizio (ad esempio, impostando controlli su tutte le scommesse relative ad un singolo evento).
Infine, manca la prova dell'ulteriore elemento per poter pronunciare l'annullamento ai sensi dell'art. 1439 c.c., ovvero quello del c.d. dolo determinante;
avendo l'agenzia di scommesse chiesto l'annullamento integrale delle giocate dei due attori, la legge richiede che i raggiri usati da una parte abbiano determinato l'altra parte a concludere un contratto, che, in assenza di tali raggiri, non sarebbe stato concluso.
La valutazione deve essere necessariamente fatta ex ante, cioè al momento della stipula del contratto, e non certo ex post, in base agli esiti ed agli sviluppi successivi della vicenda negoziale.
Il fatto che le giocate siano state annullate soltanto dopo aver conosciuto l'esito dell'evento sportivo (guarda caso, negativo per l'agenzia di scommesse) e dopo la richiesta di pagamento
Pagina 7 di 9 della vincita, fa insorgere seri dubbi sul fatto che, in caso di perdita delle scommesse, la avrebbe invocato tale clausola (che avrebbe comportato l'obbligo di restituire i CP_1 soldi puntati, mentre non annullando le scommesse perdenti, l'agenzia poteva trattenere le puntate).
Conclusivamente, rigettate le eccezioni e la domanda riconvenzionale della convenuta, ritenuta nulla per vessatorietà la clausola 11 (e, per quel che rileva, anche la 15) delle CDC di risulta fondata la domanda di pagamento delle vincite dovute per le scommesse CP_1
effettuate dai due odierni appellanti.
Sul punto, oltre alla prova documentale delle scommesse, non si rinviene alcuna contestazione in ordine al quantum, che va individuato nelle somme richieste in citazione (ed in appello), ovvero € 443,63 in favore di ed € 451,23 in favore di Parte_1
; somme su cui spettano gli interessi legali, dal dovuto - Parte_2
cioè dalla data dell'evento sportivo conclusosi con il risultato pronosticato, il 9.09.2017- al saldo effettivo;
con la precisazione che, ovviamente, non si tratta di obbligazione solidale, in quanto sono due distinti contratti.
Spese di lite dei due gradi di giudizio.
In ragione dell'accoglimento dell'appello e del conseguente annullamento della sentenza di primo grado, viene travolto anche il capo relativo alla condanna alle spese di lite in favore della e, in forza del principio di soccombenza, è l'originaria convenuta che deve CP_1 rifondere agli attori le spese del giudizio davanti al Giudice di Pace, da liquidarsi, secondo le tariffe vigenti, nella stessa misura già quantificata dal GdP, ovvero in € 380,00, di cui € 50,00 per spese ed € 330,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Le spese del grado di appello seguono pure la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 600,00 (di cui € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per quella introduttiva, € 200,00 per la fase di trattazione ed € 200,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
agli appellanti spetta anche il rimborso delle spese vive, pari ad € 43,00 (per CU).
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P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 38735/2022, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la Sentenza del Giudice di Pace di Roma, n.
27616/2021, pubblicata il 22.12.2021, rigettando tutte le eccezioni e la domanda riconvenzionale della convenuta;
- in accoglimento della domanda principale di parte attrice, condanna CP_1
al pagamento, in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
443,63, ed in favore di della somma di € 451,23, oltre Parte_2 interessi legali, dal dovuto (9.09.2017) al saldo;
- condanna alla refusione, in favore di e CP_1 Parte_1
, in solido tra loro, delle spese di lite del primo grado di Parte_2
giudizio, che liquida in complessivi € 380,00, di cui € 50,00 per spese ed € 330,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. FERRI
Denis;
- condanna alla refusione, in favore di e CP_1 Parte_1
, in solido tra loro, delle spese di lite del presente grado di Parte_2
giudizio, che liquida in complessivi € 600,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed €
43,00 per spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. FERRI Denis.
Così deciso in Roma, in data 12/11/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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