Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1510.
(Luogo della consegna).
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.
(Luogo della consegna).
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.
Commentari • 68
- 1. Cassazione civile n. 3205/1974https://www.brocardi.it/ · 230.65518
[…] nel caso di un contratto di somministrazione di cose mobili ad una società italiana da parte di una ditta straniera, il quale preveda che la merce sia rimessa al vettore in un porto estero, è da ritenere; ai sensi del citato art. 1510 c.c. che la consegna debba essere eseguita all'estero e che, pertanto, in ordine alla controversia avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento di tale contratto, non sussista il criterio di collegamento consistente nell'eseguibilità in Italia di detta obbligazione, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 22/09/2023, n. 27116Provvedimento: […] data l'autonomia della disciplina del trasp-orto rispetto a quella della vendita, in ordine all'applicazione dell'art. 1683 e ss. c.c. si è formato il giudicato interno, dovendosi valutare l'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita o al deterioramento delle cose trasportate solo sulla base della disciplina del contratto di trasporto, e non anche della vendita ex art. 1510 c.c. […]Leggi di più...
- contratto di trasporto o di vendita con spedizione·
- condizioni·
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