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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13822/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. Umberto Castagnini Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 5.2.2025, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CRECCHI BRUNELLA,
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 contumace convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6 Come da ricorso per parte ricorrente: “ (…) nel merito, previa comparizione personale del ricorrente, annullare il decreto Cat. A.12/2023 – 83 Div. PAS/Imm. IV Sez. del 04.08.2023, notificato al ricorrente personalmente il 02.11.2023, con il quale viene decretato il rifiuto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di Protezione Speciale e, riconosciuta la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 T.U. Immigrazione, per l'effetto ordinare al competente Questore di rilasciare il relativo permesso di soggiorno ed ogni ulteriore pronuncia. Con efficacia immediata. Con vittoria dei compensi di avvocato, secondo l'ammissione al gratuito patrocinio.”.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 30.11.2023 avverso il decreto del Questore di Pisa di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI, Cat. A.12/2023 –83 Div. PAS/Imm. IV Sez. notificato al ricorrente personalmente il 02.11.2023, premesso che il ricorrente ha presentato in data 29.12.2022, presso la Questura di istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, che acquisiva il numero identificativo
(doc. 8). In data 04.08.2023, con decreto Cat. A.12/2023 –83 Div. PAS/Imm. NumeroD_1
IV Sez. notificato alla ricorrente personalmente il 02.11.2023, il Questore della Provincia di decretava il rigetto della relativa istanza (doc. 9); al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
la causa è stata assegnata al Giudice Relatore in data 07.12.2023, il quale ha concesso la sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che non si
è costituita;
anche il PM ha apposto il Visto in data 15.12.2023 e ha prodotto il certificato del casellario giudiziale dal quale emerge a carico del ricorrente una sentenza di patteggiamento del
Tribunale di Como del 2010, per due ipotesi di furto in concorso (per cui è stato riconosciuto il nesso della continuazione), di cui una tentata, risalenti al 2010; rilevato che pagina 2 di 6 prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
pagina 3 di 6 degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato - comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
pagina 4 di 6 in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^ 23.2.2018 nr. 4455 rv
647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL
130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, il ricorrente in data 14.11.2022 ha sottoscritto rapporto di lavoro con la ditta I
LA DI ON LO E FA S.N.C, contratto divenuto a tempo pieno indeterminato in data 16.02.2023 (doc. 17); la continuità di tale occupazione è dimostrata dalla seguente documentazione depositata in atti:
- buste paga da novembre 2022 a ottobre 2023 (doc. 11);
- buste paga da gennaio 2024 a settembre 2024 (doc. 18);
- CUD 2022 (doc. 12);
- CUD 2024 (doc. 16). Dalla documentazione prodotta risulta la percezione di un reddito mensile idoneo a consentire al ricorrente una vita indipendente;
l'inserimento lavorativo, proficuo e continuativo, dimostrato porta a ritenere superata la valutazione negativa sull'integrazione sociale emergente dal certificato del Casellario
Giudiziale prodotto dal PM, in particolare la sentenza di patteggiamento per le due fattispecie di furto in continuazione e in concorso risalenti al 2010;
pagina 5 di 6 quanto sopra dimostra una condizione di inserimento sociale da tutelare in questa sede, in particolare dal punto di vista lavorativo, avendo dimostrato una discreta continuità e prospettive di prosecuzione del rapporto visto il titolo contrattuale da ultimo siglato, per cui l'allontanamento dal territorio nazionale si qualificherebbe come violazione della vita privata della ricorrente;
a ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1; assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (cfr.
Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett.
e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
- compensa le spese di lite.
Il Presidente
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. Umberto Castagnini Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 5.2.2025, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CRECCHI BRUNELLA,
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 contumace convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6 Come da ricorso per parte ricorrente: “ (…) nel merito, previa comparizione personale del ricorrente, annullare il decreto Cat. A.12/2023 – 83 Div. PAS/Imm. IV Sez. del 04.08.2023, notificato al ricorrente personalmente il 02.11.2023, con il quale viene decretato il rifiuto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di Protezione Speciale e, riconosciuta la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 T.U. Immigrazione, per l'effetto ordinare al competente Questore di rilasciare il relativo permesso di soggiorno ed ogni ulteriore pronuncia. Con efficacia immediata. Con vittoria dei compensi di avvocato, secondo l'ammissione al gratuito patrocinio.”.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 30.11.2023 avverso il decreto del Questore di Pisa di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI, Cat. A.12/2023 –83 Div. PAS/Imm. IV Sez. notificato al ricorrente personalmente il 02.11.2023, premesso che il ricorrente ha presentato in data 29.12.2022, presso la Questura di istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, che acquisiva il numero identificativo
(doc. 8). In data 04.08.2023, con decreto Cat. A.12/2023 –83 Div. PAS/Imm. NumeroD_1
IV Sez. notificato alla ricorrente personalmente il 02.11.2023, il Questore della Provincia di decretava il rigetto della relativa istanza (doc. 9); al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
la causa è stata assegnata al Giudice Relatore in data 07.12.2023, il quale ha concesso la sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che non si
è costituita;
anche il PM ha apposto il Visto in data 15.12.2023 e ha prodotto il certificato del casellario giudiziale dal quale emerge a carico del ricorrente una sentenza di patteggiamento del
Tribunale di Como del 2010, per due ipotesi di furto in concorso (per cui è stato riconosciuto il nesso della continuazione), di cui una tentata, risalenti al 2010; rilevato che pagina 2 di 6 prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
pagina 3 di 6 degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato - comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
pagina 4 di 6 in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^ 23.2.2018 nr. 4455 rv
647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL
130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, il ricorrente in data 14.11.2022 ha sottoscritto rapporto di lavoro con la ditta I
LA DI ON LO E FA S.N.C, contratto divenuto a tempo pieno indeterminato in data 16.02.2023 (doc. 17); la continuità di tale occupazione è dimostrata dalla seguente documentazione depositata in atti:
- buste paga da novembre 2022 a ottobre 2023 (doc. 11);
- buste paga da gennaio 2024 a settembre 2024 (doc. 18);
- CUD 2022 (doc. 12);
- CUD 2024 (doc. 16). Dalla documentazione prodotta risulta la percezione di un reddito mensile idoneo a consentire al ricorrente una vita indipendente;
l'inserimento lavorativo, proficuo e continuativo, dimostrato porta a ritenere superata la valutazione negativa sull'integrazione sociale emergente dal certificato del Casellario
Giudiziale prodotto dal PM, in particolare la sentenza di patteggiamento per le due fattispecie di furto in continuazione e in concorso risalenti al 2010;
pagina 5 di 6 quanto sopra dimostra una condizione di inserimento sociale da tutelare in questa sede, in particolare dal punto di vista lavorativo, avendo dimostrato una discreta continuità e prospettive di prosecuzione del rapporto visto il titolo contrattuale da ultimo siglato, per cui l'allontanamento dal territorio nazionale si qualificherebbe come violazione della vita privata della ricorrente;
a ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1; assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (cfr.
Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett.
e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
- compensa le spese di lite.
Il Presidente
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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