Sentenza 19 dicembre 2006
Massime • 1
Nella vendita da piazza a piazza , il venditore con la consegna della merce al vettore si libera nei confronti dell'acquirente solo dell'obbligazione di consegna della cosa venduta, permanendo per contro a suo carico la garanzia per i vizi della stessa, non imputabili al trasporto, che gli vengano denunziati nei termini prescritti. ,
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/12/2006, n. 27125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27125 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ESSEGRA S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore AZ ST, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VELLETRI 35, presso lo studio dell'avvocato PIETRO FEDERICO, difeso dall'avvocato LATTANZI Carlo Giovanni, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FOREVER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI Mario, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO CANEPA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 385/02 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 17/04/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/11/06 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. RE conveniva in giudizio la s.r.l. GR esponendo di aver acquistato da quest'ultima, per complessive L. 27.578.124, lastre di granito poi rivendute alla società australiana Stoneware la quale aveva lamentato che parte del materiale inviato era risultato inutilizzabile perché difettoso e non corrispondente a quanto richiesto. La società attrice sosteneva di aver contattato la GR la quale aveva inviato un proprio incaricato a controllare lo stato delle lastre e, riscontrati che queste presentavano evidenti e numerose spaccature, aveva provveduto al ritiro del materiale in questione. Malgrado ciò la GR aveva sostenuto la mancanza di vizi nelle lastre vendute ed aveva quindi dichiarato di non voler rimborsare il prezzo pagato da essa RE per l'acquisto di dette lastre. L'attrice chiedeva pertanto la condanna della società convenuta al pagamento in favore di essa RE della somma complessiva di L. 10.951.068 a titolo di rimborso del prezzo del materiale e delle spese doganali e di trasporto.
La s.r.l. GR si costituiva tardivamente e chiedeva il rigetto della domanda sostenendo: che le lastre erano state scelte dalla RE ed erano state da questa ritirate senza denunciare vizi;
che i lamentati vizi erano inesistenti;
che comunque, trattandosi di lastre pronte per l'uso e persino lucidate, gli asseriti vizi sarebbero stati visibili. La convenuta non negava di essere intervenuta presso la società australiana ma spiegava tale suo intervento per il sostegno che aveva voluto offrire alla FE, vecchia cliente, confidando in un proseguimento della collaborazione. Con sentenza 397/1998 il Tribunale di Massa: individuava nella RE il soggetto tenuto ad accertarsi delle condizioni della merce prima dell'imbarco; considerava acquisita la natura del vizio come di spaccature che le attraversavano e perciò immediatamente percepibili;
disconosceva rilievo giuridico all'intervento della venditrice in Australia;
rigettava pertanto la domanda della società attrice.
Avverso la detta sentenza la RE proponeva appello al quale resisteva la GR.
Con sentenza 17/4/2002 la Corte di Appello di Genova, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata decisione, condannava la GR a pagare alla RE L. 10.951.068. La Corte di merito osservava: che la ragione dell'intervento di parte convenuta presso la destinataria finale delle lastre, spiegata come un gesto di cortesia verso la RE, non era provata e non era convincente;
che infatti la GR, ove avesse voluto conservare buoni rapporti con la FE, avrebbe dovuto dimostrare che le lastre erano perfette e che aveva fatto finta che non lo fossero per tenersi buona la cliente;
che tale versione non era credibile essendo contro logica che il fruitore di un prodotto lo respinga senza ragione dopo aver atteso il lungo tempo necessario per il viaggio della merce con attraversamento di mezzo globo;
che del pari appariva irragionevole che il venditore aggiunga al danno derivante dalla restituzione anche il costo di un esperto al quale affidare un incarico superfluo;
che quindi la GR aveva riconosciuto i vizi come risultava dalle sue dichiarazioni circa il ritiro delle lastre e dall'affermazione di aver emesso nota di credito a favore della attrice;
che andava altresì aggiunto che, avendo assunto l'impegno di consegnare le lastre nel porto di La Spezia, sarebbe spettato alla GR provare che vi erano giunte proprio quelle ordinate e non altre e che erano giunte sane;
che era irrilevante la tesi con la quale la GR aveva dedotto - e non provato - che aveva contrassegnato le lastre;
che il riconoscimento del vizio dispensava l'acquirente di averlo tempestivamente denunciato;
che, come risultava dalle prove documentali e testimoniali, il danno subito dall'attrice ammontava a L. 10.951.068.
La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Genova è stata chiesta dalla s.r.l. GR con ricorso affidato a quattro motivi. La s.r.l. RE ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la s.p.a. GR denuncia violazione degli articoli 1490, 1491, 1510 e 1511 c.c., nonché vizi di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata ha erroneamente riconosciuto operatività alla garanzia per i vizi pur se dalla natura dei vizi stessi - facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto - derivava l'impedimento, ex articolo 1491 c.c., dello stesso sorgere dell'obbligazione di garanzia. Infatti,
come è pacifico tra le parti, il materiale lapideo per cui è causa era stato acquistato presso la sede di essa società GR dal legale rappresentante della società RE il quale aveva visionato le lastre, le aveva scelte e ne aveva concordato il prezzo. È anche pacifico che i vizi lamentati consistevano in "numerose ed evidenti spaccature", ossia erano tali che, se esistenti al momento dell'acquisto, sarebbero stati facilmente rilevati dall'incaricato RE. Pertanto, essendosi perfezionato il contratto al momento della indicazione della quantità delle lastre e della scelta delle stesse, la facile riconoscibilità del vizio costituisce impedimento al sorgere dell'obbligazione di garanzia ed alla configurabilità di un inadempimento. Inoltre la facile riconoscibilità del vizio rende irrilevante l'eventuale riconoscimento dei vizi da parte del venditore e la denuncia tempestiva degli stessi anche nell'ipotesi di vendita regolata dagli artt. 1510 e 1511 c.c.. La Corte rileva la manifesta infondatezza delle dette censure che si basano su un presupposto di fatto ritenuto pacifico tra le parti - acquisto del materiale in questione presso la sede della GR da parte del legale rappresentante della società RE il quale avrebbe anche visionato e scelto tale materiale - che non solo non risulta dalla lettura della sentenza impugnata, ma è contraddetto da quanto riportato nella parte narrativa dello stesso ricorso ove, alla pagina 3, si afferma testualmente che "le trattative di acquisto avvennero presso la sede deposito della GR, fra l'incaricato della società e l'incaricato della RE, quest'ultimo visionò le lastre e decise l'acquisto delle stesse".
Ciò posto va evidenziato che, come più volte affermato da questa Corte, in tema di vendita, la facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta che esclude la garanzia ex art. 1491 c.c., presuppone che essi siano tali al momento della conclusione del contratto, per cui la citata norma non opera quando, trattandosi (come appunto nel caso in esame) di contratto concluso.
per mezzo di rappresentante, la consegna della merce è successiva alla stipula del contratto (sentenza 26/1/2000 n. 851). Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli articoli 1510, 1511, 1227 1693 c.c. e segg., nonché vizi di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata erra anche nella determinazione del luogo pattuito per la consegna della merce che individua nel porto di La Spezia laddove tale circostanza non era stata neppure prospettata dalla difesa RE in primo grado e risulta contraddetta dalla documentazione prodotta e dall'articolo 1510 c.c.. Infatti nella fattura 142/98 si legge che il contratto fu concluso "ex factory", franco deposito di Carrara, con garanzia dell'incolumità della merce sino alla consegna al vettore avvenuta appunto in Carrara. La stessa RE ha riferito di aver pagato le spese di spedizione ammettendo che la venditrice aveva consegnato le lastre al vettore nel proprio deposito. Pertanto spettava alla RE e non ad essa ricorrente controllare che la merce non avesse subito danni nel trasferimento al porto di La Spezia. In ogni caso, consegnata la merce al vettore, passa a quest'ultimo la responsabilità per la perdita e l'avaria della stessa sino alla consegna al destinatario. Incombeva poi alla RE verificare l'integrità e la rispondenza della merce consegnatagli dal vettore al quale spettava fornire la prova idonea a vincere la presunzione di cui all'articolo 1693 c.c.. Il motivo è infondato
Innanzitutto va rilevato che la tesi della ricorrente, secondo cui la Corte di appello avrebbe errato nell'individuare nel porto di La Spezia il luogo di consegna della merce, è inammissibile sotto più profili.
Da un lato va osservato che la detta tesi si basa su un documento - fattura 142/98 - al quale la sentenza impugnata non fa alcun riferimento ed al quale non risulta che le parti abbiano fatto richiamo nelle rispettive difese in fatto ed in diritto sviluppate nei giudizi di merito.
Da altro lato va segnalato che la censura circa l'omesso esame del citato documento è inammissibile anche per la sua genericità posto che nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla Corte di Cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. Nella specie le censure mosse dalla ricorrente sono carenti sotto l'indicato profilo in quanto non riportano il contenuto specifico e completo della citata fattura 142/98: da tale omissione discende l'impossibilità di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo sviluppati in ricorso.
Sotto ulteriore aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal Giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile il rimedio della revocazione. Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per Cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (sentenze 9/8/2002 n. 12807;
1/6/2002 n. 7965; 1/3/2002 n. 3024; 3/2/2000 n. 1195). Tanto precisato va evidenziato che, nel caso di vendita da piazza a piazza, il venditore con la consegna della merce al vettore si libera nei confronti dell'acquirente solo dell'obbligazione di consegna della cosa venduta, permanendo per contro a suo carico la garanzia per i vizi della stessa. Nella specie dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che nei giudizi di merito la GR abbia sostenuto che la merce consegnata al vettore era sana e che sussisteva la responsabilità del vettore dovendosi i vizi lamentati da addebitare al trasporto.
Va poi aggiunto che la ricorrente con il suo comportamento in concreto tenuto (invio di un esperto presso la ditta australiana destinataria finale delle lastre di granito, ritiro della merce risultata difettosa e non utilizzabile, emissione di una nota di credito in favore dell'acquirente RE, pagamento delle spese per il trasferimento) ha in modo inequivoco dimostrato di attribuire i difetti in questione a vizi relativi alla produzione delle lastre e non al trasporto o alle operazioni di carico e scarico. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1476 c.c., n. 3, artt. 1490 e 1497 c.c., nonché vizi di motivazione, per aver la Corte di Appello ritenuto l'esistenza di vizi redibitori unicamente in relazione al comportamento ed alle lamentele non dell'acquirente ma del soggetto terzo (ossia la società australiana) estraneo al contratto in questione. L'art. 1476 c.c., n. 3, precisa che il venditore è tenuto alla garanzia per i vizi ex articolo 1490 c.c., solo nei confronti del compratore. Inoltre la garanzia si riferisce all'uso normale della cosa secondo la sua destinazione economica sociale. Nella specie il materiale fornito alla RE era inutilizzabile non in assoluto ma in relazione alla particolare attività svolta dalla società australiana.
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza dei vizi denunciati basandosi su quanto in proposito esposto dalla RE nell'atto introduttivo del giudizio nonché - e principalmente - sul comportamento della società venditrice ravvisando in tale comportamento un riconoscimento dei detti vizi. La Corte di merito è giunta alle riportate conclusioni circa l'esistenza dei lamentati vizi senza far alcun riferimento a quanto al riguardo asserito dalla società australiana destinataria finale della merce in questione: da ciò l'infondatezza della contraria tesi sostenuta dalla ricorrente con il motivo in esame.
È invece inammissibile la censura concernente la asserita inutilizzabilità delle lastre non in assoluto ma solo con riferimento all'uso collegato alla attività produttiva della società australiana. Trattasi di questione in fatto che non risulta essere stata dibattuta nei giudizi di merito in quanto non prospettata dalle parti e quindi non proponibile per la prima volta in questa sede di legittimità.
Va aggiunto che la detta tesi della ricorrente si pone in netto ed insanabile contrasto con il descritto comportamento dalla stessa tenuto e posto a base dell'affermato riconoscimento dei vizi da parte delle GR.
Con il quarto motivo la GR denuncia violazione dell'art. 1495 c.c., nonché vizi di motivazione, lamentando l'errore commesso dalla
Corte di Appello nell'omettere qualsiasi indagine circa la tempestività della denuncia dei vizi e nell'affermare l'operatività dell'obbligazione di garanzia sol perché essa GR avrebbe riconosciuto l'esistenza dei vizi. La Corte di merito ha errato nell'individuare il riconoscimento dei vizi sulla base dell'intervento presso la cliente australiana della RE. Essa ricorrente aveva infatti sempre ribadito che i vizi erano da addebitare a fatti ad essa estranei.
Anche questo motivo, al pari degli altri, non è meritevole di accoglimento risolvendosi essenzialmente in censure volte contro l'apprezzamento di merito della Corte di Appello in ordine alla valutazione delle prove e pertanto inammissibili in questa sede, tanto più che il giudizio circa l'avvenuto riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore si sostanzia in un accertamento di merito incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e da errori giuridici.
In proposito va infatti ribadito il principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento, ad opera del Giudice del merito, sia dell'esistenza in concreto dei vizi della cosa venduta sia in ordine al riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi medesimi costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da errori sul piano logico e giuridico (tra le tante, sentenza 16/7/2002 n. 10288). Nella specie la motivazione, con la quale la Corte di merito ha ritenuto che vi fosse stato un riconoscimento dei vizi della merce fornita da parte della società venditrice, è del tutto adeguata ed immune da vizi logici e giuridici.
Anche sotto tale aspetto va segnalato che questa Corte ha avuto modo di precisare che il riconoscimento dei vizi della cosa venduta - che a norma dell'alt. 1495 c.c., esclude la necessità della loro denuncia da parte dell'acquirente - può avvenire anche tacitamente, e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza, come in particolare si può verificare nei casi (come quello in esame) in cui il venditore provveda ad effettuare riparazioni a mezzo di propri tecnici, ovvero si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta, perché con tali comportamenti egli mostra di avere accettato la denuncia del compratore senza porre alcuna questione in ordine alla sua tempestività e di avere ritenuto suo obbligo procedere alla eliminazione dei vizi, riconoscendo implicitamente ma chiaramente, che la denuncia del compratore era fondata (in tali sensi, sentenze 29/8/1997 n. 8324; 20/2/1997 n. 1561). Non vi è stata, quindi, da parte del Giudice di merito nessuna apodittica affermazione ne' omessa comparazione delle prove offerte dalle parti, ma una analitica indagine che ha portato a conclusioni diverse da quelle auspicate dalla ricorrente, le cui censure devono conseguentemente essere respinte.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in complessivi Euro 100,00, oltre Euro 1.000,00 a titolo di onorali ed oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2006