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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/09/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Palmi
Verbale udienza del 02/09/2025 dinanzi al dott. Carlo Gabutti nella causa RG: 2885/2024 vertente tra
Parte_1
E
[...]
Controparte_1
Sono presenti per parte ricorrente L'Avv. FRANCESCO CARDONE per delega dell'avv. BORGESE CARMEN;
per parte resistente l'avv. MARCO GAGLIOSTRO per delega dell'Avv. NAPOLETANO KATYA LEA.
Per parte ricorrente l'avv. FRANCESCO CARDONE, insiste nella richiesta di rinnovazione della consulenza.
Per parte resistente l'avv. MARCO GAGLIOSTRO, si oppone alla richiesta e si riporta.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza ex Art. 429 cpc.
Palmi, 02/09/2025
Il giudice del lavoro
Dott. Carlo Gabutti R.G. 2885/2024
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito dell'udienza del 02/09/2025 in base all'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] (R.C.) il Parte_1
03.09.1966, c.f.: , e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv. Carmen Borgese, c.f.: , C.F._2 con studio in Palmi, Via Nunziante n. 18; giusta procura in atti.
Ricorrente
E
con sede Controparte_2 centrale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya lea Napoletano
( ), e dall'Avv Dario Roberto Cosimo Adornato, CodiceFiscale_3 per procura generale alle liti Notaio di Roma del 22\3\24 Persona_1
Rep 37875\7313 ed elettivamente domiciliato presso lo stesso Avv.to. in
Grosseto Via Trento 44;
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti:
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “la ricorrente ha diritto di vedersi riconoscere, sulla scorta delle patologie descritte in narrativa, il diritto alla pensione d'invalidità civile
100% e la status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto alla pensione d'invalidità civile 100% e lo status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92.
Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito dell'udienza del 02/09/2025 in base all'art. 429 c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico
Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto alla pensione d'invalidità civile 100% e la status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92.
Il CTU nominato in sede di ATP, Dr.SA nella relazione Persona_2 scritta depositata in data il 04.8.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “il calcolo complessivo della percentuale di invalidità è pari al 67% dalla data della domanda amministrativa.”
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della Commissione medica. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n.
5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione steSA è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la steSA risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili CP_ e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
CP_ 3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di euro
280,00 a favore delsla Dr.SA ). Persona_2
Palmi, 02/09/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti
Verbale udienza del 02/09/2025 dinanzi al dott. Carlo Gabutti nella causa RG: 2885/2024 vertente tra
Parte_1
E
[...]
Controparte_1
Sono presenti per parte ricorrente L'Avv. FRANCESCO CARDONE per delega dell'avv. BORGESE CARMEN;
per parte resistente l'avv. MARCO GAGLIOSTRO per delega dell'Avv. NAPOLETANO KATYA LEA.
Per parte ricorrente l'avv. FRANCESCO CARDONE, insiste nella richiesta di rinnovazione della consulenza.
Per parte resistente l'avv. MARCO GAGLIOSTRO, si oppone alla richiesta e si riporta.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza ex Art. 429 cpc.
Palmi, 02/09/2025
Il giudice del lavoro
Dott. Carlo Gabutti R.G. 2885/2024
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito dell'udienza del 02/09/2025 in base all'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] (R.C.) il Parte_1
03.09.1966, c.f.: , e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv. Carmen Borgese, c.f.: , C.F._2 con studio in Palmi, Via Nunziante n. 18; giusta procura in atti.
Ricorrente
E
con sede Controparte_2 centrale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya lea Napoletano
( ), e dall'Avv Dario Roberto Cosimo Adornato, CodiceFiscale_3 per procura generale alle liti Notaio di Roma del 22\3\24 Persona_1
Rep 37875\7313 ed elettivamente domiciliato presso lo stesso Avv.to. in
Grosseto Via Trento 44;
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
dando lettura dei seguenti:
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito: che “la ricorrente ha diritto di vedersi riconoscere, sulla scorta delle patologie descritte in narrativa, il diritto alla pensione d'invalidità civile
100% e la status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92”.
Concludeva quindi perché si accertasse che l'istante era persona invalida con diritto alla pensione d'invalidità civile 100% e lo status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92.
Si costituiva l' per resistere alla domanda. CP_1
Nello specifico evidenziando che la perizia è stata correttamente motivata e che la patologia è stata correttamente accertata ha concluso chiedendo il rigetto.
All'esito dell'udienza del 02/09/2025 in base all'art. 429 c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico
Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva decisa in prima udienza in quanto documentalmente istruita, atteso che la perizia non necessita di rinnovo.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso in opposizione aveva chiesto accertarsi il diritto alla pensione d'invalidità civile 100% e la status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92.
Il CTU nominato in sede di ATP, Dr.SA nella relazione Persona_2 scritta depositata in data il 04.8.2024 a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante “il calcolo complessivo della percentuale di invalidità è pari al 67% dalla data della domanda amministrativa.”
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, per nulla smentite dall'esito delle visite della Commissione medica. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n.
5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Al contrario, le censure avanzate dall'opponente appaiono certamente generiche e aprioristiche e comunque alle stesse ha già risposto il consulente nella parte finale dell'elaborato peritale.
È bene sul punto rilevare che secondo l'art. 445 bis c.VI c.p.c. la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione” dalla disposizione, ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale ma deve specificare le ragioni concrete, supportate dalla certificazione sanitaria, della contestazione altrimenti l'opposizione steSA è inammissibile.
Sul punto il ricorrente non si può limitare a sostenere di avere diritto alle prestazioni ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto.
L'opposizione va rigettata.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n.
269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la steSA risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili CP_ e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
CP_ 3) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di euro
280,00 a favore delsla Dr.SA ). Persona_2
Palmi, 02/09/2025
Il giudice
Dr. Carlo Gabutti