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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4863 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 6813/2024 del R.G. TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
SI NE;
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Alessio Guadagno;
resistente Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto L'istante allegava di aver espletato l'incarico di dirigente, nominato ai sensi dell'art. 110, comma 2, d. lgs. 267/2000, responsabile della 3^ Area pianificazione e gestione del territorio e della 4^ Area Lavori e servizi pubblici, del dal 8.10.2019 al 14.11.2021; che l'incarico veniva Controparte_1 svolto con professionalità ed elevato grado di diligenza. Esponeva che il ruolo apicale svolto e la scarsità di risorse umane presso l'Ente rendevano la presenza a lavoro necessaria, al punto che nel periodo della pandemia beneficiava di autorizzazione specifica da parte della Commissione Straordinaria (in ossequio all'Ordinanza regionale n. 82/2020) al transito per raggiungere il luogo di lavoro (all. 5). Allegava che l'elevato grado di responsabilità gestionale - tutti i provvedimenti della 3^ e 4^ area (gestione territorio e lavori pubblici) quali gare, appalti, gestione raccolta rifiuti, necessitavano della sua firma, quale dirigente, per poter essere varati e quindi la presenza a lavoro era quasi “imposta”, prima dai Commissari e poi dal Sindaco;
che l'orario di lavoro era articolato su 5 gg. settimanali. Specificava che nell'anno 2019, negli 85 giorni di rapporto, pur avendone maturato il diritto e fatto richiesta, non godeva di gg.07 di ferie;
che il 22.06.2020 chiedeva il godimento delle ferie maturate CP_ al 31.12.2019 e che l' resistente, in persona del Segretario Generale, con nota del 22.06.2020 – prot. 22258 (all. 6), negava la concessione con la seguente motivazione: “considerate le esigenze prioritarie di servizio, al fine di terminare i procedimenti in corso, si rinvia per motivi di ufficio la fruizione delle ferie arretrate 2019”. Allegava che, con successiva richiesta del 06.07.2020 – prot. 23768 (all.7), chiedeva al Segretario Generale di poter fruire di un periodo di gg.10 di ferie (05 gg. per residuo ferie arretrate anno 2019 e gg. 05 per ferie maturate nel 2020) senza però ricevere alcun riscontro a tale richiesta.
1 Aggiungeva che, con richiesta dell'11.12.2020 – prot. 37733 (all.8), chiedeva al Segretario Generale la fruizione di n.25 gg. di ferie relative all'anno 2020 (di cui 4 per festività soppresse) con decorrenza dal giorno 11.12.2020, ma veniva autorizzato alla fruizione di soli 4 giorni, rilevando che tanto è dato leggere in calce alla richiesta “visto, si autorizza 17/18/29/30”. Esponeva che, con richiesta dell'11.10.2021 - prot. N. 26517 (all.9), richiedeva la fruizione del residuo ferie dell'anno 2020, pari ad 11 gg, ma la richiesta rimaneva senza esito e che nel 2021 maturava ulteriori 23 gg. di ferie di cui godeva solo in parte. Esponeva che, dei complessivi 58 gg di ferie maturate per l'intera durata del rapporto ha potuto godere, complessivamente, solo di 31 giorni, residuando 27 giorni di ferie non godute per espresso rinvio fatto dall'Ente. Chiedeva di “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle giornate di ferie maturate e non godute (n.27 gg) per diniego opposto dal datore di lavoro, o comunque per inadempimento dello stesso che non ha predisposto un'organizzazione del lavoro tale da consentirne il godimento;
- condannare conseguentemente la resistente al pagamento della complessiva somma di euro 5.717,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria per le causali innanzi indicate….” Si costituiva tardivamente il resistente, esponendo che il rapporto di lavoro del dirigente è soggetto a una disciplina diversa da quella prevista per gli altri lavoratori subordinati, in quanto il dirigente gode di grande autonomia all'interno dell'organizzazione dell'Ente. Deduceva che è lo stesso dirigente che ha il potere/dovere di stabilire, in piena autonomia, il proprio periodo di ferie, senza particolari interferenze, conseguendone che qualora, come nel caso in esame, il dirigente decida deliberatamente e/o ometta negligentemente di esercitare il proprio potere/dovere di programmare le proprie ferie e, quindi, non fruisca del periodo di riposo annuale, tale mancata fruizione è conseguenza di un'autonoma scelta e/o al massimo di una volontaria omissione del dirigente medesimo. Deduceva che ne consegue che deve essere escluso ogni inadempimento colpevole del CP_1
.
[...]
Esponeva che, in ogni caso, dallo schema riepilogativo allegato sub 5 al parere prodotto in atti, emerge che l'Ing. , per proprio fatto e colpa, non ha usufruito di n. 19 giorni di ferie, e non Pt_1 di n. 27 giorni, come infondatamente ex adverso affermato, a cui, tra l'altro, devono essere comunque sottratte le giornate del 3 gennaio 2020, del 30 marzo 2021, del 20 aprile 2021 e del 12 ottobre 2021, in cui il ricorrente è stato assente ingiustificatamente;
per un totale complessivo, quindi, di n. 15 giorni di ferie non godute.
Il ricorso è parzialmente fondato. Deve seguirsi l'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità (cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 9982 del 12/04/2024) che afferma che il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo. La Corte nella suddetta sentenza che si riporta parzialmente per esigenze di chiarezza espositiva afferma: “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il dirigente il quale, al momento
2 della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo " (v. Cass. 2 luglio 2020, n. 13613); si è in particolare chiarito che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire -che, nel caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022). Si è dunque ritenuto che il dirigente (pur munito del potere di auto-organizzarsi le ferie) che non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia sottoposto a poteri organizzatori, o comunque gerarchici, dell'organo di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute (Cass. n. 29844/2022). Si è dunque affermato il principio secondo cui "il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento" (Cass. n. 18140/2022).”
La Corte ha, inoltre, specificato che la suddetta interpretazione è influenzata in maniera decisiva dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale. Nella suddetta ordinanza la Corte di Legittimità (vedi Sez. L - , Ordinanza n. 9982 del 12/04/2024 richiamata) espone infatti: “Si è infatti evidenziata la decisiva influenza spiegata dalla normativa eurounitaria e dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia 6 novembre 2018,
[...]
, secondo cui "l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del Per_1
4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo - automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto". Si è in particolare rimarcato che la Direttiva estende i propri effetti in tema di ferie anche ai dirigenti (v. art. 17 Direttiva 2003/88/CE, che, nel consentire agli Stati membri un diverso trattamento rispetto ai diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili l'art. 7, riguardante
3 appunto le ferie) e si è chiarito come operino, rispetto ad essi, i principi fissati in sede eurounitaria, essendosi espressamente affermato, nel contesto della pronuncia citata, la necessità che il giudice nazionale operi "prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo", onde "pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione". La Corte di Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti: a) nella necessità che il lavoratore sia invitato "se necessario formalmente" a fruire delle ferie e "nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile ... se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento" (punto 45); b) nella necessità di "evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore" (punto 43); c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che "l''onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro ... sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore "non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto". Ancorché rispetto ad un dirigente, per la normale posizione di minor debolezza e maggiore conoscenza dei dati giuridici, le predette condizioni possano trovare in concreto applicazioni di minor rigore, sotto il profilo dell'intensità informativa o del grado di diligenza richiesta al datore di lavoro, ma certamente permangono a governare l'istituto dell'attribuzione, perdita o monetizzazione delle ferie. La lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione, qui non applicabile ratione temporis, dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012 secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere "in nessun caso" trattamenti economici sostitutivi. In proposito Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la "capacità organizzativa del datore di lavoro", nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi "senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso ... da ... causa non imputabile al lavoratore", tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva
4 dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati.”
Nella fattispecie che ci occupa non può essere valorizzato, al fine di escludere il diritto del ricorrente a percepire l'indennità delle ferie non fruite, il potere del dirigente di auto-organizzarsi, trattandosi come affermato dalla suddetta pronuncia della Corte di Legittimità, di un dirigente non collocato all'apice dell'ente pubblico e, quindi, sottoposto a poteri organizzatori, o comunque gerarchici, dell'organo di vertice dell'ente (cfr. doc. in atti).
Deve, inoltre, evidenziarsi che il datore di lavoro non ha fornito la prova di aver invitato formalmente il ricorrente a fruire delle ferie e di averlo informato - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie fossero ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero state perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, in adesione all'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità (cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 9982 del 12/04/2024), deve accertarsi il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite.
In merito al numero di giorni di ferie non fruite deve accertarsi che trattasi di n. 15 giorni secondo CP_ quanto dedotto dall' resistente. La Corte di Legittimità afferma con orientamento interpretativo consolidato (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 14/06/2024, n. 16603): “16. E' costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020).” Nella fattispecie in esame, pur in assenza dell'assolvimento del suddetto onere probatorio in capo al ricorrente, è la stessa parte resistente ad allegare che il ricorrente non ha usufruito di n. 19 giorni di ferie. Inoltre la circostanza che il ricorrente non ha lavorato nelle giornate del 3 gennaio 2020, del 30 marzo 2021, del 20 aprile 2021 e del 12 ottobre 2021, allegata da parte resistente, non è stata specificamente contestata nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., di tal che deve ritenersi provata. La Corte di Legittimità (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023) ha infatti affermato “16.1.
- Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 3245/2003; Cass. n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018; Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022), il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
5 (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.”
Pertanto deve riconoscersi il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per n. 15 giorni di ferie. Essendo inoltre corretto e non contestato il parametro di calcolo utilizzato dall'istante in ricorso, parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €3.176,40. Spettano gli interessi legali dalla data di maturazione dei diritti al saldo, ma non la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. Parte resistente deve essere quindi condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €3.176,40 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, vale a dire dal 15.11.2021, al saldo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere compensate nella misura di 1/3 stante la misura dell'accoglimento del ricorso e per la rimanente parte seguono il principio della soccombenza e pertanto devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di
€3.176,40 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre agli interessi legali dal 15.11.2021 al saldo;
- liquida le spese di lite in €1.200,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura di 1/3 e condannando parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della rimanente parte delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso il 02.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 6813/2024 del R.G. TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
SI NE;
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Alessio Guadagno;
resistente Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto L'istante allegava di aver espletato l'incarico di dirigente, nominato ai sensi dell'art. 110, comma 2, d. lgs. 267/2000, responsabile della 3^ Area pianificazione e gestione del territorio e della 4^ Area Lavori e servizi pubblici, del dal 8.10.2019 al 14.11.2021; che l'incarico veniva Controparte_1 svolto con professionalità ed elevato grado di diligenza. Esponeva che il ruolo apicale svolto e la scarsità di risorse umane presso l'Ente rendevano la presenza a lavoro necessaria, al punto che nel periodo della pandemia beneficiava di autorizzazione specifica da parte della Commissione Straordinaria (in ossequio all'Ordinanza regionale n. 82/2020) al transito per raggiungere il luogo di lavoro (all. 5). Allegava che l'elevato grado di responsabilità gestionale - tutti i provvedimenti della 3^ e 4^ area (gestione territorio e lavori pubblici) quali gare, appalti, gestione raccolta rifiuti, necessitavano della sua firma, quale dirigente, per poter essere varati e quindi la presenza a lavoro era quasi “imposta”, prima dai Commissari e poi dal Sindaco;
che l'orario di lavoro era articolato su 5 gg. settimanali. Specificava che nell'anno 2019, negli 85 giorni di rapporto, pur avendone maturato il diritto e fatto richiesta, non godeva di gg.07 di ferie;
che il 22.06.2020 chiedeva il godimento delle ferie maturate CP_ al 31.12.2019 e che l' resistente, in persona del Segretario Generale, con nota del 22.06.2020 – prot. 22258 (all. 6), negava la concessione con la seguente motivazione: “considerate le esigenze prioritarie di servizio, al fine di terminare i procedimenti in corso, si rinvia per motivi di ufficio la fruizione delle ferie arretrate 2019”. Allegava che, con successiva richiesta del 06.07.2020 – prot. 23768 (all.7), chiedeva al Segretario Generale di poter fruire di un periodo di gg.10 di ferie (05 gg. per residuo ferie arretrate anno 2019 e gg. 05 per ferie maturate nel 2020) senza però ricevere alcun riscontro a tale richiesta.
1 Aggiungeva che, con richiesta dell'11.12.2020 – prot. 37733 (all.8), chiedeva al Segretario Generale la fruizione di n.25 gg. di ferie relative all'anno 2020 (di cui 4 per festività soppresse) con decorrenza dal giorno 11.12.2020, ma veniva autorizzato alla fruizione di soli 4 giorni, rilevando che tanto è dato leggere in calce alla richiesta “visto, si autorizza 17/18/29/30”. Esponeva che, con richiesta dell'11.10.2021 - prot. N. 26517 (all.9), richiedeva la fruizione del residuo ferie dell'anno 2020, pari ad 11 gg, ma la richiesta rimaneva senza esito e che nel 2021 maturava ulteriori 23 gg. di ferie di cui godeva solo in parte. Esponeva che, dei complessivi 58 gg di ferie maturate per l'intera durata del rapporto ha potuto godere, complessivamente, solo di 31 giorni, residuando 27 giorni di ferie non godute per espresso rinvio fatto dall'Ente. Chiedeva di “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle giornate di ferie maturate e non godute (n.27 gg) per diniego opposto dal datore di lavoro, o comunque per inadempimento dello stesso che non ha predisposto un'organizzazione del lavoro tale da consentirne il godimento;
- condannare conseguentemente la resistente al pagamento della complessiva somma di euro 5.717,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria per le causali innanzi indicate….” Si costituiva tardivamente il resistente, esponendo che il rapporto di lavoro del dirigente è soggetto a una disciplina diversa da quella prevista per gli altri lavoratori subordinati, in quanto il dirigente gode di grande autonomia all'interno dell'organizzazione dell'Ente. Deduceva che è lo stesso dirigente che ha il potere/dovere di stabilire, in piena autonomia, il proprio periodo di ferie, senza particolari interferenze, conseguendone che qualora, come nel caso in esame, il dirigente decida deliberatamente e/o ometta negligentemente di esercitare il proprio potere/dovere di programmare le proprie ferie e, quindi, non fruisca del periodo di riposo annuale, tale mancata fruizione è conseguenza di un'autonoma scelta e/o al massimo di una volontaria omissione del dirigente medesimo. Deduceva che ne consegue che deve essere escluso ogni inadempimento colpevole del CP_1
.
[...]
Esponeva che, in ogni caso, dallo schema riepilogativo allegato sub 5 al parere prodotto in atti, emerge che l'Ing. , per proprio fatto e colpa, non ha usufruito di n. 19 giorni di ferie, e non Pt_1 di n. 27 giorni, come infondatamente ex adverso affermato, a cui, tra l'altro, devono essere comunque sottratte le giornate del 3 gennaio 2020, del 30 marzo 2021, del 20 aprile 2021 e del 12 ottobre 2021, in cui il ricorrente è stato assente ingiustificatamente;
per un totale complessivo, quindi, di n. 15 giorni di ferie non godute.
Il ricorso è parzialmente fondato. Deve seguirsi l'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità (cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 9982 del 12/04/2024) che afferma che il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo. La Corte nella suddetta sentenza che si riporta parzialmente per esigenze di chiarezza espositiva afferma: “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il dirigente il quale, al momento
2 della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo " (v. Cass. 2 luglio 2020, n. 13613); si è in particolare chiarito che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire -che, nel caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022). Si è dunque ritenuto che il dirigente (pur munito del potere di auto-organizzarsi le ferie) che non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia sottoposto a poteri organizzatori, o comunque gerarchici, dell'organo di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute (Cass. n. 29844/2022). Si è dunque affermato il principio secondo cui "il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento" (Cass. n. 18140/2022).”
La Corte ha, inoltre, specificato che la suddetta interpretazione è influenzata in maniera decisiva dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale. Nella suddetta ordinanza la Corte di Legittimità (vedi Sez. L - , Ordinanza n. 9982 del 12/04/2024 richiamata) espone infatti: “Si è infatti evidenziata la decisiva influenza spiegata dalla normativa eurounitaria e dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia 6 novembre 2018,
[...]
, secondo cui "l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del Per_1
4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo - automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto". Si è in particolare rimarcato che la Direttiva estende i propri effetti in tema di ferie anche ai dirigenti (v. art. 17 Direttiva 2003/88/CE, che, nel consentire agli Stati membri un diverso trattamento rispetto ai diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili l'art. 7, riguardante
3 appunto le ferie) e si è chiarito come operino, rispetto ad essi, i principi fissati in sede eurounitaria, essendosi espressamente affermato, nel contesto della pronuncia citata, la necessità che il giudice nazionale operi "prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo", onde "pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione". La Corte di Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti: a) nella necessità che il lavoratore sia invitato "se necessario formalmente" a fruire delle ferie e "nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile ... se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento" (punto 45); b) nella necessità di "evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore" (punto 43); c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che "l''onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro ... sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore "non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto". Ancorché rispetto ad un dirigente, per la normale posizione di minor debolezza e maggiore conoscenza dei dati giuridici, le predette condizioni possano trovare in concreto applicazioni di minor rigore, sotto il profilo dell'intensità informativa o del grado di diligenza richiesta al datore di lavoro, ma certamente permangono a governare l'istituto dell'attribuzione, perdita o monetizzazione delle ferie. La lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione, qui non applicabile ratione temporis, dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012 secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere "in nessun caso" trattamenti economici sostitutivi. In proposito Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la "capacità organizzativa del datore di lavoro", nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi "senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso ... da ... causa non imputabile al lavoratore", tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva
4 dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati.”
Nella fattispecie che ci occupa non può essere valorizzato, al fine di escludere il diritto del ricorrente a percepire l'indennità delle ferie non fruite, il potere del dirigente di auto-organizzarsi, trattandosi come affermato dalla suddetta pronuncia della Corte di Legittimità, di un dirigente non collocato all'apice dell'ente pubblico e, quindi, sottoposto a poteri organizzatori, o comunque gerarchici, dell'organo di vertice dell'ente (cfr. doc. in atti).
Deve, inoltre, evidenziarsi che il datore di lavoro non ha fornito la prova di aver invitato formalmente il ricorrente a fruire delle ferie e di averlo informato - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie fossero ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero state perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, in adesione all'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità (cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 9982 del 12/04/2024), deve accertarsi il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite.
In merito al numero di giorni di ferie non fruite deve accertarsi che trattasi di n. 15 giorni secondo CP_ quanto dedotto dall' resistente. La Corte di Legittimità afferma con orientamento interpretativo consolidato (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 14/06/2024, n. 16603): “16. E' costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020).” Nella fattispecie in esame, pur in assenza dell'assolvimento del suddetto onere probatorio in capo al ricorrente, è la stessa parte resistente ad allegare che il ricorrente non ha usufruito di n. 19 giorni di ferie. Inoltre la circostanza che il ricorrente non ha lavorato nelle giornate del 3 gennaio 2020, del 30 marzo 2021, del 20 aprile 2021 e del 12 ottobre 2021, allegata da parte resistente, non è stata specificamente contestata nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., di tal che deve ritenersi provata. La Corte di Legittimità (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023) ha infatti affermato “16.1.
- Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 3245/2003; Cass. n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018; Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022), il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
5 (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.”
Pertanto deve riconoscersi il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per n. 15 giorni di ferie. Essendo inoltre corretto e non contestato il parametro di calcolo utilizzato dall'istante in ricorso, parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €3.176,40. Spettano gli interessi legali dalla data di maturazione dei diritti al saldo, ma non la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. Parte resistente deve essere quindi condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €3.176,40 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, vale a dire dal 15.11.2021, al saldo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere compensate nella misura di 1/3 stante la misura dell'accoglimento del ricorso e per la rimanente parte seguono il principio della soccombenza e pertanto devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di
€3.176,40 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre agli interessi legali dal 15.11.2021 al saldo;
- liquida le spese di lite in €1.200,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura di 1/3 e condannando parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della rimanente parte delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso il 02.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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