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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/06/2025, n. 4641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4641 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46465/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46465/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Scarpellini ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via Mosca n. 142, come da procura in atti;
ATTRICE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Sacchi ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale del loro procuratore in Gallarate, via Dante Alighieri n. 4/A, come da procura in atti;
CONVENUTI
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione;
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. per le lesioni riportate dalla sig.ra CP_1 [...]
a causa del sinistro di cui in premessa e per l'effetto, Parte_1
- condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di euro 132.070,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
1 - In subordine, accertare e dichiarare la diversa misura del concorso di colpo nella causazione del sinistro.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a. come per legge”.
Parti convenute:
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per le causali di cui in narrativa, così giudicare:
-nel merito: rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
-con vittoria di spese e competenze del giudizio;
-in via istruttoria: con ogni più ampia ed espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi e formulare istanze istruttorie entro i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 e ere l'accertamento della Controparte_2 CP_1 responsabilità esclusiva di per aver provocato il sinistro per cui è causa e la CP_1 condanna di in solido tra loro, al risarcimento di Controparte_2 CP_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dall'attrice e, per l'effetto, al pagamento a favore di della somma indicata in Euro 132.070,00, o in quella diversa ritenuta di giustizia, Parte_1 con la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dall'evento al saldo.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che, in data 20 novembre 2019, a Milano, percorreva via Dante in direzione Parte_1 largo Cairoli a bordo del suo monopattin all'intersezione con via Meravigli, si arrestava in prossimità delle strisce pedonali;
- che, a causa della pavimentazione bagnata, perdeva il controllo e rovinava al suolo;
- che, nella medesima circostanza, sopraggiungeva a velocità sostenuta l'autovettura Toyota UR, targata FF355KF, di proprietà e condotta da il quale non arrestava la CP_1 marcia, nonostante il semaforo lampeggiante, e travolgeva;
Parte_1
- che riportava lesioni fisiche che ne rendevano necessario l'immediato Parte_1 trasporto al Pronto Soccorso Fatebenefratelli, ove venivano diagnosticate una frattura poliframmentaria biossea di entrambe le gambe e una frattura del malleolo laterale destro ed esposizione distale mediale a sinistra;
- che l'attrice veniva sottoposta a visita medica in data 21 giugno 2021 e il dott. Per_1
quantificava l'I.P. pari al 20%, l'I.T.T. pari a giorni quaranta, l'I.T.P. al 75% pari a
[...] sessanta, l'I.T.P. al 50% pari a giorni quarantacinque e l'I.T.P. al 25% pari a giorni trenta oltre alla personalizzazione del danno;
- che la Compagnia convenuta, nonostante le reiterate richieste e i tentativi di bonario componimento della causa, respingeva ogni addebito di responsabilità.
2 Si costituivano congiuntamente in giudizio la e con Controparte_2 CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.02.2022, chiedendo, nel merito, di rigettare integralmente tutte le domande dell'attrice, perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate. In particolare, i convenuti contestavano la dinamica così come prospettata dall'attrice, rilevando che quest'ultima, nel tentativo di arrestare la propria marcia, perdeva il controllo del monopattino e rovinava autonomamente al suolo occupando la sede stradale con gli arti inferiori in modo repentino e non prevedibile, mentre l'autovettura condotta da si trovava già in CP_1 fase di transito nell'impossibilità di avvistare tempestivamente l'ostacolo ed evitarlo.
All'udienza del giorno 15.03.2022, questo Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., fissando l'udienza del giorno 21.09.2022 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'ammissione della prova per testi, assunta all'udienza del giorno 12.12.2022.
Con Ordinanza del 11.10.2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.10.2023, questo Giudice, tenuto conto della natura della vertenza e anche al fine di evitare un aggravio delle spese processuali delle parti stante la possibilità di dover ulteriormente istruire la causa, formulava ex art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa che, tuttavia, non veniva accettata da parte attrice.
Successivamente veniva disposta c.t.u. medico-legale in ordine all'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni subite da in rapporto causale con il sinistro, della durata Parte_1 dell'inabilità temporanea, della omazione-correlata, degli eventuali postumi permanenti, della necessità e congruità delle spese mediche occorse e documentate e di eventuali spese mediche future.
All'udienza del giorno 08.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, con Ordinanza del 23.05.2024 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 06.02.2025.
A quest'ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e con Ordinanza del 07.02.2025, verificato il deposito delle rispettive note scritte, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle part i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Quanto al profilo relativo all'an debeatur, deve rilevarsi quanto segue.
2.1. Innanzi tutto, in punto di diritto, la domanda risarcitoria formulata dall'attrice Parte_1
è sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 144 cod. ass., azione diretta formulata nei
[...] ti dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, Controparte_2
e nei confronti del responsabile del danno – il quale si identifica con il proprietario del
[...]
, nella specie il sig. avendo così regolarmente instaurato il contraddittorio CP_1 con il litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 144, III comma, cod. ass..
2.2. Ciò posto, giova innanzi tutto rilevare che, in ordine alla dinamica del sinistro per cui è causa, non assumono valore probatorio nel presente giudizio, ai fini dell'onere della prova posto a carico di parte attrice, le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 12.12.2022 in Testimone_1 quanto inficiate da contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca.
Quanto al giudizio di attendibilità dei testi, giova premettere, in via preliminare, che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la valutazione circa l'attendibilità di un teste deve
3 avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente “per categoria” (cfr. Cass. civ. 16529 del 2004), in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quella sulla “capacità a testimoniare” in rapporto, appunto, a “categorie” di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonee a fornire una valida testimonianza: invero l'attendibilità della testimonianza afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice del merito deve discrezionalmente valutare mediante il ricorso a parametri di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni sia intrinseche alla stessa dichiarazione che estrinseche rispetto al complessivo compendio probatorio etc.) o di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (cfr. ex multis Cass. civ. 7763 del 2010 e, da ultimo, Cass. Civ. 26547/2021).
Declinando i predetti principi al caso di specie, deve innanzi tutto rilevarsi la contraddittorietà intrinseca delle dichiarazioni rese dal teste in quanto contrastanti con la Testimone_1 dichiarazione del medesimo teste di cui al documento versato in atti da parte convenuta sub doc. 3, laddove il teste ha dichiarato: “Ero all'incrocio di via S. Prospero con via Dante direzione via Meravigli. Mentre ero fermo dietro ad un'altra auto ho visto una persona su un monopattino elettrico che percorreva via Dante direzione incrocio via Meravigli che sfrecciava sul marciapiede ma non riuscendo a frenare forse perché bagnato a terra scivolava sotto la ruota posteriore del taxi targato FF355KF che veniva da via Meravigli girando a destra verso Cordusio. Premesso che i semafori erano lampeggianti” (v. doc.3, fasc. conv.); all'udienza del 12.12.2022, invece, il teste ha dichiarato: “Si è vero, confermo ma preciso che non ero all'interno del taxi, ero sceso per aiutare TE il clie o appena fatto scendere dal taxi. Ero fermo vicino al semaforo della via S. Prospero […]” (v. verbale udienza del 12.12.2022).
Dunque, in un primo momento il sig. ha riferito che al momento del sinistro si trovava TE all'incrocio di via S. Prospero con via Dante “dietro ad un'altra auto” dunque, verosimilmente, all'interno del proprio veicolo (v. doc. 3, fasc. conv.); mentre successivamente, all'udienza del 12.12.2022, ha affermato che al momento del sinistro si trovava fuori dal proprio veicolo, smentendo quanto precedentemente dichiarato.
Inoltre, dalle dichiarazioni rese dal teste emerge una dinamica del sinistro alquanto TE inverosimile in quanto il teste asserisce che: sul marciapiedi il monopattino è scivolato e la ragazza è caduta. Cadendo è finita sotto la ruota posteriore destra dell'auto che stava marciando, era un taxi che stava percorrendo la via Meravigli in direzione via Dante. La ragazza è caduta sul marciapiedi e cadendo è scivolata sotto al taxi. Il monopattino dopo la caduta è rimasto sul marciapiedi, la ragazza invece è finita sotto al taxi […]”, salvo poi precisare che “Si è vero, confermo. Il taxi aveva da poco oltrepassato le strisce pedonali presenti in loco” (v. verbale udienza del 12.12.2022).
Il teste, dunque, ha affermato che l'attrice, a bordo del proprio monopattino, avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo scivolando direttamente sotto la vettura condotta dal convenuto e, più precisamente, sotto la ruota posteriore destra della stessa. La dinamica CP_1 descritta dal teste risulta implausibile.
Non vi è dubbio che la dinamica logicamente e cronologicamente più plausibile sia quella sostenuta da parte attrice, ovvero che la sig.ra dopo aver perso il controllo del monopattino ed essere Pt_1 scivolata, sia prima caduta e finita ri n le gambe sulle strisce pedonali in corrispondenza dello scivolo per gli invalidi e, successivamente, sia stata investita dal convenuto non avvedutosi della sua presenza al suolo;
al contrario è irragionevole la dinamica prospettata dal teste , in base alla TE
4 quale l'attrice cadendo dal proprio monopattino sia finita direttamente al di sotto della vettura condotta dal convenuto.
Le predette dichiarazioni rese dal teste risultano, pertanto, inficiate da inattendibilità e alcuna valenza probatoria assumono nel presente giudizio ai fini dell'onere della prova posto a carico di parte attrice.
Dichiarata, dunque, l'inattendibilità del teste per le ragioni sopra esposte, deve Testimone_1 rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa possono essere ricostruiti sulla scorta del complessivo compendio probatorio che consta della relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale di Milano intervenuti sul luogo del sinistro – che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine agli accertamenti e ai rilievi espletati – e, in particolar modo, delle dichiarazioni rese agli agenti dall'attrice e dal convenuto Parte_1 CP_1 v. doc.2, fasc. conv.).
[...]
In particolare, il convenuto ha dichiarato agli agenti di P.L.: “Provenivo da corso CP_1 Magenta in direzione di piazza via Meravigli a bordo del mio veicolo taxi 4369. Giunto in prossimità dell'attraversamento pedonale posto all'intersezione tra via Meravigli e via Dante rallentavo la marcia accingendomi a svoltare a destra, considerando che la lanterna semaforica proiettava luce gialla lampeggiante e che sul marciapiede in corrispondenza dell'attraversamento citato non vi fosse nessuno pronto ad attraversare. Nel frangente in cui mi trovato in corrispondenza dell'attraversamento pedonale scorgevo sopraggiungere dal marciapiede di via Dante (angolo via Meravigli dal mio lato destro) una ragazza a bordo di un monopattino elettrico a velocità sostenuta, istintivamente frenavo bruscamente spaventato dal fatto che quest'ultima potesse impegnare l'attraversamento ma nonostante ciò causa suolo bagnato, ABS e manto lastricato nonché la stessa presenza delle strisce e dei binari tranviari il mio veicolo non bloccava del tutto la marcia (ABS). Convinto che la ragazza fosse riuscita a fermarsi e pertanto che non ci fosse stato urto, che preciso non ho avvertito, mi accingevo ad effettuare la svolta a destra quando guardando dallo specchietto retrovisore mi avvedevo della presenza della ragazza che giaceva al suolo. Immediatamente scendevo e prestavo soccorso e allertavo il 118 di quanto accaduto. La ragazza al suolo era sdraiata con le gambe volte verso piazza Castello leggermente sul fianco destro le caviglie erano in corrispondenza dei binari tranviari (1° rotaia lato edifici) inoltre aveva il busto e il bacino sullo scivolo invalidi del marciapiede ed era perpendicolare all'altro marciapiede, il monopattino si trovava dietro le sue spalle […]” (v. doc. 2, fasc. att.).
Il a dunque ammesso di aver visto sopraggiungere l'attrice a bordo del proprio monopattino CP_1 el di aver avuto l'istinto di frenare spaventato dal fatto che quest'ultima potesse impegnare l'attraversamento pedonale, ma di non essere riuscito ad arrestare completamente la marcia a causa delle caratteristiche del fondo stradale che, peraltro, al momento del sinistro era bagnato (v. doc. 2, fasc. att.).
Dalle predette dichiarazioni si evince che il convenuto alla guida della propria CP_1 vettura taxi Toyota UR (tg. FF355KF), ha adottato una condotta di guida imprudente e negligente violando diverse norme cautelari imposte dal Codice della Strada.
Innanzi tutto, la velocità mantenuta dal al momento del sinistro non era commisurata alle CP_1 condizioni e alle caratteristiche della stra ro, il fondo stradale bagnato, come accertato dagli Agenti di P.L. e pacifico in giudizio, l'orario che può considerarsi notturno in quanto il sinistro è occorso alle ore 05:30 del 20.11.2019 e la presenza di un attraversamento pedonale e di un semaforo giallo lampeggiante.
Ed infatti, la circostanza relativa all'eccessiva velocità del convenuto si evince anche dal fatto che il
– come dal medesimo dichiarato (v. doc. 2, fasc. att.) – avvedutosi della presenza dell'attrice CP_1 ordo del suo monopattino elettrico si stava avvicinando all'attraversamento pedonale ivi presente, ha tentato bruscamente di frenare senza tuttavia riuscire ad arrestare completamente la
5 marcia del proprio veicolo: tale circostanza è compatibile soltanto con una velocità eccessiva della vettura condotta dal convenuto in quanto, se la velocità fosse stata moderata, quest'ultimo sarebbe stato in grado di frenare e arrestare la marcia pur in presenza del fondo stradale bagnato e dei binari del tram.
Il convenuto ha dunque violato innanzi tutto la regola generale di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012); inoltre, il convenuto ha altresì violato l'art. 141 del Codice della Strada, che impone ai conducenti di regolare la velocità del proprio mezzo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche della strada, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e in modo che riesca a conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed a compiere tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Pertanto, se il convenuto avesse prestato una maggiore attenzione, sarebbe riuscito a scorgere la presenza sulla carreggiata dell'attrice, specie tenuto conto della modesta altezza della vettura di tipo berlina dal medesimo condotta (Toyota UR) che, a differenza di una vettura modello SUV, non presenta un'altezza elevata e, dunque, offre verosimilmente al conducente un'ampia visuale.
Ancora, il avvedutosi della presenza dell'attrice che a bordo del monopattino si stava CP_1 accingendo versamento pedonale, avrebbe dovuto rallentare e, se necessario, arrestare la marcia al fine di assicurarsi che l'attrice fosse in sicurezza, tenuto conto che, come dal medesimo dichiarato, il ha solo supposto che l'attrice fosse riuscita a fermarsi, senza effettivamente CP_1 accertarsi che questa non fosse invece rovinata al suolo e si trovasse sulla carreggiata dal medesimo percorsa.
Così accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de quo, CP_1 deve rilevarsi che il comportamento colposo d mente concorso, in misura peraltro prevalente, a determinare l'evento lesivo.
Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze nelle quali il sinistro si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili all'attrice in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
Ed infatti, dalle dichiarazioni rese dall'attrice agli agenti di P.L. emerge la seguente Parte_1 dinamica: “Alla guida del mio monopattino elet arciapiede di via Dante lato civici pari in direzione di piazza Castello. Giunta in prossimità dell'attraversamento pedonale posto all'intersezione con via Meravigli iniziavo a rallentare dovendo impegnare l'attraversamento stesso ma a mio malgrado mi accorgevo che questo tardava ad arrestarsi causa anche fondo bagnato e successivamente in corrispondenza dello scivolo disabili perdevo il controllo e rovinavo al suolo. Nello specifico mi trovavo al suolo in posizione sdraiata con gli arti inferiori che invadevano la carreggiata e il bacino sullo scivolo invalidi. In quel frangente sopraggiungeva dalla via Meravigli in veicolo che non accortosi della mia presenza al suolo mi passava sia con i pneumatici anteriore che con quelli posteriori sulle gambe all'altezza delle caviglie che in quel momento avevo in corsia all'altezza del primo binario tranviario lato via Dante […]” (v. doc. 2, fasc. att.).
L'attrice stessa ammette che, giunta a bordo del proprio monopattino elettrico in prossimità dell'attraversamento pedonale teatro del sinistro di causa, ha tentato di rallentare dovendo impegnare l'attraversamento stesso ma, ciononostante, non è riuscita ad arrestare la marcia e pertanto ha perso il controllo del proprio mezzo scivolando in corrispondenza dello scivolo per invalidi e rovinando al suolo con le gambe riverse sulla carreggiata.
6 Le predette dichiarazioni depongono nel senso che l'attrice al momento del sinistro non stesse mantenendo una velocità commisurata allo stato dei luoghi (fondo stradale bagnato, orario che può considerarsi notturno, presenza di un attraversamento pedonale e di un semaforo giallo lampeggiante) in quanto, diversamente opinando, sarebbe riuscita a frenare per tempo e ad arrestare la marcia senza perdere il controllo del proprio mezzo e rovinare al suolo.
Alla luce del complessivo compendio probatorio, si evince dunque che anche l'attrice Parte_1
ha omesso di adottare una condotta di guida prudente e diligente, violando gli arti
[...]
141 del Codice della Strada sopra richiamati.
Inoltre, si rileva altresì che l'attrice al momento del sinistro si trovava su un'area pedonale sulla quale è notoriamente inibita la circolazione di veicoli, dunque anche di monopattini elettrici, essendo consentito soltanto il loro trasporto a mano – ovvero senza salire sulla pedana, ma trasportandolo al proprio fianco – e, dopo essere rovinata al suolo, si trovava con le gambe riverse sulla carreggiata, dunque su un'area riservata all'esclusivo transito delle vetture.
Ed infatti, i monopattini elettrici – così come i velocipedi – sono stati ricompresi nella categoria dei veicoli (cfr. Cass. civ. 10304/2009) e, quindi, chi li conduce, al pari degli altri veicoli che circolano in strada, è chiamato a rispettare quelle che sono le norme del Codice della Strada e, nel caso di specie, l'art. 14 delle Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di monopattini e altri dispositivi, comma 75-undecies, il quale stabilisce che: “È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”.
2.3. Con riguardo alla quantificazione dei rispettivi gradi di colpa, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attenga alle prescrizioni comandate dal Codice della Strada, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010 - dep. 20/08/2010, Filippi, Rv. 24835401) e, ancora, si è detto che in tema di circolazione stradale il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (Sez. 4, n. 5691/2016; Sez. 4, n. 12260/2015).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertata la responsabilità concorrente dell'attrice nella misura del 70% e del convenuto nella misura del 30%, nella Parte_1 CP_1 determinazione del sinistro per cui è causa, tenuto conto della maggiore gravità delle regole cautelari violate dall'attrice, in quanto, in primo luogo, quest'ultima si trovava a transitare sul marciapiede ove la circolazione era del tutto vietata e, inoltre, verosimilmente a causa della velocità non adeguata alle condizioni dei luoghi (fondo stradale bagnato), non riusciva a mantenere il controllo del proprio mezzo (pur essendo all'uopo obbligata) in prossimità dell'attraversamento pedonale al quale si stava verosimilmente avviando senza fermarsi, nonostante la presenza di semaforo lampeggiante, orario notturno e fondo stradale bagnato, così rovinando autonomamente al suolo in ragione dunque di plurime violazioni di regole cautelari di condotta a lei imputabili. In particolare, dalle dichiarazioni rese dall'attrice si evince che ella non si era fermata prima dell'attraversamento pedonale, la cui presenza le avrebbe dovuto imporre di adottare la massima prudenza in orario notturno e con semaforo giallo lampeggiante, ma aveva tentato di rallentare la marcia (senza peraltro riuscirvi)
7 quando era praticamente ormai giunta in prossimità dell'attraversamento, ma, a causa del fondo stradale bagnato (circostanza a lei nota), è scivolata al suolo andando a cadere direttamente sulla carreggiata;
va da sé che se ella avesse rispettato il divieto di circolare sul marciapiede nonché se avesse rispettato le più elementari regole di prudenza che, in presenza di fondo stradale bagnato, impongono di tenere una condotta di guida adeguata così da poter arrestare il proprio mezzo senza rischiare di rovinare al suolo, il sinistro non si sarebbe verificato.
Ne consegue che, stante la maggiore gravità di regole cautelari violate dall'attrice, la stessa deve ritenersi corresponsabile nella causazione del sinistro nella misura del 70%.
3. Così accertata la responsabilità concorrente dell'attrice e del convenuto, occorre a questo punto individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
3.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dal dott. , il quale ha accertato: che l'attrice, in conseguenza dell'evento Persona_2 lesivo per cui è causa, ha riportato una “una frattura pluriframmentaria bilaterale scomposta di gamba, con esposizione alla gamba sx” (v. relazione peritale, pag. 7); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 100% di giorni 45, di inabilità temporanea al 75% di giorni 60, di inabilità temporanea al 50% di giorni 45 e di inabilità temporanea al 25% di giorni 30, con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 4 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 18%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 1,1 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi (v. relazione peritale, pag.10).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e possono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo alla sig.ra . Parte_1
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e della sofferenza morale soggettiva interiore correlata al danno biologico.
3.1.1. Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati da questo Tribunale con le Tabelle 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attrice, di anni 30 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 26897/2014), l'importo complessivo di Euro 18.000,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 150,00 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica nella misura di 4 su una scala da 1 a 5, nel periodo della temporanea: v. pag.
8-9 relazione peritale) e di Euro 73.629,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 91.269,00, somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 70%, è pari a Euro 27.380,70.
8 Deve inoltre rilevarsi che l'importo pari ad Euro 73.629,00 altro non è che il valore monetario previsto dalle ultime Tabelle 2024 della liquidazione del danno che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazione (Euro 54.947,00) che della sofferenza morale soggettiva interiore (Euro 18.682,00), sofferenza psico-fisica che può ritenersi provata in via presuntiva tenuto conto del fatto colposo sussumibile nella fattispecie di reato di lesioni colpose e dell'accertamento compiuto dal c.t.u. della sofferenza morale nella misura di grado 1,5, su una scala da 1 a 5, alla stabilizzazione dei postumi (v. relazione peritale, pag. 9)
3.1.2. In aggiunta alla somma sopra liquidata pari a Euro 27.380,70 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 61/2023 e Cass. civ. 19063/2023, Pres. Travaglino), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (20.11.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 20.11.2019 fino alla presente sentenza.
3.1.3. Quanto alla domanda di personalizzazione del danno genericamente formulata da parte attrice nei propri scritti difensivi, questo Giudice chiarisce che nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta all'attrice a titolo di personalizzazione, atteso che non sono stati allegati e dedotti profili diversi e ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico che avrebbero potuto giustificare la liquidazione di una personalizzazione del danno.
Nel caso di specie, infatti, parte attrice si è limitata a precisare nella memoria ex art.183, co. VI, n.1 c.p.c., che l'attrice avrebbe diritto alla “personalizzazione del danno morale rispetto alla documentazione medica depositata da cui si evince l'impiego di calze contenitive per il rischio della compromissione vascolare derivante dall'investimento subito. La Cassazione con sentenza n. 25164 del 2020 ha infatti ribadito che la personalizzazione è una operazione che permette una maggiorazione del danno rispetto a quello forfetizzato in base ai criteri tabellari” (v. memoria ex art.183, co. VI, n.1 c.p.c., pag. 3).
Ebbene, l'attrice non ha dedotto profili “diversi e ulteriori” rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza ad esso correlata e, pertanto, la domanda di personalizzazione del danno biologico formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.
Sostiene, infatti, la giurisprudenza di legittimità – alla quale questo Tribunale intende dare continuità
– che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge, come in tal caso, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato infatti che “in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del
9 risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”)” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Parimenti, alcun importo può essere riconosciuto all'attrice a titolo di personalizzazione derivante dal danno estetico patito meramente e genericamente allegato in sede di atto di citazione e peraltro non reiterato nei successivi scritti difensivi (v. atto di citazione, pag. 2).
La predetta domanda di personalizzazione del danno, dunque, non può trovare accoglimento.
3.1.4. Quanto, poi, alla domanda di risarcimento del danno esistenziale formulata da parte attrice nei propri atti difensivi, ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. 23469/2018, Pres. Travaglino, est. in Per_3 forza del quale “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”.
Ed infatti, spiega la Suprema Corte che non è ammissibile nel nostro ordinamento la risarcibilità dell'autonoma categoria del danno c.d. esistenziale, intesa quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale ovvero derivanti da fatti di reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., con la conseguenza che la liquidazione ulteriore di una posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria (cfr. altresì Cass. civ., sezioni unite, 11 novembre 2008, n. 26972).
Pertanto, anche la predetta domanda non può dunque trovare accoglimento.
3.2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da parte attrice, deve rilevarsi quanto segue.
3.2.1. Compete innanzi tutto all'attrice il rimborso delle spese mediche Parte_1 ritenute congrue dal c.t.u. ed in connessione ezi tro di causa pari a Euro 977,70 (v. doc. 5, fasc. att.) somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 1.159,55; inoltre, compete all'attrice il rimborso delle spese sostenute per la copia della documentazione pari a Euro 35,66 (v. doc. 5, fasc. att.) somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 42,44 e il rimborso delle spese sostenute per la relazione medico-legale ante causam affidata al dott. Per_1
pari a Euro 1.000,00 (v. doc. 6, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso,
[...] è pari ad Euro 1.169,00.
La somma complessivamente spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute per l'evento lesivo di causa è pari a Euro 2.370,99, somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice pari al 70%, è pari a Euro 711,30, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 3.1.2.).
10 3.2.2. Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dal pregiudizio alla capacità lavorativa specifica dell'attrice, si rileva che la predetta domanda è stata formulata in modo del tutto generico da parte attrice in sede di atto di citazione, laddove l'attrice ha chiesto: “si richiede la liquidazione del danno morale, e del danno biologico, nonché esistenziale, estetico e da specifica lavorativa ed ogni ulteriore danno che verrà accertato” (v. atto di citazione, pag. 2); tale generica domanda, inoltre, non è stata neppure reiterata da parte attrice nei successivi scritti difensivi e, pertanto, deve intendersi rinunciata.
4. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Quanto, infine, al profilo relativo alle spese di lite, stante l'esito della lite (accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 70% e l'accoglimento della domanda attorea per un valore notevolmente inferiore rispetto al petitum) si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella misura di due terzi e di porre il restante terzo a carico delle parti convenute, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) e considerata, in particolare, l'attività difensiva effettivamente espletata, con applicazione dei valori medi per la fase introduttiva, di studio e istruttoria e dei valori minimi in relazione alla fase decisionale (tenuto conto dell'esiguo numero di pagine della comparsa conclusionale e della memoria di replica aventi carattere comunque ripetitivo rispetto ai precedenti scritti), con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello chiesto dall'avv. Scarpellini con nota spesa depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c., spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Scarpellini come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro, previa compensazione nella misura di due terzi, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 518,00+ Euro 27,00) nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 16.04.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità concorrente dell'attrice (nella misura del 70%) e Parte_1 del convenuto (nella misura del 30%) nella determinazione del sinistro di CP_1 causa occorso in Milano in data 20.11.2019;
- condanna i convenuti ed in solido tra loro Controparte_2 CP_1
e nelle rispettive quali somma di Euro Parte_1
27.380,70 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione, ed Euro 711,30 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 70%;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata dall'attrice nei confronti delle parti convenute;
- condanna, previa compensazione nella misura dei due terzi, i convenuti
[...]
e in solido tra loro e nelle rispettive qualità, Controparte_2 CP_1 all'attrice le spese di lite che si liquidano, per il restante terzo, nella misura di Euro 3.925,66
11 per compensi ed Euro 181,66 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Roberta Scarpellini come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_2 CP_1 in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura dei due
[...]
spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 16.04.2024.
Milano, 7 giugno 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46465/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Scarpellini ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via Mosca n. 142, come da procura in atti;
ATTRICE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Sacchi ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale del loro procuratore in Gallarate, via Dante Alighieri n. 4/A, come da procura in atti;
CONVENUTI
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione;
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. per le lesioni riportate dalla sig.ra CP_1 [...]
a causa del sinistro di cui in premessa e per l'effetto, Parte_1
- condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di euro 132.070,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
1 - In subordine, accertare e dichiarare la diversa misura del concorso di colpo nella causazione del sinistro.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a. come per legge”.
Parti convenute:
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per le causali di cui in narrativa, così giudicare:
-nel merito: rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
-con vittoria di spese e competenze del giudizio;
-in via istruttoria: con ogni più ampia ed espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi e formulare istanze istruttorie entro i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 e ere l'accertamento della Controparte_2 CP_1 responsabilità esclusiva di per aver provocato il sinistro per cui è causa e la CP_1 condanna di in solido tra loro, al risarcimento di Controparte_2 CP_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dall'attrice e, per l'effetto, al pagamento a favore di della somma indicata in Euro 132.070,00, o in quella diversa ritenuta di giustizia, Parte_1 con la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dall'evento al saldo.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che, in data 20 novembre 2019, a Milano, percorreva via Dante in direzione Parte_1 largo Cairoli a bordo del suo monopattin all'intersezione con via Meravigli, si arrestava in prossimità delle strisce pedonali;
- che, a causa della pavimentazione bagnata, perdeva il controllo e rovinava al suolo;
- che, nella medesima circostanza, sopraggiungeva a velocità sostenuta l'autovettura Toyota UR, targata FF355KF, di proprietà e condotta da il quale non arrestava la CP_1 marcia, nonostante il semaforo lampeggiante, e travolgeva;
Parte_1
- che riportava lesioni fisiche che ne rendevano necessario l'immediato Parte_1 trasporto al Pronto Soccorso Fatebenefratelli, ove venivano diagnosticate una frattura poliframmentaria biossea di entrambe le gambe e una frattura del malleolo laterale destro ed esposizione distale mediale a sinistra;
- che l'attrice veniva sottoposta a visita medica in data 21 giugno 2021 e il dott. Per_1
quantificava l'I.P. pari al 20%, l'I.T.T. pari a giorni quaranta, l'I.T.P. al 75% pari a
[...] sessanta, l'I.T.P. al 50% pari a giorni quarantacinque e l'I.T.P. al 25% pari a giorni trenta oltre alla personalizzazione del danno;
- che la Compagnia convenuta, nonostante le reiterate richieste e i tentativi di bonario componimento della causa, respingeva ogni addebito di responsabilità.
2 Si costituivano congiuntamente in giudizio la e con Controparte_2 CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.02.2022, chiedendo, nel merito, di rigettare integralmente tutte le domande dell'attrice, perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate. In particolare, i convenuti contestavano la dinamica così come prospettata dall'attrice, rilevando che quest'ultima, nel tentativo di arrestare la propria marcia, perdeva il controllo del monopattino e rovinava autonomamente al suolo occupando la sede stradale con gli arti inferiori in modo repentino e non prevedibile, mentre l'autovettura condotta da si trovava già in CP_1 fase di transito nell'impossibilità di avvistare tempestivamente l'ostacolo ed evitarlo.
All'udienza del giorno 15.03.2022, questo Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., fissando l'udienza del giorno 21.09.2022 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'ammissione della prova per testi, assunta all'udienza del giorno 12.12.2022.
Con Ordinanza del 11.10.2023, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.10.2023, questo Giudice, tenuto conto della natura della vertenza e anche al fine di evitare un aggravio delle spese processuali delle parti stante la possibilità di dover ulteriormente istruire la causa, formulava ex art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa che, tuttavia, non veniva accettata da parte attrice.
Successivamente veniva disposta c.t.u. medico-legale in ordine all'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni subite da in rapporto causale con il sinistro, della durata Parte_1 dell'inabilità temporanea, della omazione-correlata, degli eventuali postumi permanenti, della necessità e congruità delle spese mediche occorse e documentate e di eventuali spese mediche future.
All'udienza del giorno 08.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, con Ordinanza del 23.05.2024 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 06.02.2025.
A quest'ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e con Ordinanza del 07.02.2025, verificato il deposito delle rispettive note scritte, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle part i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Quanto al profilo relativo all'an debeatur, deve rilevarsi quanto segue.
2.1. Innanzi tutto, in punto di diritto, la domanda risarcitoria formulata dall'attrice Parte_1
è sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 144 cod. ass., azione diretta formulata nei
[...] ti dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, Controparte_2
e nei confronti del responsabile del danno – il quale si identifica con il proprietario del
[...]
, nella specie il sig. avendo così regolarmente instaurato il contraddittorio CP_1 con il litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 144, III comma, cod. ass..
2.2. Ciò posto, giova innanzi tutto rilevare che, in ordine alla dinamica del sinistro per cui è causa, non assumono valore probatorio nel presente giudizio, ai fini dell'onere della prova posto a carico di parte attrice, le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 12.12.2022 in Testimone_1 quanto inficiate da contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca.
Quanto al giudizio di attendibilità dei testi, giova premettere, in via preliminare, che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la valutazione circa l'attendibilità di un teste deve
3 avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente “per categoria” (cfr. Cass. civ. 16529 del 2004), in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quella sulla “capacità a testimoniare” in rapporto, appunto, a “categorie” di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonee a fornire una valida testimonianza: invero l'attendibilità della testimonianza afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice del merito deve discrezionalmente valutare mediante il ricorso a parametri di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni sia intrinseche alla stessa dichiarazione che estrinseche rispetto al complessivo compendio probatorio etc.) o di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (cfr. ex multis Cass. civ. 7763 del 2010 e, da ultimo, Cass. Civ. 26547/2021).
Declinando i predetti principi al caso di specie, deve innanzi tutto rilevarsi la contraddittorietà intrinseca delle dichiarazioni rese dal teste in quanto contrastanti con la Testimone_1 dichiarazione del medesimo teste di cui al documento versato in atti da parte convenuta sub doc. 3, laddove il teste ha dichiarato: “Ero all'incrocio di via S. Prospero con via Dante direzione via Meravigli. Mentre ero fermo dietro ad un'altra auto ho visto una persona su un monopattino elettrico che percorreva via Dante direzione incrocio via Meravigli che sfrecciava sul marciapiede ma non riuscendo a frenare forse perché bagnato a terra scivolava sotto la ruota posteriore del taxi targato FF355KF che veniva da via Meravigli girando a destra verso Cordusio. Premesso che i semafori erano lampeggianti” (v. doc.3, fasc. conv.); all'udienza del 12.12.2022, invece, il teste ha dichiarato: “Si è vero, confermo ma preciso che non ero all'interno del taxi, ero sceso per aiutare TE il clie o appena fatto scendere dal taxi. Ero fermo vicino al semaforo della via S. Prospero […]” (v. verbale udienza del 12.12.2022).
Dunque, in un primo momento il sig. ha riferito che al momento del sinistro si trovava TE all'incrocio di via S. Prospero con via Dante “dietro ad un'altra auto” dunque, verosimilmente, all'interno del proprio veicolo (v. doc. 3, fasc. conv.); mentre successivamente, all'udienza del 12.12.2022, ha affermato che al momento del sinistro si trovava fuori dal proprio veicolo, smentendo quanto precedentemente dichiarato.
Inoltre, dalle dichiarazioni rese dal teste emerge una dinamica del sinistro alquanto TE inverosimile in quanto il teste asserisce che: sul marciapiedi il monopattino è scivolato e la ragazza è caduta. Cadendo è finita sotto la ruota posteriore destra dell'auto che stava marciando, era un taxi che stava percorrendo la via Meravigli in direzione via Dante. La ragazza è caduta sul marciapiedi e cadendo è scivolata sotto al taxi. Il monopattino dopo la caduta è rimasto sul marciapiedi, la ragazza invece è finita sotto al taxi […]”, salvo poi precisare che “Si è vero, confermo. Il taxi aveva da poco oltrepassato le strisce pedonali presenti in loco” (v. verbale udienza del 12.12.2022).
Il teste, dunque, ha affermato che l'attrice, a bordo del proprio monopattino, avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo scivolando direttamente sotto la vettura condotta dal convenuto e, più precisamente, sotto la ruota posteriore destra della stessa. La dinamica CP_1 descritta dal teste risulta implausibile.
Non vi è dubbio che la dinamica logicamente e cronologicamente più plausibile sia quella sostenuta da parte attrice, ovvero che la sig.ra dopo aver perso il controllo del monopattino ed essere Pt_1 scivolata, sia prima caduta e finita ri n le gambe sulle strisce pedonali in corrispondenza dello scivolo per gli invalidi e, successivamente, sia stata investita dal convenuto non avvedutosi della sua presenza al suolo;
al contrario è irragionevole la dinamica prospettata dal teste , in base alla TE
4 quale l'attrice cadendo dal proprio monopattino sia finita direttamente al di sotto della vettura condotta dal convenuto.
Le predette dichiarazioni rese dal teste risultano, pertanto, inficiate da inattendibilità e alcuna valenza probatoria assumono nel presente giudizio ai fini dell'onere della prova posto a carico di parte attrice.
Dichiarata, dunque, l'inattendibilità del teste per le ragioni sopra esposte, deve Testimone_1 rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa possono essere ricostruiti sulla scorta del complessivo compendio probatorio che consta della relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale di Milano intervenuti sul luogo del sinistro – che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine agli accertamenti e ai rilievi espletati – e, in particolar modo, delle dichiarazioni rese agli agenti dall'attrice e dal convenuto Parte_1 CP_1 v. doc.2, fasc. conv.).
[...]
In particolare, il convenuto ha dichiarato agli agenti di P.L.: “Provenivo da corso CP_1 Magenta in direzione di piazza via Meravigli a bordo del mio veicolo taxi 4369. Giunto in prossimità dell'attraversamento pedonale posto all'intersezione tra via Meravigli e via Dante rallentavo la marcia accingendomi a svoltare a destra, considerando che la lanterna semaforica proiettava luce gialla lampeggiante e che sul marciapiede in corrispondenza dell'attraversamento citato non vi fosse nessuno pronto ad attraversare. Nel frangente in cui mi trovato in corrispondenza dell'attraversamento pedonale scorgevo sopraggiungere dal marciapiede di via Dante (angolo via Meravigli dal mio lato destro) una ragazza a bordo di un monopattino elettrico a velocità sostenuta, istintivamente frenavo bruscamente spaventato dal fatto che quest'ultima potesse impegnare l'attraversamento ma nonostante ciò causa suolo bagnato, ABS e manto lastricato nonché la stessa presenza delle strisce e dei binari tranviari il mio veicolo non bloccava del tutto la marcia (ABS). Convinto che la ragazza fosse riuscita a fermarsi e pertanto che non ci fosse stato urto, che preciso non ho avvertito, mi accingevo ad effettuare la svolta a destra quando guardando dallo specchietto retrovisore mi avvedevo della presenza della ragazza che giaceva al suolo. Immediatamente scendevo e prestavo soccorso e allertavo il 118 di quanto accaduto. La ragazza al suolo era sdraiata con le gambe volte verso piazza Castello leggermente sul fianco destro le caviglie erano in corrispondenza dei binari tranviari (1° rotaia lato edifici) inoltre aveva il busto e il bacino sullo scivolo invalidi del marciapiede ed era perpendicolare all'altro marciapiede, il monopattino si trovava dietro le sue spalle […]” (v. doc. 2, fasc. att.).
Il a dunque ammesso di aver visto sopraggiungere l'attrice a bordo del proprio monopattino CP_1 el di aver avuto l'istinto di frenare spaventato dal fatto che quest'ultima potesse impegnare l'attraversamento pedonale, ma di non essere riuscito ad arrestare completamente la marcia a causa delle caratteristiche del fondo stradale che, peraltro, al momento del sinistro era bagnato (v. doc. 2, fasc. att.).
Dalle predette dichiarazioni si evince che il convenuto alla guida della propria CP_1 vettura taxi Toyota UR (tg. FF355KF), ha adottato una condotta di guida imprudente e negligente violando diverse norme cautelari imposte dal Codice della Strada.
Innanzi tutto, la velocità mantenuta dal al momento del sinistro non era commisurata alle CP_1 condizioni e alle caratteristiche della stra ro, il fondo stradale bagnato, come accertato dagli Agenti di P.L. e pacifico in giudizio, l'orario che può considerarsi notturno in quanto il sinistro è occorso alle ore 05:30 del 20.11.2019 e la presenza di un attraversamento pedonale e di un semaforo giallo lampeggiante.
Ed infatti, la circostanza relativa all'eccessiva velocità del convenuto si evince anche dal fatto che il
– come dal medesimo dichiarato (v. doc. 2, fasc. att.) – avvedutosi della presenza dell'attrice CP_1 ordo del suo monopattino elettrico si stava avvicinando all'attraversamento pedonale ivi presente, ha tentato bruscamente di frenare senza tuttavia riuscire ad arrestare completamente la
5 marcia del proprio veicolo: tale circostanza è compatibile soltanto con una velocità eccessiva della vettura condotta dal convenuto in quanto, se la velocità fosse stata moderata, quest'ultimo sarebbe stato in grado di frenare e arrestare la marcia pur in presenza del fondo stradale bagnato e dei binari del tram.
Il convenuto ha dunque violato innanzi tutto la regola generale di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012); inoltre, il convenuto ha altresì violato l'art. 141 del Codice della Strada, che impone ai conducenti di regolare la velocità del proprio mezzo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche della strada, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e in modo che riesca a conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed a compiere tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Pertanto, se il convenuto avesse prestato una maggiore attenzione, sarebbe riuscito a scorgere la presenza sulla carreggiata dell'attrice, specie tenuto conto della modesta altezza della vettura di tipo berlina dal medesimo condotta (Toyota UR) che, a differenza di una vettura modello SUV, non presenta un'altezza elevata e, dunque, offre verosimilmente al conducente un'ampia visuale.
Ancora, il avvedutosi della presenza dell'attrice che a bordo del monopattino si stava CP_1 accingendo versamento pedonale, avrebbe dovuto rallentare e, se necessario, arrestare la marcia al fine di assicurarsi che l'attrice fosse in sicurezza, tenuto conto che, come dal medesimo dichiarato, il ha solo supposto che l'attrice fosse riuscita a fermarsi, senza effettivamente CP_1 accertarsi che questa non fosse invece rovinata al suolo e si trovasse sulla carreggiata dal medesimo percorsa.
Così accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de quo, CP_1 deve rilevarsi che il comportamento colposo d mente concorso, in misura peraltro prevalente, a determinare l'evento lesivo.
Ritiene, infatti, il Tribunale che le concrete circostanze nelle quali il sinistro si è verificato inducono a diminuire i danni risarcibili all'attrice in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
Ed infatti, dalle dichiarazioni rese dall'attrice agli agenti di P.L. emerge la seguente Parte_1 dinamica: “Alla guida del mio monopattino elet arciapiede di via Dante lato civici pari in direzione di piazza Castello. Giunta in prossimità dell'attraversamento pedonale posto all'intersezione con via Meravigli iniziavo a rallentare dovendo impegnare l'attraversamento stesso ma a mio malgrado mi accorgevo che questo tardava ad arrestarsi causa anche fondo bagnato e successivamente in corrispondenza dello scivolo disabili perdevo il controllo e rovinavo al suolo. Nello specifico mi trovavo al suolo in posizione sdraiata con gli arti inferiori che invadevano la carreggiata e il bacino sullo scivolo invalidi. In quel frangente sopraggiungeva dalla via Meravigli in veicolo che non accortosi della mia presenza al suolo mi passava sia con i pneumatici anteriore che con quelli posteriori sulle gambe all'altezza delle caviglie che in quel momento avevo in corsia all'altezza del primo binario tranviario lato via Dante […]” (v. doc. 2, fasc. att.).
L'attrice stessa ammette che, giunta a bordo del proprio monopattino elettrico in prossimità dell'attraversamento pedonale teatro del sinistro di causa, ha tentato di rallentare dovendo impegnare l'attraversamento stesso ma, ciononostante, non è riuscita ad arrestare la marcia e pertanto ha perso il controllo del proprio mezzo scivolando in corrispondenza dello scivolo per invalidi e rovinando al suolo con le gambe riverse sulla carreggiata.
6 Le predette dichiarazioni depongono nel senso che l'attrice al momento del sinistro non stesse mantenendo una velocità commisurata allo stato dei luoghi (fondo stradale bagnato, orario che può considerarsi notturno, presenza di un attraversamento pedonale e di un semaforo giallo lampeggiante) in quanto, diversamente opinando, sarebbe riuscita a frenare per tempo e ad arrestare la marcia senza perdere il controllo del proprio mezzo e rovinare al suolo.
Alla luce del complessivo compendio probatorio, si evince dunque che anche l'attrice Parte_1
ha omesso di adottare una condotta di guida prudente e diligente, violando gli arti
[...]
141 del Codice della Strada sopra richiamati.
Inoltre, si rileva altresì che l'attrice al momento del sinistro si trovava su un'area pedonale sulla quale è notoriamente inibita la circolazione di veicoli, dunque anche di monopattini elettrici, essendo consentito soltanto il loro trasporto a mano – ovvero senza salire sulla pedana, ma trasportandolo al proprio fianco – e, dopo essere rovinata al suolo, si trovava con le gambe riverse sulla carreggiata, dunque su un'area riservata all'esclusivo transito delle vetture.
Ed infatti, i monopattini elettrici – così come i velocipedi – sono stati ricompresi nella categoria dei veicoli (cfr. Cass. civ. 10304/2009) e, quindi, chi li conduce, al pari degli altri veicoli che circolano in strada, è chiamato a rispettare quelle che sono le norme del Codice della Strada e, nel caso di specie, l'art. 14 delle Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di monopattini e altri dispositivi, comma 75-undecies, il quale stabilisce che: “È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”.
2.3. Con riguardo alla quantificazione dei rispettivi gradi di colpa, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attenga alle prescrizioni comandate dal Codice della Strada, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente (Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010 - dep. 20/08/2010, Filippi, Rv. 24835401) e, ancora, si è detto che in tema di circolazione stradale il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa (Sez. 4, n. 5691/2016; Sez. 4, n. 12260/2015).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertata la responsabilità concorrente dell'attrice nella misura del 70% e del convenuto nella misura del 30%, nella Parte_1 CP_1 determinazione del sinistro per cui è causa, tenuto conto della maggiore gravità delle regole cautelari violate dall'attrice, in quanto, in primo luogo, quest'ultima si trovava a transitare sul marciapiede ove la circolazione era del tutto vietata e, inoltre, verosimilmente a causa della velocità non adeguata alle condizioni dei luoghi (fondo stradale bagnato), non riusciva a mantenere il controllo del proprio mezzo (pur essendo all'uopo obbligata) in prossimità dell'attraversamento pedonale al quale si stava verosimilmente avviando senza fermarsi, nonostante la presenza di semaforo lampeggiante, orario notturno e fondo stradale bagnato, così rovinando autonomamente al suolo in ragione dunque di plurime violazioni di regole cautelari di condotta a lei imputabili. In particolare, dalle dichiarazioni rese dall'attrice si evince che ella non si era fermata prima dell'attraversamento pedonale, la cui presenza le avrebbe dovuto imporre di adottare la massima prudenza in orario notturno e con semaforo giallo lampeggiante, ma aveva tentato di rallentare la marcia (senza peraltro riuscirvi)
7 quando era praticamente ormai giunta in prossimità dell'attraversamento, ma, a causa del fondo stradale bagnato (circostanza a lei nota), è scivolata al suolo andando a cadere direttamente sulla carreggiata;
va da sé che se ella avesse rispettato il divieto di circolare sul marciapiede nonché se avesse rispettato le più elementari regole di prudenza che, in presenza di fondo stradale bagnato, impongono di tenere una condotta di guida adeguata così da poter arrestare il proprio mezzo senza rischiare di rovinare al suolo, il sinistro non si sarebbe verificato.
Ne consegue che, stante la maggiore gravità di regole cautelari violate dall'attrice, la stessa deve ritenersi corresponsabile nella causazione del sinistro nella misura del 70%.
3. Così accertata la responsabilità concorrente dell'attrice e del convenuto, occorre a questo punto individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
3.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dal dott. , il quale ha accertato: che l'attrice, in conseguenza dell'evento Persona_2 lesivo per cui è causa, ha riportato una “una frattura pluriframmentaria bilaterale scomposta di gamba, con esposizione alla gamba sx” (v. relazione peritale, pag. 7); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 100% di giorni 45, di inabilità temporanea al 75% di giorni 60, di inabilità temporanea al 50% di giorni 45 e di inabilità temporanea al 25% di giorni 30, con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 4 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 18%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 1,1 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi (v. relazione peritale, pag.10).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e possono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo alla sig.ra . Parte_1
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla sola lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e della sofferenza morale soggettiva interiore correlata al danno biologico.
3.1.1. Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati da questo Tribunale con le Tabelle 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attrice, di anni 30 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 26897/2014), l'importo complessivo di Euro 18.000,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 150,00 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto dell'accertamento da parte del c.t.u. di un grado di sofferenza psico-fisica nella misura di 4 su una scala da 1 a 5, nel periodo della temporanea: v. pag.
8-9 relazione peritale) e di Euro 73.629,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, così per il complessivo importo di Euro 91.269,00, somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 70%, è pari a Euro 27.380,70.
8 Deve inoltre rilevarsi che l'importo pari ad Euro 73.629,00 altro non è che il valore monetario previsto dalle ultime Tabelle 2024 della liquidazione del danno che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazione (Euro 54.947,00) che della sofferenza morale soggettiva interiore (Euro 18.682,00), sofferenza psico-fisica che può ritenersi provata in via presuntiva tenuto conto del fatto colposo sussumibile nella fattispecie di reato di lesioni colpose e dell'accertamento compiuto dal c.t.u. della sofferenza morale nella misura di grado 1,5, su una scala da 1 a 5, alla stabilizzazione dei postumi (v. relazione peritale, pag. 9)
3.1.2. In aggiunta alla somma sopra liquidata pari a Euro 27.380,70 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 61/2023 e Cass. civ. 19063/2023, Pres. Travaglino), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (20.11.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 20.11.2019 fino alla presente sentenza.
3.1.3. Quanto alla domanda di personalizzazione del danno genericamente formulata da parte attrice nei propri scritti difensivi, questo Giudice chiarisce che nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta all'attrice a titolo di personalizzazione, atteso che non sono stati allegati e dedotti profili diversi e ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico che avrebbero potuto giustificare la liquidazione di una personalizzazione del danno.
Nel caso di specie, infatti, parte attrice si è limitata a precisare nella memoria ex art.183, co. VI, n.1 c.p.c., che l'attrice avrebbe diritto alla “personalizzazione del danno morale rispetto alla documentazione medica depositata da cui si evince l'impiego di calze contenitive per il rischio della compromissione vascolare derivante dall'investimento subito. La Cassazione con sentenza n. 25164 del 2020 ha infatti ribadito che la personalizzazione è una operazione che permette una maggiorazione del danno rispetto a quello forfetizzato in base ai criteri tabellari” (v. memoria ex art.183, co. VI, n.1 c.p.c., pag. 3).
Ebbene, l'attrice non ha dedotto profili “diversi e ulteriori” rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza ad esso correlata e, pertanto, la domanda di personalizzazione del danno biologico formulata da parte attrice non può trovare accoglimento.
Sostiene, infatti, la giurisprudenza di legittimità – alla quale questo Tribunale intende dare continuità
– che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge, come in tal caso, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato infatti che “in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del
9 risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”)” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Parimenti, alcun importo può essere riconosciuto all'attrice a titolo di personalizzazione derivante dal danno estetico patito meramente e genericamente allegato in sede di atto di citazione e peraltro non reiterato nei successivi scritti difensivi (v. atto di citazione, pag. 2).
La predetta domanda di personalizzazione del danno, dunque, non può trovare accoglimento.
3.1.4. Quanto, poi, alla domanda di risarcimento del danno esistenziale formulata da parte attrice nei propri atti difensivi, ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. 23469/2018, Pres. Travaglino, est. in Per_3 forza del quale “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”.
Ed infatti, spiega la Suprema Corte che non è ammissibile nel nostro ordinamento la risarcibilità dell'autonoma categoria del danno c.d. esistenziale, intesa quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale ovvero derivanti da fatti di reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., con la conseguenza che la liquidazione ulteriore di una posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria (cfr. altresì Cass. civ., sezioni unite, 11 novembre 2008, n. 26972).
Pertanto, anche la predetta domanda non può dunque trovare accoglimento.
3.2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da parte attrice, deve rilevarsi quanto segue.
3.2.1. Compete innanzi tutto all'attrice il rimborso delle spese mediche Parte_1 ritenute congrue dal c.t.u. ed in connessione ezi tro di causa pari a Euro 977,70 (v. doc. 5, fasc. att.) somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 1.159,55; inoltre, compete all'attrice il rimborso delle spese sostenute per la copia della documentazione pari a Euro 35,66 (v. doc. 5, fasc. att.) somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 42,44 e il rimborso delle spese sostenute per la relazione medico-legale ante causam affidata al dott. Per_1
pari a Euro 1.000,00 (v. doc. 6, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso,
[...] è pari ad Euro 1.169,00.
La somma complessivamente spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute per l'evento lesivo di causa è pari a Euro 2.370,99, somma che, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice pari al 70%, è pari a Euro 711,30, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 3.1.2.).
10 3.2.2. Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dal pregiudizio alla capacità lavorativa specifica dell'attrice, si rileva che la predetta domanda è stata formulata in modo del tutto generico da parte attrice in sede di atto di citazione, laddove l'attrice ha chiesto: “si richiede la liquidazione del danno morale, e del danno biologico, nonché esistenziale, estetico e da specifica lavorativa ed ogni ulteriore danno che verrà accertato” (v. atto di citazione, pag. 2); tale generica domanda, inoltre, non è stata neppure reiterata da parte attrice nei successivi scritti difensivi e, pertanto, deve intendersi rinunciata.
4. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Quanto, infine, al profilo relativo alle spese di lite, stante l'esito della lite (accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 70% e l'accoglimento della domanda attorea per un valore notevolmente inferiore rispetto al petitum) si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella misura di due terzi e di porre il restante terzo a carico delle parti convenute, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) e considerata, in particolare, l'attività difensiva effettivamente espletata, con applicazione dei valori medi per la fase introduttiva, di studio e istruttoria e dei valori minimi in relazione alla fase decisionale (tenuto conto dell'esiguo numero di pagine della comparsa conclusionale e della memoria di replica aventi carattere comunque ripetitivo rispetto ai precedenti scritti), con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello chiesto dall'avv. Scarpellini con nota spesa depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c., spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Scarpellini come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro, previa compensazione nella misura di due terzi, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 518,00+ Euro 27,00) nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 16.04.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità concorrente dell'attrice (nella misura del 70%) e Parte_1 del convenuto (nella misura del 30%) nella determinazione del sinistro di CP_1 causa occorso in Milano in data 20.11.2019;
- condanna i convenuti ed in solido tra loro Controparte_2 CP_1
e nelle rispettive quali somma di Euro Parte_1
27.380,70 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione, ed Euro 711,30 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella misura del 70%;
- rigetta ogni ulteriore domanda formulata dall'attrice nei confronti delle parti convenute;
- condanna, previa compensazione nella misura dei due terzi, i convenuti
[...]
e in solido tra loro e nelle rispettive qualità, Controparte_2 CP_1 all'attrice le spese di lite che si liquidano, per il restante terzo, nella misura di Euro 3.925,66
11 per compensi ed Euro 181,66 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Roberta Scarpellini come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_2 CP_1 in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura dei due
[...]
spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 16.04.2024.
Milano, 7 giugno 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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