Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2619/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 24/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MIRANDA GIUSEPPE e MIRANDA NICOLA ) C.F._2
ricorrente contro
) Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.414 c.p.c., iscritto in data 3.3.2025 e ritualmente notificato, Pt_1
premesso di essere stata assunta da con
[...] Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 1.4.2020, ha impugnato il licenziamento per giusta causa a lei intimato in data 24.7.2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni
In via principale nel merito
In via principale il licenziamento della ricorrente deve essere considerato nullo, per le diverse ragioni di cui al precedente Paragrafo B.1., con diritto per la dott.ssa ex art Pt_1
2 D.Lgs 23/15 alla reintegrazione nel posto di lavoro con mansioni di product developer assistant o con altre mansioni di pari livello e al pagamento di tutte le mensilità maturate dalla data di licenziamento alla reintegra nella misura di € 2.375,98 mensili.
*
*
In via ulteriormente subordinata, il licenziamento dovrà essere considerato illegittimo con applicazione della tutela indennitaria forte di cui all'art 3 comma 1° D.Lgs 23/15 con diritto per la ricorrente ad una indennità meramente economica che tenuto conto della condotta della convenuta e della particolare condizione in cui si trovava la dott.ssa pare Pt_1 congruo quantificare nel valore massimo di 36 mensilità, pari ad un importo di €
85.535,52 lordi [così calcolato: € 2.153,84 (paga base) * 13 / 12 = 2.333,32 + 1.536 /36 =
42,66 (media dei bonus) = 2.375,98 * 36 (mensilità) = 85.535,52] ovvero nella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa.
In via di estremo subordine, nel caso in cui la società non dovesse raggiungere i requisiti dimensionali di cui all'art 18 comma 8 Stat. Lav. la ricorrente dovrà vedersi riconoscere ex art 3 e 9 del D.Lgs 23/15 una indennità da illegittimo licenziamento compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 6 mensilità, che per le ragioni già dette sopra pare congruo quantificare nella misura massima di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e pari quindi ad € 14.255,92 lordi [importo così ottenuto: ottenuto €
2.153,84 (paga base) * 13 / 12 = 2.333,32 + 1.536 /36 = 42,66 (media dei bonus) = 2.375,98
* 6 (mensilità) = 14.255,92], ovvero pari alla diversa somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa”.
Nonostante la regolarità della notifica, la società convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna .
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di approfondimenti istruttori, ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione.
All'esito della quale, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in calce riportato che ha depositato telematicamente unitamente alle motivazioni della decisione .
*** Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Alla ricorrente è stato intimato licenziamento per giusta causa.
Occorre ripercorre brevemente i fatti che hanno dato origine al recesso
In data 9 luglio 2024 la ricorrente riceveva lettera di contestazione disciplinare dal seguente tenore [v. doc. 8 ]:
“come noto Lei svolge mansioni di teloring e Outwear product Developer presso la sede di via Ercole Marelli n. 2/4/6.
Come altrettanto noto la scrivente società organizza le cosiddette employee sale nell'ambito delle quali offre ai propri dipendenti la possibilità di acquistare capi di abbigliamento e accessori a marchio BO EN (…) a prezzi scontati.
Nell'abito di tali eventi la società comunica agli interessati le condizioni di vendita, ai sensi delle quali è espressamente previsto che “gli articoli acquistati durante questa iniziativa possono essere acquistati ESCLUSAMENTE PER USO PERSONALE O FAMILIARE non possono in alcun modo essere venduti, scambiati, regalati, messi a disposizione di terzi su bacheche online, ecc”.
Tali condizioni sono peraltro trasmesse automaticamente via email da parte della società ai dipendenti che si prenotano alle svendite (…). Inoltre i dipendenti della società sono tenuti a partecipare al corso di formazione nell'abito del quale essi sono edotti delle necessarie regole da osservare (…). Alla luce di quanto sopra si contesta anche disgiuntamente quanto segue:
in data 21 marzo 2024 si è tenuta una online employee sale di prodotti a marchio CP_1
cui potevano avere accesso i dipendenti (…).
[...]
Alla vendita di cui sopra lei acquistava:
i la borsa “Mini Pouch” per € 200, a fronte del valore retail pari ad € 2.200 (…);
ii n. 2 borse “Mini Jodie” per € 360 l'una a fronte del valore retail pari ad € 2.400 (…);
iii la borsa “Padded Cassette” per € 450 a fronte del suo valore retail pari ad € 3.900
(…);
iv la borsa “business Intrecciato Sottile” per € 260, a fronte del suo valore retail pari ad € 2.900 (…); v la borsa “Special Selection – Mini Pouch” per € 200, a fronte del suo valore retail pari ad € 2.200 (…). Tale articolo faceva parte della sezione esclusiva “bags special selection” e il relativo acquisto era riservato ai dipendenti in occasione della suddetta svendita.
I prodotti come da sua indicazione sono stati spediti alla sua attenzione all'indirizzo via
Elia Lombardini 10, 20143 Milano.
Nei giorni successivi alla svendita, in violazione alle policy e ai regolamenti sopra evidenziati l'utente “beachmatteo”, pubblicava sul sito Vinted i prodotti da lei acquistati nell'ambito della online employee sale di cui sopra:
la borsa “Special Selection Mini Pouch” che specificava un prezzo di € 1.400 (con un ricavo quindi pari ad € 1.200) e la borsa “Business Intrecci Sottile” che specificava un prezzo di € 1.600 (con un ricavo quindi par ad € 1.340).
Negli annunci relativi a tali prodotti si precisava che gli stessi fossero nuovi e che sarebbero stati venduti con cartellino originale.
In data 24 giugno 2024 la borsa Special Mini Pouch veniva effettivamente Parte_2 venduta al prezzo sopra indicato e spedita mediante corriere all'acquirente; il prodotto veniva spedito dal sig. dall'indirizzo via Elia Lombardia 20, 20143 Controparte_2
Milano, ossia del medesimo indirizzo presso il quale, su sua richiesta, i prodotti erano stati inviati. Inoltre l'imballaggio col quale la borsa di cui sopra è stata spedita riporta sia il nome del sig. sia Controparte_2 il suo”.
A seguito della suddetta contestazione, la ricorrente, ancorché assente per maternità, veniva sospesa cautelarmente.
La dott.ssa rassegnava le proprie difese con lettera del 12 luglio 2024 ove veniva Pt_1 specificato che [v. doc. 9 ]:
“le borse da voi citate nella suddetta lettera di contestazione disciplinare sono state effettivamente acquistate dalla mia assistita”;
La mia assistita è invece del tutto estranea alla successiva “messa online” (…) nonché alla successiva vendita riportata nella vostra contestazione;
Tali operazioni sono state effettuate dal compagno della lavoratrice sig. Controparte_2 che ignorava l'esistenza delle vs policy in tema di acquisto in capo ai dipendenti – e che ha proceduto senza avvisare la mia Cliente, che solo successivamente alla ricezione della vs lettera è venuta a conoscenza di tali fatti;
Preciso che il sig. che controfirma la presente lettera a conferma di Controparte_2 quanto sopra riportato, è disponibile a versare all'azienda l'importo di € 1.200, ricevuto dalla suddetta vendita”.
La convenuta, con lettera del 24 luglio 2024, comminava alla dott.ssa la sanzione Pt_1 del licenziamento per giusta causa [v. doc. 10 lettera di licenziamento], con lettera del seguente tenore letterale:
“non possono assumere rilevanza le circostanze da lei richiamate circa il fatto di essere stata tenuta all'oscuro di quanto posto in essere dal suo compagno, sig. Controparte_2 né il fatto che quest'ultimo non fosse a conoscenza delle policies adottate da parte della società. È infatti integralmente confermato che (i) gli acquisti sono stati da lei effettuati,
(ii) i beni sono stati spediti a un indirizzo a lei riconducibile e sono entrati pertanto nella sua disponibilità, (iii) gli stessi sono poi stati inviati e rivenduti da un soggetto da lei stessa identificato come un suo compagno. Per tutti i motivi anzidetti è confermato che le condotte a lei addebitabili costituiscono una grave violazione dei suoi obblighi contrattuali e di legge e sono tali da ledere il vincolo fiduciario, con conseguente impossibilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro (…). Il pagamento offerto da parte del sig. della Controparte_2 somma pari ad € 1.200 ricavata dalla vendita della borsa Special mini Pouch Parte_2 non potrebbe in alcun modo ricostruire il rapporto di fiducia necessario (…) Per mero scrupolo si evidenzia poi che lo stato di gravidanza è del tutto irrilevante rispetto alle condotte contestate nell'ambito del presente procedimento disciplinare e non potrà certamente fungere da scriminate ad un così grave inadempimento”.
Il licenziamento in questione veniva quindi tempestivamente impugnato con lettera del 6 settembre 2024 [v. doc. 11 ].
Il ricorso è fondato.
L'art 54 del TU 151/01 dispone che “le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro pervisti dal capo 3, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, (…). Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro”.
Sul punto si deve quindi fin d'ora rilevare come il licenziamento per ragioni disciplinari della lavoratrice in stato di gravidanza deve essere supportato da condotte più gravi di quelle afferenti la semplice giusta causa, connotate, per l'appunto, da “colpa grave”.
Il datore di lavoro è quindi tenuto a rendere la prova di uno specifico intento illecito, più grave della condotta qualificata ordinariamente come giusta causa.
Nel caso di specie questa prova non è stata fornita dalla società datrice di lavoro, in quanto rimasta contumace.
Più precisamente non è stata fornita alcuna prova in assoluto circa la sussistenza della giusta causa contestata.
Al contrario parte ricorrente ha allegato e dimostrato che nel mese di giugno a causa delle criticità collegata al suo stato di gravidanza era costretta a letto, immobile, per evitare il possibile aborto [sul punto v. doc 7 certificati medici].
Che è stato il sig. compagno convivente, a prendere autonomamente la decisione CP_2 di vendere parte delle borse acquistate dalla ricorrente e tale decisione veniva presa di nascosto e senza informarla (vedasi dichiarazioni agli atti doc. 9).
Il fatto non può pertanto attribuirsi alla ricorrente.
Lo stato oggettivo di gravidanza della lavoratrice e l'estraneità ai fatti della ricorrente determina la nullità del licenziamento.
Alla luce di quanto sopra il licenziamento della ricorrente deve essere considerato nullo, con diritto per la dott.ssa ex art 2 D.Lgs 23/15 alla reintegrazione nel posto di lavoro con Pt_1 mansioni di product developer assistant o con altre mansioni di pari livello e al pagamento di tutte le mensilità maturate dalla data di licenziamento alla reintegra nella misura di €
2.375,98 mensili (come risultanti da buste paga in atti).
Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento dei danni in quanto non specificamente allegati né, dunque, provati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui alla D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando nella causa R.G. n. 2619/2025 , ogni altra domanda disattesa, così provvede:
accerta e dichiara la nullità del licenziamento della ricorrente dott.ssa , Parte_1 irrogato dalla convenuta con lettera datata 24 luglio 2024, e Controparte_1 per l'effetto condanna la convenuta anche ex art. 2 D.Lgs Controparte_1
23/15 alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro alle dipendenze Parte_1 della società convenuta con un inquadramento al livello 3° Controparte_1 del CCNL di riferimento, con orario di lavoro full time e una retribuzione di € 2.153,84 * 13 mensilità, e con assegnazioni a mansioni di product developer assistant, o a diverse mansioni equivalenti e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegra nella misura di € 2.375,98 lordi mensili, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7000,00 oltre accessori di legge da corrispondersi in favore della ricorrente.
Milano 24.6.2025
Il giudice
Francesca Capelli