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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3110/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3110/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 13,00 innanzi al dott. Valentina Vecchietti, sono comparsi:
Per personalmente il legale rappresentante Parte_1 Parte_1
l'avv. Baldassarri
[...]
Per 'avv. Gherardini Manzoni Controparte_1
Parte attrice insiste per la concessione del rinvio significando che proprio nella giornata di ieri è stata fissata l'udienza per la discussione del reclamo.
Parte convenuta si oppone riportandosi alle ragioni a suo tempo evidenziate.
Il giudice riserva ogni valutazione alla camera di consiglio e invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa pagina 1 di 12
Rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti, riaperto il verbale di udienza alle ore
16,25 ha pronunciato dandone lettura ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3110/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante , rappresentato e difeso dall'avv. BALDASSARRI ANDREA (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA RAVENNA 151/B 47814 BELLARIA C.F._1
IGEA MARINA presso il difensore avv. BALDASSARRI ANDREA;
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del direttore generale e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante ing. rappresentato e difeso dall'avv. GHERARDINI MANZONI Controparte_2
JA (CF , e dal prof. avv. MARIA GIULIA ROVERSI MONACO (CF C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA SAN VITALE 55 BOLOGNA presso il C.F._3
difensore avv. GHERARDINI MANZONI JA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
pagina 3 di 12 per Parte_1
- In via preliminare:
- l'Ill.mo Giudice voglia revocare l'ordinanza emessa in data 26 settembre 2024 e per l'effetto concedere la sospensione della provvisoria esecutività dell'avviso di accertamento emesso da oggetto del presente procedimento;
Controparte_1
- In via principale: - Dichiarare l'illegittimità e comunque annullare e dichiarare inefficace l'avviso di accertamento emesso da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Parte_2
In ogni caso con vittoria delle spese, competenze professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese, ad IVA e CPA come per legge.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: in via preliminare, disporre il mutamento del rito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 D.lgs. n. 150/2011, con tutti i provvedimenti consequenziali;
in via cautelare, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, proposta dalla ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 150/2011, per tutte le ragioni Pt_1 Parte_3 evidenziate in atti;
nel merito, respingere il ricorso proposto dalla e tutte le Parte_4 domande ivi formulate, per tutte le ragioni evidenziate in atti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n. 55/2014 e ss.mm.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione, promossa da (di seguito Parte_1
anche “l'attrice” o “la ”), avverso l'avviso di accertamento emesso da (di seguito Pt_5 CP_1
anche “la convenuta” o ) n. 20234360600016184 del 24/10/2023 con cui si intimava il CP_1
pagamento alla Società della complessiva somma di € 127.847,18 a titolo di sollecito AR per l'utenza non domestica di Viale Vittorio Veneto 8, Forlì, anno 2023.
Con il primo motivo di opposizione, l'attrice allegava la violazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale da parte della Pubblica Amministrazione. Invero, nessun contratto di utenza sarebbe stato sottoscritto dalla Società con né al momento del subentro ad né Controparte_1 Parte_6
al momento dell'adozione della TARIP per gli anni successivi al 2019. In particolare, la non correttezza della condotta di sarebbe evincibile dalla totale assenza di qualsivoglia comunicazione sia CP_1
per il subentro ad a partire dall'anno 2018, sia soprattutto per il passaggio da TARI A Parte_6
pagina 4 di 12 TARIC/TARIP, considerato che sarebbe stato sufficiente che avesse rimosso i tre cassoni CP_1
scarrabili posti al confine con il parcheggio pubblico di Via Gerolimoni, oggetto di conferimenti impropri da parte di terzi e fuori dal controllo della attrice, per evitare l'assurda richiesta in un'unica soluzione della folle somma di € 127.847,18.
Con il secondo motivo di opposizione, allegava l'attrice la violazione, da parte della convenuta, dei principi di affidamento e trasparenza di cui all'art. 97 Cost., non essendo l'attrice stata correttamente informata delle tragiche conseguenze economiche dell'introduzione della TARIP per il mercato di Via
Veneto, nel quale caso avrebbe certamente deciso di interrompere il rapporto in essere con il Comune di
Forlì.
Con il terzo motivo di opposizione, contestava l'attrice il quantum della pretesa avversa, certamente da individuarsi nell'indebita attribuzione dei tre cassoni scarrabili, poi rimossi su iniziativa della stessa
Società, che da soli costituivano rispettivamente il 93% per l'anno 2019 ed il 86% per l'anno 2021
dell'intera somma.
Formulava contestualmente l'attrice istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento.
Si costituiva in giudizio tempestivamente la convenuta, la quale concludeva per il rigetto della domanda attorea, previo preliminare mutamento del rito in ordinario e rigetto dell'istanza di sospensione.
Eccepiva la convenuta l'infondatezza delle asserzioni attoree, in quanto l'attrice stessa, pur tenuta a farlo,
avrebbe omesso di procedere alla attivazione dell'utenza AR, obbligatoria a partire dal 2019. La
Società, dunque, avrebbe provveduto al pagamento della Tari sino al 2018, dopo di che si sarebbe resa completamente inerte, risultando attiva, per l'area di interesse, unicamente l'utenza intestata al Comune
in quanto proprietario del Mercato. A seguito di apposite interlocuzioni, il Comune emanava la determina dirigenziale n. 3409/2022 con la quale, al fine di regolarizzare la posizione dei concessionari,
CP_ questi ultimi sono stati invitati ad attivare le rispettive utenze, dando mandato ad di procedere pagina 5 di 12 presso i medesimi all'incasso della per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. Confermava la Pt_7
convenuta che gli elevati costi addebitati alla attrice al mancato rispetto da parte degli operatori del
Mercato degli obblighi di differenziazione fra legno, cartone e plastica all'interno dei tre cassoni posti a servizio del Mercato stesso;
tuttavia, la convenuta respingeva gli addebiti attorei, rilevando che se l'attrice si fosse informata (come doveva) sulle conseguenze del passaggio dalla TARI alla in relazione ai Pt_7
costi ed al cambio di paradigma gestionale, non si sarebbe trovata nella situazione lamentata, non essendo ammessa ignoranza, in questo caso certamente colpevole. Invero, la compagna informativa circa il passaggio al nuovo regime di tariffazione sarebbe stata puntuale e adeguata mediante innumerevoli iniziative formative. Pertanto, il fatto che l'attrice avrebbe appreso della possibilità di chiedere la rimozione dei tre cassoni soltanto nel febbraio del 2023 non sarebbe in alcun modo ascrivibile ad
[...]
bensì alla stessa Società, che non solo avrebbe violato le norme vigenti, ma non si sarebbe CP_1
neanche attivata per raccogliere le informazioni necessarie a gestire correttamente i rifiuti da essa prodotti. Così, i motivi di lagnanza della attrice sarebbero del tutto infondati.
Con ordinanza del 28 febbraio 2024 veniva disposto il mutamento del rito in ordinario.
Con successiva ordinanza del 26 settembre 2024 il GI rigettava l'istanza di sospensione rinviando la causa per la discussione orale alla udienza del 26 marzo 2025.
Con istanza depositata il 7 marzo 2025, l'attrice formulava istanza per il rinvio dell'udienza di discussione, in quanto ancora in essere il procedimento di reclamo avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, il cui eventuale accoglimento comporterebbe “la rimessione in istruttoria del presente procedimento di cognizione”; correlativamente, sollecitata sul punto con CP_1
provvedimento del GI in data 12.3.2025, si opponeva all'istanza di rinvio;
in sede di udienza di discussione in data odierna, l'attrice in via preliminare insisteva per il rinvio, cui ancora una volta la convenuta si opponeva;
deve, sul punto, essere ribadita la determinazione di cui alla ordinanza del 24
marzo 2025: in difetto di accordo delle parti, non sussiste possibilità di concessione di un rinvio, posto pagina 6 di 12 che, in ogni caso, ogni questione sulla istanza cautelare rimane comunque assorbita dalla decisione di merito, stante la natura necessariamente strumentale e provvisoria del provvedimento cautelare rispetto al merito del giudizio (cfr., Tribunale di Roma, sez. XVI, 25.03.2019, DeJure); per altro verso, come precisato dalla odierna convenuta, non sussiste alcun vincolo o automatismo rispetto alla eventuale remissione in istruttoria della causa, che invece deve essere valutata dal Giudice di merito.
Tanto premesso, nel merito la domanda avanzata dalla attrice non appare fondata.
Sinteticamente, l'attrice lamenta la violazione, da parte di di principi e criteri che CP_1
governano l'agire amministrativo nei rapporti con il privato, in relazione al passaggio dal regime di tassazione per lo smaltimento dei rifiuti da “Tari” a “ , al suo affidamento alla società convenuta e al Pt_7
“peso” che tale determinazione avrebbe avuto per la attrice, con particolare riferimento alla esistenza di tre cassoni scarrabili situati nell'area precisata in atti, in uso anche a terzi e fuori dal controllo della attrice.
Dall'altro canto, imputa alla attrice medesima le conseguenze pregiudizievoli dalla stessa CP_1
lamentate, evidenziando che l'attrice avrebbe colpevolmente omesso di attivare una nuova utenza
“AR”, lasciando trascorrere il tempo nella inerzia e colpevolmente ignorando le modifiche normative nel frattempo intervenute.
L'argomentazione della convenuta coglie nel segno.
Costituisce principio consolidato quello per cui l'obbligo di pagare la tassa sui rifiuti sussiste sempre,
laddove sussista il presupposto impositivo corrispondente (cfr., Corte Giustizia Trib. I Grado, Nuoro,
sez. I, 03.09.2024, n. 98, Comm. Trib. Cagliari, sez. VIII, 20.01.2021 n. 9, DeJure); il tributo è istituito in forza dell'art. 19 d.lgs. n. 504/1992, che stabilisce che “il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa”;
corrispondentemente, laddove sussistente il presupposto per la sua adozione da parte del Comune,
anche la deve essere considerata obbligatoria, a dispetto della sua natura corrispettiva, atteso che Pt_7
pagina 7 di 12 essa è assunta, laddove possibile “in sostituzione” della Tari;
sul punto, la Suprema Corte ha puntualmente precisato che: “…di là anche dal nomen iuris assegnato a detta prestazione dal comma in oggetto (tariffa avente natura corrispettiva), appare incontrovertibile che la norma primaria in esame,
nello stabilire che «N comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI»,
debba essere intesa nel senso di delineare l'ambito di detta tariffa in termini alternativi alla tassa sui rifiuti,
di cui, come si è visto, è pacifica la natura tributaria 3. Detta disposizione va correlata al precedente comma 667 dello stesso art. 1 della citata legge n. 147/2013, che dispone che «[a]l fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità
di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea».
3.1. Il relativo decreto, d.m. 20 aprile 2017, pubblicato in G.U. n. 117 del 22 maggio 2017, per quanto in realtà non abbia chiaramente definito la cd. RI (tariffa puntuale), talora indicata anche come AR (tariffa corrispettiva), in termini di radicale opzione sostitutiva per i Comuni al tributo TARI, secondo quanto risulta evincersi invece dalla menzionata disposizione di cui all'art. 1, comma 668, ha costituito comunque il necessario presupposto perché potesse effettivamente istituirsi detta tariffa. 3.2.
Segnatamente l'art. 4 del citato decreto, in particolare, prevede che «[ha misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della pagina 8 di 12 quantità di RUR» (rifiuto urbano residuo, o indifferenziato), quale definito dall'art. 2 del decreto in esame, cioè il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, «conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti»” (Cass., Sez. U -
, Ordinanza n. 11290 del 29/04/2021); il corrispettivo per la gestione dei rifiuti, comunque lo si voglia denominare, è dunque dovuto, non corrispondendo ad una opzione contrattuale dell'utente bensì
trovando fonte nel potere impositivo delineato dalla normativa di riferimento;
nel caso di specie, è
incontestata la sussistenza del presupposto impositivo, ed inoltre è la stessa attrice che afferma di avere richiesto la rimozione dei cassoni scarrabili (doc. 15 attoreo), anche se solo nel febbraio 2023; parimenti,
come già evidenziato nell'ordinanza del 26.9.2024, non è contestata la presenza dei tre cassoni che avrebbero comportato il rilevante aumento dell'importo dovuto.
Piuttosto, l'attrice imputa il danno economico lamentato ad una condotta poco corretta e trasparente da
CP_ parte di alla violazione da parte di quest'ultima dei propri doveri informativi e della correttezza nei rapporti con l'utenza. Detta responsabilità, tuttavia, non appare provata né configurabile nell'occorso.
Infatti, se è vero che, nello svolgimento dell'attività amministrativa, l'organo pubblico è tenuto al rispetto di principi e criteri di lealtà e correttezza (cfr., TAR Milano, sez. I, 6.11,.2018, n. 2501, DeJure), tuttavia il ragionamento della attrice non convince, almeno sotto due profili:
1) in primo luogo, la Società non chiarisce come e in che misura l'asserito comportamento scorretto e sleale di possa fare venire meno l'obbligo, da parte della attrice stessa, di CP_1
corrispondere il quantum dovuto a titolo di “AR”, posto che, come si è detto, il pagamento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti è dovuto e obbligatorio in ragione dei presupposti di legge che lo contemplano: l'oggetto dell'odierno giudizio, invero, concerne, come da conclusioni assunte dalla stessa attrice, la legittimità, validità ed efficacia dell'avviso di accertamento, e non già
una domanda risarcitoria, disposta, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, avverso la convenuta o altri soggetti;
in altre parole, posto che appare incontestato che, nei quattro anni intercorsi fra il 2018 ed il 2023, il servizio di gestione rifiuti fu prestato e la attrice se ne avvalse, pagina 9 di 12 non è chiaro come il mero comportamento della convenuta possa comportare la non debenza di una somma che, come si è detto, a prescindere dalla sua natura (tributaria/non tributaria) è
comunque dovuta in forza di disposizioni normative cogenti.
1) in secondo luogo, posta ancora la notoria obbligatorietà del pagamento della predetta tariffa,
l'argomentazione attorea sembra non considerare il correlativo dovere dell'utenza di diligenza ed informazione non chiarendo se e come l'attrice avesse ottemperato a detto obbligo, facendosi parte diligente per l'acquisizione delle informazioni necessarie a fronte del “cambio” di tariffazione avvenuto post 2019; in altre parole, l'attrice si limita ad allegare e documentare di avere ottemperato al pagamento sino al 2018 (doc.ti 3, 4, 5 fascicolo attoreo, pagina 2 ricorso introduttivo) per poi ammettere che “negli anni successivi ed particolare negli anni 2019, 2020,
2021 e 2022 non riceveva più alcuna fattura da parte di né Parte_1 Controparte_1
alcun tipo di comunicazione inerente il servizio di raccolta di rifiuti”; per ben quattro anni, così,
l'attrice non riceveva più alcuna fattura, pur proseguendo (la circostanza è incontestata) la medesima attività e dunque continuando ad essere soggetto passivo di imposizione della “tassa”
sui rifiuti, del resto sino a quel momento puntualmente ricevuta e pagata;
detta inerzia non è
giustificata, né giuridicamente giustificabile, in un'ottica di buona fede e correttezza bilaterale nei rapporti intersoggettivi, nemmeno considerata l'emergenza pandemica quanto meno così
genericamente invocata, e tenuto conto del protrarsi della situazione di “stallo” e della qualità
soggettiva della attrice, esercente attività imprenditoriale e dunque presuntivamente avvezza a fronteggiare gli incombenti ed adempimenti che conseguono alla attività esercitata. Non sembra che possa rivestire natura confessoria, ai danni della convenuta, la determinazione di cui al doc.
10 attoreo, laddove, anzi, il Comune determina che proceda senz'altro all'incasso CP_1
della direttamente presso i concessionari autorizzati, disciplinando con accordo operativo le Pt_7
modalità di pagamento della la cui debenza sembra invero al contrario ivi confermata;
Pt_7
invero, nel testo dell'accordo di cui al citato doc. 10 si dà atto espressamente che, ai sensi dell'art.
pagina 10 di 12 7 del Regolamento, la Tariffa è dovuta da coloro che posseggono o detengono locali o aree scoperte. In nessuna parte di detto accordo si pone in dubbio la debenza, da parte dei concessionari, della relativa agli anni in contestazione;
del resto, l'attrice non ha allegato né Pt_7
provato di avere attivato, in proprio, alcuna propria iniziativa, nelle more, e del resto nell'accordo di cui al doc. 10 si dà atto di interlocuzioni, fra i concessionari, il Comune di Forlì e la convenuta,
che sembrano presupporre, come poi effettivamente deciso, la debenza da parte dei concessionari della solo anticipata da parte del Comune medesimo. Pt_7
Quanto al resto, l'attrice lamenta la violazione, da parte della convenuta, degli obblighi di informazione e trasparenza rispetto al mutamento del regime Tari post 2018. L'allegazione appare inconsistente alla luce di quanto sopra precisato, e risulta comunque smentita dalla produzione documentale della convenuta (cfr. doc.ti 7, 8, 9) relativa alla compagna informativa di CP_1
in ordine alle nuove modalità di gestione dei rifiuti.
Per quanto concerne, infine, le contestazioni attoree in ordine al quantum della pretesa azionata da controparte, esse appaiono del tutto generiche e prive di rilievo, in quanto essenzialmente fondate su una presupposta responsabilità della convenuta, che, per i motivi sopra esplicati, deve essere in questa sede esclusa.
Da ultimo, preme evidenziare che la contestazione in ordine alla presunta tardività della emissione delle fatture appare inammissibile in quanto tardivamente proposta solo in sede di note conclusive, e comunque assorbita nel merito dalle considerazioni che si sono sopra più diffusamente sviluppate.
Conclusivamente, il fatto che si discuta di una utenza “aggregata” non fa venire meno l'onere di corresponsione della tariffa, stante che a norma del Regolamento (doc. 2 fascicolo parte convenuta),
in ipotesi di condominio la Tariffa è dovuta “…da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree pagina 11 di 12 stesse” (art. 7 comma 1 Regolamento).
Per tutti i suesposti motivi, così, la domanda della Società deve essere respinta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55 del 2014, e successive variazioni e modifiche, nei parametri minimi per tutte le fasi, scaglione corrispondente al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge le domande tutte di , Parte_1
2) conferma per l'effetto l'avviso di accertamento emesso da n. Controparte_1
20234360600016184 del 24.10.2023, di cui è causa, che dichiara definitivo ed esecutivo;
3) Condanna altresì in persona del legale rappresentante, a Parte_1
rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € Controparte_1
7052,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Forlì, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti
pagina 12 di 12