Sentenza 26 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/09/2003, n. 14364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14364 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA E 39 L. 21-11-1991, N.374 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO (IST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIV14364/ Oggetto zio ichico. disionsione Composta dagli Ill.m Sig R.G.N. 24194/01IANTIRUBERTO- Primo Presidente f.f.- Dott. Giuseppe -Presidente di sezione - Cron. 29065 Dott. Giovanni OLLA RAVAGNANI Consigliere Rep. Dott. Erminio Consigliere Ud. 22/05/03 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Francesco SABATINI Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere GRAZIADEI Rel. ConsigliereDott. Giulio ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI AGROPOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 13, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA BONIFAZI, rappresentato e difeso dall'avvocato SAVERIO RINO FUSCO, giusta delega in atti;
ricorrente contro 2003 525 CH TO;
-1- intimato avverso la sentenza n. 169/01 del Giudice di pace di AGROPOLI, depositata il 01/02/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AL IC il 24 luglio 2000 ha citato dinanzi al Giudice di pace di Agropoli il Comune di Agropoli, per ottenere accertamento negativo della debenza della somma di lire 330.710, che era stata reclamata da detto Comune, con avviso di pagamento, per canoni inerenti al consumo di acqua potabile, nonché per canoni di fognatura e di depurazione delle acque reflue relativi agli anni dal 1996 al 1999, ed inoltre per ottenere la condanna del Comune medesimo al rimborso della somma di lire 82.677, nel frattempo riscossa;
ha dedotto l'illegittimità della richiesta del Comune, in quanto basata su consumi minimi presuntivamente determinati, non effettivamente riscontrati. Il Giudice di pace, con sentenza n. 169 del 1° febbraio 2001, notificata il 7 giugno successivo, ha dato atto che il Comune, con provvedimento del 27 ottobre 2000, aveva annullato l'avviso di pagamento, ma ha ritenuto che restasse fermo l'interesse della parte attrice alla definizione del giudizio, ed ha accolto la domanda, condannando il convenuto al pagamento delle spese processuali e dichiarando la propria decisione esecutiva ex art. 282 cod. proc. civ.. Il Comune di Agropoli, con ricorso notificato il 21 settembre 2001, ha chiesto la cassazione di detta sentenza, formulando quattro censure. Con il primo motivo del ricorso, in relazione al quale la causa è stata assegnata a queste Sezioni unite, si sostiene che il Giudice di M 3 pace avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il proprio difetto di giurisdizione sulle pretese attinenti ai canoni di fognatura e depurazione, devolute alla cognizione delle commissioni tributarie. Con il secondo ed il terzo motivo si addebita al Giudice di pace di non aver dichiarato la cessazione della materia del contendere, dato che l'annullamento con effetto ex tunc dell'avviso impugnato privava l'istante di ogni interesse ad una pronuncia sulla domanda, esaminabile solo ai fini delle spese, nei limiti in cui sussisteva la giurisdizione. Con il quarto motivo, inerente alla provvisoria esecutività, si deduce che "sentenza soltanto dichiarativa e non di condanna non poteva essere munita di formula esecutiva". Il IC non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il secondo ed il terzo motivo del ricorso vanno esaminati con priorità, dato che l'eventuale determinarsi di cessazione della materia del contendere, precludendo ogni pronuncia diversa da quella sulle spese, renderebbe ultronee le altre questioni, compresa la questione di giurisdizione, la quale sarebbe superata dalla mancanza di una domanda su cui verificare la giurisdizione del Giudice adito (v. Cass. s.u. 9 luglio 1997 n. 6226 e 17 gennaio 2002 n. 499). I motivi sono infondati. L'annullamento dell'avviso di pagamento, quale atto di esercizio del credito, non ha implicato il riconoscimento da parte del Comune M 4 dell'insussistenza del credito stesso e della fondatezza delle ragioni opposte dall'utente del servizio idrico, e, pertanto, non ha esaurito il tema del dibattito, a fronte di domanda rivolta ad una pronuncia negativa del diritto fatto valere dal Comune stesso, non soltanto della legittimità di quell'atto. Il primo motivo del ricorso è fondato. Dandosi continuità a consolidato orientamento di queste Sezioni unite (sentt. 15 novembre 2001 n. 14266, 13 giugno 2002 n. 8444, 2 agosto 2002 n. 11631, 24 gennaio 2003 n. 1086, 6 febbraio 2003 n. 1735), si rileva che il canone per il servizio di scarico e di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorchè sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione di acqua potabile, integra un tributo comunale, sulla scorta delle disposizioni in materia dettate prima dall'art. 17 ter della legge 10 maggio 1976 n. 319 (aggiunto dall'art. 3 del d.l. 28 febbraio 1981 n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981 n. 153), e poi, dopo l'abrogazione di tale norma ad opera dell'art. 32 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, dall'ultimo comma dello stesso art. 17, inserito dall'art. 2 terzo comma bis del d.l. 17 marzo 1995 n. 79 (convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172). L'art. 31 ventottesimo comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448, abrogando l'art. 17 ultimo comma della legge n. 319 del 1976, ha stabilito che il canone in questione è quota tariffaria, e, quindi, non M più tributo comunale, ma componente del corrispettivo dovuto dall'utente del servizio idrico. 105 La decorrenza di tale innovazione, inizialmente fissata al 1° gennaio 1999, è stata rinviata dall'art. 62 del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152 fino all'avvento del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e segg. della legge 5 gennaio 1994 n. 36. L'art. 24 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 258, "sopprimendo" le menzionate previsioni dell'art. 62 del precedente decreto legislativo, ha escluso ulteriori differimenti dell'efficacia dell'innovazione, rendendola operativa a partire dalla data dell'entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 258 del 2000 (3 ottobre 2000). Ne discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, nella parte in cui ha statuito sui canoni di fognatura e depurazione, integranti ratione temporis tributi comunali, come tali devoluti alla giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (anche nella vigenza del testo originario, prima dell'ampliamento delle attribuzioni delle commissioni tributarie disposto dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448). Con riguardo al canone per l'erogazione dell'acqua resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario, in assenza di deroghe ai comuni criteri di collegamento, vertendosi in tema di posizioni di diritto soggettivo di fonte negoziale (v., ex pluribus, Cass. s.u. 24 luglio 2000 n. 520, 15 maggio 2002 n. 7099, 27 giugno 2002 n. 9338). Il quarto motivo del ricorso è inammissibile, in quanto non si traduce in pertinenti censure, tenendosi conto che la sentenza del Giudice di pace ha ope legis efficacia esecutiva (artt. 282, 283 e 373, 6 DA REGISTRAZIONE E BOLLO 39 L 21-11-1991, N.374 STINE GIUDICE DI PACE) nuovo testo, cod. proc. civ.), ovviamente nei limiti in cui contiene pronunce suscettibili di esecuzione forzata (quelle di condanna al rimborso della somma incassata ed al pagamento delle spese). L'accoglimento del ricorso con riferimento soltanto al primo motivo rende equa la compensazione delle spese di questa fase processuale, con la conferma della condanna del Comune al rimborso delle spese della fase di merito, nella misura fissata dalla sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il secondo ed il terzo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il quarto, accoglie il primo, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda inerente al canone d'acqua e la giurisdizione del giudice tributario sulla domanda inerente ai canoni di fognatura e depurazione, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui ha pronunciato su detti canoni di fognatura e depurazione, e compensa le spese del presente giudizio, ferma restando la condanna del Comune alle spese del giudizio di merito nella misura liquidata dal Giudice di pace. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 22 maggio 2003. Il presider Il consigliere rel. est. IL CANCELLIERE C1 paițista ncelleria 26 SET. 2003 Depositats CANCELLIERE 01 7 Giovanni Giambattista