Art. 6.
A decorrere dall'anno finanziario 1984 verranno disposti gli ulteriori stanziamenti eventualmente occorrenti per assicurare il completamento delle opere previste dalla presente legge, nonche' delle opere e degli interventi di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 650 , ed al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705 .
A decorrere dall'anno finanziario 1984 verranno disposti gli ulteriori stanziamenti eventualmente occorrenti per assicurare il completamento delle opere previste dalla presente legge, nonche' delle opere e degli interventi di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 650 , ed al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705 .