Articolo 6 della Legge 22 dicembre 1982, n. 960
Articolo 5
Versione
20 gennaio 1983
Art. 6.
A decorrere dall'anno finanziario 1984 verranno disposti gli ulteriori stanziamenti eventualmente occorrenti per assicurare il completamento delle opere previste dalla presente legge, nonche' delle opere e degli interventi di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 650 , ed al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705 .

Entrata in vigore il 20 gennaio 1983