Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10034/2023 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 25 ottobre 2023
da in persona del Presidente del Parte_1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig. Persona_1
[...]
Rappresentata e difesa giusta procura alle liti dagli Avv.ti Giuseppe Summo, Alessandro Limatola e Paola Grattieri presso lo Studio dei quali elettivamente domicilia in Milano alla Via Privata Cesare Battisti n.
2. I ricorrente contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore Elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, 1, rappresentato e difeso per procura generale alle liti, dall'avv.to Margherita Casagli resistente
OGGETTO: Opposizione ad avvisi di accertamento e notificazione e avviso di addebito.
Conclusioni delle parti: come in atti
Con ricorso in data 25 ottobre 2023, la società si è rivolta Parte_2 all'intestato Tribunale di Milano e, convenendo in giudizio l' ha chiesto CP_1 accogliersi le seguenti conclusioni: «IN VIA PRELIMINARE, anche con decreto inaudita altera parte,
- per tutte le ragioni esposte in fatto e diritto nel presente ricorso in opposizione, disporre la sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito formato in data 9 ottobre 2023 dall' – sede di Milano n. 368 2023 CP_1
00074726 50 000 e notificato a mezzo PEC a in data Controparte_2
22 ottobre 2023; NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- per tutte le ragioni esposte in fatto e diritto nel presente ricorso in opposizione, revocare e/o annullare l'avviso di addebito formato in data 9 ottobre 2023 dall' CP_1
– sede di Milano n. 368 2023 00074726 50 000 e notificato a mezzo PEC a
[...]
in data 22 ottobre 2023; Controparte_2
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
- per tutte le ragioni esposte in fatto e diritto nel presente ricorso in opposizione, disporre la riduzione delle differenze contributive oggetto dell'avviso di addebito nei confronti di , per il periodo contributivo Controparte_2 agosto 2016 – dicembre 2019 ad € 89.305,14, ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse essere accertata nel presente procedimento, oltre alla rideterminazione delle somme aggiuntive. Con vittoria di spese e compensi professionali del grado di giudizio”.
Deduceva parte ricorrente:
-che, in forza di un contratto di subappalto sottoscritto con la società Movimental, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 marzo 2020, poi prorogato fino a maggio 2020, si era occupata delle attività di presa in carico merce, spacchettamento e immagazzinamento merce e divisione per tipologia con sistemazione nelle scaffalature, pulizie, attività tutte oggetto dell'appalto che vedeva come committente per i CP_3 negozi ubicati in varie città;
-che, per l'esecuzione di tale appalto, aveva impiegato personale dipendente (sia a tempo determinato che indeterminato, nonché personale assunto con contratto intermittente), applicando a tutti il CCNL Multiservizi ed inquadrando i lavoratori nel II livello;
-che i lavoratori avevano osservato un orario compreso tra le 7 e le 22 per sei giorni alla settimana;
tuttavia, per gli addetti allo scarico e carico, l'orario era dalle 22 alle 3 e per i pochi addetti alle pulizie, dalle 20 alle 6;
-che i lavoratori, spesso stranieri, si assentavano per lunghi periodi per ritornare nei Paesi di origine e, in tali occasioni, la società aveva imputato l'assenza a ferie, permessi o aspettativa;
-che la retribuzione oraria era compresa tra 5 e 7 euro/h e i dipendenti erano sempre stati pagati per le ore effettivamente lavorate;
-che la retribuzione oraria comprendeva anche le quote di TFR, 13ma, 14ma ferie permessi);
-che i lavoratori comunicavano l'orario e sulla base di tale orario venivano predisposti i prospetti paga;
-che a seguito di alcune rivendicazioni da parte dei lavoratori, il UP PI (di cui l'odierna società fa parte), aveva sottoscritto in data 13 maggio 2019 un accordo conciliativo quadro, al quale poi, la stessa con decorrenza dal 1 febbraio CP_2 CP_2
2029, aveva aderito e dato esecuzione;
-che l'accordo prevedeva l'inquadramento dei dipendenti addetti alla logistica nel livello 4J CCNL Logistica a Trasporti, mentre gli addetti alle pulizie, nel livello 3 CCNL Multiservizi, degli importi da pagare a titolo di differenze retributive, il tutto a fronte di una chiusura tombale di ogni rivendicazione;
-che per gli assunti dopo il 1 febbraio 2019, la società ha inquadrato i lavoratori addetti alle pulizie nel II livello CCNL Multiservizi, mentre gli addetti alla logistica, nel livello 6 J Logistica;
-che, a seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Sanremo e dagli Ispettori
, l'istituto, in data 29 dicembre 2022, aveva notificato alla società il verbale unico CP_1 di accertamento e notificazione con il quale venivano contestati: l'irregolare qualifica attribuita al personale inquadrato nel II livello CCNL Multiservizi;
l'irregolare registrazione dell'orario indicato in misura inferiore a quello effettivo;
l'irregolare registrazione di permessi, ferie e assenze non retribuite;
l'irregolare applicazione dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla legge 190/2014 e dalla legge 208/2015.
-che, a fronte di tali accertamenti e delle conclusioni alle quali gli ispettori sono giunti, l' ha poi notificato alla società l'avviso di addebito n. 36820230007472650000 del CP_1
9 ottobre 2023 con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.371.479,62, avviso qui opposto .
Si costituiva, seppur tardivamente l' contestando tutte le deduzioni ed eccezioni CP_1 si parte e rivendicando la piena correttezza degli accertamenti svolti dagli ispettori e delle conclusioni alle quali gli stessi sono pervenuti.
Assunte le prove orali ammesse, disposta CTU contabile, all'udienza del 16 giugno 2025, la causa è stata discussa, all'esito della camerta di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso, la cooperativa si oppone alla pretesa oggetto CP_2 dell'avviso di addebito n. 36820230007472650000. Le somme richieste si riferiscono al periodo 1 agosto 2026-31 dicembre 2019 per un totale di € 1353435,26 così suddivise: 803.756,10 per differenze contributive dovute al ricalcolo dei contributi per il più elevato inquadramento contrattuale dei lavoratori, somma comprensiva di € 156.884,71 per il recupero delle agevolazioni contributive;
€ 549679,16 per somme aggiuntive, oltre poi a spese di notifica. I crediti portati dall'avviso di addebito nascono dagli accertamenti svolti dagli CP_1
Ispettori e meglio illustrati nel verbale n. 2022004696 del 28 dicembre 2022 notificato il 29 dicembre 2022, verbale con il quale sono state contestate alla cooperativa, le seguenti irregolarità: a) l'irregolare qualifica attribuita al personale inquadrato nel II livello CCNL Multiservizi;
b) l'irregolare registrazione dell'orario indicato in misura inferiore a quello effettivo;
c) l'irregolare registrazione di permessi, ferie e assenze non retribuite;
d) l'irregolare applicazione dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla legge 190/2014 e dalla legge 208/2015.
Le contestazioni oggetto del verbale meritano un esame particolareggiato:
1) irregolare qualifica attribuita al personale.
Gli ispettori dell' hanno ritenuto che la cooperativa abbia applicato ai lavoratori CP_1 un contratto collettivo e un livello di inquadramento difformi da quelli che avrebbe dovuto applicare. Più precisamente, che avrebbe dovuto applicare anche per il periodo antecedente il 1 febbraio 2019, ovvero: il livello 4 J CCNL Logistica al personale addetto alla logistica ed il livello 3 CCNL Multiservizi, agli addetti alle pulizie. Si legge nel verbale di accertamento:
“La ditta fino a tutto l'anno 2018 ha applicato il CCNL Imprese di Pulizie e di Servizi Integrati/MultiServizi con inquadramento di tutto il personale al 2° livello. In seguito a conciliazione sindacale “collettiva” a decorrere dal 1 febbraio 2019 il personale della ditta è stato inquadrato al livello IV° Junior del CCNL Logistica /Spedizione Merci, con riferimento agli addetti ai magazzini ed al carico /scarico camion, ed in parte residuale al livello 3° del CCNL Pulizia – Multiservizi, con riferimento agli addetti al servizio di pulizia. Tali livelli di inquadramento appaiono consoni alle mansioni svolte dai lavoratori, riferite dagli stessi in occasione di acquisizione di dichiarazione e precisate dai responsabili ai vari reparti. (…)” A tali conclusioni gli ispettori giungono sul presupposto che, quanto statuito e concordato in occasione dei verbali di conciliazione sottoscritti rappresenti un implicito riconoscimento, da parte della società della correttezza dei nuovi inquadramenti e, per contro, della non correttezza di quelli precedenti.
“Le conciliazioni hanno implicitamente statuito che i livelli corretti di inquadramento (4J e 3°) sarebbero stati adeguati anche per il periodo pregresso, attribuendo ai lavoratori un risarcimento forfettario, inclusivo del sotto inquadramento e delle maggiorazioni per straordinario diurno, notturno, domenicale, ecc.. (…) Con il presente verbale, pertanto, si procede alla quantificazione dell'imponibile dovuto per i lavoratori sottoponendoli al corretto inquadramento dall'origine del rapporto di lavoro e si provvede, nei limiti prescrizionali, tenendo anche conto dell'interruzione degli stessi a seguito di notifica del verbale di inizio di accertamento, al relativo addebito contributivo per il periodo dall'agosto 2016 al dicembre 2018/gennaio 2019 precedente il riconoscimento del livello da parte della ditta (…)». Come ha già, in maniera del tutto condivisibile, stabilito altro giudice di questa sezione decidendo controversia analoga (Trib. Milano, dott. Lombardi, sent. n. 4760/24):
“La tesi di non risulta in alcun modo condivisibile, con la conseguenza che CP_1 nessuna contribuzione risulta dovuta in relazione alla pretesa accertativa avente ad oggetto il mutamento dell'inquadramento e il disconoscimento del CCNL in concreto applicato. Sotto tale ultimo profilo, si osserva come non vi sia alcuna disposizione nel nostro ordinamento che imponga l'adozione di un CCNL contenente tariffe retributive pattuite in relazione a una tipologia di attività omologa a quella in concreto esercitata, nei limiti del rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza di cui all'art. 36 Cost. Va, per altro, evidenziato come il CCNL Pulizia Multiservizi non appaia in alcun modo eccentrico rispetto alle attività svolte dai lavoratori contemplati negli accertamenti ispettivi, essendo espressamente previsto, nelle disposizioni che regolamentano la classificazione del personale, l'applicazione ai lavoratori che svolgono attività di movimentazione e distribuzione di materiale, come nel caso delle attività di facchinaggio. Ciò che non risulta in alcun modo percorribile appare, tuttavia, l'inferenza logica, operata da secondo cui il riconoscimento, nell'ambito di conciliazioni CP_1 sottoscritte con i lavoratori, dell'applicazione di un contratto collettivo e di un certo livello di inquadramento da un certo momento in poi implicherebbe, in via tacita, il riconoscimento della correttezza di tale inquadramento anche per il periodo precedente, con conseguente disconoscimento del formale livello di inquadramento e rivendicazione delle differenze contributive. Ferma restando la libertà di applicazione del CCNL prescelto in azienda, l'eventuale difformità tra l'inquadramento contrattuale e le mansioni in concreto disbrigate dai lavoratori non può che transitare per il procedimento logico articolato nell'accertamento delle mansioni svolte e della sussunzione delle stesse nell'eventuale diversa categoria o livello del CCNL, con onere della prova a carico del lavoratore che rivendica la qualifica superiore o, nel caso di specie, dell'Ente previdenziale che agisce per la copertura della parziale omissione contributiva. Tale onere risulta, in evidenza, inassolto nel caso di specie, non essendovi concrete e specifiche allegazioni, prima ancora che offerte di prova, che possano attivare il suddetto procedimento di verifica giudiziale, risultando le deduzioni difensive di fondate sul riferito procedimento logico, utilizzato in fase di CP_1 accertamento. Procedimento logico caratterizzato, per altro, da una premessa maggiore del tutto indimostrata: il riconoscimento di un CCNL e di un particolare livello di inquadramento, a fini meramente transattivi, in un contesto caratterizzato da agitazioni sindacali coinvolgenti l'intera filiera di appalto nel quale si inserisce il presente accertamento, non costituisce in alcun modo prova della corrispondenza tra il livello di inquadramento riconosciuto successivamente al 1/2/2019 in via transattiva e le mansioni svolte dai lavoratori beneficiari di tale riconoscimento, tant'è che i lavoratori assunti dalle cooperative dopo il 1/2/2019 per operare negli appalti dei servizi commissionati dalle società del sono stati inquadrati nel CP_4 precedente livello 2° in applicazione del CCNL Pulizia Multiservizi (per gli addetti alle pulizie) e nel livello 6J del CCNL Logistica (per gli addetti alla logistica di magazzino e carico/scarico merce). Anche nel caso che ci occupa come, in maniera del tutto sovrapponibile nel procedimento già deciso, le conclusioni a cui sono pervenuti gli ispettori non si basano su di un accertamento in fatto della presunta irregolare qualificazione del personale, ma solo da un ragionamento che pretenderebbe di trarre dalle conclusioni raggiunte a seguito di un accordo tra le parti, l'ammissione della cooperativa che il precedente inquadramento non fosse corretto. Il che non può essere sostenuto, altre essendo le ragioni che, come spesso avviene, portano una parte ad accettare, in sede conciliativa, determinate condizioni che non valgono quali ammissioni del proprio torto e della ragione altrui, ma che sono concordate proprio per porre fine alle controversie insorte. L'iter e le ragioni che hanno condotto alla sottoscrizione dei verbali di conciliazione sono ben descritte nel racconto del teste , consulente del lavoro della TImone_1 cooperativa:
“…, già nel periodo dal 2016, le mansioni dei lavoratori erano di due tipi: gli addetti allo scarico prelevavano gli scatoloni dai camion con le mani, li portavano in negozio, li aprivano, toglievano la merce che veniva riordinata per taglia e colore nonché per modelli con suddivisione del genere, poi venivano etichettati e prezzati con il prezzo italiano, vela merce era poi lasciata in negozio, l'altra categoria di lavoratori era data dai magazzinieri che intervenivano sulla merce, la portavano in magazzino e la sistemavano negli scaffali i magazzinieri erano anche coloro che ricevevano dal negozio richiesta di riassortimento dei capi mancanti e che poi dovevano sistemare e riordinare i capi c.d. alla rinfusa che venivano riportati dal negozio in magazzino mediante carrelli manuali, si trattava, spesso delle merce provata di cliente.
Gli unici mezzi usati erano carrelli manuali con le ruote e lettori ottici per leggere le etichette ed i codici a barre.
Le conciliazioni in atti sono state raggiunge per tacitare le rivendicazioni dei lavoratori che volevano il rapporto con , nel verbale di interrogatorio, avevo detto che vi erano stati rivendicazioni anche CP_3 in relazione all'orario e al fatto che non sarebbe più stato possibile fare dello straordinario.
Mi spiego meglio, le conciliazioni sono la parte finale di una trattativa che ha visto più incontri con i sindacati, in uno primo step abbiamo deciso e concordato l'applicazione del CCNL Logistica e quindi il riconoscimento0 di due livelli superiori al fine di tacitare le pretese dei lavoratori che volevo il rapporto con zara;
poiché l'applicazione di tale CCNl avrebbe necessariamente portato ad uno sforamento dei netti che la società voleva venissero mantenuti, ho detto loro che non era più possibile far fare straordinario, ciò ha sollevato la seconda protesta dei lavoratori e a tale protesta abbiamo dovuto cedere”.
TI Anche il teste ha riferito:
“Confermo che le mansioni svolte dai lavoratori sono quelli di cui ai punti 21 e 22.
Non usavano carrelli, ma borse per trasportar e la merce e stendini, non avevano lettori ottici. Ho partecipato alle conciliazioni, siamo giunti a ciò ovvero al riconoscimento del livello superiore quale compromesso perché i lavoratori volevano essere riconosciuti dipendenti diretti di zara, ma ciò non l'ha concesso ed allora i sindacati hanno fatto altra CP_3 richiesta relativa al livello e questo gli è stato dato”.
2) irregolare registrazione degli orari di lavoro.
Le contestazioni relative all'irregolarità contributiva concernono anche le ore di lavoro e le relative maggiorazioni. Nel verbale di accertamento, si legge:
““I totali netti riportati in busta paga erano perciò apparentemente congrui, a fronte del minor orario registrato in busta (168/173 ore o anche meno), e le voci di indennità che sulla busta paga concorrevano al raggiungimento di tali totali netti in realtà sopperivano all'indicazione di meno ore di lavoro.
Posto che gli orari registrati erano inferiori agli ingenti orari effettivi, e corrispondevano di solito alle sole ore ordinarie mensili (168/173 ore e talvolta meno, quando erano registrate ferie o permessi), dal mero computo delle stesse sarebbe emerso, pur applicando una retribuzione oraria lorda contrattuale di € 8,81292 superiore a quella netta pattuita, un importo netto totale inferiore a quello stabilito;
per giungere a tale importo netto venivano perciò inserite una serie di voci aggiuntive. (…) Il sistema adottato dalla ditta conduceva alla sistematica sotto-retribuzione delle prestazioni lavorative effettive;
la particolare condizione di lavoratori stranieri, non pienamente consci degli articolati diritti retributivi garantiti a tutti coloro che ivi lavorano, contribuiva a rendere possibile la sistematica mancata erogazione di una parte sostanziosa della retribuzione spettante….”
«Per individuare l'orario effettivamente svolto dal personale dipendente sono stati utilizzati i prospetti di rendicontazione in formato excel utilizzati dalla e dallo CP_5 studio di consulenza, rinvenuti dalla Guardia di Finanza per il periodo di lavoro fino all'ottobre 2018, riportanti mensilmente il totale delle ore lavorate e, laddove mancanti del dato orario, si è provveduto ad estrapolarlo dividendo lo stipendio netto indicato per la retribuzione oraria netta. Quest'ultima modalità è stata utilizzata anche per le mensilità di novembre e dicembre 2018, in assenza dei prospetti excel, dividendo lo stipendio netto ricavato direttamente dalla busta paga per la retribuzione oraria netta. Tali maggiori orari sono stati confermati dalle dichiarazioni dei lavoratori acquisite dagli Ispettori scriventi nel corso dell'accertamento ispettivo previdenziale, che ha evidenziato una organizzazione di lavoro similare presso i negozi ed i magazzini a marchio , dislocati nelle regioni della Lombardia e del Piemonte. CP_3
Le modalità di calcolo utilizzate dagli scriventi Ispettori nella quantificazione del corretto imponibile previdenziale, tenuto conto anche di quanto emerso dalla verifica Guardia di Finanza e confermato dall'accertamento circa lo svolgimento di CP_1 lavoro diurno/notturno nonché di lavoro protratto spesso nei giorni di riposo e festivi, possono riassumersi come di seguito:
- Orario straordinario diurno e Orario straordinario festivo diurno: viene applicato alle ore eccedenti il normale orario di lavoro diurno.
- Orario notturno: è stata calcolata la maggiorazione per lavoro notturno ordinario alle ore di lavoro per i lavoratori specificamente addetti allo scarico dei mezzi nelle notti tra mercoledì e giovedì e tra sabato e domenica, è stata addebitata la maggiorazione per lavoro notturno dalle 22.00 alle 6.00 (8 ore).
- Orario straordinario notturno: il calcolo della maggiorazione viene applicato alle ore eccedenti le ore contrattuali (FT – PT) fino ad un massimo di 8 ore giornaliere (come da norme contrattuali che considerano il lavoro notturno dalle 22.00 alle 6.00) per il numero dei giorni feriali lavorabili del mese. Con riferimento alla quantificazione del corretto imponibile previdenziale per l'anno 2016, si è utilizzato il calcolo già comunicato alla Guardia di Finanza nell'ambito della verifica su delega della Procura del 15/01/2020, per il cui importo si è provveduto all'interruzione dei termini prescrizionali con il verbale di inizio accertamento del 06/07/2022. Con riferimento alla quantificazione del corretto imponibile previdenziale per l'anno 2019, non compreso nell'accertamento della GdF e interessato dal nuovo metodo di registrazione dell'orario di lavoro adottato dallo studio di consulenza e dalla ditta, comprensivo della registrazione del maggior orario prestato e delle varie indennità contrattuali (maggiorazione notturna, lavoro straordinario, lavoro supplementare ecc.), è stato esaminato il LUL prendendo in considerazione esclusivamente le assenze non retribuite e i periodi di ferie/permessi eccedenti, non assoggettati a contribuzione, di cui al successivo punto. Si provvede, quindi, all'addebito dei contributi previdenziali parzialmente omessi, nonché delle relative somme aggiuntive previste dalla vigente normativa, come da prospetti di regolarizzazione contributiva che fanno parte integrante del presente verbale». (…) «Dunque, le varie voci riportate sulla busta paga quali maggiorazione lavoro notturno, forfait straordinari, trasferta italia, rimborsi spese, ferie maturate, permessi goduti e non, gratifica natalizia, 14ma mensilità, premio produttivo, ecc. erano artifizi per il raggiungimento di un importo netto totale che in realtà corrispondeva al pagamento di tutte le ore di lavoro effettuate senza alcuna indennità aggiuntiva. Perciò, ad esempio, ove la paga netta oraria pattuita era di € 6,50 e le ore mensili effettuate 200, ne conseguiva un importo totale netto di € 1.300,00, ove la paga netta oraria pattuita era di € 6,00 e le ore mensili effettuate 300, ne conseguiva un netto di
€ 1.800,00. I totali netti riportati in busta paga erano perciò apparentemente congrui, a fronte del minor orario registrato in busta (168 ore o anche meno), e le voci di indennità che sulla busta paga concorrevano al raggiungimento di tali totali netti in realtà sopperivano all'indicazione di meno ore di lavoro. Posto che gli orari registrati erano inferiori agli ingenti orari effettivi, e corrispondevano di solito alle sole ore ordinarie mensili (168 ore e talvolta meno, quando erano registrate ferie o permessi), dal mero computo delle stesse sarebbe emerso che, pur applicando una retribuzione oraria lorda contrattuale superiore a quella netta pattuita, l'importo netto totale era inferiore a quello stabilito;
per giungere a tale importo netto venivano perciò inserite una serie di voci aggiuntive. Essendo tali voci flessibili ed unicamente finalizzate al raggiungimento di un importo netto, le stesse risultavano prive di connessione con l'effettiva prestazione lavorativa resa (…)». «(…) Con il presente verbale si procede alla riquantificazione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori in base all'orario effettivamente svolto da ciascuno nei vari mesi di lavoro, provvedendo a conteggiare le mensilità aggiuntive nonché le maggiorazioni previste dal CCNL per le seguenti indennità:
- Lavoro notturno (25% CCNL Logistica - 30% CCNL Pulizia)
- Lavoro straordinario feriale notturno (50%)
- Lavoro straordinario festivo notturno (75%)
- Lavoro straordinario feriale diurno (30% CCNL Logistica - 25% CCNL Pulizia)
- Lavoro straordinario festivo diurno (65%)».
Il sistema di calcolo della retribuzione mensile così come accertato dagli ispettori dell' ha trovato conferma nelle deposizioni dei testi escussi. CP_1
: TImone_1
“Sono consulente del lavoro.
Tra i clienti del mio studio vi è la società ricorrente.
Dalla società ricevevamo file excel nominativi per lavoratore.
I dati indicati erano: il netto che il lavoratore doveva avere, l'eventuale per eventuali assegni familiari che era dato ricorrente, le ore che loro chiamavano di badget, poi eventuali assenze e malattia.
La società aveva tra i clienti , all'inizio del contratto di appalto il corrispettivo da CP_3 pagarsi da era parametrato al costo unitario orario per le ore del servizio, con CP_3 l'esperienza, i lavoratori impiegavano meno tempo per realizzare il servizio, quindi, sarebbero bastate meno ore di quelle lavoratore, per evitare, però che ciò avesse come ricaduta la diminuzione del corrispettivo pagato da alla società, si decise di CP_3 mantenere sempre il solito numero di ore contrattuali anche se quelle lavorate erano molte meno.
controllava solo le buste paga e non la presenza effettiva dei lavoratori in quanto CP_3 non vi erano cartellini marca tempo.
Agli operai dipendenti poi la società pagava le ore corrispondenti al netto.
In sostanza sul contratto di assunzione vi è indicazione della retribuzione lorda, ma con i dipendenti, la società aveva concordato un netto che i lavoratori si aspettavano di ritrovare sulla busta paga;
per arrivare all'importo netto, poiché la retribuzione oraria era maggiorata dei ratei di 13ma e 14ma e TFR, non potevano essere indicate in busta paga le ore effettivamente lavorate, se non si sarebbe andato oltre l'importo netto, quindi, venivano indicate le ore che erano necessarie, ma anche sufficienti a giungere al netto tenuto conto delle maggiorazioni. Prendo visione dei fogli excell prodotti.
Si può vedere la prima colonna di sinistra sotto la voce ore, queste erano le voci di ore che la società mi diceva, io non sapevo se queste ore fossero state effettivamente lavorate, neppure sapevo se fossero ore diurne, notturne o festivi;
la seconda colonna riporta l'importo netto della retribuzione.
Come ho detto, io dovevo giungere al risultato dell'importo netto, per fare questo individuavo il costo orario che capivo dividendo le ore per il netto, poi moltiplicavo l'importo orario per le ore della prima colonna, potevano a questo punto aversi due ipotesi:; o il netto era quello indicato ed allora in busta paga riportavo il numero delle ore indicate nella colonna, se invece, l'importo finale era maggiore, allora dovevo incidere sulle ore indicandone di meno di quelle della colonna.
Se dei lavoratori avevano ore che superavano la soglia delle ordinarie 160 mensili, significava che avevano fatto dello straordinario, in tal caso calcolavamo con l'uso dell'importo orario le ore ordinarie e vedevamo quanto vi era di differenza per giungere all'importo netto, aggiungevamo quindi le ore di straordinario con le maggiorazioni e computavamo i ratei di 13ma 14,ma e Tfr, quindi per giungere all'importo netto concordato mettevamo sì delle ore di straordinario, ma che erano comunque inferiori a quelle indicate nella prima colonna che, se rispettate, avrebbero portato ad uno sforamento del netto.
Voglio precisare, l'accordo di cui ho detto prima che era preso tra società e lavoratore era sull'importo orario e veniva preso tutti i mesi.
In sostanza, ogni lavoratore si aspettava per ciascun mese di ricevere la somma netta che aveva concordato con la società.
Sulla busta paga riportavamo il netto concordato, per giungere a tale netto, però se vi erano delle ore straordinarie che facendo i debiti calcoli con l'importo orario e tenuto conto delle maggiorazioni, avrebbe portato ad un importo lordo e netto maggiore di quello indicato nel foglio excelle, allora diminuivamo le ore lavorate, questo significava che sulla busta paga le ore lavorate erano meno di quelle effettive e ciò aveva come conseguenza che la base imponibile dei contributi era data da un monte ore inferiore a quello lavorato ed a quello retribuito.
Tale prassi ed il meccanismo correttivo era già seguito con il , prima della CP_6 costituzione delle srl, fu PI che mi disse di agire così, poi con la costituzione della Tes società ricorrente, aveva rapporti con l'amministratore e tal che era un CP_7 dipendente, ma aveva anche ruoli gi referente, entrambi hanno avvallato il meccanismo che ormai era collaudato.
Quando nel 2019 si avviarono le trattative sindacali con applicazione del nuovo CCNl che non prevedeva più la tariffa oraria, i lavoratori insorsero, quindi fummo costretti ad indicar e le buste paga in maniera corretta con indicazione delle ore effettivamente lavorate.
mi venne chiesto di procedere con tali maccanismi, aveva suggerito alla società Per_2 di mettere i rilevatori di presenze per calcolare le ore effettive, perchè loro dicevano che le ore indicate nei prospetti non fossero quelle effettive, ma i rilevatori non vennero mai messi perché se non avrebbe potuto verificare che le ore lavorate erano meno di CP_3 quelle che pagava. Ora le società che sono subentrate hanno installato i rilevatori CP_3 di presenze. Mi viene chiesto dell'indennità di trasferta, la società ci aveva detto che alcuni lavoratori magazzinieri facevano, a volte delle trasferte, noi, poiché non ricevevamo l'indicazione né dei giorni né se vi erano state o meno trasferte, con esclusione degli addetti allo scarico dei camion, per i magazzinieri applicavamo a forfait tre o quattro giorni di indennità di trasferta al mese che, come tale non entrava nella base imponibile per i contributi, questo sen za sapere se fosse stata fatta effettivamente ed in che misura”.
AL : Persona_3
Sono sorella di , TImone_1
Lavoro nello stesso studio.
Redigevo io le buste paga per la società, mi perveniva per ogni lavoratore l'indicazione della data di assunzione del livello nonché dell'orario full o part time, questi dati erano, Test quindi, già predeterminati ed impostati nel mio gestionale, ogni mese poi ricevevo da i prospetti che vedo a Pc, io non guardavo le ore, mi era stato detto di non farlo, era stato
Ait e così lui mi aveva detto di guardare solo il netto, se moltiplicando le ore contrattuali per la tariffa oraria giungevo a tale netto inserivo le ore indicate, se non applicavo dei correttivi che potevano essere o l'eliminazione dell'indennità di trasferta che per tutti era di quatto giorni al mese, oppure applicavo altri correttivi come il rimborso delle spese, non ricevo giustificativi.
Non mi sembra di aver visto straordinario”.
Nei prospetti non vi era indicazione dei turni notturni, festivi e diurni, applicavo di defaul tre ore notturne per i full time e due ore notturne per i part time, non mi è stato mai comunicato nulla per i festivi”.
TI MO Mohamed.
“Sono stato impiegato amministrativo della società dal 2016 in avanti;
non lo sono più, non ho cause con la società.
Mi occupavo di tenere i rapporti con lo studio . Tes_1
Ero io a portare i prospetti allo studio, nei prospetti era indicato il netto e poi un numero di ore che però non era quello effettivo, ma che era il frutto della suddivisione del monte ore concordato e pagato da zara per i lavoratori che erano stati impiegati nell'appalto e che si accordavano per distribuito il monte ore da budget indipendentemente dalle ore da loro effettivamente lavorate.
Il netto orario aveva tre tariffe, da 6,50, 7 e 7,50 concordate con il singolo lavoratore, io inserivo nel gestionale la tariffa individuale.
Il netto era il risultato della moltiplicazione tra le ore di budget e la tariffa oraria individuale.
Io fornivo questo allo studio e dicevo che l'importo netto doveva essere quello anche perché quello era ciò che il lavoratore si aspettava di avere.
Poi lo studio, poichè nella busta paga dovevano essere inserite altre voci tra cui i ratei, doveva applicare dei correttivi e usava quelli correttivi l'indennità di trasferta che dava anche a chi non la faceva e il rimborso delle spese. Le assenze non retribuite potevano essere per l'accodo di rimanete nei paesi di origine più del tempo delle ferie maturate oppure per i mesi in cui si godeva delle ferie che però erano già state pagate mensilmente con il rateo maturato.
Non si calcolava la maggiorazione dello straordinario, neppure del notturno o festivo.
Le ore indicate nella colonna di sinistra dei prospetti non era il monte ore effettivo lavorato, ma il numero delle ore che come ho detto prima, all'interno di ogni punto vendita i lavoratori si assegnavano di comune accordo per arrivare al monte ore di budget, queste ore poi mi venivano comunicate dal referenti del punto vendita ed io, come ho detto le moltiplicavo per le tariffe orarie individuali e questo mi portava al netto.
Ciò premesso, appare condivisibile e si fa proprio quanto già deciso nella sentenza più volte richiamata:
“Anche in questo caso appare evidente la sovrapposizione dei piani dell'accertamento ispettivo e quello delle difese nell'ambito del contenzioso giurisdizionale, incardinato a seguito della richiesta di accertamento negativo, insita nell'opposizione a verbali di accertamento e notifica e di opposizione ad AVA. La valutazione del maggior orario osservato dai lavoratori, e della peculiare collocazione temporale, tale da giustificare l'applicazione delle maggiorazioni e della relativa contribuzione, nonché dell'utilizzazione fittizia di taluni istituti al fine di eludere gli obblighi contributivi, non può essere oggetto, in ambito giurisdizionale, di valutazioni del tutto presuntive, per altro riferite ad una vastissima platea di lavoratori, senza tenere conto delle specificità dei casi concreti e della variabilità di orario tra un lavoratore e l'altro che impedisce, per un'elementare esigenza di tutela delle prerogative difensive della società e di giustizia sostanziale, di aderire a ricalcoli della contribuzione non pienamente aderenti al caso concreto. Non possono, per altro, valorizzarsi in senso contrario le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, non attribuendo la legge alcun valore probatorio precostituito a tali verbali, neppure in termini di presunzione semplice, potendo il materiale raccolto dal verbalizzante essere liberamente apprezzato dal giudice, che può valutarne l'importanza ai fini della prova, senza tuttavia mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (ex plurimis Trib. Avezzano, sez. lav., 18 settembre 2023, n. 190), ovvero, nel caso di specie, la società opponente”. Alle considerazioni sopra riportate deve aggiungersi che, nel presente giudizio, l CP_1 si è costituito tardivamente con ogni conseguente preclusione probatoria. In sede di discussione, la difesa dell'istituto ha chiesto che si desse seguito ad un approfondimento tecnico al fine di verificare il maggior orario lavorato dai lavoratori e ciò sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi. Il teste ha riferito come venissero elaborate le buste paga ed i correttivi TImone_1 che venivano apportati al fine di giungere alla somma finale netta concordata tra la società ed il singolo lavoratore. In disparte ogni valutazione sulla correttezza di tale criterio e pur potendo concludere nel senso che fosse verosimile lo svolgimento di un lavoro straordinario, non è possibile stabilire, per ciascun lavoratore, quali e quante fossero le ore lavorate oltre l'orario contrattuale e quindi quale potesse essere la maggior base imponibile ai fini della contribuzione. Pur condividendo le considerazioni già svolte nella sentenza richiamata in relazione al valore probatorio delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli Ispettori, nel caso in esame, va altresì detto che l è decaduto dalla possibilità di offrire proprie prove, prove CP_1 che, laddove si assuma l'esistenza di un debito contributivo per una maggiore base imponibile, grava sull'Istituto. Nella specie, invero, neanche dalle dichiarazioni del teste può dirsi raggiunta Tes_1 una prova sufficiente in ordine allo svolgimento dello straordinario ed alla sua entità. Vi è, nel suo racconto, il riferimento al fatto che i lavoratori svolgessero dello straordinario, ma ciò non basta per accertare l'esatto ammontare e quindi il quantum della pretesa contributiva.
Da qui l'esclusione di ogni ulteriore indagine tecnica.
3) ferie e assenze non retribuite, minimale contributivo. Dall'esame del LUL è emerso che la cooperativa, in relazione ad alcuni periodi oggetto dell'accertamento, ha inserito ore non retribuite (ferie, assenze, ecc.). Pertanto, per alcuni lavoratori, seppur in costanza di un rapporto di lavoro unitario e continuativo, senza interruzioni per cause legate all'attività lavorativa, la società ha registrato sui libri obbligatori, in alcuni mesi, ferie e assenze non retribuite, emettendo LUL con numero di ore inferiore a quanto contrattualmente previsto, determinando in tal modo una retribuzione previdenziale inferiore a quanto dettato dalla legislazione vigente.
ha concluso ritenendo che oltre alle ferie e ai permessi contrattualmente spettanti CP_1 nell'anno, gli unici periodi di assenza che consentono di tenere conto, nel calcolo della retribuzione imponibile delle sole giornate di effettiva occupazione, sono quelli individuati dalla normativa vigente in materia di cause legali di astensione dal lavoro come malattia, maternità, ecc. dovendosi, al di fuori di questi periodi, versare i contributi sulla retribuzione spettante per il periodo non lavorato. Gli ispettori hanno, peraltro, accertato, che in alcuni casi, le registrazioni di ferie non retribuite si protraessero oltre il periodo di ferie effettivamente maturate: i lavoratori, sentiti in sede ispettiva, hanno dichiarato che talvolta si trattava di assenze prolungate in occasione di rientri al relativo paese, senza alcuna formale richiesta di ferie o di aspettativa, gestite dalla società alla stregua di aspettative non retribuite;
tali lavoratori, al rientro in Italia, spesso non potevano riprendere subito la propria posizione organizzativa, nel frattempo occupata da altro personale, e dovevano restare in attesa di lavoro e senza retribuzione, o lavorare ad orario ridotto, fino a che non fosse reperita altra posizione. Anche tali assenze non retribuite sono state calcolate alla stregua di giornate contributivamente imponibili, in quanto assenze ascrivibili al datore di lavoro. Quanto accertato dagli ispettori è stato confermato dai testi sentiti. : TImone_1
“Sentito sui punti 36-38e ss. del ricorso: a volte nei prospetti che provenivano dalla società vi era l'indicazione sotto la colonna ore e sotto il netto della cifra zero, questo significava che per quel mese il lavoratore non aveva lavorato. Ciò poteva essere dovuto solo ad un'assenza non retribuita in quanto, laddove ci fosse stata una malattia, un congedo o un'aspettativa retribuita mi sarebbe stata data l'indicazione con la relativa documentazione.
Queste assenze non retribuite erano comunque concordate tra società e lavoratori e dovute, soprattutto, al prolungamento delle ferie per consentire ai lavorati di rimanere di più nei loro Paesi di origine. Non erano ferie, noi le chiamavamo aspettative non retribuite, erano frutto del consenso del datore di lavoro alla permanenza dei lavoratori nel Paese
Le ferie erano chieste ed accordate in forma orale.
Vi erano anche lavoratori part time che lavoravano per altri datori, in questo caso poteva capitare che non si presentassero al lavoro ed allora non venivano retribuiti per quel giorno.
Questo era tollerato dalla società.
Questo accadeva per gli addetti allo scarico dei camion, attività che avveniva due volte la settimana, il mercoledì ed il sabato, di sera, la convocazione avveniva per telefono, se non rispondevano o non davano la loro disponibilità, la società accettava ciò, ma poi non pagava il turno.
Per questi lavoratori vi era un orario predeterminato, ma siccome si sapeva che erano lavoratori anche di altri datori, si avvertivano per sapere se fossero stati disponibili oppure no.”
AL Tes_1
“Vi erano dei giorni indicati come assenza non retribuite, questo accadeva perché il lavoratore godeva e riceveva mensilmente il rateo di ferie maturato in quel mese e ciò anche se in ferie non vi era andato, quando poi le usufruiva, non riceveva più l'indennità perchè gli era stata già pagata, quindi si riportava assenza non retribuita.
Poteva anche accadere che fossero assenti per un numero di giorni superiore alle ferie.
Per questi lavoratori assenti, nel prospetto veniva indicato zero e zero, allora io chiedevo alla società per quale ragione, in ogni caso mettevo assenze non retribuite sia che fosse per le ferie godute dopo il pagamento, sia che fosse per assenza oltre le ferie contrattuali.
Non ricordo se l'assenza non giustificate abbiano avuto causa, per i lavoratori part time nella mancata risposta alla chiamata della società”.
Come già condivisibilmente deciso: “La contribuzione è stata correttamente calcolata su un imponibile corrispondente alla retribuzione contrattualmente spettante, non potendo trasferirsi il rischio d'impresa sui lavoratori, collocandoli forzatamente in permesso/ferie nei giorni in cui la prestazione non è ritenuta utile.
In ultima analisi, ore o giornate di assenza vanno, secondo la condivisibile impostazione dell'Ente accertatore, sempre giustificate dagli istituti cui norme e contratti riconducono cause di sospensione della prestazione lavorativa, quali le ferie e i permessi retribuiti, e solo in via del tutto eccezionale e tassativamente indicate, permessi non retribuiti. Dunque, in base alla normativa, qualora non intervengano situazioni di carattere eccezionale, che vanno peraltro comprovate, non è possibile ridurre l'imponibile contributivo così come stabilito dalla contrattazione collettiva di categoria, in quanto ciò comporterebbe una violazione della medesima e, soprattutto, in quanto la materia contributiva è, per legge, sottratta alla disponibilità delle parti. A fronte, dunque, della non contestata circostanza relativa all'intervenuta sospensione della prestazione lavorativa in assenza di erogazione della retribuzione e di versamento della contribuzione, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare e provare che la fattispecie sospensiva sia sorretta da una delle cause contemplate sotto il profilo normativo o contrattualcollettivo, eventualmente giustificativa della sospensione dell'obbligo contributivo. Si difende parte opponente richiamando quell'orientamento secondo cui, “in caso di accordo tra datore di lavoro e lavoratore per una consensuale temporanea sospensione del rapporto di lavoro, nel quale, sia pur temporaneamente, non sorge, in dipendenza del rapporto di lavoro, né l'obbligazione di prestare lavoro, né
l'obbligazione di corrispondere la retribuzione, non è dovuta alcuna contribuzione all'ente previdenziale per il periodo di sospensione, neppure nella misura corrispondente al minimale contributivo, quale previsto, nel settore edile, dall'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, convertito in legge n. 341 del 1995” (Cass., sez. lav., 24 gennaio 2006, n. 1301). Tale risalente orientamento è, tuttavia, superato da quello secondo cui, “dal principio dell'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo deriva la regola del c.d. 'minimale contributivo', che prevede l'obbligo da parte del datore di lavoro - a prescindere da eventuali patti difformi nell'ambito del singolo rapporto di lavoro - di rispettare la misura dell'obbligo contributivo previdenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva. Da ciò deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti” (ex plurimis App. Milano, sez. lav., 4 ottobre 2022, n. 732). Per altro, quand'anche volesse seguirsi l'orientamento espresso dalla società, dovrebbe osservarsi come, risultando dalla lettura del verbale e delle dichiarazioni assunte in fase ispettiva le fattispecie di sospensione temporanea del rapporto di lavoro variamente riconducibili ad accordi tra le parti o a iniziative unilaterali del datore di lavoro, sarebbe stato onere di quest'ultimo allegare le specifiche situazioni, riferibili ai singoli lavoratori e alle particolari contingenze temporali, riconducibili a presunti accordi tra le parti, onere del tutto inassolto, essendo le allegazioni e deduzioni della parte sul punto insanabilmente generiche. L'accertamento e la conseguente pretesa contributiva vanno, pertanto, confermati e la contribuzione dovuta va, pertanto, quantificata sulla base dei parametri enunciati dalla Cassazione a proposito del cd minimale contributivo:
“La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro” (…) “Tale principio opera, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore”, quindi, in concreto, come avvenuto in questo caso, ben può darsi che l'orario di lavoro sia inferiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva o comunque dal dato contrattuale, ciò che non può affatto essere, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, è che da tale contrazione dell'orario di lavoro derivi anche una contrazione dell'obbligo contributivo, tranne ipotesi tassativamente previste dal legislatore” (…) “E difatti è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati. Vale infatti anche con riferimento all'orario il principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale "una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze" (Cass., sez. lav., 3 giugno 2019, n. 15120).
4) recupero delle agevolazioni contributive risulta aver, infine, proceduto, a seguito degli accertamenti effettuati, alla revoca CP_1 dei benefici contributivi relativi ai lavoratori in forza alla società nel periodo 2016/2018, assunti con l'agevolazione contributiva triennale e biennale (indicati nel prospetto di regolarizzazione contributiva con gli acronimi “BIE” e “TRIE”)”, ciò ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, nei limiti prescrizionali. Secondo l'Ente, la regolarità contributiva dell'azienda sarebbe venuto meno per la totalità dei lavoratori in conseguenza di almeno una delle irregolarità censurate nel verbale di accertamento (segnatamente - Irregolare inquadramento del livello;
- Mancato rispetto dell'orario contrattuale di lavoro;
- Mancato pagamento della indennità di lavoro straordinario/notturno/festivo - Mancato pagamento delle mensilità aggiuntive (tredicesima/quattordicesima) - Irregolare registrazione di ferie e permessi e assenze non retribuite). Come di nuovo condivisibilmente deciso:
“L'assunto appare fondato. Recita l'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Secondo condivisibile giurisprudenza, “laddove, durante l'accertamento ispettivo compiuto dall' emerga l'inesatto inquadramento dei lavoratori con riferimento CP_1 alle attività da loro effettivamente svolte, è legittimo l'avviso di addebito volto al recupero della maggior contribuzione dovuta e al recupero degli importi posti a credito a titolo delle disconosciute agevolazioni contributive per il periodo ivi riportato. In particolare, per quanto riguarda la revoca delle agevolazioni contributive, è noto come l'art. 1, comma 1175, della legge 27/12/2006, n. 296 abbia integrato le disposizioni contenute nella legislazione vigente sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Tale disposizione stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2007, i datori di lavoro devono essere in possesso di tale documento per poter usufruire dei "benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale", introducendo l'elemento della regolarità del versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale quale requisito necessario alla fruizione delle misure agevolative” (Trib. Teramo, sez. lav., 21 settembre 2023, n. 396). L'accertata violazione degli obblighi di legge, con riferimento alla violazione del cd minimale contributivo, induce pertanto a ritenere corretta la revoca dei benefici contributivi ai sensi dell'art. 1 comma 1157 l. cit.”
Il ricorso merita, pertanto, parziale accoglimento con conseguente necessità di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto limitatamente alla maggiore contribuzione calcolata e richiesta in relazione a: irregolare qualifica attribuita al personale;
irregolare registrazione degli orari di lavoro;
confermando gli stessi relativamente a: maggiore contribuzione dovuta per ferie e assenze non retribuite;
recupero delle maggiorazioni;
disponendo il ricalcolo di sanzioni e interessi sul residuo dovuto. In relazione alla domanda svolta in via subordinata dalla cooperativa, avente ad oggetto la rideterminazione delle somme dovute in caso di parziale accoglimento dell'opposizione, dopo l'indagine tecnica demandata il CTU è pervenuto alle seguenti conclusioni: contributi dovuti per i periodi di assenza per permessi ferie o assenza non retribuita:
€ 235.823,18 recupero degli sgravi contributivi: € 156.884,71.
Queste le somme dovute dalla società all' oltre le somme aggiuntive. CP_1
In ragione della parziale reciproca soccombenza, le sese di lite vengono compensate tra le parti. A carico solidale delle stesse viene posto anche il compenso spettante al CTU dr.
che viene liquidato in misura pari a € 13.614,05 oltre accessori di legge. Per_4
P.Q.M.
Il tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide: 1)accerta e dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto limitatamente alla maggiore contribuzione calcolata e richiesta in relazione a:
- irregolare qualifica attribuita al personale;
- irregolare registrazione degli orari di lavoro;
2) conferma gli stessi relativamente a:
- maggiore contribuzione dovuta per ferie e assenze non retribuite;
-recupero degli sgravi contributivi
3) ridetermina il credito contributivo di in misura pari a CP_1
€ 235.823,18 a titolo di contributi dovuti per ferie e assenze non retribuite
€ 156.884,71° titolo di sgravi contributivi;
-compensa le spese di lite tra le parti;
-pone a carico solidale delle stesse il compenso spettante al CTU e liquidato in € 13.614,05 oltre accessori di legge.
Milano 16 giugno 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia