Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/06/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1756/2021 RG vertente
TRA
vv. ALESSANDRA rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 Pt_1
cod. proc. civ.;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 3.12.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni della parte appellante: <chiede i termini ex art. cpc. in denegata ipotesi conclude>riportandosi agli atti, anche in via istruttoria, pregressa ogni dichiarazione per la dichiarazione:- della revoca della sentenza impugnata;
- della nullità e l'inefficacia del “contratto di mutuo fondiario” atto a rogito del Notaio Dott.
1 di Prato del 04.06.2004 – Rep. 15.089 – Racc. 1855, registrato, Persona_1
tra , nata a [...] il [...] residente in [...]Controparte_2
(C.F. e allora;
- della C.F._1 Controparte_3
nullità della cessione del predetto contratto di mutuo alla convenuta CP_1
- che manca il diritto di e conseguentemente anche di CP_1 CP_4
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della comparente in
[...]
relazione all'intervento di controparte nell'esecuzione forzata di cui al processo esecutivo nei confronti della comparente di cui Rgei 287/15 del Tribunale di
EN e dichiarazione della nullità dell'intervento di controparte nell'esecuzione forzata del processo esecutivo RGEI 287/15 Tribunale di EN;
- revoca dell'ordinanza del 29.10.18 del ge in ordine alle spese liquidate a favore di controparte (doc. 5 di Rg 208/19);– di condanna di controparte, al pagamento di somme per spese e danni processuali nella somma di legge oltre oneri ed esborsi di legge, per grado.– Condanna ex art. 96 c. I-III cpc per grado. Ogni
dichiarazione di legge da intendersi qui riportata>>.
I FATTI DI CAUSA
Così nella sentenza impugnata: <con atto di citazione ritualmente notificato solo ad>[...]
nella qualità di procuratrice della Parte_2
società premesso di aver proposto plurimi CP_1 Controparte_2
ricorsi ex art. 615, II comma, cp.c. dinanzi al Tribunale di EN nella procedura esecutiva immobiliare rge 287/2015 contro di lei avviata, evidenziava di coltivare nel giudizio rg 14824/2018 il giudizio di merito dopo la proposizione di due ricorsi in opposizione proposti al giudice dell'esecuzione, rispettivamente in data
12.12.2017 e 29.12.2017. Parte attrice innanzitutto richiamava per relationem i predetti ricorsi che, tuttavia, contenevano motivi di opposizione valevoli nei confronti di soggetti non evocati nel presente giudizio ( Controparte_5
2 e , Equitalia Centro SP). In Controparte_6 Controparte_7
particolare, nell'atto di citazione parte opponente deduceva la incapacità e nullità
degli atti degli intervenuti, con riferimento innanzitutto a Controparte_3
ed anche a poi cessionaria del credito, richiamando
[...] Controparte_8
numerose norme relative agli enti pubblici ed altresì ai beni appartenenti allo
Stato ed agli enti pubblici, nonché alla loro indisponibilità. L'attrice richiamava anche normativa in materia dell'esercizio del credito e di raccolta del riSPrmio,
affermando tra l'altro l'incapacità di enti pubblici come le “casse di riSPrmio”
“(art. 117 c. III c.p.c.) stante la soppressione in base a legge dell'ordinamento ex art. 26 L. 133/08 conversione D.L. 112/08, cui si unisce quale altra causa di incapacità processuale quella derivante dall'art. 26 c. II L. 133/08
“L'amministrazione cosi' individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale.” “oltre all'altra causa di incapacità
processuale ex art. 13 e 75 c.p.c. che comporta la nullità integrale della procura depositata da controparte da parte del solo presidente del cda, organo composto,
dott. Gianfranco Zollini all'avvocato di controparte e la “Nullità parziale” (art. 1419-1324 c.c.) dell'altra procura depositata sempre in comparsa di costituzione del notaio quantomeno dove ivi si prevede al punto che riguarda Per_2
“conferire le necessarie procure alle liti, con ogni...” (così espressamente a pag.
15 dell'atto di citazione). Parte opponente deduceva poi la nullità del contratto di mutuo, della sua trascrizione nonché della ipoteca iscritta ad istanza di
[...]
. L'attrice richiamava poi anche una nullità per causa Controparte_3
illecita del contratto di mutuo, affermando poi che, da tali complessive nullità,
discenderebbe la nullità della iscrizione ipotecaria. Seguiva quindi un richiamo all'art. 2250 c.c. per dedurre una nullità degli atti di CFR SP e Controparte_8
norma da applicarsi anche ai contratti di mutuo. Quale motivo di nullità del
[...]
3 contratto di mutuo e della relativa causa, veniva quindi anche richiamato l'art. 39
d.lgs. 385/1993, nonché lo Statuto Albertino e, infine, l'art. 420 c.p. in materia di
“attentato a impianti di pubblica utilità”, asseritamente violato da controparte.
In conclusione, dell'articolato atto di citazione ex art. 616 cpc, parte attrice chiedeva dichiararsi l'assenza del diritto della parte opposta a procedere ad esecuzione forzata. Parte attrice allegava poi una corposa istanza, contenuta in
438 pagine, “anche di disapplicazione ex art. 4 c. II - 5 L. 2248/1865 all. e) L.
dichiarata fondamentale nel nostro ordinamento dal Dlgvo 179/09 (cfr anche art. 3 c. II L. 241/90) e di incostituzionalità per gli effetti anche erga omnes ex art. 1 c.
II - 42 c. I - 24 c. I e II – 2 - 52 c. I – 113 – 134 – 136 - 137 c. I - 25 c. I – 54 - 101 Cost.,
art. 1 L. cost. 1/48 nonchè ex art. 826 ult. c. - 828 – 830 - 23 e 25 c.c.; art. 1 c. I - 21
quinquies c. I-29 L. 241/90 ed anche sempre per il presidente del Tribunale ex art. 11 disp.att.c.c. trasmissione d'ufficio anche da parte del pubblico ministero -
Diffida ad adempiere anche per gli effetti delle norme penali (cfr Sesta Sez. Pen.
C. Cassaz. sentenza dep. 8.3.2018 (Presidente: ROTUNDO Relatore:
COSTANTINI data Udienza: 23/01/2018)”. Si costituiva la parte opposta,
eccependo la violazione del principio di sinteticità degli atti disposto dall'art. 16-
bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012 e successive modifiche, secondo cui
“gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità
telematiche sono redatti in maniera sintetica”, tale da rendere impossibile un regolare esercizio della difesa tecnica. Nel merito, parte opposta rilevava comunque di aver già versato in atti l'atto con cui Banca CR EN SP ha ceduto pro soluto ed in blocco in favore della tutti i muti ipotecari, come da CP_1
regolare avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nel rispetto del disposto dell'art. 58 TUB. Parte opposta deduceva poi la infondatezza delle eccezioni di indeterminatezza del contratto di mutuo o della iscrizione ipotecaria, nonché di nullità del contratto di mutuo ipotecario cosicché, ritenuto che parte opponente
4 non avesse in alcun modo assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante,
chiedeva il rigetto della opposizione e la condanna ex art. 96 comma 3 cpc. Parte
opponente provvedeva poi, in data 7.1.2019, alla iscrizione di un ulteriore giudizio ex art. 615 comma 2 cpc, avverso il medesimo creditore opposto, subito proponendo istanza di riunione. Si trattava di giudizio di merito conseguente ai ricorsi in opposizione depositati in data 8.6.2018 e 6.9.2018, incentrati sul difetto di capacità processuale e nel merito della Il Magistrato incaricato CP_1
della direzione della Terza sezione civile, in data 8.1.2019, disponeva la riunione tra i due giudizi e, all'esito di modifica di tabellare, le cause riunite venivano assegnate a questo giudice. Assegnati i termini per le memorie ex art. 183 comma
6 c.p.c., parte attrice depositava memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc composta da 51 pagine, nella quale formulava solo limitate istanze di prova per testi,
irritualmente destinando il resto della corposa memoria alla reiterazione di domande, difese ed eccezioni. Disattese le istanze istruttorie in quanto irrilevanti rispetto all'oggetto dei giudizi riuniti nonché inammissibili, sulle conclusioni sopra ritrascritte, alla udienza del 19 ottobre 2020 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. In data 5.1.2021, parte attrice depositava rinuncia all'eccezione formulata nel giudizio Rg 14824/2018 relativa alle conseguenze delle mancate trascrizioni in Conservatoria Immobiliare di EN delle accettazioni di eredità relative ai danti causa, notificata poi alla convenuta>>.
Con sentenza n. 1032/2021, pubblicata il 16.4.2021, il Tribunale di EN:
- disattesa la questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza;
- accertato il difetto di titolarità del credito in capo alla terza intervenuta
[...]
che non aveva dato prova della cessione;
CP_8
- respinta l'eccezione di “incapacità sostanziale” degli enti pubblici
[...]
e ; Controparte_3 Controparte_4
5 - disattesa altresì l'eccezione di incapacità processuale ex art. 75 cod. proc. civ. di quale cessionaria del credito di;
CP_1 Controparte_3
- respinta l'eccezione di nullità del mutuo e dell'iscrizione ipotecaria della CP_3
il cui contenuto era compiutamente determinato quanto Controparte_3
Co all'oggetto del finanziamento, alla previsione stessa dell' e degli interessi applicati;
- disattesa anche l'eccezione di nullità degli atti degli istituti di credito per violazione dell'art. 2250 cod. civ., posto che nel titolo esecutivo e nell'atto di cessione erano contenute le indicazioni richieste dalla citata norma;
- preso atto della rinuncia formulata dall'opponente all'eccezione di nullità
dell'esecuzione per difetto di continuità delle trascrizioni;
- disattesa anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, (peraltro tardivamente sollevata solo con la memoria ex art. 183/6 n. 1 cod. proc. civ.),
poiché il termine di prescrizione decorreva dall'ultima rata;
- respinta l'eccezione di “inadempimento e nullità anche per risoluzione” in quanto generica e riferita non solo alle norme del codice civile ma anche allo
Statuto Albertino avulse dal caso concreto;
- ribadita l'inammissibilità della prova per testi relativa ai lavori di ristrutturazione dell'immobile pignorato;
- disattesa la domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. avanzata dalla ritenuti sussistenti i presupposti per la condanna di quest'ultima ex art. Pt_1
96, comma 3, cod. proc. civ.;
- così statuiva: <respinge l'opposizione alla esecuzione coltivata in merito al giudizio
r.g. 13284/2018 e la opposizione alla esecuzione coltivata nel merito nel giudizio riunito
recante r.g. 208/2019 ed ogni altra domanda di parte opponente;
condanna parte
opponente al rimborso delle spese di lite a parte opposta Controparte_2 CP_1
che si liquidano in euro 7.254 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa;
condanna
6 parte opponente a pagare la somma di euro 2.000 ex art. 96 comma 3 Controparte_2
c.p.c. in favore della parte opposta . CP_1
Con citazione notificata lunedì 18.10.2021 dopo aver Controparte_2
riportato i motivi esposti a fondamento delle opposizioni all'esecuzione ed indicato le parti della sentenza che intendeva impugnare, proponeva appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo eccepiva che la sentenza impugnata non era pubblicata ex art. 133 cod. proc. civ.;
2) col secondo eccepiva la nullità della sentenza impugnata perché
mancava la sottoscrizione del giudice;
3) col terzo lamentava il difetto di motivazione in relazione agli ulteriori profili di censura di seguito esposti:
- con i rilievi sub 1), 2), 3), 4) e 6) sottolineava che, a suo dire, la sentenza impugnata era affetta da errori ed inesattezze nel ricostruire la vicenda processuale e nel riportare le proprie domande e conclusioni;
- con il rilievo sub 5), ribadita la tempestività delle proprie allegazioni difensive volte ad illustrare che la era un ente Controparte_3
pubblico come poteva rilevarsi anche dalla sentenza della Corte di Giustizia
Europea del 10 gennaio 2006, riproponeva l'eccezione di incapacità a stare in giudizio del predetto istituto di credito e di quale cessionaria Controparte_8
del credito, richiamando l'art. 828 cod. civ. e la relazione al Re del Ministro
el libro V del lavoro;
Per_3
- con il rilievo sub 7) eccepiva l'omessa pronuncia sulle questioni di cui ai punti da B 7 a B17 con travisamento del fatto e delle prove, posto che le nullità
del mutuo invocate da essa opponente erano maggiori e più complesse di quelle rilevate dal primo giudice;
7 - con il rilievo sub 8) riproponeva l'eccezione di nullità degli atti degli istituti di credito per violazione dell'art. 2250 cod. civ..
Concludeva come in epigrafe.
non si costituiva in appello. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 3.12.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.,
l'appellante depositava in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.. Con successive istanze depositate il
23.1.2025 e in data 1.2.2025 l'appellante chiedeva di essere rimessa in termini per il deposito della comparsa conclusionale, perché non le era stata comunicata l'ordinanza con la quale la causa era stata trattenuta in decisione ed erano stati concessi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da dichiarare la contumacia di che non CP_1
si è costituito in appello nonostante la notificazione del gravame eseguita il giorno 18.10.2021 per l'udienza del 29.1.2022 all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Cesare De Fabritiis suo procuratore in primo grado.
Ancora in via preliminare si concede la rimessione in termini per il deposito delle memorie conclusive non risultando che la ordinanza emessa all'esito della udienza del 3.12.2025 con la quale la causa è stata trattenuta in decisione sia stata comunicata all'appellante, che ha comunque depositato la comparsa conclusionale.
Il primo e il secondo motivo di appello sono inammissibili. L'art. 133 cod.
proc. civ. prevede che la sentenza sia pubblicata con il deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Adempimento che risulta regolarmente eseguito come può verificarsi dalla consultazione del fascicolo telematico di
8 primo grado, dal quale risulta altresì la sottoscrizione di tutte le pagine che compongono la sentenza tramite firma elettronica digitale del giudice che l'ha emessa. Per cui non avendo l'appellante indicato sotto quale profilo la sentenza non è stata regolarmente pubblicata, ovvero sottoscritta dal giudice, entrambe le censure vanno disattese perché generiche.
Inammissibile si mostra il terzo motivo, con il quale si lamentano (v. punti d1, d2, d3, d4 e d6 a pag. 16 e 17 dell'atto di appello) errori materiali (senza tuttavia chiederne la correzione) o inesattezze nella ricostruzione della vicenda processuale che non incidono sulla decisione nè determinano la nullità della sentenza impugnata.
Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui viene riproposta la questione della natura pubblicistica degli istituti di credito e, in particolare, delle
Casse di RiSPrmio, poiché l'appellante omette di confrontarsi con la sentenza impugnata e col fatto che, in esito alla: legge 218/1990 (c.d. legge Amato): <si è
proceduto ad una riorganizzazione del sistema bancario proprio delle Casse di RiSPrmio,
determinando lo scorporo delle attività prettamente finanziarie, da svolgersi nelle forme
delle società di capitali, dalle attività con finalità latamente mutualistiche, da svolgersi
nella diversa forma della fondazione>>.
Parimenti inammissibile è il terzo motivo di appello nella parte in cui la ha riproposto le eccezioni di nullità del mutuo rapportandosi anche a Pt_1
ragioni talvolta non chiaramente enunciate.
In particolare, in parte qua il terzo motivo è inammissibile laddove si lamenta genericamente la nullità dell'atto notarile con il quale è stato stipulato il mutuo perché contrario all'ordine pubblico o al buon costume, ovvero in frode alla legge, non essendo chiaramente esplicitate le ragioni di tali ipotesi di nullità,
ovvero della contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume, né in cosa sia consistita la frode alla legge.
9 Analoghi profili di inammissibilità sono ravvisabili nella lamentata indeterminabilità dell'oggetto del contratto di mutuo fondiario, o nella illeceità
della causa o nel difetto di forma.
Il primo giudice ha, infatti, compiutamente dato atto che l'oggetto del mutuo ed i tassi applicati erano stati regolarmente determinati per iscritto, come può agevolmente rilevarsi dal documento di sintesi allegato al contratto nel quale era indicato l'importo del mutuo, la durata dell'ammortamento, la periodicità
della rata, le modalità del rimborso, il tasso nominale di preammortamento
(2,75%), il tasso nominale annuo fisso iniziale d'ammortamento (2,75% applicato alle prime dodici rate di ammortamento) il tasso nominale annuo di ammortamento a regime (BO 365 1 mese + spread 1,5, oggi pari a 3,6%) il valore parametri indicizzazione alla data di stipula (BO 365 1 mese: 2,1%), la
Co maggiorazione di 2 punti percentuali per il calcolo degli interessi di mora, l'
(3,63%) oltre agli ulteriori dati inerenti le imposte, il compenso di estinzione anticipata, le modalità di calcolo degli interessi e la periodicità della revisione dei tassi.
Ciò posto, ritiene il Collegio che anche sul punto l'appello sia inammissibile per difetto di specificità dei motivi, non avendo la Pt_1
esplicitato le ragioni per le quali il tasso BO (di per sé validamente pattuito e non illegittimo: v. Cass. 711/2025) sia indeterminato o usurario, rendendo così
ogni indagine istruttoria (peraltro non richiesta) del tutto esplorativa.
Allo stesso modo e per analogo ordine di ragioni l'appello è generico laddove si lamenta la violazione dell'art. 117 TUB e il difetto di forma, posto che il contratto è stato redatto per atto pubblico e, come sopra anticipato, contiene l'indicazione per iscritto del tasso di interesse e di ogni altro prezzo o condizione praticati, inclusi i tassi di mora.
10 Ormai superata è poi la questione della nullità del mutuo sotto il profilo della violazione del limite di finanziabilità dell'operazione (art. 38 TUB), dopo che le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che la norma in questione non ha natura imperativa e la sua eventuale violazione non produce la nullità del contratto di mutuo fondiario (v. Cass. Sez. Unite n. 33719/2022).
Infine, parimenti inammissibile è la censura che, senza confrontarsi con le argomentazioni già offerte nella sentenza impugnata, ha riproposto l'eccezione di nullità del mutuo per violazione dell'art. 2250 cod. civ., avendo già il primo giudice rilevato, con motivazione qui condivisa e non specificatamente censurata in appello che: <oltre al mero richiamo della normativa in materia, non viene
adeguatamente individuato dall'opponente in quale modo la violazione della norma
inficerebbe il diritto degli istituti di credito a procedere ad esecuzione forzata. Peraltro,
ove a ritenere che tale doglianza riguardi il titolo esecutivo e la successiva cessione in
blocco comprensiva del credito vantato nei confronti della odierna opponente, in ciascuno
di tali atti si rinvengono tutti gli elementi necessari a individuare la società contraente,
la cedente e la cessionaria, né parte opponente formula in modo ulteriore il relativo motivo
di opposizione>>. Alcun elemento critico è stato offerto a questo Collegio per rivisitare tale motivazione, né è stato chiarito sotto quale profilo l'art. 2250 cod.
civ. dia luogo a norma imperativa idonea a determinare la nullità del contratto di mutuo fondiario.
L'inammissibilità delle censure sinora esaminate conduce poi a negare che, come già riscontrato dal primo giudice, sia configurabile la nullità del mutuo per illiceità della causa concreta.
Va, infine, conclusivamente ribadita anche in questa sede l'inammissibilità
delle ulteriori questioni sollevate dalla er la prima volta nelle memorie Pt_1
ex art. 183/6 cod. proc. civ., posto che, come chiarito dalla Suprema Corte nelle opposizioni esecutive non è ammessa la deduzione di motivi nuovi rispetto a
11 quelli formulati nell'atto introduttivo della fase sommaria (v. Cass. 8419/2025;
Cass. 9226/2022). E ciò con particolare riguardo alla questione relativa alla presunta violazione dell'art. 106 TUB ed alle ripercussioni che, da ciò, dovrebbero trarsi in punto di nullità del contratto di mutuo fondiario.
Ne consegue che l'appello va dichiarato inammissibile.
Spese irripetibili stante la contumacia della parte appellata.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_2
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1
bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di EN, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_2 [...]
con atto notificato in data 18.10.2021 avverso la sentenza n. 1032/2021 CP_1
del Tribunale di EN, pubblicata in data 16.4.2021, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di CP_1
2) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
3) dichiara l'irripetibilità delle spese del grado;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Controparte_2
quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
EN, 20.6.2025.
L'Estensore La Presidente
Chiara Ermini Daniela Lococo
12 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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