Articolo 5 della Legge 7 giugno 2000, n. 150
Articolo 4Articolo 6
Versione
28 giugno 2000
Art. 5. Regolamento 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attivita' di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresi' gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che gia' svolge attivita' di informazione e di comunicazione.
Note all'art. 5:
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' come da ultimo modificato dall' art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 , e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
- Per l' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , vedi nota all'art. 2.
Entrata in vigore il 28 giugno 2000
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