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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3851/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 23.1.2025 e vertente
TRA
, CF. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Staniscia, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2118/2024, R.G. n. 19887/2023, pubblicata in data 5.2.2024, il tribunale di
Roma, previa qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione in relazione ai motivi sub 2 e 3, e come opposizione agli atti esecutivi in relazione al motivo sub 1, rigettava l'opposizione a precetto proposta da nei confronti di e CP_1 Parte_1 condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidandole pagina 1 di 5 complessivamente in € 1.700,00, oltre spese generali, c.p.a. e iva, con distrazione in favore dell'avv.to Nicola Staniscia.
***
Avverso detta sentenza ha proposto appello , formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte capitolina, in riforma parziale dell'appellata sentenza, condannare il convenuto a pagare all'odierna appellante le spese di lite di primo grado come sopra determinate e, comunque,
nei minimi di legge.
Spese del doppio grado distratte”.
***
All'udienza del 23.1.2025 è stata dichiarata la contumacia del , ritualmente citato con CP_1
atto notificato in data 16.7.2024, e, su invito della Corte, parte appellante ha discusso oralmente la causa e ha concluso come da verbale.
***
Con un unico motivo di gravame si denuncia “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 91
E 112 cpc;
art. 2697 cc”.
Lamenta l'appellante che il primo giudice aveva ritenuto “congruo” quantificare la liquidazione delle spese di lite nella somma di € 1.700,00, quantificazione che, tuttavia, era “frutto, nel contempo, sia di una omessa lettura del libello introduttivo che di una mancata valutazione dell'attività professionale svolta dall'istante, e debitamente documentata e non contestata in primo grado, nonché del principio per cui la liquidazione spese da parte del Giudice non può andare sotto i minimi di legge”.
Lamenta, inoltre, “l'assenza di alcuna motivazione il Giudice di prime cure ha tratto “la congruità” Pt_2 della liquidazione adottata”.
Chiede, quindi, che la Corte voglia “riformare parzialmente la sentenza impugnata, liquidando le spese ai minimi di legge”.
***
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
Se è vero che, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n.
27199/2017), l'atto di appello non deve rivestire particolari forme sacramentali né deve contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è anche vero che deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021; Cass. S.U.
n. 36481 del 13/12/2022). pagina 2 di 5 Ora, l'appellante ha dedotto che l'attività professionale dal medesimo prestata si era concretizzata nella redazione della comparsa di costituzione, con relativa costituzione in giudizio, nella trattazione della causa “mediante presenza del difensore dell'opposta a tutte le udienze”, nella discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e nel deposito delle note conclusionali, sicché sarebbe stato “obbligo del Giudice adito di quantificare le somme dovute in ragione della qualità e quantità dell'opera professionale svolta e, comunque, in misura non inferiore ai minimi di legge”, che ammontavano a € 2.540,00, oltre accessori.
Al riguardo riporta, nell'atto di impugnazione, il seguente prospetto: valore della controversia: € 15.634,71, pari all'importo precettato;
tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022); competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
valore della causa: da € 5.201,00 a € 26.000,00;
fase di studio della controversia, valore minimo € 460,00
fase introduttiva del giudizio, valore minimo € 389,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 840,00
fase decisionale, valore minimo € 851,00 compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00.
Ora, premesso che l'appellante, come si è visto, non invoca l'applicazione dei valori medi, osserva la Corte che la censura non critica specificamente le ragioni poste a base della statuizione resa dal tribunale in punto di spese, che smentiscono sia la dedotta assenza di motivazione, sia la denunciata violazione dei c.d. minimi tariffari.
La sentenza, infatti, così motiva:
“… Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le spese seguono la soccombenza e, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, la semplicità delle questioni affrontate, nonché l'attività processuale effettivamente svolta , si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 così come aggiornati con D.M. del 2022, con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad € 26.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria”.
La somma degli importi delle residue tre fasi ammonta esattamente all'importo complessivo di
€ 1.700,00, che è quello liquidato in sentenza.
È evidente, pertanto, che il giudice di primo grado non ha liquidato le spese in misura inferiore ai valori minimi, ma ha escluso espressamente la fase istruttoria/trattazione in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta.
pagina 3 di 5 L'appellante avrebbe dovuto dolersi di siffatta esclusione e spiegare le ragioni per le quali sarebbero spettati, diversamente da quanto statuito, anche i compensi relativi a siffatta fase, non essendo sufficiente ripercorrere l'attività difensiva svolta in primo grado e dedurre genericamente che “era obbligo del Giudice adito di quantificare le somme dovute in ragione della qualità e quantità dell'opera professionale svolta e, comunque, in misura non inferiore ai minimi di legge”.
Fra l'altro, nella parte dell'atto di impugnazione dedicata alla “Indicazione delle parti del provvedimento che con il presente atto si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado” viene trascritto il seguente stralcio della gravata sentenza: <le spese seguono la soccombenza ... vanno liquidate con riferimento ai valori minimi per natura delle questioni giuridiche sollevate ridotta complessit della causa semplicit affrontate>>, senza neppure riportare la parte della motivazione relativa alle fasi liquidate.
In sostanza, l'appellante ritiene la sentenza illegittima sotto due profili, la liquidazione degli onorari in misura inferiore ai minimi di legge garantiti e l'assenza di motivazione, senza criticare specificamente il mancato riconoscimento della suddetta fase e senza prendere posizione sull'unico profilo che aveva determinato la liquidazione dei compensi nella misura di
€ 1.700,00.
***
Per le ragioni sin qui esposte, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
***
Nulla per le spese, stante la contumacia dell'appellato.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 2118/2024, R.G. n. 19887/2023, pubblicata in data 5.2.2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
2) nulla per le spese;
pagina 4 di 5 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 23.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3851/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 23.1.2025 e vertente
TRA
, CF. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Staniscia, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2118/2024, R.G. n. 19887/2023, pubblicata in data 5.2.2024, il tribunale di
Roma, previa qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione in relazione ai motivi sub 2 e 3, e come opposizione agli atti esecutivi in relazione al motivo sub 1, rigettava l'opposizione a precetto proposta da nei confronti di e CP_1 Parte_1 condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidandole pagina 1 di 5 complessivamente in € 1.700,00, oltre spese generali, c.p.a. e iva, con distrazione in favore dell'avv.to Nicola Staniscia.
***
Avverso detta sentenza ha proposto appello , formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte capitolina, in riforma parziale dell'appellata sentenza, condannare il convenuto a pagare all'odierna appellante le spese di lite di primo grado come sopra determinate e, comunque,
nei minimi di legge.
Spese del doppio grado distratte”.
***
All'udienza del 23.1.2025 è stata dichiarata la contumacia del , ritualmente citato con CP_1
atto notificato in data 16.7.2024, e, su invito della Corte, parte appellante ha discusso oralmente la causa e ha concluso come da verbale.
***
Con un unico motivo di gravame si denuncia “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 91
E 112 cpc;
art. 2697 cc”.
Lamenta l'appellante che il primo giudice aveva ritenuto “congruo” quantificare la liquidazione delle spese di lite nella somma di € 1.700,00, quantificazione che, tuttavia, era “frutto, nel contempo, sia di una omessa lettura del libello introduttivo che di una mancata valutazione dell'attività professionale svolta dall'istante, e debitamente documentata e non contestata in primo grado, nonché del principio per cui la liquidazione spese da parte del Giudice non può andare sotto i minimi di legge”.
Lamenta, inoltre, “l'assenza di alcuna motivazione il Giudice di prime cure ha tratto “la congruità” Pt_2 della liquidazione adottata”.
Chiede, quindi, che la Corte voglia “riformare parzialmente la sentenza impugnata, liquidando le spese ai minimi di legge”.
***
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
Se è vero che, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n.
27199/2017), l'atto di appello non deve rivestire particolari forme sacramentali né deve contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è anche vero che deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021; Cass. S.U.
n. 36481 del 13/12/2022). pagina 2 di 5 Ora, l'appellante ha dedotto che l'attività professionale dal medesimo prestata si era concretizzata nella redazione della comparsa di costituzione, con relativa costituzione in giudizio, nella trattazione della causa “mediante presenza del difensore dell'opposta a tutte le udienze”, nella discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e nel deposito delle note conclusionali, sicché sarebbe stato “obbligo del Giudice adito di quantificare le somme dovute in ragione della qualità e quantità dell'opera professionale svolta e, comunque, in misura non inferiore ai minimi di legge”, che ammontavano a € 2.540,00, oltre accessori.
Al riguardo riporta, nell'atto di impugnazione, il seguente prospetto: valore della controversia: € 15.634,71, pari all'importo precettato;
tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022); competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
valore della causa: da € 5.201,00 a € 26.000,00;
fase di studio della controversia, valore minimo € 460,00
fase introduttiva del giudizio, valore minimo € 389,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 840,00
fase decisionale, valore minimo € 851,00 compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00.
Ora, premesso che l'appellante, come si è visto, non invoca l'applicazione dei valori medi, osserva la Corte che la censura non critica specificamente le ragioni poste a base della statuizione resa dal tribunale in punto di spese, che smentiscono sia la dedotta assenza di motivazione, sia la denunciata violazione dei c.d. minimi tariffari.
La sentenza, infatti, così motiva:
“… Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le spese seguono la soccombenza e, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, la semplicità delle questioni affrontate, nonché l'attività processuale effettivamente svolta , si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 così come aggiornati con D.M. del 2022, con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad € 26.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria”.
La somma degli importi delle residue tre fasi ammonta esattamente all'importo complessivo di
€ 1.700,00, che è quello liquidato in sentenza.
È evidente, pertanto, che il giudice di primo grado non ha liquidato le spese in misura inferiore ai valori minimi, ma ha escluso espressamente la fase istruttoria/trattazione in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta.
pagina 3 di 5 L'appellante avrebbe dovuto dolersi di siffatta esclusione e spiegare le ragioni per le quali sarebbero spettati, diversamente da quanto statuito, anche i compensi relativi a siffatta fase, non essendo sufficiente ripercorrere l'attività difensiva svolta in primo grado e dedurre genericamente che “era obbligo del Giudice adito di quantificare le somme dovute in ragione della qualità e quantità dell'opera professionale svolta e, comunque, in misura non inferiore ai minimi di legge”.
Fra l'altro, nella parte dell'atto di impugnazione dedicata alla “Indicazione delle parti del provvedimento che con il presente atto si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado” viene trascritto il seguente stralcio della gravata sentenza: <le spese seguono la soccombenza ... vanno liquidate con riferimento ai valori minimi per natura delle questioni giuridiche sollevate ridotta complessit della causa semplicit affrontate>>, senza neppure riportare la parte della motivazione relativa alle fasi liquidate.
In sostanza, l'appellante ritiene la sentenza illegittima sotto due profili, la liquidazione degli onorari in misura inferiore ai minimi di legge garantiti e l'assenza di motivazione, senza criticare specificamente il mancato riconoscimento della suddetta fase e senza prendere posizione sull'unico profilo che aveva determinato la liquidazione dei compensi nella misura di
€ 1.700,00.
***
Per le ragioni sin qui esposte, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
***
Nulla per le spese, stante la contumacia dell'appellato.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 2118/2024, R.G. n. 19887/2023, pubblicata in data 5.2.2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
2) nulla per le spese;
pagina 4 di 5 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 23.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
pagina 5 di 5