Versione
21 febbraio 1948
21 febbraio 1948
Art. 1.
La questione di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, e' rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.
La questione di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, e' rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.
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- 1. BREVI NOTE IN TEMA D’INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONECarlo Michele Cortellessa · https://www.rivistaaic.it/it/ · 10.274975
[…] Si è molto compressa, pertanto, la facoltà del giudice a quo di rinviare la questione al giudice costituzionale, come del resto prevedono l'art. 1 della Legge costituzionale n. 1 del 1948 e l'art. 23 della Legge n. 87 del 1953 . […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 23/05/2025, n. 308Provvedimento: […] 2) Sugli effetti dell'applicazione dei principi espressi dalla sentenza 262/2020 all'Istanza di rimborso formulata da Ricorrente_1 e sulla sussistenza delle ragioni di rilevanza e non manifesta infondatezza per promuovere un'eventuale autonoma questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 23/2011, nella formulazione vigente nel 2017, ai sensi della procedura prevista dall'art. 137 della Costituzione, dall'art. 1 della Legge Costituzionale 1/1948 e dall'art. 23 della Legge 87/1953.Leggi di più...
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- sentenza Corte Costituzionale n. 262/2020·
- deducibilità IMU·
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