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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/01/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1187/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1187/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARANESI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. MONESI SIMONE ( ) ; , elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA RIALTO N. 4 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MARANESI ALESSANDRO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORPURGO CLAUDIO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PAGLIA ANDREA TOMMASO ( ) VIA VIA DURINI N. 20 20122 C.F._3
MILANO e dell'Avv.to MENICATTI ANNA ( ) via DURINI 20 MILANO, C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA DURINI 20 20122 MILANO presso il difensore avv. MORPURGO
CLAUDIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di riunione ex art. 274 c.p.c. depositato in data 14/06/2023, conveniva in giudizio in seguito Parte_1 Controparte_1 Con indicata come ”) dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del lavoro, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: NEL RITO, IN VIA PRELIMINARE
- CHIEDE DISPORSI LA RIUNIONE per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva del presente giudizio con il giudizio pendente innanzi a questo Ill.mo
pagina 1 di 10 Tribunale di Bologna-Sez. Lavoro, rubricato al n. 474/2023 di R.G.L. (Giudice designato, Dott. Maurizio Marchesini, prima udienza di comparizione 19.7.2023), nonché per ragioni di economicità di giudizio.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- DICHIARARE, per i motivi esposti nel presente ricorso, la NULLITÀ, l'ILLEGITTIMITÀ e l'INEFFICACIA del provvedimento disciplinare della multa nella misura corrispondente all'importo di € 96,20 pari a quattro (4) ore della normale retribuzione irrogato in data 3.5.2023 nei confronti del Signor da Parte_1 [...]
e di ogni provvedimento consequenziale e, per l'effetto, DICHIARARE CP_1
TENUTA e CONDANNARE in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale in Roma, al Viale Alexandre ST Eiffel n. 13 (P.IVA e C.F.
), all'obbligo di pagare al Signor l'importo di € 96,20, P.IVA_1 Parte_1 corrispondente a quattro (4) ore della normale retribuzione, oltre rivalutazione e interessi legali maturati e maturandi dalla data della decurtazione sino alla data di versamento.
- ACCERTARE E DICHIARARE l'abuso del potere disciplinare del Datore di lavoro e l'illegittimità della condotta tenuta da quest'ultimo, in quanto discriminatoria, punitiva e vessatoria nei confronti del Signor e, per l'effetto, CONDANNARE Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Roma, al Viale Alexandre ST Eiffel n. 13 (P.IVA e C.F. ), al P.IVA_1 risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti e patiendi dal Signor Pt_1
a seguito del provvedimento disciplinare della multa nella misura
[...] corrispondente all'importo di quattro (4) ore della normale retribuzione irrogato in data 3.5.2023, con liquidazione da effettuarsi in via equitativa da parte dell'Ill.mo Giudicante;
- DICHIARARE TENUTA e CONDANNARE in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, al Viale Alexandre ST Eiffel n. 13 (P.IVA e C.F. ), al pagamento in favore del Signor P.IVA_1 Parte_1 dell'importo pari a 2.824,44, a saldo delle note spese dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2023, non corrisposto al ricorrente. Affermava di essere stato dipendente dal 17/01/1985 al 14/02/2018 di Controparte_2
e, in seguito a cessione di ramo d'azienda, di essere divenuto dipendente dell'attuale Con datore di lavoro nonché resistente , la quale svolgeva attività di commercio di prodotti carbo-lubrificanti e petroliferi, oltre all'attività di ristorazione e commercio di alimentari e bevande all'interno degli impianti di distribuzione del carburante. Affermava poi di svolgere attività di responsabile con mansione di Area AN, dello sviluppo e del coordinamento delle operazioni finalizzate a migliorare le attività dei punti vendita, con applicazione del CCNL aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, adibito, a partire dal 2008, e dunque precedentemente alla vendita di ramo d'azienda di cui sopra, alle predette mansioni nell'area territoriale relativa alla provincia di Bologna e della Romagna.
pagina 2 di 10 Riferiva che EG in data 21/02/2022 aveva comunicato al lavoratore a mezzo raccomandata A/R che, non avendo egli fornito la prova di aver adempiuto all'obbligo vaccinale, sarebbe stato considerato assente ingiustificato a far data dal 15/02/2022, e che non sarebbe stata erogata a suo favore alcuna retribuzione. Riferiva altresì che in data 12/03/2022, la Società datrice di lavoro aveva comunicato a mezzo raccomandata A/R al ricorrente, senza alcuna sorta di preavviso, un
“provvedimento di missione temporanea”, con cui il lavoratore veniva inviato in trasferta nel Sud della Sardegna, con decorrenza effettiva dell'entrata in servizio presso l'area commerciale sopra indicata a partire dal 16/06/2022, ferma la sospensione del rapporto di cui sopra sino al 15/06/2022. Rappresentava di aver agito, in data 29/03/2022, con ricorso in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Bologna, affinchè venissero privati di efficacia i provvedimenti di assenza ingiustificata e di invio in missione in Sardegna. Precisava che l'instaurato procedimento cautelare R.G.L. n. 583/2022 era stato definito con ordinanza di rigetto del ricorso del 10/06/2022, con la quale il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, aveva affermato tuttavia che “le spese processuali vengono compensate tra le parti, stante la complessità della problematica attinente al requisito fumus boni iuris del ricorrente, posto che la breve e sommaria istruttoria svolta, ha evidenziato che il posto di lavoro del ricorrente, è attualmente coperto da altro Area AN della società convenuta, circostanza che rende incerto pronosticare che al termine della missione, al 31-12-2022, il ricorrente venga reintegrato nel posto di lavoro”. Precisava poi che, nella pendenza del procedimento cautelare R.G.L. N°583/2022 di cui sopra, EG, nel maggio 2022, aveva sospeso temporaneamente il ricorrente dall'invio in missione in Sardegna e lo aveva adibito allo svolgimento di una serie di funzioni degradanti, quali fotografare stazioni di servizio, ritirare e consegnare magliette per gli addetti al bar delle stazioni di servizio, nonchè ritagliare le etichette dei prezzi da apporre ai generi alimentari del bar. Lamentava ancora di aver pertanto svolto la trasferta in Sardegna per il periodo indicato dalla Società, richiedendo poi al termine dell'attività assegnatagli in Sardegna, delle Con delucidazioni a in merito alla riassegnazione all'area di Bologna e Romagna, precedentemente di sua competenza.
Proseguiva affermando che la Società convenuta, in data 19/01/2023, aveva provveduto a riscontrare il lavoratore, informandolo che, con decorrenza dal 23/01/2023, “in occasione della riorganizzazione delle attività all'interno della Rete, Lei rivestirà il ruolo di Area AN nell'area commerciale Nord – Est e, in particolare, nella zona di Bergamo – Monza Brianza – Milano. Le sue attività saranno sottoposte alla supervisione del AL AN per l'area Nord – Est a cui Lei Persona_1 dovrà riportare”. Lamentava che in seguito alla predetta comunicazione da parte della Società, lo stesso lavoratore si era trovato dunque costretto a percorrere oltre 500 km al giorno per svolgere la propria attività presso i punti vendita situati nelle province di Milano, Monza
pagina 3 di 10 e Bergamo, a differenza di tutti gli altri Colleghi che rivestivano il medesimo ruolo, motivo per cui in data 09/03/2023 aveva impugnato il provvedimento con ricorso ex art. 414 c.p.c., rubricato al R.G.L. N°474/2023, volto ad accertare la Con discriminatorietà e la vessatorietà della condotta posta in essere da nei confronti ed a danno del lavoratore. Con Aggiungeva a ciò che la stessa , proprio in seguito allo spostamento nella nuova area commerciale Nord-Est, aveva proceduto a redarguirlo in modo vessatorio, con richieste asseritamente infondate di delucidazioni in merito alle note spese sottoposte dal lavoratore. Rappresentava infine che, da ultimo, EG in data 30/03/2023, aveva promosso una contestazione disciplinare ex art. 7 Legge N°300/1970, asserendo esservi delle incongruenze tra gli itinerari settimanalmente sottoposti al responsabile dell'Area e quelli effettivamente svolti dallo stesso . Pt_1
Precisava sul punto che, in seguito a tale comunicazione, il ricorrente aveva presentato tempestivamente per iscritto le proprie giustificazioni ed aveva richiesto una formale audizione, la quale era stata espletata da remoto in data 21/04/2023. Con Lamentava che , nonostante le giustificazioni presentate, aveva confermato gli addebiti disciplinari contestati ed aveva e comminato al lavoratore, in data 03/05/2023, la sanzione disciplinare della multa nella misura corrispondente all'importo di quattro ore della normale retribuzione, pari a Euro 96,20, prevista dall'art. 238 del CCNL per i dipendenti del settore Commercio Terziario, Distribuzione e Servizi. Affermava che la predetta sanzione disciplinare, di cui evidenziava il difetto di presupposto e la tardività della contestazione, si fondava esclusivamente sul mancato rispetto degli itinerari settimanali previsti per il mese di febbraio 2023. Più precisamente, secondo la contestazione, il ricorrente non si sarebbe recato presso alcune stazioni di servizio previamente indicate nell'itinerario, motivo per cui sarebbero emerse delle incongruenze rispetto all'itinerario giornaliero che il ricorrente aveva sempre redatto in formato excel e sottoposto, la settimana precedente, al AL AN . Persona_1
Contestava che gli itinerari fossero previamente “predisposti” dal AL AN Con
, come invece indicato da nella contestazione disciplinare, Persona_1 evidenziandone dunque la pretestuosità e l'illegittimità, e ciò poiché il ricorrente avrebbe avuto sempre autonomia nella predisposizione del piano operativo settimanale sia con riferimento a quali impianti da visitare, sia con riferimento a quando effettuare i sopralluoghi. Deduceva inoltre che tali itinerari subivano spesso delle modifiche e/o deroghe in considerazione delle imprevedibili esigenze manifestatesi giorno per giorno. Rappresentava che tale modalità operativa era sempre stata adottata dal lavoratore sin dal 2018, con conseguente rimborso delle spese anticipate dal medesimo, senza Con che fossero mai state sollevate da parte di obiezioni rispetto a eventuali variazioni di itinerario intervenute, e che pertanto sarebbe stata evidente l'illegittimità del mutamento pagina 4 di 10 della valutazione di tali modalità, in violazione dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. (Corte di Appello di Roma, Sez. Lav., Sent. N°3161/2015). Contestava inoltre la contraddittorietà della condotta della Società, la quale in persona del AL AN aveva valutato positivamente l'operato del ricorrente in passato. Deduceva altresì la tardività della contestazione disciplinare ed il conseguente legittimo affidamento del lavoratore sulla correttezza e dunque sulla valenza non disciplinare della propria condotta. Infatti, la Società, infatti, sarebbe venuta a conoscenza delle “incongruenze” dell'itinerario del mese di febbraio 2023 solo con la verifica del 02/03/2023, contestando poi la suddetta condotta tenuta da solo in data 30/03/2023, con Parte_1 ricevimento della raccomandata il 03/04/2023. Chiedeva pertanto di dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento disciplinare impugnato. Proseguiva poi contestando il mancato rimborso al lavoratore di tutti gli importi anticipati da quest'ultimo a partire dal febbraio 2023 fino ad aprile 2023 ed indicati nelle rispettive note spese, per un importo complessivo pari a Euro 2.824,44, con l'aggravante di non aver fornito alcuna risposta alle richieste di spiegazioni in proposito più volte formulate dal ricorrente. Il ricorrente, nella pendenza del presente procedimento ed in sede di note autorizzate del 26/02/2024, chiedeva altresì ai sensi dell'art. 420 c.p.c. il pagamento di Euro 1.556,63 a titolo di ulteriori importi non rimborsati dalla Società per i mesi di maggio e giugno 2023, il tutto per una somma complessiva pari a Euro 4.381,07. Chiedeva infine in via preliminare la riunione del presente procedimento con il predetto procedimento connesso R.G. n. 474/2023. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio EG in data 26/01/2024, affermando l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Affermava che, sulla base di una consolidata prassi aziendale, il ricorrente condivideva preventivamente con il proprio superiore a mezzo mail tramite allegato excel, a cadenza settimanale, l'itinerario delle stazioni di servizio oggetto di ispezione e controllo, itinerario che, in assenza di una mail esplicita di riscontro negativo con indicazione di cambi e modifiche di itinerario, sarebbe divenuta vincolante per lo stesso ricorrente, essendo ammesse solo in via eccezionale eventuali deroghe con previo preavviso e per esigenze indefettibili. Rappresentava che, in data 02/03/2023, il AL AN aveva Persona_1 riscontrato delle discrepanze nell'itinerario effettivamente seguito quel giorno dal ricorrente rispetto all'itinerario “autorizzato”, motivo per cui la Società aveva provveduto ad effettuare le opportune verifiche sugli itinerari svolti dal lavoratore, ad esito delle quali si erano rilevate più incongruenze relative al periodo febbraio – marzo 2023.
pagina 5 di 10 Affermava che, in seguito all'accertamento delle suddette condotte, la Società si era trovata costretta ad avviare, con lettera di contestazione del 03/04/2023, un procedimento disciplinare a carico del ricorrente, il quale conseguentemente aveva formulato, in data 07/04/2023, le proprie giustificazioni, con richiesta di fissazione di un'audizione orale, svoltasi in data 21/04/2023. Proseguiva affermando che la medesima Società convenuta, ritenute inidonee le giustificazioni rese, aveva comunicato, in data 03/05/2023, la sanzione impugnata. Contestava che il AL AN , aveva previamente comunicato al Persona_1 ricorrente, con mail del 26/01/2023 e 27/02/2023, la necessità di “accorpare” i propri spostamenti nell'area di competenza in giornate lavorative ravvicinate, e di pernottare per 3 notti presso strutture presenti nell'area medesima, con relativi costi a carico della Società.
Riferiva che, ciononostante, nei mesi di febbraio – marzo 2023 il ricorrente aveva programmato i propri spostamenti prevedendo sempre il rientro in giornata presso la propria residenza in Bologna, percorrendo peraltro una media giornaliera ben inferiore ai 500 km indicati e non uniformandosi alle suindicate disposizioni aziendali. Con In conseguenza di ciò, avrebbe pertanto corrisposto solo parzialmente il rimborso delle spese richieste da , venendo più precisamente rimborsate solo le Parte_1 spese corrispondenti ai pasti consumati durante l'attività di controllo e ispezione delle stazioni di servizio, nonché il rimborso chilometrico e le spese di casello relative alle giornate di lunedì e giovedì. Ribadiva pertanto la legittimità della sanzione disciplinare, asserendo che la difformità degli itinerari effettuati dal ricorrente rispetto a quelli programmati nella settimana precedente a cui l'itinerario si riferisce è un fatto pacifico ed incontestato ed in quanto tale provato (senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio) a norma del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.. Proseguiva sul punto, evidenziando che la sopra esplicata modalità di individuazione Con degli itinerari degli Area AN impiegati presso , costituisse una prassi organizzativa consolidata e ben nota al ricorrente, oltre che documentata dagli allegati offerti in prova. Eccepiva di conseguenza che la condotta sanzionata del ricorrente, si poneva in violazione dell'art. 238 CCNL, il quale prevede che: “Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: - ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, si durante il servizio che durante i congedi”. Deduceva poi, in merito alla tempestività della contestazione, affermando che la medesima era stata per l'appunto consegnata al ricorrente in data 03/04/2023, nei limiti del ragionevole lasso temporale che deve trascorrere tra la commissione del fatto e l'intimazione della contestazione medesima, tenuto conto nel caso di specie della pagina 6 di 10 necessità del preventivo svolgimento di un'indagine interna ai fini dell'accertamento dei fatti. Riportava che nel periodo dal mese di maggio 2023 al mese di giugno 2023, la Società aveva corrisposto il rimborso nella misura conforme alle disposizioni aziendali di cui sopra, mentre il pagamento delle note spese relative ai mesi da luglio 2023 a dicembre 2023 veniva eseguito integralmente, stante la riscontrata conformità degli itinerari rispetto alle disposizioni aziendali sulla zona di adibizione. Contestava poi, in sede di note autorizzate del 29/03/2024, l'inammissibilità della modifica delle domande azionate dal ricorrente nel giudizio in quanto costituenti domanda nuova, essendo preclusa l'estensione della domanda nel petitum e causa petendi oltre la proposizione dell'atto introduttivo, con l'eccezione delle mere correzioni delle domande già proposte e previa autorizzazione del Giudice (c.d. emendatio libelli). Eccepiva altresì nella medesima sede, l'inammissibilità delle ulteriori produzioni documentali depositate da controparte successivamente all'atto introduttivo. Insisteva inoltre per il rigetto dell'istanza avversaria relativa alla riunione del procedimento in oggetto, con quello rubricato al R.G. N°474/2023, e ciò in ragione della contrarietà dell'eventuale riunione ai principi di speditezza e di economia processuale ex art. 274 c.p.c., in quanto i due procedimenti si trovavano all'epoca in fasi diverse, visto che il predetto processo R.G.L. N°474/2023 era in via di conclusione. Chiedeva pertanto nel merito la reiezione delle domande proposte dal ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Con decreto del 15/06/2023, il Giudice del Lavoro, fissava l'udienza di discussione per la data del 05/02/2024. Il processo si svolgeva alle udienze del 05/02/2024, 04/06/2024, 11/06/2024, 18/11/2024. Venivano sentiti come testi i Signori , , Persona_1 IM Tes_2
, , .
[...] Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva innanzitutto il Tribunale come, stante la maggiore severità imposta dal sistema di preclusioni che maturano negli atti introduttivi, il rito del lavoro non ammetta in corso di giudizio né mutatio libelli, ovvero la proposizione di una domanda nuova, né tantomeno emendatio libelli, cioè una precisazione e modificazione delle domande, che incida sul petitum o sulla causa petendi, se non a precise condizioni. Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità stabilisce che, nel processo del lavoro, è consentita una mera modifica (emendatio libelli) della domanda ex art. 420 c.p.c., ma solo a condizione che ricorrano gravi motivi e vi sia una preventiva autorizzazione del giudice (Cass. N°29596/2020).
pagina 7 di 10 Nel caso di specie il ricorrente, successivamente alla proposizione del ricorso, ha introdotto una domanda nuova, sia in merito alla causa petendi che al petitum, visto che sono stati richiesti ulteriori rimborsi spese per un periodo differente rispetto a quello dedotto nell'atto introduttivo, motivo per cui si dichiara l'improcedibilità delle domande inerenti i rimborsi spese relativi ai mesi di maggio e giugno 2023. Il Tribunale osserva poi, con riferimento alla tempestività della contestazione disciplinare in oggetto, che il datore di lavoro, tenuto conto della natura dell'illecito disciplinare e del tempo utilizzato per le indagini, abbia agito in osservanza del principio di buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, e ciò alla luce del fatto che le condotte oggetto del procedimento disciplinare risalgono al periodo di febbraio 2023, e che la contestazione è stata notificata in data 03/04/2023, a conclusione dell'indagine interna condotta dall'azienda con le necessarie tempistiche.
Muovendo invece la disamina al merito della contestazione, osserva il Tribunale che dall'istruttoria svolta, è emerso come la redazione dell'itinerario settimanale sia e sia sempre stata di competenza dei singoli Area AN, i quali hanno la sola incombenza di inoltrarlo al rispettivo superiore per eventuali osservazioni. Tali piani di viaggio poi, sono sempre stati soggetti a subire delle modifiche a causa di Con imprevedibili esigenze quotidiane, precisandosi che, nel caso del ricorrente, non ha mai sollevato alcuna osservazione od obiezione nei cinque anni precedenti, pur essendo la medesima perfettamente a conoscenza di ogni variazione compiuta, desumibile ictu oculi dalla nota spese inviata il mese successivo. Tali modalità di condivisione degli itinerari e di comunicazione di eventuali modifiche venivano confermate dal teste anch'egli Area AN al pari di IM
, il quale in sede di udienza del 04/06/2024 dichiarava che “nel 2023 Parte_1 tutti inviavamo il prospetto al nostro regional AN con gli itinerari della settimana successiva”. Allo stesso modo il teste , Area manager, confermava che “se durante Testimone_2 la settimana lavorativa si presentavano delle urgenze per le quali dovevamo cambiare l'itinerario previsto, se era richiesto dall'azienda non comunicavamo nulla, se invece dipendeva da esigenze da noi valutate lo comunicavamo a fine mese per i rimborsi che chiedevamo. Le variazioni andavano comunicate a a fine mese insieme alla Per_1 richiesta di rimborso delle spese e alla lista presenze. Qualche volta per esigenze aziendali era il responsabile che ci chiedeva una modifica dell'itinerario Per_1 trasmesso per lo più a mezzo mail. Non era prevista alcuna approvazione dopo l'invio settimanale, il signor ci inviava una mail solo se era necessario apportare Per_1 qualche modifica all'itinerario”. Infine, anche , Area AN, in sede di testimonianza del 04/06/2024 Testimone_3 ribadiva che “ogni settimana entro il lunedì mattina eravamo tenuti ad inviare l'itinerario dei viaggi che avremmo fatto nel corso della settimana da lunedì a venerdì a mezzo mail al signor Non ricevevamo alcuna mail di approvazione, non mi Per_1
è mai capitato di ricevere contestazioni sull'itinerario, a volte si è limitato ed evidenziare delle priorità via mail. Se durante la settimana dovevo modificare
pagina 8 di 10 l'itinerario, non lo comunicavo al signor ma a fine mese inviavo un report, Per_1 sempre a mezzo mail, in cui indicavo gli itinerari effettivi svolti unitamente alla richiesta della nota spese, allegando gli scontrini delle spese sostenute tra i quali anche quelle del Telepass”. Le circostanze di cui sopra venivano peraltro confermate dai testi Testimone_4 Con dipendente di con mansioni relative alle procedure, relazioni industriali e al contenzioso, e , all'epoca dei fatti Area AN nella zona Sardegna, e Tes_5 trovano ulteriore conferma nella documentazione offerta in prova dal ricorrente. È emerso altresì dall'istruttoria effettuata come, nonostante il ricorrente svolgesse la propria attività coerentemente a quanto indicato dagli altri Area AN, l'unico lavoratore destinatario di tale contestazione e della relativa sanzione disciplinare sia stato proprio , ad ulteriore riprova della condotta vessatoria posta in Parte_1 essere dalla Società. Più precisamente, si rileva l'infondatezza delle asserite violazioni delle disposizioni aziendali da parte del lavoratore, evidenziandosi invece che la Società convenuta, con la comunicazione del 27/02/2023, non ha sancito alcuna prescrizione in tema di pernottamenti in albergo, limitandosi a consigliare di pernottare “all'occorrenza, presso la zona di sua competenza”. Quanto al mancato rimborso delle note spese di febbraio, marzo ed aprile 2023, si Con osserva che, a fronte di tutto quanto sopra, ha proceduto in via del tutto illegittima al rimborso solo parziale delle spese sostenute da , le Parte_1 quali dovranno dunque essere rimborsate integralmente dal datore. Gli importi corrisposti in favore del lavoratore consistevano nello specifico solamente nel rimborso chilometrico e nelle spese di cartello di “andata” relative alla giornata del lunedì e le spese “di rientro” presso il domicilio di Bologna nella giornata di giovedì, oltre alle spese relative ai pasti consumati durante l'attività di controllo e ispezione delle stazioni di servizio, il tutto con esclusione degli altri importi oggetto della nota spese. In ragione di tutto quanto sopra, vengono accolte le domande del ricorrente, e viene annullata la sanzione disciplinare della multa nella misura corrispondente all'importo di quattro ore della normale retribuzione, pari a Euro 96,20, prevista dall'art. 238 del CCNL. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa da corrispondersi in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, annulla la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente dalla Società convenuta in data 03/05/2023. Condanna a corrispondere al ricorrente, quanto dallo stesso eventualmente CP_1 pagato a titolo di sanzione disciplinare per il provvedimento disciplinare del 03/05/2023, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo.
pagina 9 di 10 Condanna a corrispondere a la somma netta di Euro CP_1 Parte_1
2.824,44 a saldo delle note spese dei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2023, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, dalla mora al saldo. Dichiara l'improcedibilità delle domande del ricorrente inerenti i rimborsi spese di maggio e giugno 2023. Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore del ricorrente, Controparte_1 liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa. Riserva nel termine di 60 (sessanta) giorni il deposito della motivazione.
Bologna, 18/11/2024
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1187/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARANESI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. MONESI SIMONE ( ) ; , elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA RIALTO N. 4 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MARANESI ALESSANDRO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORPURGO CLAUDIO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PAGLIA ANDREA TOMMASO ( ) VIA VIA DURINI N. 20 20122 C.F._3
MILANO e dell'Avv.to MENICATTI ANNA ( ) via DURINI 20 MILANO, C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA DURINI 20 20122 MILANO presso il difensore avv. MORPURGO
CLAUDIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di riunione ex art. 274 c.p.c. depositato in data 14/06/2023, conveniva in giudizio in seguito Parte_1 Controparte_1 Con indicata come ”) dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del lavoro, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: NEL RITO, IN VIA PRELIMINARE
- CHIEDE DISPORSI LA RIUNIONE per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva del presente giudizio con il giudizio pendente innanzi a questo Ill.mo
pagina 1 di 10 Tribunale di Bologna-Sez. Lavoro, rubricato al n. 474/2023 di R.G.L. (Giudice designato, Dott. Maurizio Marchesini, prima udienza di comparizione 19.7.2023), nonché per ragioni di economicità di giudizio.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- DICHIARARE, per i motivi esposti nel presente ricorso, la NULLITÀ, l'ILLEGITTIMITÀ e l'INEFFICACIA del provvedimento disciplinare della multa nella misura corrispondente all'importo di € 96,20 pari a quattro (4) ore della normale retribuzione irrogato in data 3.5.2023 nei confronti del Signor da Parte_1 [...]
e di ogni provvedimento consequenziale e, per l'effetto, DICHIARARE CP_1
TENUTA e CONDANNARE in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale in Roma, al Viale Alexandre ST Eiffel n. 13 (P.IVA e C.F.
), all'obbligo di pagare al Signor l'importo di € 96,20, P.IVA_1 Parte_1 corrispondente a quattro (4) ore della normale retribuzione, oltre rivalutazione e interessi legali maturati e maturandi dalla data della decurtazione sino alla data di versamento.
- ACCERTARE E DICHIARARE l'abuso del potere disciplinare del Datore di lavoro e l'illegittimità della condotta tenuta da quest'ultimo, in quanto discriminatoria, punitiva e vessatoria nei confronti del Signor e, per l'effetto, CONDANNARE Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Roma, al Viale Alexandre ST Eiffel n. 13 (P.IVA e C.F. ), al P.IVA_1 risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti e patiendi dal Signor Pt_1
a seguito del provvedimento disciplinare della multa nella misura
[...] corrispondente all'importo di quattro (4) ore della normale retribuzione irrogato in data 3.5.2023, con liquidazione da effettuarsi in via equitativa da parte dell'Ill.mo Giudicante;
- DICHIARARE TENUTA e CONDANNARE in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, al Viale Alexandre ST Eiffel n. 13 (P.IVA e C.F. ), al pagamento in favore del Signor P.IVA_1 Parte_1 dell'importo pari a 2.824,44, a saldo delle note spese dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2023, non corrisposto al ricorrente. Affermava di essere stato dipendente dal 17/01/1985 al 14/02/2018 di Controparte_2
e, in seguito a cessione di ramo d'azienda, di essere divenuto dipendente dell'attuale Con datore di lavoro nonché resistente , la quale svolgeva attività di commercio di prodotti carbo-lubrificanti e petroliferi, oltre all'attività di ristorazione e commercio di alimentari e bevande all'interno degli impianti di distribuzione del carburante. Affermava poi di svolgere attività di responsabile con mansione di Area AN, dello sviluppo e del coordinamento delle operazioni finalizzate a migliorare le attività dei punti vendita, con applicazione del CCNL aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, adibito, a partire dal 2008, e dunque precedentemente alla vendita di ramo d'azienda di cui sopra, alle predette mansioni nell'area territoriale relativa alla provincia di Bologna e della Romagna.
pagina 2 di 10 Riferiva che EG in data 21/02/2022 aveva comunicato al lavoratore a mezzo raccomandata A/R che, non avendo egli fornito la prova di aver adempiuto all'obbligo vaccinale, sarebbe stato considerato assente ingiustificato a far data dal 15/02/2022, e che non sarebbe stata erogata a suo favore alcuna retribuzione. Riferiva altresì che in data 12/03/2022, la Società datrice di lavoro aveva comunicato a mezzo raccomandata A/R al ricorrente, senza alcuna sorta di preavviso, un
“provvedimento di missione temporanea”, con cui il lavoratore veniva inviato in trasferta nel Sud della Sardegna, con decorrenza effettiva dell'entrata in servizio presso l'area commerciale sopra indicata a partire dal 16/06/2022, ferma la sospensione del rapporto di cui sopra sino al 15/06/2022. Rappresentava di aver agito, in data 29/03/2022, con ricorso in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Bologna, affinchè venissero privati di efficacia i provvedimenti di assenza ingiustificata e di invio in missione in Sardegna. Precisava che l'instaurato procedimento cautelare R.G.L. n. 583/2022 era stato definito con ordinanza di rigetto del ricorso del 10/06/2022, con la quale il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, aveva affermato tuttavia che “le spese processuali vengono compensate tra le parti, stante la complessità della problematica attinente al requisito fumus boni iuris del ricorrente, posto che la breve e sommaria istruttoria svolta, ha evidenziato che il posto di lavoro del ricorrente, è attualmente coperto da altro Area AN della società convenuta, circostanza che rende incerto pronosticare che al termine della missione, al 31-12-2022, il ricorrente venga reintegrato nel posto di lavoro”. Precisava poi che, nella pendenza del procedimento cautelare R.G.L. N°583/2022 di cui sopra, EG, nel maggio 2022, aveva sospeso temporaneamente il ricorrente dall'invio in missione in Sardegna e lo aveva adibito allo svolgimento di una serie di funzioni degradanti, quali fotografare stazioni di servizio, ritirare e consegnare magliette per gli addetti al bar delle stazioni di servizio, nonchè ritagliare le etichette dei prezzi da apporre ai generi alimentari del bar. Lamentava ancora di aver pertanto svolto la trasferta in Sardegna per il periodo indicato dalla Società, richiedendo poi al termine dell'attività assegnatagli in Sardegna, delle Con delucidazioni a in merito alla riassegnazione all'area di Bologna e Romagna, precedentemente di sua competenza.
Proseguiva affermando che la Società convenuta, in data 19/01/2023, aveva provveduto a riscontrare il lavoratore, informandolo che, con decorrenza dal 23/01/2023, “in occasione della riorganizzazione delle attività all'interno della Rete, Lei rivestirà il ruolo di Area AN nell'area commerciale Nord – Est e, in particolare, nella zona di Bergamo – Monza Brianza – Milano. Le sue attività saranno sottoposte alla supervisione del AL AN per l'area Nord – Est a cui Lei Persona_1 dovrà riportare”. Lamentava che in seguito alla predetta comunicazione da parte della Società, lo stesso lavoratore si era trovato dunque costretto a percorrere oltre 500 km al giorno per svolgere la propria attività presso i punti vendita situati nelle province di Milano, Monza
pagina 3 di 10 e Bergamo, a differenza di tutti gli altri Colleghi che rivestivano il medesimo ruolo, motivo per cui in data 09/03/2023 aveva impugnato il provvedimento con ricorso ex art. 414 c.p.c., rubricato al R.G.L. N°474/2023, volto ad accertare la Con discriminatorietà e la vessatorietà della condotta posta in essere da nei confronti ed a danno del lavoratore. Con Aggiungeva a ciò che la stessa , proprio in seguito allo spostamento nella nuova area commerciale Nord-Est, aveva proceduto a redarguirlo in modo vessatorio, con richieste asseritamente infondate di delucidazioni in merito alle note spese sottoposte dal lavoratore. Rappresentava infine che, da ultimo, EG in data 30/03/2023, aveva promosso una contestazione disciplinare ex art. 7 Legge N°300/1970, asserendo esservi delle incongruenze tra gli itinerari settimanalmente sottoposti al responsabile dell'Area e quelli effettivamente svolti dallo stesso . Pt_1
Precisava sul punto che, in seguito a tale comunicazione, il ricorrente aveva presentato tempestivamente per iscritto le proprie giustificazioni ed aveva richiesto una formale audizione, la quale era stata espletata da remoto in data 21/04/2023. Con Lamentava che , nonostante le giustificazioni presentate, aveva confermato gli addebiti disciplinari contestati ed aveva e comminato al lavoratore, in data 03/05/2023, la sanzione disciplinare della multa nella misura corrispondente all'importo di quattro ore della normale retribuzione, pari a Euro 96,20, prevista dall'art. 238 del CCNL per i dipendenti del settore Commercio Terziario, Distribuzione e Servizi. Affermava che la predetta sanzione disciplinare, di cui evidenziava il difetto di presupposto e la tardività della contestazione, si fondava esclusivamente sul mancato rispetto degli itinerari settimanali previsti per il mese di febbraio 2023. Più precisamente, secondo la contestazione, il ricorrente non si sarebbe recato presso alcune stazioni di servizio previamente indicate nell'itinerario, motivo per cui sarebbero emerse delle incongruenze rispetto all'itinerario giornaliero che il ricorrente aveva sempre redatto in formato excel e sottoposto, la settimana precedente, al AL AN . Persona_1
Contestava che gli itinerari fossero previamente “predisposti” dal AL AN Con
, come invece indicato da nella contestazione disciplinare, Persona_1 evidenziandone dunque la pretestuosità e l'illegittimità, e ciò poiché il ricorrente avrebbe avuto sempre autonomia nella predisposizione del piano operativo settimanale sia con riferimento a quali impianti da visitare, sia con riferimento a quando effettuare i sopralluoghi. Deduceva inoltre che tali itinerari subivano spesso delle modifiche e/o deroghe in considerazione delle imprevedibili esigenze manifestatesi giorno per giorno. Rappresentava che tale modalità operativa era sempre stata adottata dal lavoratore sin dal 2018, con conseguente rimborso delle spese anticipate dal medesimo, senza Con che fossero mai state sollevate da parte di obiezioni rispetto a eventuali variazioni di itinerario intervenute, e che pertanto sarebbe stata evidente l'illegittimità del mutamento pagina 4 di 10 della valutazione di tali modalità, in violazione dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. (Corte di Appello di Roma, Sez. Lav., Sent. N°3161/2015). Contestava inoltre la contraddittorietà della condotta della Società, la quale in persona del AL AN aveva valutato positivamente l'operato del ricorrente in passato. Deduceva altresì la tardività della contestazione disciplinare ed il conseguente legittimo affidamento del lavoratore sulla correttezza e dunque sulla valenza non disciplinare della propria condotta. Infatti, la Società, infatti, sarebbe venuta a conoscenza delle “incongruenze” dell'itinerario del mese di febbraio 2023 solo con la verifica del 02/03/2023, contestando poi la suddetta condotta tenuta da solo in data 30/03/2023, con Parte_1 ricevimento della raccomandata il 03/04/2023. Chiedeva pertanto di dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento disciplinare impugnato. Proseguiva poi contestando il mancato rimborso al lavoratore di tutti gli importi anticipati da quest'ultimo a partire dal febbraio 2023 fino ad aprile 2023 ed indicati nelle rispettive note spese, per un importo complessivo pari a Euro 2.824,44, con l'aggravante di non aver fornito alcuna risposta alle richieste di spiegazioni in proposito più volte formulate dal ricorrente. Il ricorrente, nella pendenza del presente procedimento ed in sede di note autorizzate del 26/02/2024, chiedeva altresì ai sensi dell'art. 420 c.p.c. il pagamento di Euro 1.556,63 a titolo di ulteriori importi non rimborsati dalla Società per i mesi di maggio e giugno 2023, il tutto per una somma complessiva pari a Euro 4.381,07. Chiedeva infine in via preliminare la riunione del presente procedimento con il predetto procedimento connesso R.G. n. 474/2023. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio EG in data 26/01/2024, affermando l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Affermava che, sulla base di una consolidata prassi aziendale, il ricorrente condivideva preventivamente con il proprio superiore a mezzo mail tramite allegato excel, a cadenza settimanale, l'itinerario delle stazioni di servizio oggetto di ispezione e controllo, itinerario che, in assenza di una mail esplicita di riscontro negativo con indicazione di cambi e modifiche di itinerario, sarebbe divenuta vincolante per lo stesso ricorrente, essendo ammesse solo in via eccezionale eventuali deroghe con previo preavviso e per esigenze indefettibili. Rappresentava che, in data 02/03/2023, il AL AN aveva Persona_1 riscontrato delle discrepanze nell'itinerario effettivamente seguito quel giorno dal ricorrente rispetto all'itinerario “autorizzato”, motivo per cui la Società aveva provveduto ad effettuare le opportune verifiche sugli itinerari svolti dal lavoratore, ad esito delle quali si erano rilevate più incongruenze relative al periodo febbraio – marzo 2023.
pagina 5 di 10 Affermava che, in seguito all'accertamento delle suddette condotte, la Società si era trovata costretta ad avviare, con lettera di contestazione del 03/04/2023, un procedimento disciplinare a carico del ricorrente, il quale conseguentemente aveva formulato, in data 07/04/2023, le proprie giustificazioni, con richiesta di fissazione di un'audizione orale, svoltasi in data 21/04/2023. Proseguiva affermando che la medesima Società convenuta, ritenute inidonee le giustificazioni rese, aveva comunicato, in data 03/05/2023, la sanzione impugnata. Contestava che il AL AN , aveva previamente comunicato al Persona_1 ricorrente, con mail del 26/01/2023 e 27/02/2023, la necessità di “accorpare” i propri spostamenti nell'area di competenza in giornate lavorative ravvicinate, e di pernottare per 3 notti presso strutture presenti nell'area medesima, con relativi costi a carico della Società.
Riferiva che, ciononostante, nei mesi di febbraio – marzo 2023 il ricorrente aveva programmato i propri spostamenti prevedendo sempre il rientro in giornata presso la propria residenza in Bologna, percorrendo peraltro una media giornaliera ben inferiore ai 500 km indicati e non uniformandosi alle suindicate disposizioni aziendali. Con In conseguenza di ciò, avrebbe pertanto corrisposto solo parzialmente il rimborso delle spese richieste da , venendo più precisamente rimborsate solo le Parte_1 spese corrispondenti ai pasti consumati durante l'attività di controllo e ispezione delle stazioni di servizio, nonché il rimborso chilometrico e le spese di casello relative alle giornate di lunedì e giovedì. Ribadiva pertanto la legittimità della sanzione disciplinare, asserendo che la difformità degli itinerari effettuati dal ricorrente rispetto a quelli programmati nella settimana precedente a cui l'itinerario si riferisce è un fatto pacifico ed incontestato ed in quanto tale provato (senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio) a norma del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.. Proseguiva sul punto, evidenziando che la sopra esplicata modalità di individuazione Con degli itinerari degli Area AN impiegati presso , costituisse una prassi organizzativa consolidata e ben nota al ricorrente, oltre che documentata dagli allegati offerti in prova. Eccepiva di conseguenza che la condotta sanzionata del ricorrente, si poneva in violazione dell'art. 238 CCNL, il quale prevede che: “Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: - ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, si durante il servizio che durante i congedi”. Deduceva poi, in merito alla tempestività della contestazione, affermando che la medesima era stata per l'appunto consegnata al ricorrente in data 03/04/2023, nei limiti del ragionevole lasso temporale che deve trascorrere tra la commissione del fatto e l'intimazione della contestazione medesima, tenuto conto nel caso di specie della pagina 6 di 10 necessità del preventivo svolgimento di un'indagine interna ai fini dell'accertamento dei fatti. Riportava che nel periodo dal mese di maggio 2023 al mese di giugno 2023, la Società aveva corrisposto il rimborso nella misura conforme alle disposizioni aziendali di cui sopra, mentre il pagamento delle note spese relative ai mesi da luglio 2023 a dicembre 2023 veniva eseguito integralmente, stante la riscontrata conformità degli itinerari rispetto alle disposizioni aziendali sulla zona di adibizione. Contestava poi, in sede di note autorizzate del 29/03/2024, l'inammissibilità della modifica delle domande azionate dal ricorrente nel giudizio in quanto costituenti domanda nuova, essendo preclusa l'estensione della domanda nel petitum e causa petendi oltre la proposizione dell'atto introduttivo, con l'eccezione delle mere correzioni delle domande già proposte e previa autorizzazione del Giudice (c.d. emendatio libelli). Eccepiva altresì nella medesima sede, l'inammissibilità delle ulteriori produzioni documentali depositate da controparte successivamente all'atto introduttivo. Insisteva inoltre per il rigetto dell'istanza avversaria relativa alla riunione del procedimento in oggetto, con quello rubricato al R.G. N°474/2023, e ciò in ragione della contrarietà dell'eventuale riunione ai principi di speditezza e di economia processuale ex art. 274 c.p.c., in quanto i due procedimenti si trovavano all'epoca in fasi diverse, visto che il predetto processo R.G.L. N°474/2023 era in via di conclusione. Chiedeva pertanto nel merito la reiezione delle domande proposte dal ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Con decreto del 15/06/2023, il Giudice del Lavoro, fissava l'udienza di discussione per la data del 05/02/2024. Il processo si svolgeva alle udienze del 05/02/2024, 04/06/2024, 11/06/2024, 18/11/2024. Venivano sentiti come testi i Signori , , Persona_1 IM Tes_2
, , .
[...] Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva innanzitutto il Tribunale come, stante la maggiore severità imposta dal sistema di preclusioni che maturano negli atti introduttivi, il rito del lavoro non ammetta in corso di giudizio né mutatio libelli, ovvero la proposizione di una domanda nuova, né tantomeno emendatio libelli, cioè una precisazione e modificazione delle domande, che incida sul petitum o sulla causa petendi, se non a precise condizioni. Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità stabilisce che, nel processo del lavoro, è consentita una mera modifica (emendatio libelli) della domanda ex art. 420 c.p.c., ma solo a condizione che ricorrano gravi motivi e vi sia una preventiva autorizzazione del giudice (Cass. N°29596/2020).
pagina 7 di 10 Nel caso di specie il ricorrente, successivamente alla proposizione del ricorso, ha introdotto una domanda nuova, sia in merito alla causa petendi che al petitum, visto che sono stati richiesti ulteriori rimborsi spese per un periodo differente rispetto a quello dedotto nell'atto introduttivo, motivo per cui si dichiara l'improcedibilità delle domande inerenti i rimborsi spese relativi ai mesi di maggio e giugno 2023. Il Tribunale osserva poi, con riferimento alla tempestività della contestazione disciplinare in oggetto, che il datore di lavoro, tenuto conto della natura dell'illecito disciplinare e del tempo utilizzato per le indagini, abbia agito in osservanza del principio di buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, e ciò alla luce del fatto che le condotte oggetto del procedimento disciplinare risalgono al periodo di febbraio 2023, e che la contestazione è stata notificata in data 03/04/2023, a conclusione dell'indagine interna condotta dall'azienda con le necessarie tempistiche.
Muovendo invece la disamina al merito della contestazione, osserva il Tribunale che dall'istruttoria svolta, è emerso come la redazione dell'itinerario settimanale sia e sia sempre stata di competenza dei singoli Area AN, i quali hanno la sola incombenza di inoltrarlo al rispettivo superiore per eventuali osservazioni. Tali piani di viaggio poi, sono sempre stati soggetti a subire delle modifiche a causa di Con imprevedibili esigenze quotidiane, precisandosi che, nel caso del ricorrente, non ha mai sollevato alcuna osservazione od obiezione nei cinque anni precedenti, pur essendo la medesima perfettamente a conoscenza di ogni variazione compiuta, desumibile ictu oculi dalla nota spese inviata il mese successivo. Tali modalità di condivisione degli itinerari e di comunicazione di eventuali modifiche venivano confermate dal teste anch'egli Area AN al pari di IM
, il quale in sede di udienza del 04/06/2024 dichiarava che “nel 2023 Parte_1 tutti inviavamo il prospetto al nostro regional AN con gli itinerari della settimana successiva”. Allo stesso modo il teste , Area manager, confermava che “se durante Testimone_2 la settimana lavorativa si presentavano delle urgenze per le quali dovevamo cambiare l'itinerario previsto, se era richiesto dall'azienda non comunicavamo nulla, se invece dipendeva da esigenze da noi valutate lo comunicavamo a fine mese per i rimborsi che chiedevamo. Le variazioni andavano comunicate a a fine mese insieme alla Per_1 richiesta di rimborso delle spese e alla lista presenze. Qualche volta per esigenze aziendali era il responsabile che ci chiedeva una modifica dell'itinerario Per_1 trasmesso per lo più a mezzo mail. Non era prevista alcuna approvazione dopo l'invio settimanale, il signor ci inviava una mail solo se era necessario apportare Per_1 qualche modifica all'itinerario”. Infine, anche , Area AN, in sede di testimonianza del 04/06/2024 Testimone_3 ribadiva che “ogni settimana entro il lunedì mattina eravamo tenuti ad inviare l'itinerario dei viaggi che avremmo fatto nel corso della settimana da lunedì a venerdì a mezzo mail al signor Non ricevevamo alcuna mail di approvazione, non mi Per_1
è mai capitato di ricevere contestazioni sull'itinerario, a volte si è limitato ed evidenziare delle priorità via mail. Se durante la settimana dovevo modificare
pagina 8 di 10 l'itinerario, non lo comunicavo al signor ma a fine mese inviavo un report, Per_1 sempre a mezzo mail, in cui indicavo gli itinerari effettivi svolti unitamente alla richiesta della nota spese, allegando gli scontrini delle spese sostenute tra i quali anche quelle del Telepass”. Le circostanze di cui sopra venivano peraltro confermate dai testi Testimone_4 Con dipendente di con mansioni relative alle procedure, relazioni industriali e al contenzioso, e , all'epoca dei fatti Area AN nella zona Sardegna, e Tes_5 trovano ulteriore conferma nella documentazione offerta in prova dal ricorrente. È emerso altresì dall'istruttoria effettuata come, nonostante il ricorrente svolgesse la propria attività coerentemente a quanto indicato dagli altri Area AN, l'unico lavoratore destinatario di tale contestazione e della relativa sanzione disciplinare sia stato proprio , ad ulteriore riprova della condotta vessatoria posta in Parte_1 essere dalla Società. Più precisamente, si rileva l'infondatezza delle asserite violazioni delle disposizioni aziendali da parte del lavoratore, evidenziandosi invece che la Società convenuta, con la comunicazione del 27/02/2023, non ha sancito alcuna prescrizione in tema di pernottamenti in albergo, limitandosi a consigliare di pernottare “all'occorrenza, presso la zona di sua competenza”. Quanto al mancato rimborso delle note spese di febbraio, marzo ed aprile 2023, si Con osserva che, a fronte di tutto quanto sopra, ha proceduto in via del tutto illegittima al rimborso solo parziale delle spese sostenute da , le Parte_1 quali dovranno dunque essere rimborsate integralmente dal datore. Gli importi corrisposti in favore del lavoratore consistevano nello specifico solamente nel rimborso chilometrico e nelle spese di cartello di “andata” relative alla giornata del lunedì e le spese “di rientro” presso il domicilio di Bologna nella giornata di giovedì, oltre alle spese relative ai pasti consumati durante l'attività di controllo e ispezione delle stazioni di servizio, il tutto con esclusione degli altri importi oggetto della nota spese. In ragione di tutto quanto sopra, vengono accolte le domande del ricorrente, e viene annullata la sanzione disciplinare della multa nella misura corrispondente all'importo di quattro ore della normale retribuzione, pari a Euro 96,20, prevista dall'art. 238 del CCNL. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa da corrispondersi in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, annulla la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente dalla Società convenuta in data 03/05/2023. Condanna a corrispondere al ricorrente, quanto dallo stesso eventualmente CP_1 pagato a titolo di sanzione disciplinare per il provvedimento disciplinare del 03/05/2023, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo.
pagina 9 di 10 Condanna a corrispondere a la somma netta di Euro CP_1 Parte_1
2.824,44 a saldo delle note spese dei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2023, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, dalla mora al saldo. Dichiara l'improcedibilità delle domande del ricorrente inerenti i rimborsi spese di maggio e giugno 2023. Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore del ricorrente, Controparte_1 liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa. Riserva nel termine di 60 (sessanta) giorni il deposito della motivazione.
Bologna, 18/11/2024
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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