Ordinanza 31 marzo 2025
Massime • 1
Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo della fase sommaria, mentre è consentita, in base ai principi generali in tema di giudicato, l'estensione di questo alle ragioni deducibili rispetto ai motivi ritualmente proposti o da questi ultimi dipendenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto preclusa la contestazione della correttezza della quantificazione del credito, con particolare riguardo agli interessi e alla rivalutazione monetaria, effettuata solo in sede di giudizio di opposizione ad un secondo precetto fondato sul medesimo titolo esecutivo giudiziale, posto a base di altro precedente opposto e deciso con sentenza passata in giudicato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 31/03/2025, n. 8419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8419 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
-ricorrente- contro ER LM, rappresentata e difesa dall’avvocato MULITSCH PAOLO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-controricorrente al ricorso principale e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 490/2022 depositata il 12/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI. Civile Ord. Sez. 3 Num. 8419 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 31/03/2025 2 FATTI DI CAUSA 1. In data 13 ottobre 2015 EL ER aveva notificato alla società lntercontinental Organization of Tourism s.r.l. (di seguito per brevità EN) atto di precetto (di seguito indicato come primo precetto), unitamente alla sentenza n. 60/2014 del Tribunale di Gorizia munita di formula esecutiva, intimando il pagamento di € 77.137,83, oltre accessori;
nel precetto aveva dichiarato che la società precettata era tenuta al pagamento, perché essa era succeduta mediante fusione per incorporazione alla IOtour AG s.r.l.. la quale si era resa cessionaria di ramo di azienda della società ENe, nei cui confronti la sentenza n. 60/2014 aveva pronunciato la condanna al pagamento delle retribuzioni, da lei maturate in qualità di lavoratrice dipendente. La EN aveva proposto opposizione al precetto. Il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 403/2018, aveva accolto detta opposizione. Avverso tale sentenza era stata proposta impugnazione dalla ER nei confronti oltre che della EN, anche nei confronti della società IO.T.OUR Services s.r.l., quale incorporante mediante fusione della prima. Si era costituita la IOT AG s.r.l., nuova denominazione di IO.T.OUR Services, chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Corte d’appello di Trieste con sentenza n. 303/2020, accogliendo l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 403/2018, aveva rigettato l’opposizione al precetto ed aveva accertato che quest’ultimo produceva effetto anche nei confronti della IOT AG s.r.l. (già IO.T.OUR Services s.r.l., quale incorporante della EN). In estrema sintesi, la corte di merito, confermando in ciò la sentenza di primo grado, aveva escluso il subentro di IOT AG s.r.l. nel debito verso la ER ai sensi dell’art. 2112 c.c., ma, riformando in 3 ciò la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che ricorressero i presupposti per affermare la responsabilità di lOT AG s.r.l. ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c, in applicazione dei principi affermati da Cass. 32134/2019. Avverso tale sentenza IO AG s.r.l. aveva proposto ricorso per cassazione. 2. Con precetto 8 settembre 2020 (di seguito indicato come secondo precetto) la ER intimava a IOT AG s.r.l. (di seguito, per brevità, IO) il pagamento della somma di € 161.166,83 in forza del titolo costituito dalla sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 303/2020. La IO proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avanti al Tribunale di Gorizia avverso il precetto ad essa notificato dalla ER. A fondamento dell’opposizione deduceva il difetto del titolo esecutivo, in quanto quello originariamente azionato (e cioè la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 60/2014) era stato ottenuto nei soli confronti della società ENe Organizzazione Turismo s.r.l. e non nei confronti di essa esponente, indicata quale mera obbligata solidale ex art. 2560 c.c. dalla Corte d’appello di Trieste nella sentenza n. 303/2020. Deduceva altresì che detta ultima sentenza era stata impugnata avanti la Corte di cassazione. Si costituiva avanti al Tribunale la ER chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale di Gorizia – respinta la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del titolo (con ordinanza 17 settembre 2020 confermata in sede di reclamo dal Collegio in data 10 dicembre 2020) - con la sentenza n. 353/2021, rigettava l’opposizione sul presupposto che con quest’ultima non fossero stati dedotti motivi diversi da quelli già sollevati nel ricorso per cassazione, sui quali questa Corte avrebbe dovuto decidere, e, d’altra parte, quanto rilevato in comparsa conclusionale non poteva essere preso in considerazione in quanto 4 tardivamente dedotto. Il tutto con condanna della società opponente al pagamento delle spese di lite. Avverso detta sentenza proponeva appello la IO. La ER si costituiva e, nell’opporsi all’accoglimento dell’appello principale, proponeva appello incidentale in relazione alla rifusione delle spese processuali relative al giudizio di reclamo. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 490/2022, giudicando nel contraddittorio delle parti, respingeva l’impugnazione principale, confermando nella sostanza l’impianto della sentenza di primo grado, mentre accoglieva quella incidentale, condannando la IO alla rifusione delle spese processuali relative alla fase del reclamo, oltre che a quelle relative al grado. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la IO AG srl. Ha resistito con controricorso la ER. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive conclusioni e facendo presente che il ricorso avverso la sentenza n. 303/2020, emessa dalla Corte d’appello di Trieste, è stato nelle more respinto da questa Corte con sentenza n. 26450, emessa ad esito dell’udienza pubblica svoltasi il 13 settembre 2023. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nella impugnata sentenza, la corte territoriale, decidendo sui motivi dell’appello principale proposto dalla IO, li ha rigettati sulla base della seguente motivazione: <<i motivi di gravame, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e non meritano accoglimento scontrandosi, ed 5 uscendone sconfitti, con la sentenza questa corte n. 303 2020 che ha accertato l’efficacia del precetto anche nei confronti iot viaggi s.r.l.; né tale efficacia può limitata al cui alla prima opposizione avendo dettato un principio generale in ordine all’estensione dell’efficacia titolo so-lo della società s.r.l. il venne notificato contestualmente è possibile considerare efficace se pari diverso soggetto precettato rispetto a quello indicato nel titolo. rinnovazione precedente 2015 quanto porta conteggio degli interessi nelle more erano maturati;
quantum resta esecutivo costituito dalla nota tribunale gorizia risulta passata giudicato quindi più discutibile suoi dettati>>. 2. La società IO AG s.r.l. articola in ricorso quattro motivi. 2.1.Con il primo la società ricorrente denuncia: << Nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 39, 615, c. 1, c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., per avere l’impugnata sentenza ritenuto preclusa la possibilità di contestare nel presente giudizio ex art. 615, c.1, c.p.c., l’efficacia del titolo esecutivo/sentenza 60/14 Trib. Gorizia posto a fondamento dell’esecuzione minacciata con il Secondo Precetto, per il fatto che il medesimo titolo era già stato posto a fondamento del Primo Precetto, parimenti opposto ex art. 615 c.p.c. con opposizione rigettata dalla sentenza n. 303/20 della Corte d’appello di Trieste attualmente impugnata in Cassazione, ancorché la ragione di inefficacia del titolo dedotta nel presente giudizio sia diversa da quella fatta valere nell’opposizione al Primo Precetto>>. Sottolinea (p. 10 e p. 11) che nel giudizio di opposizione al primo precetto aveva contestato il diritto della ER (di procedere esecutivamente), <<eccependo il solo fatto di non essere debitrice del 6 credito portato dalla sentenza n. 60 2014 tribunale gorizia>>, mentre nel giudizio di opposizione al secondo precetto, <<avendo la sentenza di primo grado erroneamente affermato l’inammissibilità del motivo opposizione dedotto dall’esponente, in quanto asseritamente identico a quello già nel giudizio al precetto>>, ha censurato tale affermazione <<con il primo motivo di appello, chiedendo, in accoglimento dello stesso, che diverso posto a base dell’opposizione al secondo precetto, fosse esaminato ed accolto nel merito>>. Si duole che la corte territoriale ha attribuito ai giudizi di opposizione a precetto (e alle decisioni ivi rese) una portata preclusiva, che gli stessi non hanno rispetto a successivi giudizi di opposizione a precetto. 2.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia: <<nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, avere l’impugnata omesso di pronunciare sul secondo motivo appello ricorrente volto a contestare il difetto dei requisiti cui 474 c.p.c. nel titolo esecutivo 60 14 trib. gorizia posto fondamento precetto>>. Sostiene che, avendo la sentenza di primo grado (con motivazione, che riporta nella esposizione dei fatti) ritenuto tardive le contestazioni da essa svolte in sede di comparsa conclusionale (che pure riporta), aveva censurato, con il secondo motivo di appello (che pure riporta), tale affermazione, <<osservando come ben potessero sollevarsi anche nella comparsa conclusionale questioni rilevabili d’ufficio, quali quelle relative alla idoneità della sentenza 60 14 del tribunale di gorizia a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 474 c.p.c. per valere titolo esecutivo e la correttezza dei conteggi effettuati dalla precettante sulla base detto>>. 7 Osserva che la corte di merito, con la sentenza impugnata non aveva giustificato il rigetto del secondo motivo di appello <<nella parte in cui veniva contestato il difetto dei requisiti di all’art. 474 c.p.c. (e, segnatamente, quello della determinabilità del credito) nella sentenza titolo esecutivo 60 2014 tribunale gorizia.
2.3. con terzo motivo la società ricorrente denuncia: <
il quantum resta quello indicato nel titolo esecutivo costituito dalla nota sentenza del Tribunale di Gorizia che risulta passata in giudicato e quindi non più discutibile nei suoi dettati” – abbia pronunciato, disattendendola, anche sulle contestazioni in ordine al difetto nella sentenza 60/14 del Tribunale di Gorizia dei requisiti di certezza e liquidità del credito richiesti dall’art. 474 c.p.c.. Osserva che la corte di merito è incorsa in error in procedendo laddove sembra ritenere che <<il precetto del 2015 (ossia il primo oggetto dell’altra opposizione pendente innanzi a codesta suprema corte) precluda la possibilità di contestare, nel presente giudizio avverso secondo precetto, requisito della certezza e liquidità credito portato dal titolo esecutivo (sentenza 60 14 8 tribunale gorizia), solo perché si tratta medesimo posto base sol sarebbe l’aggiornamento già azionato con>>. Al riguardo, sottolinea che nelle opposizioni esecutive la preclusione da giudicato (e, ancora prima, da litispendenza) copre solo il dedotto e non il deducibile. Con la conseguenza che il difetto nella sentenza/titolo esecutivo del requisito della certezza del credito ex art. 474 c.p.c., in quanto non dedotto nell’opposizione al Primo Precetto del 2015, ben poteva essere dedotto nel giudizio di opposizione al Secondo Precetto. Osserva altresì che la corte di merito è incorsa nel vizio di violazione di legge, laddove sembra affermare anche una preclusione da giudicato derivante dal titolo esecutivo/sentenza 60/14 del Tribunale di Gorizia. Al riguardo sottolinea di non aver contestato il merito delle statuizioni contenute nel titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, ma di aver sostenuto che la loro interpretazione non consente di pervenire all’individuazione di un credito certo e liquido (id est determinato e determinabile) come richiesto dall’art. 474 c.p.c. per valere come titolo esecutivo. 2.4. Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia: <<nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, avere l’impugnata omesso di pronunciare sul secondo motivo appello ricorrente volto a contestare il difetto dei requisiti cui 474 c.p.c. nel titolo esecutivo 60 14 trib. gorizia posto fondamento precetto>>. 9 Sostiene che, anche con riguardo alla quantificazione del credito, la corte di merito sia incorsa sia in un error in procedendo (per aver ritenuto che il precedente precetto del 2015 ed il conseguente giudizio di opposizione avevano precluso la possibilità di far valere eccezioni, quale quella relativa all’errata applicazione della rivalutazione) che nella violazione di legge (dovendosi ritenere tale anche l’errata interpretazione/applicazione di una sentenza passata in giudicato, non contenendo la sentenza n. 60/14 del Tribunale di Gorizia alcuna specifica quantificazione della rivalutazione monetaria). 3. La ER, in sede di controricorso, articola ricorso incidentale con il quale denuncia <<violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 132 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., commi 1 2 del d.m. n. 55 2014, 1, 4 5, in relazione all’art. 360 comma nn. 3>> nella parte in cui la corte territoriale, violando le tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 laddove, dopo aver applicato il principio della soccombenza ed aver ritenuto che non sussistessero ragioni per compensare le spese di lite, è andata sotto i valori minimi, senza fornire alcuna motivazione a sostegno della scelta operata. 4. Il ricorso principale non è fondato. 4.1. Non fondati sono i primi tre motivi, che, in quanto connessi, sono qui trattati unitariamente. Sul punto, occorre preliminarmente dar atto che questa Corte, con sentenza n. 26450/2023, ha respinto il ricorso, proposto dall’odierna ricorrente IO AG s.r.l. avverso la sentenza n. 303/2020 della Corte d’appello di Trieste, rendendo così definitivo il rigetto dell’opposizione al primo precetto. In particolare, questa Corte, in motivazione (p. 15 e ss.) - dopo aver rilevato che: <<il precetto del 2015 (ossia il primo oggetto dell’altra opposizione pendente innanzi a codesta suprema corte) precluda la possibilità di contestare, nel presente giudizio avverso secondo precetto, requisito della certezza e liquidità credito portato dal titolo esecutivo (sentenza 60 14 8 tribunale gorizia), solo perché si tratta medesimo posto base sol sarebbe l’aggiornamento già azionato con>> – ha rigettato il ricorso avverso la sentenza impugnata (pur correggendone la motivazione), rilevando: <<
1.1.g. Nel caso di specie è stato accertato in sede di merito – ed è incontroverso tra le parti – che il sig. NC TO era socio di maggioranza ed amministratore unico della cedente ENe Organizzazione Turismo s.r.l., ma anche amministratore unico della cessionaria IOtour AG s.r.l., nonché socio di maggioranza e presidente del consiglio d’amministrazione di IOT – EN Organization of Tourism, a sua volta socia unica della cessionaria. <<È stato, poi, altresì accertato – ed anche questa circostanza è incontroversa – che la compagine sociale della società cedente era formata dallo stesso NC TO (per una quota pari al 72,17%) e da BE GE (per la rimanente quota del 27,83%), i quali, dal 2011, erano divenuti, rispettivamente, presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato di IOT – EN Organization of Tourism. <<in tale situazione, a prescindere dalla circostanza se la “cessione” fosse connotata, o no, finalità fraudolenta accertata dal giudice d’appello, non si poneva il problema di tutelare l’interesse del cessionario alla conoscenza dei debiti dell’azienda acquistata, poiché mancava in radice, nella sostanza, l’alterità soggettiva 11 medesimo rispetto al cedente, che quei aveva assunto. <
2.3. con terzo motivo la società ricorrente denuncia: <
ciò che, però, non osta, in base ai principi generali in tema di giudicato, all’estensione di questo alle ragioni deducibili quanto a quelli ritualmente proposti o da quelli dipendenti. 5. Il ricorso incidentale è fondato. Secondo l’indirizzo costante di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 89/2021, n. 2386/2017, n. 26608/2017, n. 29606/2017), in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d. m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili (o, tra quelli, almeno il secondo, attesa l’attuale formulazione della vigente disciplina al riguardo) con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo. Pertanto, l’obbligo di motivazione non sussiste in caso di liquidazione di importi che comunque si mantengono al di sotto dei limiti massimi e al di sopra di quelli minimi;
ma sussiste in caso di superamento dei valori minimi e/o dei valori massimi della tariffa. Orbene risulta che la ER in sede di comparsa di costituzione con appello incidentale aveva dedotto (p. 15) che <<oltre la fase di 15 merito, nel procedimento primo grado, vi è stata cautelare e del reclamo. al giudice prima istanza, liquidare le spese a carico soccombente sicuramente il fatto reclamo sfuggito, pertanto in questa sede se ne chiede riconoscimento, come da nota depositata con memoria replica grado>>. In sede di ricorso incidentale, la ER, oltre a precisare che il valore di causa è di euro 161.166,83 (dunque scaglione da 52.000 a 260.000 euro), ha precisato le singole voci indicate sia nella nota delle spese relativa al primo grado che in quella relativa al giudizio di appello. Senonché la corte territoriale - dopo aver rigettato l’appello principale, proposto dalla società, ed accolto l’appello incidentale, proposto dalla lavoratrice in ordine alla mancanza del Tribunale circa la liquidazione delle spese legali relative al reclamo - ha liquidato in euro 1.500 le spese della fase di reclamo e in euro 3.000 le spese del grado di appello, cioè compensi in entrambi i casi inferiori ai minimi di tariffa e, per di più, senza motivare. Tale illegittima liquidazione implica la fondatezza dell’unico motivo dell’impugnazione incidentale della ER, con accoglimento di quello e conseguente cassazione, quanto alla doglianza accolta, del relativo capo della sentenza qui gravata;
e, poiché non sono necessari altri accertamenti di fatto, può procedersi alla decisione nel merito sulla liquidazione delle spese della fase di reclamo e del grado di appello;
ferma, nel resto, ogni altra statuizione della gravata sentenza. I relativi valori vanno dunque qui determinati facendo riferimento, quanto alla fase del reclamo del giudizio di primo grado, al compenso liquidato per la precedente fase cautelare;
e, quanto al giudizio di appello, ai valori medi tabellari, nella misura richiesta. 5. In definitiva, il ricorso principale va rigettato, mentre quello incidentale va accolto, con la appena vista decisione nel merito. Ne consegue la condanna alle spese anche del presente giudizio di legittimità, nella misura reputata congrua come in dispositivo, della 16 ricorrente principale in favore della controparte e declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte: - rigetta il ricorso principale;
- accoglie il ricorso incidentale;
per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito sul punto, condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della Meloi, delle spese processuali, relative alla fase del reclamo del giudizio di primo grado, che liquida in euro 5.262,00 per compensi, oltre accessori di legge;
nonché alla rifusione delle spese processuali, relative al grado di appello, che liquida in euro 9.515,00 per compensi, oltre accessori di legge;
ferma, nel resto, ogni altra statuizione della gravata sentenza;
- condanna la ricorrente principale alla rifusione, in favore della ricorrente incidentale, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.700 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 26 marzo 2025, nella camera di