Articolo 1 della Legge 17 maggio 1938, n. 776
Versione
22 giugno 1938
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'Amministrazione della giustizia penale militare, con le seguenti modificazioni:

L'art. 4 diventa art. 5 e l'art. 5 diventa art. 4.

Nel primo comma dell'art. 5, dopo le parole: «le seguenti modificazioni», e' introdotto il seguente numero:

«1° all'art. 14, primo comma, nella categoria dei magistrati e' aggiunta la seguente lettera:

«d) primi referendari e referendari del Consiglio di stato e della Corte dei conti che ne facciano domanda».

I numeri 1°, 2°, 3° dell'art. 5 diventano rispettivamente 2°, 3° e 4°.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi
Entrata in vigore il 22 giugno 1938