Art. 1. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in legge il Regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'Amministrazione della giustizia penale militare, con le seguenti modificazioni:
L'art. 4 diventa art. 5 e l'art. 5 diventa art. 4.
Nel primo comma dell'art. 5, dopo le parole: «le seguenti modificazioni», e' introdotto il seguente numero:
«1° all'art. 14, primo comma, nella categoria dei magistrati e' aggiunta la seguente lettera:
«d) primi referendari e referendari del Consiglio di stato e della Corte dei conti che ne facciano domanda».
I numeri 1°, 2°, 3° dell'art. 5 diventano rispettivamente 2°, 3° e 4°.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Solmi - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in legge il Regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'Amministrazione della giustizia penale militare, con le seguenti modificazioni:
L'art. 4 diventa art. 5 e l'art. 5 diventa art. 4.
Nel primo comma dell'art. 5, dopo le parole: «le seguenti modificazioni», e' introdotto il seguente numero:
«1° all'art. 14, primo comma, nella categoria dei magistrati e' aggiunta la seguente lettera:
«d) primi referendari e referendari del Consiglio di stato e della Corte dei conti che ne facciano domanda».
I numeri 1°, 2°, 3° dell'art. 5 diventano rispettivamente 2°, 3° e 4°.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Solmi - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi