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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1819/2021 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Stornello;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Miriam Dell'Ali;
APPELLATO
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025.
1 La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, il Parte_1 CP_1
esponendo di essere proprietaria, per successione di , per ½ del
[...] Persona_1
lotto di terreno sito in nella C.da Michelica distinto in catasto al foglio 103 part. CP_1
738, dell'estensione di mq. 6.001.
Con propria determinazione del 22/8/2002 n. 1675 il Dirigente del IV Settore – Ufficio
Tecnico ed Espropriazioni del aveva dichiarato la pubblica utilità, Controparte_1
l'urgenza e l'indifferibilità delle opere di realizzazione di un Centro Servizi nella zona artigianale di C.da Michelica. La realizzazione del progetto prevedeva l'espropriazione di una porzione di mq 3.240 del fondo sopra descritto, corrispondente alla odierna particella
934.
Quindi, con ordinanza n. 1004 del 10/12/2002, eseguita il successivo 20/1/2003, il aveva provveduto ad eseguire l'occupazione d'urgenza dell'area anzidetta. CP_1
A fronte dell'apprensione dell'immobile, il Comune pagava ai proprietari e, tra questi, il dante causa dell'odierna ricorrente, l'indennità di espropriazione ed occupazione, nella complessiva misura di € 54.410,11, in due tranche: la prima di € 42.691,01 a titolo di acconto, giusta ordinativo di pagamento n. 8 del 21/10/2003, e la seconda, a saldo, di €
11.719,10, giusta ordinativo di pagamento n. 2 del 20/9/2005.
Realizzata l'opera come da progetto, il Comune, tuttavia, non adottava il provvedimento definitivo di espropriazione dell'immobile occupato che, pertanto, rimaneva nella disponibilità dell'Amministrazione resistente in assenza di valido titolo.
Con propria istanza del giorno 8/10/2015 la ricorrente, quale successore del proprio padre frattanto defunto il 22/4./003, insieme con gli altri comproprietari, Persona_1 aventi causa dell'altro originario proprietario, chiedeva al Comune di di cessare la CP_1
denunziata occupazione sine titulo e di restituire gli immobili, previa demolizione di quanto ivi illecitamente realizzato e ripristino dell'originario stato dei luoghi;
di risarcire il danno conseguente alla occupazione illegittima, in misura pari agli interessi legali calcolati sul valore venale in comune commercio dell'immobile occupato al momento in cui aveva avuto inizio l'occupazione illecita, a far data dalla scadenza della occupazione legittima e fino alla restituzione effettiva dei beni ai loro proprietari, con gli interessi e la rivalutazione;
ove avesse ritenuto di acquisire il bene illecitamente occupato, di adottare un provvedimento di sua acquisizione al patrimonio con efficacia non retroattiva, ai sensi
2 dell'art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001; in tal caso, di liquidare e corrispondere entro trenta giorni ai proprietari un indennizzo pari al valore venale dei beni occupati, tenuto conto delle loro caratteristiche, a titolo di ristoro del danno patrimoniale sofferto, maggiorato del
10% a compenso del danno non patrimoniale, nonché di risarcire i danni derivanti dalla occupazione illegittima, in misura pari all'interesse del 5% annuo sul valore venale dei beni medesimi per tutto il periodo di occupazione fino al provvedimento di acquisizione, all'uopo assegnando un termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza medesima.
Non avendo ricevuto riscontro alcuno nel termine assegnato, l'odierna ricorrente adiva il G.A. con ricorso ex art. 117 C.P.A. per ivi vedere accertare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione e condannarla a provvedere sulla detta istanza.
Il , Sezione di Catania, con propria sentenza del 4/5/2017 n. 956, CP_2 accogliendo il ricorso, ordinava al di provvedere sull'istanza in Controparte_1 questione, assegnando all'uopo il termine di 60 giorni. A fronte della pervicace inerzia dell'Amministrazione, con propria ordinanza n. 492/2018 il T.A.R. nominava il Prefetto di
Ragusa od un suo delegato quale Commissario ad acta affinché provvedesse sulla domanda della ricorrente.
Ed in effetti, con proprio atto del 14/10/2020, prot. n. 44636/2020, il Commissario disponeva l'acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 in favore del CP_1
del fondo occupato senza titolo. CP_1
Il Commissario ad acta, tuttavia, nulla statuiva in ordine all'indennizzo spettante all'odierna ricorrente per l'acquisizione definitiva dell'immobile in favore del CP_1
con la conseguenza che la ricorrente con l'odierno giudizio ha chiesto
[...]
l'accertamento, la determinazione e la liquidazione del giusto indennizzo dovutole dal ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, con ogni consequenziale Controparte_1
statuizione di condanna al suo pagamento, con la rivalutazione e gli interessi legali fino al soddisfo.
Ha resistito il deducendo che, corrisposto interamente l'indennizzo CP_1 espropriativo, aveva provveduto a ad emettere il 24/11/2009 l'ordinanza n. 1644 di espropriazione definitiva regolarmente registrata e trascritta e pubblicata all'Albo e comunicata ai proprietari.
Ha eccepito la decadenza dalla domanda per non aver la ricorrente rispettato il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio ed in ogni caso l'avvenuta maturazione del termine di prescrizionale decennale a far tempo dall'emanazione del provvedimento ablatorio.
3 In subordine, ha eccepito la pregiudizialità della causa pendente al TAR Catania r.g.
n. 297/2019 sul titolo espropriativo, ancora in attesa di definizione.
In ulteriore subordine ha contestato l'ammontare della indennità richiesta ex art. 42 bis citato.
Con ordinanza ex art. 295 c.p.c. del 28-30/3/2022 la Corte ha sospeso il giudizio in attesa della definizione del procedimento in corso dinanzi al TAR sez. di Catania. CP_2
Riassunto il giudizio a seguito della decisione del TAR con sentenza n. 151 del
18/1/2023, non gravata e quindi definitiva, la ricorrente ha insistito nelle difese svolte.
Con sentenza non definitiva n. 1133/2024 del 3/7/2024 questa Corte ha rigettato le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dal , al riguardo Controparte_1 statuendo che “Devono quindi rigettarsi le preliminari eccezioni con cui il CP_1
ha chiesto dichiararsi: a) l'inammissibilità per decorrenza del termine ad opporsi
[...] all'indennità espropriativa per il mancato rispetto del termine di decadenza di giorni 30 dalla notifica del decreto di esproprio del 24.11.2009 n. 1644 o dalla notifica della stima peritale se successiva;
b) l'inammissibilità dell'odierno ricorso per avvenuta accettazione ed acquiescenza dell'importo accettato e corrisposto a titolo di indennità espropriativa: è evidente che, la caducazione del titolo espropriativo del 2009, statuita dal TAR in quanto conseguenza dell'emissione del successivo decreto acquisitivo n. 44636/2020 ex art. 42 bis, determina un diverso titolo di corresponsione dell'indennità, dovendosi peraltro rimettere alla sentenza definitiva la questione riguardante il se dalla indennità ex art. 42 bis, essa costituendo pur sempre la dazione di un importo a fronte dell'acquisizione del bene privato da parte della PA, andrà defalcato l'importo già corrisposto a fronte del titolo espropriativo del 2009”.
La Corte ha quindi rimesso la causa sul ruolo istruttorio disponendo, con separata ordinanza, consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare, in base alle disposizioni di cui all'art. 42 bis L. n.327/2001: a) l'indennità per pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale di cui al co. 1) secondo i criteri e riferimenti di cui al co. 3); b) l'indennità per il periodo di occupazione senza titolo di cui al co. 3) decorrente dalla cessazione del periodo di legittima occupazione temporanea dell'area alla data di emissione del provvedimento ex art. 42 bis.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio e disposta la sostituzione dell'originario relatore, collocato a riposo, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso l'accertamento contenuto nella citata sentenza non definitiva, la domanda formulata da va accolta nei termini di seguito precisati. Parte_1
Emanato in data 14/10/2020 il provvedimento di acquisizione sanante, l'indennità di cui all'art. 42 bis DPR 327/2001 va determinata tenendo conto: del valore venale del bene in relazione alla sua capacità edificatoria, quale risultante dall'adozione del PEEP;
del pregiudizio non patrimoniale forfettariamente determinato nella percentuale del 10% di quello patrimoniale;
dell'occupazione illegittima, nella specie perdurante dal 22/8/2005 al
14/10/2020, quantificata nell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene, in difetto di prova di un danno maggiore.
Il consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono affatto coerenti e condivisibili, ha accertato che il terreno in esame (in catasto al foglio 103, oggi particella 934, estesa mq. 3240), di forma trapezoidale, si trova all'interno della zona artigianale di , ove CP_1
si osservano numerosi capannoni destinati ad insediamenti produttivi, e si inquadra in un contesto urbano semiperifico con diverse abitazioni, dotato di una buona viabilità interna alla zona artigianale e facilmente raggiungibile dall'esterno.
Al momento dell'acquisizione al patrimonio comunale (14/10/2020), secondo il PRG vigente approvato con D.A. 214/17, il fondo oggetto di stima e la maggior parte delle particelle limitrofe ricadevano in zona “D1” destinata a insediamenti artigianali/industriali di completamento, ove l'attività urbanistico-edilizia è regolata dalle norme tecniche di attuazione della variante generale al Piano Regolatore Generale, art. 49, secondo cui tale zona comprende le parti del territorio interessate da insediamenti a carattere prevalentemente industriale e artigianale, sature o in via di completamento, con destinazione costruzioni e installazioni di manufatti industriali e per l'artigianato di servizio o di produzione;
lo strumento di attuazione è il Piano PIP per gli insediamenti produttivi o, nel caso in cui la zona sia già normata da strumento attuativo, la concessione edilizia;
il rapporto massimo di copertura è pari ad 1/3 e l'altezza massima consentita è di 7,50 ml con esclusione di volumi tecnici e degli impianti tecnologici che non hanno limitazioni di altezza, salvo le limitazioni imposte dalle leggi antisismiche vigenti;
numero massimo dei piani fuori terra n. 2; prescrizioni particolari: l'amministrazione comunale si riserva di definire standards di accettabilità relativi agli scarichi solidi, liquidi, ed aerei, ad integrazione delle vigenti leggi che regolano la materia ed i soggetti attuatori potranno avvalersi delle leggi vigenti in materia di attuazione di impianti industriali e/o artigianali per l'acquisizione dei terreni tramite esproprio, come previsto dall'art. 27 della L. 865/81.
5 Al fine di indicare il valore venale dell'area edificabile, il consulente tecnico è partito dal prezzo di mercato delle possibili costruzioni ivi realizzabili e successivamente ha considerato l'incidenza del suolo sul prezzo di mercato del fabbricato.
Effettuando, dunque, la stima con il metodo comparativo (o stima sintetica) per individuare il valore del fabbricato con destinazione artigianale/industriale e considerato un coefficiente di permuta pari al 30%, ha accertato il c.t.u. che il valore del terreno, equivalente al pregiudizio patrimoniale, è pari a €. 131.220,00.
Il pregiudizio non patrimoniale, pari al 10% del valore del terreno, è pari ad €.
13.122,00.
Infine, per il periodo di occupazione senza titolo di cui al comma 3 dell'art. 42 bis
DPR 327/2001, considerando il tempo di occupazione illegittima, che va dal 22/08/2005 (3 anni dall'atto della dichiarazione di pubblica utilità) al 14/10/2020, e dunque ammi 15 e mesi due, sono dovuti € 99.508,50.
Essendo la ricorrente comproprietaria per ½ del lotto oggetto di controversia, ne deriva che, per la quota di sua pertinenza, il pregiudizio patrimoniale è pari ad €.
65.610,00; il pregiudizio non patrimoniale è pari ad €. 6.561,00; l'indennità di occupazione senza titolo è pari ad €. 49.754,25.
L'indennizzo complessivamente dovuto al comproprietario ai sensi dell'art. 42 bis,
D.P.R. n. 327/2001, per l'acquisizione del fondo meglio sopra descritto, è quindi pari ad (€
65.610,00 + € 6.561,00 + € 49.754,25 =) € 121.925,25.
Da tale importo deve detrarsi quanto già corrisposto a titolo di indennizzo, maggiorato dell'interesse legale, giusta il disposto sensi dell'art. 42 bis del citato testo unico.
Con ordinativi di pagamento dei dì 21/10/2003 e 20/9/2005, l'amministrazione comunale ha infatti corrisposto ai proprietari l'indennità provvisoria (rispettivamente, con acconti di €. 42.691,01 ed €. 11.719,10), che, costituendo la dazione di un importo a fronte dell'acquisizione del bene privato da parte della PA, andrà defalcato dal dovuto.
Sul punto, assume la che non può detrarsi quanto dal pagato a Pt_1 CP_1 titolo di indennità di occupazione legittima, trattandosi di attività non compresa nell'alveo dell'indennizzo ex art. 42 bis citato e di indennizzo volto a compensare la legittima occupazione temporanea del bene nel periodo di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
L'assunto è corretto.
Ed invero, come recentemente statuito dalla Corte di cassazione a sezioni unite
6 (sentenza n. 17581/2020), l'ontologica diversità sussistente tra l'indennità di occupazione legittima - costituente l'indennizzo per un'attività lecita, autorizzata dal provvedimento di occupazione - e l'indennizzo del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis, - norma speciale di stretta interpretazione, che ha per oggetto il risarcimento per l'illecita protrazione dell'occupazione dei fondi oltre il periodo di occupazione autorizzata – esclude che il secondo possa comprendere anche la prima, tanto che “la piena risarcibilità del danno per il periodo di illecita occupazione del bene non esclude, peraltro, secondo
l'orientamento summenzionato, l'indennizzabilità del pregiudizio arrecato, sia pure in modo legittimo, dall'Amministrazione per l'intervallo di tempo coperto dal provvedimento di occupazione, al quale non abbia fatto seguito il definitivo provvedimento ablatorio”.
Conclude la Suprema Corte affermando: “E' certo, pertanto, che - non contenendo
l'art. 42 bis alcuna previsione modificativa o abrogativa di tali disposizioni (D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 22 bis e 50) - resta salvo, anche in caso di emissione del provvedimento di acquisizione sanante, il diritto dell'espropriato di percepire, in aggiunta all'indennizzo per il periodo di occupazione illegittima, anche quello per il periodo di occupazione legittima”.
Ora, nel caso di specie, pur non essendo stata svolta domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo per l'occupazione legittima, l'amministrazione aveva già corrisposto al detto titolo l'importo (v. piano di esproprio) di €. 25.099,80.
Dovendo effettuarsi i necessari calcoli sulla base di valori omogenei, tenuto conto che il primo acconto del 21/10/2003 riguardava l'80% del dovuto (e dunque, quanto alla indennità da occupazione legittima, €. 20.079,84) mentre il secondo acconto aveva ad oggetto il restante 20% (e dunque, quanto alla indennità di occupazione legittima, €.
5.019,96), la somma restante, da detrarre dall'indennità ex art. 42 bis DPR 327/2001, va suddivisa in €. 22.611,17 corrisposti in data 21/10/2003 (€. 42691,01-20.079,84) ed in €.
6.699,14 corrisposti in data 20/9/2005 (€. 11719,10-5.019,96).
Applicando gli interessi legali sui detti importi dalla data del pagamento a quella odierna, si ha che l'importo da detratte è pari ad €. 30.779,33+€. 8.791,47= €. 39.570,80 e dunque, tenuto conto della sola quota della metà in capo a , ad €. Parte_1
19.785,40.
Applicando gli interessi legali all'indennità calcolata ex art. 42 bis citato (€.
121.925,25), dalla data dell'acquisizione sanante (14/10/2020) alla data odierna, la somma dovuta oggi, comprensiva degli interessi, ascende ad €. 132.994,73.
Conseguentemente, detraendo dal detto importo di €. 132.994,73 la somma di €.
19.785,4, si ottiene l'importo di €.113.209,33 comprensivo di interessi alla data odierna.
7 Tale somma dovrà essere depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, avendo detto deposito modalità obbligatoria dell'adempimento sia del debito indennitario che degli accessori in applicazione dei principi generali in materia. Su di essa saranno dovuti gli interessi compensativi al tasso legale fino alla data del deposito;
per il periodo successivo, invece, gli interessi saranno regolati dalle norme relative alla Cassa Depositi e Prestiti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al
DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo in unico grado sulla domanda proposta da
, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede: Parte_1
- Liquida in €. 113.209,33 comprensivi di interessi alla data odierna l'importo dovuto dal quale indennizzo ex art. 42 bis DPR 357/2001 per Controparte_1
l'acquisizione dei terreni siti in territorio del detto Comune, iscritti nel foglio 103 del
NCT del Comune di , particella 934 della superficie complessiva di 3240 mq;
CP_1
- Ordina, per l'effetto, al di depositare l'importo di €. 113.209,33 Controparte_1
presso la Cassa Depositi e Prestiti, con gli interessi nella misura e con le modalità di cui alla parte motiva, mettendola a disposizione dell'avente diritto;
- Condanna il a rifondere, in favore di , le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida in complessivi €. 14.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Pone definitivamente le spese di
CTU, siccome separatamente liquidate, a carico del . Controparte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 5
marzo 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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